Sentenza 28 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2003, n. 16198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16198 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula "A" IN NOME1 6 198 /03 REPUBBLICA ITALIANA EL POPOLO ITALIANO 4 Ud. 11. 6. 2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro Слои 32935 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Stefano Ciciretti Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Michele De Luca Consigliere 4. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 5. Dottor Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ CO, elettivamente presso lo stu- domiciliato in Roma in viale Bruno Buozzi 51 dio dell'avvocato Enrico Sordi, che, unitamente all'avvocato Antonio Ciacci, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 1 3598 Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siena in data 8 novembre 2000, depositata il 18 gennaio 2001, numero 27, r.g. 1435/99; Udita la relazione svolta nell'udienza del giorno 11 giugno 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Ciacci;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Pietro Abbitti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 6 luglio 1998, ZZ CO premes so che, essendo stato dipendente della Banca Monte dei Pa- schi di Siena ed essendo cessato dal servizio, aveva presen- tato domanda di pensionamento il 28 giugno 1996, in seguito aveva però ottenuto con sentenza del 30 agosto 1996 del pre- tore di Siena di essere riammesso in servizio fino al compi- mento del sessantacinquesimo anno di età, che la pronuncia era stata appellata dal datore di lavoro e che la relativa controversia fu transatta con verbale di conciliazione re- datto avanti alla Commissione provinciale il 3 aprile 1997 prevedendosi che il collocamento in quiescenza decorresse dal 31 gennaio 1996, che l'Istituto Nazionale della Previ- denza Sociale aveva erogato il relativo trattamento a fare 2 data dal 1° luglio 1996, rifiutando di anticiparlo a quella del 1° febbraio 1996 convenne in giudizio, avanti il pre- tore di Siena, l'ente previdenziale, chiedendo la condanna dello stesso alla corresponsione dei ratei pensionistici re- lativi al periodo dal mese di febbraio al mese di giugno dell'anno 1996. Con la pronuncia indicata in epigrafe, il tribunale ha respinto l'appello proposto dal ZZ av- verso quella con la quale il pretore aveva rigettato la do- manda, rilevando che l'ente previdenziale aveva fatto cor- retta applicazione della disciplina normativa dettata per la regolamentazione della materia. E invero, l'articolo 6 della legge numero 155 del 1981 dispone che la pensione di vec- chiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello su ri- nel quale si è compiuta l'età pensionabile, ovvero, chiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese succes- sivo a quello della presentazione della domanda. Peraltro, l'articolo 6 della legge numero 407 del 1990 oltre che ri- conoscere al lavoratore la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre il raggiungimento della età pensionabile e fino al sessantaduesimo anno di età, limite ulteriormente elevato dalla legge numero 421 del 1992 prescrive, al - quinto comma che, per il caso di intervenuto esercizio della facoltà di opzione, la pensione decorra dal secondo dei mo- menti sopra citati. Nella specie si era verificato che il ZZ, nato il [...] e avendo manifestato la volontà di proseguire il rapporto di lavoro oltre il compi- mento del sessantesimo anno di età, aveva presentato la do- 3 manda per la pensione solo il 28 giugno 1996, sicchè la de- correnza del trattamento doveva fissarsi con il primo giorno del mese successivo, non potendo interessare all'ente previ- denziale l'accordo intervenuto tra datore di lavoro e lavo- ratore. Della decisione viene chiesta la cassazione dal ZZ con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. L'ente intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione: Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 di- cembre 1981 numero 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982 numero 54. In particolare, si deduce che il tribunale ha fondato la sua decisione sulla natura di norma interpre- tativa eccezionale del citato articolo 6, come tale non ap- plicabile nella ipotesi in cui si voglia individuare il ter- mine iniziale del trattamento pensionistico nella data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mentre nella specie non si era affatto chiesto che fosse valutata la cir- costanza della prosecuzione del rapporto in deroga al momen- to dell'esercizio di opzione ma che si tenesse conto che successivamente a questo era intervenuta una formale conci- liazione tra datore di lavoro e lavoratore prevedente una diversa data di decorrenza del collocamento a riposo. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di una imprecisata norma di diritto per non avere il tribunale considerato quale termine iniziale t 4 del trattamento pensionistico la data risultante dal verbale di conciliazione e vizi della motivazione. Con l'ultimo motivo, viene denunciata la omessa pronuncia in ordine alla doglianza espressa con l'atto di appello avente per oggetto la mancata condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle somme corrispondenti all'importo delle pen- sioni per il periodo dal febbraio al giugno 1996 sotto il profilo di un indebito arricchimento dell'ente stesso. Le censure sono manifestamente infondate. Al proposito oc- corre preliminarmente osservare che la formulazione della doglianza svolta con il primo motivo appare di difficile lettura, in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata rinvenendosi un qualche riferimento alla natura interpretativa della disposizione in questione. Il tribunale si è invece limitato a rammentare i vari momenti di decor- renza del trattamento pensionistico indicati dalla stessa e a rilevare che, avendo il ZZ espresso la volontà di proseguire il rapporto di lavoro oltre il raggiungimento del limite di età e presentato la domanda per la pensione di vecchiaia il 28 giugno 1996, la decorrenza di cui sopra do- veva necessariamente collocarsi alla data del successivo 1° luglio, e ciò nel rispetto della stessa domanda, non potendo interessare che, come successivamente concordato tra lo stesso e il Monte dei Paschi di Siena con verbale di conci- liazione del 3 aprile 1997, al quale, così come alla
contro
- versia cui con esso si pose fine, l'ente previdenziale era rimasto totalmente estraneo e nei confronti del quale quindi 5 nessuna efficacia poteva attribuirsi, si fosse fissato il momento di cessazione del rapporto alla data del 31 gennaio 1996. La conclusione cui il giudice di merito è pervenuto appare perfettamente coerente con lo stesso dato letterale del di- sposto normativo, non suscettibile di interpretazione diver- sa da quella letterale. Deve aggiungersi che, per quanto ri- sulta dal testo della decisione del merito e dallo stesso atto di ricorso, il ZZ reclamò dall'ente la diversa data di decorrenza della pensione solo dopo il 3 aprile 1997 nulla invece opponendo durante tutto il periodo precedente nel corso del quale fruì del trattamento che intanto gli ve- niva erogato. Nè evidentemente è configurabile, a carico dell'Istituto Na- zionale della Previdenza Sociale, una ipotesi di arricchi- mento senza causa di cui all'articolo 2041 del codice civi- le, per la insussistenza dei necessari presupposti. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. In applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codi- ce di procedura civile, la Corte non deve provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2003. presidente Il consigliere estensore11 consigli At zmolisin ClareJo elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 oggi,28 OTT. 2003 A CA M - I E P IL CANCELLIERE U Javella S