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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 662/2022 promossa
d a
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MANCIOCCHI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN, 24 04100 LATINA presso il difensore avv.
MANCIOCCHI VINCENZO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ALBIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI 62 04011 APRILIA presso il difensore avv. ALBIANI
MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ALBIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI 62 04011 APRILIA presso il difensore avv. ALBIANI
MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. COLANGELI SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA 37 00195 ROMA presso il difensore avv. COLANGELI
SIMONE pagina 1 di 9 C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI Controparte_3
MARCO, dell'avv. GALATI GIULIA ( e dell'avv. C.F._5
SARINA DAVIDE, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i difensori avv. INNOCENTI MARCO, avv. GALATI GIULIA ed avv.
SARINA DAVIDE
con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
BEVERE MASSIMO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BEVERE MASSIMO
con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO e Controparte_5 dell'avv. VERDESCA ZAIN ALESSIA, elettivamente domiciliata in VIA ULPIANO 2 LATINA presso il difensore avv. VERDESCA ZAIN
ALESSIA
INTERVENUTI
Oggetto: revocatoria ordinaria, simulazione e pagamento somma
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 18 febbraio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione la , premesso di Parte_4 essere creditrice per € 661.924,96 del Parte_5
, per il quale si era costituito fideiussore
[...] Parte_3 lamentava come quest'ultimo avesse posto in essere atti depauperativi del proprio patrimonio ed in particolare, avesse, nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, ceduto ai propri figli e la nuda proprietà ed alla ex coniuge CP_2 CP_1 Parte_2
l'usufrutto degli immobili meglio descritti nell'atto a rogito del Notaio
del 16 giugno 2020 sicchè conveniva in giudizio i soggetti Persona_1 predetti al fine, in via principale, della declaratoria d'inefficacia nei propri confronti dell'atto sopra indicato, in subordine per l'accertamento della sua natura simulata e per la conseguente sua declaratoria di nullità ovvero, in via ulteriormente subordinata, ove fosse impossibile la restituzione al patrimonio del debitore dei suddetti diritti immobiliari, della condanna al pagamento del pagina 2 di 9 valore corrispondente agli immobili trasferiti, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
Nella contumacia di si costituivano e CP_2 CP_1 Parte_2 contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle
[...] domande attoree, di cui chiedevano, pertanto, il rigetto.
Costituendosi, a sua volta, eccepiva l'irritualità delle Parte_3 notifiche a e salvi gli effetti CP_1 CP_2 Parte_2 sananti conseguenti alla loro costituzione in giudizio, disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni relative all'atto di fideiussione, la nullità della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per estinzione ex art. 1955 dello stesso codice, la mancata specifica approvazione delle clausole vessatorie e l'inammissibilità dell'azione revocatoria, concludendo in senso conforme.
Successivamente interveniva volontariamente in giudizio CP_3 quale cessionaria da del credito per il finanziamento Parte_6 chirografario OIC1048114054, concesso al Parte_5
e garantito quale fideiussore da concludendo
[...] Parte_3 per la condanna del fideiussore al pagamento della somma di € 279.112,46 a titolo di residuo avere, oltre agli interessi convenzionali di mora dal 20 febbraio 2020, nonchè per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
A sua volta interveniva in giudizio la in Controparte_4 quanto creditrice del per saldi Parte_5 debitori su conti correnti e su un finanziamento industriale, per i quali si era costituito fideiussore concludendo, in via principale, per la Parte_3 revocatoria dell'atto per Notaio del 16 giugno 2020, in subordine per Per_1 la declaratoria di nullità dell'atto in quanto simulato ed, in via ulteriormente subordinata, ove gli immobili non fossero restituibili, per la condanna dei convenuti al pagamento del valore degli immobili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Intervenendo, a sua volta, nella qualità di mandataria di Controparte_5
cessionaria del credito vantato da CP_6 Pt_1 CP_4
concludeva per l'inefficacia dell'atto di cessione dei beni ovvero
[...] per la condanna dei beneficiari alla corresponsione del valore degli stessi ove non ne fossero più titolari.
pagina 3 di 9 All'esito, quindi, dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18 febbraio 2025, era definitivamente decisa in data 17 maggio 2025.
IN DIRITTO
Preliminarmente all'esame di ogni ulteriore questione, si pone la verifica della ritualità della notifica nei confronti del contumace CP_2
Dall'esame degli atti allegati dalla banca attrice, si desume come la notifica al suddetto sia stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di Cisterna di Latina, Via Brigate Partigiane 17, avendo l'ufficiale giudiziario provveduto a compiere le attività ivi previste e, in particolare, all'invio della raccomandata, dal cui avviso di ricevimento risulta il mancato ritiro del piego entro il termine di dieci giorni.
In ordine, quindi, al disconoscimento, ad opera di delle Parte_3 sottoscrizioni apposte all'atto di fideiussione, il ctu, all'esito di un'indagine accurata, ha, con motivazioni immuni da vizi logico-giuridici e, pertanto, condivisibili, accertato la riferibilità al suddetto delle firme in verifica.
In particolare, il ctu ha verificato come “Le analisi di confronto tra i tracciati delle firme in verifica (vedi presentazione ed analisi diretta da pagina 8 a pagina 17) ed i tracciati delle firme di comparazione del sig. Parte_3
(vedi presentazione ed analisi diretta da pagina 18 a pagina 23) mettono in evidenza le seguenti risultanze:
oscillazioni e variazioni delle componenti esteriori, rientranti nella variabilità grafica individuale del sig. , riscontrabili anche Parte_3 all'interno delle stesse firme di comparazione (vedi pag. 22);
concordanze della natura scrittoria e delle componenti grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche, le quali determinano la riconducibilità delle firme in verifica alla mano del sig. ”. Parte_3
Prosegue il ctu considerando che “Le difformità esteriori, rientranti nell'ambito della variabilità grafica individuale del grafismo, restano annullate totalmente dalle concordanze riguardanti il modo di ideare e di rappresentare la firma nella sua unitarietà espressiva” ed evidenziando, invece, la “Concordante modalità di impostazione e di esecuzione del movimento formativo nella delineazione della lettera «T», iniziale di firma, indipendentemente dalla dimensione assoluta dei tracciati e della lettera, pagina 4 di 9 conseguenti alle condizioni scrittorie soggettive del momento”, la “Analoga tendenza ad abbassare, al di sotto del rigo di scrittura, il tratto discendente della lettera «T», indipendentemente dalla estensione totale del tracciato, le
“Sequenze «u-d-e-r-t-i» realizzate con concordanza di gesto, di struttura, di assetto, di stile, di semplificazione, di collocazione del puntino della lettera
“i”, e la “Analoga modalità di ideazione ed esecuzione dei movimenti formativi della lettera «A», iniziale del nome ”, sicchè concordano Pt_3
“l'impostazione, l'esecuzione, con le modalità di semplificazione e di sbrigatività, e gli elementi strutturali ed abituali, che personalizzano il grafismo, a conferma della unicità di mano”.
Conclude, quindi, il ctu nel senso che “le firme a nome , Parte_3 apposte sulle fidejussioni presentate da pagina 9 a pagina 12, risultano provenire dalla mano del sig. , identificato attraverso le Parte_3 firme di comparazione disponibili”. Ancora in via preliminare, non meritano adesione le eccezioni di decadenza ex art. 1957 c.c. e di nullità ex art. 1955 dello stesso codice.
Riguardo, infatti, alla prima censura, la Suprema Corte, come da ultimo ribadito nell'ordinanza n° 835/2025, insegna che In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Essendo, nella specie, pacifica detta pattuizione, l'eccezione si rivela, pertanto, infondata. In ogni caso, a fronte dell'intervenuto concordato preventivo del
[...]
, alcuna azione esecutiva individuale Parte_5 avrebbe potuto essere promossa in danno del debitore principale. Quanto all'ulteriore eccezione di nullità ai sensi dell'art. 1955 c.c., anche essa, in quanto condizionata alla fondatezza della precedente eccezione di decadenza, è da disattendere.
Accertato ciò, occorre verificare la sussistenza dei presupposti ai fini dell'accoglimento della domanda principale di revocatoria.
pagina 5 di 9 Orbene, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore gli abbia arrecato pregiudizio sempre che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Nella specie trattasi di atti di trasferimento effettuati nell'ambito del regolamento consensuale della separazione tra i coniugi e Parte_3
Parte_2
Al riguardo, è, anzitutto, accertata l'ammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti di tali atti di trasferimento, finalizzati alla composizione bonaria dei rapporti coniugali.
Insegna, infatti, il Supremo Collegio che L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione (Cass. ord. 28558/2024; conformi Cass. ord. 19899/2023; Cass. 11914/2008).
A fronte, poi, dei crediti vantati dall'istituto di credito attore nei confronti del consorzio garantito, quali avvalorati dalle certificazioni ex art. 50 TUB e dalla relazione del Commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui è stato ammesso il Parte_5
, sussiste, altresì, il requisito dell'esistenza del diritto
[...] creditorio al cui futuro soddisfacimento è preordinata l'azione esperita.
Anche da ultimo, infatti, i giudici di legittimità hanno ribadito che In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali Cass. ord. 28141/2023).
E', altresì, evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore in considerazione dei numerosi beni oggetto di cessione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, sul punto, ad integrare il pregiudizio delle ragioni del creditore non è, infatti, richiesto il totale pagina 6 di 9 depauperamento del patrimonio del debitore, essendo allo scopo sufficiente anche una diminuzione quantitativa dello stesso o, addirittura, anche una modifica qualitativa che ne renda più difficoltoso il soddisfacimento coattivo.
Insegna, infatti, la corte di legittimità che In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. ord.
26310/2021, tra le altre). A tenore, poi, dell'atto oggetto di revocatoria, la cessione dei diritti immobiliari “è effettuata senza pagamento di corrispettivo in denaro” e, quindi, a titolo gratuito.
Conseguentemente, ai fini della revocazione è sufficiente la prova della consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato all'interesse del creditore ovvero, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che esso fosse dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento.
Peraltro, nella specie, essendo stata aperta la procedura di concordato preventivo in data 01 marzo 2020, ne consegue che il credito dell'attrice preesistesse a tale data, essendo infatti compreso tra i crediti indicati nella Relazione del Commissario giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo, sicchè l'atto di cessione, intervenuto il successivo
16 giugno 2020, è posteriore al sorgere del credito.
Pertanto, ai fini della revocazione è sufficiente la sola consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, nella specie ravvisabile in virtù di quanto argomentato. Ma quand'anche, ad abundantiam, l'atto fosse anteriore al sorgere del credito verso il Monte dei Paschi di Siena, la preesistenza di una procedura di concordato preventivo in danno del per cui aveva prestato Parte_5 fideiussione e la prossimità temporale tra l'inizio della Parte_3 procedura (01 marzo 2020) e l'atto di cui si chiede la revocazione (16 giugno 2020), dimostrerebbero, comunque, la dolosa preordinazione dell'atto a sottrarre i beni alla garanzia del creditore, pregiudicandone il futuro soddisfacimento.
Merita, pertanto, accoglimento la domanda di revocazione dell'atto di cessione del 16 giugno 2020, formulata dall'attrice.
pagina 7 di 9 Quanto alle distinte posizioni creditorie di e Parte_6 [...]
, cui sono succedute rispettivamente Controparte_4 CP_3
e anche i rispettivi crediti sono provati dalla relazione
[...] Controparte_5 del Commissario giudiziale, sopra richiamata, valendo anche per esse le considerazioni esposte relativamente all'eventus damni ed alla consapevolezza del fideiussore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con l'atto in oggetto sicchè anche le relative domande di revocatoria meritano accoglimento.
A supporto, poi, della domanda di condanna di quale Parte_3 fideiussore, al pagamento della somma di € 279.112,46, oltre interessi, il relativo credito, al di là dell'allegato 6) alla comparsa d'intervento rappresentato da un mero estratto privo fin anche della certificazione prevista dall'art. 50 TUB, risulta accertato in forza della Seconda Relazione Integrativa ex art. 172, II comma L.Fall., di cui all'allegato 9) alla citazione, ove il commissario giudiziale include nel passivo anche l'importo vantato da per il finanziamento chirografario 114054, da identificarsi Parte_6 con quello distinto in domanda come OIC1048114054, per € 278.635,21. In tali limiti merita, pertanto, accoglimento la domanda formulata, quale cessionaria, dall'intervenuta , senza che alcun ulteriore importo CP_3 sia, peraltro, riconoscibile a titolo d'interessi. Insegna, infatti, il Supremo Collegio che Ove il tribunale dichiari
l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali), prevista dall'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo (Cass. ord. 6508/2023).
Ogni altra domanda formulata in via subordinata è, infine, assorbita dall'esito della causa sulla domanda principale.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della stessa, e quelle di ctu seguono, da ultimo, la soccombenza dei convenuti tutti.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'inefficacia del contratto stipulato per atto del Notaio Per_1 del 16 giugno 2020, rep. 3502, racc. 2483, nei confronti di
[...] [...]
, e quale Parte_1 CP_3 Controparte_5
pagina 8 di 9 mandataria di CP_6
condanna quale fideiussore, al pagamento della somma di € Parte_3
278.635,21, in favore di CP_3
condanna, in solido, e Parte_3 CP_1 CP_2
alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione Parte_2 tariffario compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000.00, liquida in favore di in € 20.000,00 per compensi ed in Parte_4 favore di e quale mandataria di CP_3 Controparte_5 CP_6
in € 15.000,00 ciascuna per compensi, oltre, per tutti, alle spese
[...] forfettarie, iva e cpa come dovute;
condanna, in solido, i suddetti convenuti alle spese di giudizio che liquida in favore di in € 702,96 per esborsi;
Parte_1
pone le spese della ctu a definitivo carico dei convenuti in solido tra di loro, con previsione di solidarietà anche a carico dell'attrice e degli intervenuti.
Latina 17 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 662/2022 promossa
d a
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MANCIOCCHI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN, 24 04100 LATINA presso il difensore avv.
MANCIOCCHI VINCENZO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ALBIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI 62 04011 APRILIA presso il difensore avv. ALBIANI
MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ALBIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI 62 04011 APRILIA presso il difensore avv. ALBIANI
MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. COLANGELI SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA 37 00195 ROMA presso il difensore avv. COLANGELI
SIMONE pagina 1 di 9 C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI Controparte_3
MARCO, dell'avv. GALATI GIULIA ( e dell'avv. C.F._5
SARINA DAVIDE, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso i difensori avv. INNOCENTI MARCO, avv. GALATI GIULIA ed avv.
SARINA DAVIDE
con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
BEVERE MASSIMO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BEVERE MASSIMO
con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO e Controparte_5 dell'avv. VERDESCA ZAIN ALESSIA, elettivamente domiciliata in VIA ULPIANO 2 LATINA presso il difensore avv. VERDESCA ZAIN
ALESSIA
INTERVENUTI
Oggetto: revocatoria ordinaria, simulazione e pagamento somma
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 18 febbraio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione la , premesso di Parte_4 essere creditrice per € 661.924,96 del Parte_5
, per il quale si era costituito fideiussore
[...] Parte_3 lamentava come quest'ultimo avesse posto in essere atti depauperativi del proprio patrimonio ed in particolare, avesse, nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, ceduto ai propri figli e la nuda proprietà ed alla ex coniuge CP_2 CP_1 Parte_2
l'usufrutto degli immobili meglio descritti nell'atto a rogito del Notaio
del 16 giugno 2020 sicchè conveniva in giudizio i soggetti Persona_1 predetti al fine, in via principale, della declaratoria d'inefficacia nei propri confronti dell'atto sopra indicato, in subordine per l'accertamento della sua natura simulata e per la conseguente sua declaratoria di nullità ovvero, in via ulteriormente subordinata, ove fosse impossibile la restituzione al patrimonio del debitore dei suddetti diritti immobiliari, della condanna al pagamento del pagina 2 di 9 valore corrispondente agli immobili trasferiti, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
Nella contumacia di si costituivano e CP_2 CP_1 Parte_2 contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle
[...] domande attoree, di cui chiedevano, pertanto, il rigetto.
Costituendosi, a sua volta, eccepiva l'irritualità delle Parte_3 notifiche a e salvi gli effetti CP_1 CP_2 Parte_2 sananti conseguenti alla loro costituzione in giudizio, disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni relative all'atto di fideiussione, la nullità della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per estinzione ex art. 1955 dello stesso codice, la mancata specifica approvazione delle clausole vessatorie e l'inammissibilità dell'azione revocatoria, concludendo in senso conforme.
Successivamente interveniva volontariamente in giudizio CP_3 quale cessionaria da del credito per il finanziamento Parte_6 chirografario OIC1048114054, concesso al Parte_5
e garantito quale fideiussore da concludendo
[...] Parte_3 per la condanna del fideiussore al pagamento della somma di € 279.112,46 a titolo di residuo avere, oltre agli interessi convenzionali di mora dal 20 febbraio 2020, nonchè per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
A sua volta interveniva in giudizio la in Controparte_4 quanto creditrice del per saldi Parte_5 debitori su conti correnti e su un finanziamento industriale, per i quali si era costituito fideiussore concludendo, in via principale, per la Parte_3 revocatoria dell'atto per Notaio del 16 giugno 2020, in subordine per Per_1 la declaratoria di nullità dell'atto in quanto simulato ed, in via ulteriormente subordinata, ove gli immobili non fossero restituibili, per la condanna dei convenuti al pagamento del valore degli immobili, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Intervenendo, a sua volta, nella qualità di mandataria di Controparte_5
cessionaria del credito vantato da CP_6 Pt_1 CP_4
concludeva per l'inefficacia dell'atto di cessione dei beni ovvero
[...] per la condanna dei beneficiari alla corresponsione del valore degli stessi ove non ne fossero più titolari.
pagina 3 di 9 All'esito, quindi, dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 18 febbraio 2025, era definitivamente decisa in data 17 maggio 2025.
IN DIRITTO
Preliminarmente all'esame di ogni ulteriore questione, si pone la verifica della ritualità della notifica nei confronti del contumace CP_2
Dall'esame degli atti allegati dalla banca attrice, si desume come la notifica al suddetto sia stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di Cisterna di Latina, Via Brigate Partigiane 17, avendo l'ufficiale giudiziario provveduto a compiere le attività ivi previste e, in particolare, all'invio della raccomandata, dal cui avviso di ricevimento risulta il mancato ritiro del piego entro il termine di dieci giorni.
In ordine, quindi, al disconoscimento, ad opera di delle Parte_3 sottoscrizioni apposte all'atto di fideiussione, il ctu, all'esito di un'indagine accurata, ha, con motivazioni immuni da vizi logico-giuridici e, pertanto, condivisibili, accertato la riferibilità al suddetto delle firme in verifica.
In particolare, il ctu ha verificato come “Le analisi di confronto tra i tracciati delle firme in verifica (vedi presentazione ed analisi diretta da pagina 8 a pagina 17) ed i tracciati delle firme di comparazione del sig. Parte_3
(vedi presentazione ed analisi diretta da pagina 18 a pagina 23) mettono in evidenza le seguenti risultanze:
oscillazioni e variazioni delle componenti esteriori, rientranti nella variabilità grafica individuale del sig. , riscontrabili anche Parte_3 all'interno delle stesse firme di comparazione (vedi pag. 22);
concordanze della natura scrittoria e delle componenti grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche, le quali determinano la riconducibilità delle firme in verifica alla mano del sig. ”. Parte_3
Prosegue il ctu considerando che “Le difformità esteriori, rientranti nell'ambito della variabilità grafica individuale del grafismo, restano annullate totalmente dalle concordanze riguardanti il modo di ideare e di rappresentare la firma nella sua unitarietà espressiva” ed evidenziando, invece, la “Concordante modalità di impostazione e di esecuzione del movimento formativo nella delineazione della lettera «T», iniziale di firma, indipendentemente dalla dimensione assoluta dei tracciati e della lettera, pagina 4 di 9 conseguenti alle condizioni scrittorie soggettive del momento”, la “Analoga tendenza ad abbassare, al di sotto del rigo di scrittura, il tratto discendente della lettera «T», indipendentemente dalla estensione totale del tracciato, le
“Sequenze «u-d-e-r-t-i» realizzate con concordanza di gesto, di struttura, di assetto, di stile, di semplificazione, di collocazione del puntino della lettera
“i”, e la “Analoga modalità di ideazione ed esecuzione dei movimenti formativi della lettera «A», iniziale del nome ”, sicchè concordano Pt_3
“l'impostazione, l'esecuzione, con le modalità di semplificazione e di sbrigatività, e gli elementi strutturali ed abituali, che personalizzano il grafismo, a conferma della unicità di mano”.
Conclude, quindi, il ctu nel senso che “le firme a nome , Parte_3 apposte sulle fidejussioni presentate da pagina 9 a pagina 12, risultano provenire dalla mano del sig. , identificato attraverso le Parte_3 firme di comparazione disponibili”. Ancora in via preliminare, non meritano adesione le eccezioni di decadenza ex art. 1957 c.c. e di nullità ex art. 1955 dello stesso codice.
Riguardo, infatti, alla prima censura, la Suprema Corte, come da ultimo ribadito nell'ordinanza n° 835/2025, insegna che In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Essendo, nella specie, pacifica detta pattuizione, l'eccezione si rivela, pertanto, infondata. In ogni caso, a fronte dell'intervenuto concordato preventivo del
[...]
, alcuna azione esecutiva individuale Parte_5 avrebbe potuto essere promossa in danno del debitore principale. Quanto all'ulteriore eccezione di nullità ai sensi dell'art. 1955 c.c., anche essa, in quanto condizionata alla fondatezza della precedente eccezione di decadenza, è da disattendere.
Accertato ciò, occorre verificare la sussistenza dei presupposti ai fini dell'accoglimento della domanda principale di revocatoria.
pagina 5 di 9 Orbene, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore gli abbia arrecato pregiudizio sempre che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Nella specie trattasi di atti di trasferimento effettuati nell'ambito del regolamento consensuale della separazione tra i coniugi e Parte_3
Parte_2
Al riguardo, è, anzitutto, accertata l'ammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti di tali atti di trasferimento, finalizzati alla composizione bonaria dei rapporti coniugali.
Insegna, infatti, il Supremo Collegio che L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione (Cass. ord. 28558/2024; conformi Cass. ord. 19899/2023; Cass. 11914/2008).
A fronte, poi, dei crediti vantati dall'istituto di credito attore nei confronti del consorzio garantito, quali avvalorati dalle certificazioni ex art. 50 TUB e dalla relazione del Commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui è stato ammesso il Parte_5
, sussiste, altresì, il requisito dell'esistenza del diritto
[...] creditorio al cui futuro soddisfacimento è preordinata l'azione esperita.
Anche da ultimo, infatti, i giudici di legittimità hanno ribadito che In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali Cass. ord. 28141/2023).
E', altresì, evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore in considerazione dei numerosi beni oggetto di cessione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, sul punto, ad integrare il pregiudizio delle ragioni del creditore non è, infatti, richiesto il totale pagina 6 di 9 depauperamento del patrimonio del debitore, essendo allo scopo sufficiente anche una diminuzione quantitativa dello stesso o, addirittura, anche una modifica qualitativa che ne renda più difficoltoso il soddisfacimento coattivo.
Insegna, infatti, la corte di legittimità che In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. ord.
26310/2021, tra le altre). A tenore, poi, dell'atto oggetto di revocatoria, la cessione dei diritti immobiliari “è effettuata senza pagamento di corrispettivo in denaro” e, quindi, a titolo gratuito.
Conseguentemente, ai fini della revocazione è sufficiente la prova della consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato all'interesse del creditore ovvero, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che esso fosse dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento.
Peraltro, nella specie, essendo stata aperta la procedura di concordato preventivo in data 01 marzo 2020, ne consegue che il credito dell'attrice preesistesse a tale data, essendo infatti compreso tra i crediti indicati nella Relazione del Commissario giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo, sicchè l'atto di cessione, intervenuto il successivo
16 giugno 2020, è posteriore al sorgere del credito.
Pertanto, ai fini della revocazione è sufficiente la sola consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, nella specie ravvisabile in virtù di quanto argomentato. Ma quand'anche, ad abundantiam, l'atto fosse anteriore al sorgere del credito verso il Monte dei Paschi di Siena, la preesistenza di una procedura di concordato preventivo in danno del per cui aveva prestato Parte_5 fideiussione e la prossimità temporale tra l'inizio della Parte_3 procedura (01 marzo 2020) e l'atto di cui si chiede la revocazione (16 giugno 2020), dimostrerebbero, comunque, la dolosa preordinazione dell'atto a sottrarre i beni alla garanzia del creditore, pregiudicandone il futuro soddisfacimento.
Merita, pertanto, accoglimento la domanda di revocazione dell'atto di cessione del 16 giugno 2020, formulata dall'attrice.
pagina 7 di 9 Quanto alle distinte posizioni creditorie di e Parte_6 [...]
, cui sono succedute rispettivamente Controparte_4 CP_3
e anche i rispettivi crediti sono provati dalla relazione
[...] Controparte_5 del Commissario giudiziale, sopra richiamata, valendo anche per esse le considerazioni esposte relativamente all'eventus damni ed alla consapevolezza del fideiussore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con l'atto in oggetto sicchè anche le relative domande di revocatoria meritano accoglimento.
A supporto, poi, della domanda di condanna di quale Parte_3 fideiussore, al pagamento della somma di € 279.112,46, oltre interessi, il relativo credito, al di là dell'allegato 6) alla comparsa d'intervento rappresentato da un mero estratto privo fin anche della certificazione prevista dall'art. 50 TUB, risulta accertato in forza della Seconda Relazione Integrativa ex art. 172, II comma L.Fall., di cui all'allegato 9) alla citazione, ove il commissario giudiziale include nel passivo anche l'importo vantato da per il finanziamento chirografario 114054, da identificarsi Parte_6 con quello distinto in domanda come OIC1048114054, per € 278.635,21. In tali limiti merita, pertanto, accoglimento la domanda formulata, quale cessionaria, dall'intervenuta , senza che alcun ulteriore importo CP_3 sia, peraltro, riconoscibile a titolo d'interessi. Insegna, infatti, il Supremo Collegio che Ove il tribunale dichiari
l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali), prevista dall'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo (Cass. ord. 6508/2023).
Ogni altra domanda formulata in via subordinata è, infine, assorbita dall'esito della causa sulla domanda principale.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della stessa, e quelle di ctu seguono, da ultimo, la soccombenza dei convenuti tutti.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'inefficacia del contratto stipulato per atto del Notaio Per_1 del 16 giugno 2020, rep. 3502, racc. 2483, nei confronti di
[...] [...]
, e quale Parte_1 CP_3 Controparte_5
pagina 8 di 9 mandataria di CP_6
condanna quale fideiussore, al pagamento della somma di € Parte_3
278.635,21, in favore di CP_3
condanna, in solido, e Parte_3 CP_1 CP_2
alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione Parte_2 tariffario compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000.00, liquida in favore di in € 20.000,00 per compensi ed in Parte_4 favore di e quale mandataria di CP_3 Controparte_5 CP_6
in € 15.000,00 ciascuna per compensi, oltre, per tutti, alle spese
[...] forfettarie, iva e cpa come dovute;
condanna, in solido, i suddetti convenuti alle spese di giudizio che liquida in favore di in € 702,96 per esborsi;
Parte_1
pone le spese della ctu a definitivo carico dei convenuti in solido tra di loro, con previsione di solidarietà anche a carico dell'attrice e degli intervenuti.
Latina 17 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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