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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/09/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3289/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3289/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica Parte_1 C.F._1
(RC) alla via Lazio n. 43, presso lo studio dell'avv. Patrizia Costa che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo
n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato in forza di procura generale alle liti conferita per notaio in Fiumicino il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 Persona_1
– Raccolta 7313 resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, deduceva: - di essere lavoratore agricolo e Parte_1 di aver presentato in data 24.03.2021 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità art. 1 L. 222/1984; - che la domanda veniva rigettata con la motivazione “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”; - che avverso il provvedimento di reiezione veniva depositato ricorso al definito con esito negativo;
- di aver Controparte_2 introdotto il giudizio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Locri, iscritto al n. R.G.
1284/2023; - che il CTU, dott. non riconosceva il requisito sanitario per il beneficio Persona_2 richiesto;
- che nonostante le osservazioni mosse all'elaborato, il CTU confermava il giudizio già espresso;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del tecnico ritenendole lacunose ed incomplete, allegando a supporto perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «-accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU medico-legale, che la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta permanentemente a meno di 1/3; - riconoscere, quindi, che egli è in possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa (o dalla diversa data eventualmente risultante in corso di causa), con ogni consequenziale statuizione;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e dell'Atp, da distrarsi in favore della sottoscritta Avv., la quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 25.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato;
parte ricorrente, infatti, si limita a contestare le risultanze peritali ritenendo non adeguatamente valutate le patologie a carico del ricorrente, richiamando quanto nella consulenza di parte prodotta in atti.
A fronte delle critiche avanzate, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha riscontrato la sussistenza del requisito sanitario previsto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984.
All'esito dell'attività peritale il ricorrente è risultato affetto da: «Spondilodiscoartrosi diffusa con mielopatie lombare senza deficit funzionale, gonartrosi bilaterale senza deficit funzionale, ipertensione arteriosa essenziale, BPCO in fase iniziale».
In particolare, è emerso che: «…In atti la documentazione specialistica dei vari quadri clinici diagnosticati è scarna, eseguita presso strutture pubbliche, relativamente alla diagnosi di BPCO, il referto della spirometria in atti è del 12/01/2023, dunque successivo alla visita oggetto del CP_1 presente ricorso, e per la quale diagnosi in essere ad oggi non figurano terapie farmacologiche. La condizione del rachide cervicale e lombare è refertata in un certificato specialistico di ASP RC del
16/03/2021, di cui si prende debitamente atto, ma non vi sono esami RMN o TC del rachide in parte
o in toto. La patologia dolorosa della spalla destra è verificata da singola ecografia, non ci sono verifiche a distanza o dopo terapia farmacologica o funzionale come in questi casi si compie. Il periziando ha solo la licenza media, le mansioni svolte in vita sono state solo nel campo dell'agricoltura; seppure sussistono quadri patologici, questi ad oggi, considerato anche l'esame obiettivo compiuto per la presente, non vanno oltre il 50% di riduzione delle proprie capacità lavorative, in occupazioni confacenti».
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, precisando come le stesse non consentono di raggiungere la percentuale invalidante prevista dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
Occorre peraltro evidenziare che il CTU ha puntualmente reso chiarimenti a seguito delle osservazioni mosse all'elaborato peritale chiarendo che: «1) Il deficit funzionale del sistema muscolo scheletrico è stato debitamente valutato, in raffronto anche alla visita medica eseguita dallo scrivente come evidenziato nell' esame obiettivo compilato nella bozza di CTU, tenendo inoltre doverosamente contro delle mansioni lavorative che il sig. stagionalmente compie La lesione Parte_1 parziale, del tendine sovraspinoso in sede inserzionale, di spalla destra, che il sig. avvocato cita, è stato verificata in esame obiettivo : “Arti: debolmente positiva la manovre semeiologica per patologie della cuffia dei rotatori a destra;
ridotti i movimenti di estensione delle braccia oltre i 70°, segno di Neer positivo a destra, negativo a sn;
riflessi periferici normoelicitabili. Dunque valutato, che trattasi di una lesione parziale, del 2021, senza esiti successivi, che allo stato attuale non implica particolari limitazioni, né limitazioni specialistiche alla funzione sono state redatte da nessun medico
o specialista. Nel certificato, fisiatrico del 16/03/2021, lo specialista non sembra porre limitazioni funzionali alla spalla, parla genericamente di lombalgia, non vi sono esami strumentali tipo RMN rachide, che pongono particolari attenzioni;
si descrivono solo stati dolorosi, occasionali, senza certificazione alcuna di lesioni dell'integrità strutturale del rachide o delle strutture muscolo nervose ad esso annesse. La visita ortopedica del 08/03/2021 pone terapia e 21 gg di prognosi, a dimostrare che la stessa condizione è risolvibile, senza tra l'atro dover lasciare a priori, degli esiti invalidanti.
Il tutto, pone solidità al giudizio medico espresso dallo scrivente nella CTU oggetto della presente.
2) Lo scrivente è medico chirurgo, specialista in ORL e patologia cervico facciale, dunque specialista anche degli stati vertiginosi e delle condizioni a tale evenienza associabili. L'evento descritto nel certificato del 01/07/2021 è tutto al più considerabile come un evento acuto, auto limitantesi che non lascia reliquati degni di nota, tranne i casi documentati;
oltretutto non vi è neanche una prescrizione di terapia, nel breve o nel lungo periodo. Il deficit uditivo, di cui si parla non è documentato con esame audiometrico. Durante la visita il paziente non ha manifestato ipoacusia di particolare riguardo, avendo immediatamente risposto a tutte le domande poste. Gli stati vertiginosi, cronici, sono da documentare con prove oggettive, come nistagmografia o stabilometria. La sclerosi delle membrane timpaniche di per sé non è una patologia, si vuole indicare soltanto che la membrana del timpano si è opacizzata, evento che fisiologicamente accade in quasi tutti gli individui 3) La condizione psichiatrica sancita dal certificato del 27/07/2021, è stat debitamente presa in considerazione, seppure durante il colloquio anamnestico, il paziente ha asserito di assumere quotidianamente soltanto una cp di control da 1 mg tre volte/die, dunque una terapia assai più blanda di quella refertata nel certificato specialistico di cui sopra. Pertanto, pur volendo essere di ancora più larghe vedute, la riduzione della capacità lavorative in attitudini confacenti le capacità personali, non vanno oltre il 60% dal 24/03/2021».
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente alle conclusioni peritali, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Il ricorrente, sotto questo profilo, ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi e non risulta possibile pervenire a differenti conclusioni neppure sulla base di quanto nella consulenza medica di parte dalla quale si evince allo stesso modo un mero dissenso diagnostico.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Sul punto occorre anche evidenziare che la modifica del valore percentuale di riduzione della capacità lavorativa a seguito delle osservazioni del ricorrente, ferma restando la diagnosi, è motivata dal tecnico incaricato, il quale specificamente conferma la mancata riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 del soggetto anche a fronte di una valutazione del quadro patologico meno severa che al massimo può quantificarsi nel 60%.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio CP_1 di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 3289/2024, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che per il ricorrente la riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le proprie attitudini è pari al 60% dal 24.03.2021;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1 di C.T.U. liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3289/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3289/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Gioiosa Ionica Parte_1 C.F._1
(RC) alla via Lazio n. 43, presso lo studio dell'avv. Patrizia Costa che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo
n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato in forza di procura generale alle liti conferita per notaio in Fiumicino il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 Persona_1
– Raccolta 7313 resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, deduceva: - di essere lavoratore agricolo e Parte_1 di aver presentato in data 24.03.2021 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità art. 1 L. 222/1984; - che la domanda veniva rigettata con la motivazione “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”; - che avverso il provvedimento di reiezione veniva depositato ricorso al definito con esito negativo;
- di aver Controparte_2 introdotto il giudizio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Locri, iscritto al n. R.G.
1284/2023; - che il CTU, dott. non riconosceva il requisito sanitario per il beneficio Persona_2 richiesto;
- che nonostante le osservazioni mosse all'elaborato, il CTU confermava il giudizio già espresso;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del tecnico ritenendole lacunose ed incomplete, allegando a supporto perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «-accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU medico-legale, che la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta permanentemente a meno di 1/3; - riconoscere, quindi, che egli è in possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa (o dalla diversa data eventualmente risultante in corso di causa), con ogni consequenziale statuizione;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e dell'Atp, da distrarsi in favore della sottoscritta Avv., la quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 25.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato;
parte ricorrente, infatti, si limita a contestare le risultanze peritali ritenendo non adeguatamente valutate le patologie a carico del ricorrente, richiamando quanto nella consulenza di parte prodotta in atti.
A fronte delle critiche avanzate, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha riscontrato la sussistenza del requisito sanitario previsto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984.
All'esito dell'attività peritale il ricorrente è risultato affetto da: «Spondilodiscoartrosi diffusa con mielopatie lombare senza deficit funzionale, gonartrosi bilaterale senza deficit funzionale, ipertensione arteriosa essenziale, BPCO in fase iniziale».
In particolare, è emerso che: «…In atti la documentazione specialistica dei vari quadri clinici diagnosticati è scarna, eseguita presso strutture pubbliche, relativamente alla diagnosi di BPCO, il referto della spirometria in atti è del 12/01/2023, dunque successivo alla visita oggetto del CP_1 presente ricorso, e per la quale diagnosi in essere ad oggi non figurano terapie farmacologiche. La condizione del rachide cervicale e lombare è refertata in un certificato specialistico di ASP RC del
16/03/2021, di cui si prende debitamente atto, ma non vi sono esami RMN o TC del rachide in parte
o in toto. La patologia dolorosa della spalla destra è verificata da singola ecografia, non ci sono verifiche a distanza o dopo terapia farmacologica o funzionale come in questi casi si compie. Il periziando ha solo la licenza media, le mansioni svolte in vita sono state solo nel campo dell'agricoltura; seppure sussistono quadri patologici, questi ad oggi, considerato anche l'esame obiettivo compiuto per la presente, non vanno oltre il 50% di riduzione delle proprie capacità lavorative, in occupazioni confacenti».
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, precisando come le stesse non consentono di raggiungere la percentuale invalidante prevista dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
Occorre peraltro evidenziare che il CTU ha puntualmente reso chiarimenti a seguito delle osservazioni mosse all'elaborato peritale chiarendo che: «1) Il deficit funzionale del sistema muscolo scheletrico è stato debitamente valutato, in raffronto anche alla visita medica eseguita dallo scrivente come evidenziato nell' esame obiettivo compilato nella bozza di CTU, tenendo inoltre doverosamente contro delle mansioni lavorative che il sig. stagionalmente compie La lesione Parte_1 parziale, del tendine sovraspinoso in sede inserzionale, di spalla destra, che il sig. avvocato cita, è stato verificata in esame obiettivo : “Arti: debolmente positiva la manovre semeiologica per patologie della cuffia dei rotatori a destra;
ridotti i movimenti di estensione delle braccia oltre i 70°, segno di Neer positivo a destra, negativo a sn;
riflessi periferici normoelicitabili. Dunque valutato, che trattasi di una lesione parziale, del 2021, senza esiti successivi, che allo stato attuale non implica particolari limitazioni, né limitazioni specialistiche alla funzione sono state redatte da nessun medico
o specialista. Nel certificato, fisiatrico del 16/03/2021, lo specialista non sembra porre limitazioni funzionali alla spalla, parla genericamente di lombalgia, non vi sono esami strumentali tipo RMN rachide, che pongono particolari attenzioni;
si descrivono solo stati dolorosi, occasionali, senza certificazione alcuna di lesioni dell'integrità strutturale del rachide o delle strutture muscolo nervose ad esso annesse. La visita ortopedica del 08/03/2021 pone terapia e 21 gg di prognosi, a dimostrare che la stessa condizione è risolvibile, senza tra l'atro dover lasciare a priori, degli esiti invalidanti.
Il tutto, pone solidità al giudizio medico espresso dallo scrivente nella CTU oggetto della presente.
2) Lo scrivente è medico chirurgo, specialista in ORL e patologia cervico facciale, dunque specialista anche degli stati vertiginosi e delle condizioni a tale evenienza associabili. L'evento descritto nel certificato del 01/07/2021 è tutto al più considerabile come un evento acuto, auto limitantesi che non lascia reliquati degni di nota, tranne i casi documentati;
oltretutto non vi è neanche una prescrizione di terapia, nel breve o nel lungo periodo. Il deficit uditivo, di cui si parla non è documentato con esame audiometrico. Durante la visita il paziente non ha manifestato ipoacusia di particolare riguardo, avendo immediatamente risposto a tutte le domande poste. Gli stati vertiginosi, cronici, sono da documentare con prove oggettive, come nistagmografia o stabilometria. La sclerosi delle membrane timpaniche di per sé non è una patologia, si vuole indicare soltanto che la membrana del timpano si è opacizzata, evento che fisiologicamente accade in quasi tutti gli individui 3) La condizione psichiatrica sancita dal certificato del 27/07/2021, è stat debitamente presa in considerazione, seppure durante il colloquio anamnestico, il paziente ha asserito di assumere quotidianamente soltanto una cp di control da 1 mg tre volte/die, dunque una terapia assai più blanda di quella refertata nel certificato specialistico di cui sopra. Pertanto, pur volendo essere di ancora più larghe vedute, la riduzione della capacità lavorative in attitudini confacenti le capacità personali, non vanno oltre il 60% dal 24/03/2021».
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente alle conclusioni peritali, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Il ricorrente, sotto questo profilo, ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi e non risulta possibile pervenire a differenti conclusioni neppure sulla base di quanto nella consulenza medica di parte dalla quale si evince allo stesso modo un mero dissenso diagnostico.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Sul punto occorre anche evidenziare che la modifica del valore percentuale di riduzione della capacità lavorativa a seguito delle osservazioni del ricorrente, ferma restando la diagnosi, è motivata dal tecnico incaricato, il quale specificamente conferma la mancata riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 del soggetto anche a fronte di una valutazione del quadro patologico meno severa che al massimo può quantificarsi nel 60%.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio CP_1 di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 3289/2024, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che per il ricorrente la riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le proprie attitudini è pari al 60% dal 24.03.2021;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1 di C.T.U. liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli