Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2020
Decreto decisorio 22 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 22/02/2021, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2021
N. 00430/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2018, proposto da
LI AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
contro
Comune di Affi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 3480;
RD OR, VI EA OR non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR del Veneto n. 732/2017, n. 84/2017 R.G., depositata in data 24.7.2017, notificata in data 20.9.2017 e passata in giudicato, con la quale è stato ordinato al Comune di Affi di istruire e concludere il procedimento amministrativo previsto dall'art. 7 della L.R. n. 4/2015 entro centoventi giorni dalla notificazione della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Affi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Che, con ordinanza presidenziale 971/2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 22.2.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO