Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 364/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 364/2024 R.G.A.C.C., instaurata a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc da
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Olinto R. Valentini e Parte_1
Paola Losappio
- Ricorrente in riassunzione -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giovanni Rigante CP_1
- Resistente in riassunzione -
*******
OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali” (procedimento in materia di famiglia).
dell'udienza dell'11.2.2025 in cui la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel 1972 e hanno contratto in Bisceglie matrimonio CP_1 Parte_1
concordatario e dalla loro unione sono nati tre figli.
2. – I coniugi nel 2006 si sono separati consensualmente e con l'accordo omologato dal
Tribunale di Trani hanno convenuto, fra le altre pattuizioni, che la casa coniugale sarebbe stata abitata da e dal figlio celibe economicamente autonomo, avendo gli Parte_1 Per_1
altri due figli ormai costituito famiglie indipendenti.
3. – Introdotto dal marito il giudizio divorzile, all'udienza del 17.5.2016 il Presidente f.f. del
Tribunale di Trani, nel provvedere ai sensi dell'art. 4 co. 8 L. n. 898/1970, ha revocato l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
3.1. – La Corte di Appello di Bari, adita in sede di reclamo da ha accolto il Parte_1
gravame ed ha revocato il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'immobile in regime di comunione fra i consorti per violazione dell'art. 112 cpc giacché aveva domandato CP_1
soltanto la vendita dell'appartamento in comproprietà indivisa.
3.2. – Con la memoria ex art. 709 co. 3 cpc il ricorrente ha precisato la propria domanda,
chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, come originariamente pattuita con la clausola racchiusa nella convenzione separativa.
4. – Con sentenza n. 1173/2019 il Collegio tranese ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio e, sul rilievo che “in assenza di prole da tutelare, la casa, acquistata in regime di
comunione legale, non può essere assegnata ad alcuno dei coniugi”, ha revocato l'assegnazione della stessa disposta in favore di e con essa l'ordinanza pronunziata in sede di Parte_1
reclamo, compensando interamente fra le parti le spese di lite.
5. – Investita dell'impugnazione proposta da che ha lamentato l'illegittimità della Parte_1
statuizione di revoca/modifica giudiziale di un patto accessorio al negozio di diritto familiare,
2 integrante un fatto costitutivo del diritto reale di abitazione sull'immobile adibito a casa familiare,
nonché l'erronea applicazione del principio di cui all'art. 91 cpc, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 618/2022, ritenendo che il godimento dell'appartamento, stabilito convenzionalmente in passato dai coniugi, trovi esclusiva giustificazione nell'esigenza di consentire al figlio ancora celibe di vivere insieme alla madre separata fino al raggiungimento della sua completa autonomia di vita, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani.
6. – Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla Parte_1
scorta di due motivi, al quale ha resistito l'ex coniuge.
6.1. – Con ordinanza n. 6444/2024 la Corte di legittimità ha accolto l'impugnazione,
osservando che il Collegio di secondo grado non ha fatto corretta applicazione del criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ., avendo escluso, con una singolare motivazione, che la clausola dell'accordo separativo abbia dato vita alla costituzione di un diritto reale di abitazione (invece affermato dal giudice della fase rescindente mediante il richiamo dei principi statuiti sul punto dalla Suprema Corte), senza nemmeno tener conto del comportamento, anche successivo delle parti, nonché del tempo trascorso dal momento della stipula del patto fino alla revoca, mai in precedenza richiesta, nonostante l'incremento di età del figlio. Pertanto, ha cassato la sentenza di appello e disposto il rinvio per un nuovo esame alla Corte barese, anche per la pronuncia sulle spese della fase di legittimità.
7. – Con ricorso del 20.3.2024 ha riassunto il giudizio ex art. 392 cpc, Parte_1
chiedendo di dichiarare la nullità e/o di annullare la sentenza del Tribunale di Trani nella parte in cui ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
in via subordinata, ove la domanda diretta alla revoca dell'assegnazione della casa familiare venga intesa come richiesta di modificazione del patto relativo all'attribuzione del diritto di abitazione, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda;
condannare al pagamento delle spese di ogni grado e CP_1
fase del procedimento.
3 8. – si è costituito nel giudizio di rinvio, deducendo di non condividere la CP_1
pronunzia cassatoria (contrastante con il conforme “decisum” del Tribunale di Trani e della Corte
di Appello di Bari) che, da due semplici righe di un patto inserito nell'accordo separativo, ha desunto la volontà delle parti di costituire un diritto perpetuo di abitazione in favore dell'ex moglie e del figlio, in tal modo sottraendo al comproprietario ogni diritto di godimento e disposizione del cespite. Pertanto, pur consapevole dei limiti cognitivi segnati dalla pronunzia di annullamento, ha concluso rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice del rinvio ai fini dell'adozione di una decisione equa, sia nel merito che con riguardo alla disciplina delle spese di lite.
