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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2024, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
30.04.2024 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 16303/2023, avente ad oggetto: carta elettronica docente;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla via Francesco De Pinedo n. 38, presso lo studio dell'avv. Angela
Foggia, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena Controparte_1
n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 PER : previo accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica”, condannare il resistente al CP_1 riconoscimento del beneficio ed pagamento del suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità svolta, pari ad € 500,00; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione;
nel merito, rigettare il ricorso;
in ogni caso, dichiarare la parziale prescrizione del credito;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.9.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere docente dell'Amministrazione scolastica, immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato con decorrente dall'a.s. 2022/2023, e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza.
Deduceva di aver stipulato una serie di contratti annuali a tempo determinato, con mansioni di docente sulle proprie classi di concorso per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi.
Specificava di aver svolto funzioni identiche ed analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Lamentava di non aver ricevuto la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Deduceva la contrarietà della scelta del di escludere dal beneficio della carta CP_1 docente il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, il Controparte_2
– per sentirlo condannare, previo accertamento del diritto alla percezione del contributo per la formazione professionale tramite la “carta elettronica”, al riconoscimento del beneficio ed pagamento del suddetto importo aggiuntivo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, pari ad € 2.500,00.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, il Controparte_2
– si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di
[...] giurisdizione del giudice adito in favore del G.A.
Nel merito, deduceva la conformità alla direttiva comunitaria 1999/70/CE della norma istitutiva della carta docenti, evidenziando che il diritto sovranazionale non aveva proibito la possibilità di una differenza di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato in presenza di “ragioni oggettive”.
2 Evidenziava l'impossibilità di trasformare la carta elettronica in erogazione in danaro.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 30.4.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso da ultimo dalla
Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 29961/2023, intervenuta in data
27.10.2023, nonché dalle sentenze già emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli;
sentenze, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui il petitum sostanziale: “[…] va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”, (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
Oggetto del presente giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.p.c.m. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
3. Nel merito, premesso che è incontestato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di docenza per gli anni indicati nell'atto introduttivo, l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Va premesso che l'istituto della “Carta Docente” va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co.
1, che: “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione
3 didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al co. 2,
l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
4 reddito imponibile”.
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad
5 altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del
2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre
e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si
6 ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
4. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella recente sentenza
Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma
7 specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame.
Ed infatti, la ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il
[...]
in forza di “plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche” Controparte_2 indicando, per i vari anni scolastici, il servizio effettivamente prestato in conformità ai principi appena richiamati.
In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
La ricorrente risulta, come da documentazione in atti, essere “interna al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato presso l' di Napoli, con decorrenza dall'a.s. 2022/2023. Organizzazione_1
Per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n.
29961/2023, le spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In ultima analisi, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'amministrazione convenuta relativamente agli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019.
Ciò in quanto, tenuto conto della notifica dell'atto di messa in mora a mezzo PEC del
30.3.2022, la ricorrente ha correttamente richiesto il pagamento del beneficio a partire dall'a.s.
2017/2018, ossia per il periodo non coperto da prescrizione.
Conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale dei ricorsi (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008,
Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, la domanda va accolta.
In conseguenza di tutto quanto sopraesposto, il va Controparte_4 condannato all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
8 (pari al valore di € 2.500,00).
Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.
5. In punto di spese, la novità e la complessità della questione, dimostrata dall'intervento ultimo della Suprema Corte con sentenza pronunciata in data 27.10.2023, ne giustificano la compensazione in misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Angela
Foggia.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad usufruire, con le Parte_1 medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022;
• per l'effetto, ordina al di provvedere Controparte_4 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici come sopra indicati, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo;
• compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente Controparte_4 parte, che liquida in € 660,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 27.5.2024 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
30.04.2024 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 16303/2023, avente ad oggetto: carta elettronica docente;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla via Francesco De Pinedo n. 38, presso lo studio dell'avv. Angela
Foggia, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena Controparte_1
n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 PER : previo accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica”, condannare il resistente al CP_1 riconoscimento del beneficio ed pagamento del suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità svolta, pari ad € 500,00; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione;
nel merito, rigettare il ricorso;
in ogni caso, dichiarare la parziale prescrizione del credito;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.9.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere docente dell'Amministrazione scolastica, immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato con decorrente dall'a.s. 2022/2023, e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza.
Deduceva di aver stipulato una serie di contratti annuali a tempo determinato, con mansioni di docente sulle proprie classi di concorso per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi.
Specificava di aver svolto funzioni identiche ed analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Lamentava di non aver ricevuto la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Deduceva la contrarietà della scelta del di escludere dal beneficio della carta CP_1 docente il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, il Controparte_2
– per sentirlo condannare, previo accertamento del diritto alla percezione del contributo per la formazione professionale tramite la “carta elettronica”, al riconoscimento del beneficio ed pagamento del suddetto importo aggiuntivo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, pari ad € 2.500,00.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, il Controparte_2
– si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di
[...] giurisdizione del giudice adito in favore del G.A.
Nel merito, deduceva la conformità alla direttiva comunitaria 1999/70/CE della norma istitutiva della carta docenti, evidenziando che il diritto sovranazionale non aveva proibito la possibilità di una differenza di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato in presenza di “ragioni oggettive”.
2 Evidenziava l'impossibilità di trasformare la carta elettronica in erogazione in danaro.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 30.4.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso da ultimo dalla
Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 29961/2023, intervenuta in data
27.10.2023, nonché dalle sentenze già emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli;
sentenze, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui il petitum sostanziale: “[…] va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”, (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
Oggetto del presente giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.p.c.m. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
3. Nel merito, premesso che è incontestato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di docenza per gli anni indicati nell'atto introduttivo, l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Va premesso che l'istituto della “Carta Docente” va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co.
1, che: “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione
3 didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al co. 2,
l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
4 reddito imponibile”.
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad
5 altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del
2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre
e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si
6 ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
4. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella recente sentenza
Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma
7 specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame.
Ed infatti, la ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il
[...]
in forza di “plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche” Controparte_2 indicando, per i vari anni scolastici, il servizio effettivamente prestato in conformità ai principi appena richiamati.
In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
La ricorrente risulta, come da documentazione in atti, essere “interna al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato presso l' di Napoli, con decorrenza dall'a.s. 2022/2023. Organizzazione_1
Per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n.
29961/2023, le spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In ultima analisi, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'amministrazione convenuta relativamente agli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019.
Ciò in quanto, tenuto conto della notifica dell'atto di messa in mora a mezzo PEC del
30.3.2022, la ricorrente ha correttamente richiesto il pagamento del beneficio a partire dall'a.s.
2017/2018, ossia per il periodo non coperto da prescrizione.
Conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale dei ricorsi (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008,
Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, la domanda va accolta.
In conseguenza di tutto quanto sopraesposto, il va Controparte_4 condannato all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
8 (pari al valore di € 2.500,00).
Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.
5. In punto di spese, la novità e la complessità della questione, dimostrata dall'intervento ultimo della Suprema Corte con sentenza pronunciata in data 27.10.2023, ne giustificano la compensazione in misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Angela
Foggia.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad usufruire, con le Parte_1 medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022;
• per l'effetto, ordina al di provvedere Controparte_4 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici come sopra indicati, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo;
• compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente Controparte_4 parte, che liquida in € 660,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 27.5.2024 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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