Versione
9 settembre 2003
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29 luglio 2004
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Art. 11. Riassetto delle disposizioni relative
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro trenta mesi )) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro trenta mesi )) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
Commentari • 13
- 1. Amministratore di condominio condannato se non chiede il certificato prevenzione incendiAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 14 maggio 2018 · 16.81781
Responsabilità penale dell'amministratore di condominio L'amministratore di condominio che subentra al precedente, se non richiede il certificato di prevenzione incendi va incontro alla responsabilità penale prevista dall'art. 20 del dlgs n. 139/2006 che ha disposto il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229." Per tale richiesta infatti non ci sono limiti temporali da rispettare. […]
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Giurisprudenza • 66
- 1. Trib. Messina, sentenza 04/05/2021, n. 985Provvedimento: […] 2.- Ai fini della decisione della presente controversia occorre premettere che la materia in esame è disciplinata dall'art. 9 del D.Lgs. n. 139/2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge n. 229/2003 - nel testo successivo alle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 4, comma 11, della Legge n. 183/2011 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012 -, secondo cui il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi (comma 1), […]Leggi di più...
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