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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 710/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente rel. dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere dott.ssa Roberta Bonaudi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cod. fiscale , corrente in Airola (BN), via Sorlati, 56, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore unico, , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Eugenio Carbone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, Viale
Mellusi n. 59 (pec: , come da procura in atti. Email_1
– parte appellante – Contro
(già RO della ) – P. IVA - in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, con sede e domicilio in , corso Dante n. 14, rappresentata e difesa, CP_2
tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Bongioanni e Luca
Cattalano, dell'Avvocatura A.T.C., in forza di delibera autorizzativa C.d.A. 64/2022 e di procura generale alle liti (pec: – Email_2
Email_3
– parte appellata –
Conclusioni Appellante:
Voglia l'on.le Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 5041/2021 pronunciata dal
Tribunale di Torino, prima sezione civile, G.U. dott. Alberto La Manna, nel giudizio iscritto al n. 9227 dell'anno 2019, pubblicata il 17.11.2021, respinta ogni avversa eccezione e/o
1 difesa e – se del caso – rinnovata e/o disposta la consulenza tecnica d'ufficio -, previa concessione della misura cautelare,
a) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale e/o di qualsivoglia responsabilità imputabile all'appellante in ordine al contratto d'appalto rep.
n. 2338 del 17.5.2018 con ogni conseguenza di legge;
b) accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Amministrazione convenuta in ordine al contratto d'appalto rep. n. 2338/2018 nonché la risoluzione dello stesso per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente alla stessa, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare in conseguenza della risoluzione e/o anche in via autonoma il diritto dell'appellante ad essere risarcita dei danni subiti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ovvero a qualsivoglia altro titolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma descritta in atti ovvero in quella diversa da quantificarsi mediante C.T.U., ovvero, in via gradata, che verrà ritenuta equa o di giustizia dall'On.le Collegio, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo e detratto l'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado;
d) respingere, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta con la comparsa di costituzione e risposta, in via riconvenzionale dall'Amministrazione convenuta;
e) condannare l'Amministrazione convenuta alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, con attribuzione in favore dell'avvocato anticipatario.
Conclusioni Appellato:
I° IN VIA CAUTELARE
1. accertare e dichiarare l'insussistenza dei gravi motivi atti a fondare la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata e di conseguenza rigettare la domanda in parte qua;
2. ovvero in caso di accoglimento, disporre adeguata cauzione ex art. 283 comma 1 cpc
II° IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
2 1. accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis perché non presenta ragionevoli probabilità di essere accolto, e per l'effetto confermare in toto la gravata sentenza 5041/2021 del
Tribunale di Torino;
2. in ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio calcolato secondo i valori medi, oltre oneri riflessi, nonché alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di obbligazione solidale per spese di CTU oltre la disposta quota del 10% stabilito in sentenza e registrazione sentenza.
III° NEL MERITO
1. respingere perché infondato in fatto e in diritto, confermando la decisione di primo grado, l'appello proposto dalla n persona del legale rappresentante pro tempore datato Parte_1
17/05/2022 (doc. III), notificato via pec in pari data, relativo alla sentenza del Tribunale Civile di Torino, Prima Sezione Civile, Giudice
Unico dott. A. La Manna, sentenza n. 5041/2022 emessa in data
05/11/2022 (doc. IV), pubblicata in data 17/11/2022, con la quale il
Giudicante, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta con numero di RG 9227/2019;
2. condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio calcolati secondo i valori medi ed oneri riflessi, oltre alla refusione delle spese sostenute, in aggiunta alle successive occorrende per notifica, nonché alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di obbligazione solidale per spese di
CTU oltre la disposta quota del 10% stabilito in sentenza e registrazione sentenza.
IV° NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, la Corte di
Appello voglia riformare la ex adverso appellata sentenza accogliendo le seguenti conclusioni già nel merito già nel giudizio di I° grado, nei limiti di quanto accolto nella sentenza impugnata e con rinuncia all'appello incidentale e così voglia
«rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie ed occorrenze
3 nel merito:
- previo accertamento, ovvero, ove lo si ritenga necessario, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, rigettare le domande della attrice in merito alla illegittimità della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- rigettare la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, in quanto infondata in fatto e diritto;
- rigettare la domanda di risarcimento del danno, in quanto infondata in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
- dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento della somma di euro € 99.122,76 a titolo di penale, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri riflessi nella misura del 24,65% in luogo di IVA (trattandosi di patrocinio a favore di un ente pubblico difeso da un avvocato iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 23, L. 247/2012) e rimborso forfetario 15%»
V° IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere i mezzi istruttori dedotti in primo grado con le apposite memorie.
Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino RO
, riferendo in particolare:
[...]
- di essere risultata affidataria dei lavori di appalto pubblico sottosoglia comunitaria avente ad oggetto l'intervento di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II e la ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in Nole Canavese, a seguito di determinazione dirigenziale 167 del 14.3.2018;
- che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati in 480 giorni dalla consegna avvenuta il
29.6.2018 e, pertanto, entro il 21.10.2019;
- che l'appaltatore aveva allestito l'area di cantiere e aveva acquisito il materiale per l'approntamento presso i propri stabilimenti della torre campanaria in acciaio, previa definizione degli elaborati tecnici di officina;
- che aveva ricevuto indicazioni dopo oltre un mese sulle caratteristiche dell'acciaio da impiegare;
- che il 19.9.2018 il direttore lavori aveva riscontrato un ritardo di circa 80 giorni
4 nell'avanzamento lavori;
- che l'impresa aveva sollecitato invano l'erogazione dell'anticipazione di contratto;
- che nel predisporre gli elaborati tecnici di officina l'impresa aveva rilevato gravi carenze ed errori nel progetto esecutivo dell'opera;
- che con nota del 24.9.2018 la Direzioni Lavori aveva inviato 12 nuovi elaborati progettuali, diversi da quelli del progetto esecutivo, in assenza dell'approvazione della stazione appaltante e di uno specifico ordine di servizio che li rendeva ineseguibili;
- che in riferimento all'esecuzione delle opere di consolidamento del muro del porticato mancava la preventiva autorizzazione della Controparte_3
[...]
- che con nota del 9.10.2018 il direttore lavori aveva attestato l'avvenuto inizio dei lavori al
4.10.2018 anziché al 29.6.2018;
- che il 16.10.2018 la Direzione Lavori aveva contestato, inoltre, ai fini della risoluzione del contratto, il grave inadempimento;
- che con verbale 23.10.2018 la stessa DL aveva sospeso i lavori limitatamente alle opere di demolizione e rimozione del moncone e di parte della muratura del battistero;
- che, a seguito di uno scambio di contestazioni e controdeduzioni, con determinazione n.
106 del 29.1.2019 la stazione appaltante aveva dichiarato risolto il contratto di appalto;
- che il 20.2.2019 veniva redatto lo stato di consistenza dei lavori, sottoscritto con riserva dall'appaltatore;
- che il 25.3.2019 veniva redatto il conto finale con apposizione delle riserve da parte dell'impresa.
Parte attrice sosteneva, quindi, l'illegittimità della risoluzione asserendo che il contratto doveva essere considerato risolto per fatto e colpa dell'amministrazione, in quanto il progetto esecutivo presentava evidenti errori ed incompletezze tali da non consentire la realizzazione dell'opera; deduceva che non si era tenuto conto del tempo che l'amministrazione aveva impiegato a licenziare la richiesta del materiale da utilizzare per la struttura in acciaio e del fatto che le opere di consolidamento della muratura e della volta del battistero non potevano essere eseguite senza l'autorizzazione della . CP_3
Rilevava, quale ulteriore profilo di inadempimento dell'amministrazione, il mancato versamento dell'anticipazione di contratto prevista dalla legge. L'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione e il conseguente risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio l'ATC contestando le pretese avversarie, chiedendo il rigetto della
5 domanda proposta e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento delle penali maturate nel corso del rapporto per un ammontare di euro 154.256,28.
Esperita la CTU, all'udienza del 7.7.2021 la causa era trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5041/2021 pubblicata il 17.11.2021, il Tribunale di Torino, disposta CTU, respingeva la domanda di risoluzione per inadempimento imputabile all'amministrazione proposta da parte attrice;
condannava l RO
a pagare alla l'importo di euro 27.803,42, oltre interessi
[...] Parte_1 di legge dalla domanda al saldo. Respingeva, per il resto, la domanda proposta da parte attrice;
condannava la a pagare alla convenuta ATC l'importo di euro Parte_1
99.122,76 a titolo di penale, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Compensava le spese nella misura del 10% e condannava, altresì, parte attrice a Parte_1 rimborsare alla parte convenuta nella misura del 90% le spese di lite;
poneva le spese di
CTU per il 90% a carico di parte attrice e per il 10% a carico di parte convenuta.
In merito alla domanda proposta da parte attrice, il Tribunale rilevava, in primo luogo, che il contratto di appalto, nel caso di specie, aveva ad oggetto la realizzazione di un intervento di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II e la ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in Nole Canavese. Osservava poi che, come descritto dal CTU,
l'intervento comportava, in particolare, il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi della piazza centrale di Nole, comprensiva della sistemazione dei sottoservizi e la ricostruzione della torre campanaria, crollata per un cedimento strutturale nel corso del 2006, ricomprendendo il rifacimento di tutti gli impianti elettrici e fognari sottostanti la piazza, la posa della nuova pavimentazione, la realizzazione di opere di arredo urbano
(panchine, arredo urbano), la realizzazione dell'illuminazione pubblica, nonché il rifacimento della torre campanaria per cui è prescritta la realizzazione di una struttura portante in acciaio con un rivestimento in laterizio, fondata su platea sostenuta da fondazioni di tipo profondo costituite da micropali.
Il Tribunale rilevava, poi, che la consulenza tecnica aveva verificato l'avvenuta realizzazione da parte dell'impresa delle seguenti attività: allestimento e pulizia del cantiere, rimozione coperture provvisorie a protezione delle strutture residue, smontaggio cauto delle murature con recupero del materiale, demolizione di tramezzi, puntellamenti
6 per esecuzione delle demolizioni, intonaco e rinzaffo con rete porta intonaco in corrispondenza del muro della chiesa;
l'impresa aveva, inoltre, dichiarato di avere provveduto all'acquisto e lavorazione (parziale) della carpenteria metallica per l'esecuzione del campanile, limitatamente alle attività di officina.
In merito alla inadeguatezza del progetto esecutivo fornito dall'amministrazione, contestata dall'attrice, il Tribunale richiamava i principi della Cassazione, sul punto, secondo cui «in tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della l. n. 109 del 1994
(nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998 applicabile "ratione temporis")
l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha
l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto adeguato il progetto originario, reputando che la successiva consegna di tavole contenenti
i disegni strutturali degli elaborati, dovesse considerarsi una "mera chiarificazione di elementi già insiti nel progetto originale", senza necessità di predisposizione di una variante e che, del pari, la realizzazione della palificazione delle fondazioni aveva inciso in maniera del tutto modesta, così da non rendere necessaria a sua volta alcuna variante essenziale)» (Cass.
9.11.2018 n. 28799). Nello specifico, il Giudice di primo grado osservava che la consulenza aveva, in primo luogo, verificato che il progetto posto a base di gara ed oggetto di contratto poteva essere classificato come progetto esecutivo in quanto riportava fra i propri elaborati di tipo descrittivo e di tipo grafico le informazioni attese da tale livello di progettazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(DPR 207/2010 art. 33). Evidenziava che lo stesso consulente aveva rilevato che alcuni dettagli della progettazione, così come riportati a livello grafico negli elaborati prodotti in sede di progetto esecutivo, non erano immediatamente realizzabili, a meno di apportare alcune modifiche atte a risolvere le interferenze che non risultavano risolte nella rappresentazione grafica bidimensionale, ma che apparivano evidenti all'atto dello studio della realizzazione delle giunzioni nelle tre dimensioni (CTU pag. 28).
Il primo Giudice rilevava, dunque, che si era resa necessaria un'azione di adeguamento consistente nella emissione della revisione dei disegni strutturali di settembre 2018 e che il consulente aveva chiarito che tale adeguamento non aveva di fatto modificato l'impostazione generale del progetto esecutivo delle strutture.
Il Tribunale osservava, pertanto, che era stato acclarato che le modifiche introdotte erano
7 ascrivibili a variazioni di dettaglio, caratterizzate dalla invariabilità di prezzo, laddove non erano cambiate le quantità di materiale previste, né le caratteristiche dei materiali e quindi non erano aumentati i costi, salvo lievi modifiche irrilevanti dal punto di vista economico, come l'aggiunta di poche armature per il punzonamento della testa dei micropali oggetto di variata inclinazione.
Evidenziava che dalla consulenza era emerso, quindi, che nel corso dell'esecuzione diligente dell'attività di progettazione di officina in capo all'Appaltatore, le interferenze potevano essere trattate e risolte dalla stessa attrice, al più richiedendo ad ATC gli oneri per quella parte di progettazione ritenuta non dovuta;
le attività di modifica in oggetto rientravano, inoltre, come evidenziato dalla stessa CTU, tra i compiti espressamente demandati all'appaltatore dallo stesso contratto di appalto agli artt. 59 e 60 del capitolato speciale.
Il Giudice di primo grado riteneva infondate anche le doglianze relative alla mancanza delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori e, in particolare, di quella della
Sovrintendenza ai beni archeologici e culturali;
osservava che era stato accertato in corso di causa che risultavano disponibili le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere così come previste in sede di progetto e che il consulente aveva, poi, chiarito che per la denuncia delle opere strutturali era necessario il solo deposito presso l'ufficio tecnico del Comune di Nole, secondo quanto previsto dal D.G.R. 21.05.2014, n. 65-7676 all'epoca vigente.
Alla luce di quanto sopra indicato, il primo Giudice riteneva prive di fondamento le doglianze relative agli inadempimenti in cui sarebbe incorsa l'amministrazione.
In merito poi al ritardo nell'esecuzione dei lavori posto a base della pronuncia di risoluzione del contratto, il Giudice di primo grado osservava come lo stesso non fosse imputabile all'amministrazione bensì alla stessa impresa;
in particolare, era emerso come l'impresa non avesse mai trasmesso il progetto costruttivo d'officina che avrebbe potuto essere svolto in tempi brevi.
Il Tribunale riteneva, poi, priva di fondamento l'eccezione della parte attrice relativa ai tempi necessari per l'autorizzazione all'utilizzo del tipo di acciaio richiesto in quanto il progetto consentiva già all'appaltatore l'utilizzo di qualsiasi acciaio di classe S355 per cui nessun chiarimento era sul punto necessario.
Per tali ragioni il Tribunale riteneva, pertanto, fondata la risoluzione pronunciata dall'ATC.
In merito alla penale richiesta in via riconvenzionale dall'amministrazione, il primo Giudice aderiva alla quantificazione operata dal CTU in euro 99.122,76.
8 Per quanto atteneva le riserve iscritte dall'impresa, il Tribunale osservava che la consulenza aveva consentito di accertare l'infondatezza della riserva n. 1, relativa al mancato riconoscimento per gli oneri per la sicurezza;
in merito alla riserva n. 2 relativa alla mancata quantificazione dei materiali metallici approvvigionati in stabilimento e delle relative lavorazioni eseguite, nonché ulteriori lavorazioni edili non contabilizzate, rilevava che il consulente ne aveva quantificato l'ammontare in euro 27.803,42, evidenziando come le voci relative alla carpenteria metallica non fossero accoglibili alla luce del contenuto dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, residuando, pertanto, unicamente la voce relativa alle lavorazioni in cantiere riconoscibili nel minor importo indicato, essendo la differenza relativa a demolizioni che non sono risultate eseguite.
In merito alle riserve nn. 3, 4 e 5, relative, rispettivamente alla errata attestazione dello stato di avanzamento dei lavori a presupposto della determina di risoluzione del contratto, alla illegittima applicazione delle penali e all'anomalo andamento dei lavori, il Tribunale riteneva le stesse prive di fondamento, non sussistendo le inadempienze dell'amministrazione lamentate dall'impresa. Per le medesime ragioni riteneva infondate le ulteriori voci di danno lamentate dalla parte attrice.
In conclusione, il Tribunale respingeva la domanda di risoluzione proposta dalla parte attrice e, in parziale accoglimento della domanda relativa alla corresponsione delle somme di cui alle riserve apposte, condannava la convenuta al pagamento del solo importo di euro 27.803,42, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Riteneva, altresì, fondata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di pagamento delle penali nella misura di euro 99.122,76, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
I motivi di appello di Parte_1
Con atto di citazione, notificato il 17.5.2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Torino, n. 5041/2021, pubblicata il 17/11/2021, per i motivi di seguito esposti.
1. Errore in iudicando: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà e carenza di motivazione. Omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. violazione del
d.lgs. n. 50/2016. arbitrarietà. Omessa pronuncia.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha respinto la domanda di risoluzione del contratto d'appalto (ex art. 1453 c.c.) proposta in primo grado dall'appellante e ha confermato la legittimità della determinazione di risoluzione
9 contrattuale disposta ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016, condannando l'appaltatore al pagamento della penale contrattuale nella misura di € 99.122,76.
Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'addebito contestato alla
Stazione appaltante di aver posto a base d'asta un progetto esecutivo non completo, poiché carente di rilevanti dettagli tecnici.
L'appellante rileva che il progetto esecutivo dell'opera è risultato, fin dalla fase iniziale di esecuzione dei lavori, affetto da evidenti errori, incongruenze ed incompletezze, tali da non consentire all'appaltatore la realizzazione dell'opera. La suddetta circostanza sarebbe confermata dal fatto che con nota del 24.9.2018 la Direzione dei lavori aveva trasmesso all'appaltatore n. 15 elaborati tecnici integrativi su supporto informatico (CD), che riproducono diverse, nuove ed inammissibili integrazioni e modifiche progettuali, incidenti su elementi per nulla secondari dell'opera, come rappresentato dall'appaltatore con la nota
PEC del 10.12.2018.
L'appellante ritiene inconferenti i ragionamenti e le conclusioni del Giudice di primo grado, che ha giustificato la condotta amministrativa, rilevando che i profili di carenza del progetto fossero di mero dettaglio - come tali non idonei a modificare il progetto esecutivo – e che l'onere di adeguamento del progetto era a carico dell'appaltatore, secondo le specifiche disposizioni del capitolato speciale d'appalto (CSA) e della “normale prassi”.
L'appellante censura, altresì, la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento della stazione appaltante in ordine alla previa acquisizione del parere della . Osserva che la necessità dell'autorizzazione della CP_3
è stata accertata e dichiarata dal Direttore dei Lavori nel libro giornale dei CP_3 lavori, all'esito del sopralluogo congiunto effettuato con i funzionari della in CP_3 data 24.10.2018. Sostiene che tale circostanza è stata obliterata dapprima dal CTU e, poi, dal primo Giudice che ha escluso il profilo d'inadempimento contestato, addebitando all'impresa la causa del ritardo, pur a fronte dell'ordine di sospensione dei lavori disposto dalla D.L.
L'appellante censura la sentenza appellata per omesso esame dell'ulteriore profilo d'inadempimento della P.A., relativo alla mancata liquidazione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione di contratto, contestato con autonomo motivo dell'atto di citazione di primo grado. Sostiene che dalla documentazione allegata è emerso che la stazione appaltante è risultata gravemente inadempiente al suddetto obbligo, avendo omesso la liquidazione dell'anticipazione all'esito dell'inizio dei lavori (come acclarato dal libro giornale, dalla nota del Rup del 25.7.2018 e comunque dall'attestazione del D.L. del
10 9.10.2018), nonostante i reiterati solleciti dell'appaltatore (con note del 21.9.2018 e del
30.10.2018) ed il rilascio della cauzione di legge.
L'appellante sostiene che: - le inadempienze contestate alla Stazione Appaltante sono tali da deporre per la compromissione del sinallagma contrattuale a danno dell'appaltatore; - il periodo di ritardo di 132 giorni è da imputarsi alla Stazione appaltante.
Rileva l'inadempimento della controparte per non aver consentito all'appaltatore di realizzare l'opera nei termini previsti, in ragione: - dell'incompletezza e/o inadeguatezza del progetto esecutivo contrattualizzato;
- della mancata preventiva acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge ed in particolare quella della Soprintendenza per l'esecuzione delle opere di rifacimento delle parti murarie del campanile e della chiesa parrocchiale;
- dell'omesso pagamento dell'anticipazione di contratto, finalizzata a garantire la liquidità per l'acquisto delle materie prime.
2. Errore in iudicando: violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c..
L'appellante censura la sentenza impugnata, contestando l'omessa valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento. Sostiene che la gravità dell'inadempimento avrebbe dovuto essere valutata dal primo Giudice alla luce delle reciproche condotte delle parti contrattuali e, nello specifico: - del silenzio serbato dal Rup sulle richieste inviate dall'appaltatore e tese ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle integrazioni progettuali inviate informalmente e senza sottoscrizione dalla direzione dei lavori;
- del fatto che l'appaltatore, anche in assenza della liquidazione dell'anticipazione di contratto, aveva avviato le opere, acquistando tutta la materia prima per la realizzazione della struttura della torre campanaria (anticipandone i rilevanti costi), a dimostrazione che non v'era alcuna volontà di sottrarsi alla prestazione contrattuale.
3. Sul diritto al risarcimento dei danni
L'appellante sostiene che l'appaltatore ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti (a titolo di danno emergente e lucro cessante), in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della Stazione appaltante e della risoluzione del contratto d'appalto per colpa della stessa.
Le voci di danno da ristorare riguarderebbero, in particolare: a) il corrispettivo delle opere eseguite per la messa in sicurezza del cantiere nella misura pari ad € 10.482,58; b) il costo sostenuto per l'approvvigionamento dei materiali necessari per la realizzazione della struttura in acciaio e per le lavorazioni eseguite per un importo complessivo di €
155.361,09; c) i costi sostenuti per l'anomalo andamento dei lavori e per il periodo di sospensione indotta dal comportamento d'inadempienza della stazione appaltante per un importo complessivo di € 112.843,96; d) il mancato utile, conseguente all'anticipata
11 risoluzione del contratto e al mancato completamento delle opere, nella misura presunta per legge del 10% dell'importo di contratto (art. 32 d.p.r. 207/2010) pari, nel caso di specie,
a complessivi € 154.256,29; e) il danno curriculare, conseguente alla mancata implementazione del fatturato ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA per classe superiore, da determinarsi nella misura pari al 50% del mancato utile e, quindi, nel caso di specie, in € 77.128,15; f) con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Chiede, inoltre, di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta in primo grado.
In conclusione, l'appellante chiede:
a) di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale e/o di qualsivoglia responsabilità imputabile all'appellante in ordine al contratto d'appalto;
b) di accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Amministrazione convenuta in ordine al contratto d'appalto, nonché la risoluzione dello stesso per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente alla stessa, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, di accertare e dichiarare in conseguenza della risoluzione e/o anche in via autonoma il diritto dell'appellante ad essere risarcita dei danni subiti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma descritta in atti ovvero in quella diversa da quantificarsi mediante C.T.U., ovvero che verrà ritenuta equa o di giustizia, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo e detratto l'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado;
d) di respingere, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dall'Amministrazione convenuta;
e) di condannare l'Amministrazione convenuta alla refusione delle spese.
Le difese della parte appellata RO
.
[...]
In data 8.9.2022 si è costituita in giudizio la parte appellata RO
, chiedendo: in via preliminare il rigetto dell'istanza di
[...] sospensione della sentenza impugnata e l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dei motivi di appello di l'accoglimento delle conclusioni già Parte_1 precisate nel giudizio di I° grado, nei limiti di quanto accolto nella sentenza impugnata, con rinuncia all'appello incidentale;
in via istruttoria, l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in
12 primo grado.
1. Sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata. La parte appellata si oppone alla domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, in quanto infondata ed espressa con generici richiami alle difficoltà economiche della appellante connesse al
“momento storico”. Rileva che la grave situazione economica impone all'ATC di reperire con urgenza i fondi necessari per fare fronte ai danni arrecati dal comportamento negligente della appellante. L'appellata sostiene che i motivi di appello non risultano prima facie fondati ed evidenzia che, stante la natura di ente pubblico e la solvibilità dell'ATC, nessun rischio correrebbe parte appellante in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato.
In caso di accoglimento della avversaria richiesta sospensione chiede che sia disposta adeguata cauzione a tutela.
2. Eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. L'appellata sostiene che l'appello risulta affetto da inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto si limita a riproporre argomentazioni già svolte avanti al Giudice di primo grado e da questi analizzate e respinte con ampia e circostanziata motivazione nella sentenza impugnata.
Sostiene che la CTU è stata semplicemente contestata attraverso il richiamo alle contrarie valutazioni del CTP di parte, senza ulteriori
contro
-valutazioni tecniche atte a far deflagrare il solido apparato argomentativo a sostegno della stessa. Evidenzia che le risultanze della
CTP devono ritenersi argomentazioni tecniche di parte, che non assurgono a fondamento del discorso motivazionale reso dall'appellante.
L'appellata osserva che l'ingiustificata inattività della odierna appellante, non solo ha giustificato la disposta risoluzione contrattuale con conseguente affidamento delle lavorazioni ad altra impresa esecutrice, ma ha, altresì, determinato la maturazione del Cont diritto della appellata al pagamento delle penali maturate e contabilizzate nel Conto finale di lavori.
Ritiene, quindi, che l'appello debba essere giudicato inammissibile in quanto: - non risulterebbero ragioni per dovere interpretare diversamente i fatti di causa, che anzi non vengono contestati;
- la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme a un sedimentato indirizzo giurisprudenziale;
- l'esame dei motivi d'appello proposti non offre elementi per mutare detto orientamento;
- manca ogni diversa approfondita ulteriore valutazione tecnica in grado di inficiare e scardinare le contestate valutazioni del CTU, ribadendo solo quanto già illustrato dal CTP nel giudizio di primo grado.
13 3. L'appellata ripropone ex art. 346 c.p.c. tutte le questioni avanzate in primo grado, ritenendo infondati i motivi di appello proposti da e osservando sul punto Parte_1 quanto segue.
Sostiene che il progetto era completo, adeguato e cantierabile e ritiene priva di fondamento l'asserita mancanza delle autorizzazioni della Soprintendenza.
Evidenzia, in particolare, che: - è stato accertato in sentenza (pag. 6) che risultavano disponibili le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere;
- il consulente ha chiarito che per la denuncia delle opere strutturali era necessario il solo deposito presso l'ufficio tecnico del Comune di Nole secondo quanto previsto dal D.G.R. 21.05.2014, n. 65-
7676 all'epoca vigente;
- è emerso che l'impresa non ha mai trasmesso il progetto costruttivo d'officina che avrebbe potuto essere svolto in tempi brevi.
ATC ritiene priva di fondamento l'eccezione della parte appellante relativa ai tempi necessari per l'autorizzazione all'utilizzo del tipo di acciaio richiesto, in quanto il progetto consentiva già all'appaltatore l'utilizzo di qualsiasi acciaio di classe S355 per cui nessun chiarimento era sul punto necessario. Stante la grave condizione di inadempienza e
Cont dell'avvio del procedimento di risoluzione, ha negato l'erogazione della anticipazione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Si rileva preliminarmente che non sussistono ragioni per disporre nuova consulenza tecnica di ufficio, chiesta da parte appellante, peraltro in modo generico senza una motivazione specifica in ordine agli eventuali vizi della CTU già disposta in primo grado.
La CTU già espletata è infatti giunta a conclusioni che hanno tenuto conto delle osservazioni sollevate dal CTP di parte appellante e appare ben motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Passando all'esame del merito, il primo motivo di doglianza sollevato da parte appellante Cont attiene al fatto che avrebbe posto a base d'asta un progetto esecutivo incompleto, poiché́ carente dei particolari costruttivi della struttura portante in acciaio della torre campanaria. Tale motivo non è fondato. Il Consulente tecnico d'ufficio ha infatti accertato che “il progetto posto a base di gara ed oggetto di contratto può essere senza dubbio classificato come progetto esecutivo in quanto riporta fra i propri elaborati di tipo descrittivo e di tipo grafico le informazioni attese da tale livello di progettazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. Alcune modifiche introdotte dalla Direzione
14 Lavori (che, a parere della parte appellante, avrebbero reso impossibile la realizzazione dell'opera e costituito quindi una valida giustificazione del ritardo ad essa addebitato) costituiscono, secondo il CTU soltanto delle mere “variazioni di dettaglio, caratterizzate dalla invariabilità di prezzo (non sono cambiate le quantità di materiale previste, né le caratteristiche dei materiali e quindi non sono aumentati i costi, salvo lievi modifiche irrilevanti dal punto di vista economico, come l'aggiunta di poche armature per il punzonamento della testa dei micropali oggetto di variata inclinazione). Peraltro, il documento progettuale che riporta precisazioni di dettaglio rientra nelle facoltà di redazione ed approvazione da parte della sola D.L., senza cioè̀ neppure necessitare dell'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento”. Risulta invece che non sono mai stati eccepiti errori nel progetto da parte della società appellante, che ha Cont sottoscritto il contratto ed accettato il progetto, così come è stato proposto da .
Lamenta, in secondo luogo, la parte appellante che avrebbe errato il Giudice di primo grado nell'escludere l'inadempimento della stazione appaltante in ordine alla previa acquisizione del parere della Soprintendenza. Secondo l'appellante, invero, era necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, cosicché, in mancanza di tale autorizzazione, essa non avrebbe potuto dare inizio ai lavori oggetto del contratto di appalto.
Anche tale motivo di doglianza non può essere accolto.
A tale proposito il CTU ha rilevato che “il Comune di Nole ricadeva in allora (D.G.R.
21/05/2014, n. 65- 7676) in zona sismica 4 e il campanile non rientrava in alcuna delle categorie sopra elencate e pertanto si rendeva necessario il solo deposito in Comune del progetto strutturale. L'autorizzazione della Soprintendenza della quale parte attrice lamenta l'assenza è, per quanto è dato di comprendere, quella relativa alla proposta tecnico-operativa avanzata dalla stessa in variazione alle modalità previste dal CP_4 progetto a base di gara. Ne consegue che eventuali oneri conseguenti all'attesa della suddetta autorizzazione (ivi comprese le tempistiche correlate) non possono essere posti
Cont in capo ad che aveva posto a base di gara un progetto di per sé eseguibile e corredato delle necessarie coerenti autorizzazioni”. Non è dunque possibile, a parere di questa Corte, rinvenire alcun valido elemento di prova in base al quale ritenere che la stazione appaltante si sia resa inadempiente, omettendo di richiedere l'autorizzazione della , che non risulta che fosse richiesta per poter svolgere i lavori oggetto CP_3
del contratto di appalto.
15 Infine, la parte appellante assume che la sentenza di primo grado nulla abbia motivato in ordine alla richiesta di anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore, a norma sia del codice degli appalti (art. 35, comma 18), sia del capitolato speciale d'appalto (art. 26). La parte appellata ha sempre contestato la richiesta di controparte, rilevando che la corresponsione dell'anticipazione, pari al 20% (come anche risulta stipulato dalle parti nel contratto di appalto, che, all'art. 10, richiama espressamente l'art. 26 del capitolato speciale d'appalto norme amministrative) non era dovuta, atteso l'inadempimento della che si trovava in uno stato di gravissimo ritardo nei tempi stabiliti e non Parte_1
aveva neppure provveduto al versamento della garanzia.
Il codice degli appalti all'art. 35, comma 18, prevede che, “sul valore del contratto di appalto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione…”.
L'effettivo inizio della prestazione, richiesto dall'art. 35, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 quale presupposto per l'erogazione dell'anticipazione, non può ovviamente coincidere con la mera consegna dei lavori risultante dal verbale, ma richiede l'inizio effettivo delle attività relative all'esecuzione dell'intervento. La previsione richiede dunque, oltre alla sottoscrizione del contratto, che risulti iniziata l'esecuzione e che sia stata previamente costituita la richiesta garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Dagli atti di causa, nonché dagli accertamenti svolti in sede di consulenza tecnica di ufficio, risulta pacificamente che le parti avevano sottoscritto il contratto di appalto il 17 maggio 2018; che la consegna dei lavori era prevista al 21 ottobre del 2019; che già il 25 luglio 2018 la direzione dei lavori contestava il mancato inizio dei lavori, pur essendo trascorsi 26 giorni dalla consegna;
che in data 16 ottobre 2018, veniva contestato nuovamente, da parte della direzione dei lavori, un ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a
109 giorni che comportava un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 108 decreto legislativo 50/2016. In tutto questo periodo di tempo non era mai stata inviata da parte della società appellante alla stazione appaltante la prescritta polizza integrativa,
Cont necessaria per poter erogare l'anticipazione, negata da in autotutela. Soltanto il 26 ottobre 2018 veniva inviata la garanzia da parte della società appaltatrice A Parte_1
16 fronte però degli inadempimenti e dei ritardi da parte della società appaltatrice, più volte contestati dalla controparte, quest'ultima sospendeva l'erogazione dell'anticipo in data 15 novembre 2018 e, in data 29 gennaio 2019, dichiarava risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, che, a distanza di 7 mesi dall'inizio dei lavori, aveva eseguito soltanto lo 0,13% delle opere oggetto del contratto.
Così come accertato sia dal consulente tecnico d'ufficio sia dal giudice di primo grado, nella sentenza appellata che si condivide pienamente, devono ritenersi sussistenti i gravi inadempimenti e i ritardi da parte della odierna appellante, con la conseguenza che si ritiene altresì di aderire a quanto deciso in primo grado cerca la debenza, da parte della dell'importo dovuto a titolo di penale pari a euro 99.122,76, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo.
Si rileva anche a tale proposito che la parte appellata non ha proposto appello incidentale né in ordine alla quantificazione della penale, in relazione alla quale il CTU aveva indicato
Cont due diversi criteri di calcolo, né in punto condanna della stessa al pagamento somma di euro 27.803,42, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Al rigetto dell'appello consegue pertanto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna della parte appellante alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 5041/2021 del Tribunale di Torino, pubblicata il 17.11.2021, con citazione notificata in data 17.5.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- RIGETTA l'appello proposto da parte appellante nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, conferma RO
l'impugnata sentenza;
- DICHIARA TENUTA e CONDANNA alla refusione delle spese legali del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di RO
, che si liquidano nella somma complessiva di euro 9.991,00
[...]
(di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1991,00 per la fase introduttiva, euro
5.103,00 per la fase decisionale), oltre oneri riflessi e rimborso forfettario del 15%;
- DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perchè la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo,
17 a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello, il 12.1.2024.
Il Presidente estensore F.F.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente rel. dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere dott.ssa Roberta Bonaudi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
cod. fiscale , corrente in Airola (BN), via Sorlati, 56, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore unico, , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Eugenio Carbone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, Viale
Mellusi n. 59 (pec: , come da procura in atti. Email_1
– parte appellante – Contro
(già RO della ) – P. IVA - in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, con sede e domicilio in , corso Dante n. 14, rappresentata e difesa, CP_2
tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Bongioanni e Luca
Cattalano, dell'Avvocatura A.T.C., in forza di delibera autorizzativa C.d.A. 64/2022 e di procura generale alle liti (pec: – Email_2
Email_3
– parte appellata –
Conclusioni Appellante:
Voglia l'on.le Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 5041/2021 pronunciata dal
Tribunale di Torino, prima sezione civile, G.U. dott. Alberto La Manna, nel giudizio iscritto al n. 9227 dell'anno 2019, pubblicata il 17.11.2021, respinta ogni avversa eccezione e/o
1 difesa e – se del caso – rinnovata e/o disposta la consulenza tecnica d'ufficio -, previa concessione della misura cautelare,
a) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale e/o di qualsivoglia responsabilità imputabile all'appellante in ordine al contratto d'appalto rep.
n. 2338 del 17.5.2018 con ogni conseguenza di legge;
b) accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Amministrazione convenuta in ordine al contratto d'appalto rep. n. 2338/2018 nonché la risoluzione dello stesso per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente alla stessa, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare in conseguenza della risoluzione e/o anche in via autonoma il diritto dell'appellante ad essere risarcita dei danni subiti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ovvero a qualsivoglia altro titolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma descritta in atti ovvero in quella diversa da quantificarsi mediante C.T.U., ovvero, in via gradata, che verrà ritenuta equa o di giustizia dall'On.le Collegio, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo e detratto l'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado;
d) respingere, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta con la comparsa di costituzione e risposta, in via riconvenzionale dall'Amministrazione convenuta;
e) condannare l'Amministrazione convenuta alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, con attribuzione in favore dell'avvocato anticipatario.
Conclusioni Appellato:
I° IN VIA CAUTELARE
1. accertare e dichiarare l'insussistenza dei gravi motivi atti a fondare la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata e di conseguenza rigettare la domanda in parte qua;
2. ovvero in caso di accoglimento, disporre adeguata cauzione ex art. 283 comma 1 cpc
II° IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
2 1. accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis perché non presenta ragionevoli probabilità di essere accolto, e per l'effetto confermare in toto la gravata sentenza 5041/2021 del
Tribunale di Torino;
2. in ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio calcolato secondo i valori medi, oltre oneri riflessi, nonché alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di obbligazione solidale per spese di CTU oltre la disposta quota del 10% stabilito in sentenza e registrazione sentenza.
III° NEL MERITO
1. respingere perché infondato in fatto e in diritto, confermando la decisione di primo grado, l'appello proposto dalla n persona del legale rappresentante pro tempore datato Parte_1
17/05/2022 (doc. III), notificato via pec in pari data, relativo alla sentenza del Tribunale Civile di Torino, Prima Sezione Civile, Giudice
Unico dott. A. La Manna, sentenza n. 5041/2022 emessa in data
05/11/2022 (doc. IV), pubblicata in data 17/11/2022, con la quale il
Giudicante, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta con numero di RG 9227/2019;
2. condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio calcolati secondo i valori medi ed oneri riflessi, oltre alla refusione delle spese sostenute, in aggiunta alle successive occorrende per notifica, nonché alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di obbligazione solidale per spese di
CTU oltre la disposta quota del 10% stabilito in sentenza e registrazione sentenza.
IV° NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, la Corte di
Appello voglia riformare la ex adverso appellata sentenza accogliendo le seguenti conclusioni già nel merito già nel giudizio di I° grado, nei limiti di quanto accolto nella sentenza impugnata e con rinuncia all'appello incidentale e così voglia
«rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie ed occorrenze
3 nel merito:
- previo accertamento, ovvero, ove lo si ritenga necessario, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, rigettare le domande della attrice in merito alla illegittimità della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- rigettare la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, in quanto infondata in fatto e diritto;
- rigettare la domanda di risarcimento del danno, in quanto infondata in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
- dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento della somma di euro € 99.122,76 a titolo di penale, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri riflessi nella misura del 24,65% in luogo di IVA (trattandosi di patrocinio a favore di un ente pubblico difeso da un avvocato iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 23, L. 247/2012) e rimborso forfetario 15%»
V° IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere i mezzi istruttori dedotti in primo grado con le apposite memorie.
Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino RO
, riferendo in particolare:
[...]
- di essere risultata affidataria dei lavori di appalto pubblico sottosoglia comunitaria avente ad oggetto l'intervento di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II e la ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in Nole Canavese, a seguito di determinazione dirigenziale 167 del 14.3.2018;
- che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati in 480 giorni dalla consegna avvenuta il
29.6.2018 e, pertanto, entro il 21.10.2019;
- che l'appaltatore aveva allestito l'area di cantiere e aveva acquisito il materiale per l'approntamento presso i propri stabilimenti della torre campanaria in acciaio, previa definizione degli elaborati tecnici di officina;
- che aveva ricevuto indicazioni dopo oltre un mese sulle caratteristiche dell'acciaio da impiegare;
- che il 19.9.2018 il direttore lavori aveva riscontrato un ritardo di circa 80 giorni
4 nell'avanzamento lavori;
- che l'impresa aveva sollecitato invano l'erogazione dell'anticipazione di contratto;
- che nel predisporre gli elaborati tecnici di officina l'impresa aveva rilevato gravi carenze ed errori nel progetto esecutivo dell'opera;
- che con nota del 24.9.2018 la Direzioni Lavori aveva inviato 12 nuovi elaborati progettuali, diversi da quelli del progetto esecutivo, in assenza dell'approvazione della stazione appaltante e di uno specifico ordine di servizio che li rendeva ineseguibili;
- che in riferimento all'esecuzione delle opere di consolidamento del muro del porticato mancava la preventiva autorizzazione della Controparte_3
[...]
- che con nota del 9.10.2018 il direttore lavori aveva attestato l'avvenuto inizio dei lavori al
4.10.2018 anziché al 29.6.2018;
- che il 16.10.2018 la Direzione Lavori aveva contestato, inoltre, ai fini della risoluzione del contratto, il grave inadempimento;
- che con verbale 23.10.2018 la stessa DL aveva sospeso i lavori limitatamente alle opere di demolizione e rimozione del moncone e di parte della muratura del battistero;
- che, a seguito di uno scambio di contestazioni e controdeduzioni, con determinazione n.
106 del 29.1.2019 la stazione appaltante aveva dichiarato risolto il contratto di appalto;
- che il 20.2.2019 veniva redatto lo stato di consistenza dei lavori, sottoscritto con riserva dall'appaltatore;
- che il 25.3.2019 veniva redatto il conto finale con apposizione delle riserve da parte dell'impresa.
Parte attrice sosteneva, quindi, l'illegittimità della risoluzione asserendo che il contratto doveva essere considerato risolto per fatto e colpa dell'amministrazione, in quanto il progetto esecutivo presentava evidenti errori ed incompletezze tali da non consentire la realizzazione dell'opera; deduceva che non si era tenuto conto del tempo che l'amministrazione aveva impiegato a licenziare la richiesta del materiale da utilizzare per la struttura in acciaio e del fatto che le opere di consolidamento della muratura e della volta del battistero non potevano essere eseguite senza l'autorizzazione della . CP_3
Rilevava, quale ulteriore profilo di inadempimento dell'amministrazione, il mancato versamento dell'anticipazione di contratto prevista dalla legge. L'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione e il conseguente risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio l'ATC contestando le pretese avversarie, chiedendo il rigetto della
5 domanda proposta e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento delle penali maturate nel corso del rapporto per un ammontare di euro 154.256,28.
Esperita la CTU, all'udienza del 7.7.2021 la causa era trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5041/2021 pubblicata il 17.11.2021, il Tribunale di Torino, disposta CTU, respingeva la domanda di risoluzione per inadempimento imputabile all'amministrazione proposta da parte attrice;
condannava l RO
a pagare alla l'importo di euro 27.803,42, oltre interessi
[...] Parte_1 di legge dalla domanda al saldo. Respingeva, per il resto, la domanda proposta da parte attrice;
condannava la a pagare alla convenuta ATC l'importo di euro Parte_1
99.122,76 a titolo di penale, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Compensava le spese nella misura del 10% e condannava, altresì, parte attrice a Parte_1 rimborsare alla parte convenuta nella misura del 90% le spese di lite;
poneva le spese di
CTU per il 90% a carico di parte attrice e per il 10% a carico di parte convenuta.
In merito alla domanda proposta da parte attrice, il Tribunale rilevava, in primo luogo, che il contratto di appalto, nel caso di specie, aveva ad oggetto la realizzazione di un intervento di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II e la ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in Nole Canavese. Osservava poi che, come descritto dal CTU,
l'intervento comportava, in particolare, il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi della piazza centrale di Nole, comprensiva della sistemazione dei sottoservizi e la ricostruzione della torre campanaria, crollata per un cedimento strutturale nel corso del 2006, ricomprendendo il rifacimento di tutti gli impianti elettrici e fognari sottostanti la piazza, la posa della nuova pavimentazione, la realizzazione di opere di arredo urbano
(panchine, arredo urbano), la realizzazione dell'illuminazione pubblica, nonché il rifacimento della torre campanaria per cui è prescritta la realizzazione di una struttura portante in acciaio con un rivestimento in laterizio, fondata su platea sostenuta da fondazioni di tipo profondo costituite da micropali.
Il Tribunale rilevava, poi, che la consulenza tecnica aveva verificato l'avvenuta realizzazione da parte dell'impresa delle seguenti attività: allestimento e pulizia del cantiere, rimozione coperture provvisorie a protezione delle strutture residue, smontaggio cauto delle murature con recupero del materiale, demolizione di tramezzi, puntellamenti
6 per esecuzione delle demolizioni, intonaco e rinzaffo con rete porta intonaco in corrispondenza del muro della chiesa;
l'impresa aveva, inoltre, dichiarato di avere provveduto all'acquisto e lavorazione (parziale) della carpenteria metallica per l'esecuzione del campanile, limitatamente alle attività di officina.
In merito alla inadeguatezza del progetto esecutivo fornito dall'amministrazione, contestata dall'attrice, il Tribunale richiamava i principi della Cassazione, sul punto, secondo cui «in tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della l. n. 109 del 1994
(nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998 applicabile "ratione temporis")
l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha
l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto adeguato il progetto originario, reputando che la successiva consegna di tavole contenenti
i disegni strutturali degli elaborati, dovesse considerarsi una "mera chiarificazione di elementi già insiti nel progetto originale", senza necessità di predisposizione di una variante e che, del pari, la realizzazione della palificazione delle fondazioni aveva inciso in maniera del tutto modesta, così da non rendere necessaria a sua volta alcuna variante essenziale)» (Cass.
9.11.2018 n. 28799). Nello specifico, il Giudice di primo grado osservava che la consulenza aveva, in primo luogo, verificato che il progetto posto a base di gara ed oggetto di contratto poteva essere classificato come progetto esecutivo in quanto riportava fra i propri elaborati di tipo descrittivo e di tipo grafico le informazioni attese da tale livello di progettazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(DPR 207/2010 art. 33). Evidenziava che lo stesso consulente aveva rilevato che alcuni dettagli della progettazione, così come riportati a livello grafico negli elaborati prodotti in sede di progetto esecutivo, non erano immediatamente realizzabili, a meno di apportare alcune modifiche atte a risolvere le interferenze che non risultavano risolte nella rappresentazione grafica bidimensionale, ma che apparivano evidenti all'atto dello studio della realizzazione delle giunzioni nelle tre dimensioni (CTU pag. 28).
Il primo Giudice rilevava, dunque, che si era resa necessaria un'azione di adeguamento consistente nella emissione della revisione dei disegni strutturali di settembre 2018 e che il consulente aveva chiarito che tale adeguamento non aveva di fatto modificato l'impostazione generale del progetto esecutivo delle strutture.
Il Tribunale osservava, pertanto, che era stato acclarato che le modifiche introdotte erano
7 ascrivibili a variazioni di dettaglio, caratterizzate dalla invariabilità di prezzo, laddove non erano cambiate le quantità di materiale previste, né le caratteristiche dei materiali e quindi non erano aumentati i costi, salvo lievi modifiche irrilevanti dal punto di vista economico, come l'aggiunta di poche armature per il punzonamento della testa dei micropali oggetto di variata inclinazione.
Evidenziava che dalla consulenza era emerso, quindi, che nel corso dell'esecuzione diligente dell'attività di progettazione di officina in capo all'Appaltatore, le interferenze potevano essere trattate e risolte dalla stessa attrice, al più richiedendo ad ATC gli oneri per quella parte di progettazione ritenuta non dovuta;
le attività di modifica in oggetto rientravano, inoltre, come evidenziato dalla stessa CTU, tra i compiti espressamente demandati all'appaltatore dallo stesso contratto di appalto agli artt. 59 e 60 del capitolato speciale.
Il Giudice di primo grado riteneva infondate anche le doglianze relative alla mancanza delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori e, in particolare, di quella della
Sovrintendenza ai beni archeologici e culturali;
osservava che era stato accertato in corso di causa che risultavano disponibili le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere così come previste in sede di progetto e che il consulente aveva, poi, chiarito che per la denuncia delle opere strutturali era necessario il solo deposito presso l'ufficio tecnico del Comune di Nole, secondo quanto previsto dal D.G.R. 21.05.2014, n. 65-7676 all'epoca vigente.
Alla luce di quanto sopra indicato, il primo Giudice riteneva prive di fondamento le doglianze relative agli inadempimenti in cui sarebbe incorsa l'amministrazione.
In merito poi al ritardo nell'esecuzione dei lavori posto a base della pronuncia di risoluzione del contratto, il Giudice di primo grado osservava come lo stesso non fosse imputabile all'amministrazione bensì alla stessa impresa;
in particolare, era emerso come l'impresa non avesse mai trasmesso il progetto costruttivo d'officina che avrebbe potuto essere svolto in tempi brevi.
Il Tribunale riteneva, poi, priva di fondamento l'eccezione della parte attrice relativa ai tempi necessari per l'autorizzazione all'utilizzo del tipo di acciaio richiesto in quanto il progetto consentiva già all'appaltatore l'utilizzo di qualsiasi acciaio di classe S355 per cui nessun chiarimento era sul punto necessario.
Per tali ragioni il Tribunale riteneva, pertanto, fondata la risoluzione pronunciata dall'ATC.
In merito alla penale richiesta in via riconvenzionale dall'amministrazione, il primo Giudice aderiva alla quantificazione operata dal CTU in euro 99.122,76.
8 Per quanto atteneva le riserve iscritte dall'impresa, il Tribunale osservava che la consulenza aveva consentito di accertare l'infondatezza della riserva n. 1, relativa al mancato riconoscimento per gli oneri per la sicurezza;
in merito alla riserva n. 2 relativa alla mancata quantificazione dei materiali metallici approvvigionati in stabilimento e delle relative lavorazioni eseguite, nonché ulteriori lavorazioni edili non contabilizzate, rilevava che il consulente ne aveva quantificato l'ammontare in euro 27.803,42, evidenziando come le voci relative alla carpenteria metallica non fossero accoglibili alla luce del contenuto dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, residuando, pertanto, unicamente la voce relativa alle lavorazioni in cantiere riconoscibili nel minor importo indicato, essendo la differenza relativa a demolizioni che non sono risultate eseguite.
In merito alle riserve nn. 3, 4 e 5, relative, rispettivamente alla errata attestazione dello stato di avanzamento dei lavori a presupposto della determina di risoluzione del contratto, alla illegittima applicazione delle penali e all'anomalo andamento dei lavori, il Tribunale riteneva le stesse prive di fondamento, non sussistendo le inadempienze dell'amministrazione lamentate dall'impresa. Per le medesime ragioni riteneva infondate le ulteriori voci di danno lamentate dalla parte attrice.
In conclusione, il Tribunale respingeva la domanda di risoluzione proposta dalla parte attrice e, in parziale accoglimento della domanda relativa alla corresponsione delle somme di cui alle riserve apposte, condannava la convenuta al pagamento del solo importo di euro 27.803,42, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Riteneva, altresì, fondata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di pagamento delle penali nella misura di euro 99.122,76, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
I motivi di appello di Parte_1
Con atto di citazione, notificato il 17.5.2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Torino, n. 5041/2021, pubblicata il 17/11/2021, per i motivi di seguito esposti.
1. Errore in iudicando: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà e carenza di motivazione. Omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. violazione del
d.lgs. n. 50/2016. arbitrarietà. Omessa pronuncia.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha respinto la domanda di risoluzione del contratto d'appalto (ex art. 1453 c.c.) proposta in primo grado dall'appellante e ha confermato la legittimità della determinazione di risoluzione
9 contrattuale disposta ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016, condannando l'appaltatore al pagamento della penale contrattuale nella misura di € 99.122,76.
Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'addebito contestato alla
Stazione appaltante di aver posto a base d'asta un progetto esecutivo non completo, poiché carente di rilevanti dettagli tecnici.
L'appellante rileva che il progetto esecutivo dell'opera è risultato, fin dalla fase iniziale di esecuzione dei lavori, affetto da evidenti errori, incongruenze ed incompletezze, tali da non consentire all'appaltatore la realizzazione dell'opera. La suddetta circostanza sarebbe confermata dal fatto che con nota del 24.9.2018 la Direzione dei lavori aveva trasmesso all'appaltatore n. 15 elaborati tecnici integrativi su supporto informatico (CD), che riproducono diverse, nuove ed inammissibili integrazioni e modifiche progettuali, incidenti su elementi per nulla secondari dell'opera, come rappresentato dall'appaltatore con la nota
PEC del 10.12.2018.
L'appellante ritiene inconferenti i ragionamenti e le conclusioni del Giudice di primo grado, che ha giustificato la condotta amministrativa, rilevando che i profili di carenza del progetto fossero di mero dettaglio - come tali non idonei a modificare il progetto esecutivo – e che l'onere di adeguamento del progetto era a carico dell'appaltatore, secondo le specifiche disposizioni del capitolato speciale d'appalto (CSA) e della “normale prassi”.
L'appellante censura, altresì, la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento della stazione appaltante in ordine alla previa acquisizione del parere della . Osserva che la necessità dell'autorizzazione della CP_3
è stata accertata e dichiarata dal Direttore dei Lavori nel libro giornale dei CP_3 lavori, all'esito del sopralluogo congiunto effettuato con i funzionari della in CP_3 data 24.10.2018. Sostiene che tale circostanza è stata obliterata dapprima dal CTU e, poi, dal primo Giudice che ha escluso il profilo d'inadempimento contestato, addebitando all'impresa la causa del ritardo, pur a fronte dell'ordine di sospensione dei lavori disposto dalla D.L.
L'appellante censura la sentenza appellata per omesso esame dell'ulteriore profilo d'inadempimento della P.A., relativo alla mancata liquidazione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione di contratto, contestato con autonomo motivo dell'atto di citazione di primo grado. Sostiene che dalla documentazione allegata è emerso che la stazione appaltante è risultata gravemente inadempiente al suddetto obbligo, avendo omesso la liquidazione dell'anticipazione all'esito dell'inizio dei lavori (come acclarato dal libro giornale, dalla nota del Rup del 25.7.2018 e comunque dall'attestazione del D.L. del
10 9.10.2018), nonostante i reiterati solleciti dell'appaltatore (con note del 21.9.2018 e del
30.10.2018) ed il rilascio della cauzione di legge.
L'appellante sostiene che: - le inadempienze contestate alla Stazione Appaltante sono tali da deporre per la compromissione del sinallagma contrattuale a danno dell'appaltatore; - il periodo di ritardo di 132 giorni è da imputarsi alla Stazione appaltante.
Rileva l'inadempimento della controparte per non aver consentito all'appaltatore di realizzare l'opera nei termini previsti, in ragione: - dell'incompletezza e/o inadeguatezza del progetto esecutivo contrattualizzato;
- della mancata preventiva acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge ed in particolare quella della Soprintendenza per l'esecuzione delle opere di rifacimento delle parti murarie del campanile e della chiesa parrocchiale;
- dell'omesso pagamento dell'anticipazione di contratto, finalizzata a garantire la liquidità per l'acquisto delle materie prime.
2. Errore in iudicando: violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c..
L'appellante censura la sentenza impugnata, contestando l'omessa valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento. Sostiene che la gravità dell'inadempimento avrebbe dovuto essere valutata dal primo Giudice alla luce delle reciproche condotte delle parti contrattuali e, nello specifico: - del silenzio serbato dal Rup sulle richieste inviate dall'appaltatore e tese ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle integrazioni progettuali inviate informalmente e senza sottoscrizione dalla direzione dei lavori;
- del fatto che l'appaltatore, anche in assenza della liquidazione dell'anticipazione di contratto, aveva avviato le opere, acquistando tutta la materia prima per la realizzazione della struttura della torre campanaria (anticipandone i rilevanti costi), a dimostrazione che non v'era alcuna volontà di sottrarsi alla prestazione contrattuale.
3. Sul diritto al risarcimento dei danni
L'appellante sostiene che l'appaltatore ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti (a titolo di danno emergente e lucro cessante), in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della Stazione appaltante e della risoluzione del contratto d'appalto per colpa della stessa.
Le voci di danno da ristorare riguarderebbero, in particolare: a) il corrispettivo delle opere eseguite per la messa in sicurezza del cantiere nella misura pari ad € 10.482,58; b) il costo sostenuto per l'approvvigionamento dei materiali necessari per la realizzazione della struttura in acciaio e per le lavorazioni eseguite per un importo complessivo di €
155.361,09; c) i costi sostenuti per l'anomalo andamento dei lavori e per il periodo di sospensione indotta dal comportamento d'inadempienza della stazione appaltante per un importo complessivo di € 112.843,96; d) il mancato utile, conseguente all'anticipata
11 risoluzione del contratto e al mancato completamento delle opere, nella misura presunta per legge del 10% dell'importo di contratto (art. 32 d.p.r. 207/2010) pari, nel caso di specie,
a complessivi € 154.256,29; e) il danno curriculare, conseguente alla mancata implementazione del fatturato ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA per classe superiore, da determinarsi nella misura pari al 50% del mancato utile e, quindi, nel caso di specie, in € 77.128,15; f) con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Chiede, inoltre, di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta in primo grado.
In conclusione, l'appellante chiede:
a) di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale e/o di qualsivoglia responsabilità imputabile all'appellante in ordine al contratto d'appalto;
b) di accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Amministrazione convenuta in ordine al contratto d'appalto, nonché la risoluzione dello stesso per grave inadempimento imputabile in via esclusiva e/o prevalente alla stessa, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, di accertare e dichiarare in conseguenza della risoluzione e/o anche in via autonoma il diritto dell'appellante ad essere risarcita dei danni subiti, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma descritta in atti ovvero in quella diversa da quantificarsi mediante C.T.U., ovvero che verrà ritenuta equa o di giustizia, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo e detratto l'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado;
d) di respingere, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dall'Amministrazione convenuta;
e) di condannare l'Amministrazione convenuta alla refusione delle spese.
Le difese della parte appellata RO
.
[...]
In data 8.9.2022 si è costituita in giudizio la parte appellata RO
, chiedendo: in via preliminare il rigetto dell'istanza di
[...] sospensione della sentenza impugnata e l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dei motivi di appello di l'accoglimento delle conclusioni già Parte_1 precisate nel giudizio di I° grado, nei limiti di quanto accolto nella sentenza impugnata, con rinuncia all'appello incidentale;
in via istruttoria, l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in
12 primo grado.
1. Sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata. La parte appellata si oppone alla domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, in quanto infondata ed espressa con generici richiami alle difficoltà economiche della appellante connesse al
“momento storico”. Rileva che la grave situazione economica impone all'ATC di reperire con urgenza i fondi necessari per fare fronte ai danni arrecati dal comportamento negligente della appellante. L'appellata sostiene che i motivi di appello non risultano prima facie fondati ed evidenzia che, stante la natura di ente pubblico e la solvibilità dell'ATC, nessun rischio correrebbe parte appellante in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato.
In caso di accoglimento della avversaria richiesta sospensione chiede che sia disposta adeguata cauzione a tutela.
2. Eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. L'appellata sostiene che l'appello risulta affetto da inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto si limita a riproporre argomentazioni già svolte avanti al Giudice di primo grado e da questi analizzate e respinte con ampia e circostanziata motivazione nella sentenza impugnata.
Sostiene che la CTU è stata semplicemente contestata attraverso il richiamo alle contrarie valutazioni del CTP di parte, senza ulteriori
contro
-valutazioni tecniche atte a far deflagrare il solido apparato argomentativo a sostegno della stessa. Evidenzia che le risultanze della
CTP devono ritenersi argomentazioni tecniche di parte, che non assurgono a fondamento del discorso motivazionale reso dall'appellante.
L'appellata osserva che l'ingiustificata inattività della odierna appellante, non solo ha giustificato la disposta risoluzione contrattuale con conseguente affidamento delle lavorazioni ad altra impresa esecutrice, ma ha, altresì, determinato la maturazione del Cont diritto della appellata al pagamento delle penali maturate e contabilizzate nel Conto finale di lavori.
Ritiene, quindi, che l'appello debba essere giudicato inammissibile in quanto: - non risulterebbero ragioni per dovere interpretare diversamente i fatti di causa, che anzi non vengono contestati;
- la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme a un sedimentato indirizzo giurisprudenziale;
- l'esame dei motivi d'appello proposti non offre elementi per mutare detto orientamento;
- manca ogni diversa approfondita ulteriore valutazione tecnica in grado di inficiare e scardinare le contestate valutazioni del CTU, ribadendo solo quanto già illustrato dal CTP nel giudizio di primo grado.
13 3. L'appellata ripropone ex art. 346 c.p.c. tutte le questioni avanzate in primo grado, ritenendo infondati i motivi di appello proposti da e osservando sul punto Parte_1 quanto segue.
Sostiene che il progetto era completo, adeguato e cantierabile e ritiene priva di fondamento l'asserita mancanza delle autorizzazioni della Soprintendenza.
Evidenzia, in particolare, che: - è stato accertato in sentenza (pag. 6) che risultavano disponibili le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere;
- il consulente ha chiarito che per la denuncia delle opere strutturali era necessario il solo deposito presso l'ufficio tecnico del Comune di Nole secondo quanto previsto dal D.G.R. 21.05.2014, n. 65-
7676 all'epoca vigente;
- è emerso che l'impresa non ha mai trasmesso il progetto costruttivo d'officina che avrebbe potuto essere svolto in tempi brevi.
ATC ritiene priva di fondamento l'eccezione della parte appellante relativa ai tempi necessari per l'autorizzazione all'utilizzo del tipo di acciaio richiesto, in quanto il progetto consentiva già all'appaltatore l'utilizzo di qualsiasi acciaio di classe S355 per cui nessun chiarimento era sul punto necessario. Stante la grave condizione di inadempienza e
Cont dell'avvio del procedimento di risoluzione, ha negato l'erogazione della anticipazione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Si rileva preliminarmente che non sussistono ragioni per disporre nuova consulenza tecnica di ufficio, chiesta da parte appellante, peraltro in modo generico senza una motivazione specifica in ordine agli eventuali vizi della CTU già disposta in primo grado.
La CTU già espletata è infatti giunta a conclusioni che hanno tenuto conto delle osservazioni sollevate dal CTP di parte appellante e appare ben motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Passando all'esame del merito, il primo motivo di doglianza sollevato da parte appellante Cont attiene al fatto che avrebbe posto a base d'asta un progetto esecutivo incompleto, poiché́ carente dei particolari costruttivi della struttura portante in acciaio della torre campanaria. Tale motivo non è fondato. Il Consulente tecnico d'ufficio ha infatti accertato che “il progetto posto a base di gara ed oggetto di contratto può essere senza dubbio classificato come progetto esecutivo in quanto riporta fra i propri elaborati di tipo descrittivo e di tipo grafico le informazioni attese da tale livello di progettazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. Alcune modifiche introdotte dalla Direzione
14 Lavori (che, a parere della parte appellante, avrebbero reso impossibile la realizzazione dell'opera e costituito quindi una valida giustificazione del ritardo ad essa addebitato) costituiscono, secondo il CTU soltanto delle mere “variazioni di dettaglio, caratterizzate dalla invariabilità di prezzo (non sono cambiate le quantità di materiale previste, né le caratteristiche dei materiali e quindi non sono aumentati i costi, salvo lievi modifiche irrilevanti dal punto di vista economico, come l'aggiunta di poche armature per il punzonamento della testa dei micropali oggetto di variata inclinazione). Peraltro, il documento progettuale che riporta precisazioni di dettaglio rientra nelle facoltà di redazione ed approvazione da parte della sola D.L., senza cioè̀ neppure necessitare dell'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento”. Risulta invece che non sono mai stati eccepiti errori nel progetto da parte della società appellante, che ha Cont sottoscritto il contratto ed accettato il progetto, così come è stato proposto da .
Lamenta, in secondo luogo, la parte appellante che avrebbe errato il Giudice di primo grado nell'escludere l'inadempimento della stazione appaltante in ordine alla previa acquisizione del parere della Soprintendenza. Secondo l'appellante, invero, era necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, cosicché, in mancanza di tale autorizzazione, essa non avrebbe potuto dare inizio ai lavori oggetto del contratto di appalto.
Anche tale motivo di doglianza non può essere accolto.
A tale proposito il CTU ha rilevato che “il Comune di Nole ricadeva in allora (D.G.R.
21/05/2014, n. 65- 7676) in zona sismica 4 e il campanile non rientrava in alcuna delle categorie sopra elencate e pertanto si rendeva necessario il solo deposito in Comune del progetto strutturale. L'autorizzazione della Soprintendenza della quale parte attrice lamenta l'assenza è, per quanto è dato di comprendere, quella relativa alla proposta tecnico-operativa avanzata dalla stessa in variazione alle modalità previste dal CP_4 progetto a base di gara. Ne consegue che eventuali oneri conseguenti all'attesa della suddetta autorizzazione (ivi comprese le tempistiche correlate) non possono essere posti
Cont in capo ad che aveva posto a base di gara un progetto di per sé eseguibile e corredato delle necessarie coerenti autorizzazioni”. Non è dunque possibile, a parere di questa Corte, rinvenire alcun valido elemento di prova in base al quale ritenere che la stazione appaltante si sia resa inadempiente, omettendo di richiedere l'autorizzazione della , che non risulta che fosse richiesta per poter svolgere i lavori oggetto CP_3
del contratto di appalto.
15 Infine, la parte appellante assume che la sentenza di primo grado nulla abbia motivato in ordine alla richiesta di anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore, a norma sia del codice degli appalti (art. 35, comma 18), sia del capitolato speciale d'appalto (art. 26). La parte appellata ha sempre contestato la richiesta di controparte, rilevando che la corresponsione dell'anticipazione, pari al 20% (come anche risulta stipulato dalle parti nel contratto di appalto, che, all'art. 10, richiama espressamente l'art. 26 del capitolato speciale d'appalto norme amministrative) non era dovuta, atteso l'inadempimento della che si trovava in uno stato di gravissimo ritardo nei tempi stabiliti e non Parte_1
aveva neppure provveduto al versamento della garanzia.
Il codice degli appalti all'art. 35, comma 18, prevede che, “sul valore del contratto di appalto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione…”.
L'effettivo inizio della prestazione, richiesto dall'art. 35, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 quale presupposto per l'erogazione dell'anticipazione, non può ovviamente coincidere con la mera consegna dei lavori risultante dal verbale, ma richiede l'inizio effettivo delle attività relative all'esecuzione dell'intervento. La previsione richiede dunque, oltre alla sottoscrizione del contratto, che risulti iniziata l'esecuzione e che sia stata previamente costituita la richiesta garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Dagli atti di causa, nonché dagli accertamenti svolti in sede di consulenza tecnica di ufficio, risulta pacificamente che le parti avevano sottoscritto il contratto di appalto il 17 maggio 2018; che la consegna dei lavori era prevista al 21 ottobre del 2019; che già il 25 luglio 2018 la direzione dei lavori contestava il mancato inizio dei lavori, pur essendo trascorsi 26 giorni dalla consegna;
che in data 16 ottobre 2018, veniva contestato nuovamente, da parte della direzione dei lavori, un ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a
109 giorni che comportava un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 108 decreto legislativo 50/2016. In tutto questo periodo di tempo non era mai stata inviata da parte della società appellante alla stazione appaltante la prescritta polizza integrativa,
Cont necessaria per poter erogare l'anticipazione, negata da in autotutela. Soltanto il 26 ottobre 2018 veniva inviata la garanzia da parte della società appaltatrice A Parte_1
16 fronte però degli inadempimenti e dei ritardi da parte della società appaltatrice, più volte contestati dalla controparte, quest'ultima sospendeva l'erogazione dell'anticipo in data 15 novembre 2018 e, in data 29 gennaio 2019, dichiarava risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, che, a distanza di 7 mesi dall'inizio dei lavori, aveva eseguito soltanto lo 0,13% delle opere oggetto del contratto.
Così come accertato sia dal consulente tecnico d'ufficio sia dal giudice di primo grado, nella sentenza appellata che si condivide pienamente, devono ritenersi sussistenti i gravi inadempimenti e i ritardi da parte della odierna appellante, con la conseguenza che si ritiene altresì di aderire a quanto deciso in primo grado cerca la debenza, da parte della dell'importo dovuto a titolo di penale pari a euro 99.122,76, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo.
Si rileva anche a tale proposito che la parte appellata non ha proposto appello incidentale né in ordine alla quantificazione della penale, in relazione alla quale il CTU aveva indicato
Cont due diversi criteri di calcolo, né in punto condanna della stessa al pagamento somma di euro 27.803,42, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Al rigetto dell'appello consegue pertanto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna della parte appellante alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 5041/2021 del Tribunale di Torino, pubblicata il 17.11.2021, con citazione notificata in data 17.5.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- RIGETTA l'appello proposto da parte appellante nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, conferma RO
l'impugnata sentenza;
- DICHIARA TENUTA e CONDANNA alla refusione delle spese legali del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di RO
, che si liquidano nella somma complessiva di euro 9.991,00
[...]
(di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1991,00 per la fase introduttiva, euro
5.103,00 per la fase decisionale), oltre oneri riflessi e rimborso forfettario del 15%;
- DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perchè la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo,
17 a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello, il 12.1.2024.
Il Presidente estensore F.F.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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