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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P. G., riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
dott. Antonio CI Presidente
dott.ss Elisa Di Giovanni Giudice rel.
dott. Francesco Montera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1990/2016 R. G.
Promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in indirizzo C.F._2 telematico, rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Lopes, per procura in atti,
-attrici-
Contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. ta Carmen Genovese, per procura in atti.
–convenuto-
CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e
[...] Controparte_8
- convenute/convenuti contumaci-
Oggetto: Azione di riduzione per lesione di legittima
In fatto e in diritto
Le germane attrici e – premettendo: Parte_1 Parte_2 a) la qualità di eredi legittime di deceduto, ab intestato, Persona_1
in data 04.09.2007 (figlie nate dal matrimonio con Persona_2
unitamente a e Controparte_5 Controparte_9
); b) l'esistenza di altri figli del de cuius, e
[...] Controparte_4
nati dall'unione con c) lo status di CP_3 CP_2
divorziato al momento dell'apertura della successione, in forza di sentenza del Tribunale di Messina in data 22.01.1991, trascritta agli atti dello stato civile;
d) la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare operata dal de cuius prima dell'apertura della successione, procedendo, in particolare, con atto del 28.10.2002 (n.
51289 rep. – n. 4072 racc. – reg.to a Barcellona P.G. il 13/11/2002 al n.
980) alla donazione, in favore della compagna dell'intero CP_2
usufrutto vitalizio con riserva, in favore di Controparte_1
(nipote, in quanto figlio della figlia ) dell'intera nuda proprietà CP_3
dell'appartamento sito in Barcellona Pozzo di Gotto ad angolo tra la Via
Giosuè Carducci e la Via Degli Studi (già via Sinistra Longano), posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra), costituito da 7,5 vani catastali
(al N.C.E.U. foglio 35, part. 360, sub. 4) – hanno chiesto la riduzione della donazione fino alla concorrenza della quota di legittima spettante
a ciascuna ex art. 555 cod. civ. con attribuzione della quota spettante a ciascuna (pari ad 1/9 della massa ereditaria) nonché la condanna – nei confronti dei beneficiari della disposizione lesiva, Controparte_1
e in solido – al pagamento della quota di 1/9 dei
[...] CP_2
frutti civili, “maturati e maturandi oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo i canoni pattuiti nei contratti di locazione che trovano applicazione nella zona per appartamenti similari” concludendo, altresì,
pag. 2/13 per la declaratoria di “divisione giudiziale del patrimonio ereditario del de cuius, previa determinazione della sua consistenza, secondo le quote spettanti a ciascuno, disponendo l'attribuzione del bene indiviso in favore degli attuali titolari del diritto di godimento, e con obbligo a carico dei donatari e dei titolari del rispettivo diritto di godimento, di provvedere, in solido tra loro, al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore delle odierne attrici;
o, in via subordinata, ordinando la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote”.
Il giudizio si è svolto nella resistenza di il Controparte_1
quale ha concluso per il rigetto delle domande.
Assegnati i termini per l'appendice di trattazione scritta, la causa è stata istruita a mezzo CTU tecnica.
La causa, precisate le conclusioni, è stata assunta in riserva decisoria dietro concessione dei termini richiesti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Premessa la declaratoria di contumacia della convenuta CP_2
beneficiaria, in quanto usufruttuaria, della disposizione impugnata - risultando costituito quale beneficiario della Controparte_1
disposizione donativa addotta come lesiva della quota di riserva vantata dalle attrici (cfr. avviso di ricevimento consegnato il 21.10.2016 firmato da
– al di là della contumacia di e di CP_2 Controparte_4
, e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
- evocati in giudizio in qualità di eredi legittimi della germana
[...]
deceduta in data 06/09/2011 (cfr. avvisi di Controparte_9
pag. 3/13 ricevimento acclusi al fascicolo attoreo) – può, per Controparte_5
- per il quale, comunque, consta in atti la spedizione del plico con
[...]
raccomandata n. 663-9 - prescindersi dalla verifica della ritualità del contraddittorio in omaggio al principio della ragione più liquida invocabile in ragione del fatto che legittimato passivo nella domanda di reintegrazione della quota riservata al legittimario pretermesso è il beneficiario dell'atto di liberalità o della disposizione testamentaria che si ritiene lesiva della quota, in stretta correlazione con l'effetto proprio della riduzione, ovvero di inefficacia relativa del negozio lesivo (cfr. arg.
Cassazione civile, sez. VI, 23/07/2020, n. 15706).
Nella specie, non è beneficiario di Controparte_5
disposizioni donative lesive impugnate.
Né, del resto, sussiste nei suoi confronti ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di “divisione giudiziale del patrimonio ereditario del de cuius, previa determinazione della sua consistenza, secondo le quote spettanti a ciascuno” giacché con il positivo esperimento della azione di riduzione le attrici – legittimarie totalmente pretermesse, come tali prive della qualità di comuniste sull'unico cespite oggetto di donazione, in assenza di relictum - possono conseguire il valore della quota loro assegnata.
Del resto, dalle stesse allegazioni attoree, non è dato configurarsi un patrimonio ereditario oggetto di divisione avendo, il de cuius, disposto di ogni bene in vita.
Sicché, dalla ipotetica partecipazione al giudizio del convenuto
[...]
–ciò potendo predicarsi in relazione alle altre parti Controparte_5
convenute diverse dai beneficiari della donazione impugnata ex artt. 536,
pag. 4/13 555 c.c. in mancanza di relictum - non avrebbe potuto discendere alcun contributo rilevante (in quanto non legittimato passivo della azione di riduzione e in quanto inesistente dopo la reintegra un patrimonio ereditario in grado di determinare l'esistenza di una comunione che imponga il litisconsorzio).
In ogni caso, in sede di scritti conclusionali, le attrici hanno concluso richiedendo l'accertamento della lesione di legittima loro spettante, pari ad euro 11.934,28, con riduzione delle donazioni effettuate in favore dei convenuti e in misura Controparte_1 CP_2
corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege e conseguente condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1
ciascuna delle attrici, della somma di € 6.563,85, oltre interessi legali su tale importo dalla data di apertura della successione e di al CP_2
pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, della somma di € 5.370,43, oltre interessi legali su tale importo dalla data di apertura della successione
(salvo diversa imputazione ritenuta di giustizia) (cfr. comparsa conclusionale).
La domanda di “divisione del patrimonio ereditario secondo il progetto divisionale e di assegnazione, con contestuale liquidazione delle quote, approntato e depositato dal CTU” – oggetto di conclusioni in sede di repliche e conclusionale – è, infatti, inquadrabile come domanda tesa ad ottenere, in relazione al contenuto costitutivo della pronuncia di accertamento della lesione, l'assegnazione dell'equivalente monetario, in alternativa alla separazione in natura ex art. 560 co. I c.c. (così ove si conclude ai fini dell'accertamento dell' “obbligo a carico dei donatari e dei titolari del rispettivo diritto di godimento, di provvedere, in solido tra loro,
pag. 5/13 al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore delle odierne attrici”).
Ciò chiarito, alla luce del contributo assertivo delle parti costituite, riguardato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - nonché tenuto conto della documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo) - va, anzitutto, dichiarata aperta la successione legittima di . Persona_1
Costituendosi, – beneficiario della Controparte_1
disposizione inter vivos di cui è stata domandata la riduzione ex art. 555
c.c. – non ha contestato – né documentato tramite produzione di scheda testamentaria – la apertura di successione di senza lasciare Persona_1
testamento.
Pacifica – giacché documentata– oltreché non contestata è la qualità delle germane attrici, ovvero di legittimarie del de cuius in quanto figlie nate dal matrimonio con (cfr. doc. n. 2 fascicolo attoreo). Persona_2
Ne segue, dunque, la legittimazione – e il conseguente inquadramento giuridico dell'azione spiegata – delle germane attrici ai sensi degli artt. 536
e 537 co. II c.c.
A fondamento dell'azione di riduzione – avente ad oggetto la donazione dell'immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto, ad angolo tra la Via
Giosuè Carducci e la Via Degli Studi, censito al foglio 35, part. 360, sub. 4 del NCEU del Comune di Barcellona P.G., disposta secondo lo schema della riserva di usufrutto in favore del nipote (figlio della figlia ) con CP_3
attribuzione di usufrutto universale in favore della compagna
[...]
– le attrici prospettano l'unicità del cespite oggetto di atto di CP_2
disposizione lesivo, stante la presenza di precedenti atti di disposizione compiuti inter vivos ed a titolo oneroso quale, segnatamente, l'atto di pag. 6/13 vendita del 29/05/2001 ai rogiti del notaio in MI (n. Persona_3
42340 rep. – n. 3324 racc. – reg.to a Barcellona P.G. il 15/06/2001 al n.
486) di trasferimento al figlio due unità immobiliari, per la CP_4
somma complessiva di 125.000.000 L., asseritamente ricevuta prima d'allora (atto traslativo non attinto da impugnazione per simulazione e, quindi, escluso il relativo cespite, dalla composizione del relictum e del donatum) nonché l'insussistenza di beni mobili (o meglio la mancanza di conoscenza circa l'esistenza di valori mobiliari).
Dal contributo assertivo offerto in citazione – corroborato dalla documentazione dimostrativa del presupposto applicativo dell'art. 537 co.
II c.c. (cfr. doc. n. 4 fascicolo attoreo) - si ricava, inoltre, che la quota astrattamente spettante alle legittimarie pretermesse è pari ad un nono ciascuna, stante l'esistenza di soli figli del de cuius ( in numero pari a sei)
e, quindi, escluso il concorso col coniuge (cfr. docc. n. 2, n. 3 fascicolo attoreo).
