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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19161/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla Parte_1 C.F._1 citazione dell'avv. NICCOLO' GASTALDI e dell'avv. ALBERTO TEALDI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
- attore contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), tutti con il C.F._3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. ELISABETTA SPONGA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino
(C.F. ), in proprio e quale coerede di OP C.F._5 [...]
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla Persona_1 C.F._6 comparsa di risposta dell'avv. STEFANIA ORNELLI e MARIA ELENA CIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino
- convenuti
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
- convenuti contumaci
(C.F. ) CP_6 C.F._7
- terza chiamata contumace
Conclusioni.
Per : Parte_1
“in via principale:
a) per i motivi di cui in narrativa, accertata la titolarità in capo all'odierno esponente delle somme versate dal c/c 11877 al c/c 63399 ed accertata la nullità, e/o annullabilità e/o l'indebito in merito ai trasferimenti ricevuti, ciascuno per quanto di sua competenza, dal c/c 63399, condannare i signori
, , , e , Controparte_1 Persona_1 OP CP_3 Controparte_2
1 ciascuna per quanto di sua competenza, alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto ricevuto;
b) per i motivi di cui in narrativa, accertata la nullità, e/o annullabilità e/o l'indebito in merito ai trasferimenti effettuati dal c/c 11877 al c/c 63399, condannare i signori , Controparte_1 [...]
e alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto Persona_1 OP pervenuto sul c/c 63399, in merito alle somme eccedenti quelle di cui si chiede la restituzione al punto a); in via subordinata:
- per i motivi di cui in narrativa, accertata la nullità, e/o annullabilità e/o l'indebito in merito ai trasferimenti effettuati dal c/c 11877 al c/c 63399, condannare i signori , Controparte_1 [...]
e alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto Persona_1 OP pervenuto sul c/c 63399; in via ulteriormente subordinata:
- per i motivi di cui in narrativa, accertata la titolarità in capo all'odierno esponente delle somme versate dal c/c 11877 al c/c 63399, condannare i signori , e Controparte_1 Persona_1
alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto pervenuto sul c/c OP
63399; in via di estremo subordine:
- per i motivi di cui in narrativa, accertata la nullità delle donazioni effettuati dal c/c 11877 e dal c/c
63399, condannare i signori , , , Controparte_1 Persona_1 OP CP_3
e , ciascuna per quanto di sua competenza, alla restituzione, a favore
[...] Controparte_2 dell'odierno esponente, di quanto ricevuto;
in via di ulteriore estremo subordine:
- per i motivi di cui in narrativa condannare i signori , Controparte_1 Persona_1
, e , ciascuna per quanto di sua competenza, al OP CP_3 Controparte_2 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in favore dell'odierno esponente;
in via di ulteriore estremo subordine:
- per i motivi di cui in narrativa, condannare i signori , , Controparte_1 Persona_1
, e , ciascuna per quanto di sua competenza, al OP CP_3 Controparte_2 correlativo indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., in favore dell'odierno esponente. in via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c. e per l'integrazione degli ordini di esibizione come già richiesta
2 Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per OP
“- respingere le domande tutte di parte attrice. Con vittoria di spese”.
Per : Controparte_1
“- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande tutte proposte da Parte_1 nei confronti di per non aver rinunciato agli atti del giudizio in violazione dell'art 75 Controparte_1
c.p.p. a seguito della costituzione come parte civile nel procedimento n 3924/2022 R.G. Trib,;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta domanda:
- in via preliminare dichiarare prescritte le azioni di annullamento proposte ex art. 1442 cod. civ. e di indebito e le domande avanzate a sensi dell'art 2043 c.c. per fatti anteriori al 20/10/2015;
- in via istruttoria ordinarsi al dott. , con studio in Torino , via de Sonnaz 14 esibirsi i Persona_2 bilancini della ditta FI per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 in quanto non esibiti da
[...]
; Parte_1
- in via principale respingere le domande tutte formulate da per i motivi esposti in Parte_1 narrativa;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di restituzione proposte da
[...]
e di conseguente condanna della sig.ra , condannare , sopra Parte_1 Controparte_1 CP_6 generalizzata, a pagare a l'importo di € € 51.332,38, o la somma maggiore o minore Controparte_1 di cui la stessa risultasse beneficiaria per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre oneri accessori di legge”.
Per : Controparte_2
“respingere le domande tutte formulate da , perché infondate e non provate. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre oneri accessori di legge”.
Per RI EL MA:
“- in via preliminare dichiarare prescritte le azioni di annullamento proposte ex art. 1442 cod. civ., di indebito e le domande avanzate a sensi dell'art 2043 c.c. per tutti i fatti anteriori al 22/10/2015 e, in particolare, specificatamente aventi ad oggetto i pagamenti/bonifici effettuati in data 31.01.14 (per €
17,90), 14.7.2015 (per € 132,60), 17.7.2015 (per € 1.000,00), 4.8.2015 (per € 1.000.00);
- in via principale respingere le domande tutte formulate da perché infondate e non Parte_1 provate.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre oneri accessori di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1. Con atto di citazione notificato il 21/10/2020 , in proprio e quale titolare della Parte_1 ditta individuale ALFIA di RO ND, corrente in ST, Strada Antica di Alpignano, ha convenuto in giudizio , , , Controparte_1 Persona_1 OP CP_2
e esponendo in punto di fatto:
[...] Controparte_3
- di essere titolare del c/c aziendale n. 11877 presso la filiale di Rivoli della;
Controparte_7
- di aver appreso che a far data dal 2013, a sua insaputa, era stata trasferita la somma di € 4.052.500,00 dal conto corrente 11877 al conto in essere presso la stessa filiale n 63399 cointestato a Parte_1
, e;
[...] Controparte_1 OP Persona_1
- di aver appreso che, nello stesso periodo e sempre a sua insaputa, erano stati effettuati trasferimenti ad altri conti correnti diversamente intestati ( 63398 e - 61390 - Controparte_1 CP_3 Controparte_1
63400 e ), nonché pagamenti vari a favore di , CP_1 OP Controparte_1 [...]
, e per un totale Persona_1 OP Controparte_2 Controparte_3 complessivo di € 3.199.492,40;
- che tutti i trasferimenti avvenuti dal conto corrente 11877 al conto 63399 erano stati effettuati tramite il token rilasciato dalla banca e utilizzato dalla sig.ra , che ne aveva la disponibilità, Controparte_1 occupandosi della parte amministrativa della ditta individuale FI, procedendo principalmente ai pagamenti nei confronti dei fornitori;
- che, a seguito di tali scoperte, il conto n. 63399 non era stato più movimentato e, presentando un saldo negativo, era stato chiuso.
Su queste premesse, l'attore deduceva:
- la nullità dei trasferimenti fatti dal c/c 11877 (conto FI) al c/c 63399, per carenza dell'accordo tra le parti e per mancanza e/o illiceità della causa, l'annullamento per dolo a sensi dell'art 1439 c.c. ,
l'indebito pagamento a sensi dell'art 2033 c.c.;
- la titolarità esclusiva delle somme transitate sul c/c n. 66399, visto che nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente la presunzione di contitolarità del saldo può essere vinta dalla prova contraria, prova in specie consistente nella provenienza delle somme dal conto FI;
- la nullità dei movimenti dal c/c n. 63399 (versamenti su altri conti correnti e movimentazioni quali bonifici, pagamenti di F24 o RAV, assegni, prelievi) per carenza di accordo tra le parti e per mancanza e/o illiceità della causa, l'annullamento per dolo a sensi dell'art 1439 c.c. , l'indebito pagamento a sensi dell'art 2033 c.c.;
- la nullità della donazione per mancanza di forma solenne con riguardo ai bonifici dal c/c 11877 al c/c
63399, ove ritenuti atti di liberalità;
- l'esistenza di un danno ingiusto a sensi dell'art. 2043 c.c. e di indebito arricchimento.
4 2. s'è costituita tempestivamente in data 2.2.2021, chiedendo di essere autorizzata a Controparte_1 chiamare in causa la sig.ra – non costituitasi nonostante la rituale notifica della citazione CP_6
e dichiarata perciò contumace all'udienza del 13.7.2021 –, eccependo la prescrizione delle domande proposte ex art 1442 c.c. e 2043 per fatti anteriori al 20/10/2015 e comunque, chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa nei propri confronti in quanto infondata e non provata.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto delle OP Persona_1 domande.
In data 2.07.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande.
3. Con ordinanza del 20.07.2021 il Giudice, in accoglimento delle eccezioni dei convenuti, ha ordinato a parte attrice l'integrazione della domanda. L'attore ha depositato memoria integrativa in data
30.9.2021, cui sono seguite le memorie delle altre parti costituite.
All'udienza dell'1.2.2022, fissata per trattazione e eventuale p.c., il difensore di Per_1 Persona_1 ha dato atto del decesso, con conseguente interruzione del processo. Riassunto il giudizio su istanze di e di in luogo della defunta costituito Parte_1 Controparte_2 Controparte_8 in giudizio quale erede il solo OP il giudice, valutate le osservazioni delle parti svolte all'udienza al 27.09.2022, ha ritenuto soddisfatto l'onere di integrazione della domanda da parte dell'attore e concesso i termini per memorie ex art. 183
c.p.c..
La causa è stata istruita mediante prove orali (per testi e interrogatorio formale dell'attore) e gli ordini di esibizione richiesti dalle parti: a) ad della copia contratto ON sottoscritto e degli estratti conto;
b) a Intesa San Paolo delle disposizioni di bonifico, pagamento giroconto (con sottoscrizione del correntista e causale da gennaio 2013 a marzo 2019 in uscita dal conto corrente n. 1000/63399; c) a quale titolare della ditta individuale FI, dei Parte_1 bilanci c.d. di verifica dal 2009 al 2019.
All'udienza del 22.2.2024, il difensore di parte attrice ha dato atto dell'avvenuta lettura del dispositivo nel procedimento penale a carico di , condannata a due anni e sei mesi per Controparte_1 appropriazione indebita;
ha lamentato il parziale adempimento degli ordini di esibizione (
[...]
e e chiesto la revoca dell'ordine di esibizione dei bilanci diretto ad CP_7 ON
. Con ordinanza del 22.2.2024 il giudice ha rinnovato l'ordine esibizione ad Parte_1
e confermato l'ordine di esibizione a carico di parte attrice. ON
All'udienza del 9.4.2024, fissata per l'esame della documentazione, parte attrice ha lamentato la mancata esibizione del contratto di e degli ordini di bonifico online da parte di ON
5 . La convenuta , rilevata l'esibizione da parte dell'attore dei soli Controparte_7 Controparte_1 bilanci dal 2011 al 2019, ha insistito per indirizzare l'ordine di esibizione al dott. , indicato Persona_2 da parte attrice come il professionista che ha in deposito le scrittura contabili della ditta FI.
Il Giudice con ordinanza del 10.4.2024 respingeva tutte le istanze formulate e fissava nuova udienza per trattazione ed eventuale p.c. al 28.05.2024. All'udienza del 28.052024 parte attrice ha depositato la sentenza penale n.825/2024 a carico di , sentenza seguita poi dal deposito delle Controparte_1 conclusioni rassegnate nel processo penale da quale parte civile. Parte_1
All'udienza del 28.5.2024, ai fini del contraddittorio, il giudice ha rilevato “dalla lettura delle motivazioni che la domanda proposta da in sede penale come parte civile è Parte_1 domanda di risarcimento dei danni materiali e morali, domanda che appare sovrapponibile per quanto concerne i danni materiali a quella proposta nell'odierno giudizio, almeno nei confronti di
[...]
, avente a oggetto restituzioni e in subordine risarcimento del danno per condotte di CP_1 appropriazione indebita” e che “il giudizio penale è iniziato nell'anno 2022 RG Tribunale 3924/2022 e che la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. comporta rinuncia agli atti del giudizio civile salvo potere-dovere del giudice di pronunciare sulle spese”.
All'udienza dell'11.6.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa a decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In pendenza della presente causa, con decreto del 12/05/2022 il GUP di Torino ha disposto il giudizio nei confronti di , sul seguente capo di imputazione: “per il reato di cui all'art Controparte_1
646 e 61 7 e 11 CP perché per procurare un ingiusto profitto a sé e ai suoi familiari, alla figlia
[...]
e al convivente si appropriava della somma di denaro pari a euro CP_2 CP_3
3.1999.492,40 effettuando disposizioni bancarie dal conto n. 1000/11877 Intestato alla ditta FI, di cui gestiva la contabilità, a favore del c/c n. 1000/63399 intestato alla stessa, a , Persona_1
e altri, per poi successivamente trasferirli sui seguenti c/c aventi numero Parte_1
1000/61390 (intestato alla stessa), n. 1000/63398 (intestato alla stessa e a ) e sul c/c n. CP_3
1000/63400 (intestato alla stessa e al fratello , E con trasferimenti a vario titolo a OP se stessa, a e a , con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un CP_2 CP_3 danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto abusando di prestazione d'opera”.
A seguito del rinvio a giudizio di , l'odierno attore s'è costituito parte civile nel Controparte_1 processo penale, “al fine di ottenere da il risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1 patrimoniale cagionato dal reato a lei ascritto”, dove il pregiudizio patrimoniale di cui è chiesto il risarcimento consiste, come da costituzione di parte civile (doc., 47 att. dep. 4.6.2024) è “rappresentato
6 dagli interessi passivi, dalle sanzioni tributarie e dalle spese sostenute a favore dei professionisti che si stanno occupando delle vertenze civilistiche e fiscali”.
All'udienza del 28.5.2024, ai fini del contraddittorio, è stato rilevato d'ufficio il possibile trasferimento dell'azione civile nel processo penale ai sensi dell'art. 75 c.p.p. e invitata parte attrice a depositare in giudizio la costituzione nel processo penale al fine di verificare l'identità tra le due azioni.
È noto che “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75, primo comma, del cod. proc. pen, la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento, una volta accertata l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: personale, petitum, causa petendi” (Cass. 14.5.2003 n. 7396; Cass. 16.5.2012 n. 7633).
Nella specie, benché le due azioni condividano il medesimo nucleo di fatti costitutivi – e ciò è indiscusso –, l'oggetto è differente, consistendo in questo giudizio nella restituzione delle somme di cui s'è indebitamente appropriata e nel giudizio penale nei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali conseguenti all'appropriazione indebita, diversi dal puro e semplice ammanco del capitale
(vedi sopra).
Pertanto, non vi è una possibile duplicazione delle condanne per il medesimo titolo e oggetto, né per quanto occorre ai fini del presente giudizio necessità di dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art 75 c.p.p..
2. L'attore, da ultimo in conclusionale (pag. 12 ss.) ha dedotto a fondamento della pretesa restitutoria la nullità o annullabilità dei trasferimenti di denaro fatti dal c/c aziendale n. 11877 al c/c cointestato a quattro nomi n. 63399 (cfr. citazione pag. 3-4).
La causa petendi di tali domande viene rinvenuta ora nella violazione di norme imperative (i.e. l'art. 646 c.p.), ora nella mancanza dell'accordo delle parti (i.e. del consenso di esso attore) o nell'illiceità della causa, ora infine nel dolo c.d. vizio (art. 1439 c.c.) come causa di annullamento del contratto.
Su quest'ultimo punto: “L'art. 1439 c.c. stabilisce che il dolo è causa di annullamento del contratto. I trasferimenti avvenuti dal c/c 11877 al c/c 63399, nonché i successivi trasferimenti ai c/c indicati nel par. I, che nulla hanno a che vedere con l'odierno esponente, possono certamente qualificarsi quale unico disegno criminoso, attuato, quantomeno della sig.ra . Conseguentemente, Controparte_1 essendo i suddetti trasferimenti stati eseguiti in sussistenza di dolo gli stessi dovranno essere annullati ed il Tribunale dovrà condannare i signori , (ed orai suoi eredi) Controparte_1 Persona_1
e alla restituzione di quanto pervenuto sul c/c 63399. Per completezza espositiva OP si rileva che qualora non si ritenga applicabile la fattispecie dell'annullabilità per dolo, i trasferimenti,
7 come sopra esposto, dovranno comunque intendersi aventi una causa illecita e per tale motivo, dichiarati comunque nulli con obbligo restitutorio da parte dei beneficiari (nel nostro caso i cointestatari del conto corrente 63399 successivamente svuotato)”.
La confusione è manifesta. Il trasferimento di denaro non è un contratto, semmai atto di adempimento di un'obbligazione, la quale può avere titolo in un contratto o in altro atto o fatto idoneo a produrla (art. 1173 c.c.). Pertanto, le cause di nullità del contratto non possono trasporsi sic et simpliciter al pagamento.
Egualmente irrilevante è la prospettazione dell'annullamento per dolo c.d. vizio. Vero è che l'attore confonde l'elemento soggettivo del dolo, come coscienza e volontà di un comportamento antigiuridico
(art. 43 c.p.; art. 2043 c.c.) con il dolo contrattuale consistente in un raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima, inducendola a concludere un contratto che non avrebbe altrimenti concluso
(dolo determinante) o che avrebbe altrimenti concluso a diverse condizioni (dolo incidente). Nella specie, infatti, l'attore stesso deduce l'assenza di proprie determinazioni di volontà nei movimenti in uscita dal c/c aziendale n. 11877 al c/c n. 63399, movimenti che attribuisce alla sola sorella . CP_1
3. L'onere della prova nell'azione ex art. 2033 c.c. ha due elementi: (a) il fatto materiale del trasferimento di denaro;
(b) l'assenza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo (c.d. causa debendi).
Per giur. stabile e condivisa, colui che agisce in ripetizione di indebito è onerato di provare non soltanto il fatto del pagamento, ma anche l'assenza di un titolo giustificativo. Cfr. Cass. 17.3.2006 n. 5896:
"poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incombe all'attore".
Questo principio di diritto s'articola ulteriormente, considerando la possibilità che l'attore deduca di ignorare a quale titolo è stato fatto il trasferimento di denaro o deduca un titolo non idoneo e che il convenuto si difenda indicando a sua volta un titolo giustificativo differente, astrattamente idoneo a giustificare lo spostamento di denaro.
L'orientamento è anche in tal caso stabile. Cfr. Cass. 11.2.1999 n. 1170: “il principio, secondo cui, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, l'attore ha l'onere di provare, oltre al fatto materiale dell'avvenuto pagamento l'inesistenza o il venir meno della causa debendi, presuppone il thema probandum già specificamente individuato. Qualora però il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto all'attore, questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo, da lui stesso ipotizzato, fermo restando il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione, eventualmente indicata dal convenuto”.
8 In senso conforme Cass. 27.5.2024 n. 14788: “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto”.
In sintesi, l'onere della prova è a carico dell'attore, in linea con la regola generale ex art. 2697 c.c.. La difesa del convenuto, che indica una “diversa causa dell'attribuzione”, non sposta a suo carico l'onere della prova, ma limita l'onere probatorio dell'attore alla dimostrazione che il titolo indicato dal convenuto non esiste o non è idoneo.
Il medesimo regime probatorio vale anche in caso di indebito parziale. Cfr. Cass. 13.2.1998 n. 1557:
“poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore”.
4. Nella dialettica processuale, l'attore ha dedotto di ignorare il titolo giustificativo dei movimenti di denaro dal c/c n. 11877 al c/c cointestato n. 63399 e da quest'ultimo verso gli altri c/c e ha ipotizzato una donazione nulla per mancanza di forma solenne.
I convenuti, per contro, hanno dedotto un quadro dei rapporti fattuali assai più articolato di quello presentato sommariamente dall'attore, in definitiva consistente nell'esistenza tra i tre fratelli Pt_1
e e la madre di una società di fatto e di rapporti patrimoniali CP_4 CP_1 Persona_1
(comproprietà immobiliari e di terreni;
prestazioni lavorative non retribuite attraverso un contratto di lavoro subordinato) non regolati tramite contratti di scambio.
Cfr. comparsa di risposta (pag. 9 ss.): “è doveroso sottolineare che l'onere di Controparte_1 allegazione e di prova spetta a parte attrice che chiede a vario titolo la restituzione di ingenti somme che si ritengono indebitamente sottratte alla ditta FI, in un lungo arco temporale [..] è evidente che appare indispensabile valutare e inquadrare il contesto in cui tali movimentazioni di denaro sono avvenute.
Interessa in questa sede evidenziare alcune circostanze: a) La ditta FI di RO ND è la continuazione della ditta FI e poi della [padre defunto], senza TR che i soci receduti siano stati liquidati. b) I familiari hanno sempre prestato la propria attività lavorativa prima nella s.n.c. e poi nella ditta individuale, senza che un rapporto di lavoro subordinato giustifichi e ricompensi tale attività lavorativa. Situazione imposta ai familiari proprio in virtù della comunanza dei beni, mentre la moglie di [ ] era assunta e retribuita. [..] c) I fratelli e Pt_1 CP_6 CP_1 la loro mamma condividono la proprietà di
9 immobili sia pervenuti in successione dal padre, sia acquistati successivamente, come testimoniano le visure che si producono relative agli immobili di Rivoli, di GL e di ST (doc. 7 e 8); in particolare va evidenziato che la FI utilizza quale capannone per la propria attività dei beni in comproprietà tra tutti i familiari senza che questo utilizzo sia stato regolamentato e retribuito. d) Alla ditta FI è intestato il contratto di leasing dell'immobile sito in Rivoli destinato ad abitazione del fratello che, di fatto, non ha mai pagato un corrispettivo (doc. 10). e) La sig.ra CP_4 [...]
aveva prestato fideiussione personale a favore della ditta FI (doc. 14). f) Il conto CP_1 corrente 63399 era cointestato a tutti i fratelli e alla loro mamma: non solo CP_1 [...]
riconosce che "dal conto FI" la Parte_1 sorella era autorizzata a trarre "liquidità per poter mantenere i beni comuni familiari" ( p 21 relazione
), ma esso rappresenta il vero fondo cassa comune per sopperire a svariate esigenze di tutti i Pt_2 familiari. [..] si vuole qui evidenziare che dal conto 63399 transitano fondi destinati a scopi comuni della famiglia e a titolo esemplificativo si consideri : - Sono stati pagate imposte, cartelle esattoriali, utenze, RAV e premi assicurativi relativi non solo ai familiari e dello stesso ( nel periodo € Pt_1
28.333,85), ma anche alla sig.ra , moglie di e delle figlie ed Elena, come CP_6 Pt_1 CP_11 risulta riepilogato nella relazione di parte depositata dal dott. nel procedimento penale prodotta Per_3 da parte attrice con il ricorso per sequestro e come ci si riserva di provare documentalmente, in caso di contestazione. E ciò in quanto si tratta di imposte relative ai redditi prodotti con attività comuni. - E' stato pagato il mutuo stipulato in data 9/10/2006 di originari € 450.000,00 stipulato per la ristrutturazione della casa di 9, di proprietà indivisa dei tre fratelli Parte_3 CP_1 adibita ad agriturismo (a partire dal 2013 vengono pagate le rate dalla n 74 fino all'estinzione dal conto
61390) ( doc. 9). - Non solo dal conto 63399 fluiscono somme verso il conto 111877 in caso si fosse resa necessaria liquidità, ma lo stesso conto 63399 veniva talora utilizzato anche per effettuare pagamenti di spettanza della stessa FI . In particolare, viene pagato il fornitore SE (società riferita al fratello per € 120.000,00 nel 2016 e per € 111.161,66 nel 2017 ( doc 11); con pari CP_4 modalità viene pagato il fornitore MPS sas di per € 400.000,00 nel 2013 e per € CP_6
105.138,56 nel 2014 ( doc 12 ). [..] - La carta di credito viene utilizzata per il pagamento di utenze comuni e, talora, delle spese di mantenimento di e della mamma”. CP_1
Su queste premesse, la convenuta conclude che “sia configurabile nel caso di specie una società di fatto: pur in assenza di contratto sociale scritto e, quindi, in assenza di iscrizione nel registro delle imprese, sono rinvenibili gli elementi previsti dall'art 2247 cod. civ. e quindi l'accordo avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune costituito dai conferimenti dei soci, l'affectio societatis, l'alea comune dei guadagni e delle perdite (ex
10 multis Trib Roma n 25936/14 del 29/12/2014; Trib Milano , sez. impresa B, del 9/10/2104); come è noto non è essenziale l'esteriorizzazione verso i terzi, ancorché nel caso di specie fosse nota ai terzi la partecipazione dei familiari, ma in particolare la sig.ra godesse di ampia autonomia gestionale CP_1 presso banche e professionisti e nella gestione dei fornitori. L'esponente si riserva, in caso di contestazione, di chiedere in via incidentale l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto o di chiedere nella sede opportuna l'accertamento della società di fatto e di far valere il proprio diritto alla quota spettante a seguito dello scioglimento di essa società di fatto”.
Sul piano processuale, la deduzione della convenuta è corretta: come anzidetto, il convenuto in ripetizione di indebito ha facoltà di allegare una “diversa causa dell'attribuzione”, i.e. un rapporto giuridico idoneo a giustificare il movimento di denaro oggetto di causa, senza onerarsi della relativa prova, né dell'accertamento in via principale, con efficacia di giudicato, del rapporto.
In termini più asciutti, ma sostanzialmente allineati alla deduzione di , cfr. la Controparte_1 comparsa di risposta di e di : “[..] soltanto al fine Persona_1 OP dell'adempimento al proprio dovere di collaborazione processuale, precisano che i trasferimenti di denaro molto genericamente allegati da controparte si inseriscono in un contesto familiare che è rimasto immutato per decenni.
Le parti di questo giudizio appartengono infatti tutti alla medesima famiglia: l'attore
[...]
è figlio di e rispettivamente fratello di e Parte_1 Persona_1 OP [...]
; è il marito (o convivente) di e è CP_1 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 la figlia di : si tratta pertanto rispettivamente del cognato e della nipote dell'attore. Controparte_1
L'attore ha omesso qualsivoglia “descrizione” dell'impresa individuale di cui è titolare, la FI di
(anch'essa parte di questo giudizio): si tratta, in realtà – a prescindere dalla Parte_1 configurazione formale – dell'impresa di famiglia, costituita dal signor (marito di TR
e padre di , e negli anni 60 in forma individuale e poi Persona_1 CP_1 Pt_1 CP_4
“allargata” a tutti i componenti della famiglia negli anni 80, subendo varie trasformazioni nel tempo e mantenendo sempre ben distinti i ruoli dei vari componenti del nucleo famigliare che fino al 2019 erano così delineati: si occupava della parte commerciale, dell'amministrazione e Pt_1 CP_1 contabilità, della produzione e la mamma, , ancora oggi contribuisce CP_4 Persona_1 con la propria attività manuale. Non solo: l'impresa di famiglia è sempre stata esercitata negli immobili di ST (che sono in comproprietà tra i fratelli e la madre), dove anche tutti i soggetti convenuti vivevano fino al 2019, mentre al momento sono abitati solamente da in una parte e dalla Pt_1 mamma in un'altra.
11 Le vicende (completamente omesse da controparte) sono dunque in realtà molto complesse e articolate e l'attuale configurazione giuridica dell'impresa (dal punto di vista formale) è il frutto di situazioni che si sono presentate nel corso degli anni, per andare incontro alle esigenze dei soggetti coinvolti sia sotto il profilo personale, sia sotto profili fiscali e tributari”.
Riprendendo le deduzioni difensive di (conclusionale pag. 11-12), i temi di prova Controparte_1 della società di fatto sono i seguenti: a) malgrado il mutamento della forma giuridica, da impresa collettiva a individuale, esiste sostanziale continuità tra la e la ditta individuale FI;
b) non CP_10 soltanto il titolare ma anche e e la loro madre hanno continuato a lavorare per Pt_1 CP_1 CP_4
l'impresa di famiglia, conservando i ruoli che il padre aveva distribuito secondo le rispettive capacità;
c) non è mai stata inquadrata come dipendente della ditta individuale e ha ricevuto, Controparte_1 secondo la divisione dei ruoli fissata dal padre, compiti di tipo gestionale che ha svolto in totale autonomia rispetto al fratello e senz'opposizione di quest'ultimo; d) e Pt_1 OP
, pur essendo receduti dalla s.n.c., consentendo all'attore di proseguire l'impresa Persona_1 nella forma di ditta individuale, non hanno mai preteso la quota di liquidazione, lasciandola in società;
e) la ditta FI utilizza per la propria attività un capannone in comproprietà tra i tre fratelli e la madre
(doc. 7-8 , senza che tale godimento sia mai stato regolamentato in un contratto lato sensu di Parte_4 scambio (locazione o affitto); f) alla ditta FI è intestato il contratto di leasing dell'immobile sito in
Rivoli destinato ad abitazione del fratello che, di fatto, non ha mai pagato un corrispettivo CP_4
(doc. 10 ; g) ha prestato fideiussione a a favore della ditta Parte_4 Controparte_1 Controparte_7
FI (doc. 14 ; h) i tre fratelli e la loro madre hanno, per anni, diviso gli utili Parte_4 CP_1 dell'impresa corrente come ditta individuale FI.
a) La s.n.c. FI di (doc. 1 è stata per molti anni società della famiglia, TR Parte_4 in cui erano soci, oltre al padre, la madre e i due fratelli. , che era socia, uscì dalla Controparte_1 società l'8.3.1988 (visura camerale, doc. 1 pag. 7). Si legge nella perizia di parte depositata Parte_4 nel processo penale a firma dottor e prodotta in questa sede dall'attore (doc. 10 att., pag. 1) che Per_3 il recesso di fu dovuto all'imminente separazione dal marito, impossidente, e al Controparte_1 timore di dover contribuire al suo mantenimento. La circostanza non è contestata dall'attore, ne è di particolare rilevanza atteso che non è in discussione - è anzi ammesso dallo stesso attore nell'interpello
- che , anche in seguito, ha sempre lavorato nella società, in particolare curando Controparte_1
l'amministrazione e la contabilità, secondo la distribuzione dei ruoli decisa dal padre, e partecipava anch'essa agli utili.
Vedi interpello dell'attore (verbale 22.2.2024) e la s.i.t. di in data 5.11.2019 Persona_1
(doc. 8 att.): “negli anni '90 era stata costituita una s.n.c. con soci la sottoscritta mio marito e i due figli
12 maschi. all'interno dell'azienda si occupava di una parte dell'amministrazione. ADR I miei figli CP_1 non ricevevano uno stipendio, ma io e mio marito gli davamo i soldi necessari per le loro spese. Anche
usufruiva dei guadagni della ditta”. CP_1
b) Anche dopo la trasformazione dell'impresa FI in ditta individuale, e Pt_1 Controparte_1 hanno continuato a dividersi il lavoro, secondo le rispettive capacità e i compiti che il padre aveva rispettivamente assegnato. In particolare, ha avuto un ruolo tecnico, occupandosi Parte_1 della produzione e nient'altro, mentre ha continuato a occuparsi Controparte_1 dell'amministrazione e contabilità dell'impresa e, per ammissione dello stesso attore, a curare in sostanziale autonomia i rapporti con fornitori, clienti, istituti di credito e dipendenti.
Vedi la perizia del dott. , disposta dal PM a seguito della denuncia dell'attore e prodotta Persona_4 in questo giudizio dallo stesso attore (doc. 1 att., pag. 20-21): “La denuncia presentata il 10 luglio 2019 da così prosegue a descrivere il ruolo della sorella/indagata: 'ella … nonostante ciò Parte_1
[ovvero nonostante l'attività di imprenditrice agricola e di gestore di un agriturismo ad GL, ndr] ha sempre provveduto ad occuparsi dell'amministrazione della ditta FI [..] fin dai tempi in cui l'attività era in mano a mio padre”. Sempre secondo la denuncia, “si occupava di intrattenere i Controparte_1 rapporti con i commercialisti, i contabili, i fornitori, gli acquirenti, gli istituti di credito e chiunque altro fosse necessario per la corretta gestione dell'amministrazione della ditta stessa”, per contro l'attore per sua stessa ammissione non si è “mai interessato in prima persona della parte economica ed amministrativa, poiché mio malgrado sono sempre stato impegnato sul campo a preoccuparmi della produzione”.
Il ruolo della convenuta nella gestione dell'impresa, fino alla sua estromissione a inizio 2019, è ammesso dallo stesso attore in interpello (cfr. verbale di udienza 22.2.2024): “Capo 2 [..] Io non sono informato circa assunzioni, retribuzioni o lavoro dipendente perché non me ne occupavo pur essendo il titolare. Capo 7 Non so come funzionava la gestione amministrativa e della contabilità dentro la ditta
FI. Mia sorella si occupava di questo. Ognuno doveva fare la sua parte. So che la Controparte_1 contabilità veniva tenuta a ST (la ditta FI ha sede a ST) ma non ero io a occuparmene. Io non mi occupavo della predisposizione dei bilanci e della dichiarazione dei redditi. [..] Capo 17 Visto il doc. 11 e 12 conv. faccio presente che non mi occupavo dell'amministrazione che non era compito mio, visto che mia sorella è stata delegata a occuparsi dell'amministrazione”. Controparte_1
Ha correttamente osservato il perito del PM (pag. 21) che, per comune esperienza, “anche quando è affiancato da una persona di fiducia in ufficio, il piccolo imprenditore titolare di una ditta individuale può anche rimanere sempre in officina, ma per ragioni tecniche inevitabilmente si occupa di 1) scegliere e controllare la qualità (e probabilmente i prezzi) delle forniture;
2) mantenere i rapporti con i
13 clienti in merito alle caratteristiche tecniche, ai tempi di fornitura (e probabilmente ai prezzi) dei prodotti venduti o lavorati;
3) gestire – anche dal punto di vista retributivo – i dipendenti [..]” e che, per quanto “ogni realtà può avere poi sfaccettature diverse”, la divisione dei ruoli gestori, il riconoscimento anche solo di fatto di una sfera di autonomia operativa, è poco compatibile con un'impresa individuale ed è semmai indice di un'impresa collettiva.
La considerazione è pertinente al caso di specie, visto che, per ammissione dello stesso attore
(denuncia, interpello), la sorella gestiva i rapporti necessari per la corretta gestione della ditta - CP_1 fornitori, acquirenti, banche e dipendenti – e non poteva che gestirli in autonomia, visto che il fratello ben poco sapeva e si preoccupava di sapere. Pt_1
c) Forse, resosi conto di aver fatto fin troppe ammissioni, in particolare ammettendo una divisione di ruoli nell'impresa (“ognuno doveva fare la sua parte”), l'attore ha cercato di correggersi: “ADR con
“ognuno doveva fare la sua parte” intendevo dire che io ero il titolare e mi occupavo di far funzionare l'azienda, mia sorella che era coadiuvante si occupava dell'amministrazione perché questo era il CP_1 compito che gli aveva lasciato mio padre, mio fratello aveva la sua ditta SE e lavorava CP_4 per la mia”.
Anche questa correzione di tiro contiene importanti ammissioni. Primo, non era Controparte_1 inquadrata come lavoratore dipendente, perché “era coadiuvante” dell'impresa artigiana, con una posizione previdenziale e assicurativa particolare, ma senza una retribuzione, né una posizione di subordinazione. Risulta dalla visura camerale (doc. 2 pag. 8 di 8) e dalla perizia (pag. Parte_4 Pt_2
23-24) che, nell'anno 2012, “il periodo di iscrizione negli elenchi nominativi artigiani in qualità di familiare coadiuvante della IG ” è stato oggetto di annullamento d'ufficio per Controparte_1 motivi imprecisati. Esclusa la qualificazione come “coadiuvante” resta ineludibile la considerazione che né prima, né dopo la convenuta è stata inquadrata come lavoratrice dipendente, né ha percepito uno stipendio o altri emolumenti tipici del rapporto di lavoro subordinato.
La seconda rilevante ammissione è che i ruoli all'interno dell'impresa continuavano ad essere i medesimi che il padre aveva distribuito tra i figli secondo le rispettive capacità, s'intende quando l'impresa “FI” era gestita in forma societaria.
Le ammissioni dell'attore convalidano la s.i.t. della madre, verbale di audizione (doc. 8 att.) che, peraltro, lui stesso ha prodotto senza contestazioni né riserve. Infatti, afferma che lo Persona_1 scioglimento della snc e la trasformazione in ditta individuale di non ha cambiato Parte_1 nulla “nella pratica” e cioè che lei e i tre figli hanno continuato a contribuire all'impresa e a partecipare alla divisione degli utili: “ad un certo punto, abbiamo valutato le opportunità di continuare nella gestione della ditta di famiglia come snc e abbiamo optato di sciogliere la s.n.c. e di trasformarla in
14 ditta individuale con a capo mio figlio Questa è stata una trasformazione formale perché nella Pt_1 pratica nulla cambiava”.
d) Risulta dalla perizia (pag. 26) che “Con atto 1° ottobre 1999, i soci Pt_2 TR
e recedevano dalla società e il socio superstite Persona_1 OP Parte_1 dichiarava che non intendeva ricostituire la pluralità dei soci e di continuare l'attività sotto
[...] forma di ditta individuale. Risulta che i soci receduti non abbiano preteso altro se non il capitale sociale iniziale. È impressione del sottoscritto che un'azienda metalmeccanica del Torinese che aveva 12 anni di attività alle spalle, senza rischio di sfratto (i locali erano di comproprietà dei soci), che negli anni successivi non è fallita e che anzi ancora oggi è in attività (e che oggi ha una capacità di produrre quattro milioni di euro di liquidità netta in sei anni) non potesse valere il solo capitale sociale, ma che dovesse avere delle riserve di bilancio oltre che un avviamento, non iscritto a bilancio, ma presente”.
È evidente che ciascuno dei soci, per l'attività lavorativa svolta all'interno della società e il legame familiare intercorrente con il fondatore dell'impresa e gli altri soci, era cosciente TR del valore effettivo dell'azienda. Pertanto, il rimborso del solo conferimento a capitale – dalla visura camerale (doc. 1 i conferimenti ammontano a € 5.164 – non dipende da un'improbabile Parte_4 sottovalutazione della società, ma è invece il risultato di una scelta precisa che, se non contestuale al recesso dei soci (1.10.1999), è senz'altro maturata e s'è stabilizzata, sull'accodo tacito delle parti, nel corso del tempo.
Che si tratti di una sistemazione dei rapporti familiari, alternativa quella della società, risulta oltre che dalla già trascritta s.i.t. della , anche dalla perizia , che a ragione stabilisce un Persona_1 Pt_2 nesso logico e giuridico tra la mancata liquidazione della quota e la continuità e intensità dei “rapporti economici in comune (forniture, conti correnti personali cointestati, immobili anche strumentali in comproprietà)” (pag. 26) che le parti hanno mantenuto per circa vent'anni, senza apparenti riserve né contestazioni, fino alla crisi del Febbraio 2019 che ha comportato l'estromissione di Controparte_1 dall'amministrazione dell'impresa.
e) Oltre a lasciare nell'impresa il capitale corrispondente alla quota di liquidazione che i soci recedenti avrebbero potuto pretendere, e e hanno anche messo CP_1 OP Persona_1
a disposizione il fabbricato strumentale (cat. D/7) in ST, Strada antica di Alpignano n. 28 che era sede dell'impresa, già ai tempi della ditta individuale esercita da e poi della s.n.c. TR
(cfr. visure camerali doc.
0-1 come risulta dalla visura catastale (sub doc. 7 pag. 4 Parte_4 Parte_4 del file) da cui Risulta che l'immobile era intestato in comproprietà pro indiviso a Persona_1 per quota di 1/3 e ai tre figli per quota di 2/9 ciascuno. È lecito credere che il fabbricato provenga dalla successione intestata di , apertasi nel 2004, ed è certo che i comproprietari odierni TR
15 convenuti non hanno mai regolamentato la concessione del godimento alla ditta individuale, né preteso tra il 2004 e il 2019 la liquidazione da parte di di un canone di locazione pro quota, Parte_1 come peraltro, deve soggiungersi, la madre e i due fratelli e non hanno mai preteso da Pt_1 CP_4
alcun canone di locazione pro quota per i terreni in GL (AT) dove insiste Controparte_1
l'agriturismo di cui è titolare (cfr. nota di iscrizione del mutuo doc. 17 . Controparte_1 Parte_4
g) Tralasciando di esaminare la circostanza sub f), che non risponde al vero perché l'attore ha prodotto copia del contratto con cui ha concesso in locazione al fratello l'immobile Parte_1 CP_4 in C.so Francia n. 2, Rivoli (doc. 38 att.), l'ultimo elemento di prova a sostegno della società di fatto è rappresentato dalla fideiussione rilasciata da a favore della ditta individuale FI, Controparte_1 documentata indirettamente in questo giudizio per il tramite della presa d'atto della CP_7
del recesso in data 2.11.2020 dalla garanzia da parte di (doc. 14 ).
[...] Controparte_1 Pt_4
Il rilascio della fideiussione non è contestato dall'attore (cfr. memoria n. 1). La lettura del documento è tuttavia di particolare rilevanza perché illumina alcune caratteristiche salienti della garanzia rilasciata da : a) si tratta anzitutto di una fideiussione di rilevante importo (€ 450.000,00); b) è Controparte_1 evidentemente una fideiussione omnibus, sia per la determinazione del montante (cfr. art. 1938 c.c.), sia perché nella lettera di recesso la Banca ha cura di comunicare i crediti pendenti e garantiti – “residuo del finanziamento n. […]; linea anticipo fatture Italia” – e la relativa esposizione debitoria alla data di efficacia del recesso;
c) in ultimo, la fideiussione omnibus è stata rilasciata in data 12.4.2006 ed è stata mantenuta ininterrottamente con “successive modificazioni ed integrazioni” fino alla rottura dei rapporti tra fratello e sorella.
Tra gli indici sintomatici di una società di fatto, rivestono un ruolo di primaria importanza anche i finanziamenti o il rilascio di garanzie personali nell'interesse dell'imprenditore. Finanziamenti e garanzie prestati da familiari presentano un obiettivo elemento di dubbiezza, potendo giustificarsi anche alla luce della solidarietà familiare e senza l'intendimento del finanziatore o fideiussore di partecipare a rischio dell'impresa e alla divisione dell'eventuale utile. Pur tuttavia, è un punto fermo nella giur. che la prestazione sistematica, continuativa di finanziamenti e garanzie anche nei rapporti tra familiari può essere apprezzata, avuto riguardo alle circostanze del caso, come apporto di capitale uti socius a sostegno dell'attività dell'impresa.
Cfr. tra molte Cass. 17.10.1986 n. 6087: “i finanziamenti e le fideiussioni in favore dell'imprenditore se non sono idonei in assoluto ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo e il finanziatore o il garante, possono costituire indici rilevatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di
16 sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali”.
In senso conforme Cass. 14.8.1997 n. 7624 riconosce rilevanza e particolare significatività come
“manifestazioni esteriori rivelatrici delle componenti del rapporto societario [..] ai rapporti di finanziamento e di garanzia, che allorquando siano costituiti sistematicamente e siano ricollegabili - per ogni altro elemento concreto - ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, si risolvono in uno strumento di apporto di capitali alla società” (in senso conforme da ultimo Cass. 28.10.2019 n.
27541).
h) Ultima rilevante manifestazione esteriore della società di fatto consiste nella partecipazione di tutti e quattro i familiari agli utili prodotti dalla (apparente) ditta individuale FI intestata a Parte_1
per anni, senza contestazione né opposizione da parte del titolare.
[...]
Cfr. al riguardo la s.i.t. di : “ADR sono a conoscenza dell'esistenza di un conto Persona_1 corrente bancario intestato alla ditta. Da questo conto si prelevano le somme necessarie ai vari pagamenti e lì confluivano gli incassi. ADR Io con i miei tre figli ho aperto un conto corrente cointestato dove versavamo delle quote dalla FI, l'unica fonte di reddito della famiglia. ADR non vi era nessun accordo circa la gestione del conto corrente cointestato alla famiglia, in base alla necessità ognuno riceveva il fabbisogno, accedendo al conto tramite . ADR Ripeto che non esistevano CP_1 accordi circa la gestione delle risorse economiche presenti sul conto corrente intestato. Veniva gestito da ed era libera di agire sulla fiducia di tutti noi. ADR ci siamo accorti delle spese eccessive CP_1 perché la nuova direttrice della banca , nel febbraio 2019 è venuta in ditta per parlare con CP_7
perché vi erano molte uscite. Da qui abbiamo approfondito e siamo risaliti alle somme Pt_1 prelevate da senza avvisare noialtri”. CP_1
Il quadro tracciato dalla s.i.t. appare una schietta e genuina ricostruzione dei fatti. Risponde al vero che aveva una propria società SE, che operava quale fornitrice della ditta FI, OP ma resta il dato ineludibile che anch'egli aveva avuto la qualità di socio e prestato la propria opera all'interno della s.n.c. (cfr. visura camerale doc. 1 , come socio d'opera dal 1987 e come Parte_4 direttore tecnico dal 1997, e si era astenuto dal pretendere pagamento della quota di liquidazione dal fratello. Altrettanto evidente è che, fuori dall'impresa di famiglia, non aveva altra Persona_1 fonte di reddito e che , pur lavorando dentro la ditta, non è mai stata inquadrata come Controparte_1 lavoratrice dipendente, mi hai ricevuto una retribuzione fissa. Fatte queste doverose puntualizzazioni, può convenirsi che “FI era l'unica fonte di reddito della famiglia” e che tanto i soci receduti nel
1999, per aver consentito a lasciare i capitali nell'impresa, quanto , per aver Controparte_1
17 continuato ad apportare lavoro non altrimenti remunerato avevano titolo a pretendere di concorrere in qualità di soci alla distribuzioni degli utili.
L'attore rivendica per sé tutti gli utili prodotti dalla ditta individuale, ma non contesta, né può fondatamente contestare di non aver mai liquidato i familiari, mai remunerato la loro scelta di lasciare la quota di liquidazione all'interno dell'impresa per continuare, sia pure di fatto, a sostenere l'attività di famiglia – “l'unica fonte di reddito” – e mai infine remunerato con uno stipendio mensile il lavoro prestato quotidianamente in ditta dalla sorella (cfr. interpello: “la vedevo quando arrivava al mattino in azienda”).
Un altro passaggio della s.i.t. che merita di essere sottolineato è quello che riguarda la fiducia riposta, non soltanto dall'attore, ma dalla famiglia tutta, nella correttezza e onestà di : “in base Controparte_1 alla necessità ognuno riceveva il fabbisogno, accedendo al conto tramite LV [..] Veniva gestito da ed era libera di agire sulla fiducia di tutti noi”. CP_1
In altri termini, l'operatività della convenuta sui conti correnti, sia quello aziendale n. 11877, sia quello cointestato a quattro nomi n. 63399, è avvenuta alla luce del sole, senza sotterfugi. Certo, i fratelli e la madre potevano ignorare – e in effetti ignoravano - i dettagli: i movimenti da un conto all'altro, la liquidità disponibile e il modo in cui essa veniva distribuita, ma non dubitavano di aver diritto a chiedere “in base alla necessità” , né ignoravano che l'operatività in remote banking passava tutta da
, che aveva i token per operare su tutti i conti. Anche la figlia dell'attore, Controparte_1 [...]
sentita a testimone (verbale 22.2.2024) ha confermato che per quanto a Per_5 Controparte_1 me risulta aveva le chiavette per operare sul conto di FI e anche sui conti di mia nonna, mio zio, di tutti. Ho visto le chiavette, che erano in ufficio, lei le teneva in una pochette, con telefono e chiavi di casa. Mia zia viveva con mia nonna, che viveva al piano di sopra dell'azienda”.
D'altra parte è da osservare che, se la convenuta è stata in grado di abusare della fiducia della madre e dei fratelli e di prelevare dalle disponibilità della ditta FI acconti-utili largamente superiori alla quota che le sarebbe spettata, e di far ciò non episodicamente, ma per 6-7 anni in modo ininterrotto, ciò è avvenuto proprio e soltanto perché nessun altro dei ha mai controllato o provato a operare CP_1 direttamente sui due conti principali: quello aziendale (n. 11877) e quello cointestato a quattro nomi (n.
63399) dove trasferiva la liquidità aziendale che riteneva conveniente rendere Controparte_1 disponibile.
In conclusione. Sono adeguatamente provati: i conferimenti dei tre convenuti – capitale, prestazione d'opera, prestazione di una garanzia personale;
la destinazione dei conferimenti all'esercizio dell'impresa; la partecipazione alla divisione degli utili. Incidentalmente è da ribadire – come già è stato scritto con riguardo alla prestazione di garanzia – che gli apporti per valore, continuità e stabilità
18 nel tempo sono veri e propri conferimenti e non possono apprezzarsi come semplice contributo per ragioni di solidarietà familiare.
Per le stesse considerazioni, stabilità e continuità nel tempo della distribuzione e, non ultimo, importanza delle somme distribuite – ha ricevuto nel periodo in contestazione OP circa 200 mila euro ciascuno;
gli utili della FI sono andati per anni a pagare le imposte sui redditi mediante F24 di madre e figli –, la distribuzione degli utili tra i familiari è manifestazione sintomatica dello scopo lucrativo tipico del contratto di società.
5. Provata la società di fatto con riguardo alla ditta FI, la convenuta adombra Controparte_1
l'inclusione nel perimetro della società di fatto anche dell'azienda agricola o agrituristica a lei intestata, corrente in GL (AT) su terreni già di proprietà del padre e caduti in successione e in parte acquistati in comproprietà indivisa tra la madre, essa convenuta e i due fratelli e (cfr. Pt_1 CP_4 visura catastale, doc. 8 nota di iscrizione ipotecaria doc. 17 . Parte_4 Parte_4
L'estensione della società di fatto all'azienda agricola ha la funzione evidente di imputare all'interesse comune, anziché alla sua economia individuale, tutti i movimenti di denaro dal c/c aziendale n. 11877 al c/c cointestato n. 63399 e da lì ad altri c/c intestati a e a (c/c n. 61390 e 63398) o CP_1 CP_3
a e al fratello (n. 63400) che sono serviti a coprire l'operatività corrente dell'azienda CP_1 CP_4 agricola-agrituristica, scalandoli dell'ammontare di acconti-utile da restituire al fratello odierno attore, perché eccedente la quota di utili di sua spettanza.
Cfr. la presentazione della tesi nella perizia di parte del dott. (doc. 10 att., pag.
2-3 del file): Per_3
“Gli interessi della famiglia oltre che nell'azienda meccanica si concentravano anche su CP_1 un'azienda agricola in quel di GL, in provincia di Asti. Il padre possedeva li alcuni CP_10 terreni agricoli e una cascina. Onde consentire lo sviluppo dell'attività con la produzione di vini, e in un secondo tempo con l'apertura di un agriturismo, la famiglia decise di incaricare la IG , che CP_1 formalmente era uscita dalla ditta FI, per le ragioni personali citate, a gestire tale azienda in quanto l'attività di coltivatore diretto è incompatibile con qualsiasi altra attività. Preme sottolineare che la IG , pur seguendo l'azienda agricola, come deciso in ambito familiare, ha Controparte_1 continuato sempre a svolgere la propria attività all'interno della ditta FI insieme ai due fratelli e alla loro mamma”.
Cfr. anche la stessa perizia (pag.
5-6 del file) per l'analisi dei movimenti di denaro destinati all'azienda agricola e perciò giustificati, in tesi della convenuta, perché fatti nell'interesse comune. Si tratta di complessivi € 169.298,57 per il pagamento delle maestranze, € 657.122,18 per il rimborso di imprecisati mutui e finanziamenti, € 208.222,90 per il rimborso fino a estinzione (a novembre 2016) del mutuo fondiario decennale contratto nel 2006 da , con l'intervento di madre e Controparte_1
19 fratelli quali terzi datori di ipoteca (doc. 9 e 17 e infine € 597.711,99 per interventi di Parte_4 ristrutturazione sui beni comuni, per complessivi € 1.632.355,64.
I dati numerici e le imputazioni del CTP della convenuta non sono contestati dal CTP attore dott.
di cui l'attore ha prodotto la relazione di parte e successiva integrazione (doc. 29). La Per_6 contestazione verte invece sull'inclusione dell'azienda agricola-agrituristica nel perimetro della società di fatto, pertanto, sulla possibilità di scalare il denaro destinato a sostenere tale impresa dagli acconti utili prelevati da oltre il limite della sua quota – all'infuori della somma di € Controparte_1
597.711,99 che anche il dott. riconosce qualificabile, almeno sul piano metodologico, come Per_6 spesa fatta nell'interesse comune. Le spese contestate alla convenuta come prelievi fatti fuori dall'interesse comune ammontano dunque a € 1.034.643,65.
Venendo alla quaestio facti, la prova che i abbiano considerato l'azienda agricola- CP_1 agrituristica come oggetto di una società di fatto è povera di elementi indiziari e non può ritenersi raggiunta.
Vero è che “il terreno era di famiglia e la costruzione è stata fatta con i soldi dell'FI” (s.i.t.
[...]
, doc. cit.) e che la madre e i due fratelli non hanno mai chiesto un corrispettivo per la Per_1 concessione del godimento pro quota e hanno consentito nel 2006 a concedere ipoteca a Cassa di
Risparmio di Asti in qualità di terzi datori per un mutuo fondiario intestato alla sola Controparte_1
(doc. 17 . Parte_4
Per contro, primario elemento di diversità, rispetto alla ditta FI, è l'assenza di un qualsivoglia concorso alla divisione degli utili dell'impresa agricola-agrituristica. Dalla sentenza resa nel processo penale (pag. 14 nota 1) risulta per vero che “quanto all'impresa agricola e di agriturismo di CP_1
, essa non produceva utili, bensì perdite, secondo quanto ammesso dalla stessa imputata, nel corso
[...] del suo esame dibattimentale”, ma tale considerazione non sposta i termini della questione, poiché la convenuta non allega e non prova in alcun modo di aver informato madre e fratelli delle perdite, né di aver chiesto e ottenuto che essi contribuissero al ripianamento, come sarebbe stato lecito attendersi in un normale rapporto tra soci.
Anche gli elementi indiziari sono obiettivamente deboli. Se è vero che i familiari hanno concesso ipoteca per consentire a di contrarre il mutuo, resta il dato ineludibile che essi non Controparte_1 hanno assunto alcuna obbligazione personale di rimborso, né quindi condiviso l'alea dell'attività imprenditoriale, mettendo a rischio il loro patrimonio – diversamente è a dirsi, con riguardo alla fideiussione omnibus di € 450.000,00 prestata da per la ditta FI (vedi sopra). Controparte_1
6. La prova della società di fatto, come titolo idoneo a giustificare il movimento di denaro, dal c/c n.
11877 aziendale al c/c n. 63399, cointestato a madre e figli, e di qui ai c/c personali, non toglie che la
20 domanda di restituzione possa essere esaminata e accolta considerando i movimenti di denaro fatti a a beneficio proprio, del marito ( e della figlia ( ) dell'azienda agricola a lei Controparte_1 CP_3 CP_2 intestata come prelievi da parte del socio di acconti sull'utile, concretamente eccedenti la quota di pertinenza.
Proprio su queste premesse, può fin d'ora anticiparsi il rigetto della domanda dell'attore proposta ai sensi dell'articolo 2033 c.c. nei confronti di e degli eredi di , OP Persona_1 non essendo stata raggiunta la prova di trasferimenti di denaro a favore dell'uno e dell'altra eccedenti la quota di pertinenza.
6.1. L'utile d'impresa della ditta FI per gli anni dal 2013 al 2019 è stato determinato dal CTP attore utilizzando i Modelli Unici intestati a (doc. 29 att., pag. 16 ss.). Come si legge nella Parte_1 relazione (pag. 6), l'utile di impresa è “reperibile al Rigo RF4 del Mod. Unico Persone fisiche”; Il dato può tenersi fermo perché i convenuti - in particolare - non hanno offerto elementi di Controparte_1 prova per revocare in dubbio la credibilità del dato e sospettare un maggior utile di impresa non dichiarato. Solo per scrupolo di completezza, deve segnalarsi che ha ricevuto Parte_1 cartelle esattoriali (doc. 27 att.) e ha un debito milionario nei confronti dell'Agenzia delle entrate, il quale tuttavia dipende dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e non da accertamenti di maggior utile rispetto a quello dichiarato.
Inoltre, sempre a pag. 6 della relazione, il CTP attore puntualizza di aver conteggiato in favor rei l'utile dell'intero anno 2019, ancorché sia uscita dall'impresa nel corso del primo trimestre, Controparte_1
e di aver utilizzato per l'anno 2016 il reddito complessivo di , anziché il solo utile di Parte_1 impresa, disponendo soltanto di un rapporto riepilogativo: anche tale operazione va a favore della convenuta e ha un peso sostanzialmente trascurabile, visto che il primario, se non esclusivo reddito di
è quello prodotto dall'impresa. Parte_1
21 6.2. Dal totale imponibile dell'utile di impresa devono evidentemente scalarsi le quote non distribuibili
“pari alla somma delle imposte IRPEF e IRAP e dei contribuiti previdenziali INPS, che essendo da versare ai rispettivi enti impositori devono rimanere a disposizione del titolare dell'impresa che ne ha l'obbligo di versamento” (relazione CTP attore pag. 5).
Come si legge nella stessa relazione, le voci pertinenti sono verificabili come segue:
1. Contributi INPS sul reddito minimale: Rigo RR02 – col. 14;
2. Contributi INPS sul reddito eccedente il minimale: Rigo RR02 – col. 25;
3. Imposta netta IRPEF: C.F._8
4. Addizionale regionale all'IRPEF: C.F._9
5. Addizionale comunale all'IRPEF: C.F._10
6. Imposta lorda IRAP: Rigo RR1 – col. 8.
Il prospetto dell'utile non distribuibile è il seguente, verificabile a pag. 5 della relazione e non smentito da contrarie risultanze istruttorie.
22 Come si legge nella sentenza penale, il perito dell'imputata (doc. 10, pag. 6) calcola le somme di spettanza della cliente, dividendo per quattro il totale degli accrediti “e adducendo che tale parte degli accrediti - pari ad € 1.164.857,00 – sarebbe stata di , la quale ultima, dunque, non Controparte_1 avrebbe che prelevato somme di sua spettanza” (pag. 13).
Tale impostazione difensiva è, tuttavia, evidentemente non corretta, poiché tralascia appunto di considerare che “nell'ipotesi in cui vi sia stata una società di fatto [..] ciò che sarebbe spettato a
, in qualità di socio, sarebbe stata una quota degli utili della società di fatto”, Controparte_1 evidentemente “al netto di imposte e contributi previdenziali” (pag. 14).
6.3. L'utile disponibile per la distribuzione ai soci ammonta, pertanto, a € 2.733.500. Non sussistono accordi scritti, né altri elementi di prova sulla distribuzione di utili. Pertanto, non vi è ragione di disattendere ai fini della decisione il criterio della pari distribuzione degli utili (art. 2263 c.c.), di modo che il prospetto è quello risultante dalla tabella seguente, a pag. 7 della relazione del CTP attore.
6.4. Il perito del PM dott. , a seguito di una meticolosa ricostruzione di tutti i movimenti di Pt_2 denaro intervenuti tra i diversi c/c, ha stabilito che “i trasferimenti dal c/c n. 63399 all'economia di
(nella sua accezione di cui alle sette modalità di cui sopra) tra l'1.1.2013 e il Controparte_1
31.3.2019 ammontano ad euro 3.199.492,40” (doc. 1 att., pag. 46).
Le “sette modalità” individuate sono le seguenti:
1) bonifici al c/c n. 63398 intestato a e per un importo netto di € Controparte_1 CP_3
888.533,00;
2) bonifici al c/c n. 61390 intestato alla sola , per un importo netto di € 1.398.550; Controparte_1
3) bonifici al c/c n. 63400 intestato a e per un importo netto di Controparte_1 OP euro 383.190,00;
23 4) bonifici a senza indicazione di conto corrente beneficiato, per un importo netto di Controparte_1
€ 215.855,61;
5) pagamenti ad per un importo netto di € 221.262,49. Per quanto ON CP_9 non abbia trasmesso copia del contratto, nonostante l'ordine di esibizione richiesto dall'attore,
[...] la convenuta è l'unica tra i tre fratelli ad avere un rapporto con secondo Controparte_12 le risultanze dell'anagrafe dei rapporti finanziari, consultata dal perito del PM, di cui deve condividersi l'ulteriore deduzione (pag. 46, nota 21) che, per quanto “In teoria, la carta di credito ON potrebbe essere intestata a , ma vi è da chiedersi quanto sia probabile che una Persona_1 IG nata nel 1934 spenda 10 mila e più euro al mese con un . Pertanto anche tali ON movimenti devono attribuirsi all'economia di;
Controparte_1
6) trasferimenti in cui emerge il nome o un interesse del , “ancorché privi di indicazione CP_3 del numero di conto corrente beneficiato”, per un importo netto di € 2.691,50;
7) trasferimenti in cui emerge il nome o un interesse di “ancorché privi di Controparte_2 indicazione del numero di conto corrente beneficiato”, per un importo netto di euro 89.409,80.
Rispetto alla perizia del dott. , è emerso un ulteriore utilizzo del c/c n. 63399 a favore di Pt_2 [...]
consistente nell'esecuzione di bonifici ed emissione di assegni di c/c per complessivi € CP_2
130.000,00 per l'acquisto di un immobile in Rivoli a lei intestato.
In particolare, l'attore ha prodotto il rogito notarile di acquisto della proprietà da parte di tali signori e (doc. 18), dal quale risultano all'art. 4 gli estremi dei mezzi Persona_7 Persona_8 adottati per il pagamento del prezzo, e gli estratti del c/c n. 63399 (doc. 20), dal quale risultano i bonifici effettuati a favore dei venditori e gli incassi degli assegni recanti i medesimi numeri Per_7 del rogito.
Pertanto, il totale dei movimenti di denaro diretti “all'economia di ”, compresi i suoi Controparte_1 familiari, ammonta a € 3.329.492,40 e il totale delle attribuzioni patrimoniali fatte a Controparte_2 con denaro della ditta FI ammonta a € 219.409,80.
A parte il versamento del prezzo d'acquisto dell'immobile in Rivoli, non censito nella perizia disposta dal PM, ma provato documentalmente tramite i riscontri tra rogito ed estratti conto, è importante sottolineare che l'entità dei movimenti che la convenuta deve giustificare non è contestata - ergo è sostanzialmente condivisa - dallo stesso perito di parte dell'imputata (doc. 10, pag. 5, Controparte_1
“Considerazioni finali”), pertanto può ritenersi ammessa e provata anche ai fini del presente giudizio.
6.5. I trasferimenti di denaro dal c/c n. 6399 ai conti intestati o cointestati a a sono Controparte_1 serviti alla convenuta, anche per sostenere il versamento delle imposte sui redditi della madre e dei fratelli, mediante modelli F 24, e per fare spese nell'interesse comune o su beni in comunione.
24 Sul piano metodologico, esiste un accordo di fondo tra i due CTP circa il fatto che tali spese sono giustificate e devono essere scalate dai prelievi, al fine di pervenire alla determinazione dell'eccedenza prelevata da rispetto agli utili di competenza. Controparte_1
Esiste altresì accordo tra i due CTP per considerare fatti nell'interesse comune tutti i versamenti d'imposte mediante F24, che ammontano a € 233.655,98 come utilizzi del c/c n. 63398 e a € 63.077,16 come utilizzi del c/c n. 61390.
Il dott. CTP attore, conviene ancora in favor rei di conteggiare soltanto al 50% i trasferimenti Per_6 di denaro fatti dal c/c n. 63399 al c/c n. 63400 cointestato a e . Lo scrivente CP_1 OP
Par conviene con tale conclusione, atteso che dall'esame diretto del c/c (doc. 19 LV risulta un
Utilizzo effettivo in entrata e in uscita del c/c anche da parte di , con trasferimenti OP di denaro dalla ditta SE di cui è titolare, pagamento di rette scolastiche, versamenti e CP_4 rimborsi a favore di e da intermediari finanziari al nome di . OP
Egualmente, il dottor CTP attore, ritiene giustificabile come spesa nell'interesse comune il Per_6 pagamento di fatture per i lavori di ristrutturazione dell'azienda agricola, pari a € 597.711,99 usciti dal c/c n. 61390.
Per contro, il dissenso tra i due CTP riguarda invece la considerazione come di interesse comune o della sola delle spese di funzionamento dell'azienda agricola-agrituristica intestata Controparte_1 alla sola (pagamento delle maestranze, rimborso di mutui e finanziamenti Controparte_1 imprecisati, rimborso del mutuo fondiario contratto da nel 2006 con C.R. Asti, con la Controparte_1 garanzia ipotecaria di madre e fratelli).
In termini generali, la questione è già stata impostata e risolta al § 5, rigettando la pretesa di
[...]
di riconoscere esistente una società di fatto, in luogo della ditta individuale a lei intestata, CP_1 con riguardo all'impresa agricola-agrituristica corrente in GL e riconoscendo, per contro, valore di spesa fatta nell'interesse comune ai soli lavori di ristrutturazione sui beni comuni.
Il CTP attore, “pur non addentrandosi nel contenuto delle singole fatture, e quindi degli specifici interventi” (perizia pag. 11) ha onestamente riconosciuto la pertinenza della spesa di € 597.711,99 alla massa, defalcando “la quota dell'imputata (pari al 25%) in quanto già ricompresa nel teorico utile a lei spettante”. Egualmente deve dirsi, tuttavia, per quanto concerne la somma di € 208.222,90 uscita dal c/c n. 63398 e andata a pagare periodicamente tutte le rate del mutuo fino a estinzione, poiché – come appare dalla nota di iscrizione ipotecaria (doc. 17 pag. 2) – anche tale mutuo è servito a fare Parte_4 interventi sui beni comuni ed è stato estinto con i fondi della ditta FI.
25 Pertanto, i prelievi giustificati per le spese sulla proprietà di GL nel periodo in contestazione ammontano a complessivi € 805.934,89, di cui € 604.451,17 al netto della quota di utile della convenuta.
In conclusione, riprendendo il riepilogo delle condivisioni e delle contestazioni tra i due CTP di cui a pag. 12 della relazione CTP attore, qui riprodotto per immagine, devono riconoscersi movimenti di denaro giustificati per € 1.102.668,03 di cui € 894.445,13 già riconosciuti dal perito dell'attore e €
208.222,90 aggiuntivi riconosciuti dallo scrivente.
6.6. In definitiva, i trasferimenti di denaro fatti da sui c/c a lei riconducibili o a Controparte_1 favore proprio dei suoi familiari o dell'impresa a lei intestata ammontano a € 3.329.492,40. Per determinare l'eccedenza a debito devono essere scalati: a) i versamenti pro quota di competenza del fratello sul c/c n. 63340 (€ 191.595,00), b) gli F24 pagati (€ 296.733,14); c) le spese di CP_4 ristrutturazione o di pagamento delle rate del mutuo per interventi sui beni comuni in GL, per la quota non compresa negli utili propri (€ 604.451,17); d) infine, la quota di utili propria (€ 683.375,00).
Da tale somma algebrica segue un'eccedenza a debito, che ha prelevato senza causa Controparte_1 giustificativa dalle somme disponibili sul c/c n. 11877 della ditta FI e deve restituire all'attore di €
1.553.338,09.
Preliievi 3.329.492,40 € Cointestazione n. 63340 - 191.595,00 € Pagamenti F24 - 296.733,14 € Beni comuni (3/4) - 604.451,17 € Differenza 2.236.713,09 € Quota utili - 683.375,00 € Eccedenza da restituire 1.553.338,09 €
È importante osservare che tali prelievi in eccesso dal c/c n. 11877 aziendale hanno in effetti pregiudicato l'attore, privandolo della liquidità “indisponibile” perché necessaria il versamento delle imposte e dei contributi INPS (§ 6.2) ed esponendolo all'emissione di cartelle esattoriali, per l'omesso
26 versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, oltre interessi e sanzioni. Tali conseguenze pregiudizievoli non sono, tuttavia, da scrutinare nel presente giudizio, poiché formano oggetto della domanda risarcitoria proposta da in sede penale (§ 1). Parte_1
Oltre al capitale non competono interessi o rivalutazione monetaria, poiché il debito ex art. 2033 c.c. è di valuta e l'attore non ha specificamente richiesto la liquidazione degli accessori, oltre al capitale.
7. Accolta la domanda principale di indebito resta assorbita, secondo l'ordine delle domande liberamente posto dall'attore, la domanda subordinata risarcitoria ex art. 2043 c.c.. Tale domanda deve altresì respingersi nei confronti di e e degli eredi di poiché OP Persona_1
l'attore non ha allegato, né provato alcuna illecita invasione della sua sfera patrimoniale attribuibile ai due convenuti. Egualmente è a dirsi, per la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
8. L'attore agisce per i medesimi titoli anche nei confronti di . Costui tuttavia: a) è estraneo CP_3 alla società di fatto avente oggetto la impresa individuale FI, né si è mai ingerito nei conti correnti aziendale o familiare, recte l'attore non deduce e non prova alcuna ingerenza di b) salvo ricevere CP_3 una tantum da una modesta somma di circa 2.500 euro, Non ha mai ricevuto alcun Controparte_1 beneficio o arricchimento dall'operatività sui conti correnti di . Al riguardo, anche se Controparte_1
è cointestatario del c/c n. 63398 dove la ha trasferito la complessiva somma di € CP_3 CP_1
888.533,00 (§ 6.4), giustificata per € 441.878,88 (§ 6.5.), non è in alcun modo provato che la differenza di € 446.654,12 sia andata beneficio di o lo abbia in qualche modo arricchito, anche in CP_3 considerazione del fatto che nel c/c di corrispondenza cointestato a più persone vale pur sempre il criterio (giur. pacifica), secondo cui il saldo deve ripartirsi nei rapporti interni in funzione dei rispettivi versamenti e prelievi.
9. La domanda nei confronti di appare invece fondata e da accogliere. La convenuta Controparte_2 ha ricevuto € 219.409,80 dalla madre mediante bonifici che essa ha fatto utilizzando la liquidità generata dall'impresa FI (§ 6.4.). Non è tema di controversia che tali trasferimenti di denaro abbiano determinato un arricchimento, se non altro alleggerendo la di una spesa per corrispondente CP_2 entità, che essa avrebbe dovuto altrimenti fare con denaro proprio. In particolare questo è vero, per quanto concerne il prezzo di acquisto dell'immobile in Rivoli, che è stato pressoché integralmente pagato, per € 130.000,00, con denaro proveniente dal c/c n. 63399 (§ 6.4.).
In termini generali, legittimato passivo per l'azione di indebito (cfr. art. 2038 c.c.) o di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è non soltanto il beneficiario diretto del trasferimento di denaro, ma anche colui che abbia ricevuto un beneficio soltanto indiretto, a condizione che tale beneficio sia stato acquisito a titolo gratuito, i.e. senza un contratto di scambio o altro contratto a titolo oneroso con il beneficiario diretto (in specie, ). Controparte_1
27 Cfr. Cass. sez. un.
8.10.2008 n. 24772: “avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito” (in senso conforme, da ultimo, Cass.
22.10.2021 n. 29672).
Sul punto del quantum debeatur, poiché i trasferimenti fatti da alla sua sfera Controparte_1 economica (€ 2.236.713,09) sono coperti dalla quota di utili (€ 683.375,00) per il 31% e ingiustificati per l'eccedenza da restituire (€ 1.553.338,09) e perciò per il 69%, la medesima proporzione deve osservarsi con riguardo alla restituzione dell'indebito e/o arricchimento ricevuto da parte di
[...]
, che pertanto deve essere condannata a restituire all'attore la somma di € 151.392,762. CP_2
Oltre al capitale non competono interessi o rivalutazione monetaria, poiché il debito ex art. 2033 c.c. è di valuta e l'attore non ha specificamente richiesto la liquidazione degli accessori, oltre al capitale.
10. Infine, con la chiamata di terzo, ha chiesto di essere tenuta indenne da Controparte_1 CP_6
moglie di per i versamenti fatti nel suo interesse con prelievi dal c/c 11877 o
[...] Parte_1
n. 63399. La domanda è infondata, poiché i versamenti fatti nell'interesse di (ad es. F23) CP_6 sono stati defalcati sull'accordo dei CTP dall'eccedenza da restituire (€ 6.5.; cfr. specificamente sulla considerazione dei versamenti F23 a favore della la perizia del CTP convenuta, doc. 10, pag. 4 CP_6 del file).
11. deve rifondere all'attore le spese di lite per l'intero, in solido con Controparte_1 CP_2 per la quota di 1/5, considerando la limitata posizione processuale di quest'ultima. L'attore,
[...] soccombente, deve rifondere integralmente le spese a in proprio e quale erede di OP
, senza peraltro far luogo ad alcuna condanna per lite temeraria, come richiesto Persona_1 dal convenuto, in ragione dell'oggettiva dubbiezza dell'esistenza o meno di una società di fatto.
[...]
ha assunto una difesa in giudizio comune con quella di , senza peraltro CP_3 Controparte_1 essere a sua volta condannato. Pertanto si stima equo dichiarare interamente compensate le spese con l'attore. Nulla per quanto concerne le spese della , che è rimasta contumace. CP_6
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara tenuta e condanna a restituire a la somma di € € Controparte_1 Parte_1
1.553.338,09; respinta ogni diversa o maggior pretesa;
dichiara tenuta e condanna a restituire a la somma di € Controparte_2 Parte_1
151.392,762, in solido con fino a concorrenza di tale somma;
Controparte_1
28 rigetta le domande dell'attore nei confronti di e OP Persona_1 [...]
; CP_3 rigetta la domanda di nei confronti di;
Controparte_1 CP_6 condanna a rifondere all'attore le spese di lite che liquida d'ufficio in assenza di nota Controparte_1 in € 1.713,00 per C.U. e marca, € 38.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile, in solido con nei limiti della minor quota di 1/5; Controparte_2 condanna a rifondere all'attore quota di 1/5 delle spese liquidate, in solido con Controparte_2
fino a concorrenza di tale quota;
Controparte_1 condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che liquida d'ufficio in assenza di OP nota in € 19.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile.
Così deciso in Torino, 4.8.2025
Il giuudice
(dott. Enrico Astuni)
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19161/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla Parte_1 C.F._1 citazione dell'avv. NICCOLO' GASTALDI e dell'avv. ALBERTO TEALDI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
- attore contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), tutti con il C.F._3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. ELISABETTA SPONGA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino
(C.F. ), in proprio e quale coerede di OP C.F._5 [...]
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla Persona_1 C.F._6 comparsa di risposta dell'avv. STEFANIA ORNELLI e MARIA ELENA CIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino
- convenuti
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
- convenuti contumaci
(C.F. ) CP_6 C.F._7
- terza chiamata contumace
Conclusioni.
Per : Parte_1
“in via principale:
a) per i motivi di cui in narrativa, accertata la titolarità in capo all'odierno esponente delle somme versate dal c/c 11877 al c/c 63399 ed accertata la nullità, e/o annullabilità e/o l'indebito in merito ai trasferimenti ricevuti, ciascuno per quanto di sua competenza, dal c/c 63399, condannare i signori
, , , e , Controparte_1 Persona_1 OP CP_3 Controparte_2
1 ciascuna per quanto di sua competenza, alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto ricevuto;
b) per i motivi di cui in narrativa, accertata la nullità, e/o annullabilità e/o l'indebito in merito ai trasferimenti effettuati dal c/c 11877 al c/c 63399, condannare i signori , Controparte_1 [...]
e alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto Persona_1 OP pervenuto sul c/c 63399, in merito alle somme eccedenti quelle di cui si chiede la restituzione al punto a); in via subordinata:
- per i motivi di cui in narrativa, accertata la nullità, e/o annullabilità e/o l'indebito in merito ai trasferimenti effettuati dal c/c 11877 al c/c 63399, condannare i signori , Controparte_1 [...]
e alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto Persona_1 OP pervenuto sul c/c 63399; in via ulteriormente subordinata:
- per i motivi di cui in narrativa, accertata la titolarità in capo all'odierno esponente delle somme versate dal c/c 11877 al c/c 63399, condannare i signori , e Controparte_1 Persona_1
alla restituzione, a favore dell'odierno esponente, di quanto pervenuto sul c/c OP
63399; in via di estremo subordine:
- per i motivi di cui in narrativa, accertata la nullità delle donazioni effettuati dal c/c 11877 e dal c/c
63399, condannare i signori , , , Controparte_1 Persona_1 OP CP_3
e , ciascuna per quanto di sua competenza, alla restituzione, a favore
[...] Controparte_2 dell'odierno esponente, di quanto ricevuto;
in via di ulteriore estremo subordine:
- per i motivi di cui in narrativa condannare i signori , Controparte_1 Persona_1
, e , ciascuna per quanto di sua competenza, al OP CP_3 Controparte_2 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in favore dell'odierno esponente;
in via di ulteriore estremo subordine:
- per i motivi di cui in narrativa, condannare i signori , , Controparte_1 Persona_1
, e , ciascuna per quanto di sua competenza, al OP CP_3 Controparte_2 correlativo indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., in favore dell'odierno esponente. in via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c. e per l'integrazione degli ordini di esibizione come già richiesta
2 Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per OP
“- respingere le domande tutte di parte attrice. Con vittoria di spese”.
Per : Controparte_1
“- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande tutte proposte da Parte_1 nei confronti di per non aver rinunciato agli atti del giudizio in violazione dell'art 75 Controparte_1
c.p.p. a seguito della costituzione come parte civile nel procedimento n 3924/2022 R.G. Trib,;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta domanda:
- in via preliminare dichiarare prescritte le azioni di annullamento proposte ex art. 1442 cod. civ. e di indebito e le domande avanzate a sensi dell'art 2043 c.c. per fatti anteriori al 20/10/2015;
- in via istruttoria ordinarsi al dott. , con studio in Torino , via de Sonnaz 14 esibirsi i Persona_2 bilancini della ditta FI per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 in quanto non esibiti da
[...]
; Parte_1
- in via principale respingere le domande tutte formulate da per i motivi esposti in Parte_1 narrativa;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di restituzione proposte da
[...]
e di conseguente condanna della sig.ra , condannare , sopra Parte_1 Controparte_1 CP_6 generalizzata, a pagare a l'importo di € € 51.332,38, o la somma maggiore o minore Controparte_1 di cui la stessa risultasse beneficiaria per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre oneri accessori di legge”.
Per : Controparte_2
“respingere le domande tutte formulate da , perché infondate e non provate. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre oneri accessori di legge”.
Per RI EL MA:
“- in via preliminare dichiarare prescritte le azioni di annullamento proposte ex art. 1442 cod. civ., di indebito e le domande avanzate a sensi dell'art 2043 c.c. per tutti i fatti anteriori al 22/10/2015 e, in particolare, specificatamente aventi ad oggetto i pagamenti/bonifici effettuati in data 31.01.14 (per €
17,90), 14.7.2015 (per € 132,60), 17.7.2015 (per € 1.000,00), 4.8.2015 (per € 1.000.00);
- in via principale respingere le domande tutte formulate da perché infondate e non Parte_1 provate.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre oneri accessori di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1. Con atto di citazione notificato il 21/10/2020 , in proprio e quale titolare della Parte_1 ditta individuale ALFIA di RO ND, corrente in ST, Strada Antica di Alpignano, ha convenuto in giudizio , , , Controparte_1 Persona_1 OP CP_2
e esponendo in punto di fatto:
[...] Controparte_3
- di essere titolare del c/c aziendale n. 11877 presso la filiale di Rivoli della;
Controparte_7
- di aver appreso che a far data dal 2013, a sua insaputa, era stata trasferita la somma di € 4.052.500,00 dal conto corrente 11877 al conto in essere presso la stessa filiale n 63399 cointestato a Parte_1
, e;
[...] Controparte_1 OP Persona_1
- di aver appreso che, nello stesso periodo e sempre a sua insaputa, erano stati effettuati trasferimenti ad altri conti correnti diversamente intestati ( 63398 e - 61390 - Controparte_1 CP_3 Controparte_1
63400 e ), nonché pagamenti vari a favore di , CP_1 OP Controparte_1 [...]
, e per un totale Persona_1 OP Controparte_2 Controparte_3 complessivo di € 3.199.492,40;
- che tutti i trasferimenti avvenuti dal conto corrente 11877 al conto 63399 erano stati effettuati tramite il token rilasciato dalla banca e utilizzato dalla sig.ra , che ne aveva la disponibilità, Controparte_1 occupandosi della parte amministrativa della ditta individuale FI, procedendo principalmente ai pagamenti nei confronti dei fornitori;
- che, a seguito di tali scoperte, il conto n. 63399 non era stato più movimentato e, presentando un saldo negativo, era stato chiuso.
Su queste premesse, l'attore deduceva:
- la nullità dei trasferimenti fatti dal c/c 11877 (conto FI) al c/c 63399, per carenza dell'accordo tra le parti e per mancanza e/o illiceità della causa, l'annullamento per dolo a sensi dell'art 1439 c.c. ,
l'indebito pagamento a sensi dell'art 2033 c.c.;
- la titolarità esclusiva delle somme transitate sul c/c n. 66399, visto che nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente la presunzione di contitolarità del saldo può essere vinta dalla prova contraria, prova in specie consistente nella provenienza delle somme dal conto FI;
- la nullità dei movimenti dal c/c n. 63399 (versamenti su altri conti correnti e movimentazioni quali bonifici, pagamenti di F24 o RAV, assegni, prelievi) per carenza di accordo tra le parti e per mancanza e/o illiceità della causa, l'annullamento per dolo a sensi dell'art 1439 c.c. , l'indebito pagamento a sensi dell'art 2033 c.c.;
- la nullità della donazione per mancanza di forma solenne con riguardo ai bonifici dal c/c 11877 al c/c
63399, ove ritenuti atti di liberalità;
- l'esistenza di un danno ingiusto a sensi dell'art. 2043 c.c. e di indebito arricchimento.
4 2. s'è costituita tempestivamente in data 2.2.2021, chiedendo di essere autorizzata a Controparte_1 chiamare in causa la sig.ra – non costituitasi nonostante la rituale notifica della citazione CP_6
e dichiarata perciò contumace all'udienza del 13.7.2021 –, eccependo la prescrizione delle domande proposte ex art 1442 c.c. e 2043 per fatti anteriori al 20/10/2015 e comunque, chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa nei propri confronti in quanto infondata e non provata.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto delle OP Persona_1 domande.
In data 2.07.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande.
3. Con ordinanza del 20.07.2021 il Giudice, in accoglimento delle eccezioni dei convenuti, ha ordinato a parte attrice l'integrazione della domanda. L'attore ha depositato memoria integrativa in data
30.9.2021, cui sono seguite le memorie delle altre parti costituite.
All'udienza dell'1.2.2022, fissata per trattazione e eventuale p.c., il difensore di Per_1 Persona_1 ha dato atto del decesso, con conseguente interruzione del processo. Riassunto il giudizio su istanze di e di in luogo della defunta costituito Parte_1 Controparte_2 Controparte_8 in giudizio quale erede il solo OP il giudice, valutate le osservazioni delle parti svolte all'udienza al 27.09.2022, ha ritenuto soddisfatto l'onere di integrazione della domanda da parte dell'attore e concesso i termini per memorie ex art. 183
c.p.c..
La causa è stata istruita mediante prove orali (per testi e interrogatorio formale dell'attore) e gli ordini di esibizione richiesti dalle parti: a) ad della copia contratto ON sottoscritto e degli estratti conto;
b) a Intesa San Paolo delle disposizioni di bonifico, pagamento giroconto (con sottoscrizione del correntista e causale da gennaio 2013 a marzo 2019 in uscita dal conto corrente n. 1000/63399; c) a quale titolare della ditta individuale FI, dei Parte_1 bilanci c.d. di verifica dal 2009 al 2019.
All'udienza del 22.2.2024, il difensore di parte attrice ha dato atto dell'avvenuta lettura del dispositivo nel procedimento penale a carico di , condannata a due anni e sei mesi per Controparte_1 appropriazione indebita;
ha lamentato il parziale adempimento degli ordini di esibizione (
[...]
e e chiesto la revoca dell'ordine di esibizione dei bilanci diretto ad CP_7 ON
. Con ordinanza del 22.2.2024 il giudice ha rinnovato l'ordine esibizione ad Parte_1
e confermato l'ordine di esibizione a carico di parte attrice. ON
All'udienza del 9.4.2024, fissata per l'esame della documentazione, parte attrice ha lamentato la mancata esibizione del contratto di e degli ordini di bonifico online da parte di ON
5 . La convenuta , rilevata l'esibizione da parte dell'attore dei soli Controparte_7 Controparte_1 bilanci dal 2011 al 2019, ha insistito per indirizzare l'ordine di esibizione al dott. , indicato Persona_2 da parte attrice come il professionista che ha in deposito le scrittura contabili della ditta FI.
Il Giudice con ordinanza del 10.4.2024 respingeva tutte le istanze formulate e fissava nuova udienza per trattazione ed eventuale p.c. al 28.05.2024. All'udienza del 28.052024 parte attrice ha depositato la sentenza penale n.825/2024 a carico di , sentenza seguita poi dal deposito delle Controparte_1 conclusioni rassegnate nel processo penale da quale parte civile. Parte_1
All'udienza del 28.5.2024, ai fini del contraddittorio, il giudice ha rilevato “dalla lettura delle motivazioni che la domanda proposta da in sede penale come parte civile è Parte_1 domanda di risarcimento dei danni materiali e morali, domanda che appare sovrapponibile per quanto concerne i danni materiali a quella proposta nell'odierno giudizio, almeno nei confronti di
[...]
, avente a oggetto restituzioni e in subordine risarcimento del danno per condotte di CP_1 appropriazione indebita” e che “il giudizio penale è iniziato nell'anno 2022 RG Tribunale 3924/2022 e che la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. comporta rinuncia agli atti del giudizio civile salvo potere-dovere del giudice di pronunciare sulle spese”.
All'udienza dell'11.6.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa a decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In pendenza della presente causa, con decreto del 12/05/2022 il GUP di Torino ha disposto il giudizio nei confronti di , sul seguente capo di imputazione: “per il reato di cui all'art Controparte_1
646 e 61 7 e 11 CP perché per procurare un ingiusto profitto a sé e ai suoi familiari, alla figlia
[...]
e al convivente si appropriava della somma di denaro pari a euro CP_2 CP_3
3.1999.492,40 effettuando disposizioni bancarie dal conto n. 1000/11877 Intestato alla ditta FI, di cui gestiva la contabilità, a favore del c/c n. 1000/63399 intestato alla stessa, a , Persona_1
e altri, per poi successivamente trasferirli sui seguenti c/c aventi numero Parte_1
1000/61390 (intestato alla stessa), n. 1000/63398 (intestato alla stessa e a ) e sul c/c n. CP_3
1000/63400 (intestato alla stessa e al fratello , E con trasferimenti a vario titolo a OP se stessa, a e a , con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un CP_2 CP_3 danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto abusando di prestazione d'opera”.
A seguito del rinvio a giudizio di , l'odierno attore s'è costituito parte civile nel Controparte_1 processo penale, “al fine di ottenere da il risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1 patrimoniale cagionato dal reato a lei ascritto”, dove il pregiudizio patrimoniale di cui è chiesto il risarcimento consiste, come da costituzione di parte civile (doc., 47 att. dep. 4.6.2024) è “rappresentato
6 dagli interessi passivi, dalle sanzioni tributarie e dalle spese sostenute a favore dei professionisti che si stanno occupando delle vertenze civilistiche e fiscali”.
All'udienza del 28.5.2024, ai fini del contraddittorio, è stato rilevato d'ufficio il possibile trasferimento dell'azione civile nel processo penale ai sensi dell'art. 75 c.p.p. e invitata parte attrice a depositare in giudizio la costituzione nel processo penale al fine di verificare l'identità tra le due azioni.
È noto che “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75, primo comma, del cod. proc. pen, la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento, una volta accertata l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: personale, petitum, causa petendi” (Cass. 14.5.2003 n. 7396; Cass. 16.5.2012 n. 7633).
Nella specie, benché le due azioni condividano il medesimo nucleo di fatti costitutivi – e ciò è indiscusso –, l'oggetto è differente, consistendo in questo giudizio nella restituzione delle somme di cui s'è indebitamente appropriata e nel giudizio penale nei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali conseguenti all'appropriazione indebita, diversi dal puro e semplice ammanco del capitale
(vedi sopra).
Pertanto, non vi è una possibile duplicazione delle condanne per il medesimo titolo e oggetto, né per quanto occorre ai fini del presente giudizio necessità di dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art 75 c.p.p..
2. L'attore, da ultimo in conclusionale (pag. 12 ss.) ha dedotto a fondamento della pretesa restitutoria la nullità o annullabilità dei trasferimenti di denaro fatti dal c/c aziendale n. 11877 al c/c cointestato a quattro nomi n. 63399 (cfr. citazione pag. 3-4).
La causa petendi di tali domande viene rinvenuta ora nella violazione di norme imperative (i.e. l'art. 646 c.p.), ora nella mancanza dell'accordo delle parti (i.e. del consenso di esso attore) o nell'illiceità della causa, ora infine nel dolo c.d. vizio (art. 1439 c.c.) come causa di annullamento del contratto.
Su quest'ultimo punto: “L'art. 1439 c.c. stabilisce che il dolo è causa di annullamento del contratto. I trasferimenti avvenuti dal c/c 11877 al c/c 63399, nonché i successivi trasferimenti ai c/c indicati nel par. I, che nulla hanno a che vedere con l'odierno esponente, possono certamente qualificarsi quale unico disegno criminoso, attuato, quantomeno della sig.ra . Conseguentemente, Controparte_1 essendo i suddetti trasferimenti stati eseguiti in sussistenza di dolo gli stessi dovranno essere annullati ed il Tribunale dovrà condannare i signori , (ed orai suoi eredi) Controparte_1 Persona_1
e alla restituzione di quanto pervenuto sul c/c 63399. Per completezza espositiva OP si rileva che qualora non si ritenga applicabile la fattispecie dell'annullabilità per dolo, i trasferimenti,
7 come sopra esposto, dovranno comunque intendersi aventi una causa illecita e per tale motivo, dichiarati comunque nulli con obbligo restitutorio da parte dei beneficiari (nel nostro caso i cointestatari del conto corrente 63399 successivamente svuotato)”.
La confusione è manifesta. Il trasferimento di denaro non è un contratto, semmai atto di adempimento di un'obbligazione, la quale può avere titolo in un contratto o in altro atto o fatto idoneo a produrla (art. 1173 c.c.). Pertanto, le cause di nullità del contratto non possono trasporsi sic et simpliciter al pagamento.
Egualmente irrilevante è la prospettazione dell'annullamento per dolo c.d. vizio. Vero è che l'attore confonde l'elemento soggettivo del dolo, come coscienza e volontà di un comportamento antigiuridico
(art. 43 c.p.; art. 2043 c.c.) con il dolo contrattuale consistente in un raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima, inducendola a concludere un contratto che non avrebbe altrimenti concluso
(dolo determinante) o che avrebbe altrimenti concluso a diverse condizioni (dolo incidente). Nella specie, infatti, l'attore stesso deduce l'assenza di proprie determinazioni di volontà nei movimenti in uscita dal c/c aziendale n. 11877 al c/c n. 63399, movimenti che attribuisce alla sola sorella . CP_1
3. L'onere della prova nell'azione ex art. 2033 c.c. ha due elementi: (a) il fatto materiale del trasferimento di denaro;
(b) l'assenza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo (c.d. causa debendi).
Per giur. stabile e condivisa, colui che agisce in ripetizione di indebito è onerato di provare non soltanto il fatto del pagamento, ma anche l'assenza di un titolo giustificativo. Cfr. Cass. 17.3.2006 n. 5896:
"poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incombe all'attore".
Questo principio di diritto s'articola ulteriormente, considerando la possibilità che l'attore deduca di ignorare a quale titolo è stato fatto il trasferimento di denaro o deduca un titolo non idoneo e che il convenuto si difenda indicando a sua volta un titolo giustificativo differente, astrattamente idoneo a giustificare lo spostamento di denaro.
L'orientamento è anche in tal caso stabile. Cfr. Cass. 11.2.1999 n. 1170: “il principio, secondo cui, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, l'attore ha l'onere di provare, oltre al fatto materiale dell'avvenuto pagamento l'inesistenza o il venir meno della causa debendi, presuppone il thema probandum già specificamente individuato. Qualora però il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto all'attore, questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo, da lui stesso ipotizzato, fermo restando il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione, eventualmente indicata dal convenuto”.
8 In senso conforme Cass. 27.5.2024 n. 14788: “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto”.
In sintesi, l'onere della prova è a carico dell'attore, in linea con la regola generale ex art. 2697 c.c.. La difesa del convenuto, che indica una “diversa causa dell'attribuzione”, non sposta a suo carico l'onere della prova, ma limita l'onere probatorio dell'attore alla dimostrazione che il titolo indicato dal convenuto non esiste o non è idoneo.
Il medesimo regime probatorio vale anche in caso di indebito parziale. Cfr. Cass. 13.2.1998 n. 1557:
“poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore”.
4. Nella dialettica processuale, l'attore ha dedotto di ignorare il titolo giustificativo dei movimenti di denaro dal c/c n. 11877 al c/c cointestato n. 63399 e da quest'ultimo verso gli altri c/c e ha ipotizzato una donazione nulla per mancanza di forma solenne.
I convenuti, per contro, hanno dedotto un quadro dei rapporti fattuali assai più articolato di quello presentato sommariamente dall'attore, in definitiva consistente nell'esistenza tra i tre fratelli Pt_1
e e la madre di una società di fatto e di rapporti patrimoniali CP_4 CP_1 Persona_1
(comproprietà immobiliari e di terreni;
prestazioni lavorative non retribuite attraverso un contratto di lavoro subordinato) non regolati tramite contratti di scambio.
Cfr. comparsa di risposta (pag. 9 ss.): “è doveroso sottolineare che l'onere di Controparte_1 allegazione e di prova spetta a parte attrice che chiede a vario titolo la restituzione di ingenti somme che si ritengono indebitamente sottratte alla ditta FI, in un lungo arco temporale [..] è evidente che appare indispensabile valutare e inquadrare il contesto in cui tali movimentazioni di denaro sono avvenute.
Interessa in questa sede evidenziare alcune circostanze: a) La ditta FI di RO ND è la continuazione della ditta FI e poi della [padre defunto], senza TR che i soci receduti siano stati liquidati. b) I familiari hanno sempre prestato la propria attività lavorativa prima nella s.n.c. e poi nella ditta individuale, senza che un rapporto di lavoro subordinato giustifichi e ricompensi tale attività lavorativa. Situazione imposta ai familiari proprio in virtù della comunanza dei beni, mentre la moglie di [ ] era assunta e retribuita. [..] c) I fratelli e Pt_1 CP_6 CP_1 la loro mamma condividono la proprietà di
9 immobili sia pervenuti in successione dal padre, sia acquistati successivamente, come testimoniano le visure che si producono relative agli immobili di Rivoli, di GL e di ST (doc. 7 e 8); in particolare va evidenziato che la FI utilizza quale capannone per la propria attività dei beni in comproprietà tra tutti i familiari senza che questo utilizzo sia stato regolamentato e retribuito. d) Alla ditta FI è intestato il contratto di leasing dell'immobile sito in Rivoli destinato ad abitazione del fratello che, di fatto, non ha mai pagato un corrispettivo (doc. 10). e) La sig.ra CP_4 [...]
aveva prestato fideiussione personale a favore della ditta FI (doc. 14). f) Il conto CP_1 corrente 63399 era cointestato a tutti i fratelli e alla loro mamma: non solo CP_1 [...]
riconosce che "dal conto FI" la Parte_1 sorella era autorizzata a trarre "liquidità per poter mantenere i beni comuni familiari" ( p 21 relazione
), ma esso rappresenta il vero fondo cassa comune per sopperire a svariate esigenze di tutti i Pt_2 familiari. [..] si vuole qui evidenziare che dal conto 63399 transitano fondi destinati a scopi comuni della famiglia e a titolo esemplificativo si consideri : - Sono stati pagate imposte, cartelle esattoriali, utenze, RAV e premi assicurativi relativi non solo ai familiari e dello stesso ( nel periodo € Pt_1
28.333,85), ma anche alla sig.ra , moglie di e delle figlie ed Elena, come CP_6 Pt_1 CP_11 risulta riepilogato nella relazione di parte depositata dal dott. nel procedimento penale prodotta Per_3 da parte attrice con il ricorso per sequestro e come ci si riserva di provare documentalmente, in caso di contestazione. E ciò in quanto si tratta di imposte relative ai redditi prodotti con attività comuni. - E' stato pagato il mutuo stipulato in data 9/10/2006 di originari € 450.000,00 stipulato per la ristrutturazione della casa di 9, di proprietà indivisa dei tre fratelli Parte_3 CP_1 adibita ad agriturismo (a partire dal 2013 vengono pagate le rate dalla n 74 fino all'estinzione dal conto
61390) ( doc. 9). - Non solo dal conto 63399 fluiscono somme verso il conto 111877 in caso si fosse resa necessaria liquidità, ma lo stesso conto 63399 veniva talora utilizzato anche per effettuare pagamenti di spettanza della stessa FI . In particolare, viene pagato il fornitore SE (società riferita al fratello per € 120.000,00 nel 2016 e per € 111.161,66 nel 2017 ( doc 11); con pari CP_4 modalità viene pagato il fornitore MPS sas di per € 400.000,00 nel 2013 e per € CP_6
105.138,56 nel 2014 ( doc 12 ). [..] - La carta di credito viene utilizzata per il pagamento di utenze comuni e, talora, delle spese di mantenimento di e della mamma”. CP_1
Su queste premesse, la convenuta conclude che “sia configurabile nel caso di specie una società di fatto: pur in assenza di contratto sociale scritto e, quindi, in assenza di iscrizione nel registro delle imprese, sono rinvenibili gli elementi previsti dall'art 2247 cod. civ. e quindi l'accordo avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune costituito dai conferimenti dei soci, l'affectio societatis, l'alea comune dei guadagni e delle perdite (ex
10 multis Trib Roma n 25936/14 del 29/12/2014; Trib Milano , sez. impresa B, del 9/10/2104); come è noto non è essenziale l'esteriorizzazione verso i terzi, ancorché nel caso di specie fosse nota ai terzi la partecipazione dei familiari, ma in particolare la sig.ra godesse di ampia autonomia gestionale CP_1 presso banche e professionisti e nella gestione dei fornitori. L'esponente si riserva, in caso di contestazione, di chiedere in via incidentale l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto o di chiedere nella sede opportuna l'accertamento della società di fatto e di far valere il proprio diritto alla quota spettante a seguito dello scioglimento di essa società di fatto”.
Sul piano processuale, la deduzione della convenuta è corretta: come anzidetto, il convenuto in ripetizione di indebito ha facoltà di allegare una “diversa causa dell'attribuzione”, i.e. un rapporto giuridico idoneo a giustificare il movimento di denaro oggetto di causa, senza onerarsi della relativa prova, né dell'accertamento in via principale, con efficacia di giudicato, del rapporto.
In termini più asciutti, ma sostanzialmente allineati alla deduzione di , cfr. la Controparte_1 comparsa di risposta di e di : “[..] soltanto al fine Persona_1 OP dell'adempimento al proprio dovere di collaborazione processuale, precisano che i trasferimenti di denaro molto genericamente allegati da controparte si inseriscono in un contesto familiare che è rimasto immutato per decenni.
Le parti di questo giudizio appartengono infatti tutti alla medesima famiglia: l'attore
[...]
è figlio di e rispettivamente fratello di e Parte_1 Persona_1 OP [...]
; è il marito (o convivente) di e è CP_1 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 la figlia di : si tratta pertanto rispettivamente del cognato e della nipote dell'attore. Controparte_1
L'attore ha omesso qualsivoglia “descrizione” dell'impresa individuale di cui è titolare, la FI di
(anch'essa parte di questo giudizio): si tratta, in realtà – a prescindere dalla Parte_1 configurazione formale – dell'impresa di famiglia, costituita dal signor (marito di TR
e padre di , e negli anni 60 in forma individuale e poi Persona_1 CP_1 Pt_1 CP_4
“allargata” a tutti i componenti della famiglia negli anni 80, subendo varie trasformazioni nel tempo e mantenendo sempre ben distinti i ruoli dei vari componenti del nucleo famigliare che fino al 2019 erano così delineati: si occupava della parte commerciale, dell'amministrazione e Pt_1 CP_1 contabilità, della produzione e la mamma, , ancora oggi contribuisce CP_4 Persona_1 con la propria attività manuale. Non solo: l'impresa di famiglia è sempre stata esercitata negli immobili di ST (che sono in comproprietà tra i fratelli e la madre), dove anche tutti i soggetti convenuti vivevano fino al 2019, mentre al momento sono abitati solamente da in una parte e dalla Pt_1 mamma in un'altra.
11 Le vicende (completamente omesse da controparte) sono dunque in realtà molto complesse e articolate e l'attuale configurazione giuridica dell'impresa (dal punto di vista formale) è il frutto di situazioni che si sono presentate nel corso degli anni, per andare incontro alle esigenze dei soggetti coinvolti sia sotto il profilo personale, sia sotto profili fiscali e tributari”.
Riprendendo le deduzioni difensive di (conclusionale pag. 11-12), i temi di prova Controparte_1 della società di fatto sono i seguenti: a) malgrado il mutamento della forma giuridica, da impresa collettiva a individuale, esiste sostanziale continuità tra la e la ditta individuale FI;
b) non CP_10 soltanto il titolare ma anche e e la loro madre hanno continuato a lavorare per Pt_1 CP_1 CP_4
l'impresa di famiglia, conservando i ruoli che il padre aveva distribuito secondo le rispettive capacità;
c) non è mai stata inquadrata come dipendente della ditta individuale e ha ricevuto, Controparte_1 secondo la divisione dei ruoli fissata dal padre, compiti di tipo gestionale che ha svolto in totale autonomia rispetto al fratello e senz'opposizione di quest'ultimo; d) e Pt_1 OP
, pur essendo receduti dalla s.n.c., consentendo all'attore di proseguire l'impresa Persona_1 nella forma di ditta individuale, non hanno mai preteso la quota di liquidazione, lasciandola in società;
e) la ditta FI utilizza per la propria attività un capannone in comproprietà tra i tre fratelli e la madre
(doc. 7-8 , senza che tale godimento sia mai stato regolamentato in un contratto lato sensu di Parte_4 scambio (locazione o affitto); f) alla ditta FI è intestato il contratto di leasing dell'immobile sito in
Rivoli destinato ad abitazione del fratello che, di fatto, non ha mai pagato un corrispettivo CP_4
(doc. 10 ; g) ha prestato fideiussione a a favore della ditta Parte_4 Controparte_1 Controparte_7
FI (doc. 14 ; h) i tre fratelli e la loro madre hanno, per anni, diviso gli utili Parte_4 CP_1 dell'impresa corrente come ditta individuale FI.
a) La s.n.c. FI di (doc. 1 è stata per molti anni società della famiglia, TR Parte_4 in cui erano soci, oltre al padre, la madre e i due fratelli. , che era socia, uscì dalla Controparte_1 società l'8.3.1988 (visura camerale, doc. 1 pag. 7). Si legge nella perizia di parte depositata Parte_4 nel processo penale a firma dottor e prodotta in questa sede dall'attore (doc. 10 att., pag. 1) che Per_3 il recesso di fu dovuto all'imminente separazione dal marito, impossidente, e al Controparte_1 timore di dover contribuire al suo mantenimento. La circostanza non è contestata dall'attore, ne è di particolare rilevanza atteso che non è in discussione - è anzi ammesso dallo stesso attore nell'interpello
- che , anche in seguito, ha sempre lavorato nella società, in particolare curando Controparte_1
l'amministrazione e la contabilità, secondo la distribuzione dei ruoli decisa dal padre, e partecipava anch'essa agli utili.
Vedi interpello dell'attore (verbale 22.2.2024) e la s.i.t. di in data 5.11.2019 Persona_1
(doc. 8 att.): “negli anni '90 era stata costituita una s.n.c. con soci la sottoscritta mio marito e i due figli
12 maschi. all'interno dell'azienda si occupava di una parte dell'amministrazione. ADR I miei figli CP_1 non ricevevano uno stipendio, ma io e mio marito gli davamo i soldi necessari per le loro spese. Anche
usufruiva dei guadagni della ditta”. CP_1
b) Anche dopo la trasformazione dell'impresa FI in ditta individuale, e Pt_1 Controparte_1 hanno continuato a dividersi il lavoro, secondo le rispettive capacità e i compiti che il padre aveva rispettivamente assegnato. In particolare, ha avuto un ruolo tecnico, occupandosi Parte_1 della produzione e nient'altro, mentre ha continuato a occuparsi Controparte_1 dell'amministrazione e contabilità dell'impresa e, per ammissione dello stesso attore, a curare in sostanziale autonomia i rapporti con fornitori, clienti, istituti di credito e dipendenti.
Vedi la perizia del dott. , disposta dal PM a seguito della denuncia dell'attore e prodotta Persona_4 in questo giudizio dallo stesso attore (doc. 1 att., pag. 20-21): “La denuncia presentata il 10 luglio 2019 da così prosegue a descrivere il ruolo della sorella/indagata: 'ella … nonostante ciò Parte_1
[ovvero nonostante l'attività di imprenditrice agricola e di gestore di un agriturismo ad GL, ndr] ha sempre provveduto ad occuparsi dell'amministrazione della ditta FI [..] fin dai tempi in cui l'attività era in mano a mio padre”. Sempre secondo la denuncia, “si occupava di intrattenere i Controparte_1 rapporti con i commercialisti, i contabili, i fornitori, gli acquirenti, gli istituti di credito e chiunque altro fosse necessario per la corretta gestione dell'amministrazione della ditta stessa”, per contro l'attore per sua stessa ammissione non si è “mai interessato in prima persona della parte economica ed amministrativa, poiché mio malgrado sono sempre stato impegnato sul campo a preoccuparmi della produzione”.
Il ruolo della convenuta nella gestione dell'impresa, fino alla sua estromissione a inizio 2019, è ammesso dallo stesso attore in interpello (cfr. verbale di udienza 22.2.2024): “Capo 2 [..] Io non sono informato circa assunzioni, retribuzioni o lavoro dipendente perché non me ne occupavo pur essendo il titolare. Capo 7 Non so come funzionava la gestione amministrativa e della contabilità dentro la ditta
FI. Mia sorella si occupava di questo. Ognuno doveva fare la sua parte. So che la Controparte_1 contabilità veniva tenuta a ST (la ditta FI ha sede a ST) ma non ero io a occuparmene. Io non mi occupavo della predisposizione dei bilanci e della dichiarazione dei redditi. [..] Capo 17 Visto il doc. 11 e 12 conv. faccio presente che non mi occupavo dell'amministrazione che non era compito mio, visto che mia sorella è stata delegata a occuparsi dell'amministrazione”. Controparte_1
Ha correttamente osservato il perito del PM (pag. 21) che, per comune esperienza, “anche quando è affiancato da una persona di fiducia in ufficio, il piccolo imprenditore titolare di una ditta individuale può anche rimanere sempre in officina, ma per ragioni tecniche inevitabilmente si occupa di 1) scegliere e controllare la qualità (e probabilmente i prezzi) delle forniture;
2) mantenere i rapporti con i
13 clienti in merito alle caratteristiche tecniche, ai tempi di fornitura (e probabilmente ai prezzi) dei prodotti venduti o lavorati;
3) gestire – anche dal punto di vista retributivo – i dipendenti [..]” e che, per quanto “ogni realtà può avere poi sfaccettature diverse”, la divisione dei ruoli gestori, il riconoscimento anche solo di fatto di una sfera di autonomia operativa, è poco compatibile con un'impresa individuale ed è semmai indice di un'impresa collettiva.
La considerazione è pertinente al caso di specie, visto che, per ammissione dello stesso attore
(denuncia, interpello), la sorella gestiva i rapporti necessari per la corretta gestione della ditta - CP_1 fornitori, acquirenti, banche e dipendenti – e non poteva che gestirli in autonomia, visto che il fratello ben poco sapeva e si preoccupava di sapere. Pt_1
c) Forse, resosi conto di aver fatto fin troppe ammissioni, in particolare ammettendo una divisione di ruoli nell'impresa (“ognuno doveva fare la sua parte”), l'attore ha cercato di correggersi: “ADR con
“ognuno doveva fare la sua parte” intendevo dire che io ero il titolare e mi occupavo di far funzionare l'azienda, mia sorella che era coadiuvante si occupava dell'amministrazione perché questo era il CP_1 compito che gli aveva lasciato mio padre, mio fratello aveva la sua ditta SE e lavorava CP_4 per la mia”.
Anche questa correzione di tiro contiene importanti ammissioni. Primo, non era Controparte_1 inquadrata come lavoratore dipendente, perché “era coadiuvante” dell'impresa artigiana, con una posizione previdenziale e assicurativa particolare, ma senza una retribuzione, né una posizione di subordinazione. Risulta dalla visura camerale (doc. 2 pag. 8 di 8) e dalla perizia (pag. Parte_4 Pt_2
23-24) che, nell'anno 2012, “il periodo di iscrizione negli elenchi nominativi artigiani in qualità di familiare coadiuvante della IG ” è stato oggetto di annullamento d'ufficio per Controparte_1 motivi imprecisati. Esclusa la qualificazione come “coadiuvante” resta ineludibile la considerazione che né prima, né dopo la convenuta è stata inquadrata come lavoratrice dipendente, né ha percepito uno stipendio o altri emolumenti tipici del rapporto di lavoro subordinato.
La seconda rilevante ammissione è che i ruoli all'interno dell'impresa continuavano ad essere i medesimi che il padre aveva distribuito tra i figli secondo le rispettive capacità, s'intende quando l'impresa “FI” era gestita in forma societaria.
Le ammissioni dell'attore convalidano la s.i.t. della madre, verbale di audizione (doc. 8 att.) che, peraltro, lui stesso ha prodotto senza contestazioni né riserve. Infatti, afferma che lo Persona_1 scioglimento della snc e la trasformazione in ditta individuale di non ha cambiato Parte_1 nulla “nella pratica” e cioè che lei e i tre figli hanno continuato a contribuire all'impresa e a partecipare alla divisione degli utili: “ad un certo punto, abbiamo valutato le opportunità di continuare nella gestione della ditta di famiglia come snc e abbiamo optato di sciogliere la s.n.c. e di trasformarla in
14 ditta individuale con a capo mio figlio Questa è stata una trasformazione formale perché nella Pt_1 pratica nulla cambiava”.
d) Risulta dalla perizia (pag. 26) che “Con atto 1° ottobre 1999, i soci Pt_2 TR
e recedevano dalla società e il socio superstite Persona_1 OP Parte_1 dichiarava che non intendeva ricostituire la pluralità dei soci e di continuare l'attività sotto
[...] forma di ditta individuale. Risulta che i soci receduti non abbiano preteso altro se non il capitale sociale iniziale. È impressione del sottoscritto che un'azienda metalmeccanica del Torinese che aveva 12 anni di attività alle spalle, senza rischio di sfratto (i locali erano di comproprietà dei soci), che negli anni successivi non è fallita e che anzi ancora oggi è in attività (e che oggi ha una capacità di produrre quattro milioni di euro di liquidità netta in sei anni) non potesse valere il solo capitale sociale, ma che dovesse avere delle riserve di bilancio oltre che un avviamento, non iscritto a bilancio, ma presente”.
