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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 187/2022 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Casadei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Gaspari, sito in Sala Bolognese (BO), in Via Dondardini n. 2;
-Appellante-
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata ex lege presso i relativi Uffici, siti in Bologna, in Via G. Reni n. 22;
-Appellato contumace-
AD OGGETTO: NOLEGGIO
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 7.05.2024
APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, contrariis rejectis, in accoglimento dei proposti motivi di appello, previa valutazione positiva dell'ammissibilità pagina 1 di 11 del gravame, in totale riforma della sentenza n. 1938/2021, emessa dal Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, il giorno 22 luglio 2021 e depositata il 6 agosto 2021, nell'ambito della causa iscritta al N. 11197/2018 R.G., respingere tutti i motivi di opposizione ex adversa parte proposti e per i motivi esposti, che si vogliono qui interamente richiamati, e, accertato quanto ivi esposto, eccepito, dedotto e richiesto, ossia accertata l'esistenza e l'ammontare di un credito di in persona del legale Parte_1 rappresentante, verso il , in persona dell'On.le in , Controparte_1 CP_2 CP_3 per le causali descritte in narrativa della predetta comparsa, negli scritti successivi, nonché nel ricorso per ingiunzione di pagamento del 18/4/2018, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo N. 2534/18 emesso il 3/5/2018 dal Tribunale di Bologna e depositato il 11/5/2018 ed opposto in primo grado ed in ogni caso, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito di in persona del legale Parte_1 rappresentante, nei confronti del , in persona dell'On.le Controparte_1 CP_4
, per le causali descritte al presente atto, in narrativa della comparsa di
[...] costituzione e risposta del 15/11/2018, nonché negli scritti successivi e nel ricorso per ingiunzione di pagamento del 18/4/2018, e, per l'effetto, condannare il medesimo
, in persona dell'On.le Ministro pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Parte_1
€ 96.646,15, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sia risultata provata in corso di causa o risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società – esercente attività di noleggio, installazione ed Parte_1 assistenza su sistemi di intercettazione ambientale – proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Bologna, assumendo di aver maturato, negli anni dal
2008 al 2015, ingenti crediti nei confronti della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, per i servizi a questa resi e descritti nelle fatture prodotte con il ricorso per ingiunzione di pagamento. In particolare, la ricorrente precisava come le fatture fossero state pagate dalla , seppure con ritardi variabili da pochi mesi ad oltre un anno, CP_5 rispetto alla scadenza convenuta, ovvero rispetto alla scadenza indicata dalla legge (art. 4
D.lgs. 231/2002), ad eccezione delle fatture n. 437/2010 del 23/12/2010, con scadenza al
21/6/2011, per € 5.508,00; n. 377/A/12 del 8/11/2012, con scadenza al 6/2/2013, per € pagina 2 di 11 14.683,35; n. 378/A/2012 del 8/11/2012, con scadenza al 6/2/2013, per € 490,05 e n. 127/A/2014 del 7/4/2014, con scadenza al 6/7/2014, per € 2.104,50, per un importo complessivo di € 22.785,90, mai saldate. Inoltre, la ricorrente affermava come, a seguito dei predetti ritardi nei pagamenti, effettuati dalla Procura di Napoli, fossero maturati sui relativi crediti, via via maturatisi e pagati in ritardo, anche gli interessi moratori di cui al
D.lgs. 231/2002.
Pertanto, la chiedeva la condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1 sia degli importi portati alle fatture non saldate, per un totale di € 22.785,90, sia dell'ulteriore importo di € 73.860,25, “quale residuo capitale calcolato sulle fatture prodotte con i nn. da 2 a 9 compresi (ossia le fatture pagate, ma con ritardo, come somma degli interessi maturati dalla scadenza dell'obbligazione al saldo, nel tasso di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2002 oltre al riconoscimento degli ulteriori interessi…..” (Cfr. Appello pag. 4
– enfasi del grassetto propria alla fonte citata). B. Con decreto ingiuntivo n. 2534/18 del 11.05.2018, il Tribunale di Bologna ingiungeva al , in persona del Ministro in carica, di pagare alla Controparte_1 ricorrente, la somma di € 96.646,15 oltre interessi e spese.
C. Con atto di citazione, il proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse dichiarato nullo, inefficace e, per l'effetto, revocato e, nel merito, chiedeva accertarsi l'infondatezza della pretesa sostanziale spiegata da nonché l'infondatezza della pretesa ad ottenere gli interessi moratori Parte_1 previsti per le transazioni commerciali, normativa non applicabile, con vittoria di spese di lite.
In primis, il deduceva di nulla dover con riferimento alle quattro fatture CP_1 mai pagate, poiché la volontà negoziale delle parti non sarebbe stata adeguatamente provata, in quanto non desumibile da fatti concludenti, ma desumibile solo da necessitata forma scritta ad substantiam, che nel caso di specie mancava.
Secondariamente, e con riferimento alla pretesa di somme per asserito residuo capitale, discendenti dall'applicazione della normativa sulle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, l'opponente eccepiva come gli interessi moratori non fossero dovuti sulle c.d. spese straordinarie di giustizia di cui all'art. 70 d.p.r. 115/2002, nel cui ambito sarebbero da ricondurre le spese per intercettazioni, ma su tali importi sarebbero dovuti al più solo gli interessi al tasso legale e dalla eventuale data di messa in mora.
D. Si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex Parte_1 adverso esposto, dedotto e richiesto, instando per la completa reiezione delle domande proposte, con conferma dell'opposto decreto e, comunque, nel merito, richiedendo l'accertamento del credito azionato in sede monitoria e condanna del Controparte_1
pagina 3 di 11 Giustizia al relativo pagamento. In via preliminare, chiedeva concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
E. Con sentenza n. 1938/2021, pronunciata in data 22/7/2021 dal Tribunale di
Bologna e pubblicata il 6/8/2021, non notificata, il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione proposta dal , per l'effetto revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo e, riportandosi all'interpretazione contenuta in alcune pronunce di legittimità, pure richiamate, sosteneva come le spese per il noleggio di strumentazioni utili all'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali dovessero collocarsi fra le c.d. spese straordinarie di giustizia, categoria aperta, collocata in chiusura del d.p.r. 115/2002, art. 70. Il Tribunale di Bologna affermava, dunque, il carattere illiquido ed inesigibile del credito della verso il , come sottoposto alla sua Parte_1 Controparte_1 cognizione, sottratte alla libera contrattazione delle parti, con liquidazione a norma degli artt. 168, 169, 170 e 171 T.U. spese di giustizia (decreto di pagamento del magistrato che ha disposto l'intercettazione), così superando anche la questione dell'applicabilità degli interessi di cui al D.lgs. 231/2002.
F. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_1 notificato a mezzo PEC in data 01.02.2022, lamentando 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2) la violazione del diritto comunitario e dei principi di correttezza e buona fede dell'agire amministrativo, nonché del legittimo affidamento del soggetto privato. G. Seppur regolarmente citato, il non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 12.07.2022. H. All'esito delle conclusioni, precisate dall'appellante con note scritte per l'udienza del 07.05.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale accoglieva l'opposizione del “con esclusione di qualsiasi statuizione, anche Controparte_1 incidentale, circa l'esistenza o meno del credito vantato dalla convenuta opposta”, affermando altresì come la questione che in diritto consentiva di giungere all'accoglimento della domanda dell'opponente muovesse “dalla corretta qualificazione e dal corretto inquadramento del titolo sotteso al credito azionato in via monitoria”. L'appellante chiede la modifica di tali statuizioni in favore di una pronuncia che accerti e dichiari, in accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado, l'esistenza e l'ammontare di un credito della verso il . Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 11 1.1 In particolare, l'appellante affida le proprie censure a due motivi, contenenti più ragioni.
1.2 Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, con il secondo, la violazione del diritto comunitario e dei principi di correttezza e buona fede dell'agire amministrativo, nonché del legittimo affidamento del soggetto privato.
Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente per l'evidente connessione logico giuridica ed anche perché l'appellante in buona e pratica sostanza, sovrappone le argomentazioni a sostegno dell'una e dell'altra ragione, per cui ne discende un'unica ragione o motivo, di censura.
1.2.1 Nello specifico, la società appellante sostiene come “i rapporti fra Pt_1
e la Procura di Napoli, trovassero sempre il loro fondamento in un contratto (scritto)
[...] di diritto privato”, tanto da essersi nel tempo “instaurata una prassi amministrativa atta a ingenerare nell'azienda privata, un legittimo affidamento meritevole di tutela”, ragion per cui ritiene applicabile la normativa di cui al d.lgs. 231/2002 – attuativo della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In particolare, l'appellante sostiene come, nel corso del giudizio di opposizione, la produzione documentale fosse stata allegata proprio al fine di dimostrare come, in quelle quattro ipotesi – le fatture oggetto del decreto ingiuntivo – e, in generale, nei cinque anni di collaborazione con la Procura di Napoli, le parti avessero sempre fatto convergere le rispettive volontà negoziali con lo stesso meccanismo: presentazione del preventivo, visto per accettazione del P.M. e/o decreto di autorizzazione, che menziona il preventivo.
Più precisamente, sostiene l'appellante, l'iter avveniva nel modo seguente: la Procura di
Napoli, preliminarmente, invitava la a presentare un proprio preventivo per un Parte_1 determinato servizio e, alla luce dello stesso, veniva emesso il decreto di intercettazione e autorizzato il noleggio delle apparecchiature per eseguirlo, presso l'offerente, richiamando, espressamente, le condizioni economiche, di cui al preventivo precedentemente fornito, che veniva sottoscritto per accettazione dal magistrato procedente. Svolta l'attività commissionata, poi, la inviava alla Procura una nota pro-forma, con il Parte_1 consuntivo dell'attività svolta, redatta ovviamente sulla base del preventivo formulato, seguiva l'emissione di fattura, che, nella maggioranza dei casi, veniva pagata dalla pubblica amministrazione, seppure con ritardo, ad eccezione delle quattro fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Ritenuto provato, dunque, il rapporto contrattuale sussistente con la P.A. convenuta, la società sostiene che debba applicarsi al caso di specie la normativa citata anche in ordine al calcolo degli interessi, in quanto rammenta come la qualificazione come spesa straordinaria di giustizia – e relativa sussunzione nell'art. 70 d.p.r. 115/2002 –
pagina 5 di 11 sarebbe possibile soltanto in mancanza di contratto scritto, ipotesi a suo dire da escludere alla luce della produzione documentale allegata.
2. Orbene, da un'attenta disamina degli atti e della documentazione allegata, questa
Corte ritiene infondato il primo motivo d'appello, risultandone assorbito tutto il resto. 2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il Tribunale, di certo non violando l'art. 112 cpc, ha correttamente escluso che la fonte del credito della Pt_1 fosse un contratto di diritto privato e, dunque, una transazione commerciale soggetta
[...] alla disciplina del D.lgs. 231/2002 e, conseguentemente, ha ritenuto il citato credito illiquido ed inesigibile, considerata, peraltro, l'impossibilità di “forzare il meccanismo di liquidazione, attribuendolo al giudice ordinario, in mancanza di previa liquidazione”
(pag. 9, sentenza appellata), che doveva avvenire attraverso il procedimento approntato dal
TU sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002) e precisamente attraverso il meccanismo approntato dall'art. 70 e dagli artt. 168, 169, 170 e 171 e, quindi, con decreto di pagamento del magistrato, che ha disposto l'intercettazione ed eventuale sua impugnazione.
2.2 A questa Corte – come già statuito con propria sentenza n. 2547/2021 pubbl. il
06/10/2021– giova rammentare come in astratto non possa escludersi che il rapporto tra la società privata, che mette a disposizione le apparecchiature, ed il , che ne CP_1 usufruisce, possa avere fonte in un contratto [Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)]. Se di certo non è precluso, dunque, al Ministero della Giustizia di stipulare con un privato un contratto, soggetto alla disciplina normativa dei contratti conclusi dalla P.A., con cui si convenga il noleggio delle apparecchiature utili alla attività investigativa, nel caso de quo, tuttavia, la conclusione di simili contratti non è mai avvenuta. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a fronte delle circostanze di fatto allegate e documentate, correttamente il
Tribunale gravato ha escluso che la fonte del credito fosse un contratto di diritto privato e dunque una transazione commerciale soggetta alla disciplina ex D.Lgs 231/02.
3. In proposito, nella giurisprudenza di legittimità vige il consolidato principio secondo il quale i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, laddove la forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale. Secondo la Suprema
Corte, infatti, «I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione pagina 6 di 11 negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso
l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.» [Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015 (Rv. 635756
- 01)]; «Il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923» [Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017 (Rv. 647056 -
02)].
«I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva
l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di una Università, della precedente proposta di convenzione formulata da un'associazione culturale)» [Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 (Rv.
657426 - 01)]; «Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui
l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto)» [Cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 (Rv.
664227 - 02)].
pagina 7 di 11 4. A tali principi questa Corte ritiene di aderire e farne corretta applicazione nel caso di specie, giungendo così alla conferma della sentenza gravata.
4.1 L'unica traccia di documentazione scritta intercorsa tra la società e la Procura di
Napoli attiene ai preventivi, ai visti per accettazione del P.M. e ai decreti di autorizzazione del singolo Pubblico Ministero (doc.ti nn. da 13 a 16 e da 20 a 25 del fascicolo monitorio).
Pertanto, in ossequio ai principi sopra espressi, tali documenti non sono sufficienti a soddisfare il requisito necessario della forma scritta ab substantiam e, dunque, a ritenere soddisfatto il requisito della esistenza del contratto.
Peraltro, come ormai costantemente affermato dalla S.C. [Cass. Sez.
3 - Sentenza
n. 12111 del 22/06/2020 (Rv. 658168-01) e Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)] l'autorizzazione del Pubblico
Ministero all'uso delle apparecchiature private non costituisce accettazione di una proposta contrattuale. Si tratta piuttosto di un atto del procedimento penale, volto a disciplinare l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate con strumenti privati, e non può considerarsi atto idoneo a configurare accettazione di proposta contrattuale, non solo, in quanto proveniente da organo (il Pubblico Ministero) che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero, ma altresì, in quanto lo scopo dell'autorizzazione è di rendere utilizzabili intercettazioni fatte con strumenti privati, che in difetto, non potrebbero essere usate nel processo. Quell'atto, ha, cioè, una funzione tipica, all'interno del processo penale, che ne esclude ogni altra. (Cfr. in termini anche C. App. Bologna Sentenza n.
2547/2021 del 21.9.2021, pubbl. il 06/10/2021, Presidente Maria Cristina Salvadori,
Consigliere est. