TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di AM
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 585/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
RO DI AM
OPPOSTO
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 11.55, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi:
- Per la parte opponente, l'Avv. Claudio d'Ambrosio;
- Per la parte opposta, l'Avv. Silvana D'Amico; entrambe le parti si riportano ai propri scritti difensivi anche da ultimo depositati, con contestazione delle avverse difese e precisano le conclusioni come in atti;
discutono oralmente e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AM
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del
1^ aprile 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 585/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio D'Ambrosio, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio, sito in Campobasso, via D'Amato n. 13/D;
Ricorrente contro
RO DI AM (C.F. ), in persona del Presidente P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana D'Amico, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso, in
Campobasso, via Roma n. 47;
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2023, , convenendo in giudizio la Parte_1
Provincia di Campobasso, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2287 del 12.12.2022, notificata in data 17.2.2023, con la quale gli
è stato ingiunto, nella qualità di obbligato in solido con il Controparte_1 pagamento di euro 504.202,41 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese del procedimento amministrativo, sulla scorta della violazione dell'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006, sanzionata ex art. 258 co. 5 d. lgs. 152/2006, accertato che “il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006 era tenuto in maniera incompleta, a causa dell'omessa registrazione, entro il termine di 10 giorni, come disposto dall'art. 190 co. 1 quater lett. a) d. lgs.
152/2006, dei formulari di identificazione rifiuti di seguito elencati…”, di cui al verbale di contestazione che si riporta nei punti salienti:
individuando la violazione della seguente disposizione:
La parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione evidenziandone l'illegittimità per le seguenti ragioni: applicazione, in ordine alla quantificazione della sanzione, del cumulo materiale in luogo del più favorevole cumulo giuridico, trattandosi, invero, di un'ipotesi di concorso formale;
erroneità del calcolo del termine di dieci giorni lavorativi per la compilazione dei registri di carico e scarico con riferimento ai formulari a far data dal 19.6.2019.
Si è costituita la Provincia di Campobasso, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando: la corretta determinazione del quantum della sanzione amministrativa pecuniaria, non essendo applicabile l'istituto della continuazione ed attenendo, il caso di specie, all'ipotesi di più violazioni compiute attraverso una pluralità di azioni distinte;
il corretto calcolo del termine di dieci giorni entro il quale eseguire l'annotazione prescritta.
Con provvedimento del 31.1.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'odierna udienza, previo deposito di scritti difensivi finali autorizzati.
***
L'opposizione è in parte fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione, con conseguente rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Occorre richiamare la normativa rilevante ai fini che occupano, nei seguenti termini:
- ai sensi dell'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006, “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”;
- Ai sensi dell'art. 190 co. 3 d. lgs. 152/2006, “Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori ((di rifiuti)), almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino”;
- Ai sensi dell'art. 258 co. 5 d. lgs. 152/2006, “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”;
- la l. 191/2023, di conversione del d.l. 145/2023, ha introdotto il co. 9 bis all'art. 258 d. lgs. 152/2006, secondo cui “Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”;
- ai sensi del co. 9 art. 258 d. lgs. 152/2006, “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.”.
In punto di diritto, si osserva che “
5.1. la premessa, sul piano normativo, è che, per il combinato disposto dell'art. 190, commi 1, 10, ("Registro cronologico di carico
e scarico"), dell'art. 258, comma 2, ("Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente), determinati soggetti, tra i quali le imprese e gli enti che producono rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono annotati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l'origine dei rifiuti, etc. (art. 190, comma 1). I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti) (art. 190, comma
10). Inoltre, a norma dell'art. 258, comma 2, "Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila Euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila Euro a trentamila Euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore";
5.2. per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2,
Sentenza n. 14810 del 27/06/2006 (Rv. 594493 - 01), in tema di sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi, dettato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 (c.d. decreto Ronchi) (disposizione, per quanto qui rileva, sovrapponibile all'art. 190, t.u. ambiente) non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma comprende - come modalità integrativa del precetto di cui all'art. 12, la cui omissione si risolve in una violazione dell'obbligo di regolare "tenuta" - anche quello della custodia di essi presso l'impresa ove avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli. E questo perché la ratio di tali precetti risiede nell'esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, della fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro. E' stato anche chiarito (Sez. 2, Sentenza n. 20456 del 23/09/2009 (Rv. 609869 - 01) che solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all'amministrazione di procedere alla verifica del ciclo produttivo e all'accertamento dell'esattezza delle registrazioni” (Cass. 33993/2023).
Occorre chiarire che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, di tal che investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento: l'Amministrazione che ha irrogato la sanzione, dunque, riveste la posizione di attore sostanziale, con la conseguenza per cui è gravata dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria;
d'altro canto, alla parte opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative – dunque i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi dell'avversa pretesa - contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente si è limitato a contestare, nella sostanza, il solo calcolo della sanzione amministrativa, evidenziando l'erroneità dell'applicazione del cumulo materiale in luogo del più favorevole cumulo giuridico;
le censure colgono nel segno, sulla scorta della normativa sopravvenuta e sopra richiamata – non può condividersi, come è ovvio, la prospettazione difensiva in base alla quale l'errato calcolo della sanzione determinerebbe la nullità dell'intero provvedimento;
richiamando i principi sopra esposti in punto di riparto dell'onere della prova, del resto, non risulta che l'opponente abbia dedotto alcun fatto negativo, se non con riferimento alla limitata allegazione dell'errato calcolo del termine di dieci giorni per i formulari a far data dal 19.6.19 in poi.
Che il cumulo materiale, applicato dall'ente impositore, non possa invece trovare applicazione è il necessario precipitato della normativa sopra richiamata, di tal che il calcolo della sanzione deve essere eseguito nei più favorevoli termini che seguono;
in sintesi:
- il provvedimento impugnato si fonda sulla contestazione della violazione dell'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006, con riferimento all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- detta condotta è sanzionata ex art. 258 co. 5 d. lgs. 152/2006 che, nella versione vigente ratione temporis, nel caso di formulari incompleti, prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra duecentosessanta e millecinquecentocinquanta euro;
- il d.l. 145/2023, al co. 9 bis, stabilisce l'applicazione retroattiva del regime sanzionatorio di cui al precedente comma 9, a tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2020 per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
- il richiamato comma 9 prevede, tanto nel caso di un'azione/omissione commessa in violazione di una pluralità di disposizioni, quanto nel caso di più violazioni della stessa disposizione, come anche nel caso di più azioni/omissioni determinanti più violazioni della stessa o diverse disposizioni, l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al doppio. Ritiene, allora, il giudicante, che la presenza di una pluralità di registri di carico e scarico non compilati ovvero non correttamente compilati – di cui al caso che occupa - integri l'ipotesi di una pluralità di violazioni della medesima disposizione, come in questa sede contestata, alla quale deve trovare applicazione la sanzione massima prevista dalla disposizione violata, aumentata fino al doppio
– posto che le violazioni in questa sede accertate risultano commesse nel 2019, dunque prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2020 ed in assenza di sentenza passata in giudicato sul punto – ; in altri termini, possono beneficiare del prescritto cumulo giuridico, stabilito con efficacia retroattiva dalla disposizione invocata.
In ordine alla quantificazione della sanzione, si osserva che “ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo (Cass., 4 novembre 1998, n. 11054; in senso conforme, Cass., 10 dicembre 1996, n. 10976;
Cass., 22 giugno 2001, n. 8532). Del resto, come questa Corte ha già chiarito, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, e, ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (Cass., 2 febbraio 1996, n. 911)” (Cass. 188/2003).
Ritiene il Giudicante, allora, quanto alla sanzione base, sulla scorta della giurisprudenza appena richiamata, doversi applicare il massimo edittale, avuto riguardo al numero significativo di violazioni contestate, commesse in un arco di tempo non indifferente, avuto riguardo alla ratio sottesa alle sanzioni amministrative in materia ambientale, visto l'interesse pubblicistico sotteso alla tutela dell'ambiente quale bene comune della collettività e alla delicatezza e rilevanza sanitaria, ambientale e sociale dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che impone particolari cautele e che deve essere svolta con particolare rigore.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta, nei limiti di cui in parte motiva e la sanzione amministrativa deve essere rideterminata nel minor importo pari ad euro 4.650,00.
Consegue l'assorbimento – data l'applicazione del cumulo giuridico – delle ulteriori doglianze relative al calcolo del termine di dieci giorni, avuto riguardo alla pluralità di violazioni comunque sussistenti.
