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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N° 20014/2013 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico Onorario NC RA, ha pronunciato la seguente SENTENZA All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc nella causa civile iscritta al n. 20014/2013 R. G. Vertente tra
, (c.f. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milazzo, Via G. Medici n. 8, presso lo studio dell'avv.
Roberto Picciolo, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti
DI SM e ES OR, per procura in atti -attrice–
CONTRO
, (c. f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Del Mare n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Assunta D'Anna, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
, (c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Del Mare n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Guglielmo D'Anna che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
-convenuti-
Nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 CP_3
domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Lipari, Isola di
[...]
Filicudi, Strada Comunale Stimpagnato s.n. -convenuta contumace-
Oggetto: riduzione in pristino.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 17.01.2013, con il quale la Parte_1 dopo aver premesso di essere proprietaria di un'abitazione sita nel Comune di Lipari, Isola di Filicudi, località Pecorini Mare e di una corte identificati in catasto alle particelle part. 734 (fabbricato) e nn. 729, 732, 736, 931, 932 (terrazzo-giardino) di cui al fg. 20, Comune di Lipari, sezione Filicudi, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., già sezione distaccata di Lipari, , e la CP_1 Parte_2 Controparte_2 deducendo che i fabbricati ed il manufatto in legno realizzati sul terreno a confine con i suoi terreni, violavano le norme sulle distanze legali prescritte dai regolamenti comunali e chiedeva: “1) accertare e dichiarare la violazione, da parte dei coniugi e CP_1 nonché della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 Controparte_2
del combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873 c.c. nonché del Regolamento Edilizio del
Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del 28.11.1979 e delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G. n. 584/DRU del
29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine;
2) per l'effetto, ex art. 872 c.c., condannare i coniugi e CP_1
, nonché la alla demolizione dei fabbricati e del chiosco Parte_2 Controparte_2 meglio descritti in narrativa, posti a ridosso del confine con la proprietà della attrice in modo da riportare detti manufatti alla distanza regolare minima di 10 metri dal confine di proprietà, così come previsto dagli strumenti urbanistici del Comune di Lipari. 3) condannare i convenuti, nei limiti delle rispettive responsabilità, ed ai sensi dell'art. 872
c.c. comma 2 e 873 c.c., al risarcimento del danno subito dall'attrice in dipendenza della violazione delle distanze legali, da liquidarsi in via equitativa nella misura complessiva di €
25.000,00 ovvero in quell'altra diversa misura ritenuta di giustizia;
4) condannare i
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convenuti al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa;
5) in via istruttoria …”.
Con comparsa di costituzione del 30.01.2013 si costituiva eccependo Parte_2 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice sostenendo che non potesse essere “… ritenuta proprietaria degli immobili censiti in catasto al foglio 20 con le particelle 734 (fabbricato) e 729, 732, 736, 931 e 932 (terreni) …” poiché il contratto di vendita “…rogato il 26 ottobre dal notaio da Roma (rep. n. 42904 racc. Persona_1
12416)…” fosse -a suo dire- nullo perché la predetta si trovava in conflitto di Parte_1 interessi “…sia in veste di acquirente, sia in veste di venditrice quale procuratrice di CP_4
e ” chiedendo così di: “…dichiarare il difetto di legittimazione attiva
[...] CP_5 dell'attrice;
2. in ogni caso, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improponibili e comunque non accogliere e rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
3. accogliere Parte_1 tutte le eccezioni sollevate dal concludente in atti e verbali di causa, ivi inclusa l'eccezione
(subordinata) di acquisto per usucapione del diritto di mantenimento del magazzino
(particella 957) a distanza illegale;
4. Rigettare la richiesta dell'attrice di ammissione di
CT;… 6) condannare l'attrice al pagamento, in favore del concludente, delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2013 si costituiva, altresì, la convenuta contestando le domande attoree tutte, perché infondate in fatto e in diritto e CP_1 domandava di “1. dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
3. Dare atto che la CP_1 concludente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, che in effetti non ha accettato;
4. in ogni caso, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improponibili e comunque non accogliere e rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio;
5. accogliere tutte le Parte_1
eccezioni sollevate dalla concludente nella presente comparsa;
6 Rigettare la richiesta dell'attrice di ammissione di CT;
7) condannare l'attrice al pagamento, in favore della concludente, delle spese e dei compensi di lite, oltre c.p.a. e i.v.a.”.
Non si costituiva la nonostante la regolarità della notifica. Controparte_2
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, e depositate le memorie, con
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ordinanza del 30.09.2014 era ammessa CT così come richiesta da parte attrice, nominando, a tal fine, l'Ing. , che all'udienza del 16.07.2015 accettava Persona_2
l'incarico e prestava il giuramento di rito.
Accadeva poi che con istanza del 21.10.2015 il nominato CT rilevato: “che le parti in causa insistono nella richiesta di procedere al rilievo topografico dei luoghi, per cui è causa, nell'intento di dimostrare l'esattezza della posizione del confine esistente tra le proprietà rifiutandosi di considerarne la attuale veridicità...” chiedeva autorizzazione a compiere il rilievo suddetto specificando le spese per lo stesso.
E così, con provvedimento del 29.10.2015, il giudice autorizzava le operazioni peritali come richiesti, previa informazione delle parti sulla spesa preventivata e in caso di mancate osservazioni sul costo delle stesse.
Con osservazioni del 04.11.2015 parte attrice chiedeva: “1) Revocare l'autorizzazione a compiere le operazioni peritali richieste dal CT, alla luce della assoluta inammissibilità di una simile indagine, non essendo mai stato tempestivamente contestato da parte convenuta il confine di fatto esistente tra le finitime proprietà. 2) Nella denegata e non ritenuta ipotesi, per mero tuziorismo difensivo e ferma la precedente ed assorbente eccezione di inammissibilità, disporre che il relativo costo sia accollato alle parti convenute”.
Il nominato CT con istanza del 09.12.2015 comunicava che, venendo a mancare la volontà di una delle due parti in causa, non poteva procedere ad effettuare il rilievo topografico, e rimetteva al giudice ogni ulteriore decisione per il prosieguo del caso.
Con successivo provvedimento del 15.02.2016, era disposta la comparizione delle parti e del CT.
Accadeva poi che con provvedimento del 24.11.2016 il Giudice, ritenendo che il rilievo topografico appariva indispensabile ai fini per cui è causa, autorizzava il nominato CT a svolgere gli accertamenti tecnici di cui alla sua nota del 20.10.2015 ai fini del completo espletamento dell'incarico conferitogli con la Ordinanza del 29/30.09.2014.
In data 28.03.2018 era depositata relazione di CT.
Autorizzate le parti a depositare note e rilievi alla CT, parte attrice chiedeva la rinnovazione della CT relativamente ai quesiti già oggetto di mandato, fatta eccezione per
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la individuazione della linea di confine tra i due fondi finitimi, “essendo quanto mai plausibili le risposte date al riguardo dal ctu ed i rilievi eseguiti mediante utilizzo di strumentazione GPS”.
Ma, all'udienza del 22.11.2018 era deciso che “… impregiudicata ogni decisione e con riserva di esaminare le istanze formulate e ribadite dalle parti e nel corso della odierna udienza”, la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del successivo 28.03.2019 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 17.05.2021, concedendo alle parti il chiesto termine per depositare memorie.
Erano poi disposti altri rinvii per il carico di ruolo per essere poi rimessa alla udienza del
29.11.2023 al termine della quale, la causa era posta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
Con provvedimento del 19.12.2023 il Giudice “considerando che il nominato CT non ha compiutamente risposto ai quesiti postigli anche avuto riguardo alle spiegazioni svolte ai rilievi formulati dalle parti alla bozza, non fornendo allo scrivente elementi idonei e sufficienti al fine del decidere” disponeva la rimessione in ruolo della causa e disponeva il rinnovo della CT – “con divieto di utilizzare il materiale e gli accertamenti svolti ed acquisiti nel corso della precedente perizia, fatto salvo quanto oggettivamente ritenuto utile al fine e previo consenso delle parti- affinché accerti quanto richiesto da parte attrice al punto 1 lett. a e b della memoria n. 2 depositata il 14.11.2013, previo accertamento della estensione della proprietà degli immobili della e, in particolare della … corte Parte_1
annessa all'abitazione e ricadente nelle particelle 729, 732, 736, 931, 932 fg. 20 della sezione di Filicudi, consistente in terrazzo-giardino, giusta ordinanza del 29/30.09.2014” nominando a tal fine CT l'arch. , che in data 28.12.2023 accettava Persona_3
l'incarico prestando giuramento di rito.
Quindi, in data 28.11.2024 era depositata relazione di CT a firma dell'arch. ma, Per_3
con note dell'11.12.2024, il convenuto eccepiva la nullità della consulenza Parte_2 tecnica “per il travalicamento e non pertinenza delle considerazioni tecniche del c.t.u.
[...]
rispetto all'ambito oggettivo dei quesiti - sulle quali la parte convenuta non ha Per_4 avuto la possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura della documentazione richiesta dal c.t. -, per l'inammissibile acquisizione di copiosa Per_5
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documentazione non prodotta dalle parti e non consentita al c.t.u., ancorchè frammentaria e fuorviante, e per la violazione del principio del contraddittorio, nonché l'inutilizzabilità della relazione per l'inattendibilità e l'infondatezza delle conclusioni adottate dal c.t.u.
[...]
, come osservato ed eccepito dal consulente di parte del convenuto Geom. Per_4 Per_5
nelle “osservazioni” sulla bozza di relazione, a cui si rimanda”.
Tuttavia, alla successiva udienza del 27.02.2025 il Giudice “ritenuto che le questioni poste, anche relativamente alla eccepita nullità della CT, meritano un approfondimento che –si ritiene- possa essere svolto, in modo completo e soddisfacente, nel corso della fase decisionale” rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 7.04.2025.
Alla udienza del 16.07.2025 la causa era assegnata a sentenza concedendo i termini abbreviati ex art. 190 cpc.
Erano poi depositate le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
1.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice è infondata e va rigettata.
I convenuti sostengono che “l'attrice non può essere ritenuta proprietaria degli immobili censiti in catasto al foglio 20 con le particelle 734 (fabbricato) e 729, 732, 736, 931 e 932
(terreni)” per aver la stessa prodotto quale titolo di proprietà “il contratto di vendita rogato il 26 ottobre dal Notaio da Roma (rep. n. 42904, racc. n. 12416). Tale Persona_1 contratto, però, è nullo” atteso che la “ è intervenuta al predetto atto in Parte_1
palese conflitto di interessi sia in veste di acquirente, sia in veste di venditrice quale procuratore di e ”. Ma è errato il presupposto sulla base del CP_4 CP_6
quale la eccezione è formulata.
Giova, infatti, precisare che un contratto stipulato in conflitto d'interessi è generalmente annullabile -non nullo- solo su domanda del rappresentato, se il conflitto era noto o riconoscibile dal terzo contraente, come stabilito dall'articolo 1394 del Codice Civile.
Ciò in quanto si presume che il rappresentante non agisca nell'interesse del rappresentato, ma nel proprio o di un terzo. Ed infatti “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il
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conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo” ed in ogni caso ai sensi dell'art. 1395 cc
“è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”. Nel caso di specie, ammesso che sussistesse il lamentato conflitto di interessi, non risultando agli atti l'annullamento del contratto medesimo, esso deve ritenersi valido ed efficace con la conseguenza che l'attrice sia legittimata ad agire quale proprietaria dei beni in questione.
2.I convenuti eccepiscono, altresì, l'inefficacia del contratto concluso dall'attrice con CP_4
e perché: “… in violazione dell'articolo 1392 cod. civ., la procura
[...] CP_7
speciale, di cui l'attrice si è avvalsa per vendere a sé stessa gli immobili, è stata rilasciata con scrittura privata autenticata a fronte di un contatto di compravendita che è stato stipulato nella diversa forma dell'atto pubblico.”
Anche sotto tale aspetto l'eccezione è infondata e va rigettata atteso che i vizi della procura a vendere, incidendo sull'effettiva possibilità del rappresentante di compiere l'atto in nome e per conto di un altro soggetto, può essere contestata solo dalle parti del rapporto
(rappresentato e rappresentante).
Anche in tal caso l'eventuale difetto di procura renderebbe il contratto di vendita annullabile, specialmente se il rappresentante avesse agito senza potere o in conflitto d'interessi con il rappresentato, secondo l'Art. 1398 e 1395 del Codice Civile, mentre la nullità si avrebbe solo in caso di mancanza totale di procura configurandosi la ipotesi di
“falso procuratore”.
3.I convenuti poi sostengono che il contratto versato in atti da parte attrice “da solo non è idoneo a provare l'acquisto della proprietà dei beni immobili sopra specificati in capo all'attrice, mancando la prova che i suoi apparenti danti causa ( e CP_4 CP_8
) ne fossero proprietari alla data (26 ottobre 2006) in cui il contratto è stato
[...]
rogato”.
Al fine di inquadrare correttamente la vicenda e per comprendere l'onere probatorio imposto all'attore, occorre, in primo luogo, operare una distinzione tra l'actio negatoria
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servitutis e l'azione di rivendicazione. Le due azioni si distinguono in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Ulteriore differenza attiene il profilo probatorio, in quanto nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez.II, 11.01.2017,
n. 472). Sul punto: “chi intende proporre l'actio negatoria servitutis non è tenuto a fornire una prova rigorosa sull'esistenza di un diritto di proprietà del bene, ma è tenuto a dimostrare di esercitare legittimamente il possesso sulla res” (Cass. ordinanza 3.12.2019 n.
31510).
Nel caso di specie tale dimostrazione è stata fornita stante la prova della validità del titolo per quanto sopra esposto.
Ed inoltre, avuto riguardo la sua qualificazione di actio negatoria servitutis essa può così qualificarsi non solo nel caso di domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù, ma anche nella ipotesi, come nel caso de quo, di richiesta rivolta all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere l'effettiva libertà del fondo (Cass. Sent. n. 27405, Sez. II, del 29-12-2014; Cass. Sent. n.
27564, Sez. II, del 31-12-2014). Ed ancora: “ L'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio (Sent. n. 27564, Sez. II, del
31-12-2014).
Per le pregresse argomentazioni, pertanto, l'eccezione circa la carenza di legittimazione
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attiva di parte attrice è infondata e va rigettata.
4.Passando all'esame dell'eccezione sollevata dalla convenuta circa la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, si osserva.
La predetta sostiene tale eccezione poiché non sarebbe proprietaria del terreno sul quale insistono le opere oggetto delle domande attrici né titolare di alcun diritto reale sullo stesso immobile. In particolare, rileva di essere “… solo comodataria dei suddetti immobili, che, con contratto del 5.07.2010, ha dato in locazione per sei anni alla società “ Controparte_2
per lo svolgimento di attività di servizi commerciali per il turismo in generale ed in
[...]
particolare finalizzati ad agevolare la migliore fruizione turistica del mare e della spiaggia, potendo in particolare … svolgere, a titolo di esempio, attività di commercio al dettaglio, ristorazione, bar, intrattenimento anche musicale, servizi di spiaggia, servizi al turismo nautico di transito;
attività per le quali il conduttore a propria cura e rischio si munirà delle prescritte licenze ed autorizzazioni senza alcuna pretesa o addebito a carico della locatrice nel caso di eventuali dinieghi”.
Parte attrice, contrappone a tale tesi che: “… coniuge del proprietario CP_1 Pt_2
ha realizzato un fabbricato progressivamente esteso sino al confine con i terreni di
[...] proprietà della deducente…” e chiede l'accertamento della violazione degli art. 872 e 873
c.c. da parte dei convenuti con conseguente condanna degli stessi alla demolizione delle opere e condanna, nei limiti delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
In tema di legittimazione passiva in relazione all'art. 872 cc, si condivide il principio della
Corte di Cassazione che, univocamente, statuisce che “… Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitatabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad
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attuare” (Cass. civ. sentenza 14.01.2016 n. 458).
Nel caso in esame, avendo parte attrice agito per ottenere sia la demolizione delle opere sia il risarcimento dei danni subiti, ha correttamente agito anche nei confronti della convenuta che, in ogni caso, sebbene non proprietaria, risulta essere comodataria per sua CP_1
stessa affermazione e, per questo, detiene l'immobile; quindi, anche per tale ragione la stessa può essere destinataria di eventuali ordini di demolizione, rappresentando, tale ragione, ulteriore motivo che la legittimi a stare in giudizio.
Consegue il rigetto della eccezione, poiché infondata.
5. Prima dell'esame del merito, occorre esaminare la questione della nullità dell'ultima relazione di CT, sollevata da parte convenuta . Parte_2
Riprendendo, da ultimo, quanto affermato da quest'ultimo anche in sede di comparsa conclusionale si rileva che, il predetto eccepisca la “Nullità della consulenza Pt_2 tecnica d'ufficio espletata dal c.t.u. arch. ” per “...inemendabile Persona_3
insegnamento giurisprudenziale, come consolidatosi con il recente arresto nomofilattico di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 3086 del 1° febbraio 2022, < in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio >>… -precisando che- …
Nella fattispecie, il c.t.u. ha allegato alla sua relazione i documenti in appresso specificati, i quali non hanno alcuna attinenza con i quesiti esposti nell'ordinanza del 19.12.2023 ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio in rinnovo…”. Ha poi aggiunto non solo che
“…tutti i documenti, dei quali si è eccepita l'illegittima acquisizione, attengono a questioni
(abusi edilizi;
normativa sismica;
normativa paesaggistica;
titoli abilitativi ad aedificandum;
sanatorie edilizie), che non c'entrano nulla con i quesiti, ai quali il c.t.u. avrebbe dovuto rispondere, e che, travalicando i “limiti delle indagini commessegli”…” e
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che la relazione sarebbe nulla “…stante che il CT ha esteso il campo delle indagini demandategli a circostanze non ricomprese nell'ambito del thema decidendum, risultante all'esito della maturazione delle preclusioni assertive a carico delle parti, e ha acquisito al giudizio fonti di cognizione probatoria estranee alle produzioni consentite alle parti”. Ha poi concluso rilevando anche, come motivo di nullità dell'elaborato peritale “…le modalità di ricerca e di reperimento di una parte della documentazione allegata alla relazione definitiva del c.t.u., il quale, senza autorizzazione del Giudice, ha delegato il topografo
Geom. ad accedere ai documenti amministrativi di natura catastale…”. Persona_6
Ma non solo. Il ha altresì dedotto “…la nullità della relazione di consulenza, oltre Pt_2 che per quanto sopra illustrato, anche per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che <la parte convenuta non ha avuto la possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura documentazione richiesta dal c.t. per_5
I primi due motivi di nullità della relazione di CT (allegazione di documenti non indicati dalle parti ma reperite dal CT e travalicamento del mandato conferito), vanno esaminati congiuntamente.
Parte attrice, nelle note autorizzate datate 03.02.2025, dopo una analisi dettagliata degli allegati prodotti dal CT e contestati da parte convenuta, asserisce che: “il Ctu avrebbe acquisito “al di fuori delle allegazioni delle parti e senza la preventiva autorizzazione del
Giudice”, … unicamente i seguenti 7 (sette) allegati: all. n. 25, che è il riscontro che il fornisce al Ctu sulla pendenza innanzi al CGA di procedimento amministrativo;
Pt_3
all. n. 29, e cioè l'autorizzazione del Sindaco per vasche interrate del 24.09.1998 – prot.
30845; all. n. 31, che corrisponde alla domanda di definizione illecito edilizio del
10.12.2004; all. n. 33, che, invece, è la ordinanza rimessione in pristino con interramento della vasca del 24.11.2005; all n. 36, che è il Ricorso al TAR di / avverso il CP_1 Pt_2 rigetto istanza condono del 21.06.2012 e richiesta del Comune di informazioni al TAR su esito del ricorso del 16.10.2012; all. n. 37, che è il parere di competenza su ordine rimessione in pristino del 03.11.2011; ed, infine, all. n. 40, che sono visure catastali”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022, richiamata da entrambe le parti, hanno chiarito quali siano i poteri del CT, affermando i seguenti principi di diritto: “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle
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indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio…”.
In tale decisione le Sezioni Unite hanno fatto riferimento alla distinzione tra “fatti principali”, vale a dire “fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti”, e “fatti secondari” che “sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”.
Ciò detto occorre precisare che in tema di distanza legali, in caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale, il privato ha diritto solo al risarcimento dei danni trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici
(Cass. ord. 17.9.2024 n.179; Cass. ord. 21.2.2019 n. 5142; Cass. 18.5.2016 n. 10264; Cass.
16.1.2009 n. 1073) e non anche la riduzione in pristino del manufatto che può, invece, aversi in caso di violazione delle norme codicistiche.
Ed è bene evidenziare che parte attrice abbia formulato entrambe le domande.
Consegue che la documentazione tecnica acquisita dal CT appaia pertinente al thema decindendum e non viga alcuna preclusione alla sua acquisizione (cfr. Cass. sentenza
6.12.2019 n. 31886; Cass. ordinanza 7.09.2023 n. 26144) essendo la stessa utile a consentire una risposta più esauriente e approfondita non solo al quesito posto dal Giudice ma anche ai fini delle domande delle parti.
Sul punto, per costante orientamento della Suprema Corte: “E' legittima l'acquisizione da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio di documenti quali il rilievo metrico dei luoghi, il progetto dell'edificio e la documentazione catastale di supporto, ossia documenti che, per l'appunto, rappresentano “fatti accessori”, infatti ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle
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stesse” (Cass. ordinanza 19.08.2020 n. 17304; Cass. ordinanza 11.09.2018 n. 22116).
Nel caso di specie i documenti reperiti dal CT erano diretti a fornire prova di fatti secondari (regolarità urbanistica) funzionali, come detto, all'accoglimento o meno delle domande proposte da parte attrice volte ad “accertare e dichiarare la violazione, da parte dei coniugi e nonché della in persona del CP_1 Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante p.t., del combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873 c.c. nonché del
Regolamento Edilizio del Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del 28.11.1979 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G.
n. 584/DRU del 29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine”.
Alla luce delle predette argomentazioni l'eccezione è infondata e va rigettata in quanto tutte le indagini svolte rientrano nell'oggetto del giudizio e non appaiono sussistere i denunciati asseriti sconfinamenti del ctu “… dai limiti (tassativamente e inderogabilmente indicati dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la pronuncia sopra citata), entro cui devono essere esercitati i poteri di investigazione conferiti all'ausiliario del giudice”.
Anche la doglianza circa le modalità di ricerca e di reperimento di una parte della documentazione per il tramite del topografo Geom. è infondata e va Persona_6
rigettata.
Riesaminando l'iter processuale di tale vicenda, vi è modo di riscontrare che con istanza datata 15.04.2024 il nominato CT Arch. chiedeva autorizzazione Persona_3 alla nomina di un ausiliario Topografo per definire dettagliatamente lo stato dei luoghi e rispondere ai quesiti posti dal Giudice. Alla successiva udienza del 27.06.2024 il Giudice:
“rilevato che dalla lettura dell'atto di citazione non risultano indicati segni e/o costruzioni o comunque punti di riferimento specifici che indichino i confini dai quali valutare le distanze e le eventuali violazioni lamentate dall'attrice la quale lamenta che “...sia il fabbricato sia il manufatto in legno sono stati realizzati in violazione delle norme sulle distanze legali ...-precisando che- ... il fabbricato principale si estende sino a poche decine di centimetri dal confine di proprietà, mentre il chiosco in legno da ultimo realizzato ricade all'interno della fascia di distacco di 10 ml dal confine...”; che anche la documentazione
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fotografica prodotta e richiamata nel predetto atto di citazione non appare conducente a tale scopo;
che, pertanto, appare necessario e conducente all'obiettivo individuare il confine fra le particelle da cui partire ai fini delle valutazioni consequenziali e utili al fine” autorizzava il CT a procedere agli accertamenti per cui si discute, invitando lo stesso a valutare eventuali preventivi alternativi per ridurre i costi dell'indagine.
Con istanza del 2.07.2024 il nominato CT premettendo che fossero “… stati richiesti ulteriori preventivi a diversi topografi;
• hanno risposto alla richiesta di preventivo n. 2 topografi con costi superiori a quello già acquisito, che si allegano;
che fra i preventivi acquisiti quello più basso è quello del geom. ” comunicava che in ottemperanza al Per_6 provvedimento del Giudice del 27.6.2024, procedeva al proseguo delle operazioni peritali, con l'ausilio del topografo geom. . Per_6
Orbene, ciò esposto, si evidenzia che il CT possa acquisire, tramite specialisti, cognizioni tecniche o far svolgere attività meramente esecutive a supporto dell'indagine. Per costante orientamento della Suprema Corte è ammesso che il consulente possa “... avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice” (Cass. sentenza n. 15768 del 15.06.2018). Principio, da ultimo confermato con una più recente ordinanza n. 21898 del 06.05.2025 con cui la
Cassazione ha ribadito la facoltà del CT di avvalersi di ausiliari senza la necessaria preventiva autorizzazione del giudice che, nel caso di specie, comunque sussisteva.
Risulta, quindi, non vera e destituita di fondamento la affermazione dell'eccipiente convenuto che in comparsa conclusionale, ribadendo sul punto, abbia fra l'altro affermato che il ctu “…senza autorizzazione del Giudice, ha delegato il topografo Geom. Per_6
ad accedere ai documenti amministrativi di natura catastale ed a farsi rilasciare
[...]
la copia…”.
Parte convenuta eccepisce, altresì, la nullità della relazione per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che: “la parte convenuta non ha avuto la
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possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura della documentazione richiesta dal ct ”. Per_5
Anche tale critica è infondata, avendo parte convenuta nelle note esplicative autorizzate con ordinanza del 23.01.2025, mosso in maniera puntuale e precisa le proprie osservazioni alla relazione anche in mancanza della documentazione richiesta.
Senza trascurare poi la circostanza che nella relazione finale depositata in data 28.11.2024 vi siano circa sette pagine dedicate ai rilievi mossi dalla parte convenuta e consequenziali risposte determinando immotivata anche la rimostranza circa la mancata “possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura della documentazione richiesta…”.
Nel rigetto dell'eccezione di nullità della relazione di CT rimane assorbito il rigetto della richiesta reiterata dal convenuto da ultimo, nella comparsa conclusionale datata Pt_2
15.09.2025, di rinnovazione della CT non risultando sopravvenienze tali da giustificare la rimessione della causa sul ruolo. Per costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. Peraltro a rimarcare la piena discrezionalità del giudice di merito sul punto sussiste principio granitico della S. C. secondo cui l'esercizio di tale potere non sia sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. ordinanza n.
20264 del 29.06.2022; Cass. civ. ordinanza n. 2832/21). Sul punto: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civ, sentenza n. 20227 del 24.09.2010;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 17906 del
25.11.2003).
Per quanto concerne le altre richieste istruttorie ribadite da parte convenuta con cui invoca la “... revoca dell'ordinanza del 29-30/09/2014, nella parte in cui è stato disposto il rigetto dell'istanza del convenuto di ammissione delle prove orali, e dell'ordinanza del 17/07/2025,
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nella parte in cui è stata disposta l'assegnazione della causa a sentenza, disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione dei mezzi istruttori di cui alle successive conclusioni sub b)…” si rimanda all'ordinanza istruttoria del 29/30.09.2014 con la quale è stata rigettata la richiesta di interrogatorio formale della parte attrice e di prova per testi formulata dai convenuti perché non conducenti ed irrilevanti.
6. Nel merito.
L'attrice lamenta che sul terreno di proprietà di confinante con il proprio Parte_2 compendio immobiliare la “... coniuge del proprietario ha CP_1 Parte_2
realizzato un fabbricato progressivamente esteso sino al confine con i terreni di proprietà della deducente. Tale fabbricato ed i terreni circostanti, con contratto del 6.7.2009 sono stati locati dalla alla al fine di utilizzarli a scopo CP_1 Controparte_2
commerciale. La società locataria da ultimo ha realizzato in aderenza al fabbricato principale un manufatto in legno di mq. 10,50 per metri 3 di altezza costituente la cucina del ristorante-bar-discoteca ivi realizzato e denominato Yachting Club Filicudi”.
Parte convenuta, dal canto suo, asserisce che “… nel terreno di proprietà del deducente non v'è alcuna costruzione a distanza illegale. Su di esso insiste un magazzino (censito in catasto al foglio 20 con la particella 957), che si trova a distanza legale dal confine del terreno di (presunta e non provata) proprietà dell'attrice, dal quale dista oltre dieci metri… il magazzino in questione scaturisce da una cisterna completamente interrata che venne regolarmente costruita nell'anno 1988 a seguito del rilascio delle prescritte autorizzazioni del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale della Foreste. Con lavori di dissotterramento e di apertura di una porta e di una finestra sul lato mare, completati nell'anno 1992, la cisterna interrata venne trasformata in magazzino oggi esistente…Contrariamente a quanto affermato dall'attrice, tale magazzino non è stato progressivamente esteso sino al confine con i terreni di cui afferma di Parte_1
essere proprietaria. Esso ha le stesse dimensioni che aveva, quando, come cisterna fu realizzato nel lontano 1988. Accanto al magazzino… si trova una cisterna completamente interrata per la quale il Regolamento Edilizio Comunale in vigore alla data della sua realizzazione non prescriveva alcuna distanza… Infine, per quanto attiene al manufatto di legno di mq. 10,50 per metri 3 di altezza realizzato dalla società dietro Controparte_2
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regolare autorizzazione amministrativa v'è solo da evidenziare che esso non è una costruzione, essendo di natura precaria e di tipo amovibile…”.
Occorre, preliminarmente, riportare la descrizione dello stato dei luoghi così come effettuata dal CT, arch. , per avere nota la reale situazione dell'area; il ctu, sul Persona_3
punto, ha riferito che “…I luoghi oggetto di causa sono ubicati in località Pecorini a mare dell'isola di Filicudi del comune di Lipari e più precisamente sul versante meridionale dell'isola, nel caratteristico borgo di pescatori di Pecorini a Mare… Gli immobili risultano rispettivamente distinti in catasto (all. 40) al foglio di mappa n. 20: - parte attrice part. N.
729, 962 (ex 732), 734,736,931e 932 - part. convenuta part. N. 956 e 957 (derivate dalla part. 689) e 822. … In particolare, le particelle catastali n. 962 e 736 di parte attrice e le particelle n. 956 e 957 di parte convenuta sono delimitati per buona parte da un muro in conglomerato cementizio e pietra locale, che si diparte dal muro di confine lato sud per ml.
17.45 con uno spessore medio di ml. 0,40. La rimanente porzione di confine è segnata da una recinzione in legno supportata da paletti in legno per ml. 12.10 foto n. 11 e 12). Si precisa che tale confine materializzato discosta dal confine catastale di ml.
1.07 lungo il confine lato mare tra la part. 736 e la 956, fino a chiudere a 0.00 per ml. 7.15, (confine ricadente totalmente all'interno della part. 736) in atto coincidente con il varco pedonale tra le stesse particelle;
dal medesimo varco per fino alla fine del muro incrocio con il muro del cortile (zona docce), lo spostamento raggiunge la misura di ml. 0.70, (confine ricadente totalmente all'interno della part. 962, a seguire il confine si discosta per ml. 0.70 (zona docce) e per ml. 12.00 chiude al confine con la stradella part. 962 e 956. Si precisa inoltre, che il confine materializzato discosta dal confine catastale in quanto vi è una invasione sulla proprietà di circa mq. 20 (all. 54, 55 e 56). I rispettivi immobili si Parte_1 presentano come segue: • parte attrice. La proprietà confina: a sud con il Parte_1 tracciato in terra battuta della via Pecorini a mare;
a ovest con parte convenuta;
a nord con il continuando con la part. 729; a est con la part. 735 Parte_4 altra ditta (all. n. 59). Sul primo livello terrazzato, a falso piano, posizionato a monte del percorso in terra battuta, sono presenti: - un fabbricato ad una elazione fuori terra adibito a civile abitazione con antistante tettoia, formata da pilastri tronco conici su cui poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) - oggetto di Autorizzazione edilizia
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rilasciata dal comune di Lipari prot. 2836 del 21/12/1995; - un locale interrato su tre lati
(cantina) della superficie interna di mq. 12,92 per una altezza di ml. 2,40, in corso di realizzazione con accesso dal terrazzo giardino – Oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al P.D.C. introitata al comune di Lipari al prot. 11018 del
03/04/2023; - una corte, costituita da un terrazzo-giardino che circonda l'edificio di mq.
1.059,70 nella quale insiste un gazebo formato da pilastri tronco conici su quali poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) della superficie occupata di mq. 28. Sul terrazzo giardino sono state realizzate opere pertinenziali al fabbricato che sono state oggetto di Autorizzazione Edilizia ai sensi dell'art. 13 della l.r. 47/85 prot. n. 28335 del
29/10/2014 (all. n. 29)” (cfr. relazione CT pag.13 e 14). Ed ancora: “…Parte convenuta
La proprietà oggi a seguito di atto di donazione rep. 57834 del 21.01.2009, CP_1 Pt_2
confina: a sud con il tracciato in terra battuta del prolungamento della via Pecorini a mare;
a nord ed a ovest con la part. 688 altra ditta;
ad est con parte attrice, con il
[...]
e continuando con la part. 822 (all. n. 58 e 59). Sul primo livello Parte_4 terrazzato, a falso piano, posizionato a monte del percorso in terra battuta, sono presenti:
n. 2 manufatti (all. 56 e 58), denominati nelle istanze di condono edilizio presentate al comune di Lipari con le lettere “C” e “A” (all. 27 e 32), interessati dalla lite in argomento.
I suddetti manufatti, in catasto ricadono sulla part. 957. Le due cisterne sono state costruite in epoca diversa e sono state realizzate in muratura ordinaria e solaio in latero cemento armato, rispettivamente con le seguenti caratteristiche: - Manufatto denominato “C” Tale manufatto è stato oggetto di un cambio di destinazione d'uso con opere, presenta un unico vano della superficie interna di mq. 29 per una altezza interna di ml. 3,65 (all. n. 56) con un ampio e centrale accesso sulla parete lato sud. Sempre sulla medesima parete è presente una piccola finestra realizzata al di sotto del solaio di copertura sull'estremità lato ovest.
Per tale manufatto sono state presentate n. 2 istanze di condono edilizio: la prima ai sensi della L. 724/94 per aver trasformato la cisterna in un soggiorno estivo (all. n. 26) ; La seconda ai sensi della L. 326/2003 (all. n. 31) per aver trasformato la cisterna in ricovero per imbarcazioni;
- Manufatto (cisterna) denominato “A” Tale manufatto unitamente alla cisterna denominata “B”, non oggetto della lite né di accertamento in quanto ricade sulle part. 726 e 728 (all. 58) non di proprietà dei coniugi – sono stati oggetto di Pt_2 CP_1
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condono ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 ed assentiti dal sindaco del comune di Lipari con nota prot. 30845 del 24.9.1998 (all. n. 29). Il manufatto con ingresso dal tetto tramite una piccola botola (foto n. 8) presenta dagli accertamenti interni eseguiti un unico vano della superficie interna di mq. 27,30 per una altezza interna di ml. 3,85 (all. n. 56). Si precisa che rispetto a quanto rappresentato nei grafici autorizzati si rileva una difformità di posizionamento rispetto al confine, della sagoma e del non regolare spessore della muratura (all. 56). Si precisa inoltre che non è stata rilevata l'esistenza di opere ed impianti di adduzione e distribuzione delle acque, né sistemi di raccolta e convogliamento delle acque piovane. allo stato i due manufatti sono collegati in copertura da un massetto in conglomerato cementizio da formare un terrazzo praticabile che presenta sul perimetro ringhiere in ferro ed è accessibile da una scala esterna (foto n.3, 4, 8), oggetto di ordinanza di demolizione n. 122 del 24.11.2005 (all. n. 33)” ( cfr. relazione pag. 19, 20 e 21).
Ciò detto.
Riguardo la domanda attorea formulata al punto 1) -“accertare e dichiarare la violazione, da parte dei coniugi e nonché della in CP_1 Parte_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., del combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873
c.c. nonché del Regolamento Edilizio del Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del
28.11.1979 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G. n. 584/DRU del 29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine”- delle conclusioni dell'atto introduttivo, si osserva.
Ai sensi dell'art. 872 del codice civile: “Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.
La citata disposizione riconosce così al proprietario danneggiato, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale (Cass. civ, n.
458/2016).
In caso di violazione di norme edilizie, oggetto di tutela è la lesione di diritti soggettivi,
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attuata con la demolizione o arretramento della costruzione realizzata contra legem o con il risarcimento del danno.
Nella relazione di CT testualmente si legge: “Da quanto premesso e già relazionato al paragrafo n. 3, la Proprietà inizia Sul primo livello terrazzato, a falso piano, Parte_1
posizionato a monte del percorso in terra battuta e prosegue su terrazzamenti verso monte
(all. 58 e 59) Sul primo terrazzamento sono presenti - un fabbricato ad una elevazione fuori terra adibito a civile abitazione con antistante tettoia, formata da pilastri tronco conici su cui poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) - oggetto di
Autorizzazione edilizia rilasciata dal comune di Lipari prot. 2836 del 21/12/1995; - un locale interrato su tre lati (cantina) della superficie interna di mq. 12,92 per una altezza di ml. 2,40, in corso di realizzazione con accesso dal terrazzo giardino – Oggetto di
Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al P.D.C. introitata al comune di
Lipari al prot. 11018 del 03/04/2023; - una corte, costituita da un terrazzo-giardino che circonda l'edificio di mq. 1,059,70 nella quale insiste un gazebo formato da pilastri tronco conici su quali poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) della superficie occupata di mq. 28. Sul terrazzo giardino sono state realizzate opere pertinenziali al fabbricato che sono state oggetto di Autorizzazione Edilizia ai sensi dell'art. 13 della l.r. 47/85 prot. n. 28335 del 29/10/2014 (all. n. 29) Si precisa che l'estensione della proprietà in catasto è di mq. 1346 mentre la corte annessa all'abitazione è di mq. 1084.
Nello stato di fatto a seguito rilievo topografico l'estensione della proprietà fino al muro di confine lato mare e l'attuale confine con parte convenuta è di mq.
1.171 mentre la corte annessa all'abitazione è di mq.1.059,70 con una differenza di superficie rispetto all'intera superficie catastale di mq. 175. Ciò è dovuto in quanto viene a mancare la rispettiva superficie delle particelle: 931 per mq. 25; 932 per mq. 80 e parte della particella n. 736 per mq. 69,10 per complessivi mq. 154, 20 in quanto tale superficie delle suddette particelle si trova a valle del muro lato sud di recinzione sul viottolo in terra battuta del proseguimento della via Pecorini a mare (all. n. 53 e 54). Alla superficie di mq. 154,20 deve aggiungersi l'invasione del confine materializzato sulla proprietà di circa mq. 20 Parte_1
(all. n. 53 e 54)” (cfr. relazione pag. 30 e 31).
Quindi, in risposta al mandato conferitogli volto ad accertare: “… se il compendio
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immobiliare che insiste in catasto al foglio 20 part. 689 (oggi frazionate nelle particelle 956
e 957), originariamente composto da due separati corpi di fabbrica, un cd. Magazzino ed una cd. cisterna, nonché il manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza, costituente cucina del ristorante-bar-discoteca (de- nominato Yachting Club Filicudi) ivi, pure, realizzato, che si estendono sino al confine con i ter- reni di proprietà della attrice, così come individuati in catasto alle particelle n. 734 (fabbrica- to) e n. 729, 732, 736, 931, 932
(terrazzo- giardino), del Comune di Lipari, Isola di Filicudi, località pecorini Mare, con annessa corte, di cui al foglio n.20, siano stati realizzati in violazione delle norme del codice civile, nonché dei regolamenti comunali sulle distanze legali dai confini prescritte”, il ctu ha riferito quanto segue: “Manufatto, la c.d. cisterna denominato nei grafici progettuali “A” (all. n. 27 e 32) Si premette quanto segue: …Il suddetto manufatto, la c.d. cisterna, è stata oggetto di ordinanza di sospensione lavori n. 41, di ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi n. 118 del 23.5.1996, di accertamento tecnico in atti d'Ufficio prot.
39814 del 9.11.2005 e di ordinanza n. 112 del 24.11.2005 (all. n. 33), con la quale si diffidava la ditta “… a interrare la cisterna assentita con art. 13 (part. 689) in caso contrario si avverte che si procederà alla revoca della stessa autorizzazione ex art. 13 …”.
Quindi “… Da quanto premesso si passa alle risposte. Violazioni al codice civile.
Qualora il manufatto fosse stato interrato avrebbe trovato applicazione l'art. 889 del
Codice civile, a norma del quale, chi deve realizzare una cisterna deve osservare “… la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. …”. Dai rilievi topografici eseguiti la distanza minima tra il perimetro interno della cisterna e il confine è di ml . 1,65 (all. n. 54, 55 e 56 ). Ciò in violazione all'art. 889 del C.C.”. Mentre, riguardo le “… Violazioni dei regolamenti comunali. Così come già premesso, con l'ordinanza n. 112 del 24.11.2005(all. n. 33), si diffidava la ditta
“… a interrare la cisterna assentita con art. 13 (part. 689) in caso contrario si avvisava che si sarebbe proceduto alla revoca della stessa autorizzazione ex art. 13 …”. Da quanto si è potuto accertare non è stato ottemperato all'ordinanza citata;
pertanto, esiste una violazione ai regolamenti comunali. Inoltre, tenuto conto che la costruzione ricade in zona agricola del PRG, deve rilevarsi che sia il Regolamento edilizio comunale esistente all'epoca di realizzazione delle opere (all. 38), sia il vigente art. 54 delle norme tecniche
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del PRG (all. n. 39), prescrivono che in zona agricola le costruzioni devono rispettare una distanza dal confine di ml. 10.
Considerato che
ai fini del rispetto delle distanze deve ritenersi “costruzione” qualunque manufatto non completamente interrato che sia contraddistinto dai caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo. Rilevato ancora che manufatto interrato è solo quello che non emerge dal naturale e originario piano di campagna. Considerato altresì che il manufatto è solo parzialmente interrato (all.
n.58 e foto 5 e 6), mostra infatti in elevazione fuori terra, parte della parete ovest, nonché parte della parete sud alla quale, tra l'altro, è affiancata una scala (anche questa priva di autorizzazione ed oggetto di ordinanza di demolizione n. 122/2005), deve concludersi che entrambe (cisterna e scala) sono costruzioni rilevanti ai fini delle distanze e sono state realizzate in violazione sia del Regolamento edilizio del tempo di esecuzione (all. n. 38) del tempo e sia del vigente art. 54 delle norme tecniche di attuazione del PRG (all. n. 39), integrativi del codice civile, in quanto ricadenti entro ml. 10 dal confine (all. n. 58)”.
Avuta poi attenzione al “… Magazzino, denominato cisterna e contrassegnato nei grafici progettuali con la lettera “C”, (all. n. 27)...” è stato riferito che (cfr pagg. 34 e ss. relazione di ctu) “...È stato oggetto di cambio di destinazione d'uso con opere, per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 per aver trasformato la cisterna in un soggiorno estivo. Tale istanza che veniva rigettata con nota datata
13/10/2004 prot. n. (all. n. 30) in quanto ricade nella zona di inedificabilità stabilita dalla
L.R. n. 78/76; - di un cambio di destinazione d'uso per la quale è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2004 per aver trasformato la cisterna in un ricovero per imbarcazioni. Tale istanza veniva rigettata con nota datata 21/6/2012 prot. 21698 (all.
n. 35) per carenza documentale;
- Per il suddetto manufatto con nota prot. 9094 del
17.05.2023 La Soprintendenza ai di Messina riscontrava l'istanza della CP_9 [...] del 3.11.2011, sull'istanza di condono edilizio ai sensi della l. 326/03, rigettandola CP_10
in quanto le opere ricadono in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico (all. n. 37);
- Per il summenzionato manufatto il comune di Lipari con pec dell'8.11.2024 ha comunicato quanto segue “… A riscontro della Sua richiesta, si comunica che agli atti d'Ufficio risulta ricorso pendente al C.G.A. per il quale a tutto oggi non si conosce l'esito.
Tanto per quanto richiesto, distinti saluti. …” (all. n. 25). Così come premesso, il comune di
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Lipari ha rigetto l'istanza di condono edilizio ai sensi della l. 326/2003, per carenza documentale in quanto mancavano i pareri degli Enti preposti alla tutela del vincolo. In data 17.05.2023, la Soprintendenza ai di Messina riscontrava l'istanza della CP_9 del 3.11.2011in esito alla domanda di condono edilizio presentata al comune CP_10
di Lipari ai sensi della l. 326/03, rigettandola, in quanto le opere ricadono in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico (all. n. 37). Quindi, si affermava il rigetto dell'istanza di condono. Pertanto, ad epilogo dello stato d'essere del manufatto si chiedeva al comune di Lipari se per il manufatto in argomento vi sono ricorsi pendenti. Il comune di
Lipari con pec del 8.11.2024 (all. n. 25), informava come segue “… A riscontro della Sua richiesta, si comunica che agli atti d'Ufficio risulta ricorso pendente al C.G.A. per il quale a tutto oggi non si conosce l'esito. …”. Pertanto, salvo diversa superiore decisione sub iudice del CGA l'istanza di condono ai sensi della l. 326/2003 è rigettata. Premesso quanto sopra, si passa alle risposte, in merito alla conformità o meno alle norme sulle distanze dei regolamenti comunali integrativi del codice civile. Il magazzino, in quanto chiaro esempio di costruzione fuori terra ricadente in zona agricola del PRG, viola la distanza di ml. 10
(all. n. 38 e 39) dal confine prevista sia dal regolamento edilizio del tempo, sia dal vigente art. 54 delle norme tecniche di attuazione, integrative del codice civile. Dagli accertamenti, dai rilievi e dalle misurazioni eseguite, emerge infatti che ricade a ml.
9.59 dal confine” riguardo poi il “…Manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza, costituente cucina del ristorante-bar-discoteca (denominato Yachting Club Filicudi) (cfr. pag. 36 e segg. Della relazione di ctu) Dagli accertamenti effettuati si premette quanto segue: - Con D.I.A. del
08/08/2010 prot. 26065 la ditta procuratore del “ con CP_3 Controparte_2
sede in Filicudi, affittuaria di alcuni terreni in località Pecorini Mare realizzava un LI balneare distinto in catasto sulla part. 689 del foglio 20; - in data 30.08.2011 prot. 29999, si trasmetteva in atti l'accertamento congiunto dell'ufficio tecnico con forze dell'ordine eseguito in data 4.08.2011, nel quale si accertava che il manufatto denominato “C” era utilizzato come cucina dispensa al servizio dell'attività denominata “Yacting club Filicudi”
e pertanto si contestavano infrazioni alla l. 326/03; - in data 26 giugno 2012 con prot.
22246 nella qualità di procuratore speciale della società CP_3 Controparte_2
Inoltrava Segnalazione Certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 legge n. 241 del
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07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla Regione Sicilia con la
L.R. n. 5 del 05/04/2011 art. 6 per la realizzazione di opere funzionali all'attività di LI
Balneare. Da quanto premesso e da quanto visionato in atti del comune di Lipari, non si ha contezza, per quanto tempo è rimasta in attivo l'attività denominata “Yacting club
Filicudi”. Peraltro, dai sopralluoghi effettuati, non risulta più presente il manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza, costituente cucina del ristorante bar-discoteca
Yachting Club Filicudi” (cfr. relazione, pag. 37).
Il CT in risposta al quesito n.
2.B ovvero “se il cd. magazzino e la cd. cisterna che insistono sulla proprietà di parte convenuta identifichino un aggregato edilizio unico, secondo il concetto civilistico di costruzione rilevante ai fini del calcolo della distanza” ha precisato che: “… il magazzino e la c.d. cisterna che insistono sulla proprietà di parte convenuta, condividono in copertura un massetto in conglomerato cementizio configurante un terrazzo calpestabile delimitato da ringhiere, e costituiscono a parere della scrivente un aggregato edilizio. Peraltro, quand'anche si ritenesse detto massetto insuscettibile di indurre i due manufatti ad interagire se sottoposte ad azione sismica o dinamica e di deporre, pertanto, nel senso che non si tratti di un aggregato edilizio, a parere della scrivente, non si addiviene a conclusioni diverse sul punto focale della questione in quanto i fabbricati e la scala (foto 5 e 6), sia considerati come aggregato edilizio sia individualmente valorizzati assumono la connotazione di costruzione e ricadono comunque nella fascia lineare dal confine nei limiti evidenziati nel rilievo topografico effettuato (all. n.
46)” (cfr. relazione pag. 38).
Alla luce delle superiori conclusioni, ribadite dal CT a seguito delle osservazioni delle parti, è stata accertata la violazione delle distanze ad opera dei convenuti.
Conseguentemente va accolta la domanda formulata al punto 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo con condanna dei convenuti e alla demolizione delle CP_1 Parte_2
opere poste a ridosso del confine con la proprietà della attrice in modo da riportare detti manufatti alla distanza regolare minima di 10 metri dal confine di proprietà così Parte_1
come accertato nella relazione di CT a firma dell'arch. da considerarsi parte Per_3 integrante della presente sentenza.
Con specifico riferimento al Manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza deve
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dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato accertato che lo stesso non risulta più presente sui luoghi di causa.
Per quanto concerne la domanda formulata al punto 3) delle conclusioni: “condannare i convenuti, nei limiti delle rispettive responsabilità, ed ai sensi dell'art. 872 c.c. comma 2 e
873 c.c., al risarcimento del danno subito dall'attrice in dipendenza della violazione delle distanze legali, da liquidarsi in via equitativa nella misura complessiva di € 25.000,00 ovvero in quell'altra diversa misura ritenuta di giustizia” la domanda è infondata e va rigettata.
Come precedentemente detto, in caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale, il privato ha diritto al risarcimento dei danni trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici (Cass. ord. 17.9.2024 n.179;
Cass. ord. 21.2.2019 n. 5142; Cass. 18.5.2016 n. 10264; Cass. 16.1.2009 n. 1073). Occorre, tuttavia, provare il nesso tra la violazione contestata ed il pregiudizio lamentato. Sul punto:
“la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso” (Cass., Civ. sentenza n. 24387/2010; Cass., Civ. sentenza n.
6045/2013).
Non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda va rigettata.
Passando all'esame dell'eccezione svolta dal convenuto al punto 3) delle Parte_2 conclusioni della comparsa di costituzione e risposta: “accogliere tutte le eccezioni sollevate dal concludente in atti e verbali di causa, ivi inclusa l'eccezione (subordinata) di acquisto per usucapione del diritto di mantenimento del magazzino (particella 957) a distanza illegale” la stessa è infondata e va rigettata per le ragioni che si dirà.
Parte convenuta asserisce: “nel terreno di proprietà del deducente non v'è alcuna costruzione a distanza illegale. Su di esso insiste un magazzino (censito in catasto al foglio
20 con la particella 957), che si trova a distanza legale dal confine del terreno di (presunta
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e non provata) proprietà dell'attrice, dal quale dista oltre dieci metri. In ogni caso, anche ove il magazzino si fosse trovato a distanza illegale, esso, e con esso il suo proprietario, gode del diritto di servitù costituito dal suo mantenimento a distanza illegale, atteso che, essendo passati oltre venti anni dalla sua costruzione, tale diritto si è acquistato per usucapione, come espressamente si eccepisce”.
Ma l'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo.
Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni.
Pertanto, per configurarsi un possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene -ovvero il diritto reale che si vanta di avere acquistato- è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016).
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Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Nel caso di specie, va colta innanzitutto la genericità della eccezione de qua posto che nella comparsa di costituzione il convenuto riferisca che “...nel terreno di proprietà del deducente non v'è alcuna costruzione a distanza illegale...-affermando inoltre che- ... su di esso insiste un magazzino (censito in catasto al foglio 20 con la particella 957)...” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione datata 30.01.2013) ed eccependo al punto 3° delle conclusioni l'intervenuto acquisto per usucapione “...del diritto di mantenimento del magazzino
(particella 957 a distanza illegale ...” (cfr pag. 6 della citata comparsa).
Detto che la particella 957 deriva dal frazionamento di quella originaria contraddistinta con il n. 689 (cfr relazione CT pag. 31), è importante rilevare che su di essa –per come esposto dal CT- insistano “... le c.d. cisterne denominate “C” e “A” … e risultano collegati in copertura da un massetto in conglomerato cementizio da formare un terrazzo praticabile che presenta sul perimetro ringhiere in ferro ed è accessibile da una scala esterna ( foto n.
3, 4, 7, 9 e 10) …” (sempre pag. 31 della relazione), opere ben diverse dal “magazzino” invocato dal convenuto che nella propria comparsa di costituzione -per come riportato sopra- richiama una descrizione dei luoghi ben diversa.
Innanzitutto perché sostiene che sulla particella 957 insiste solo il magazzino e non due cisterne denominate “C” e “A” che nel tempo hanno subito diverse trasformazioni da risultare, all'epoca dei rilievi del ctu “…collegati in copertura da unmassetto in conglomerato cemetizio…” di cui già si è detto.
Orbene, detto sui presupposti in forza dei quali si può determinare l'usucapione della proprietà di un bene immobile e di altri diritti reali di godimento, occorre precisare che la dimostrazione dettagliata del possesso non può avvenire se già incerto è il bene preteso ovvero conteso.
Ed infatti possedere un magazzino o altro immobile implica la prova minuziosa delle attività
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asseritamente svolte nel possedere il bene medesimo: un conto, infatti è possedere un magazzino un altro è possedere ed usare “cisterne”.
Peraltro se per possesso -nel caso di specie- si intenda la esistenza -mai contestata- del manufatto stesso, la prova deve essere rivolta a dimostrare quando il bene stesso sia stato realizzato ovvero sia venuto ad esistenza e così, mantenuto in quella determinata consistenza.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione - ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile (cfr, sul punto, Cass. 3487/2019) assume una connotazione di particolare rigore.
E posto che in giurisprudenza c'è chi ha sostenuto che “In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali, non potendo l'ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l'inerzia del vicino, determina l'aggiramento dell'interesse pubblico cui sono prevalentemente dirette le disposizioni violate” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/10/2007, n. 20769), nel caso scrutinato, il rigore non può che essere maggiore posto che la Suprema Corte di Cassazione
( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha altresì sancito che per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", sia necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena", quindi un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'usucapione, quindi, non è sufficiente affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni, lasciando tale affermazione incerti i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
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Come detto, nel caso di specie peraltro non solo è incerto il bene oggetto della eccezione, ma è dubbia anche l'epoca della sua realizzazione determinante per individuare da quando decorrerebbe il termine ventennale per il suo maturarsi.
Parte convenuta, infatti, sostiene che lo stesso sia stato realizzato nell'anno 1992 mentre parte attrice, dal canto suo, sostiene che il magazzino esista dal 1995.
Consegue che, non essendo certo l'anno di costruzione del magazzino necessario per accertare da quando sia iniziato a decorrere il tempo utile ad usucapire e, soprattutto, non essendovi prova non solo dell'interversione del possesso ma del possesso in sé del bene,
l'eccezione di usucapione vada rigettata.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre istanze attoree in quanto ultronee.
Sulle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree con il rigetto di quella risarcitoria;
del rigetto delle eccezioni preliminari dei convenuti e dell'eccezione di usucapione del convenuto le spese processuali vengono Pt_2 compensate per un terzo, ponendo i restanti 2/3, in solido, a carico dei convenuti Pt_2
e .
[...] CP_1
Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi del DM
147/2022 tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione del valore indeterminabile – complessità bassa.
Compensa le spese tra l'attrice e la convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore.
Le spese delle due CT, nelle misure liquidate in corso di causa, sono integralmente poste a carico delle parti di cui un terzo a carico di parte attrice ed i due terzi sui convenuti in solido, e fra essi in parti uguali, e ciò in ragione non solo del principio di soccombenza ma anche in quanto necessarie e conducenti al fine di parte attrice, con obbligo di rimborso sia verso la parte eventualmente anticipataria dell'intero sia verso quella che abbia versato quota superiore a quanto qui statuito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G. definitivamente decidendo sulla causa indicata in
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epigrafe iscritta al n. 20014/2013 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, che regolarmente citata non si è costituita;
2) Dichiara la violazione, da parte dei coniugi e del CP_1 Parte_2
combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873 c.c. nonché del Regolamento
Edilizio del Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del 28.11.1979 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G. n. 584/DRU del 29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine mediante la realizzazione dei manufatti descritti in atti e, in particolare nella relazione del CT, arch. ; Per_3
3) Condanna, per l'effetto, i convenuti e , in solido e CP_1 Parte_2
sulla base dei rispettivi titoli, alla demolizione di tutte le opere poste a ridosso del confine con la proprietà della attrice in modo da riportare detti manufatti alla distanza regolare minima di 10 metri dal confine con la così Parte_1
come accertato nella relazione di CT a firma dell'arch. da Per_3
considerarsi parte integrante della presente sentenza;
4) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al Manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza per le ragioni di cui in parte motiva;
5) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
6) Rigetta l'eccezione di usucapione proposta dal convenuto;
Parte_2
7) Rigetta nel resto;
8) Condanna e , in solido, al pagamento, in favore Parte_2 CP_1
della attrice di 2\3 delle spese di lite che, secondo i criteri indicati, si liquidano complessivamente, in tal misura, in €. 5.077,34 compensando il restante terzo, oltre spese esenti pari a €. 450,00, spese generali e oneri fiscali;
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9) Compensa le spese tra e in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore.
10) Le spese delle CCTTUU sono disciplinate come in motivazione.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25/10/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got NC RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico Onorario NC RA, ha pronunciato la seguente SENTENZA All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc nella causa civile iscritta al n. 20014/2013 R. G. Vertente tra
, (c.f. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milazzo, Via G. Medici n. 8, presso lo studio dell'avv.
