Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2013, n. 6113
CASS
Sentenza 12 marzo 2013

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Nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti, con la conseguenza che non sarà più possibile procedere "in executivis" sulla base di quella di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice emessa in sede rescissoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2013, n. 6113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6113
    Data del deposito : 12 marzo 2013

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