Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1039/2024 R.G. vertente
TRA
e, per essa, Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
[...]
Stefano Salimbene del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati in Battipaglia, alla Via Domodossola n. 65/E.
RECLAMANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, in persona del curatore, dott.ssa ,
[...] Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti e autorizzazione del G.D., dall'avv. Giuseppe Avella.
E
1
RECLAMATI
Avente ad oggetto: reclamo alla sentenza n. 59/2024, del Tribunale
di Salerno -Sezione Fallimentare.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da ritenersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha proposto reclamo alla sentenza n. Parte_1
59/2024 con la quale il Tribunale di Salerno - Sezione
Fallimentare ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale,
deducendo, a motivi, la non ricorrenza dei presupposti di legge per la declaratoria , alla luce della nuova formulazione della normativa in materia, rilevando, in particolare, che, ai sensi dell'art. 121 CCI, non si dichiara la apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), ovvero, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad €.
300.000,00; ovvero ancora ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad €. 200.000,00; debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad €. 500.000,00 alla data
2 della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
che,
della assenza di tali presupposti il debitore aveva fornito prova,
documentando, per quanto riguarda i limiti dimensionali, che la media triennale dell'attivo patrimoniale è pari ad €. 171.136,47 e quella dei ricavi, risultanti dai relativi bilanci in dettaglio e dalle fatture emesse estratte dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle
Entrate, di €. 179.541,31; che all'atto della apertura della liquidazione giudiziale le cartelle iscritte a ruolo, comprensive di interessi e sanzioni, sono al di sotto dei limiti previsti dal Codice
della Crisi, e, peraltro, la società ricorrente era in attesa di un emendamento al DL n. 155/2024, collegato alla legge di bilancio
2025, prevedente la possibilità di definizione più agevolata dei debiti con l'Erario, con risparmio in termini di interessi e sanzioni nell'arco di cinque, o addirittura di dieci anni, e che, in ogni caso, gli importi risultavano rateizzati e che non erano intervenute azioni ulteriori da parte dell'Agente Riscossione, quali intimazioni, pignoramenti ed ulteriori attività collegate al debito esposto;
che,
anche con riguardo alle tre annualità antecedenti le fatture emesse dalla società sono di importi inferiori a quanto previsto dalla legge sulla crisi di impresa;
che, quindi, anche in relazione a tale circostanza, non poteva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale per carenza assoluta di qualsivoglia presupposto in tal senso;
che, inoltre, dalla somma algebrica delle risultanze attive e passive, andava valutato se il debitore disponesse, o meno, di
3 risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste e alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente ipotizzabile ricavare il necessario per farvi fronte;
che dall'accertamento della situazione economico-finanziaria, come emergente dai bilanci depositati, quale fonte di prova privilegiata, non emergeva una insolvenza strutturale o definitiva, potendosi verificare, nell'ambito di un'attività aziendale, situazioni di crisi momentanee e di inadempienze, quali meri indizi dell'insolvenza, non necessari, né sufficienti, ove non si dimostri, in modo inequivoco,
l'oggettiva situazione di dissesto e impossibilità a far fronte regolarmente agli obblighi assunti;
che, di contro, dalla documentazione allegata emerge che la società potrebbe essere nelle condizioni di assolvere ai propri impegni e alle proprie obbligazioni in prosecuzione dell'attività sua specifica e, in particolare, ove venisse consentito la prosecuzione dei rapporti contrattuali attualmente sospesi con le aziende General
Costruzioni S.r.l., e Compact Scarl S.r.l. Controparte_3
e con il;
che, invero, l'elemento caratterizzante il Controparte_4
Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza è proprio l'introduzione della definizione di stato di crisi, ex art. 2, comma
1, lettera a) secondo cui per crisi si intende ''lo stato di difficoltà
economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei
4 flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate'', che si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle relative esigenze, prima fra tutte l'estinzione dei debiti,
atteso che la cessazione dell'attività, intesa come una dissoluzione di ricchezza, non può valere quando l'impresa sia vitale e, per ragioni varie, è ancora in grado di recuperare una condizione di normalità; tale situazione rileva anche operando un distinguo nella categoria dei creditori e, cioè, tra quelli il cui interesse primario è
la mera soddisfazione del proprio credito, e quelli per i quali si rivela più opportuna la prosecuzione dell'attività per il soddisfacimento dei propri crediti, quali i lavoratori occupati, le imprese satelliti e quanti siano legati all'impresa da rapporti contrattuali, specie di durata, la cui cessazione potrebbe causare danni ingenti e spesso superiori rispetto all'insoddisfazione di crediti pregressi, assumendo rilevanza il concetto di crisi reversibile.
Si è costituita la Liquidazione giudiziale “ Parte_1
“che ha eccepito la inammissibilità del ricorso chiedendone,
[...]
altresì, il rigetto nel merito.
Non si sono costituiti e Parte_3 Parte_4
Quindi, all'udienza del 28.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Rileva la Corte che il reclamo non è fondato.
Con il primo motivo la parte deduce la insussistenza dei requisiti dimensionali della società per la declaratoria di apertura delle liquidazione giudiziale, dovendosi considerare come “impresa minore”.
Giova premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza, “l'art. 1, comma 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, aderendo al principio di
“prossimità della prova”, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti” (Cass. 28 maggio 2010, n. 3086; Cass.
4 dicembre 2015, n. 24721).
La reclamante deduce al riguardo che il mancato raggiungimento dei limiti dimensionali emerge dai bilanci depositati, relativi al triennio antecedente e, in particolare, dalla media dei dati ivi esposti.
Il rilievo non è fondato.
Il superamento delle soglie dimensionali va verificato congiuntamente per i singoli esercizi e, non invece, in base ad una media aritmetica, sicché il superamento anche per una sola annualità, come avvenuto nel caso di specie per l'anno 2022, non esonera la società dalla liquidazione giudiziale.
6 Sul punto, il Tribunale ha, infatti, correttamente rilevato nell'anno
2022 i ricavi lordi ammontano a €. 1.180.593 3, importo che da sé
solo legittima la sottoposizione della società alla procedura concorsuale.
Tale dato si desume dal bilancio 2022, quale unico approvato dall'assemblea, depositato presso la CCIAA, non potendosi attribuire analoga rilevanza a quelli redatti successivamente all'apertura della liquidazione.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'articolo 15, comma quarto, della legge fallimentare, sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese, e che,
ove difettino tali requisiti o essi non siano stati ritualmente osservati, l'autorità giudiziaria adita può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti in giudizio, permanendo integro,
a carico del debitore, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di esclusione della fallibilità (cfr. Cass. civ.
n. 13746/17; Cass. civ. n. 24548/16; Cass. civ. n. 30516/18).
In ogni caso, va evidenziato che, anche al prospetto allegato dalla reclamante, per l'anno 2022 i limiti dimensionali risultano superati.
Stante, dunque, il precipuo onere gravante sul debitore, appare evidente la inidoneità della documentazione prodotta ad escludere la assoggettabilità del debitore alla procedura concorsuale.
7 Anche in relazione alla entità della debitoria il limite dimensionale risulta superato.
La società ha, infatti, nel cassetto fiscale debiti verso l'Erario per cartelle esattoriali, ammontanti a €. 245.747,31.
Il Curatore della Liquidazione giudiziale ha, altresì, accertato debiti previdenziali, come da certificazione INPS rilasciata il
10.10.2024, per €. 122.395,51, debiti verso fornitori per €.
290.105,61 8 ed altri portati successivamente a sua conoscenza,
quali, a titolo esemplificativo, quello della Gala Group S.r.l., per
€. 8.000,00, della per €. 2.214,30 della Ditta Parte_5
ZO UD e della Cassa Edile.
Con riguardo alla debitoria con l'Erario la reclamante deduce l'avvenuta rateizzazione del debito e la possibilità di adesione ad altra e più conveniente definizione agevolata.
Giova, al riguardo, premettere che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.
Orbene, anche la dedotta ratizzazione e la mera aspettativa di adesione ad una più favorevole definizione agevolata
8 costituiscono sintomi della palese incapacità della società a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni.
La valutazione dello stato di insolvenza si fonda, altresì, su un giudizio di tipo prognostico, per cui anche l'inadempimento a precedenti definizioni agevolate rileva nella valutazione dei debiti fiscali, in termini di situazione di insolvenza “prognostica”.
Orbene, tutte le situazioni debitorie emergenti dagli atti depongono per un diffuso stato di insolvenza della società.
In relazione a quanto sopra va, quindi, rilevata che la infondatezza anche dell'altro motivo con il quale la reclamante deduce che nella impugnata decisione non si è proceduto ad una valutazione della differenza tra inadempienze e momentanea crisi di una società e tra oggettiva situazione di dissesto e impossibilità a far fronte regolarmente agli obblighi assunti.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente valutato la diffusa situazione di crisi della società e la incapacità a far fronte ai propri debiti,
come dissesto strutturale.
L'insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
L' insolvenza si fonda sull'incapacità alla regolare soddisfazione delle obbligazioni da parte dell'imprenditore e, quindi, su una generale situazione di difficoltà economica dell'impresa, a far
9 fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte.
Lo stato di insolvenza delle società va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria)
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.
Al riguardo la reclamante deduce che non sia stata considerata la possibilità di estinzione dei debiti attraverso la continuazione dei rapporti contrattuali attualmente sospesi con le aziende General
Costruzioni S.r.l., e Compact Scarl S.r.l. Controparte_3
e il . Controparte_4
Il rilevo non è fondato.
Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società,
l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione, di regola, dell'operatività
10 dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato
(Cassazione civile, sez. I, 14/10/2022, n. 30284).
Ciò posto, deve evidenziarsi che alcuni di tali rapporti contrattuali non sono più in corso, poiché terminati, e, in ogni caso, dalla loro ripresa non emerge la possibilità di estinguere la notevole debitoria.
Orbene, la notevole esposizione debitoria, cumulata negli anni, sia verso l'Erario che i fornitori, in uno alla circostanza che la reclamante non sia stata in grado nemmeno di adempiere alla creditoria dei ricorrenti in primo grado, portata da titoli esecutivi,
e, peraltro, per cifre nemmeno di notevole entità, induce a ritenere,
in uno ai pignoramento negativi, una irreversibile incapacità
strutturale della società a fronteggiare ai propri impegni.
Invero, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità,
l'inadempimento di debiti anche di modesto importo,
costituiscono i parametri su cui valutare lo stato diffuso di insolvenza.
In conseguenza, anche in relazione ad una prognosi probabilistica,
lo stato di insolvenza del creditore ha rilevato in senso negativo.
Per quanto suesposto, dunque, il reclamo non può essere accolto.
La condanna della reclamante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 59/2024 del Tribunale di Salerno -
[...]
Sezione Fallimentare, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali, in favore della reclamata costituita, liquidate in complessivi €. 7120,00 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Nulla per i reclamati non costituiti.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il
Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo
Gubitosi
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