Roberto Picciolo, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti
DI SM e ES OR, per procura in atti -attrice–
CONTRO
, (c. f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Del Mare n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Assunta D'Anna, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
, (c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Del Mare n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Guglielmo D'Anna che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
-convenuti-
Nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 CP_3
domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Lipari, Isola di
[...]
Filicudi, Strada Comunale Stimpagnato s.n. -convenuta contumace-
Oggetto: riduzione in pristino.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 17.01.2013, con il quale la Parte_1 dopo aver premesso di essere proprietaria di un'abitazione sita nel Comune di Lipari, Isola di Filicudi, località Pecorini Mare e di una corte identificati in catasto alle particelle part. 734 (fabbricato) e nn. 729, 732, 736, 931, 932 (terrazzo-giardino) di cui al fg. 20, Comune di Lipari, sezione Filicudi, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., già sezione distaccata di Lipari, , e la CP_1 Parte_2 Controparte_2 deducendo che i fabbricati ed il manufatto in legno realizzati sul terreno a confine con i suoi terreni, violavano le norme sulle distanze legali prescritte dai regolamenti comunali e chiedeva: “1) accertare e dichiarare la violazione, da parte dei coniugi e CP_1 nonché della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 Controparte_2
del combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873 c.c. nonché del Regolamento Edilizio del
Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del 28.11.1979 e delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G. n. 584/DRU del
29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine;
2) per l'effetto, ex art. 872 c.c., condannare i coniugi e CP_1
, nonché la alla demolizione dei fabbricati e del chiosco Parte_2 Controparte_2 meglio descritti in narrativa, posti a ridosso del confine con la proprietà della attrice in modo da riportare detti manufatti alla distanza regolare minima di 10 metri dal confine di proprietà, così come previsto dagli strumenti urbanistici del Comune di Lipari. 3) condannare i convenuti, nei limiti delle rispettive responsabilità, ed ai sensi dell'art. 872
c.c. comma 2 e 873 c.c., al risarcimento del danno subito dall'attrice in dipendenza della violazione delle distanze legali, da liquidarsi in via equitativa nella misura complessiva di €
25.000,00 ovvero in quell'altra diversa misura ritenuta di giustizia;
4) condannare i
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convenuti al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa;
5) in via istruttoria …”.
Con comparsa di costituzione del 30.01.2013 si costituiva eccependo Parte_2 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice sostenendo che non potesse essere “… ritenuta proprietaria degli immobili censiti in catasto al foglio 20 con le particelle 734 (fabbricato) e 729, 732, 736, 931 e 932 (terreni) …” poiché il contratto di vendita “…rogato il 26 ottobre dal notaio da Roma (rep. n. 42904 racc. Persona_1
12416)…” fosse -a suo dire- nullo perché la predetta si trovava in conflitto di Parte_1 interessi “…sia in veste di acquirente, sia in veste di venditrice quale procuratrice di CP_4
e ” chiedendo così di: “…dichiarare il difetto di legittimazione attiva
[...] CP_5 dell'attrice;
2. in ogni caso, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improponibili e comunque non accogliere e rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
3. accogliere Parte_1 tutte le eccezioni sollevate dal concludente in atti e verbali di causa, ivi inclusa l'eccezione
(subordinata) di acquisto per usucapione del diritto di mantenimento del magazzino
(particella 957) a distanza illegale;
4. Rigettare la richiesta dell'attrice di ammissione di
CT;… 6) condannare l'attrice al pagamento, in favore del concludente, delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2013 si costituiva, altresì, la convenuta contestando le domande attoree tutte, perché infondate in fatto e in diritto e CP_1 domandava di “1. dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
3. Dare atto che la CP_1 concludente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, che in effetti non ha accettato;
4. in ogni caso, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improponibili e comunque non accogliere e rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio;
5. accogliere tutte le Parte_1
eccezioni sollevate dalla concludente nella presente comparsa;
6 Rigettare la richiesta dell'attrice di ammissione di CT;
7) condannare l'attrice al pagamento, in favore della concludente, delle spese e dei compensi di lite, oltre c.p.a. e i.v.a.”.
Non si costituiva la nonostante la regolarità della notifica. Controparte_2
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, e depositate le memorie, con
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ordinanza del 30.09.2014 era ammessa CT così come richiesta da parte attrice, nominando, a tal fine, l'Ing. , che all'udienza del 16.07.2015 accettava Persona_2
l'incarico e prestava il giuramento di rito.
Accadeva poi che con istanza del 21.10.2015 il nominato CT rilevato: “che le parti in causa insistono nella richiesta di procedere al rilievo topografico dei luoghi, per cui è causa, nell'intento di dimostrare l'esattezza della posizione del confine esistente tra le proprietà rifiutandosi di considerarne la attuale veridicità...” chiedeva autorizzazione a compiere il rilievo suddetto specificando le spese per lo stesso.
E così, con provvedimento del 29.10.2015, il giudice autorizzava le operazioni peritali come richiesti, previa informazione delle parti sulla spesa preventivata e in caso di mancate osservazioni sul costo delle stesse.
Con osservazioni del 04.11.2015 parte attrice chiedeva: “1) Revocare l'autorizzazione a compiere le operazioni peritali richieste dal CT, alla luce della assoluta inammissibilità di una simile indagine, non essendo mai stato tempestivamente contestato da parte convenuta il confine di fatto esistente tra le finitime proprietà. 2) Nella denegata e non ritenuta ipotesi, per mero tuziorismo difensivo e ferma la precedente ed assorbente eccezione di inammissibilità, disporre che il relativo costo sia accollato alle parti convenute”.
Il nominato CT con istanza del 09.12.2015 comunicava che, venendo a mancare la volontà di una delle due parti in causa, non poteva procedere ad effettuare il rilievo topografico, e rimetteva al giudice ogni ulteriore decisione per il prosieguo del caso.
Con successivo provvedimento del 15.02.2016, era disposta la comparizione delle parti e del CT.
Accadeva poi che con provvedimento del 24.11.2016 il Giudice, ritenendo che il rilievo topografico appariva indispensabile ai fini per cui è causa, autorizzava il nominato CT a svolgere gli accertamenti tecnici di cui alla sua nota del 20.10.2015 ai fini del completo espletamento dell'incarico conferitogli con la Ordinanza del 29/30.09.2014.
In data 28.03.2018 era depositata relazione di CT.
Autorizzate le parti a depositare note e rilievi alla CT, parte attrice chiedeva la rinnovazione della CT relativamente ai quesiti già oggetto di mandato, fatta eccezione per
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la individuazione della linea di confine tra i due fondi finitimi, “essendo quanto mai plausibili le risposte date al riguardo dal ctu ed i rilievi eseguiti mediante utilizzo di strumentazione GPS”.
Ma, all'udienza del 22.11.2018 era deciso che “… impregiudicata ogni decisione e con riserva di esaminare le istanze formulate e ribadite dalle parti e nel corso della odierna udienza”, la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del successivo 28.03.2019 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 17.05.2021, concedendo alle parti il chiesto termine per depositare memorie.
Erano poi disposti altri rinvii per il carico di ruolo per essere poi rimessa alla udienza del
29.11.2023 al termine della quale, la causa era posta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
Con provvedimento del 19.12.2023 il Giudice “considerando che il nominato CT non ha compiutamente risposto ai quesiti postigli anche avuto riguardo alle spiegazioni svolte ai rilievi formulati dalle parti alla bozza, non fornendo allo scrivente elementi idonei e sufficienti al fine del decidere” disponeva la rimessione in ruolo della causa e disponeva il rinnovo della CT – “con divieto di utilizzare il materiale e gli accertamenti svolti ed acquisiti nel corso della precedente perizia, fatto salvo quanto oggettivamente ritenuto utile al fine e previo consenso delle parti- affinché accerti quanto richiesto da parte attrice al punto 1 lett. a e b della memoria n. 2 depositata il 14.11.2013, previo accertamento della estensione della proprietà degli immobili della e, in particolare della … corte Parte_1
annessa all'abitazione e ricadente nelle particelle 729, 732, 736, 931, 932 fg. 20 della sezione di Filicudi, consistente in terrazzo-giardino, giusta ordinanza del 29/30.09.2014” nominando a tal fine CT l'arch. , che in data 28.12.2023 accettava Persona_3
l'incarico prestando giuramento di rito.
Quindi, in data 28.11.2024 era depositata relazione di CT a firma dell'arch. ma, Per_3
con note dell'11.12.2024, il convenuto eccepiva la nullità della consulenza Parte_2 tecnica “per il travalicamento e non pertinenza delle considerazioni tecniche del c.t.u.
[...]
rispetto all'ambito oggettivo dei quesiti - sulle quali la parte convenuta non ha Per_4 avuto la possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura della documentazione richiesta dal c.t. -, per l'inammissibile acquisizione di copiosa Per_5
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documentazione non prodotta dalle parti e non consentita al c.t.u., ancorchè frammentaria e fuorviante, e per la violazione del principio del contraddittorio, nonché l'inutilizzabilità della relazione per l'inattendibilità e l'infondatezza delle conclusioni adottate dal c.t.u.
[...]
, come osservato ed eccepito dal consulente di parte del convenuto Geom. Per_4 Per_5
nelle “osservazioni” sulla bozza di relazione, a cui si rimanda”.
Tuttavia, alla successiva udienza del 27.02.2025 il Giudice “ritenuto che le questioni poste, anche relativamente alla eccepita nullità della CT, meritano un approfondimento che –si ritiene- possa essere svolto, in modo completo e soddisfacente, nel corso della fase decisionale” rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 7.04.2025.
Alla udienza del 16.07.2025 la causa era assegnata a sentenza concedendo i termini abbreviati ex art. 190 cpc.
Erano poi depositate le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
1.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice è infondata e va rigettata.
I convenuti sostengono che “l'attrice non può essere ritenuta proprietaria degli immobili censiti in catasto al foglio 20 con le particelle 734 (fabbricato) e 729, 732, 736, 931 e 932
(terreni)” per aver la stessa prodotto quale titolo di proprietà “il contratto di vendita rogato il 26 ottobre dal Notaio da Roma (rep. n. 42904, racc. n. 12416). Tale Persona_1 contratto, però, è nullo” atteso che la “ è intervenuta al predetto atto in Parte_1
palese conflitto di interessi sia in veste di acquirente, sia in veste di venditrice quale procuratore di e ”. Ma è errato il presupposto sulla base del CP_4 CP_6
quale la eccezione è formulata.
Giova, infatti, precisare che un contratto stipulato in conflitto d'interessi è generalmente annullabile -non nullo- solo su domanda del rappresentato, se il conflitto era noto o riconoscibile dal terzo contraente, come stabilito dall'articolo 1394 del Codice Civile.
Ciò in quanto si presume che il rappresentante non agisca nell'interesse del rappresentato, ma nel proprio o di un terzo. Ed infatti “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il
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conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo” ed in ogni caso ai sensi dell'art. 1395 cc
“è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”. Nel caso di specie, ammesso che sussistesse il lamentato conflitto di interessi, non risultando agli atti l'annullamento del contratto medesimo, esso deve ritenersi valido ed efficace con la conseguenza che l'attrice sia legittimata ad agire quale proprietaria dei beni in questione.
2.I convenuti eccepiscono, altresì, l'inefficacia del contratto concluso dall'attrice con CP_4
e perché: “… in violazione dell'articolo 1392 cod. civ., la procura
[...] CP_7
speciale, di cui l'attrice si è avvalsa per vendere a sé stessa gli immobili, è stata rilasciata con scrittura privata autenticata a fronte di un contatto di compravendita che è stato stipulato nella diversa forma dell'atto pubblico.”
Anche sotto tale aspetto l'eccezione è infondata e va rigettata atteso che i vizi della procura a vendere, incidendo sull'effettiva possibilità del rappresentante di compiere l'atto in nome e per conto di un altro soggetto, può essere contestata solo dalle parti del rapporto
(rappresentato e rappresentante).
Anche in tal caso l'eventuale difetto di procura renderebbe il contratto di vendita annullabile, specialmente se il rappresentante avesse agito senza potere o in conflitto d'interessi con il rappresentato, secondo l'Art. 1398 e 1395 del Codice Civile, mentre la nullità si avrebbe solo in caso di mancanza totale di procura configurandosi la ipotesi di
“falso procuratore”.
3.I convenuti poi sostengono che il contratto versato in atti da parte attrice “da solo non è idoneo a provare l'acquisto della proprietà dei beni immobili sopra specificati in capo all'attrice, mancando la prova che i suoi apparenti danti causa ( e CP_4 CP_8
) ne fossero proprietari alla data (26 ottobre 2006) in cui il contratto è stato
[...]
rogato”.
Al fine di inquadrare correttamente la vicenda e per comprendere l'onere probatorio imposto all'attore, occorre, in primo luogo, operare una distinzione tra l'actio negatoria
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servitutis e l'azione di rivendicazione. Le due azioni si distinguono in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Ulteriore differenza attiene il profilo probatorio, in quanto nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez.II, 11.01.2017,
n. 472). Sul punto: “chi intende proporre l'actio negatoria servitutis non è tenuto a fornire una prova rigorosa sull'esistenza di un diritto di proprietà del bene, ma è tenuto a dimostrare di esercitare legittimamente il possesso sulla res” (Cass. ordinanza 3.12.2019 n.
31510).
Nel caso di specie tale dimostrazione è stata fornita stante la prova della validità del titolo per quanto sopra esposto.
Ed inoltre, avuto riguardo la sua qualificazione di actio negatoria servitutis essa può così qualificarsi non solo nel caso di domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù, ma anche nella ipotesi, come nel caso de quo, di richiesta rivolta all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere l'effettiva libertà del fondo (Cass. Sent. n. 27405, Sez. II, del 29-12-2014; Cass. Sent. n.
27564, Sez. II, del 31-12-2014). Ed ancora: “ L'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio (Sent. n. 27564, Sez. II, del
31-12-2014).
Per le pregresse argomentazioni, pertanto, l'eccezione circa la carenza di legittimazione
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attiva di parte attrice è infondata e va rigettata.
4.Passando all'esame dell'eccezione sollevata dalla convenuta circa la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, si osserva.
La predetta sostiene tale eccezione poiché non sarebbe proprietaria del terreno sul quale insistono le opere oggetto delle domande attrici né titolare di alcun diritto reale sullo stesso immobile. In particolare, rileva di essere “… solo comodataria dei suddetti immobili, che, con contratto del 5.07.2010, ha dato in locazione per sei anni alla società “ Controparte_2
per lo svolgimento di attività di servizi commerciali per il turismo in generale ed in
[...]
particolare finalizzati ad agevolare la migliore fruizione turistica del mare e della spiaggia, potendo in particolare … svolgere, a titolo di esempio, attività di commercio al dettaglio, ristorazione, bar, intrattenimento anche musicale, servizi di spiaggia, servizi al turismo nautico di transito;
attività per le quali il conduttore a propria cura e rischio si munirà delle prescritte licenze ed autorizzazioni senza alcuna pretesa o addebito a carico della locatrice nel caso di eventuali dinieghi”.
Parte attrice, contrappone a tale tesi che: “… coniuge del proprietario CP_1 Pt_2
ha realizzato un fabbricato progressivamente esteso sino al confine con i terreni di
[...] proprietà della deducente…” e chiede l'accertamento della violazione degli art. 872 e 873
c.c. da parte dei convenuti con conseguente condanna degli stessi alla demolizione delle opere e condanna, nei limiti delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
In tema di legittimazione passiva in relazione all'art. 872 cc, si condivide il principio della
Corte di Cassazione che, univocamente, statuisce che “… Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitatabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad
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attuare” (Cass. civ. sentenza 14.01.2016 n. 458).
Nel caso in esame, avendo parte attrice agito per ottenere sia la demolizione delle opere sia il risarcimento dei danni subiti, ha correttamente agito anche nei confronti della convenuta che, in ogni caso, sebbene non proprietaria, risulta essere comodataria per sua CP_1
stessa affermazione e, per questo, detiene l'immobile; quindi, anche per tale ragione la stessa può essere destinataria di eventuali ordini di demolizione, rappresentando, tale ragione, ulteriore motivo che la legittimi a stare in giudizio.
Consegue il rigetto della eccezione, poiché infondata.
5. Prima dell'esame del merito, occorre esaminare la questione della nullità dell'ultima relazione di CT, sollevata da parte convenuta . Parte_2
Riprendendo, da ultimo, quanto affermato da quest'ultimo anche in sede di comparsa conclusionale si rileva che, il predetto eccepisca la “Nullità della consulenza Pt_2 tecnica d'ufficio espletata dal c.t.u. arch. ” per “...inemendabile Persona_3
insegnamento giurisprudenziale, come consolidatosi con il recente arresto nomofilattico di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 3086 del 1° febbraio 2022, < in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio >>… -precisando che- …
Nella fattispecie, il c.t.u. ha allegato alla sua relazione i documenti in appresso specificati, i quali non hanno alcuna attinenza con i quesiti esposti nell'ordinanza del 19.12.2023 ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio in rinnovo…”. Ha poi aggiunto non solo che
“…tutti i documenti, dei quali si è eccepita l'illegittima acquisizione, attengono a questioni
(abusi edilizi;
normativa sismica;
normativa paesaggistica;
titoli abilitativi ad aedificandum;
sanatorie edilizie), che non c'entrano nulla con i quesiti, ai quali il c.t.u. avrebbe dovuto rispondere, e che, travalicando i “limiti delle indagini commessegli”…” e
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che la relazione sarebbe nulla “…stante che il CT ha esteso il campo delle indagini demandategli a circostanze non ricomprese nell'ambito del thema decidendum, risultante all'esito della maturazione delle preclusioni assertive a carico delle parti, e ha acquisito al giudizio fonti di cognizione probatoria estranee alle produzioni consentite alle parti”. Ha poi concluso rilevando anche, come motivo di nullità dell'elaborato peritale “…le modalità di ricerca e di reperimento di una parte della documentazione allegata alla relazione definitiva del c.t.u., il quale, senza autorizzazione del Giudice, ha delegato il topografo
Geom. ad accedere ai documenti amministrativi di natura catastale…”. Persona_6
Ma non solo. Il ha altresì dedotto “…la nullità della relazione di consulenza, oltre Pt_2 che per quanto sopra illustrato, anche per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che <la parte convenuta non ha avuto la possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura documentazione richiesta dal c.t. per_5
I primi due motivi di nullità della relazione di CT (allegazione di documenti non indicati dalle parti ma reperite dal CT e travalicamento del mandato conferito), vanno esaminati congiuntamente.
Parte attrice, nelle note autorizzate datate 03.02.2025, dopo una analisi dettagliata degli allegati prodotti dal CT e contestati da parte convenuta, asserisce che: “il Ctu avrebbe acquisito “al di fuori delle allegazioni delle parti e senza la preventiva autorizzazione del
Giudice”, … unicamente i seguenti 7 (sette) allegati: all. n. 25, che è il riscontro che il fornisce al Ctu sulla pendenza innanzi al CGA di procedimento amministrativo;
Pt_3
all. n. 29, e cioè l'autorizzazione del Sindaco per vasche interrate del 24.09.1998 – prot.
30845; all. n. 31, che corrisponde alla domanda di definizione illecito edilizio del
10.12.2004; all. n. 33, che, invece, è la ordinanza rimessione in pristino con interramento della vasca del 24.11.2005; all n. 36, che è il Ricorso al TAR di / avverso il CP_1 Pt_2 rigetto istanza condono del 21.06.2012 e richiesta del Comune di informazioni al TAR su esito del ricorso del 16.10.2012; all. n. 37, che è il parere di competenza su ordine rimessione in pristino del 03.11.2011; ed, infine, all. n. 40, che sono visure catastali”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022, richiamata da entrambe le parti, hanno chiarito quali siano i poteri del CT, affermando i seguenti principi di diritto: “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle
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indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio…”.
In tale decisione le Sezioni Unite hanno fatto riferimento alla distinzione tra “fatti principali”, vale a dire “fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti”, e “fatti secondari” che “sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”.
Ciò detto occorre precisare che in tema di distanza legali, in caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale, il privato ha diritto solo al risarcimento dei danni trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici
(Cass. ord. 17.9.2024 n.179; Cass. ord. 21.2.2019 n. 5142; Cass. 18.5.2016 n. 10264; Cass.
16.1.2009 n. 1073) e non anche la riduzione in pristino del manufatto che può, invece, aversi in caso di violazione delle norme codicistiche.
Ed è bene evidenziare che parte attrice abbia formulato entrambe le domande.
Consegue che la documentazione tecnica acquisita dal CT appaia pertinente al thema decindendum e non viga alcuna preclusione alla sua acquisizione (cfr. Cass. sentenza
6.12.2019 n. 31886; Cass. ordinanza 7.09.2023 n. 26144) essendo la stessa utile a consentire una risposta più esauriente e approfondita non solo al quesito posto dal Giudice ma anche ai fini delle domande delle parti.
Sul punto, per costante orientamento della Suprema Corte: “E' legittima l'acquisizione da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio di documenti quali il rilievo metrico dei luoghi, il progetto dell'edificio e la documentazione catastale di supporto, ossia documenti che, per l'appunto, rappresentano “fatti accessori”, infatti ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle
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stesse” (Cass. ordinanza 19.08.2020 n. 17304; Cass. ordinanza 11.09.2018 n. 22116).
Nel caso di specie i documenti reperiti dal CT erano diretti a fornire prova di fatti secondari (regolarità urbanistica) funzionali, come detto, all'accoglimento o meno delle domande proposte da parte attrice volte ad “accertare e dichiarare la violazione, da parte dei coniugi e nonché della in persona del CP_1 Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante p.t., del combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873 c.c. nonché del
Regolamento Edilizio del Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del 28.11.1979 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G.
n. 584/DRU del 29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine”.
Alla luce delle predette argomentazioni l'eccezione è infondata e va rigettata in quanto tutte le indagini svolte rientrano nell'oggetto del giudizio e non appaiono sussistere i denunciati asseriti sconfinamenti del ctu “… dai limiti (tassativamente e inderogabilmente indicati dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la pronuncia sopra citata), entro cui devono essere esercitati i poteri di investigazione conferiti all'ausiliario del giudice”.
Anche la doglianza circa le modalità di ricerca e di reperimento di una parte della documentazione per il tramite del topografo Geom. è infondata e va Persona_6
rigettata.
Riesaminando l'iter processuale di tale vicenda, vi è modo di riscontrare che con istanza datata 15.04.2024 il nominato CT Arch. chiedeva autorizzazione Persona_3 alla nomina di un ausiliario Topografo per definire dettagliatamente lo stato dei luoghi e rispondere ai quesiti posti dal Giudice. Alla successiva udienza del 27.06.2024 il Giudice:
“rilevato che dalla lettura dell'atto di citazione non risultano indicati segni e/o costruzioni o comunque punti di riferimento specifici che indichino i confini dai quali valutare le distanze e le eventuali violazioni lamentate dall'attrice la quale lamenta che “...sia il fabbricato sia il manufatto in legno sono stati realizzati in violazione delle norme sulle distanze legali ...-precisando che- ... il fabbricato principale si estende sino a poche decine di centimetri dal confine di proprietà, mentre il chiosco in legno da ultimo realizzato ricade all'interno della fascia di distacco di 10 ml dal confine...”; che anche la documentazione
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fotografica prodotta e richiamata nel predetto atto di citazione non appare conducente a tale scopo;
che, pertanto, appare necessario e conducente all'obiettivo individuare il confine fra le particelle da cui partire ai fini delle valutazioni consequenziali e utili al fine” autorizzava il CT a procedere agli accertamenti per cui si discute, invitando lo stesso a valutare eventuali preventivi alternativi per ridurre i costi dell'indagine.
Con istanza del 2.07.2024 il nominato CT premettendo che fossero “… stati richiesti ulteriori preventivi a diversi topografi;
• hanno risposto alla richiesta di preventivo n. 2 topografi con costi superiori a quello già acquisito, che si allegano;
che fra i preventivi acquisiti quello più basso è quello del geom. ” comunicava che in ottemperanza al Per_6 provvedimento del Giudice del 27.6.2024, procedeva al proseguo delle operazioni peritali, con l'ausilio del topografo geom. . Per_6
Orbene, ciò esposto, si evidenzia che il CT possa acquisire, tramite specialisti, cognizioni tecniche o far svolgere attività meramente esecutive a supporto dell'indagine. Per costante orientamento della Suprema Corte è ammesso che il consulente possa “... avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice” (Cass. sentenza n. 15768 del 15.06.2018). Principio, da ultimo confermato con una più recente ordinanza n. 21898 del 06.05.2025 con cui la
Cassazione ha ribadito la facoltà del CT di avvalersi di ausiliari senza la necessaria preventiva autorizzazione del giudice che, nel caso di specie, comunque sussisteva.
Risulta, quindi, non vera e destituita di fondamento la affermazione dell'eccipiente convenuto che in comparsa conclusionale, ribadendo sul punto, abbia fra l'altro affermato che il ctu “…senza autorizzazione del Giudice, ha delegato il topografo Geom. Per_6
ad accedere ai documenti amministrativi di natura catastale ed a farsi rilasciare
[...]
la copia…”.
Parte convenuta eccepisce, altresì, la nullità della relazione per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che: “la parte convenuta non ha avuto la
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possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura della documentazione richiesta dal ct ”. Per_5
Anche tale critica è infondata, avendo parte convenuta nelle note esplicative autorizzate con ordinanza del 23.01.2025, mosso in maniera puntuale e precisa le proprie osservazioni alla relazione anche in mancanza della documentazione richiesta.
Senza trascurare poi la circostanza che nella relazione finale depositata in data 28.11.2024 vi siano circa sette pagine dedicate ai rilievi mossi dalla parte convenuta e consequenziali risposte determinando immotivata anche la rimostranza circa la mancata “possibilità di interloquire a causa della mancata risposta e fornitura della documentazione richiesta…”.
Nel rigetto dell'eccezione di nullità della relazione di CT rimane assorbito il rigetto della richiesta reiterata dal convenuto da ultimo, nella comparsa conclusionale datata Pt_2
15.09.2025, di rinnovazione della CT non risultando sopravvenienze tali da giustificare la rimessione della causa sul ruolo. Per costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. Peraltro a rimarcare la piena discrezionalità del giudice di merito sul punto sussiste principio granitico della S. C. secondo cui l'esercizio di tale potere non sia sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. ordinanza n.
20264 del 29.06.2022; Cass. civ. ordinanza n. 2832/21). Sul punto: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. civ, sentenza n. 20227 del 24.09.2010;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 17906 del
25.11.2003).
Per quanto concerne le altre richieste istruttorie ribadite da parte convenuta con cui invoca la “... revoca dell'ordinanza del 29-30/09/2014, nella parte in cui è stato disposto il rigetto dell'istanza del convenuto di ammissione delle prove orali, e dell'ordinanza del 17/07/2025,
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nella parte in cui è stata disposta l'assegnazione della causa a sentenza, disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione dei mezzi istruttori di cui alle successive conclusioni sub b)…” si rimanda all'ordinanza istruttoria del 29/30.09.2014 con la quale è stata rigettata la richiesta di interrogatorio formale della parte attrice e di prova per testi formulata dai convenuti perché non conducenti ed irrilevanti.
6. Nel merito.
L'attrice lamenta che sul terreno di proprietà di confinante con il proprio Parte_2 compendio immobiliare la “... coniuge del proprietario ha CP_1 Parte_2
realizzato un fabbricato progressivamente esteso sino al confine con i terreni di proprietà della deducente. Tale fabbricato ed i terreni circostanti, con contratto del 6.7.2009 sono stati locati dalla alla al fine di utilizzarli a scopo CP_1 Controparte_2
commerciale. La società locataria da ultimo ha realizzato in aderenza al fabbricato principale un manufatto in legno di mq. 10,50 per metri 3 di altezza costituente la cucina del ristorante-bar-discoteca ivi realizzato e denominato Yachting Club Filicudi”.
Parte convenuta, dal canto suo, asserisce che “… nel terreno di proprietà del deducente non v'è alcuna costruzione a distanza illegale. Su di esso insiste un magazzino (censito in catasto al foglio 20 con la particella 957), che si trova a distanza legale dal confine del terreno di (presunta e non provata) proprietà dell'attrice, dal quale dista oltre dieci metri… il magazzino in questione scaturisce da una cisterna completamente interrata che venne regolarmente costruita nell'anno 1988 a seguito del rilascio delle prescritte autorizzazioni del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale della Foreste. Con lavori di dissotterramento e di apertura di una porta e di una finestra sul lato mare, completati nell'anno 1992, la cisterna interrata venne trasformata in magazzino oggi esistente…Contrariamente a quanto affermato dall'attrice, tale magazzino non è stato progressivamente esteso sino al confine con i terreni di cui afferma di Parte_1
essere proprietaria. Esso ha le stesse dimensioni che aveva, quando, come cisterna fu realizzato nel lontano 1988. Accanto al magazzino… si trova una cisterna completamente interrata per la quale il Regolamento Edilizio Comunale in vigore alla data della sua realizzazione non prescriveva alcuna distanza… Infine, per quanto attiene al manufatto di legno di mq. 10,50 per metri 3 di altezza realizzato dalla società dietro Controparte_2
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regolare autorizzazione amministrativa v'è solo da evidenziare che esso non è una costruzione, essendo di natura precaria e di tipo amovibile…”.
Occorre, preliminarmente, riportare la descrizione dello stato dei luoghi così come effettuata dal CT, arch. , per avere nota la reale situazione dell'area; il ctu, sul Persona_3
punto, ha riferito che “…I luoghi oggetto di causa sono ubicati in località Pecorini a mare dell'isola di Filicudi del comune di Lipari e più precisamente sul versante meridionale dell'isola, nel caratteristico borgo di pescatori di Pecorini a Mare… Gli immobili risultano rispettivamente distinti in catasto (all. 40) al foglio di mappa n. 20: - parte attrice part. N.
729, 962 (ex 732), 734,736,931e 932 - part. convenuta part. N. 956 e 957 (derivate dalla part. 689) e 822. … In particolare, le particelle catastali n. 962 e 736 di parte attrice e le particelle n. 956 e 957 di parte convenuta sono delimitati per buona parte da un muro in conglomerato cementizio e pietra locale, che si diparte dal muro di confine lato sud per ml.
17.45 con uno spessore medio di ml. 0,40. La rimanente porzione di confine è segnata da una recinzione in legno supportata da paletti in legno per ml. 12.10 foto n. 11 e 12). Si precisa che tale confine materializzato discosta dal confine catastale di ml.
1.07 lungo il confine lato mare tra la part. 736 e la 956, fino a chiudere a 0.00 per ml. 7.15, (confine ricadente totalmente all'interno della part. 736) in atto coincidente con il varco pedonale tra le stesse particelle;
dal medesimo varco per fino alla fine del muro incrocio con il muro del cortile (zona docce), lo spostamento raggiunge la misura di ml. 0.70, (confine ricadente totalmente all'interno della part. 962, a seguire il confine si discosta per ml. 0.70 (zona docce) e per ml. 12.00 chiude al confine con la stradella part. 962 e 956. Si precisa inoltre, che il confine materializzato discosta dal confine catastale in quanto vi è una invasione sulla proprietà di circa mq. 20 (all. 54, 55 e 56). I rispettivi immobili si Parte_1 presentano come segue: • parte attrice. La proprietà confina: a sud con il Parte_1 tracciato in terra battuta della via Pecorini a mare;
a ovest con parte convenuta;
a nord con il continuando con la part. 729; a est con la part. 735 Parte_4 altra ditta (all. n. 59). Sul primo livello terrazzato, a falso piano, posizionato a monte del percorso in terra battuta, sono presenti: - un fabbricato ad una elazione fuori terra adibito a civile abitazione con antistante tettoia, formata da pilastri tronco conici su cui poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) - oggetto di Autorizzazione edilizia
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rilasciata dal comune di Lipari prot. 2836 del 21/12/1995; - un locale interrato su tre lati
(cantina) della superficie interna di mq. 12,92 per una altezza di ml. 2,40, in corso di realizzazione con accesso dal terrazzo giardino – Oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al P.D.C. introitata al comune di Lipari al prot. 11018 del
03/04/2023; - una corte, costituita da un terrazzo-giardino che circonda l'edificio di mq.
1.059,70 nella quale insiste un gazebo formato da pilastri tronco conici su quali poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) della superficie occupata di mq. 28. Sul terrazzo giardino sono state realizzate opere pertinenziali al fabbricato che sono state oggetto di Autorizzazione Edilizia ai sensi dell'art. 13 della l.r. 47/85 prot. n. 28335 del
29/10/2014 (all. n. 29)” (cfr. relazione CT pag.13 e 14). Ed ancora: “…Parte convenuta
La proprietà oggi a seguito di atto di donazione rep. 57834 del 21.01.2009, CP_1 Pt_2
confina: a sud con il tracciato in terra battuta del prolungamento della via Pecorini a mare;
a nord ed a ovest con la part. 688 altra ditta;
ad est con parte attrice, con il
[...]
e continuando con la part. 822 (all. n. 58 e 59). Sul primo livello Parte_4 terrazzato, a falso piano, posizionato a monte del percorso in terra battuta, sono presenti:
n. 2 manufatti (all. 56 e 58), denominati nelle istanze di condono edilizio presentate al comune di Lipari con le lettere “C” e “A” (all. 27 e 32), interessati dalla lite in argomento.
I suddetti manufatti, in catasto ricadono sulla part. 957. Le due cisterne sono state costruite in epoca diversa e sono state realizzate in muratura ordinaria e solaio in latero cemento armato, rispettivamente con le seguenti caratteristiche: - Manufatto denominato “C” Tale manufatto è stato oggetto di un cambio di destinazione d'uso con opere, presenta un unico vano della superficie interna di mq. 29 per una altezza interna di ml. 3,65 (all. n. 56) con un ampio e centrale accesso sulla parete lato sud. Sempre sulla medesima parete è presente una piccola finestra realizzata al di sotto del solaio di copertura sull'estremità lato ovest.
Per tale manufatto sono state presentate n. 2 istanze di condono edilizio: la prima ai sensi della L. 724/94 per aver trasformato la cisterna in un soggiorno estivo (all. n. 26) ; La seconda ai sensi della L. 326/2003 (all. n. 31) per aver trasformato la cisterna in ricovero per imbarcazioni;
- Manufatto (cisterna) denominato “A” Tale manufatto unitamente alla cisterna denominata “B”, non oggetto della lite né di accertamento in quanto ricade sulle part. 726 e 728 (all. 58) non di proprietà dei coniugi – sono stati oggetto di Pt_2 CP_1
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condono ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 ed assentiti dal sindaco del comune di Lipari con nota prot. 30845 del 24.9.1998 (all. n. 29). Il manufatto con ingresso dal tetto tramite una piccola botola (foto n. 8) presenta dagli accertamenti interni eseguiti un unico vano della superficie interna di mq. 27,30 per una altezza interna di ml. 3,85 (all. n. 56). Si precisa che rispetto a quanto rappresentato nei grafici autorizzati si rileva una difformità di posizionamento rispetto al confine, della sagoma e del non regolare spessore della muratura (all. 56). Si precisa inoltre che non è stata rilevata l'esistenza di opere ed impianti di adduzione e distribuzione delle acque, né sistemi di raccolta e convogliamento delle acque piovane. allo stato i due manufatti sono collegati in copertura da un massetto in conglomerato cementizio da formare un terrazzo praticabile che presenta sul perimetro ringhiere in ferro ed è accessibile da una scala esterna (foto n.3, 4, 8), oggetto di ordinanza di demolizione n. 122 del 24.11.2005 (all. n. 33)” ( cfr. relazione pag. 19, 20 e 21).
Ciò detto.
Riguardo la domanda attorea formulata al punto 1) -“accertare e dichiarare la violazione, da parte dei coniugi e nonché della in CP_1 Parte_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., del combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873
c.c. nonché del Regolamento Edilizio del Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del
28.11.1979 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G. n. 584/DRU del 29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine”- delle conclusioni dell'atto introduttivo, si osserva.
Ai sensi dell'art. 872 del codice civile: “Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.
La citata disposizione riconosce così al proprietario danneggiato, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale (Cass. civ, n.
458/2016).
In caso di violazione di norme edilizie, oggetto di tutela è la lesione di diritti soggettivi,
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attuata con la demolizione o arretramento della costruzione realizzata contra legem o con il risarcimento del danno.
Nella relazione di CT testualmente si legge: “Da quanto premesso e già relazionato al paragrafo n. 3, la Proprietà inizia Sul primo livello terrazzato, a falso piano, Parte_1
posizionato a monte del percorso in terra battuta e prosegue su terrazzamenti verso monte
(all. 58 e 59) Sul primo terrazzamento sono presenti - un fabbricato ad una elevazione fuori terra adibito a civile abitazione con antistante tettoia, formata da pilastri tronco conici su cui poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) - oggetto di
Autorizzazione edilizia rilasciata dal comune di Lipari prot. 2836 del 21/12/1995; - un locale interrato su tre lati (cantina) della superficie interna di mq. 12,92 per una altezza di ml. 2,40, in corso di realizzazione con accesso dal terrazzo giardino – Oggetto di
Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al P.D.C. introitata al comune di
Lipari al prot. 11018 del 03/04/2023; - una corte, costituita da un terrazzo-giardino che circonda l'edificio di mq. 1,059,70 nella quale insiste un gazebo formato da pilastri tronco conici su quali poggia una struttura mista di travi di legno e canne (cannizzu) della superficie occupata di mq. 28. Sul terrazzo giardino sono state realizzate opere pertinenziali al fabbricato che sono state oggetto di Autorizzazione Edilizia ai sensi dell'art. 13 della l.r. 47/85 prot. n. 28335 del 29/10/2014 (all. n. 29) Si precisa che l'estensione della proprietà in catasto è di mq. 1346 mentre la corte annessa all'abitazione è di mq. 1084.
Nello stato di fatto a seguito rilievo topografico l'estensione della proprietà fino al muro di confine lato mare e l'attuale confine con parte convenuta è di mq.
1.171 mentre la corte annessa all'abitazione è di mq.1.059,70 con una differenza di superficie rispetto all'intera superficie catastale di mq. 175. Ciò è dovuto in quanto viene a mancare la rispettiva superficie delle particelle: 931 per mq. 25; 932 per mq. 80 e parte della particella n. 736 per mq. 69,10 per complessivi mq. 154, 20 in quanto tale superficie delle suddette particelle si trova a valle del muro lato sud di recinzione sul viottolo in terra battuta del proseguimento della via Pecorini a mare (all. n. 53 e 54). Alla superficie di mq. 154,20 deve aggiungersi l'invasione del confine materializzato sulla proprietà di circa mq. 20 Parte_1
(all. n. 53 e 54)” (cfr. relazione pag. 30 e 31).
Quindi, in risposta al mandato conferitogli volto ad accertare: “… se il compendio
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immobiliare che insiste in catasto al foglio 20 part. 689 (oggi frazionate nelle particelle 956
e 957), originariamente composto da due separati corpi di fabbrica, un cd. Magazzino ed una cd. cisterna, nonché il manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza, costituente cucina del ristorante-bar-discoteca (de- nominato Yachting Club Filicudi) ivi, pure, realizzato, che si estendono sino al confine con i ter- reni di proprietà della attrice, così come individuati in catasto alle particelle n. 734 (fabbrica- to) e n. 729, 732, 736, 931, 932
(terrazzo- giardino), del Comune di Lipari, Isola di Filicudi, località pecorini Mare, con annessa corte, di cui al foglio n.20, siano stati realizzati in violazione delle norme del codice civile, nonché dei regolamenti comunali sulle distanze legali dai confini prescritte”, il ctu ha riferito quanto segue: “Manufatto, la c.d. cisterna denominato nei grafici progettuali “A” (all. n. 27 e 32) Si premette quanto segue: …Il suddetto manufatto, la c.d. cisterna, è stata oggetto di ordinanza di sospensione lavori n. 41, di ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi n. 118 del 23.5.1996, di accertamento tecnico in atti d'Ufficio prot.
39814 del 9.11.2005 e di ordinanza n. 112 del 24.11.2005 (all. n. 33), con la quale si diffidava la ditta “… a interrare la cisterna assentita con art. 13 (part. 689) in caso contrario si avverte che si procederà alla revoca della stessa autorizzazione ex art. 13 …”.
Quindi “… Da quanto premesso si passa alle risposte. Violazioni al codice civile.
Qualora il manufatto fosse stato interrato avrebbe trovato applicazione l'art. 889 del
Codice civile, a norma del quale, chi deve realizzare una cisterna deve osservare “… la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. …”. Dai rilievi topografici eseguiti la distanza minima tra il perimetro interno della cisterna e il confine è di ml . 1,65 (all. n. 54, 55 e 56 ). Ciò in violazione all'art. 889 del C.C.”. Mentre, riguardo le “… Violazioni dei regolamenti comunali. Così come già premesso, con l'ordinanza n. 112 del 24.11.2005(all. n. 33), si diffidava la ditta
“… a interrare la cisterna assentita con art. 13 (part. 689) in caso contrario si avvisava che si sarebbe proceduto alla revoca della stessa autorizzazione ex art. 13 …”. Da quanto si è potuto accertare non è stato ottemperato all'ordinanza citata;
pertanto, esiste una violazione ai regolamenti comunali. Inoltre, tenuto conto che la costruzione ricade in zona agricola del PRG, deve rilevarsi che sia il Regolamento edilizio comunale esistente all'epoca di realizzazione delle opere (all. 38), sia il vigente art. 54 delle norme tecniche
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del PRG (all. n. 39), prescrivono che in zona agricola le costruzioni devono rispettare una distanza dal confine di ml. 10.
Considerato che
ai fini del rispetto delle distanze deve ritenersi “costruzione” qualunque manufatto non completamente interrato che sia contraddistinto dai caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo. Rilevato ancora che manufatto interrato è solo quello che non emerge dal naturale e originario piano di campagna. Considerato altresì che il manufatto è solo parzialmente interrato (all.
n.58 e foto 5 e 6), mostra infatti in elevazione fuori terra, parte della parete ovest, nonché parte della parete sud alla quale, tra l'altro, è affiancata una scala (anche questa priva di autorizzazione ed oggetto di ordinanza di demolizione n. 122/2005), deve concludersi che entrambe (cisterna e scala) sono costruzioni rilevanti ai fini delle distanze e sono state realizzate in violazione sia del Regolamento edilizio del tempo di esecuzione (all. n. 38) del tempo e sia del vigente art. 54 delle norme tecniche di attuazione del PRG (all. n. 39), integrativi del codice civile, in quanto ricadenti entro ml. 10 dal confine (all. n. 58)”.
Avuta poi attenzione al “… Magazzino, denominato cisterna e contrassegnato nei grafici progettuali con la lettera “C”, (all. n. 27)...” è stato riferito che (cfr pagg. 34 e ss. relazione di ctu) “...È stato oggetto di cambio di destinazione d'uso con opere, per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 per aver trasformato la cisterna in un soggiorno estivo. Tale istanza che veniva rigettata con nota datata
13/10/2004 prot. n. (all. n. 30) in quanto ricade nella zona di inedificabilità stabilita dalla
L.R. n. 78/76; - di un cambio di destinazione d'uso per la quale è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2004 per aver trasformato la cisterna in un ricovero per imbarcazioni. Tale istanza veniva rigettata con nota datata 21/6/2012 prot. 21698 (all.
n. 35) per carenza documentale;
- Per il suddetto manufatto con nota prot. 9094 del
17.05.2023 La Soprintendenza ai di Messina riscontrava l'istanza della CP_9 [...] del 3.11.2011, sull'istanza di condono edilizio ai sensi della l. 326/03, rigettandola CP_10
in quanto le opere ricadono in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico (all. n. 37);
- Per il summenzionato manufatto il comune di Lipari con pec dell'8.11.2024 ha comunicato quanto segue “… A riscontro della Sua richiesta, si comunica che agli atti d'Ufficio risulta ricorso pendente al C.G.A. per il quale a tutto oggi non si conosce l'esito.