Sicché, ricordato, in punto di inquadramento generale, che l'azione di riduzione costituisce strumento attraverso il quale il legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile – mirando, l'azione, ad un accertamento della lesione della quota di legittima e alla connessa declaratoria di inefficacia, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, delle disposizioni lesive - ai fini dell'accertamento dell'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia dispositiva del de cuius, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari, è necessario procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario al momento della morte, da cui pag. 7/13 vanno sottratti i debiti ereditari, e poi riuniti i beni di cui è stato disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia).
Nella specie, per la verifica della lesione e per l'individuazione del valore monetario della quota necessaria, occorre porre mente ai risultati della espletata CTU in quanto attendibili perché esaustivi ed analitici – come si evince, tra le altre, dal riferimento alla documentazione urbanistica storica relativa agli immobili oggetto di lite, utile e necessaria all'esperimento del mandato conferito, acquisita tramite accesso agli atti dell'Ufficio Tecnico del comune di Barcellona P.G. (cfr. pagg.
5-6 relazione di CTU a firma
Ing. - congrui e logici – come si apprezza dalla modalità Persona_4
espositiva impiegata, perfettamente in adesione ai quesiti posti (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma Ing. - oltreché, in ogni caso, Persona_4
attinti da dichiarazione di condivisione proveniente dalla difesa delle parti costituite.
A tal riguardo, dagli scritti conclusivi si ricava callidamente l'adesione ai risultati delle indagini peritali avendo, la difesa di Controparte_1
concluso “con il presente atto il concludente dichiara di
[...]
accettare la valutazione effettuata dal CTU ed è pronto a corrispondere la propria quota per l'importo stabilito, con compensazione delle spese” dopo aver richiamato “la valutazione del CTU che individua una lesione di legittima secondo gli importi dallo stesso stabiliti nell'elaborato definitivo depositato in atti”(cfr. comparsa conclusionale a firma Avv. Carmen
Genovese).
Di analogo tenore – in guisa da corroborare l'assunto della utilizzabilità dei risultati della relazione peritale - le conclusioni della difesa attorea, con le quali “le attrici prendono atto dell'adesione del alle conclusioni CP_1
pag. 8/13 poste dal CTU nel proprio elaborato peritale ed al progetto di divisione/assegnazione e liquidazione delle quote proposto anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 789 cpc” (cfr. memoria di replica a firma Avv.
Alessandro Lopes).
La piena adesione al progetto divisionale redatto dalla CTU, basato sul previo riscontro della inesistenza di alcun bene, immobile o mobile, intestato al de cuius al momento della morte, con conseguente valore del relictum pari a zero, in uno alla posizione di legittimarie totalmente pretermesse, giacché non beneficiarie di liberalità nemmeno inter vivos – manifestata dalle attrici anche con riguardo alla modalità di attuazione della reintegra nella quota riservata, ovvero, stante la accertata non comoda divisibilità dell'immobile donato, quella della “corresponsione, in favore di ciascuna di esse, della somma di euro 11.934,28” (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale a firma Avv. Alessandro Lopes) – consente il richiamo alle conclusioni peritali.
Al riguardo, fermo il richiamo all'ordinanza del 19.11.2023 in ordine alla risoluzione della questione sottesa alla domanda di cui al punto n. 3) delle conclusioni rassegnate in citazione (ribadita al punto n. 3) delle conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria) – tenuto conto, in ogni caso, che a seguito della citata pronuncia la pretesa non risulta reiterata negli scritti conclusivi – occorre procedere alla trasposizione dei contenuti dell'accordo
– processualmente raggiunto dalle parti solo in esito alla assunzione in decisione della causa – risultante dalle dichiarazioni rese rispetto all'elaborato peritale.
In particolare, dalla relazione di CTU emerge: a) il valore alla data di apertura della successione (04/09/2007) della unità immobiliare originaria pag. 9/13 identificata al f. 35 part. 360 sub 4, di cui il de cuius , ha Persona_1
donato rispettivamente, in data 28/10/2002, l'usufrutto vitalizio a
[...]
e la nuda proprietà a – considerato il CP_2 Controparte_1
frazionamento, successivo, operato in virtù di pratica di variazione catastale protocollo ME025995/77 del 23/10/2012 (Agenzia delle Territorio di
Messina) in due distinte e derivate unità immobiliari urbane identificate al f. 35 part. 360 sub 21 e sub 22 – stimato in misura pari a € 107.408,55 (cfr. pag. 16 relazione di CTU a firma Ing. ; b) Persona_4
l'insussistenza di valori mobiliari intestati al de cuius alla data di apertura della successione (cfr. pagg. 17-18 relazione di CTU a firma Ing. Per_4
; c) l'insussistenza di pesi;
d) il valore della quota disponibile (€
[...]
35.802,85) pari a un terzo del patrimonio e della quota di legittima riservata ai sei figli (€ 71.605,70) pari ai due terzi e, infine, il valore della quota spettante a ciascuno dei riservatari ovvero € 11.934,28 (cfr. pagg. 19-20 relazione di CTU a firma Ing. ; e) la natura non Persona_4
comodamente divisibile del bene oggetto di donazione - che, peraltro, ad oggi non ha più la configurazione originaria “– o di parte di esso, in relazione al valore delle quote da dover costituire e senza effettuare opere che potrebbero avere costi maggiori del predetto valore, anche in relazione alla destinazione d'uso abitativa che era dell'immobile stesso come lo è dei due immobili derivati” (cfr. pag. 21 relazione di CTU a firma
Ing. . Persona_4
Sicché, considerata l'attribuzione a titolo di nuda proprietà
[...]
e di usufrutto dell'immobile stimato Controparte_1 CP_2
dalla CTU ai fini di cui all'art. 555 c.c., ai fini della realizzazione del diritto pag. 10/13 a conseguire la quota di riserva spettante a ciascuna (€ 11.934,28) – come detto, a fronte di adesione alla stima operata dalla CTU manifestata dalle parti – l'onere a carico di e di CP_2 Controparte_1
va così ripartito: € 6563,854 a carico di per la Controparte_1
nuda proprietà € 5370,426 a carico di per l'usufrutto CP_2
vitalizio in ragione del calcolo del rispettivo valore della nuda proprietà e dell'usufrutto alla data di apertura della successione (cfr. pag. 31 relazione di CTU a firma Ing. . Persona_4
In linea con l'ordinanza del 19.11.2023 – e, quindi, in virtù della reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario - sulle somme spettanti a titolo di legittima vanno riconosciuti gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino al soddisfo e conteggiati sulle somme originarie e sui successivi periodici incrementi derivanti dalla applicazione dei coefficienti di rivalutazione ISTAT.
Poiché l'adesione ai risultati della CTU risulta perfezionata all'infuori del sub procedimento peritale – ovvero all'interno degli scritti conclusionali - le spese non possono che seguire il principio di causalità e, quindi, la regola della soccombenza virtuale ponendosi in solido a carico dei convenuti e in misura pari al valore del Controparte_1 CP_2
decisum (costituito dalla somma del valore monetario corrispondente alla quota di legittima di ciascuna riservataria ovvero pari a complessivi euro
23.868,56) liquidate ai valori tabellari medi stante il pregio della attività defensionale svolta, oltre spese vive liquidate – nella misura in cui risulta documentato l'esborso (cfr. nota spese allegata alla memoria di replica) - in misura pari a complessivi euro 1.360,51. Per la mediazione – di cui risulta esplicazione della relativa attività di assistenza tecnica (cfr. verbale pag. 11/13 di mediazione 22.10.2019) – va riconosciuto il compenso pari a complessivi euro 441,00 per fase attivazione (come richiesto in nota spese, ai parametri medi ma in relazione al valore del decisum)
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n.
1990/2016 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara – nella contumacia di e delle altre parti CP_2
evocate, indicate in intestazione e in motivazione – fondata l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da Parte_1
e in relazione alla successione del de cuius Parte_2
deceduto ab intestato il 4.9.2007 e, per l'effetto, in Persona_1
virtù della dichiarazione di adesione - prestata dalle parti all'interno degli scritti conclusionali - al progetto redatto dalla CTU officiata
Ing. attribuisce a ciascuna delle germane attrici Persona_4
il diritto a conseguire la complessiva somma di € 11.934,28 di cui: €
6563,854 poste a carico di per la nuda Controparte_1
proprietà ed € 5370,426 poste a carico di per CP_2
l'usufrutto vitalizio, così condannando i convenuti alla corresponsione delle relative somme a favore di Parte_1
e oltre interessi legali decorrenti dalla data della Parte_2
domanda sino al soddisfo e conteggiati sulle somme originarie e sui successivi periodici incrementi derivanti dalla applicazione dei coefficienti di rivalutazione ISTAT;
2. Condanna i convenuti e Controparte_1 CP_2
pag. 12/13 in solido alla refusione delle spese di lite e di CTU – queste ultime già liquidate con separato decreto in atti – a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario (avv. Lopes) che si liquidano in €
5.077,00 oltre rimborso generale al 15% IVA CPA come per legge oltre euro 1.801,51 per spese vive (di cui euro 441,00 per fase attivazione della mediazione ed euro 1.360,51 per CU, notifica negoziazione assistita, notifica citazione, Spese anticipate per la prima CTU come da verbale del 20.4.2018);
3. PONE DEFINITIVAMENTE le spese di CTU in solido a carico di e Controparte_1 CP_2
Barcellona P. G. 16.4.25
Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni dott. NT CI
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P. G., riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
dott. Antonio CI Presidente
dott.ss Elisa Di Giovanni Giudice rel.
dott. Francesco Montera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1990/2016 R. G.
Promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in indirizzo C.F._2 telematico, rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Lopes, per procura in atti,
-attrici-
Contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. ta Carmen Genovese, per procura in atti.
–convenuto-
CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e
[...] Controparte_8
- convenute/convenuti contumaci-
Oggetto: Azione di riduzione per lesione di legittima
In fatto e in diritto
Le germane attrici e – premettendo: Parte_1 Parte_2 a) la qualità di eredi legittime di deceduto, ab intestato, Persona_1
in data 04.09.2007 (figlie nate dal matrimonio con Persona_2
unitamente a e Controparte_5 Controparte_9
); b) l'esistenza di altri figli del de cuius, e
[...] Controparte_4
nati dall'unione con c) lo status di CP_3 CP_2
divorziato al momento dell'apertura della successione, in forza di sentenza del Tribunale di Messina in data 22.01.1991, trascritta agli atti dello stato civile;
d) la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare operata dal de cuius prima dell'apertura della successione, procedendo, in particolare, con atto del 28.10.2002 (n.
51289 rep. – n. 4072 racc. – reg.to a Barcellona P.G. il 13/11/2002 al n.
980) alla donazione, in favore della compagna dell'intero CP_2
usufrutto vitalizio con riserva, in favore di Controparte_1
(nipote, in quanto figlio della figlia ) dell'intera nuda proprietà CP_3
dell'appartamento sito in Barcellona Pozzo di Gotto ad angolo tra la Via
Giosuè Carducci e la Via Degli Studi (già via Sinistra Longano), posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra), costituito da 7,5 vani catastali
(al N.C.E.U. foglio 35, part. 360, sub. 4) – hanno chiesto la riduzione della donazione fino alla concorrenza della quota di legittima spettante
a ciascuna ex art. 555 cod. civ. con attribuzione della quota spettante a ciascuna (pari ad 1/9 della massa ereditaria) nonché la condanna – nei confronti dei beneficiari della disposizione lesiva, Controparte_1
e in solido – al pagamento della quota di 1/9 dei
[...] CP_2
frutti civili, “maturati e maturandi oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo i canoni pattuiti nei contratti di locazione che trovano applicazione nella zona per appartamenti similari” concludendo, altresì,
pag. 2/13 per la declaratoria di “divisione giudiziale del patrimonio ereditario del de cuius, previa determinazione della sua consistenza, secondo le quote spettanti a ciascuno, disponendo l'attribuzione del bene indiviso in favore degli attuali titolari del diritto di godimento, e con obbligo a carico dei donatari e dei titolari del rispettivo diritto di godimento, di provvedere, in solido tra loro, al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore delle odierne attrici;
o, in via subordinata, ordinando la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote”.
Il giudizio si è svolto nella resistenza di il Controparte_1
quale ha concluso per il rigetto delle domande.
Assegnati i termini per l'appendice di trattazione scritta, la causa è stata istruita a mezzo CTU tecnica.
La causa, precisate le conclusioni, è stata assunta in riserva decisoria dietro concessione dei termini richiesti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Premessa la declaratoria di contumacia della convenuta CP_2
beneficiaria, in quanto usufruttuaria, della disposizione impugnata - risultando costituito quale beneficiario della Controparte_1
disposizione donativa addotta come lesiva della quota di riserva vantata dalle attrici (cfr. avviso di ricevimento consegnato il 21.10.2016 firmato da
– al di là della contumacia di e di CP_2 Controparte_4
, e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
- evocati in giudizio in qualità di eredi legittimi della germana
[...]
deceduta in data 06/09/2011 (cfr. avvisi di Controparte_9
pag. 3/13 ricevimento acclusi al fascicolo attoreo) – può, per Controparte_5
- per il quale, comunque, consta in atti la spedizione del plico con
[...]
raccomandata n. 663-9 - prescindersi dalla verifica della ritualità del contraddittorio in omaggio al principio della ragione più liquida invocabile in ragione del fatto che legittimato passivo nella domanda di reintegrazione della quota riservata al legittimario pretermesso è il beneficiario dell'atto di liberalità o della disposizione testamentaria che si ritiene lesiva della quota, in stretta correlazione con l'effetto proprio della riduzione, ovvero di inefficacia relativa del negozio lesivo (cfr. arg.
Cassazione civile, sez. VI, 23/07/2020, n. 15706).
Nella specie, non è beneficiario di Controparte_5
disposizioni donative lesive impugnate.
Né, del resto, sussiste nei suoi confronti ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di “divisione giudiziale del patrimonio ereditario del de cuius, previa determinazione della sua consistenza, secondo le quote spettanti a ciascuno” giacché con il positivo esperimento della azione di riduzione le attrici – legittimarie totalmente pretermesse, come tali prive della qualità di comuniste sull'unico cespite oggetto di donazione, in assenza di relictum - possono conseguire il valore della quota loro assegnata.
Del resto, dalle stesse allegazioni attoree, non è dato configurarsi un patrimonio ereditario oggetto di divisione avendo, il de cuius, disposto di ogni bene in vita.
Sicché, dalla ipotetica partecipazione al giudizio del convenuto
[...]
–ciò potendo predicarsi in relazione alle altre parti Controparte_5
convenute diverse dai beneficiari della donazione impugnata ex artt. 536,
pag. 4/13 555 c.c. in mancanza di relictum - non avrebbe potuto discendere alcun contributo rilevante (in quanto non legittimato passivo della azione di riduzione e in quanto inesistente dopo la reintegra un patrimonio ereditario in grado di determinare l'esistenza di una comunione che imponga il litisconsorzio).
In ogni caso, in sede di scritti conclusionali, le attrici hanno concluso richiedendo l'accertamento della lesione di legittima loro spettante, pari ad euro 11.934,28, con riduzione delle donazioni effettuate in favore dei convenuti e in misura Controparte_1 CP_2
corrispondente alla quota di legittima riservata ex lege e conseguente condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1
ciascuna delle attrici, della somma di € 6.563,85, oltre interessi legali su tale importo dalla data di apertura della successione e di al CP_2
pagamento, in favore di ciascuna delle attrici, della somma di € 5.370,43, oltre interessi legali su tale importo dalla data di apertura della successione
(salvo diversa imputazione ritenuta di giustizia) (cfr. comparsa conclusionale).
La domanda di “divisione del patrimonio ereditario secondo il progetto divisionale e di assegnazione, con contestuale liquidazione delle quote, approntato e depositato dal CTU” – oggetto di conclusioni in sede di repliche e conclusionale – è, infatti, inquadrabile come domanda tesa ad ottenere, in relazione al contenuto costitutivo della pronuncia di accertamento della lesione, l'assegnazione dell'equivalente monetario, in alternativa alla separazione in natura ex art. 560 co. I c.c. (così ove si conclude ai fini dell'accertamento dell' “obbligo a carico dei donatari e dei titolari del rispettivo diritto di godimento, di provvedere, in solido tra loro,
pag. 5/13 al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore delle odierne attrici”).
Ciò chiarito, alla luce del contributo assertivo delle parti costituite, riguardato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - nonché tenuto conto della documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo) - va, anzitutto, dichiarata aperta la successione legittima di . Persona_1
Costituendosi, – beneficiario della Controparte_1
disposizione inter vivos di cui è stata domandata la riduzione ex art. 555
c.c. – non ha contestato – né documentato tramite produzione di scheda testamentaria – la apertura di successione di senza lasciare Persona_1
testamento.
Pacifica – giacché documentata– oltreché non contestata è la qualità delle germane attrici, ovvero di legittimarie del de cuius in quanto figlie nate dal matrimonio con (cfr. doc. n. 2 fascicolo attoreo). Persona_2
Ne segue, dunque, la legittimazione – e il conseguente inquadramento giuridico dell'azione spiegata – delle germane attrici ai sensi degli artt. 536
e 537 co. II c.c.
A fondamento dell'azione di riduzione – avente ad oggetto la donazione dell'immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto, ad angolo tra la Via
Giosuè Carducci e la Via Degli Studi, censito al foglio 35, part. 360, sub. 4 del NCEU del Comune di Barcellona P.G., disposta secondo lo schema della riserva di usufrutto in favore del nipote (figlio della figlia ) con CP_3
attribuzione di usufrutto universale in favore della compagna
[...]
– le attrici prospettano l'unicità del cespite oggetto di atto di CP_2
disposizione lesivo, stante la presenza di precedenti atti di disposizione compiuti inter vivos ed a titolo oneroso quale, segnatamente, l'atto di pag. 6/13 vendita del 29/05/2001 ai rogiti del notaio in MI (n. Persona_3
42340 rep. – n. 3324 racc. – reg.to a Barcellona P.G. il 15/06/2001 al n.
486) di trasferimento al figlio due unità immobiliari, per la CP_4
somma complessiva di 125.000.000 L., asseritamente ricevuta prima d'allora (atto traslativo non attinto da impugnazione per simulazione e, quindi, escluso il relativo cespite, dalla composizione del relictum e del donatum) nonché l'insussistenza di beni mobili (o meglio la mancanza di conoscenza circa l'esistenza di valori mobiliari).
Dal contributo assertivo offerto in citazione – corroborato dalla documentazione dimostrativa del presupposto applicativo dell'art. 537 co.
II c.c. (cfr. doc. n. 4 fascicolo attoreo) - si ricava, inoltre, che la quota astrattamente spettante alle legittimarie pretermesse è pari ad un nono ciascuna, stante l'esistenza di soli figli del de cuius ( in numero pari a sei)
e, quindi, escluso il concorso col coniuge (cfr. docc. n. 2, n. 3 fascicolo attoreo).
Sicché, ricordato, in punto di inquadramento generale, che l'azione di riduzione costituisce strumento attraverso il quale il legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile – mirando, l'azione, ad un accertamento della lesione della quota di legittima e alla connessa declaratoria di inefficacia, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, delle disposizioni lesive - ai fini dell'accertamento dell'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia dispositiva del de cuius, del limite dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari, è necessario procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario al momento della morte, da cui pag. 7/13 vanno sottratti i debiti ereditari, e poi riuniti i beni di cui è stato disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia).
Nella specie, per la verifica della lesione e per l'individuazione del valore monetario della quota necessaria, occorre porre mente ai risultati della espletata CTU in quanto attendibili perché esaustivi ed analitici – come si evince, tra le altre, dal riferimento alla documentazione urbanistica storica relativa agli immobili oggetto di lite, utile e necessaria all'esperimento del mandato conferito, acquisita tramite accesso agli atti dell'Ufficio Tecnico del comune di Barcellona P.G. (cfr. pagg.
5-6 relazione di CTU a firma
Ing. - congrui e logici – come si apprezza dalla modalità Persona_4
espositiva impiegata, perfettamente in adesione ai quesiti posti (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma Ing. - oltreché, in ogni caso, Persona_4
attinti da dichiarazione di condivisione proveniente dalla difesa delle parti costituite.
A tal riguardo, dagli scritti conclusivi si ricava callidamente l'adesione ai risultati delle indagini peritali avendo, la difesa di Controparte_1
concluso “con il presente atto il concludente dichiara di
[...]
accettare la valutazione effettuata dal CTU ed è pronto a corrispondere la propria quota per l'importo stabilito, con compensazione delle spese” dopo aver richiamato “la valutazione del CTU che individua una lesione di legittima secondo gli importi dallo stesso stabiliti nell'elaborato definitivo depositato in atti”(cfr. comparsa conclusionale a firma Avv. Carmen
Genovese).
Di analogo tenore – in guisa da corroborare l'assunto della utilizzabilità dei risultati della relazione peritale - le conclusioni della difesa attorea, con le quali “le attrici prendono atto dell'adesione del alle conclusioni CP_1
pag. 8/13 poste dal CTU nel proprio elaborato peritale ed al progetto di divisione/assegnazione e liquidazione delle quote proposto anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 789 cpc” (cfr. memoria di replica a firma Avv.
Alessandro Lopes).
La piena adesione al progetto divisionale redatto dalla CTU, basato sul previo riscontro della inesistenza di alcun bene, immobile o mobile, intestato al de cuius al momento della morte, con conseguente valore del relictum pari a zero, in uno alla posizione di legittimarie totalmente pretermesse, giacché non beneficiarie di liberalità nemmeno inter vivos – manifestata dalle attrici anche con riguardo alla modalità di attuazione della reintegra nella quota riservata, ovvero, stante la accertata non comoda divisibilità dell'immobile donato, quella della “corresponsione, in favore di ciascuna di esse, della somma di euro 11.934,28” (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale a firma Avv. Alessandro Lopes) – consente il richiamo alle conclusioni peritali.
Al riguardo, fermo il richiamo all'ordinanza del 19.11.2023 in ordine alla risoluzione della questione sottesa alla domanda di cui al punto n. 3) delle conclusioni rassegnate in citazione (ribadita al punto n. 3) delle conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria) – tenuto conto, in ogni caso, che a seguito della citata pronuncia la pretesa non risulta reiterata negli scritti conclusivi – occorre procedere alla trasposizione dei contenuti dell'accordo
– processualmente raggiunto dalle parti solo in esito alla assunzione in decisione della causa – risultante dalle dichiarazioni rese rispetto all'elaborato peritale.
In particolare, dalla relazione di CTU emerge: a) il valore alla data di apertura della successione (04/09/2007) della unità immobiliare originaria pag. 9/13 identificata al f. 35 part. 360 sub 4, di cui il de cuius , ha Persona_1
donato rispettivamente, in data 28/10/2002, l'usufrutto vitalizio a
[...]
e la nuda proprietà a – considerato il CP_2 Controparte_1
frazionamento, successivo, operato in virtù di pratica di variazione catastale protocollo ME025995/77 del 23/10/2012 (Agenzia delle Territorio di
Messina) in due distinte e derivate unità immobiliari urbane identificate al f. 35 part. 360 sub 21 e sub 22 – stimato in misura pari a € 107.408,55 (cfr. pag. 16 relazione di CTU a firma Ing. ; b) Persona_4
l'insussistenza di valori mobiliari intestati al de cuius alla data di apertura della successione (cfr. pagg. 17-18 relazione di CTU a firma Ing. Per_4
; c) l'insussistenza di pesi;
d) il valore della quota disponibile (€
[...]
35.802,85) pari a un terzo del patrimonio e della quota di legittima riservata ai sei figli (€ 71.605,70) pari ai due terzi e, infine, il valore della quota spettante a ciascuno dei riservatari ovvero € 11.934,28 (cfr. pagg. 19-20 relazione di CTU a firma Ing. ; e) la natura non Persona_4
comodamente divisibile del bene oggetto di donazione - che, peraltro, ad oggi non ha più la configurazione originaria “– o di parte di esso, in relazione al valore delle quote da dover costituire e senza effettuare opere che potrebbero avere costi maggiori del predetto valore, anche in relazione alla destinazione d'uso abitativa che era dell'immobile stesso come lo è dei due immobili derivati” (cfr. pag. 21 relazione di CTU a firma
Ing. . Persona_4
Sicché, considerata l'attribuzione a titolo di nuda proprietà
[...]
e di usufrutto dell'immobile stimato Controparte_1 CP_2
dalla CTU ai fini di cui all'art. 555 c.c., ai fini della realizzazione del diritto pag. 10/13 a conseguire la quota di riserva spettante a ciascuna (€ 11.934,28) – come detto, a fronte di adesione alla stima operata dalla CTU manifestata dalle parti – l'onere a carico di e di CP_2 Controparte_1
va così ripartito: € 6563,854 a carico di per la Controparte_1
nuda proprietà € 5370,426 a carico di per l'usufrutto CP_2
vitalizio in ragione del calcolo del rispettivo valore della nuda proprietà e dell'usufrutto alla data di apertura della successione (cfr. pag. 31 relazione di CTU a firma Ing. . Persona_4
In linea con l'ordinanza del 19.11.2023 – e, quindi, in virtù della reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario - sulle somme spettanti a titolo di legittima vanno riconosciuti gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino al soddisfo e conteggiati sulle somme originarie e sui successivi periodici incrementi derivanti dalla applicazione dei coefficienti di rivalutazione ISTAT.
Poiché l'adesione ai risultati della CTU risulta perfezionata all'infuori del sub procedimento peritale – ovvero all'interno degli scritti conclusionali - le spese non possono che seguire il principio di causalità e, quindi, la regola della soccombenza virtuale ponendosi in solido a carico dei convenuti e in misura pari al valore del Controparte_1 CP_2
decisum (costituito dalla somma del valore monetario corrispondente alla quota di legittima di ciascuna riservataria ovvero pari a complessivi euro
23.868,56) liquidate ai valori tabellari medi stante il pregio della attività defensionale svolta, oltre spese vive liquidate – nella misura in cui risulta documentato l'esborso (cfr. nota spese allegata alla memoria di replica) - in misura pari a complessivi euro 1.360,51. Per la mediazione – di cui risulta esplicazione della relativa attività di assistenza tecnica (cfr. verbale pag. 11/13 di mediazione 22.10.2019) – va riconosciuto il compenso pari a complessivi euro 441,00 per fase attivazione (come richiesto in nota spese, ai parametri medi ma in relazione al valore del decisum)
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n.
1990/2016 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara – nella contumacia di e delle altre parti CP_2
evocate, indicate in intestazione e in motivazione – fondata l'azione di riduzione per lesione di legittima proposta da Parte_1
e in relazione alla successione del de cuius Parte_2
deceduto ab intestato il 4.9.2007 e, per l'effetto, in Persona_1
virtù della dichiarazione di adesione - prestata dalle parti all'interno degli scritti conclusionali - al progetto redatto dalla CTU officiata
Ing. attribuisce a ciascuna delle germane attrici Persona_4
il diritto a conseguire la complessiva somma di € 11.934,28 di cui: €
6563,854 poste a carico di per la nuda Controparte_1
proprietà ed € 5370,426 poste a carico di per CP_2
l'usufrutto vitalizio, così condannando i convenuti alla corresponsione delle relative somme a favore di Parte_1
e oltre interessi legali decorrenti dalla data della Parte_2
domanda sino al soddisfo e conteggiati sulle somme originarie e sui successivi periodici incrementi derivanti dalla applicazione dei coefficienti di rivalutazione ISTAT;
2. Condanna i convenuti e Controparte_1 CP_2
pag. 12/13 in solido alla refusione delle spese di lite e di CTU – queste ultime già liquidate con separato decreto in atti – a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario (avv. Lopes) che si liquidano in €
5.077,00 oltre rimborso generale al 15% IVA CPA come per legge oltre euro 1.801,51 per spese vive (di cui euro 441,00 per fase attivazione della mediazione ed euro 1.360,51 per CU, notifica negoziazione assistita, notifica citazione, Spese anticipate per la prima CTU come da verbale del 20.4.2018);
3. PONE DEFINITIVAMENTE le spese di CTU in solido a carico di e Controparte_1 CP_2
Barcellona P. G. 16.4.25
Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni dott. NT CI
pag. 13/13