Ordinanza collegiale 12 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Ordinanza collegiale 18 luglio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10677 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10677/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06994/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6994 del 2022, proposto da
Coop Vis Aurelia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giangiacomo Bausone e Olindo Cazzolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Regionale Romanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
(a) dell'ordinanza recante la data 29.03.2022 - priva del numero di protocollo, firmata in calce da “IL DIRETTORE DELL'ENTE REGIONALE ROMANATURA Dott. Emiliano Manari”, pervenuta via pec il 29.03.2022 - con cui il resistente ENTE REGIONALE ROMANATURA (avente sede alla via Gomenizza n. 81, 00195 Roma; C.F. 97153420589) ordinava l'immediata sospensione di lavori e la demolizione di opere realizzate;
(b) del precedente provvedimento del resistente, che - qualificato come “atto prot. 2349 del 16.07.2021”, richiamato nella suddetta ordinanza del 29.03.2022, ma non quivi allegato - NON era stato tuttavia previamente notificato alla Ricorrente;
(c) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, consequenziali, esecutivi, ancorché non notificati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Regionale Romanatura;
Visto l’atto di riassunzione del giudizio, presentato da Pineta Sacchetti Academy S.S.D. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Coppacchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il presente ricorso è stato proposto dalla Società COOPERATIVA “VIS AURELIA s.r.l.”, che ha gravato l’ordinanza del 29 marzo 2022, ad essa diretta, con la quale l’Ente Regionale Romanatura ingiungeva, giusta il disposto dell’art. 29 l. n. 394/1991, la demolizione di una struttura metallica posta a copertura di alcuni campi da paddle, abusivamente realizzata;
- all’esito dell’udienza pubblica del 15 luglio 2024, fissata per la trattazione del merito del ricorso, la Sezione emetteva l’ordinanza n. 14641/2024, pubblicata in data 18 luglio 2024 e comunicata dalla Segreteria in pari data, con cui veniva dichiarata l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm. e art. 143, co. 3 d. lgs. n. 14/2019, preso atto della Sentenza del Tribunale Ordinario di ROMA – Sezione XIV n. 678/2023, depositata il 07.12.2023 (R.G.N. 16-1/2023 – Giudice Rel. Dott. CARLOMAGNO Vittorio), prodotta per estratto nel fascicolo di causa, con la quale era stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale n. 486/2023 nei confronti della cooperativa “Vis Aurelia s.r.l.”, con la precisazione che “ il giudizio potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, co. 2 e 3, cod. proc. amm., con decorrenza del relativo termine dalla data della comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria ”;
- la Società Pineta Sacchetti Academy S.S.D. a r.l. ha riassunto il processo con atto notificato in data 18 novembre 2024 e depositato il 17 dicembre 2024, con contestuale istanza di fissazione udienza;
- all’udienza pubblica del 13 maggio 2025 il ricorso è stato nuovamente chiamato in discussione e trattenuto in decisione, previo avviso, trascritto a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm., in merito alla “ possibilità di estinzione della causa in quanto la riassunzione della stessa non sarebbe stata fatta dal soggetto legittimato ”;
Ritenuto che:
- in conformità all’avviso reso in udienza, il giudizio deve dichiararsi estinto, per non essere stato ritualmente proseguito e/o riassunto in conformità alle previsioni dettate dall’art. 80, co. 2 e 3 cod. proc. amm., richiamate dall’ordinanza n. 14641/2024 (con la quale era stata dichiarata l’interruzione del processo);
- invero, ai sensi delle prefate disposizioni “ Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza ” e “ Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione ”;
- in altri termini, la normativa in esame prevede che la “ripresa/riattivazione” del processo interrotto avvenga su impulso da una delle parti in causa, sia essa quella colpita dall’evento interruttivo (in tal caso avrà luogo la “prosecuzione” del giudizio), o in alternativa una qualsiasi altra parte (con atto di “riassunzione”);
- è stato altresì precisato che “nel nuovo codice del processo amministrativo la disciplina della estinzione, della prosecuzione e della riassunzione del giudizio ha acquisito carattere di autonomia, avendo trovato nell’art. 80 del codice unitaria e compiuta regolamentazione, in coerenza con le esigenze di celerità che lo caratterizzano stante la tutela degli interessi pubblici coinvolti, come da principi espressi da questo Consiglio di Stato con le decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2010 e n. 28 del 2014 (…) deve, pertanto, ritenersi non più applicabile al processo amministrativo la disciplina degli istituti della prosecuzione e della riassunzione stabilita dal c.p.c., tenuto conto che l’art. 39 del c.p.a. stabilisce che esse si applicano al processo amministrativo solo per quanto non disciplinato dal c.p.a. ed inoltre in quanto compatibili o espressione di principi generali” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2193);
- conseguentemente, trova applicazione l’autonoma e completa disciplina contenuta nell’art. 80, anche per quanto attiene “all’unico termine di novanta giorni” ivi stabilito per la prosecuzione/riassunzione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, ord. 3 marzo 2022, n. 714);
- è stato altresì puntualizzato che il termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dalla data in cui l’evento interruttivo è venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell'intervenuta pronuncia di interruzione (cfr. ad es. recente T.A.R. Toscana, sez. IV, decr. 10 gennaio 2025, n. 3);
- ciò precisato, nel caso di specie il processo è stato riassunto dalla Società Pineta Sacchetti Academy S.S.D. a r.l., che è risultata essere aggiudicataria, all’esito dell’asta giudiziaria tenutasi all’interno del procedimento di liquidazione giudiziale n. 486/2023, del Lotto 56135, costituito dalla “ quota di partecipazione totalitaria del capitale sociale della Vis Aurelia s.s.d. a r.l. ”, ossia della società sportiva dilettantistica (costituita dal curatore della procedura su autorizzazione del Tribunale di Roma) alla quale è stato conferito l’intero complesso aziendale della COOPERATIVA VIS AURELIA, ivi compreso il contratto di affitto del complesso sportivo ove è ubicata l’opera attinta dalla gravata ordinanza di demolizione;
- in altri termini, il processo è stato riassunto da un soggetto che non è “parte” del presente giudizio in senso tecnico-processuale, e come tale è privo della relativa legittimazione (non valendo, a tal fine, la circostanza rappresentata dalla titolarità del 100% delle quote del capitale sociale della Vis Aurelia s.s.d. a r.l. e quindi di “ essere avente causa dell’azienda nella quale sono state realizzate le opere contestate con il provvedimento impugnato ”, come evidenziato nell’atto di riassunzione);
- sono, poi, abbondantemente decorsi 90 giorni dalla comunicazione alle parti dell’ordinanza di interruzione del giudizio (perfezionata in data 18 luglio 2024);
- per tali ragioni il giudizio va dichiarato estinto in ragione della sua mancata rituale prosecuzione/riassunzione nei termini, giusta il disposto dell’art. 35, co. 2, lett. a) cod. proc. amm.;
- l’esito in rito del presente contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per le ragioni evidenziate in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO