Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 11/07/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2023, proposto da
RI AS, CA IN, IO NI, LA NI, SA NI, LI NI, TT IE, ZI NI, LI UC, CO AS, NI IN, AN IO, LE IO, AN RI IO, IE AS, AN TI, PA TI, TO TI, RD AS, MI IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Coppelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fivizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato PA Tramonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto alla restituzione del terreno di proprietà dei ricorrenti situato in Fivizzano, Frazione Monzone, località ex Sasi, censito al Catasto Terreni al Foglio 158, Mappali 93 e 94 di mq. 4319, interessato dalla realizzazione di una piazza della Frazione di Monzone in assenza di procedimento espropriativo, nonché per la condanna dell'intimata Amministrazione comunale alla restituzione del suddetto bene, previa riduzione in pristino stato, oltre al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del bene e di tutti i danni subiti anche non patrimoniali;
in subordine, ove l'intimata Amministrazione voglia evitare la restituzione, per la condanna della stessa al risarcimento del danno per equivalente, oltre ai danni patiti per la protratta occupazione e al danno non patrimoniale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fivizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un’area in Fivizzano, Frazione Monzone, località ex Sasi, distinta in catasto al foglio 158, mapp.li 93 e 94 ed estesa 4319 mq.; con deliberazioni 9 settembre 1979, n. 61 e 31 gennaio 1980, n. 33, il Consiglio comunale di Fivizzano dichiarava la pubblica utilità ed approvava il progetto esecutivo per la realizzazione di una piazza nella frazione di Monzone, dando luogo all’occupazione d’urgenza (in data 29 giugno 1981) dei suddetti terreni.
Non essendo mai intervenuto un provvedimento di espropriazione, i proprietari instauravano un giudizio avanti al Tribunale di Massa, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima trasformazione del bene; il giudizio si concludeva con la sentenza 20 aprile 2010, n. 323/2010 del Tribunale di Massa, sez civile in composizione monocratica che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nei confronti del Giudice amministrativo; a seguito della riassunzione del Giudizio, la Prima Sezione di questo T.A.R., con sentenza 17 febbraio 2015, n. 279, condannava l’Amministrazione comunale di Fivizzano a risarcire i danni non oggetto di prescrizione (in particolare, i danni maturati a decorrere dal 17 gennaio 1991), dando atto della riserva articolata dai ricorrenti di proporre successivamente l’azione restitutoria; detta sentenza diveniva poi definitiva per effetto di Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1091 che dichiarava l’irricevibilità per tardività del ricorso in appello proposto dai ricorrenti.
Con il ricorso, i ricorrenti chiedevano pertanto la restituzione dell’area in discorso e la fissazione di un termine all’Amministrazione comunale per l’eventuale acquisizione del bene ex art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con eventuale nomina di un Commissario ad acta deputato a surrogare l’eventuale inerzia dell’Amministrazione al riguardo; in subordine rispetto alla richiesta di acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione comunale, chiedevano anche il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla perdita di possesso del bene a decorrere dal giugno 1986 e dall’irreversibile trasformazione dell’area.
Si costituiva in giudizio il Comune di Fivizzano, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità (avendo i ricorrenti sostanzialmente rinunciato alla proprietà dell’area, proponendo azione risarcitoria avanti all’A.G.O. e poi al Giudice amministrativo, nella “prima fase” della vicenda) ed improcedibilità dell’azione restitutoria (essendo già fissata avanti al Consiglio comunale, la seduta del 26 settembre 2023 per l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), oltre che di inammissibilità dell’azione risarcitoria per violazione del principio del ne bis in idem (trattandosi di danno, in parte, già risarcito dalla sentenza 17 febbraio 2015, n. 279 della Prima Sezione di questo T.A.R.)
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In data 26 maggio 2025, parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso essendo, nel frattempo, intervenuta “l’acquisizione definitiva al patrimonio indisponibile del terreno di proprietà dei ricorrenti mediante l’emissione di apposito decreto di acquisizione sanante ex art. 42- bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”; l’atto era sottoscritto anche dalla controparte costituita che manifestava la propria adesione anche per quello che riguarda la compensazione delle spese di giudizio.
Non rimane quindi altro al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma del c.p.a.; in considerazione dell’espressa adesione dell’Amministrazione costituita, le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 26 giugno 2025 e dichiara pertanto l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO