Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/1973, n. 1370
CASS
Sentenza 15 maggio 1973

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Allorquando il convenuto abbia sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in relazione ad uno solo dei criteri di collegamento stabiliti dall'art 20 cod proc civ l'eccezione stessa deve essere disattesa dal giudice (ed anche dalla Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza) il quale rilevi d'ufficio la sussistenza della Competenza in relazione al criterio di collegamento non contestato. ( Conf 1766/72, mass n 358724).*

In tema di Competenza per territorio i motivi posti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza, per il carattere dispositivo di questa e per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ vincolano l'attivita del giudice e quella della parte: nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti ne la parte puo in prosieguo del giudizio aggiungerne di nuovi. ( Conf 3589/72, mass n 361585; 3185/72, mass n 360976).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/1973, n. 1370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1370
    Data del deposito : 15 maggio 1973

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