Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento unitario iscritto al n. 14/2024 RG promosso da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Terme ), con il patrocinio dell'avv. Federico Guidi, C.F._1 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti della massa dei creditori
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 21.1.2025 il ha chiesto l'apertura della Parte_1
procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, e, tra l'altro: le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, le buste paga relative alle mensilità da marzo ad agosto 2024; lo stato di famiglia;
la visura camerale dalla impresa individuale “ES & ST UR di OM
GN”; la dichiarazione di non aver posto in essere atti dispositivi del patrimonio nel quinquennio anteriore;
relazione del gestore della crisi, dott. sulla Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria della debitrice nonché sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
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Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022 nonché, in tema di fallimento. Cass.
20187/2017)
*
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente (comune di Monsummano Terme, compreso nel circondario del tribunale di Pistoia).
2. La ricorrente ha svolto attività di impresa in forma individuale quale titolare della ditta
ES & ST UR di OM GN iscritta nel registro delle imprese il
17.2.2011 e cancellata il 13.8.2022, ed attualmente lavora alle dipendenze della Unicoop di Firenze;
la debitrice non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, a fronte di una esposizione complessiva di € 210/mila circa, OM EL:
- percepisce redditi da lavoro subordinato che, nell'anno 2023, sono stati pari a €
22.132,81 (corrispondente ad uno stipendio netto di € 1.446,00 per n.13 mensilità);
- è titolare del diritto di piena proprietà e di nuda proprietà (per la quota di 1/1), sul compendio immobiliare assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare n. 146/2022
R.G, pendente dinanzi al tribunale di Pistoia, già aggiudicato al prezzo di € 143.750,00 ma non ancora trasferito;
- è intestataria di un ciclomotore scooter;
- è titolare di un c/c bancario che alla data del 12.12.2024 presentava un saldo attivo di €
958,60;
- vive da sola in un appartamento concessole in locazione dalla Diocesi di Pescia al canone mensile di € 390,00.
- ha dichiarato di non possedere altri beni.
Appare evidente come il patrimonio e i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il suo mantenimento - quantificate nel ricorso introduttivo nella misura mensile di € 887,00 - non le consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria. 3.2. La relazione del del gestore della crisi, dott. contiene l'illustrazione Persona_1
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio
(positivamente espresso) sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Risulta compiegata in atti la comunicazione di cui all'articolo 269, III comma, CCII effettuata dall'OCC all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
3.3. Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice;
il prezzo ritratto dalla vendita del compendio immobiliare attualmente pignorato;
il prezzo ritratto dalla vendita del motociclo e dei beni mobili che il liquidatore dovesse eventualmente inventariare.
3.4. La relazione del gestore della crisi si profila non esaustiva in punto di diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni (anche a cagione della mancata acquisizione degli originari contratti di finanziamento, richiesti ma non inoltrati al gestore, fatta eccezione per quello della DE NK); ciò in quanto non risulta svolta dal gestore una dettagliata valutazione comparativa, svolta con riferimento alle date di contrazione dei singoli finanziamenti, tra il reddito familiare della debitrice (depurato delle spese minime di sostentamento) e l'importo delle rate del finanziamento in corso di contrazione, cumulate con quelle già in ammortamento e con eventuali ulteriori debiti –
p.es. tributari – già reclamati. Vero è, tuttavia, che mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute, non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
4.1. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio della debitrice, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che
[...]
guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto necessario al suo Parte_1
mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
4.2. Occorre, piuttosto, precisare che il trattamento retributivo spettante alla sovraindebitata deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura la cessione del quinto in favore della DE Consumer NK s.p.a., al pari del pignoramento del quinto già effettuata da Banca e dall'Agenzia delle CP_1
Entrate Riscossione.
Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, in tal senso deponendo: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741 c.c. Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore.
Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso
(tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016).
Alle ragioni sopra riportate, con riferimento alla cessione volontaria del quinto in favore della finanziaria, va aggiunta la considerazione che le regole sul rispetto delle cause di prelazione finirebbero per restare violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività e, cioè, l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati. La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte satisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente (ovvero di apertura della liquidazione di costui), la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato
l'effetto traslativo della cessione (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al
TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.
In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori assegnatari e cessionario del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.
Eventuali pagamenti, successivi all'apertura della liquidazione, vuoi eseguiti in forza dell'ordinanza di assegnazione del G.E. vuoi effettuati dall'ente datoriale in forza della cessione del quinto dovranno pertanto considerarsi inopponibili alla massa e, quindi, inefficaci ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.
4.3. Il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”,
costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, al giudice dell'esecuzione (o della cautela), una volta appositamente investito della questione, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
Merita di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente, avviata dal creditore ipotecario nei confronti della ricorrente, in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 novies c. 2 l. 3/2012).
Con riferimento al motociclo così come agli altri beni mobili pignorabili che dovessero essere inventariati, spetterà al liquidatore sondarne la commerciabilità ovvero valutare l'antieconomicità della messa in vendita, ai fini della rinuncia all'acquisizione all'attivo della procedura.
5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice ovvero della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di , Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]), C.F._1
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;
g) ordina al liquidatore, risultando compresi nel patrimonio da liquidare beni immobili e mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza all'ente datoriale di
[...]
nonché ai creditori, assegnatari e cessionario del quinto dello stipendio, Parte_1 segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura di eventuali trattenute e pagamenti effettuati successivamente alla emissione della presente sentenza;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
j) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 22.1.2025
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci