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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BRESSANI SARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Via Mazzini n. 33;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AGONI CP_1 C.F._2
LI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Rivanazzano Terme, Piazza
Cornaggia n. 25;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“che sia revocato l'obbligo per il sig. di versare il contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia, pacificamente maggiorenne ed economicamente indipendente;
che sia revocata l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra la quale CP_1 dovrà lasciare l'immobile entro il termine del 31 ottobre prossimo;
le parti dichiarano di avere già regolamentato la questione relativa alla ripartizione del mobilio presente presso l'immobile; il ricorrente verserà a titolo di assegno di divorzio alla resistente la somma di 7.200,00 euro così ripartita, euro 2.400,00 verranno versate nell'immediato in data odierna mediante bonifico bancario e la differenza verrà versata mediante versamento mensile dell'importo di 200,00 euro;
Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 20.5.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia del decreto con il quale questo Tribunale in data
21.4.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta mediante trattazione cartolare.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8, legge 898/1970.
Stante l'accordo raggiunto inter partes, le spese di lite del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/07/1999, da e da in Val di Nizza (atto n. 2, Parte_1 CP_1 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999) in conformità alle condizioni da loro concordate;
Pag. 2 di 3 2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Così deciso in Pavia il 25/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BRESSANI SARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Via Mazzini n. 33;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AGONI CP_1 C.F._2
LI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Rivanazzano Terme, Piazza
Cornaggia n. 25;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“che sia revocato l'obbligo per il sig. di versare il contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia, pacificamente maggiorenne ed economicamente indipendente;
che sia revocata l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra la quale CP_1 dovrà lasciare l'immobile entro il termine del 31 ottobre prossimo;
le parti dichiarano di avere già regolamentato la questione relativa alla ripartizione del mobilio presente presso l'immobile; il ricorrente verserà a titolo di assegno di divorzio alla resistente la somma di 7.200,00 euro così ripartita, euro 2.400,00 verranno versate nell'immediato in data odierna mediante bonifico bancario e la differenza verrà versata mediante versamento mensile dell'importo di 200,00 euro;
Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 20.5.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia del decreto con il quale questo Tribunale in data
21.4.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta mediante trattazione cartolare.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8, legge 898/1970.
Stante l'accordo raggiunto inter partes, le spese di lite del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/07/1999, da e da in Val di Nizza (atto n. 2, Parte_1 CP_1 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999) in conformità alle condizioni da loro concordate;
Pag. 2 di 3 2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Così deciso in Pavia il 25/06/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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