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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 115/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°161 /2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 115/2024 R.G. Lav. promossa da:
D'RI LO, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata come in atti appellante contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 09.04.2024 il Tribunale di Larino ha accolto la domanda di D'UR LO, volta al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico della cd Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022. Premesso di aver prestato servizio come docente, con contratto a tempo determinato in qualità di supplente, la ricorrente aveva sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio, in quanto docente a tempo determinato, invocando i principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, e degli artt.
63 e 64 CCNL Comparto Scuola. Regolarmente costituitosi, il Ministero dell'Istruzione e del
Merito, contestava la domanda. Nelle note conclusive, prendendo atto del nuovo orientamento giurisprudenziale, non si opponeva alla concessione della carta.
2. Il Tribunale di Larino ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con condanna del Ministero a metterla a disposizione della prof.ssa
D'UR. Il Giudice di primo grado compensava le spese di lite, “stante la non opposizione del
Ministero alla concessione della carta e considerata la novità dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato.”
3. Avverso tale decisione propone appello D'UR LO, limitatamente al capo con cui il
Giudice di prime cure ha statuito la compensazione delle spese di lite, lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della soccombenza. Il Tribunale di
Larino avrebbe errato nel compensare le spese pur avendo accolto integralmente il ricorso proposto dalla odierna appellante. Si evidenzia che il diritto dei docenti precari alla carta docenti
è stato accertato, prima ancora dell'intervento della Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di
Stato, con sentenza n.1842/2022, sia dalla Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022. Da ultimo è, infine, intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n.29961/2023, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a livello nazionale e internazionale. La questione del riconoscimento della carta docenti agli insegnanti non di ruolo non sarebbe, dunque, affatto nuova. Né ricorrerebbe nel caso di specie la non opposizione del
Ministero resistente, come, invece, affermato dal primo giudice. L'amministrazione scolastica, infatti, solo con le note depositate il 27.03.2024, preso atto della sentenza della Corte di
2 Cassazione del 27.10.2023, non si opponeva all'emissione della carta docenti in favore della ricorrente. Ad ogni modo il contegno processuale del Ministero non avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese, atteso che alla ricorrente non sarebbe stata lasciata altra scelta, per la tutela del suo diritto, che adire l'A.G. Aggiunge che persisterebbe l'inadempimento dell'amministrazione, in considerazione del fatto che il Ministero si sarebbe limitato a riconoscere il diritto alla carta docente solo ai docenti precari con contratto fino al 31 agosto e per l'a.s. 2023/2024.
4. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea interpretazione da parte del Tribunale di Larino circa la “novità dell'orientamento giurisprudenziale” e la motivazione contraddittoria e meramente apparente della sentenza impugnata. Richiamato l'art. 92 c.p.c. e le modifiche che hanno interessato detta disposizione, si deduce che nessuna delle ipotesi di compensazione ivi previste ricorrerebbe nel caso di specie, non essendovi soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione, né mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Né sarebbero ravvisabili le “altre gravi ed eccezionali ragioni” pure legittimanti la compensazione secondo il testo del richiamato art. 92 c.p.c., risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018. Il Tribunale, peraltro, avrebbe compensato le spese senza dare conto delle ragioni circa tale statuizione.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, con condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio di secondo grado, oltre al rimborso del c.u. versato per il presente grado di giudizio.
5. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, subordinatamente, di “contenere al minimo le spese di giudizio da liquidare in favore di parte appellante, con applicazione delle riduzioni di cui al D.M. 55/2014, stante la serialità del contenzioso, con esclusione della fase di studio della controversia”.
Deduce che correttamente il primo giudice ha statuito in ordine alla compensazione delle spese, dato il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di riconoscere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ai docenti cd. precari esistente in epoca antecedente la pubblicazione della sentenza della S.C. n. 29961/2023, e considerata anche la non opposizione dell'Amministrazione scolastica all'emissione della carta docente in favore dell'odierna appellante. Aggiunge che ai fini della decisione va tenuto conto dell'elevato grado di serialità che connota la controversia, segnalando anche lo scarso atteggiamento collaborativo della
3 controparte che avrebbe deliberatamente depositato, in un arco temporale limitato, un elevatissimo numero di ricorsi individuali dalla chiara identità oggettiva, in violazione dei doveri di lealtà e probità previsti dall'art. 88 c.p., che vieta di imporre alla controparte ingiustificati oneri.
6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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7. L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata, che per il resto va confermata, limitatamente alla statuizione sulle spese.
8. Compensando tra le parti le spese del giudizio “stante la non opposizione del Ministero alla concessione della carta e considerata la novità dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Come è noto, il principio cardine che regola la materia delle spese è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. È stato affermato dalla Corte di Cassazione che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass.
23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632). Al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018). Quanto alla compensazione delle spese processuali, la norma che la prevede, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge
4 n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del
2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132. Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016).
Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.
Nel caso in esame, non ricorre alcuna di dette ipotesi. Come evidenziato dall'appellante la questione della cd Carta docente era da tempo all'attenzione dei giudici di merito, non presentando, quindi, profili di particolare novità. Va, peraltro, considerato che il ricorso della prof.ssa D'UR è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Larino in data 23.09.2022, dopo che sulla questione si erano già pronunciati in senso favorevole ai docenti precari sia il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.03.2022, sia la CGUE, VI sezione, con la decisione del 18.05.2022, resa nella causa C 450/21.
Né è stato documentato che il procuratore della odierna appellante abbia depositato, in un limitato arco temporale, come allegato dall'Avvocatura dello Stato, un “numero elevatissimo di ricorsi individuali aventi chiara identità oggettiva”.
9. La sentenza va, quindi, limitatamente alla statuizione relativa alle spese, riformata, dovendosi porre a carico del Ministero originario resistente, risultato soccombente, le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal
D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la non complessità della causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Diversamente dalla prospettazione dell'appellato, si liquida anche il compenso per la fase di studio, non esclusa dall'avere proposto lo stesso difensore altre cause aventi il medesimo oggetto.
10. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione, e si liquidano come da dispositivo. Parte appellata va, quindi, condannata al
5 pagamento delle stesse in favore del procuratore antistatario, oltre che della somma versata dall'odierna appellante a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 09.04.2024 dal Tribunale di Larino -
Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 06.08.2024 da D'RI LO nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro/legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di D'UR LO delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 321,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione;
condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di D'UR LO anche delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 337,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, nonché alla rifusione in favore della medesima parte del C.U. versato per il presente appello, con distrazione.
Campobasso, 13.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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