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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 03.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1858 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 03.02.2025;
TRA
nata in [...] il [...], , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
09/08/1973, per sé e unitamente a , nata in [...] il [...], in Parte_3
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nata in [...] il [...], , nata in [...] il
[...] Parte_4
17/05/1979, per sé e unitamente a , nato in [...] il [...], Parte_5
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_2
, nato in [...] il [...], e , nato in [...] il
[...] Parte_6
21/07/2015, nato in [...], il [...], per sé e unitamente a Parte_7
nata in Brasile, il [...], in [...] genitori esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in [...] il Persona_3
11/07/2016, , nato in [...] il [...], per sé e unitamente Parte_8
a , nata in Brasile il [...], in [...] genitori esercenti la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni , nata in Persona_4
Brasile il 17/03/2018, ed , nata in [...] il [...], Parte_9 , nato in [...] il [...], per sé e unitamente a Parte_10 [...]
, nata in Brasile il [...], in [...] genitori esercenti la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_5
24/04/2007, nato in [...] il [...], per sé e unitamente a Parte_11
, nata in Brasile il [...], in [...] genitori esercenti Controparte_4
la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in Persona_6
Brasile il 13/03/2022, tutti elettivamente domiciliati Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, del foro di Catanzaro, che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 17.10.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 28.09.2023, , , per sé e Parte_1 Parte_2
unitamente a , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_3
sulla figlia minore , , per sé e Persona_1 Parte_4
unitamente a , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_5
genitoriale sui figli minori e , Persona_2 Parte_6
per sé e unitamente a in qualità di Parte_7 Controparte_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
, per sé e unitamente a , in qualità di Parte_8 Controparte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni Persona_4
ed , , per sé e
[...] Parte_9 Parte_10
unitamente a , in qualità di genitori esercenti la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_5 [...]
per sé e unitamente a , in qualità di Parte_11 Controparte_4 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_6
, adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale
[...] nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Controparte_5
al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_7
di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...]
(CH), in data 02/11/1898 (si assume la data di nascita indicata nel certificato di nascita), emigrato in
Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 24/03/1923, (IU ; Persona_7 Persona_8 Pt_1
▪ quest'ultima diveniva madre di sei figli: in data 08/01/1943 (IU Persona_9
, in data 15/05/1944 in data 17/10/1946 Pt_2 Persona_10 Parte_12
(IU , in data 07/10/1949 in data 27/01/1954 Pt_4 Persona_11 Persona_12
(IU ed in data 27/08/1957 (IU );
[...] Pt_2 Persona_13 Parte_10
▪ da (IU nasceva il ricorrente Persona_9 Pt_2 Parte_2
▪ da nasceva in Brasile il ricorrente Persona_10 Parte_11
▪ da (IU nasceva la ricorrente (alla Parte_12 Pt_4 Parte_4
nascita ; Persona_14
▪ da nascevano in Brasile i ricorrenti e Persona_11 Parte_1 Parte_7
▪ da (IU nasceva la ricorrente;
Persona_12 Pt_2 Controparte_2
▪ da (IU ) nasceva il ricorrente;
Persona_13 Parte_10 Parte_10
▪ da nasceva la ricorrente;
Parte_2 Persona_1
▪ da nasceva il ricorrente Parte_11 Persona_6
▪ da (alla nascita nascevano i ricorrenti Parte_4 Parte_4 Persona_2
e ;
[...] Parte_6
▪ da nasceva il ricorrente Parte_7 Persona_3
▪ da nascevano le ricorrenti e Controparte_2 Persona_4 Persona_15
[...]
▪ da nasceva la ricorrente Parte_10 Persona_5 Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_5
contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 37 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto. Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo in qualità di prima discendente Persona_8 dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno in primo luogo provato che l'avo, non si è Persona_7
naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 39 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza brasiliana non Persona_8
sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
2. La discendenza per linea materna.
prima discendente dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], IU Persona_8
in epoca anteriore al 1°gennaio 1948, ha avuto sei figli dei quali tre nati in epoca antecedente al 1° gennaio 1948 e precisamente: (IU , e Persona_9 Pt_2 Persona_10 [...] (IU , e tre nati in epoca successiva al 1° gennaio 1948, ovvero Parte_12 Pt_4 [...]
(IU e (IU ). Persona_11 Persona_12 Pt_2 Persona_13 Parte_10
Pertanto le posizioni dei ricorrenti, discendenti dei soggetti suindicati, andranno esaminate in modo differente, a seconda che si tratti degli ascendenti nati prima, ovvero dopo il 1° gennaio 1948.
2.1 Linea di discendenza dai nati in epoca anteriore al 1° gennaio 1948.
Nell'ottica del requisito della continuità nella trasmissione dello status civitatis, restano da vagliare, ai sensi della L. 555/1912, la circostanza relativa all'idoneità della stessa a Persona_8
trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza italiana ai figli (IU Persona_9 [...]
, e (IU , la cui nascita è precedente al Pt_2 Persona_10 Parte_12 Pt_4
01.01.1948.
In particolare, occorre chiedersi se l'art. 1, comma 1, L. 555/1912 - nello stabilire l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” - mini il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con la sent. n. 30/1983, ha dichiarato incostituzionale il richiamato art. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna).
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana IU con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord.
25.09.2019). Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
2.2 Linea di discendenza dai nati successivamente al 1° gennaio 1948.
Al riguardo, va osservato che il diritto di cittadinanza italiana, nel caso suindicato, può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
A tal fine, poiché il caso che ci occupa, relativamente ai discendenti di Persona_11 Per_9
e figli di nati in epoca successiva al 1° gennaio Persona_12 Persona_13 Persona_8
1948, descrive una discendenza di linea maschile, priva di passaggi generazionali in cui compaiono solo soggetti nati successivamente alla predetta data;
detti istanti, dunque, avrebbero dovuto: i) provare di aver già presentato, invano, la domanda al del luogo di stabile residenza Parte_13 dell'interessato; ii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , occorrerà attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto Pt_13 all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, solo ove fosse ricorsa la descritta fattispecie, i ricorrenti discendenti dei soggetti sopra indicati avrebbero potuto adire direttamente il G.O., ottenendo dall'Autorità Giudiziaria il riconoscimento del proprio diritto negato dal silenzio – rigetto, dalla P.A. La deroga all'esclusività del percorso amministrativo poc'anzi tratteggiato è consentita agli interessati allorquando la P.A., chiamata a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole. In tal modo si radica l'interesse ad impugnare il silenzio dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere.
Ai fini dell'individuazione del termine ragionevole, l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere alla relativa domanda entro il termine di 730 giorni. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.01.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il medesimo termine di 730 giorni dalla presentazione della doma.
Nel caso in esame, i predetti ricorrenti non hanno in alcun modo provato, né hanno chiesto di provare il presupposto di ammissibilità della domanda, ovvero di aver rivolto preventivamente l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana all'autorità amministrativa.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, limitatamente ai ricorrenti discendenti dai nati di
[...]
in epoca anteriore al 1° gennaio 1948, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il Per_8
loro diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei predetti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, CP_5 CP_5 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopraindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Per quanto riguarda, invece, i ricorrenti discendenti dai nati di in epoca successiva al Persona_8
1° gennaio 1948, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non avendo i medesimi fornito la prova della preventiva presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana all'autorità amministrativa.
Inoltre, si fa presente che per quanto riguarda il ricorrente , il Parte_8
ricorso va dichiarato in ogni caso inammissibile, non essendo il medesimo legato da alcun vincolo di discendenza iure sanguinis con il dante causa indicato in ricorso.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
Relativamente ai ricorrenti per il quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, le spese vanno ugualmente dichiarate irripetibili a seguito della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1858/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_5 2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1 Parte_7
da da , da
[...] Persona_3 Parte_8
, da , da Controparte_2 Persona_4 [...]
, da , da Parte_9 Parte_10 Persona_5
;
[...]
3) in accoglimento del ricorso proposto da da , da Parte_2 Persona_1
, da , da , da Parte_4 Persona_2 Parte_6 [...]
da accerta e dichiara il diritto limitatamente ai Parte_11 Persona_6
ricorrenti , , Parte_2 Persona_1 Parte_4
, , ,
[...] Persona_2 Parte_6 [...]
al riconoscimento in loro Parte_11 Persona_6
favore dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_5
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 28.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 03.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1858 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 03.02.2025;
TRA
nata in [...] il [...], , nato in [...] il Parte_1 Parte_2
09/08/1973, per sé e unitamente a , nata in [...] il [...], in Parte_3
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nata in [...] il [...], , nata in [...] il
[...] Parte_4
17/05/1979, per sé e unitamente a , nato in [...] il [...], Parte_5
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_2
, nato in [...] il [...], e , nato in [...] il
[...] Parte_6
21/07/2015, nato in [...], il [...], per sé e unitamente a Parte_7
nata in Brasile, il [...], in [...] genitori esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in [...] il Persona_3
11/07/2016, , nato in [...] il [...], per sé e unitamente Parte_8
a , nata in Brasile il [...], in [...] genitori esercenti la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni , nata in Persona_4
Brasile il 17/03/2018, ed , nata in [...] il [...], Parte_9 , nato in [...] il [...], per sé e unitamente a Parte_10 [...]
, nata in Brasile il [...], in [...] genitori esercenti la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_5
24/04/2007, nato in [...] il [...], per sé e unitamente a Parte_11
, nata in Brasile il [...], in [...] genitori esercenti Controparte_4
la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in Persona_6
Brasile il 13/03/2022, tutti elettivamente domiciliati Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, del foro di Catanzaro, che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_5
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 17.10.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 28.09.2023, , , per sé e Parte_1 Parte_2
unitamente a , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_3
sulla figlia minore , , per sé e Persona_1 Parte_4
unitamente a , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_5
genitoriale sui figli minori e , Persona_2 Parte_6
per sé e unitamente a in qualità di Parte_7 Controparte_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
, per sé e unitamente a , in qualità di Parte_8 Controparte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni Persona_4
ed , , per sé e
[...] Parte_9 Parte_10
unitamente a , in qualità di genitori esercenti la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_5 [...]
per sé e unitamente a , in qualità di Parte_11 Controparte_4 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_6
, adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale
[...] nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Controparte_5
al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_7
di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...]
(CH), in data 02/11/1898 (si assume la data di nascita indicata nel certificato di nascita), emigrato in
Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 24/03/1923, (IU ; Persona_7 Persona_8 Pt_1
▪ quest'ultima diveniva madre di sei figli: in data 08/01/1943 (IU Persona_9
, in data 15/05/1944 in data 17/10/1946 Pt_2 Persona_10 Parte_12
(IU , in data 07/10/1949 in data 27/01/1954 Pt_4 Persona_11 Persona_12
(IU ed in data 27/08/1957 (IU );
[...] Pt_2 Persona_13 Parte_10
▪ da (IU nasceva il ricorrente Persona_9 Pt_2 Parte_2
▪ da nasceva in Brasile il ricorrente Persona_10 Parte_11
▪ da (IU nasceva la ricorrente (alla Parte_12 Pt_4 Parte_4
nascita ; Persona_14
▪ da nascevano in Brasile i ricorrenti e Persona_11 Parte_1 Parte_7
▪ da (IU nasceva la ricorrente;
Persona_12 Pt_2 Controparte_2
▪ da (IU ) nasceva il ricorrente;
Persona_13 Parte_10 Parte_10
▪ da nasceva la ricorrente;
Parte_2 Persona_1
▪ da nasceva il ricorrente Parte_11 Persona_6
▪ da (alla nascita nascevano i ricorrenti Parte_4 Parte_4 Persona_2
e ;
[...] Parte_6
▪ da nasceva il ricorrente Parte_7 Persona_3
▪ da nascevano le ricorrenti e Controparte_2 Persona_4 Persona_15
[...]
▪ da nasceva la ricorrente Parte_10 Persona_5 Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_5
contumace.
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Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 37 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto. Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo in qualità di prima discendente Persona_8 dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno in primo luogo provato che l'avo, non si è Persona_7
naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 39 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza brasiliana non Persona_8
sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
2. La discendenza per linea materna.
prima discendente dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], IU Persona_8
in epoca anteriore al 1°gennaio 1948, ha avuto sei figli dei quali tre nati in epoca antecedente al 1° gennaio 1948 e precisamente: (IU , e Persona_9 Pt_2 Persona_10 [...] (IU , e tre nati in epoca successiva al 1° gennaio 1948, ovvero Parte_12 Pt_4 [...]
(IU e (IU ). Persona_11 Persona_12 Pt_2 Persona_13 Parte_10
Pertanto le posizioni dei ricorrenti, discendenti dei soggetti suindicati, andranno esaminate in modo differente, a seconda che si tratti degli ascendenti nati prima, ovvero dopo il 1° gennaio 1948.
2.1 Linea di discendenza dai nati in epoca anteriore al 1° gennaio 1948.
Nell'ottica del requisito della continuità nella trasmissione dello status civitatis, restano da vagliare, ai sensi della L. 555/1912, la circostanza relativa all'idoneità della stessa a Persona_8
trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza italiana ai figli (IU Persona_9 [...]
, e (IU , la cui nascita è precedente al Pt_2 Persona_10 Parte_12 Pt_4
01.01.1948.
In particolare, occorre chiedersi se l'art. 1, comma 1, L. 555/1912 - nello stabilire l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” - mini il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con la sent. n. 30/1983, ha dichiarato incostituzionale il richiamato art. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna).
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana IU con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord.
25.09.2019). Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
2.2 Linea di discendenza dai nati successivamente al 1° gennaio 1948.
Al riguardo, va osservato che il diritto di cittadinanza italiana, nel caso suindicato, può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
A tal fine, poiché il caso che ci occupa, relativamente ai discendenti di Persona_11 Per_9
e figli di nati in epoca successiva al 1° gennaio Persona_12 Persona_13 Persona_8
1948, descrive una discendenza di linea maschile, priva di passaggi generazionali in cui compaiono solo soggetti nati successivamente alla predetta data;
detti istanti, dunque, avrebbero dovuto: i) provare di aver già presentato, invano, la domanda al del luogo di stabile residenza Parte_13 dell'interessato; ii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , occorrerà attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto Pt_13 all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, solo ove fosse ricorsa la descritta fattispecie, i ricorrenti discendenti dei soggetti sopra indicati avrebbero potuto adire direttamente il G.O., ottenendo dall'Autorità Giudiziaria il riconoscimento del proprio diritto negato dal silenzio – rigetto, dalla P.A. La deroga all'esclusività del percorso amministrativo poc'anzi tratteggiato è consentita agli interessati allorquando la P.A., chiamata a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole. In tal modo si radica l'interesse ad impugnare il silenzio dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere.
Ai fini dell'individuazione del termine ragionevole, l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere alla relativa domanda entro il termine di 730 giorni. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.01.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il medesimo termine di 730 giorni dalla presentazione della doma.
Nel caso in esame, i predetti ricorrenti non hanno in alcun modo provato, né hanno chiesto di provare il presupposto di ammissibilità della domanda, ovvero di aver rivolto preventivamente l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana all'autorità amministrativa.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, limitatamente ai ricorrenti discendenti dai nati di
[...]
in epoca anteriore al 1° gennaio 1948, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il Per_8
loro diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei predetti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, CP_5 CP_5 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopraindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Per quanto riguarda, invece, i ricorrenti discendenti dai nati di in epoca successiva al Persona_8
1° gennaio 1948, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non avendo i medesimi fornito la prova della preventiva presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana all'autorità amministrativa.
Inoltre, si fa presente che per quanto riguarda il ricorrente , il Parte_8
ricorso va dichiarato in ogni caso inammissibile, non essendo il medesimo legato da alcun vincolo di discendenza iure sanguinis con il dante causa indicato in ricorso.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
Relativamente ai ricorrenti per il quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, le spese vanno ugualmente dichiarate irripetibili a seguito della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1858/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_5 2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1 Parte_7
da da , da
[...] Persona_3 Parte_8
, da , da Controparte_2 Persona_4 [...]
, da , da Parte_9 Parte_10 Persona_5
;
[...]
3) in accoglimento del ricorso proposto da da , da Parte_2 Persona_1
, da , da , da Parte_4 Persona_2 Parte_6 [...]
da accerta e dichiara il diritto limitatamente ai Parte_11 Persona_6
ricorrenti , , Parte_2 Persona_1 Parte_4
, , ,
[...] Persona_2 Parte_6 [...]
al riconoscimento in loro Parte_11 Persona_6
favore dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_5
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 28.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi