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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 958/2022, promossa da:
(Cod. Fisc. e P. IVA , elettivamente domiciliata presso il domicilio Parte_1 P.IVA_1 digitale , dell'Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
Attrice
Contro
(Cod. Fisc. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Brolo, via Dante n. 3, presso lo studio dell'Avv. Natale Bonfiglio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo ), citava in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di € Controparte_1
319.090,14, oltre interessi di mora ed oltre interessi anatocistici prodotti sugli interessi moratori. Part La rappresentava di essere cessionaria pro soluto dell'importo di € 319.090,14, portato dalle fatture di cui all'elenco in atti, emesse dalla Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivo di CP_ somministrazione/fornitura di energia elettrica in favore dell' convenuto.
Dava atto che oggetto della cessione erano, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti gli accessori di legge. Adduceva dunque la sussistenza della propria legittimazione attiva non solo al pagamento in proprio favore della sorte capitale, ma anche degli interessi di mora maturati e maturandi, da calcolarsi ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come pagina 1 di 9 N. R.G. 958/2022 novellato dal D. Lgs.n. 192/2012, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture. Precisando che alla data del 23 giugno 2022 gli interessi moratori ammontavano ad € 54.019,36. Adduceva inoltre il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale, in virtù del disposto dell'art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 319.090,14, o CP_1 della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi moratori sulla sorte capitale, ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori. In subordine chiedeva la condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia “a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ”, per avere di fatto fruito della fornitura di energia elettrica senza averne pagato il corrispettivo, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 25.11.2022 il eccepiva Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del credito per decorso del termine biennale di cui all'art. 1 della L. n.
205/2017 e s.m.i.. Adduceva al riguardo che i crediti per fornitura di energia elettrica erano maturati prevalentemente negli anni 2019 e 2020, pertanto risultavano già prescritti alla data di notifica dei relativi atti di cessione, effettuati rispettivamente con pec del 25.03.2021 e 12.01.2022, ossia i crediti sarebbero stati asseritamente già prescritti in momento anteriore anche rispetto alla notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio effettuata con pec del 23.06.2022.
Nel merito eccepiva la nullità del contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato in difetto di forma scritta, nonché la carenza di legittimazione attiva della per nullità/inesistenza dell'obbligazione CP_3 azionata, in difetto dei relativi determina a contrarre ed impegno di spesa, in violazione delle norme di ordine pubblico afferenti alla disciplina pubblicistica dettata per i contratti in cui sia parte un ente pubblico, e precisamente degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, e dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici) per ciò che concerne la carenza di forma scritta, e degli art. 192 D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) e 32 D. Lgs. n. 50/2016 (Cod. Contr.).
In via subordinata, adduceva la non dovutezza delle somme reclamate, sia per carenza di prova circa l'effettiva fornitura di energia, in quanto non dimostrata la corretta lettura e funzionalità dei misuratori, sia in merito alla correttezza quantitativa degli importi richiesti, in difetto di prova dei contratti di fornitura da cui trarre i parametri (per servizi, trasporto energia, consumi, addizionali, scadenze) e le tariffe effettivamente applicate dal gestore e delle fatture da cui verificare non solo la corretta applicazione dei parametri, ma anche l'effettiva erogazione del servizio, se cioè il corrispettivo richiesto era riferibile a consumi reali o presunti.
Avversava ancora la domanda di indebito arricchimento avanzata dall'attrice, da dichiararsi pagina 2 di 9 N. R.G. 958/2022 inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Concludeva pertanto richiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente.
Indi all'udienza del 10.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dal convenuto, per decorso del termine biennale per il CP_1 pagamento dei corrispettivi delle forniture di energia elettrica, a partire dal 2018, introdotto con L.
205/2017.
Tale normativa introdotta nel settore delle utilities per contrastare la pratica delle c.d. “Maxibollette” per conguagli di lungo periodo, prevede la prescrizione biennale per i corrispettivi afferenti tutte le componenti esposte nelle fatture, siano esse componenti fisse o variabili (cfr intervento della ARERA a chiarimento della delibera 569/2018/R/com del 07 giugno 2019), nel senso che non possono essere contabilizzati nella fattura voci di costo riferibili a consumi anteriori di oltre due anni. In particolare,
l'art. 4 comma 1, della citata legge chiarisce che il brevissimo termine di prescrizione con la stessa introdotto si applica, per quanto di interesse, ai rapporti tra il venditore/fornitore di energia e specifiche categorie di soggetti, ossia gli utenti domestici, le microimprese (secondo la definizione fornitane con raccomandazione 2003/361/CE), ed i professionisti (ex art 3 comma 1 lett. c) del Codice del Consumo).
Risulta pertanto evidente dalla lettera della legge che il suo ambito applicativo esula i rapporti tra venditori ed Enti Pubblici.
Passando all'esame del merito della vicenda, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da risulta infondata e va pertanto rigettata in forza della Parte_1 seguente motivazione.
Parte attrice agisce per il pagamento di crediti, ad essa ceduti da Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivi per la fornitura, di energia elettrica al , allegando, a riprova di quanto Controparte_1 richiesto, gli atti di cessione di crediti, le fatture, le condizioni di contratto del Servizio di Salvaguardia, nonché l'attestazione di titolarità in capo ad Enel Energia S.p.A. dei pod/pdr da cui è stata erogata la fornitura.
Per converso, il ha contestato le tesi attoree, facendo rilevare la mancanza di Controparte_1 contratto scritto di fornitura di energia elettrica e della determina a contrarre con indicazione del relativo impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, in violazione delle norme di ordine pubblico, afferenti la disciplina pubblicistica dettata per i contratti in cui sia parte un ente pubblico, e pagina 3 di 9 N. R.G. 958/2022 precisamente degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, e dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici) per ciò che concerne la carenza di forma scritta, e degli art. 192 D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. (TUEL) e 32 D. Lgs. n. 50/2016 (Cod. Contr.) in riferimento al difetto di previa determina a contrarre adottata dal funzionario competente, contenente l'impegno di spesa e l'attestazione della relativa copertura finanziaria.
Occorre premettere, in punto di diritto, che i contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, richiedono ai fini della loro validità l'integrazione di specifici requisiti, attenenti essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Sicché il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (v. Cass. Civ., n. 20033/2016).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, “occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (v. Cass. Civ., n. 12316/2015).
Parte attrice ha invocato l'applicabilità nel caso di specie della disciplina afferente il Servizio di
Salvaguardia, operante in via automatica, senza necessità di sottoscrizione contrattuale, a favore degli utenti che non avessero effettuato la scelta di fornitore del mercato libero dell'energia.
Tale normativa, tuttavia, non pare applicabile ai rapporti tra fornitore di energia ed Enti Pubblici.
Dalla lettura della Direttiva 2003/54/CE, nonché del D.L. 73/2007, come convertito con legge
125/2007, con i quali si è data attuazione alla prima, si individuano infatti quali destinatari della tutela gli utenti domestici ed alcune specifiche categorie di utilizzatori.
Nello specifico, l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, recita: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 di- pendenti
e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per pagina 4 di 9 N. R.G. 958/2022 garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”.
Laddove i clienti civili sono, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, si può pertanto escludere dalla definizione l'ente pubblico territoriale, che persegue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia; per quanto riguarda invece le piccole imprese la definizione è contenuta nello stesso art 3 par 3 ed è evidente che non può riferirsi agli enti pubblici territoriali.
Parimenti, nella legge 125 del 2007 di conversione del D.L. n. 73/2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, anzi l'art. 2 del ridetto D.L. individua nei “clienti finali domestici” e nelle
“imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore
a 10.000 milioni di euro” i destinatari dello speciale regime di tutela ivi previsto e consistente nella garanzia della continuità dell'erogazione del servizio elettrico di fornitura, anche in mancanza di scelta di fornitore sul mercato libero dell'energia.
Sotto altro profilo, quand'anche volesse farsi discendere dalla operatività ex lege del regime di salvaguardia, la sua generale applicazione nei confronti di ogni utente finale (anche pubblico), la disciplina ivi prevista, di portata generale sarebbe comunque chiamata a cedere rispetto alla normativa speciale contenuta nel TUEL, precipuamente dettata per gli Enti Locali, in virtù del noto principio lex specialis derogat generali.
Nello specifico occorre separare l'aspetto dell'accesso al Servizio di Salvaguardia, regolato dalla L. 3 agosto 2007, n. 125, da quello relativo al rispetto dei requisiti formali, ancora previsti nella normativa di settore (TUEL e Codice dei Contratti) per tutelare l'interesse collettivo nella stipula dei contratti pubblici. In altri termini, pur se il regime di salvaguardia permette di identificare automaticamente il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, quando non è possibile una scelta libera sul mercato, ciò non toglie che, il rapporto col pubblico contraente continua a dover essere formalizzato attraverso un documento scritto, come avviene in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, diversamente dal contratto con il privato che si ritiene concluso semplicemente con l'esecuzione della prestazione.
E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla carta costituzionale;
principi che rendono a ben vedere “inconfigurabile (...) la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso” (v. Cass. Civ. Sez I Sentenza n. pagina 5 di 9 N. R.G. 958/2022
21477/2013).
Deve tra l'altro considerarsi, come più volte ribadito dalla Suprema Corte che, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita (...)” (v. Cass. Civ.
Sez VI, Ordinanza n. 10432/2022).
Pertanto, pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n.
15050/2018) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art.
191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass. Civ. Sez. III Sentenza, n. 33768/2019; Cass.Civ. Sez. I Ordinanza n.
15410/2018, secondo cui “In materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico
— incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
I medesimi principi teste enunciati sono stati ribaditi dalla Corte di legittimità in un recente arresto reso in caso analogo a quello affrontato in questa sede (banca cessionaria di crediti per corrispettivo di fornitura di energia elettrica e mancanza dell'impegno di spesa dell'Ente Locale), ove dopo aver affermato che “costituisce, …, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” ha specificato che “l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non pagina 6 di 9 N. R.G. 958/2022 riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale” (v.
Cass.Civ., Sez III, Ordinanza. n. 17197/2024)
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di adempimento avanzata da parte attrice è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Parimenti è da rigettare anche la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata dalla per carenza del requisito della sussidiarietà. Parte_1
L'azione ex art. 2041 c.c., per quanto di interesse, non può essere promossa, oltre che nell'ipotesi in cui sussista un'altra azione tipica proponibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, anche nell'ipotesi in cui vi sia originariamente una azione esperibile contro persone diverse dall'arricchito, che siano obbligate per legge o per contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 14939/2012).
Nel caso di specie si verte in materia di azione di indebito arricchimento proposta nei confronti di un
Ente Locale, rispetto al quale la normativa di riferimento (T.U.E.L.) prevede una specifica disciplina per l'acquisto di beni o servizi, o per l'affidamento di incarichi, della quale occorre quindi dare atto.
Prevede il comma 1 dell'art. 191 T.U.E.L. che: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”. Lo stesso articolo al comma 4 dispone in particolare che: “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, la citata norma dispone, dunque, che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario o l'amministratore che hanno autorizzato la spesa, legittimando il terzo contraente ad agire direttamente e personalmente nei loro confronti (ex multis Cass. Civ. Sez. III, n.
25870/2020; Cass. Civ. n. 33768 del 2019, n. 17465/2013, n. 24303/2011; cfr. anche giurisprudenza contabile Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Regione Campania n. 111/2021/PAR).
La sussistenza di specifica azione esperibile in forza di legge nei confronti di soggetto diverso dall'arricchito, osta pertanto alla proposizione dell'azione di indebito arricchimento da parte del pagina 7 di 9 N. R.G. 958/2022 fornitore nei confronti dell'ente pubblico, perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà.
In questo senso anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, per quanto di interesse, ha affermato che: “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (v. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 12943/2025; Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n.
5665/2021; Cass. Civ. Sez I, n. 80/2017), salvo che l'ente non riconosca “a posteriori” il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 predetto “con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (v. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
12943/2025; Cass. Civ. Sez. III, n. 12608/2017).
L'art. 191 TUEL ribadisce con chiarezza l'esclusione di ogni rapporto obbligatorio (quindi anche agli effetti dell'art. 2041 c.c.) tra il fornitore o prestatore di servizi e la P.A. in ipotesi di violazione della normativa sugli impegni di spesa e d'altra parte, una diversa lettura della norma, non solo si porrebbe in evidente contrasto con la lettera della disposizione, ma finirebbe altresì per frustrare le finalità di risanamento e contenimento della spesa pubblica che invece è volta a perseguire, qualora per il tramite dell'actio de in rem verso si imponesse all'ente pubblico il pagamento di somme non originariamente contabilizzate.
Giova tra l'altro evidenziare che in questi casi (difetto di impegno di spesa) il privato - professionista o fornitore del servizio non rimane comunque privo di tutela, in quanto nell'ipotesi in cui il servizio non sia ancora stato erogato ha il diritto di rifiutarsi di fornirlo in assenza della comunicazione dell'avvenuto impegno (“in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” - cfr ultimo capoverso art. 191 comma 1 TUEL). Ma anche qualora il servizio sia stato reso, senza il rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese, conserva comunque il diritto di proporre l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale surrogandosi nell'azione contro quest'ultimo spettante all'amministratore, funzionario o dipendente individuati come obbligati dal VI comma dell'art. 191
TUEL. Secondo, infatti, gli insegnamenti della Suprema Corte il fornitore “è legittimato a esercitare
l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dello stesso ente … utendo iuribus dell' amministratore suo pagina 8 di 9 N. R.G. 958/2022 debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., con gli oneri probatori a ciò correlati (di recente Cass. n. 5665-21 nel solco di C. cost. n. 446- 95)” (in tal senso ex multis Cass. Civ. Sez. VI
Ordinanza 10432/2022 cit.), richiedendosi però la contestuale citazione a giudizio del dipendente e/o amministratore che aveva autorizzato o permesso la fornitura, condizione in questa sede non assolta.
In definitiva, sussistendo l'astratta possibilità per il “danneggiato” di esperire un'altra azione nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, che siano obbligati per legge o per contratto, va esclusa la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente locale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda in questa sede azionata
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata - tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in ragione della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 958/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione, in favore del , delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.023,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 958/2022, promossa da:
(Cod. Fisc. e P. IVA , elettivamente domiciliata presso il domicilio Parte_1 P.IVA_1 digitale , dell'Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
Attrice
Contro
(Cod. Fisc. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Brolo, via Dante n. 3, presso lo studio dell'Avv. Natale Bonfiglio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo ), citava in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di € Controparte_1
319.090,14, oltre interessi di mora ed oltre interessi anatocistici prodotti sugli interessi moratori. Part La rappresentava di essere cessionaria pro soluto dell'importo di € 319.090,14, portato dalle fatture di cui all'elenco in atti, emesse dalla Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivo di CP_ somministrazione/fornitura di energia elettrica in favore dell' convenuto.
Dava atto che oggetto della cessione erano, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti gli accessori di legge. Adduceva dunque la sussistenza della propria legittimazione attiva non solo al pagamento in proprio favore della sorte capitale, ma anche degli interessi di mora maturati e maturandi, da calcolarsi ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come pagina 1 di 9 N. R.G. 958/2022 novellato dal D. Lgs.n. 192/2012, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture. Precisando che alla data del 23 giugno 2022 gli interessi moratori ammontavano ad € 54.019,36. Adduceva inoltre il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale, in virtù del disposto dell'art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 319.090,14, o CP_1 della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi moratori sulla sorte capitale, ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori. In subordine chiedeva la condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia “a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ”, per avere di fatto fruito della fornitura di energia elettrica senza averne pagato il corrispettivo, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 25.11.2022 il eccepiva Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del credito per decorso del termine biennale di cui all'art. 1 della L. n.
205/2017 e s.m.i.. Adduceva al riguardo che i crediti per fornitura di energia elettrica erano maturati prevalentemente negli anni 2019 e 2020, pertanto risultavano già prescritti alla data di notifica dei relativi atti di cessione, effettuati rispettivamente con pec del 25.03.2021 e 12.01.2022, ossia i crediti sarebbero stati asseritamente già prescritti in momento anteriore anche rispetto alla notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio effettuata con pec del 23.06.2022.
Nel merito eccepiva la nullità del contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato in difetto di forma scritta, nonché la carenza di legittimazione attiva della per nullità/inesistenza dell'obbligazione CP_3 azionata, in difetto dei relativi determina a contrarre ed impegno di spesa, in violazione delle norme di ordine pubblico afferenti alla disciplina pubblicistica dettata per i contratti in cui sia parte un ente pubblico, e precisamente degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, e dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici) per ciò che concerne la carenza di forma scritta, e degli art. 192 D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) e 32 D. Lgs. n. 50/2016 (Cod. Contr.).
In via subordinata, adduceva la non dovutezza delle somme reclamate, sia per carenza di prova circa l'effettiva fornitura di energia, in quanto non dimostrata la corretta lettura e funzionalità dei misuratori, sia in merito alla correttezza quantitativa degli importi richiesti, in difetto di prova dei contratti di fornitura da cui trarre i parametri (per servizi, trasporto energia, consumi, addizionali, scadenze) e le tariffe effettivamente applicate dal gestore e delle fatture da cui verificare non solo la corretta applicazione dei parametri, ma anche l'effettiva erogazione del servizio, se cioè il corrispettivo richiesto era riferibile a consumi reali o presunti.
Avversava ancora la domanda di indebito arricchimento avanzata dall'attrice, da dichiararsi pagina 2 di 9 N. R.G. 958/2022 inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Concludeva pertanto richiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente.
Indi all'udienza del 10.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dal convenuto, per decorso del termine biennale per il CP_1 pagamento dei corrispettivi delle forniture di energia elettrica, a partire dal 2018, introdotto con L.
205/2017.
Tale normativa introdotta nel settore delle utilities per contrastare la pratica delle c.d. “Maxibollette” per conguagli di lungo periodo, prevede la prescrizione biennale per i corrispettivi afferenti tutte le componenti esposte nelle fatture, siano esse componenti fisse o variabili (cfr intervento della ARERA a chiarimento della delibera 569/2018/R/com del 07 giugno 2019), nel senso che non possono essere contabilizzati nella fattura voci di costo riferibili a consumi anteriori di oltre due anni. In particolare,
l'art. 4 comma 1, della citata legge chiarisce che il brevissimo termine di prescrizione con la stessa introdotto si applica, per quanto di interesse, ai rapporti tra il venditore/fornitore di energia e specifiche categorie di soggetti, ossia gli utenti domestici, le microimprese (secondo la definizione fornitane con raccomandazione 2003/361/CE), ed i professionisti (ex art 3 comma 1 lett. c) del Codice del Consumo).
Risulta pertanto evidente dalla lettera della legge che il suo ambito applicativo esula i rapporti tra venditori ed Enti Pubblici.
Passando all'esame del merito della vicenda, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da risulta infondata e va pertanto rigettata in forza della Parte_1 seguente motivazione.
Parte attrice agisce per il pagamento di crediti, ad essa ceduti da Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivi per la fornitura, di energia elettrica al , allegando, a riprova di quanto Controparte_1 richiesto, gli atti di cessione di crediti, le fatture, le condizioni di contratto del Servizio di Salvaguardia, nonché l'attestazione di titolarità in capo ad Enel Energia S.p.A. dei pod/pdr da cui è stata erogata la fornitura.
Per converso, il ha contestato le tesi attoree, facendo rilevare la mancanza di Controparte_1 contratto scritto di fornitura di energia elettrica e della determina a contrarre con indicazione del relativo impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, in violazione delle norme di ordine pubblico, afferenti la disciplina pubblicistica dettata per i contratti in cui sia parte un ente pubblico, e pagina 3 di 9 N. R.G. 958/2022 precisamente degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, e dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici) per ciò che concerne la carenza di forma scritta, e degli art. 192 D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. (TUEL) e 32 D. Lgs. n. 50/2016 (Cod. Contr.) in riferimento al difetto di previa determina a contrarre adottata dal funzionario competente, contenente l'impegno di spesa e l'attestazione della relativa copertura finanziaria.
Occorre premettere, in punto di diritto, che i contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, richiedono ai fini della loro validità l'integrazione di specifici requisiti, attenenti essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Sicché il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (v. Cass. Civ., n. 20033/2016).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, “occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (v. Cass. Civ., n. 12316/2015).
Parte attrice ha invocato l'applicabilità nel caso di specie della disciplina afferente il Servizio di
Salvaguardia, operante in via automatica, senza necessità di sottoscrizione contrattuale, a favore degli utenti che non avessero effettuato la scelta di fornitore del mercato libero dell'energia.
Tale normativa, tuttavia, non pare applicabile ai rapporti tra fornitore di energia ed Enti Pubblici.
Dalla lettura della Direttiva 2003/54/CE, nonché del D.L. 73/2007, come convertito con legge
125/2007, con i quali si è data attuazione alla prima, si individuano infatti quali destinatari della tutela gli utenti domestici ed alcune specifiche categorie di utilizzatori.
Nello specifico, l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, recita: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 di- pendenti
e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per pagina 4 di 9 N. R.G. 958/2022 garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”.
Laddove i clienti civili sono, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, si può pertanto escludere dalla definizione l'ente pubblico territoriale, che persegue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia; per quanto riguarda invece le piccole imprese la definizione è contenuta nello stesso art 3 par 3 ed è evidente che non può riferirsi agli enti pubblici territoriali.
Parimenti, nella legge 125 del 2007 di conversione del D.L. n. 73/2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, anzi l'art. 2 del ridetto D.L. individua nei “clienti finali domestici” e nelle
“imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore
a 10.000 milioni di euro” i destinatari dello speciale regime di tutela ivi previsto e consistente nella garanzia della continuità dell'erogazione del servizio elettrico di fornitura, anche in mancanza di scelta di fornitore sul mercato libero dell'energia.
Sotto altro profilo, quand'anche volesse farsi discendere dalla operatività ex lege del regime di salvaguardia, la sua generale applicazione nei confronti di ogni utente finale (anche pubblico), la disciplina ivi prevista, di portata generale sarebbe comunque chiamata a cedere rispetto alla normativa speciale contenuta nel TUEL, precipuamente dettata per gli Enti Locali, in virtù del noto principio lex specialis derogat generali.
Nello specifico occorre separare l'aspetto dell'accesso al Servizio di Salvaguardia, regolato dalla L. 3 agosto 2007, n. 125, da quello relativo al rispetto dei requisiti formali, ancora previsti nella normativa di settore (TUEL e Codice dei Contratti) per tutelare l'interesse collettivo nella stipula dei contratti pubblici. In altri termini, pur se il regime di salvaguardia permette di identificare automaticamente il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, quando non è possibile una scelta libera sul mercato, ciò non toglie che, il rapporto col pubblico contraente continua a dover essere formalizzato attraverso un documento scritto, come avviene in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, diversamente dal contratto con il privato che si ritiene concluso semplicemente con l'esecuzione della prestazione.
E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla carta costituzionale;
principi che rendono a ben vedere “inconfigurabile (...) la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso” (v. Cass. Civ. Sez I Sentenza n. pagina 5 di 9 N. R.G. 958/2022
21477/2013).
Deve tra l'altro considerarsi, come più volte ribadito dalla Suprema Corte che, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita (...)” (v. Cass. Civ.
Sez VI, Ordinanza n. 10432/2022).
Pertanto, pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n.
15050/2018) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art.
191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass. Civ. Sez. III Sentenza, n. 33768/2019; Cass.Civ. Sez. I Ordinanza n.
15410/2018, secondo cui “In materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico
— incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
I medesimi principi teste enunciati sono stati ribaditi dalla Corte di legittimità in un recente arresto reso in caso analogo a quello affrontato in questa sede (banca cessionaria di crediti per corrispettivo di fornitura di energia elettrica e mancanza dell'impegno di spesa dell'Ente Locale), ove dopo aver affermato che “costituisce, …, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” ha specificato che “l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non pagina 6 di 9 N. R.G. 958/2022 riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale” (v.
Cass.Civ., Sez III, Ordinanza. n. 17197/2024)
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di adempimento avanzata da parte attrice è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Parimenti è da rigettare anche la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata dalla per carenza del requisito della sussidiarietà. Parte_1
L'azione ex art. 2041 c.c., per quanto di interesse, non può essere promossa, oltre che nell'ipotesi in cui sussista un'altra azione tipica proponibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, anche nell'ipotesi in cui vi sia originariamente una azione esperibile contro persone diverse dall'arricchito, che siano obbligate per legge o per contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 14939/2012).
Nel caso di specie si verte in materia di azione di indebito arricchimento proposta nei confronti di un
Ente Locale, rispetto al quale la normativa di riferimento (T.U.E.L.) prevede una specifica disciplina per l'acquisto di beni o servizi, o per l'affidamento di incarichi, della quale occorre quindi dare atto.
Prevede il comma 1 dell'art. 191 T.U.E.L. che: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”. Lo stesso articolo al comma 4 dispone in particolare che: “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, la citata norma dispone, dunque, che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario o l'amministratore che hanno autorizzato la spesa, legittimando il terzo contraente ad agire direttamente e personalmente nei loro confronti (ex multis Cass. Civ. Sez. III, n.
25870/2020; Cass. Civ. n. 33768 del 2019, n. 17465/2013, n. 24303/2011; cfr. anche giurisprudenza contabile Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Regione Campania n. 111/2021/PAR).
La sussistenza di specifica azione esperibile in forza di legge nei confronti di soggetto diverso dall'arricchito, osta pertanto alla proposizione dell'azione di indebito arricchimento da parte del pagina 7 di 9 N. R.G. 958/2022 fornitore nei confronti dell'ente pubblico, perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà.
In questo senso anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, per quanto di interesse, ha affermato che: “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (v. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 12943/2025; Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n.
5665/2021; Cass. Civ. Sez I, n. 80/2017), salvo che l'ente non riconosca “a posteriori” il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 predetto “con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute” (v. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n.
12943/2025; Cass. Civ. Sez. III, n. 12608/2017).
L'art. 191 TUEL ribadisce con chiarezza l'esclusione di ogni rapporto obbligatorio (quindi anche agli effetti dell'art. 2041 c.c.) tra il fornitore o prestatore di servizi e la P.A. in ipotesi di violazione della normativa sugli impegni di spesa e d'altra parte, una diversa lettura della norma, non solo si porrebbe in evidente contrasto con la lettera della disposizione, ma finirebbe altresì per frustrare le finalità di risanamento e contenimento della spesa pubblica che invece è volta a perseguire, qualora per il tramite dell'actio de in rem verso si imponesse all'ente pubblico il pagamento di somme non originariamente contabilizzate.
Giova tra l'altro evidenziare che in questi casi (difetto di impegno di spesa) il privato - professionista o fornitore del servizio non rimane comunque privo di tutela, in quanto nell'ipotesi in cui il servizio non sia ancora stato erogato ha il diritto di rifiutarsi di fornirlo in assenza della comunicazione dell'avvenuto impegno (“in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” - cfr ultimo capoverso art. 191 comma 1 TUEL). Ma anche qualora il servizio sia stato reso, senza il rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese, conserva comunque il diritto di proporre l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale surrogandosi nell'azione contro quest'ultimo spettante all'amministratore, funzionario o dipendente individuati come obbligati dal VI comma dell'art. 191
TUEL. Secondo, infatti, gli insegnamenti della Suprema Corte il fornitore “è legittimato a esercitare
l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dello stesso ente … utendo iuribus dell' amministratore suo pagina 8 di 9 N. R.G. 958/2022 debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., con gli oneri probatori a ciò correlati (di recente Cass. n. 5665-21 nel solco di C. cost. n. 446- 95)” (in tal senso ex multis Cass. Civ. Sez. VI
Ordinanza 10432/2022 cit.), richiedendosi però la contestuale citazione a giudizio del dipendente e/o amministratore che aveva autorizzato o permesso la fornitura, condizione in questa sede non assolta.
In definitiva, sussistendo l'astratta possibilità per il “danneggiato” di esperire un'altra azione nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, che siano obbligati per legge o per contratto, va esclusa la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente locale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda in questa sede azionata
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata - tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in ragione della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 958/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione, in favore del , delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.023,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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