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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4184 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Parte_1
Donatella Settanni, elettivamente domiciliato in Palagiano, alla via
Carucci n.17
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato
Vito Sportelli, elettivamente domiciliato in Polignano a Mare, via P.
Sarnelli n. 280
APPELLATO
--------------------------
All' udienza del 24 marzo 2025 la causa è stata decisa con lettura in aula del dispositivo.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Il 19 novembre 2019 il Comando Polizia Locale del Comune di di inviava a un verbale di CP_1 CP_1 Parte_2 accertamento con il quale gli contestava di avere violato, il
23/10/2019, alle ore 10,34, il disposto dell'art. 142 comma 8
C.d.S..
In particolare, nella citata circostanza il mentre si trovava Pt_1
alla guida della sua autovettura Opel Astra targata DG813AY, aveva tenuto una velocità di marcia di 106,40 Km/h, superiore al limite di
90 Km/h ivi previsto.
La violazione era stata accertata, mediante sistema di rilevamento elettronico della velocità, sulla SS 100, al Km 29+700.
Avverso detto verbale il proponeva opposizione ex art.22 Pt_1
legge n.689/81 con ricorso depositato il 4 dicembre 2019 davanti al
Giudice di Pace di CP_1
Chiedeva, previa sospensione della sua esecutorietà, l'annullamento dell'opposto verbale per i seguenti motivi: nullità dell'accertamento per mancanza di motivazione circa la impossibilità di contestazione immediata della violazione;
illegittimità ed infondatezza del merito del verbale di contestazione, per omessa indicazione del provvedimento prefettizio che avrebbe autorizzato la Polizia Locale
del Comune di di ad effettuare i rilievi in CP_1 CP_1
questione; nullità del verbale per difetto di competenza e carenza di potere, atteso che l'accertamento “de quo” era stato eseguito su di una strada non di proprietà del Controparte_1
Chiedeva spese e competenze di lite.
pag. 2/6 Si costituiva, a mezzo di proprio funzionario, il resistente, CP_1
eccependo la totale infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza n. 1445/20 depositata il 23 settembre 2020, il
Giudice di Pace rigettava l'opposizione, nulla statuendo sulle spese di lite, attesa la costituzione in proprio del resistente.
Proponeva appello il chiedendo la riforma dell'impugnata Pt_1
sentenza e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento amministrativo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
A sostegno dell'impugnazione, elencava i seguenti motivi: difetto di motivazione in ordine al mancato annullamento del verbale per omessa indicazione degli estremi dell'autorizzazione prefettizia ad operare con l'autovelox sulla strada statale;
errato non annullamento del verbale per assenza di motivi giustificativi alla mancata contestazione immediata;
nullità del verbale notificato per difetto di indicazione della certificazione di autenticità ex art. 385 3°
comma D.P.R. n. 495/1992.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e comunque la totale infondatezza dell'appello.
Insisteva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
L'appello, pur ammissibile ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c.
vigente al momento della proposizione del gravame è palesemente infondato e non può essere accolto.
pag. 3/6 In primo luogo, i motivi dell'originaria opposizione, solo in parte riproposti nel presente giudizio, circoscrivono l'oggetto del presente giudizio.
Ogni diversa deduzione e doglianza, quale quella riguardante la nullità del verbale in questione per difetto della certificazione di autenticità ex art. 385 D.P.R. n. 495/1992, non formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, vanno dichiarate inammissibili, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Tanto premesso, i motivi del ricorso proposto al Giudice di Pace, alcuni dei quali come quello relativo alla presunta “carenza di potere” della Polizia Locale del non Controparte_1
reiterati in sede di giudizio di appello, già esaurientemente scrutinati dal primo giudice, risultano del tutto inconsistenti.
Ed invero, nel verbale di accertamento “de quo” sono indicati il motivo per il quale non fu possibile procedere alla contestazione immediata della violazione commessa dal Pt_1
Sul punto, il verbale in questione espressamente recita: “la contestazione immediata non è stata possibile …. in quanto l'accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dalla Polizia
Stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è
a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”.
pag. 4/6 Tale motivazione appare idonea a giustificare la omessa contestazione immediata della violazione ed ad escludere ogni conseguente nullità del relativo verbale.
Parimenti del tutto infondata risulta la domanda di annullamento del verbale in questione per omessa indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione prefettizia all'utilizzo, da parte dei verbalizzanti, dell'apparecchio autovelox su strada statale.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (per tutte: Cass.
18/10/2011, n. 21523; Cass. 28/4/2011, n. 9497; Cass.
19/3/2014 n. 6432), infatti, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13
l. n. 689/81 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio e quindi anche su strade statali al di fuori del centro abitato.
Pertanto, una volta stabilito detto potere degli ufficiali e degli agenti di polizia municipale nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti dagli stessi compiuti in detto territorio devono ritenersi legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore e non sottoposti ad alcuno specifico provvedimento di autorizzazione prefettizia o di altra autorità.
pag. 5/6 Il rigetto dell'appello comporta la condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite (liquidate secondo i medi tariffari del
D.M. n. 147/2022) in favore della controparte.
Lo stesso appellante va altresì condannato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 1445/20, depositata il 23 settembre 2020, del Giudice
di Pace di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello, perché infondato;
2) Condanna il al pagamento, in favore dell'appellato, delle Pt_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 462,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
3) Condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 24 marzo 2025
Il Giudice
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4184 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Parte_1
Donatella Settanni, elettivamente domiciliato in Palagiano, alla via
Carucci n.17
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato
Vito Sportelli, elettivamente domiciliato in Polignano a Mare, via P.
Sarnelli n. 280
APPELLATO
--------------------------
All' udienza del 24 marzo 2025 la causa è stata decisa con lettura in aula del dispositivo.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Il 19 novembre 2019 il Comando Polizia Locale del Comune di di inviava a un verbale di CP_1 CP_1 Parte_2 accertamento con il quale gli contestava di avere violato, il
23/10/2019, alle ore 10,34, il disposto dell'art. 142 comma 8
C.d.S..
In particolare, nella citata circostanza il mentre si trovava Pt_1
alla guida della sua autovettura Opel Astra targata DG813AY, aveva tenuto una velocità di marcia di 106,40 Km/h, superiore al limite di
90 Km/h ivi previsto.
La violazione era stata accertata, mediante sistema di rilevamento elettronico della velocità, sulla SS 100, al Km 29+700.
Avverso detto verbale il proponeva opposizione ex art.22 Pt_1
legge n.689/81 con ricorso depositato il 4 dicembre 2019 davanti al
Giudice di Pace di CP_1
Chiedeva, previa sospensione della sua esecutorietà, l'annullamento dell'opposto verbale per i seguenti motivi: nullità dell'accertamento per mancanza di motivazione circa la impossibilità di contestazione immediata della violazione;
illegittimità ed infondatezza del merito del verbale di contestazione, per omessa indicazione del provvedimento prefettizio che avrebbe autorizzato la Polizia Locale
del Comune di di ad effettuare i rilievi in CP_1 CP_1
questione; nullità del verbale per difetto di competenza e carenza di potere, atteso che l'accertamento “de quo” era stato eseguito su di una strada non di proprietà del Controparte_1
Chiedeva spese e competenze di lite.
pag. 2/6 Si costituiva, a mezzo di proprio funzionario, il resistente, CP_1
eccependo la totale infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza n. 1445/20 depositata il 23 settembre 2020, il
Giudice di Pace rigettava l'opposizione, nulla statuendo sulle spese di lite, attesa la costituzione in proprio del resistente.
Proponeva appello il chiedendo la riforma dell'impugnata Pt_1
sentenza e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento amministrativo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
A sostegno dell'impugnazione, elencava i seguenti motivi: difetto di motivazione in ordine al mancato annullamento del verbale per omessa indicazione degli estremi dell'autorizzazione prefettizia ad operare con l'autovelox sulla strada statale;
errato non annullamento del verbale per assenza di motivi giustificativi alla mancata contestazione immediata;
nullità del verbale notificato per difetto di indicazione della certificazione di autenticità ex art. 385 3°
comma D.P.R. n. 495/1992.
Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1
la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e comunque la totale infondatezza dell'appello.
Insisteva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
L'appello, pur ammissibile ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c.
vigente al momento della proposizione del gravame è palesemente infondato e non può essere accolto.
pag. 3/6 In primo luogo, i motivi dell'originaria opposizione, solo in parte riproposti nel presente giudizio, circoscrivono l'oggetto del presente giudizio.
Ogni diversa deduzione e doglianza, quale quella riguardante la nullità del verbale in questione per difetto della certificazione di autenticità ex art. 385 D.P.R. n. 495/1992, non formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, vanno dichiarate inammissibili, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Tanto premesso, i motivi del ricorso proposto al Giudice di Pace, alcuni dei quali come quello relativo alla presunta “carenza di potere” della Polizia Locale del non Controparte_1
reiterati in sede di giudizio di appello, già esaurientemente scrutinati dal primo giudice, risultano del tutto inconsistenti.
Ed invero, nel verbale di accertamento “de quo” sono indicati il motivo per il quale non fu possibile procedere alla contestazione immediata della violazione commessa dal Pt_1
Sul punto, il verbale in questione espressamente recita: “la contestazione immediata non è stata possibile …. in quanto l'accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dalla Polizia
Stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è
a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”.
pag. 4/6 Tale motivazione appare idonea a giustificare la omessa contestazione immediata della violazione ed ad escludere ogni conseguente nullità del relativo verbale.
Parimenti del tutto infondata risulta la domanda di annullamento del verbale in questione per omessa indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione prefettizia all'utilizzo, da parte dei verbalizzanti, dell'apparecchio autovelox su strada statale.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (per tutte: Cass.
18/10/2011, n. 21523; Cass. 28/4/2011, n. 9497; Cass.
19/3/2014 n. 6432), infatti, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13
l. n. 689/81 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio e quindi anche su strade statali al di fuori del centro abitato.
Pertanto, una volta stabilito detto potere degli ufficiali e degli agenti di polizia municipale nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti dagli stessi compiuti in detto territorio devono ritenersi legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore e non sottoposti ad alcuno specifico provvedimento di autorizzazione prefettizia o di altra autorità.
pag. 5/6 Il rigetto dell'appello comporta la condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite (liquidate secondo i medi tariffari del
D.M. n. 147/2022) in favore della controparte.
Lo stesso appellante va altresì condannato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 1445/20, depositata il 23 settembre 2020, del Giudice
di Pace di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello, perché infondato;
2) Condanna il al pagamento, in favore dell'appellato, delle Pt_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 462,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
3) Condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 24 marzo 2025
Il Giudice
pag. 6/6