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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10143/2023 promosso con ricorso depositato in data 17 luglio 2023 da
Parte_1
nato il [...] in [...]/BRASILE, residente in [...]16 Lajeado
CF , C.F._1
Parte_2
nato il [...] in [...]/BRASILE - ivi residente in [...]16 Lajeado, minore rapp.to dai genitori, CF , P.IVA_1
Parte_3
nata il [...] in [...]/BRASILE, residente in [...]n. 4530
Porto Alegre CF C.F._2
Parte_4
nato il [...] in [...]/BRASILE, ivi residente in [...]n. 4530
Porto Alegre, minore rapp.to dai genitori, CF P.IVA_2
Persona_1
nata il [...] in [...]/BRASILE, residente in [...]. 730 Porto Alegre, CF
C.F._3
Parte_5
nata il [...] in [...]çalves RS/BRASILE, residente in [...]de Medeiros n.
79 Porto Alegre, CF C.F._4
1
Parte_6
nata il [...] in [...]çalves RS/BRASILE, residente in [...]n. 521 Porto
Alegre, CF . C.F._5
tutti rappresentati dagli avvocati Andrea De Marchi e Silvia Contestabile del Foro di Roma ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani ivi residenti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di un cittadino italiano, nato il Persona_2
15/08/1869 a Feltre (BL) e successivamente emigrato in Brasile ove rimase fino al decesso.
Ad integrazione della domanda i ricorrenti deducevano che In data 18/04/1891
[...]
contraeva matrimonio con , parimenti italiana e che, Parte_7 CP_2
dall'unione coniugale, nasceva, in data 10/02/1894, nella città di Antonio Prado, la figlia la quale, a sua volta, contraeva matrimonio con cittadino Persona_3 Persona_4
brasiliano, in data 21/10/1912 in Caxias do Sul;
deducevano, inoltre, che dall'unione coniugale tra e nasceva la figlia che a sua volta Persona_3 Persona_4 Per_5
si sposava e aveva figli, proseguendo nella linea di discendenza indicata nel ricorso.
2 Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo mai Persona_2
acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che, a sua volta, Persona_3
Per_ l'aveva trasmessa alla figlia , ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli , per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n.
1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà.
Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione.
Il resistente, regolarmente invitato in giudizio, non si è costituito in giudizio e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo
3 giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Belluno, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”
e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass.
Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore
4 della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di Persona_2
che si ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di
[...]
stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio;
si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 2, che deceduto senza acquisire la Persona_2
cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che
[...]
nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana Persona_2
Per_ alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia , anche se nata Persona_3
5 prima del 1 gennaio 1948 e questa, a sua volta, ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deriva che i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza. Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità CP_1
giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
6 Così deciso in Venezia, l'11 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10143/2023 promosso con ricorso depositato in data 17 luglio 2023 da
Parte_1
nato il [...] in [...]/BRASILE, residente in [...]16 Lajeado
CF , C.F._1
Parte_2
nato il [...] in [...]/BRASILE - ivi residente in [...]16 Lajeado, minore rapp.to dai genitori, CF , P.IVA_1
Parte_3
nata il [...] in [...]/BRASILE, residente in [...]n. 4530
Porto Alegre CF C.F._2
Parte_4
nato il [...] in [...]/BRASILE, ivi residente in [...]n. 4530
Porto Alegre, minore rapp.to dai genitori, CF P.IVA_2
Persona_1
nata il [...] in [...]/BRASILE, residente in [...]. 730 Porto Alegre, CF
C.F._3
Parte_5
nata il [...] in [...]çalves RS/BRASILE, residente in [...]de Medeiros n.
79 Porto Alegre, CF C.F._4
1
Parte_6
nata il [...] in [...]çalves RS/BRASILE, residente in [...]n. 521 Porto
Alegre, CF . C.F._5
tutti rappresentati dagli avvocati Andrea De Marchi e Silvia Contestabile del Foro di Roma ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani ivi residenti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di un cittadino italiano, nato il Persona_2
15/08/1869 a Feltre (BL) e successivamente emigrato in Brasile ove rimase fino al decesso.
Ad integrazione della domanda i ricorrenti deducevano che In data 18/04/1891
[...]
contraeva matrimonio con , parimenti italiana e che, Parte_7 CP_2
dall'unione coniugale, nasceva, in data 10/02/1894, nella città di Antonio Prado, la figlia la quale, a sua volta, contraeva matrimonio con cittadino Persona_3 Persona_4
brasiliano, in data 21/10/1912 in Caxias do Sul;
deducevano, inoltre, che dall'unione coniugale tra e nasceva la figlia che a sua volta Persona_3 Persona_4 Per_5
si sposava e aveva figli, proseguendo nella linea di discendenza indicata nel ricorso.
2 Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo mai Persona_2
acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che, a sua volta, Persona_3
Per_ l'aveva trasmessa alla figlia , ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli , per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n.
1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà.
Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione.
Il resistente, regolarmente invitato in giudizio, non si è costituito in giudizio e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo
3 giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Belluno, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”
e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass.
Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore
4 della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di Persona_2
che si ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di
[...]
stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio;
si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 2, che deceduto senza acquisire la Persona_2
cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che
[...]
nato in [...] genitori italiani, ha trasmesso la cittadinanza italiana Persona_2
Per_ alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia , anche se nata Persona_3
5 prima del 1 gennaio 1948 e questa, a sua volta, ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deriva che i ricorrenti sono cittadini italiani per discendenza. Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità CP_1
giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
6 Così deciso in Venezia, l'11 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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