È evidente che ciascuno dei soci, per l'attività lavorativa svolta all'interno della società e il legame familiare intercorrente con il fondatore dell'impresa e gli altri soci, era cosciente TR del valore effettivo dell'azienda. Pertanto, il rimborso del solo conferimento a capitale – dalla visura camerale (doc. 1 i conferimenti ammontano a € 5.164 – non dipende da un'improbabile Parte_4 sottovalutazione della società, ma è invece il risultato di una scelta precisa che, se non contestuale al recesso dei soci (1.10.1999), è senz'altro maturata e s'è stabilizzata, sull'accodo tacito delle parti, nel corso del tempo.
Che si tratti di una sistemazione dei rapporti familiari, alternativa quella della società, risulta oltre che dalla già trascritta s.i.t. della , anche dalla perizia , che a ragione stabilisce un Persona_1 Pt_2 nesso logico e giuridico tra la mancata liquidazione della quota e la continuità e intensità dei “rapporti economici in comune (forniture, conti correnti personali cointestati, immobili anche strumentali in comproprietà)” (pag. 26) che le parti hanno mantenuto per circa vent'anni, senza apparenti riserve né contestazioni, fino alla crisi del Febbraio 2019 che ha comportato l'estromissione di Controparte_1 dall'amministrazione dell'impresa.
e) Oltre a lasciare nell'impresa il capitale corrispondente alla quota di liquidazione che i soci recedenti avrebbero potuto pretendere, e e hanno anche messo CP_1 OP Persona_1
a disposizione il fabbricato strumentale (cat. D/7) in ST, Strada antica di Alpignano n. 28 che era sede dell'impresa, già ai tempi della ditta individuale esercita da e poi della s.n.c. TR
(cfr. visure camerali doc.
0-1 come risulta dalla visura catastale (sub doc. 7 pag. 4 Parte_4 Parte_4 del file) da cui Risulta che l'immobile era intestato in comproprietà pro indiviso a Persona_1 per quota di 1/3 e ai tre figli per quota di 2/9 ciascuno. È lecito credere che il fabbricato provenga dalla successione intestata di , apertasi nel 2004, ed è certo che i comproprietari odierni TR
15 convenuti non hanno mai regolamentato la concessione del godimento alla ditta individuale, né preteso tra il 2004 e il 2019 la liquidazione da parte di di un canone di locazione pro quota, Parte_1 come peraltro, deve soggiungersi, la madre e i due fratelli e non hanno mai preteso da Pt_1 CP_4
alcun canone di locazione pro quota per i terreni in GL (AT) dove insiste Controparte_1
l'agriturismo di cui è titolare (cfr. nota di iscrizione del mutuo doc. 17 . Controparte_1 Parte_4
g) Tralasciando di esaminare la circostanza sub f), che non risponde al vero perché l'attore ha prodotto copia del contratto con cui ha concesso in locazione al fratello l'immobile Parte_1 CP_4 in C.so Francia n. 2, Rivoli (doc. 38 att.), l'ultimo elemento di prova a sostegno della società di fatto è rappresentato dalla fideiussione rilasciata da a favore della ditta individuale FI, Controparte_1 documentata indirettamente in questo giudizio per il tramite della presa d'atto della CP_7
del recesso in data 2.11.2020 dalla garanzia da parte di (doc. 14 ).
[...] Controparte_1 Pt_4
Il rilascio della fideiussione non è contestato dall'attore (cfr. memoria n. 1). La lettura del documento è tuttavia di particolare rilevanza perché illumina alcune caratteristiche salienti della garanzia rilasciata da : a) si tratta anzitutto di una fideiussione di rilevante importo (€ 450.000,00); b) è Controparte_1 evidentemente una fideiussione omnibus, sia per la determinazione del montante (cfr. art. 1938 c.c.), sia perché nella lettera di recesso la Banca ha cura di comunicare i crediti pendenti e garantiti – “residuo del finanziamento n. […]; linea anticipo fatture Italia” – e la relativa esposizione debitoria alla data di efficacia del recesso;
c) in ultimo, la fideiussione omnibus è stata rilasciata in data 12.4.2006 ed è stata mantenuta ininterrottamente con “successive modificazioni ed integrazioni” fino alla rottura dei rapporti tra fratello e sorella.
Tra gli indici sintomatici di una società di fatto, rivestono un ruolo di primaria importanza anche i finanziamenti o il rilascio di garanzie personali nell'interesse dell'imprenditore. Finanziamenti e garanzie prestati da familiari presentano un obiettivo elemento di dubbiezza, potendo giustificarsi anche alla luce della solidarietà familiare e senza l'intendimento del finanziatore o fideiussore di partecipare a rischio dell'impresa e alla divisione dell'eventuale utile. Pur tuttavia, è un punto fermo nella giur. che la prestazione sistematica, continuativa di finanziamenti e garanzie anche nei rapporti tra familiari può essere apprezzata, avuto riguardo alle circostanze del caso, come apporto di capitale uti socius a sostegno dell'attività dell'impresa.
Cfr. tra molte Cass. 17.10.1986 n. 6087: “i finanziamenti e le fideiussioni in favore dell'imprenditore se non sono idonei in assoluto ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo e il finanziatore o il garante, possono costituire indici rilevatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di
16 sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali”.
In senso conforme Cass. 14.8.1997 n. 7624 riconosce rilevanza e particolare significatività come
“manifestazioni esteriori rivelatrici delle componenti del rapporto societario [..] ai rapporti di finanziamento e di garanzia, che allorquando siano costituiti sistematicamente e siano ricollegabili - per ogni altro elemento concreto - ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, si risolvono in uno strumento di apporto di capitali alla società” (in senso conforme da ultimo Cass. 28.10.2019 n.
27541).
h) Ultima rilevante manifestazione esteriore della società di fatto consiste nella partecipazione di tutti e quattro i familiari agli utili prodotti dalla (apparente) ditta individuale FI intestata a Parte_1
per anni, senza contestazione né opposizione da parte del titolare.
[...]
Cfr. al riguardo la s.i.t. di : “ADR sono a conoscenza dell'esistenza di un conto Persona_1 corrente bancario intestato alla ditta. Da questo conto si prelevano le somme necessarie ai vari pagamenti e lì confluivano gli incassi. ADR Io con i miei tre figli ho aperto un conto corrente cointestato dove versavamo delle quote dalla FI, l'unica fonte di reddito della famiglia. ADR non vi era nessun accordo circa la gestione del conto corrente cointestato alla famiglia, in base alla necessità ognuno riceveva il fabbisogno, accedendo al conto tramite . ADR Ripeto che non esistevano CP_1 accordi circa la gestione delle risorse economiche presenti sul conto corrente intestato. Veniva gestito da ed era libera di agire sulla fiducia di tutti noi. ADR ci siamo accorti delle spese eccessive CP_1 perché la nuova direttrice della banca , nel febbraio 2019 è venuta in ditta per parlare con CP_7
perché vi erano molte uscite. Da qui abbiamo approfondito e siamo risaliti alle somme Pt_1 prelevate da senza avvisare noialtri”. CP_1
Il quadro tracciato dalla s.i.t. appare una schietta e genuina ricostruzione dei fatti. Risponde al vero che aveva una propria società SE, che operava quale fornitrice della ditta FI, OP ma resta il dato ineludibile che anch'egli aveva avuto la qualità di socio e prestato la propria opera all'interno della s.n.c. (cfr. visura camerale doc. 1 , come socio d'opera dal 1987 e come Parte_4 direttore tecnico dal 1997, e si era astenuto dal pretendere pagamento della quota di liquidazione dal fratello. Altrettanto evidente è che, fuori dall'impresa di famiglia, non aveva altra Persona_1 fonte di reddito e che , pur lavorando dentro la ditta, non è mai stata inquadrata come Controparte_1 lavoratrice dipendente, mi hai ricevuto una retribuzione fissa. Fatte queste doverose puntualizzazioni, può convenirsi che “FI era l'unica fonte di reddito della famiglia” e che tanto i soci receduti nel
1999, per aver consentito a lasciare i capitali nell'impresa, quanto , per aver Controparte_1
17 continuato ad apportare lavoro non altrimenti remunerato avevano titolo a pretendere di concorrere in qualità di soci alla distribuzioni degli utili.
L'attore rivendica per sé tutti gli utili prodotti dalla ditta individuale, ma non contesta, né può fondatamente contestare di non aver mai liquidato i familiari, mai remunerato la loro scelta di lasciare la quota di liquidazione all'interno dell'impresa per continuare, sia pure di fatto, a sostenere l'attività di famiglia – “l'unica fonte di reddito” – e mai infine remunerato con uno stipendio mensile il lavoro prestato quotidianamente in ditta dalla sorella (cfr. interpello: “la vedevo quando arrivava al mattino in azienda”).
Un altro passaggio della s.i.t. che merita di essere sottolineato è quello che riguarda la fiducia riposta, non soltanto dall'attore, ma dalla famiglia tutta, nella correttezza e onestà di : “in base Controparte_1 alla necessità ognuno riceveva il fabbisogno, accedendo al conto tramite LV [..] Veniva gestito da ed era libera di agire sulla fiducia di tutti noi”. CP_1
In altri termini, l'operatività della convenuta sui conti correnti, sia quello aziendale n. 11877, sia quello cointestato a quattro nomi n. 63399, è avvenuta alla luce del sole, senza sotterfugi. Certo, i fratelli e la madre potevano ignorare – e in effetti ignoravano - i dettagli: i movimenti da un conto all'altro, la liquidità disponibile e il modo in cui essa veniva distribuita, ma non dubitavano di aver diritto a chiedere “in base alla necessità” , né ignoravano che l'operatività in remote banking passava tutta da
, che aveva i token per operare su tutti i conti. Anche la figlia dell'attore, Controparte_1 [...]
sentita a testimone (verbale 22.2.2024) ha confermato che per quanto a Per_5 Controparte_1 me risulta aveva le chiavette per operare sul conto di FI e anche sui conti di mia nonna, mio zio, di tutti. Ho visto le chiavette, che erano in ufficio, lei le teneva in una pochette, con telefono e chiavi di casa. Mia zia viveva con mia nonna, che viveva al piano di sopra dell'azienda”.
D'altra parte è da osservare che, se la convenuta è stata in grado di abusare della fiducia della madre e dei fratelli e di prelevare dalle disponibilità della ditta FI acconti-utili largamente superiori alla quota che le sarebbe spettata, e di far ciò non episodicamente, ma per 6-7 anni in modo ininterrotto, ciò è avvenuto proprio e soltanto perché nessun altro dei ha mai controllato o provato a operare CP_1 direttamente sui due conti principali: quello aziendale (n. 11877) e quello cointestato a quattro nomi (n.
63399) dove trasferiva la liquidità aziendale che riteneva conveniente rendere Controparte_1 disponibile.
In conclusione. Sono adeguatamente provati: i conferimenti dei tre convenuti – capitale, prestazione d'opera, prestazione di una garanzia personale;
la destinazione dei conferimenti all'esercizio dell'impresa; la partecipazione alla divisione degli utili. Incidentalmente è da ribadire – come già è stato scritto con riguardo alla prestazione di garanzia – che gli apporti per valore, continuità e stabilità
18 nel tempo sono veri e propri conferimenti e non possono apprezzarsi come semplice contributo per ragioni di solidarietà familiare.
Per le stesse considerazioni, stabilità e continuità nel tempo della distribuzione e, non ultimo, importanza delle somme distribuite – ha ricevuto nel periodo in contestazione OP circa 200 mila euro ciascuno;
gli utili della FI sono andati per anni a pagare le imposte sui redditi mediante F24 di madre e figli –, la distribuzione degli utili tra i familiari è manifestazione sintomatica dello scopo lucrativo tipico del contratto di società.
5. Provata la società di fatto con riguardo alla ditta FI, la convenuta adombra Controparte_1
l'inclusione nel perimetro della società di fatto anche dell'azienda agricola o agrituristica a lei intestata, corrente in GL (AT) su terreni già di proprietà del padre e caduti in successione e in parte acquistati in comproprietà indivisa tra la madre, essa convenuta e i due fratelli e (cfr. Pt_1 CP_4 visura catastale, doc. 8 nota di iscrizione ipotecaria doc. 17 . Parte_4 Parte_4
L'estensione della società di fatto all'azienda agricola ha la funzione evidente di imputare all'interesse comune, anziché alla sua economia individuale, tutti i movimenti di denaro dal c/c aziendale n. 11877 al c/c cointestato n. 63399 e da lì ad altri c/c intestati a e a (c/c n. 61390 e 63398) o CP_1 CP_3
a e al fratello (n. 63400) che sono serviti a coprire l'operatività corrente dell'azienda CP_1 CP_4 agricola-agrituristica, scalandoli dell'ammontare di acconti-utile da restituire al fratello odierno attore, perché eccedente la quota di utili di sua spettanza.
Cfr. la presentazione della tesi nella perizia di parte del dott. (doc. 10 att., pag.
2-3 del file): Per_3
“Gli interessi della famiglia oltre che nell'azienda meccanica si concentravano anche su CP_1 un'azienda agricola in quel di GL, in provincia di Asti. Il padre possedeva li alcuni CP_10 terreni agricoli e una cascina. Onde consentire lo sviluppo dell'attività con la produzione di vini, e in un secondo tempo con l'apertura di un agriturismo, la famiglia decise di incaricare la IG , che CP_1 formalmente era uscita dalla ditta FI, per le ragioni personali citate, a gestire tale azienda in quanto l'attività di coltivatore diretto è incompatibile con qualsiasi altra attività. Preme sottolineare che la IG , pur seguendo l'azienda agricola, come deciso in ambito familiare, ha Controparte_1 continuato sempre a svolgere la propria attività all'interno della ditta FI insieme ai due fratelli e alla loro mamma”.
Cfr. anche la stessa perizia (pag.
5-6 del file) per l'analisi dei movimenti di denaro destinati all'azienda agricola e perciò giustificati, in tesi della convenuta, perché fatti nell'interesse comune. Si tratta di complessivi € 169.298,57 per il pagamento delle maestranze, € 657.122,18 per il rimborso di imprecisati mutui e finanziamenti, € 208.222,90 per il rimborso fino a estinzione (a novembre 2016) del mutuo fondiario decennale contratto nel 2006 da , con l'intervento di madre e Controparte_1
19 fratelli quali terzi datori di ipoteca (doc. 9 e 17 e infine € 597.711,99 per interventi di Parte_4 ristrutturazione sui beni comuni, per complessivi € 1.632.355,64.
I dati numerici e le imputazioni del CTP della convenuta non sono contestati dal CTP attore dott.
di cui l'attore ha prodotto la relazione di parte e successiva integrazione (doc. 29). La Per_6 contestazione verte invece sull'inclusione dell'azienda agricola-agrituristica nel perimetro della società di fatto, pertanto, sulla possibilità di scalare il denaro destinato a sostenere tale impresa dagli acconti utili prelevati da oltre il limite della sua quota – all'infuori della somma di € Controparte_1
597.711,99 che anche il dott. riconosce qualificabile, almeno sul piano metodologico, come Per_6 spesa fatta nell'interesse comune. Le spese contestate alla convenuta come prelievi fatti fuori dall'interesse comune ammontano dunque a € 1.034.643,65.
Venendo alla quaestio facti, la prova che i abbiano considerato l'azienda agricola- CP_1 agrituristica come oggetto di una società di fatto è povera di elementi indiziari e non può ritenersi raggiunta.
Vero è che “il terreno era di famiglia e la costruzione è stata fatta con i soldi dell'FI” (s.i.t.
[...]
, doc. cit.) e che la madre e i due fratelli non hanno mai chiesto un corrispettivo per la Per_1 concessione del godimento pro quota e hanno consentito nel 2006 a concedere ipoteca a Cassa di
Risparmio di Asti in qualità di terzi datori per un mutuo fondiario intestato alla sola Controparte_1
(doc. 17 . Parte_4
Per contro, primario elemento di diversità, rispetto alla ditta FI, è l'assenza di un qualsivoglia concorso alla divisione degli utili dell'impresa agricola-agrituristica. Dalla sentenza resa nel processo penale (pag. 14 nota 1) risulta per vero che “quanto all'impresa agricola e di agriturismo di CP_1
, essa non produceva utili, bensì perdite, secondo quanto ammesso dalla stessa imputata, nel corso
[...] del suo esame dibattimentale”, ma tale considerazione non sposta i termini della questione, poiché la convenuta non allega e non prova in alcun modo di aver informato madre e fratelli delle perdite, né di aver chiesto e ottenuto che essi contribuissero al ripianamento, come sarebbe stato lecito attendersi in un normale rapporto tra soci.
Anche gli elementi indiziari sono obiettivamente deboli. Se è vero che i familiari hanno concesso ipoteca per consentire a di contrarre il mutuo, resta il dato ineludibile che essi non Controparte_1 hanno assunto alcuna obbligazione personale di rimborso, né quindi condiviso l'alea dell'attività imprenditoriale, mettendo a rischio il loro patrimonio – diversamente è a dirsi, con riguardo alla fideiussione omnibus di € 450.000,00 prestata da per la ditta FI (vedi sopra). Controparte_1
6. La prova della società di fatto, come titolo idoneo a giustificare il movimento di denaro, dal c/c n.
11877 aziendale al c/c n. 63399, cointestato a madre e figli, e di qui ai c/c personali, non toglie che la
20 domanda di restituzione possa essere esaminata e accolta considerando i movimenti di denaro fatti a a beneficio proprio, del marito ( e della figlia ( ) dell'azienda agricola a lei Controparte_1 CP_3 CP_2 intestata come prelievi da parte del socio di acconti sull'utile, concretamente eccedenti la quota di pertinenza.
Proprio su queste premesse, può fin d'ora anticiparsi il rigetto della domanda dell'attore proposta ai sensi dell'articolo 2033 c.c. nei confronti di e degli eredi di , OP Persona_1 non essendo stata raggiunta la prova di trasferimenti di denaro a favore dell'uno e dell'altra eccedenti la quota di pertinenza.
6.1. L'utile d'impresa della ditta FI per gli anni dal 2013 al 2019 è stato determinato dal CTP attore utilizzando i Modelli Unici intestati a (doc. 29 att., pag. 16 ss.). Come si legge nella Parte_1 relazione (pag. 6), l'utile di impresa è “reperibile al Rigo RF4 del Mod. Unico Persone fisiche”; Il dato può tenersi fermo perché i convenuti - in particolare - non hanno offerto elementi di Controparte_1 prova per revocare in dubbio la credibilità del dato e sospettare un maggior utile di impresa non dichiarato. Solo per scrupolo di completezza, deve segnalarsi che ha ricevuto Parte_1 cartelle esattoriali (doc. 27 att.) e ha un debito milionario nei confronti dell'Agenzia delle entrate, il quale tuttavia dipende dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e non da accertamenti di maggior utile rispetto a quello dichiarato.
Inoltre, sempre a pag. 6 della relazione, il CTP attore puntualizza di aver conteggiato in favor rei l'utile dell'intero anno 2019, ancorché sia uscita dall'impresa nel corso del primo trimestre, Controparte_1
e di aver utilizzato per l'anno 2016 il reddito complessivo di , anziché il solo utile di Parte_1 impresa, disponendo soltanto di un rapporto riepilogativo: anche tale operazione va a favore della convenuta e ha un peso sostanzialmente trascurabile, visto che il primario, se non esclusivo reddito di
è quello prodotto dall'impresa. Parte_1
21 6.2. Dal totale imponibile dell'utile di impresa devono evidentemente scalarsi le quote non distribuibili
“pari alla somma delle imposte IRPEF e IRAP e dei contribuiti previdenziali INPS, che essendo da versare ai rispettivi enti impositori devono rimanere a disposizione del titolare dell'impresa che ne ha l'obbligo di versamento” (relazione CTP attore pag. 5).
Come si legge nella stessa relazione, le voci pertinenti sono verificabili come segue:
1. Contributi INPS sul reddito minimale: Rigo RR02 – col. 14;
2. Contributi INPS sul reddito eccedente il minimale: Rigo RR02 – col. 25;
3. Imposta netta IRPEF: C.F._8
4. Addizionale regionale all'IRPEF: C.F._9
5. Addizionale comunale all'IRPEF: C.F._10
6. Imposta lorda IRAP: Rigo RR1 – col. 8.
Il prospetto dell'utile non distribuibile è il seguente, verificabile a pag. 5 della relazione e non smentito da contrarie risultanze istruttorie.
22 Come si legge nella sentenza penale, il perito dell'imputata (doc. 10, pag. 6) calcola le somme di spettanza della cliente, dividendo per quattro il totale degli accrediti “e adducendo che tale parte degli accrediti - pari ad € 1.164.857,00 – sarebbe stata di , la quale ultima, dunque, non Controparte_1 avrebbe che prelevato somme di sua spettanza” (pag. 13).
Tale impostazione difensiva è, tuttavia, evidentemente non corretta, poiché tralascia appunto di considerare che “nell'ipotesi in cui vi sia stata una società di fatto [..] ciò che sarebbe spettato a
, in qualità di socio, sarebbe stata una quota degli utili della società di fatto”, Controparte_1 evidentemente “al netto di imposte e contributi previdenziali” (pag. 14).
6.3. L'utile disponibile per la distribuzione ai soci ammonta, pertanto, a € 2.733.500. Non sussistono accordi scritti, né altri elementi di prova sulla distribuzione di utili. Pertanto, non vi è ragione di disattendere ai fini della decisione il criterio della pari distribuzione degli utili (art. 2263 c.c.), di modo che il prospetto è quello risultante dalla tabella seguente, a pag. 7 della relazione del CTP attore.
6.4. Il perito del PM dott. , a seguito di una meticolosa ricostruzione di tutti i movimenti di Pt_2 denaro intervenuti tra i diversi c/c, ha stabilito che “i trasferimenti dal c/c n. 63399 all'economia di
(nella sua accezione di cui alle sette modalità di cui sopra) tra l'1.1.2013 e il Controparte_1
31.3.2019 ammontano ad euro 3.199.492,40” (doc. 1 att., pag. 46).
Le “sette modalità” individuate sono le seguenti:
1) bonifici al c/c n. 63398 intestato a e per un importo netto di € Controparte_1 CP_3
888.533,00;
2) bonifici al c/c n. 61390 intestato alla sola , per un importo netto di € 1.398.550; Controparte_1
3) bonifici al c/c n. 63400 intestato a e per un importo netto di Controparte_1 OP euro 383.190,00;
23 4) bonifici a senza indicazione di conto corrente beneficiato, per un importo netto di Controparte_1
€ 215.855,61;
5) pagamenti ad per un importo netto di € 221.262,49. Per quanto ON CP_9 non abbia trasmesso copia del contratto, nonostante l'ordine di esibizione richiesto dall'attore,
[...] la convenuta è l'unica tra i tre fratelli ad avere un rapporto con secondo Controparte_12 le risultanze dell'anagrafe dei rapporti finanziari, consultata dal perito del PM, di cui deve condividersi l'ulteriore deduzione (pag. 46, nota 21) che, per quanto “In teoria, la carta di credito ON potrebbe essere intestata a , ma vi è da chiedersi quanto sia probabile che una Persona_1 IG nata nel 1934 spenda 10 mila e più euro al mese con un . Pertanto anche tali ON movimenti devono attribuirsi all'economia di;
Controparte_1
6) trasferimenti in cui emerge il nome o un interesse del , “ancorché privi di indicazione CP_3 del numero di conto corrente beneficiato”, per un importo netto di € 2.691,50;
7) trasferimenti in cui emerge il nome o un interesse di “ancorché privi di Controparte_2 indicazione del numero di conto corrente beneficiato”, per un importo netto di euro 89.409,80.
Rispetto alla perizia del dott. , è emerso un ulteriore utilizzo del c/c n. 63399 a favore di Pt_2 [...]
consistente nell'esecuzione di bonifici ed emissione di assegni di c/c per complessivi € CP_2
130.000,00 per l'acquisto di un immobile in Rivoli a lei intestato.
In particolare, l'attore ha prodotto il rogito notarile di acquisto della proprietà da parte di tali signori e (doc. 18), dal quale risultano all'art. 4 gli estremi dei mezzi Persona_7 Persona_8 adottati per il pagamento del prezzo, e gli estratti del c/c n. 63399 (doc. 20), dal quale risultano i bonifici effettuati a favore dei venditori e gli incassi degli assegni recanti i medesimi numeri Per_7 del rogito.
Pertanto, il totale dei movimenti di denaro diretti “all'economia di ”, compresi i suoi Controparte_1 familiari, ammonta a € 3.329.492,40 e il totale delle attribuzioni patrimoniali fatte a Controparte_2 con denaro della ditta FI ammonta a € 219.409,80.
A parte il versamento del prezzo d'acquisto dell'immobile in Rivoli, non censito nella perizia disposta dal PM, ma provato documentalmente tramite i riscontri tra rogito ed estratti conto, è importante sottolineare che l'entità dei movimenti che la convenuta deve giustificare non è contestata - ergo è sostanzialmente condivisa - dallo stesso perito di parte dell'imputata (doc. 10, pag. 5, Controparte_1
“Considerazioni finali”), pertanto può ritenersi ammessa e provata anche ai fini del presente giudizio.
6.5. I trasferimenti di denaro dal c/c n. 6399 ai conti intestati o cointestati a a sono Controparte_1 serviti alla convenuta, anche per sostenere il versamento delle imposte sui redditi della madre e dei fratelli, mediante modelli F 24, e per fare spese nell'interesse comune o su beni in comunione.
24 Sul piano metodologico, esiste un accordo di fondo tra i due CTP circa il fatto che tali spese sono giustificate e devono essere scalate dai prelievi, al fine di pervenire alla determinazione dell'eccedenza prelevata da rispetto agli utili di competenza. Controparte_1
Esiste altresì accordo tra i due CTP per considerare fatti nell'interesse comune tutti i versamenti d'imposte mediante F24, che ammontano a € 233.655,98 come utilizzi del c/c n. 63398 e a € 63.077,16 come utilizzi del c/c n. 61390.
Il dott. CTP attore, conviene ancora in favor rei di conteggiare soltanto al 50% i trasferimenti Per_6 di denaro fatti dal c/c n. 63399 al c/c n. 63400 cointestato a e . Lo scrivente CP_1 OP
Par conviene con tale conclusione, atteso che dall'esame diretto del c/c (doc. 19 LV risulta un
Utilizzo effettivo in entrata e in uscita del c/c anche da parte di , con trasferimenti OP di denaro dalla ditta SE di cui è titolare, pagamento di rette scolastiche, versamenti e CP_4 rimborsi a favore di e da intermediari finanziari al nome di . OP
Egualmente, il dottor CTP attore, ritiene giustificabile come spesa nell'interesse comune il Per_6 pagamento di fatture per i lavori di ristrutturazione dell'azienda agricola, pari a € 597.711,99 usciti dal c/c n. 61390.
Per contro, il dissenso tra i due CTP riguarda invece la considerazione come di interesse comune o della sola delle spese di funzionamento dell'azienda agricola-agrituristica intestata Controparte_1 alla sola (pagamento delle maestranze, rimborso di mutui e finanziamenti Controparte_1 imprecisati, rimborso del mutuo fondiario contratto da nel 2006 con C.R. Asti, con la Controparte_1 garanzia ipotecaria di madre e fratelli).
In termini generali, la questione è già stata impostata e risolta al § 5, rigettando la pretesa di
[...]
di riconoscere esistente una società di fatto, in luogo della ditta individuale a lei intestata, CP_1 con riguardo all'impresa agricola-agrituristica corrente in GL e riconoscendo, per contro, valore di spesa fatta nell'interesse comune ai soli lavori di ristrutturazione sui beni comuni.
Il CTP attore, “pur non addentrandosi nel contenuto delle singole fatture, e quindi degli specifici interventi” (perizia pag. 11) ha onestamente riconosciuto la pertinenza della spesa di € 597.711,99 alla massa, defalcando “la quota dell'imputata (pari al 25%) in quanto già ricompresa nel teorico utile a lei spettante”. Egualmente deve dirsi, tuttavia, per quanto concerne la somma di € 208.222,90 uscita dal c/c n. 63398 e andata a pagare periodicamente tutte le rate del mutuo fino a estinzione, poiché – come appare dalla nota di iscrizione ipotecaria (doc. 17 pag. 2) – anche tale mutuo è servito a fare Parte_4 interventi sui beni comuni ed è stato estinto con i fondi della ditta FI.
25 Pertanto, i prelievi giustificati per le spese sulla proprietà di GL nel periodo in contestazione ammontano a complessivi € 805.934,89, di cui € 604.451,17 al netto della quota di utile della convenuta.
In conclusione, riprendendo il riepilogo delle condivisioni e delle contestazioni tra i due CTP di cui a pag. 12 della relazione CTP attore, qui riprodotto per immagine, devono riconoscersi movimenti di denaro giustificati per € 1.102.668,03 di cui € 894.445,13 già riconosciuti dal perito dell'attore e €
208.222,90 aggiuntivi riconosciuti dallo scrivente.
6.6. In definitiva, i trasferimenti di denaro fatti da sui c/c a lei riconducibili o a Controparte_1 favore proprio dei suoi familiari o dell'impresa a lei intestata ammontano a € 3.329.492,40. Per determinare l'eccedenza a debito devono essere scalati: a) i versamenti pro quota di competenza del fratello sul c/c n. 63340 (€ 191.595,00), b) gli F24 pagati (€ 296.733,14); c) le spese di CP_4 ristrutturazione o di pagamento delle rate del mutuo per interventi sui beni comuni in GL, per la quota non compresa negli utili propri (€ 604.451,17); d) infine, la quota di utili propria (€ 683.375,00).
Da tale somma algebrica segue un'eccedenza a debito, che ha prelevato senza causa Controparte_1 giustificativa dalle somme disponibili sul c/c n. 11877 della ditta FI e deve restituire all'attore di €
1.553.338,09.
Preliievi 3.329.492,40 € Cointestazione n. 63340 - 191.595,00 € Pagamenti F24 - 296.733,14 € Beni comuni (3/4) - 604.451,17 € Differenza 2.236.713,09 € Quota utili - 683.375,00 € Eccedenza da restituire 1.553.338,09 €
È importante osservare che tali prelievi in eccesso dal c/c n. 11877 aziendale hanno in effetti pregiudicato l'attore, privandolo della liquidità “indisponibile” perché necessaria il versamento delle imposte e dei contributi INPS (§ 6.2) ed esponendolo all'emissione di cartelle esattoriali, per l'omesso
26 versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, oltre interessi e sanzioni. Tali conseguenze pregiudizievoli non sono, tuttavia, da scrutinare nel presente giudizio, poiché formano oggetto della domanda risarcitoria proposta da in sede penale (§ 1). Parte_1
Oltre al capitale non competono interessi o rivalutazione monetaria, poiché il debito ex art. 2033 c.c. è di valuta e l'attore non ha specificamente richiesto la liquidazione degli accessori, oltre al capitale.
7. Accolta la domanda principale di indebito resta assorbita, secondo l'ordine delle domande liberamente posto dall'attore, la domanda subordinata risarcitoria ex art. 2043 c.c.. Tale domanda deve altresì respingersi nei confronti di e e degli eredi di poiché OP Persona_1
l'attore non ha allegato, né provato alcuna illecita invasione della sua sfera patrimoniale attribuibile ai due convenuti. Egualmente è a dirsi, per la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
8. L'attore agisce per i medesimi titoli anche nei confronti di . Costui tuttavia: a) è estraneo CP_3 alla società di fatto avente oggetto la impresa individuale FI, né si è mai ingerito nei conti correnti aziendale o familiare, recte l'attore non deduce e non prova alcuna ingerenza di b) salvo ricevere CP_3 una tantum da una modesta somma di circa 2.500 euro, Non ha mai ricevuto alcun Controparte_1 beneficio o arricchimento dall'operatività sui conti correnti di . Al riguardo, anche se Controparte_1
è cointestatario del c/c n. 63398 dove la ha trasferito la complessiva somma di € CP_3 CP_1
888.533,00 (§ 6.4), giustificata per € 441.878,88 (§ 6.5.), non è in alcun modo provato che la differenza di € 446.654,12 sia andata beneficio di o lo abbia in qualche modo arricchito, anche in CP_3 considerazione del fatto che nel c/c di corrispondenza cointestato a più persone vale pur sempre il criterio (giur. pacifica), secondo cui il saldo deve ripartirsi nei rapporti interni in funzione dei rispettivi versamenti e prelievi.
9. La domanda nei confronti di appare invece fondata e da accogliere. La convenuta Controparte_2 ha ricevuto € 219.409,80 dalla madre mediante bonifici che essa ha fatto utilizzando la liquidità generata dall'impresa FI (§ 6.4.). Non è tema di controversia che tali trasferimenti di denaro abbiano determinato un arricchimento, se non altro alleggerendo la di una spesa per corrispondente CP_2 entità, che essa avrebbe dovuto altrimenti fare con denaro proprio. In particolare questo è vero, per quanto concerne il prezzo di acquisto dell'immobile in Rivoli, che è stato pressoché integralmente pagato, per € 130.000,00, con denaro proveniente dal c/c n. 63399 (§ 6.4.).
In termini generali, legittimato passivo per l'azione di indebito (cfr. art. 2038 c.c.) o di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è non soltanto il beneficiario diretto del trasferimento di denaro, ma anche colui che abbia ricevuto un beneficio soltanto indiretto, a condizione che tale beneficio sia stato acquisito a titolo gratuito, i.e. senza un contratto di scambio o altro contratto a titolo oneroso con il beneficiario diretto (in specie, ). Controparte_1
27 Cfr. Cass. sez. un.
8.10.2008 n. 24772: “avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito” (in senso conforme, da ultimo, Cass.
22.10.2021 n. 29672).
Sul punto del quantum debeatur, poiché i trasferimenti fatti da alla sua sfera Controparte_1 economica (€ 2.236.713,09) sono coperti dalla quota di utili (€ 683.375,00) per il 31% e ingiustificati per l'eccedenza da restituire (€ 1.553.338,09) e perciò per il 69%, la medesima proporzione deve osservarsi con riguardo alla restituzione dell'indebito e/o arricchimento ricevuto da parte di
[...]
, che pertanto deve essere condannata a restituire all'attore la somma di € 151.392,762. CP_2
Oltre al capitale non competono interessi o rivalutazione monetaria, poiché il debito ex art. 2033 c.c. è di valuta e l'attore non ha specificamente richiesto la liquidazione degli accessori, oltre al capitale.
10. Infine, con la chiamata di terzo, ha chiesto di essere tenuta indenne da Controparte_1 CP_6
moglie di per i versamenti fatti nel suo interesse con prelievi dal c/c 11877 o
[...] Parte_1
n. 63399. La domanda è infondata, poiché i versamenti fatti nell'interesse di (ad es. F23) CP_6 sono stati defalcati sull'accordo dei CTP dall'eccedenza da restituire (€ 6.5.; cfr. specificamente sulla considerazione dei versamenti F23 a favore della la perizia del CTP convenuta, doc. 10, pag. 4 CP_6 del file).
11. deve rifondere all'attore le spese di lite per l'intero, in solido con Controparte_1 CP_2 per la quota di 1/5, considerando la limitata posizione processuale di quest'ultima. L'attore,
[...] soccombente, deve rifondere integralmente le spese a in proprio e quale erede di OP
, senza peraltro far luogo ad alcuna condanna per lite temeraria, come richiesto Persona_1 dal convenuto, in ragione dell'oggettiva dubbiezza dell'esistenza o meno di una società di fatto.
[...]
ha assunto una difesa in giudizio comune con quella di , senza peraltro CP_3 Controparte_1 essere a sua volta condannato. Pertanto si stima equo dichiarare interamente compensate le spese con l'attore. Nulla per quanto concerne le spese della , che è rimasta contumace. CP_6
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara tenuta e condanna a restituire a la somma di € € Controparte_1 Parte_1
1.553.338,09; respinta ogni diversa o maggior pretesa;
dichiara tenuta e condanna a restituire a la somma di € Controparte_2 Parte_1
151.392,762, in solido con fino a concorrenza di tale somma;
Controparte_1
28 rigetta le domande dell'attore nei confronti di e OP Persona_1 [...]
; CP_3 rigetta la domanda di nei confronti di;
Controparte_1 CP_6 condanna a rifondere all'attore le spese di lite che liquida d'ufficio in assenza di nota Controparte_1 in € 1.713,00 per C.U. e marca, € 38.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile, in solido con nei limiti della minor quota di 1/5; Controparte_2 condanna a rifondere all'attore quota di 1/5 delle spese liquidate, in solido con Controparte_2
fino a concorrenza di tale quota;
Controparte_1 condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che liquida d'ufficio in assenza di OP nota in € 19.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile.
Così deciso in Torino, 4.8.2025
Il giuudice
(dott. Enrico Astuni)
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