Quanto alle spese di lite, queste possono essere integralmente compensate, considerato che il contenzioso in esame è stato definito, nella sostanza, sulla scorta della normativa sopravvenuta rispetto al momento dell'irrogazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione,
1) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminando l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 4.650,00;
2) condanna la parte opponente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.650,00, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza ingiunzione impugnata;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
TRIBUNALE ORDINARIO di AM
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 585/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
RO DI AM
OPPOSTO
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 11.55, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi:
- Per la parte opponente, l'Avv. Claudio d'Ambrosio;
- Per la parte opposta, l'Avv. Silvana D'Amico; entrambe le parti si riportano ai propri scritti difensivi anche da ultimo depositati, con contestazione delle avverse difese e precisano le conclusioni come in atti;
discutono oralmente e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AM
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del
1^ aprile 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 585/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio D'Ambrosio, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio, sito in Campobasso, via D'Amato n. 13/D;
Ricorrente contro
RO DI AM (C.F. ), in persona del Presidente P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana D'Amico, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso, in
Campobasso, via Roma n. 47;
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.3.2023, , convenendo in giudizio la Parte_1
Provincia di Campobasso, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2287 del 12.12.2022, notificata in data 17.2.2023, con la quale gli
è stato ingiunto, nella qualità di obbligato in solido con il Controparte_1 pagamento di euro 504.202,41 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese del procedimento amministrativo, sulla scorta della violazione dell'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006, sanzionata ex art. 258 co. 5 d. lgs. 152/2006, accertato che “il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006 era tenuto in maniera incompleta, a causa dell'omessa registrazione, entro il termine di 10 giorni, come disposto dall'art. 190 co. 1 quater lett. a) d. lgs.
152/2006, dei formulari di identificazione rifiuti di seguito elencati…”, di cui al verbale di contestazione che si riporta nei punti salienti:
individuando la violazione della seguente disposizione:
La parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione evidenziandone l'illegittimità per le seguenti ragioni: applicazione, in ordine alla quantificazione della sanzione, del cumulo materiale in luogo del più favorevole cumulo giuridico, trattandosi, invero, di un'ipotesi di concorso formale;
erroneità del calcolo del termine di dieci giorni lavorativi per la compilazione dei registri di carico e scarico con riferimento ai formulari a far data dal 19.6.2019.
Si è costituita la Provincia di Campobasso, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando: la corretta determinazione del quantum della sanzione amministrativa pecuniaria, non essendo applicabile l'istituto della continuazione ed attenendo, il caso di specie, all'ipotesi di più violazioni compiute attraverso una pluralità di azioni distinte;
il corretto calcolo del termine di dieci giorni entro il quale eseguire l'annotazione prescritta.
Con provvedimento del 31.1.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'odierna udienza, previo deposito di scritti difensivi finali autorizzati.
***
L'opposizione è in parte fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione, con conseguente rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Occorre richiamare la normativa rilevante ai fini che occupano, nei seguenti termini:
- ai sensi dell'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006, “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”;
- Ai sensi dell'art. 190 co. 3 d. lgs. 152/2006, “Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori ((di rifiuti)), almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino”;
- Ai sensi dell'art. 258 co. 5 d. lgs. 152/2006, “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”;
- la l. 191/2023, di conversione del d.l. 145/2023, ha introdotto il co. 9 bis all'art. 258 d. lgs. 152/2006, secondo cui “Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”;
- ai sensi del co. 9 art. 258 d. lgs. 152/2006, “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.”.
In punto di diritto, si osserva che “
5.1. la premessa, sul piano normativo, è che, per il combinato disposto dell'art. 190, commi 1, 10, ("Registro cronologico di carico
e scarico"), dell'art. 258, comma 2, ("Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente), determinati soggetti, tra i quali le imprese e gli enti che producono rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono annotati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l'origine dei rifiuti, etc. (art. 190, comma 1). I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti) (art. 190, comma
10). Inoltre, a norma dell'art. 258, comma 2, "Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila Euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila Euro a trentamila Euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore";
5.2. per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2,
Sentenza n. 14810 del 27/06/2006 (Rv. 594493 - 01), in tema di sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi, dettato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 (c.d. decreto Ronchi) (disposizione, per quanto qui rileva, sovrapponibile all'art. 190, t.u. ambiente) non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma comprende - come modalità integrativa del precetto di cui all'art. 12, la cui omissione si risolve in una violazione dell'obbligo di regolare "tenuta" - anche quello della custodia di essi presso l'impresa ove avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli. E questo perché la ratio di tali precetti risiede nell'esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, della fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro. E' stato anche chiarito (Sez. 2, Sentenza n. 20456 del 23/09/2009 (Rv. 609869 - 01) che solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all'amministrazione di procedere alla verifica del ciclo produttivo e all'accertamento dell'esattezza delle registrazioni” (Cass. 33993/2023).
Occorre chiarire che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, di tal che investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento: l'Amministrazione che ha irrogato la sanzione, dunque, riveste la posizione di attore sostanziale, con la conseguenza per cui è gravata dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria;
d'altro canto, alla parte opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative – dunque i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi dell'avversa pretesa - contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente si è limitato a contestare, nella sostanza, il solo calcolo della sanzione amministrativa, evidenziando l'erroneità dell'applicazione del cumulo materiale in luogo del più favorevole cumulo giuridico;
le censure colgono nel segno, sulla scorta della normativa sopravvenuta e sopra richiamata – non può condividersi, come è ovvio, la prospettazione difensiva in base alla quale l'errato calcolo della sanzione determinerebbe la nullità dell'intero provvedimento;
richiamando i principi sopra esposti in punto di riparto dell'onere della prova, del resto, non risulta che l'opponente abbia dedotto alcun fatto negativo, se non con riferimento alla limitata allegazione dell'errato calcolo del termine di dieci giorni per i formulari a far data dal 19.6.19 in poi.
Che il cumulo materiale, applicato dall'ente impositore, non possa invece trovare applicazione è il necessario precipitato della normativa sopra richiamata, di tal che il calcolo della sanzione deve essere eseguito nei più favorevoli termini che seguono;
in sintesi:
- il provvedimento impugnato si fonda sulla contestazione della violazione dell'art. 190 co. 1 d. lgs. 152/2006, con riferimento all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- detta condotta è sanzionata ex art. 258 co. 5 d. lgs. 152/2006 che, nella versione vigente ratione temporis, nel caso di formulari incompleti, prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra duecentosessanta e millecinquecentocinquanta euro;
- il d.l. 145/2023, al co. 9 bis, stabilisce l'applicazione retroattiva del regime sanzionatorio di cui al precedente comma 9, a tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2020 per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
- il richiamato comma 9 prevede, tanto nel caso di un'azione/omissione commessa in violazione di una pluralità di disposizioni, quanto nel caso di più violazioni della stessa disposizione, come anche nel caso di più azioni/omissioni determinanti più violazioni della stessa o diverse disposizioni, l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al doppio. Ritiene, allora, il giudicante, che la presenza di una pluralità di registri di carico e scarico non compilati ovvero non correttamente compilati – di cui al caso che occupa - integri l'ipotesi di una pluralità di violazioni della medesima disposizione, come in questa sede contestata, alla quale deve trovare applicazione la sanzione massima prevista dalla disposizione violata, aumentata fino al doppio
– posto che le violazioni in questa sede accertate risultano commesse nel 2019, dunque prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2020 ed in assenza di sentenza passata in giudicato sul punto – ; in altri termini, possono beneficiare del prescritto cumulo giuridico, stabilito con efficacia retroattiva dalla disposizione invocata.
In ordine alla quantificazione della sanzione, si osserva che “ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo (Cass., 4 novembre 1998, n. 11054; in senso conforme, Cass., 10 dicembre 1996, n. 10976;
Cass., 22 giugno 2001, n. 8532). Del resto, come questa Corte ha già chiarito, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, e, ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (Cass., 2 febbraio 1996, n. 911)” (Cass. 188/2003).
Ritiene il Giudicante, allora, quanto alla sanzione base, sulla scorta della giurisprudenza appena richiamata, doversi applicare il massimo edittale, avuto riguardo al numero significativo di violazioni contestate, commesse in un arco di tempo non indifferente, avuto riguardo alla ratio sottesa alle sanzioni amministrative in materia ambientale, visto l'interesse pubblicistico sotteso alla tutela dell'ambiente quale bene comune della collettività e alla delicatezza e rilevanza sanitaria, ambientale e sociale dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che impone particolari cautele e che deve essere svolta con particolare rigore.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta, nei limiti di cui in parte motiva e la sanzione amministrativa deve essere rideterminata nel minor importo pari ad euro 4.650,00.
Consegue l'assorbimento – data l'applicazione del cumulo giuridico – delle ulteriori doglianze relative al calcolo del termine di dieci giorni, avuto riguardo alla pluralità di violazioni comunque sussistenti.
Quanto alle spese di lite, queste possono essere integralmente compensate, considerato che il contenzioso in esame è stato definito, nella sostanza, sulla scorta della normativa sopravvenuta rispetto al momento dell'irrogazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione,
1) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminando l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 4.650,00;
2) condanna la parte opponente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.650,00, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza ingiunzione impugnata;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi