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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2463/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16108/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014038740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2577/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250014038740000, indicata come notificata in data 28/05/2025, avente ad oggetto somme richieste a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2019, per l'importo complessivo di euro 104,01.
Il ricorrente deduceva la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, indicato come notificato in data 26/09/2022 ma mai ricevuto;
la prescrizione del credito, in assenza di validi atti interruttivi.
Il ricorso risulta regolarmente notificato sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia alla Regione
Campania.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni e contestando le doglianze di parte ricorrente, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti l'atto presupposto.
La Regione Campania non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha specificamente dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019, pur indicato come notificato in data 26/09/2022.
A fronte di tale contestazione la Regione Campania, ente impositore, pur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Ne consegue l'illegittimità della cartella impugnata per difetto di prova della notificazione dell'atto presupposto.
Le spese, tenuto conto della natura della lite, sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16108/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014038740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2577/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250014038740000, indicata come notificata in data 28/05/2025, avente ad oggetto somme richieste a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2019, per l'importo complessivo di euro 104,01.
Il ricorrente deduceva la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, indicato come notificato in data 26/09/2022 ma mai ricevuto;
la prescrizione del credito, in assenza di validi atti interruttivi.
Il ricorso risulta regolarmente notificato sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia alla Regione
Campania.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni e contestando le doglianze di parte ricorrente, eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti l'atto presupposto.
La Regione Campania non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha specificamente dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019, pur indicato come notificato in data 26/09/2022.
A fronte di tale contestazione la Regione Campania, ente impositore, pur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Ne consegue l'illegittimità della cartella impugnata per difetto di prova della notificazione dell'atto presupposto.
Le spese, tenuto conto della natura della lite, sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.