Tanto per quanto richiesto, distinti saluti. …” (all. n. 25). Così come premesso, il comune di
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Lipari ha rigetto l'istanza di condono edilizio ai sensi della l. 326/2003, per carenza documentale in quanto mancavano i pareri degli Enti preposti alla tutela del vincolo. In data 17.05.2023, la Soprintendenza ai di Messina riscontrava l'istanza della CP_9 del 3.11.2011in esito alla domanda di condono edilizio presentata al comune CP_10
di Lipari ai sensi della l. 326/03, rigettandola, in quanto le opere ricadono in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico (all. n. 37). Quindi, si affermava il rigetto dell'istanza di condono. Pertanto, ad epilogo dello stato d'essere del manufatto si chiedeva al comune di Lipari se per il manufatto in argomento vi sono ricorsi pendenti. Il comune di
Lipari con pec del 8.11.2024 (all. n. 25), informava come segue “… A riscontro della Sua richiesta, si comunica che agli atti d'Ufficio risulta ricorso pendente al C.G.A. per il quale a tutto oggi non si conosce l'esito. …”. Pertanto, salvo diversa superiore decisione sub iudice del CGA l'istanza di condono ai sensi della l. 326/2003 è rigettata. Premesso quanto sopra, si passa alle risposte, in merito alla conformità o meno alle norme sulle distanze dei regolamenti comunali integrativi del codice civile. Il magazzino, in quanto chiaro esempio di costruzione fuori terra ricadente in zona agricola del PRG, viola la distanza di ml. 10
(all. n. 38 e 39) dal confine prevista sia dal regolamento edilizio del tempo, sia dal vigente art. 54 delle norme tecniche di attuazione, integrative del codice civile. Dagli accertamenti, dai rilievi e dalle misurazioni eseguite, emerge infatti che ricade a ml.
9.59 dal confine” riguardo poi il “…Manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza, costituente cucina del ristorante-bar-discoteca (denominato Yachting Club Filicudi) (cfr. pag. 36 e segg. Della relazione di ctu) Dagli accertamenti effettuati si premette quanto segue: - Con D.I.A. del
08/08/2010 prot. 26065 la ditta procuratore del “ con CP_3 Controparte_2
sede in Filicudi, affittuaria di alcuni terreni in località Pecorini Mare realizzava un LI balneare distinto in catasto sulla part. 689 del foglio 20; - in data 30.08.2011 prot. 29999, si trasmetteva in atti l'accertamento congiunto dell'ufficio tecnico con forze dell'ordine eseguito in data 4.08.2011, nel quale si accertava che il manufatto denominato “C” era utilizzato come cucina dispensa al servizio dell'attività denominata “Yacting club Filicudi”
e pertanto si contestavano infrazioni alla l. 326/03; - in data 26 giugno 2012 con prot.
22246 nella qualità di procuratore speciale della società CP_3 Controparte_2
Inoltrava Segnalazione Certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 legge n. 241 del
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07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla Regione Sicilia con la
L.R. n. 5 del 05/04/2011 art. 6 per la realizzazione di opere funzionali all'attività di LI
Balneare. Da quanto premesso e da quanto visionato in atti del comune di Lipari, non si ha contezza, per quanto tempo è rimasta in attivo l'attività denominata “Yacting club
Filicudi”. Peraltro, dai sopralluoghi effettuati, non risulta più presente il manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza, costituente cucina del ristorante bar-discoteca
Yachting Club Filicudi” (cfr. relazione, pag. 37).
Il CT in risposta al quesito n.
2.B ovvero “se il cd. magazzino e la cd. cisterna che insistono sulla proprietà di parte convenuta identifichino un aggregato edilizio unico, secondo il concetto civilistico di costruzione rilevante ai fini del calcolo della distanza” ha precisato che: “… il magazzino e la c.d. cisterna che insistono sulla proprietà di parte convenuta, condividono in copertura un massetto in conglomerato cementizio configurante un terrazzo calpestabile delimitato da ringhiere, e costituiscono a parere della scrivente un aggregato edilizio. Peraltro, quand'anche si ritenesse detto massetto insuscettibile di indurre i due manufatti ad interagire se sottoposte ad azione sismica o dinamica e di deporre, pertanto, nel senso che non si tratti di un aggregato edilizio, a parere della scrivente, non si addiviene a conclusioni diverse sul punto focale della questione in quanto i fabbricati e la scala (foto 5 e 6), sia considerati come aggregato edilizio sia individualmente valorizzati assumono la connotazione di costruzione e ricadono comunque nella fascia lineare dal confine nei limiti evidenziati nel rilievo topografico effettuato (all. n.
46)” (cfr. relazione pag. 38).
Alla luce delle superiori conclusioni, ribadite dal CT a seguito delle osservazioni delle parti, è stata accertata la violazione delle distanze ad opera dei convenuti.
Conseguentemente va accolta la domanda formulata al punto 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo con condanna dei convenuti e alla demolizione delle CP_1 Parte_2
opere poste a ridosso del confine con la proprietà della attrice in modo da riportare detti manufatti alla distanza regolare minima di 10 metri dal confine di proprietà così Parte_1
come accertato nella relazione di CT a firma dell'arch. da considerarsi parte Per_3 integrante della presente sentenza.
Con specifico riferimento al Manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza deve
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dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato accertato che lo stesso non risulta più presente sui luoghi di causa.
Per quanto concerne la domanda formulata al punto 3) delle conclusioni: “condannare i convenuti, nei limiti delle rispettive responsabilità, ed ai sensi dell'art. 872 c.c. comma 2 e
873 c.c., al risarcimento del danno subito dall'attrice in dipendenza della violazione delle distanze legali, da liquidarsi in via equitativa nella misura complessiva di € 25.000,00 ovvero in quell'altra diversa misura ritenuta di giustizia” la domanda è infondata e va rigettata.
Come precedentemente detto, in caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale, il privato ha diritto al risarcimento dei danni trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici (Cass. ord. 17.9.2024 n.179;
Cass. ord. 21.2.2019 n. 5142; Cass. 18.5.2016 n. 10264; Cass. 16.1.2009 n. 1073). Occorre, tuttavia, provare il nesso tra la violazione contestata ed il pregiudizio lamentato. Sul punto:
“la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso” (Cass., Civ. sentenza n. 24387/2010; Cass., Civ. sentenza n.
6045/2013).
Non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda va rigettata.
Passando all'esame dell'eccezione svolta dal convenuto al punto 3) delle Parte_2 conclusioni della comparsa di costituzione e risposta: “accogliere tutte le eccezioni sollevate dal concludente in atti e verbali di causa, ivi inclusa l'eccezione (subordinata) di acquisto per usucapione del diritto di mantenimento del magazzino (particella 957) a distanza illegale” la stessa è infondata e va rigettata per le ragioni che si dirà.
Parte convenuta asserisce: “nel terreno di proprietà del deducente non v'è alcuna costruzione a distanza illegale. Su di esso insiste un magazzino (censito in catasto al foglio
20 con la particella 957), che si trova a distanza legale dal confine del terreno di (presunta
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e non provata) proprietà dell'attrice, dal quale dista oltre dieci metri. In ogni caso, anche ove il magazzino si fosse trovato a distanza illegale, esso, e con esso il suo proprietario, gode del diritto di servitù costituito dal suo mantenimento a distanza illegale, atteso che, essendo passati oltre venti anni dalla sua costruzione, tale diritto si è acquistato per usucapione, come espressamente si eccepisce”.
Ma l'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo.
Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni.
Pertanto, per configurarsi un possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene -ovvero il diritto reale che si vanta di avere acquistato- è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016).
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Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Nel caso di specie, va colta innanzitutto la genericità della eccezione de qua posto che nella comparsa di costituzione il convenuto riferisca che “...nel terreno di proprietà del deducente non v'è alcuna costruzione a distanza illegale...-affermando inoltre che- ... su di esso insiste un magazzino (censito in catasto al foglio 20 con la particella 957)...” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione datata 30.01.2013) ed eccependo al punto 3° delle conclusioni l'intervenuto acquisto per usucapione “...del diritto di mantenimento del magazzino
(particella 957 a distanza illegale ...” (cfr pag. 6 della citata comparsa).
Detto che la particella 957 deriva dal frazionamento di quella originaria contraddistinta con il n. 689 (cfr relazione CT pag. 31), è importante rilevare che su di essa –per come esposto dal CT- insistano “... le c.d. cisterne denominate “C” e “A” … e risultano collegati in copertura da un massetto in conglomerato cementizio da formare un terrazzo praticabile che presenta sul perimetro ringhiere in ferro ed è accessibile da una scala esterna ( foto n.
3, 4, 7, 9 e 10) …” (sempre pag. 31 della relazione), opere ben diverse dal “magazzino” invocato dal convenuto che nella propria comparsa di costituzione -per come riportato sopra- richiama una descrizione dei luoghi ben diversa.
Innanzitutto perché sostiene che sulla particella 957 insiste solo il magazzino e non due cisterne denominate “C” e “A” che nel tempo hanno subito diverse trasformazioni da risultare, all'epoca dei rilievi del ctu “…collegati in copertura da unmassetto in conglomerato cemetizio…” di cui già si è detto.
Orbene, detto sui presupposti in forza dei quali si può determinare l'usucapione della proprietà di un bene immobile e di altri diritti reali di godimento, occorre precisare che la dimostrazione dettagliata del possesso non può avvenire se già incerto è il bene preteso ovvero conteso.
Ed infatti possedere un magazzino o altro immobile implica la prova minuziosa delle attività
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asseritamente svolte nel possedere il bene medesimo: un conto, infatti è possedere un magazzino un altro è possedere ed usare “cisterne”.
Peraltro se per possesso -nel caso di specie- si intenda la esistenza -mai contestata- del manufatto stesso, la prova deve essere rivolta a dimostrare quando il bene stesso sia stato realizzato ovvero sia venuto ad esistenza e così, mantenuto in quella determinata consistenza.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione - ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile (cfr, sul punto, Cass. 3487/2019) assume una connotazione di particolare rigore.
E posto che in giurisprudenza c'è chi ha sostenuto che “In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi inammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali, non potendo l'ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l'inerzia del vicino, determina l'aggiramento dell'interesse pubblico cui sono prevalentemente dirette le disposizioni violate” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/10/2007, n. 20769), nel caso scrutinato, il rigore non può che essere maggiore posto che la Suprema Corte di Cassazione
( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha altresì sancito che per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", sia necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena", quindi un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'usucapione, quindi, non è sufficiente affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni, lasciando tale affermazione incerti i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
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Come detto, nel caso di specie peraltro non solo è incerto il bene oggetto della eccezione, ma è dubbia anche l'epoca della sua realizzazione determinante per individuare da quando decorrerebbe il termine ventennale per il suo maturarsi.
Parte convenuta, infatti, sostiene che lo stesso sia stato realizzato nell'anno 1992 mentre parte attrice, dal canto suo, sostiene che il magazzino esista dal 1995.
Consegue che, non essendo certo l'anno di costruzione del magazzino necessario per accertare da quando sia iniziato a decorrere il tempo utile ad usucapire e, soprattutto, non essendovi prova non solo dell'interversione del possesso ma del possesso in sé del bene,
l'eccezione di usucapione vada rigettata.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre istanze attoree in quanto ultronee.
Sulle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree con il rigetto di quella risarcitoria;
del rigetto delle eccezioni preliminari dei convenuti e dell'eccezione di usucapione del convenuto le spese processuali vengono Pt_2 compensate per un terzo, ponendo i restanti 2/3, in solido, a carico dei convenuti Pt_2
e .
[...] CP_1
Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi del DM
147/2022 tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione del valore indeterminabile – complessità bassa.
Compensa le spese tra l'attrice e la convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore.
Le spese delle due CT, nelle misure liquidate in corso di causa, sono integralmente poste a carico delle parti di cui un terzo a carico di parte attrice ed i due terzi sui convenuti in solido, e fra essi in parti uguali, e ciò in ragione non solo del principio di soccombenza ma anche in quanto necessarie e conducenti al fine di parte attrice, con obbligo di rimborso sia verso la parte eventualmente anticipataria dell'intero sia verso quella che abbia versato quota superiore a quanto qui statuito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G. definitivamente decidendo sulla causa indicata in
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epigrafe iscritta al n. 20014/2013 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, che regolarmente citata non si è costituita;
2) Dichiara la violazione, da parte dei coniugi e del CP_1 Parte_2
combinato disposto di cui agli artt. 872 e 873 c.c. nonché del Regolamento
Edilizio del Comune di Lipari, approvato con D.A. n. 214 del 28.11.1979 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Lipari approvato con D.D.G. n. 584/DRU del 29.07.2011 nella parte in cui integrano le norme del codice civile in materia di distanza minima dal confine mediante la realizzazione dei manufatti descritti in atti e, in particolare nella relazione del CT, arch. ; Per_3
3) Condanna, per l'effetto, i convenuti e , in solido e CP_1 Parte_2
sulla base dei rispettivi titoli, alla demolizione di tutte le opere poste a ridosso del confine con la proprietà della attrice in modo da riportare detti manufatti alla distanza regolare minima di 10 metri dal confine con la così Parte_1
come accertato nella relazione di CT a firma dell'arch. da Per_3
considerarsi parte integrante della presente sentenza;
4) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al Manufatto in legno di mq 10,50 per metri 3 di altezza per le ragioni di cui in parte motiva;
5) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
6) Rigetta l'eccezione di usucapione proposta dal convenuto;
Parte_2
7) Rigetta nel resto;
8) Condanna e , in solido, al pagamento, in favore Parte_2 CP_1
della attrice di 2\3 delle spese di lite che, secondo i criteri indicati, si liquidano complessivamente, in tal misura, in €. 5.077,34 compensando il restante terzo, oltre spese esenti pari a €. 450,00, spese generali e oneri fiscali;
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9) Compensa le spese tra e in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore.
10) Le spese delle CCTTUU sono disciplinate come in motivazione.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25/10/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got NC RA
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