Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti, con la conseguenza che non sarà più possibile procedere "in executivis" sulla base di quella di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice emessa in sede rescissoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2013, n. 6113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6113 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 405/2010 proposto da:
DEL PRETE GI [...], LL SE [...], DEL PRETE TO IO [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO CAV. L. GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato RAMPINO Gabriele, con studio in 73100 LECCE, VIA SALVATORE TRINCHESE 63 giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EN OB [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 21 SC. C INT 2, presso lo studio dell'avvocato NANNI FRANCESCA ROMANA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCUCCIO Marcello giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1210/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 21/05/2009, R.G.N. 4151/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce il 21 ottobre 2009 ha accolto la opposizione proposta da RT ER contro l'atto di precetto di PP e NI EL RE e di LA ET e
SE IS per il pagamento della complessiva somma di Euro 592.641,14, asseritamene a loro dovuta in virtù della sentenza del Tribunale di Lecce in data 8 aprile 2004, che veniva riformata dalla Corte di appello.
La sentenza di riforma è stata poi cassata con rinvio a seguito di ricorso dei EL RE, da questa Corte con sentenza n. 5892/08. Assumono i ricorrenti che la fase rescissoria è ancora pendente. Nelle more essi hanno intimato il suddetto precetto in quanto rivivrebbe la sentenza di primo grado, ormai provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.. Avverso la su citata decisione propongono ricorso per cassazione gli originari intimanti, affidandosi ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto che la sentenza di primo grado all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, che l'aveva riformata, non costituisse titolo esecutivo, pur in presenza della sua esecutività ex art. 282 c.p.c., così come riformato dalla L. n. 353 del 1990, art. 33. La censura va disattesa.
Come è giurisprudenza di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi e che va ribadita, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti, con la conseguenza che non sarà più possibile procedere in executivis sulla base di quella di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice emessa in sede rescissoria (S.U. n. 6911/02; Cass. n. 6042/09). D'altra parte, il Collegio ritiene che non vada accolta la richiesta del resistente di una condanna nei confronti dei ricorrenti ex art.385 c.p.c., non rinvenendo alcuna colpa grave nell' avere introdotto il presente ricorso ne' alcun abuso del processo al fine di ottenere una tutela giurisdizionale (già S.U. n. 25831/07 e Cass. n. 654/10). Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 11.900/00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013