9. – La causa, dapprima riservata per la decisione, è stata rimessa sul ruolo per consentire una diversa composizione del Collegio giudicante, per poi essere definitivamente trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025.
10. – La domanda di revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale, originariamente proposta da con la memoria ex art. 709 co. 3 cpc depositata nel giudizio volto ad ottenere CP_1
la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può essere accolta.
11. – In rito, non appare inutile rammentare che la sentenza emessa nel giudizio di rinvio cd.
“prosecutorio” – determinato dal riscontro in sede di legittimità di vizi implicanti “errores in
iudicando” ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cpc – non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. sul punto Cass. 12.3.2013 n. 6113; in senso conforme Cass. 31.5.2021 n. 15143). Infatti, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, nonché ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, come implicitamente confermato dall'art. 393 cpc, che fa discendere dalla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
4 inefficacia. Pertanto, la presente decisione resa in sede di rinvio non può che sfociare in una pronunzia avente ad oggetto il merito della pretesa sostanziale originariamente fatta valere dal ricorrente nel giudizio divorzile, ossia la revoca dell'assegnazione a dell'ex casa Parte_1
familiare.
12. – Nell'odierna fase rescissoria, l'ambito cognitivo devoluto al giudice del rinvio deve necessariamente uniformarsi alle “regula iuris” desumibile dalla sentenza di annullamento (cfr., in tema, Cass. 15.6.2023 n. 17240), occorrendo considerare che l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza “in iure” del principio stabilito nella decisione emessa in sede di legittimità (Cass. 28.2.2024 n. 5253).
12.1. – In particolare, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “In ipotesi di
annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione
vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve
uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche
della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza
poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di
legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato
implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a
limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità” (Cass. 16.10.2015 n.
20981, Cass. 22.8.2018 n. 20887, Cass.
3.3.2022 n. 7091).
13. – Orbene, nell'ordinanza n. 6444/2024 la Suprema Corte: 1) ha innanzitutto rammentato che la giurisprudenza ammette da tempo la stipulazione di accordi traslativi o costitutivi di diritti reali tra coniugi, sia in sede di separazione che di divorzio consensuali, la cui validità è stata autorevolmente sancita da Cass. SU n. 21761/2021; 2) inoltre, non ha mancato di rammentare che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto necessario ed uno
5 eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, con la conseguenza che questi ultimi non sono suscettibili di modifica, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 cod. civ. (soggetti agli ordinari rimedi contrattuali); 3) ancora, ha riaffermato il pacifico principio in base al quale l'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento che può essere eccezionalmente svolto dal giudice di legittimità
nelle sole ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 cod.
civ. o di motivazione inadeguata;
4) infine, con una motivazione che non lascia spazio,
nell'odierna sede di rinvio, ad una diversa interpretazione giuridica della clausola di assegnazione dell'ex casa coniugale alla moglie (che la Corte barese aveva censuratamente qualificato come pattuizione rientrante nel contenuto essenziale della separazione consensuale e come tale modificabile e revocabile dal giudice della crisi familiare), ha testualmente osservato quanto segue:
“Nella specie, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione al (così testualmente, nde)
criterio letterale, ex art. 1362 c.c., perché ha ritenuto che la clausola dell'accordo tra le parti ed
uno dei figli, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in sede di separazione, rientrasse ‒
con una singolare motivazione: siccome la volontà contrattuale non è chiara, allora deve essere
una condizione della separazione ‒ tra le condizioni della separazione consensuale, e che quindi,
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ad uno dei figli potesse essere revocata, ciò
nonostante l'espressione “attribuzione delle cose comuni”, e la previsione che la casa sarebbe
stata abitata dalla moglie e dal figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
lasciassero deporre chiaramente per la costituzione di un diritto reale di abitazione
(l'evidenziazione in neretto del testo è del sottoscritto estensore). Non ha tenuto conto nemmeno
del comportamento delle parti e della loro successiva condotta, nonché del tempo decorso dal
6 momento della stipula fino alla revoca, mai in precedenza richiesta, nonostante l'incremento di
età del figlio”.
14. – Invero, l'agevole esame della portata della decisione di annullamento consente di giungere alle seguenti inferenze conclusive: a) nella pronunzia rescindente è contenuta un'inequivoca e non più discutibile affermazione (e qualificazione) “in iure” (ossia l'assegnazione dell'appartamento in comproprietà dei coniugi quale frutto di un accordo costitutivo non di un diritto personale di godimento, bensì di un diritto reale di abitazione), che, in quanto fondata sull'accoglimento del ricorso per violazione di norme di diritto, impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio (implicitamente) statuito dalla S.C., senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr., in tema, Cass.
6.4.2004 n. 6707,
Cass.
7.8.2014 n. 17790, Cass. 24.10.2019 n. 27337, Cass. 14.1.2020 n. 448, Cass. 15.6.2023 n.
17240); b) in particolare, dalla motivazione si desume chiaramente come la Corte di legittimità
abbia escluso che l'attribuzione della casa familiare alla moglie possa atteggiarsi a semplice condizione rientrante nel contenuto imprescindibile della separazione (perché ad es. finalizzata ad assolvere al dovere di solidarietà coniugale per il tempo in cui il vincolo matrimoniale non è
ancora rescisso), ed abbia, viceversa, ritenuto che la stessa pattuizione è piuttosto espressione di una convenzione autonoma fra i consorti, ha fonte negoziale, è quindi avulsa dalle condizioni separative, è istitutiva di un diritto reale sull'abitazione di famiglia e la sua revoca/modifica si sottrae alle statuizioni del giudice del divorzio. Da ciò non potendo che inevitabilmente discendere il rigetto dell'originaria domanda di revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale proposta da
CP_1
14.1. – Né potrebbe operare il principio recentemente statuito da Cass. 19.12.2024 n. 33360,
secondo cui la clausola dell'accordo di separazione consensuale costitutiva del diritto reale di abitazione è nulla se mancano le dichiarazioni catastali ed urbanistiche di cui all'art. 29 co.
1-bis L.
n. 52/1985, introdotto dall'art. 19 co. 14 D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
7 122/2010. Ciò non solo in ragione dell'ineludibile vincolo decisorio derivante dalla pronuncia cassatoria, ma anche dell'inapplicabilità dell'anzidetta normativa ad un negozio giuridico perfezionatosi in data anteriore alla sua entrata in vigore.
15. – Poiché detta domanda è sostanzialmente l'unica ad aver costituito oggetto del giudizio divorzile e dal momento che il processo si è articolato in più gradi e fasi, la regolamentazione delle spese dev'essere operata in base all'esito globale e finale della lite (così Cass. 20.3.2014 n. 6522;
Cass. 13.12.2017 n. 29888, pag. 5 della motivazione;
Cass. 11.4.2019 n. 10245, pag. 4 della motivazione), che vede parte sconfitta agli effetti di cui all'art. 91 cpc. CP_1
15.1. – La disciplina degli oneri economici della controversia investe il primo grado, la fase di reclamo (quale fase incidentale cautelare del giudizio principale: cfr., sul punto, Cass. 30.4.2020
n. 8432), il grado di appello e le fasi di legittimità e di rinvio.
15.2. – Poiché il giudizio divorzile è stato introdotto nel 2015, il Collegio non può disporre la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite, stante l'insussistenza dei tassativi presupposti per farvi luogo prescritti dall'art. 92 co. 2 cpc (anche perché la sentenza di appello cassata è stata pronunciata successivamente a Cass. SU n. 21761/2021, che ha ammesso la validità
dell'assunzione dell'obbligo di trasferire o costituire diritti reali con gli accordi di separazione e divorzio), in caso contrario incorrendo nella manifesta violazione della legge.
15.3. – I compensi legali sono determinati in base alla vigente disciplina parametrica forense e sono liquidati secondo gli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile (difettando,
in atti, elementi che consentano di poter fare applicazione del criterio dettato dall'art. 15 co. 1 cpc),
al fine di contenere le spettanze legali entro limiti di equità, ragionevolezza e proporzione all'unicità e peculiarità della questione giuridica dibattuta dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, in sede di giudizio di rinvio da cassazione a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc, proposta con ricorso del 20.3.2024, così
provvede:
8 1) rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale proposta da CP_1
nell'ambito del giudizio divorzile introdotto con il ricorso del 3.7.2015;
[...]
2) condanna al pagamento in favore di delle spese e CP_1 Parte_1
competenze legali dei tre gradi e delle fasi di reclamo e di rinvio, che si liquidano rispettivamente in
€ 3.809,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Trani;
in € 1.615,00 per compenso professionale (esclusa la fase istruttoria per mancata assunzione di mezzi di prova), oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge
(oltre esborsi come documentati “ex actis”), in relazione alla fase di reclamo;
in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge (oltre esborsi come documentati “ex
actis” per la proposizione del gravame), in relazione al giudizio di appello;
in € 2.757,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge (oltre esborsi come documentati “ex
actis” per la proposizione del ricorso per cassazione), in relazione al giudizio svoltosi davanti alla
Suprema Corte;
infine, in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge (oltre esborsi come documentati “ex actis” per la riassunzione della causa), in relazione al giudizio di rinvio;
con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori della parte riassumente,
dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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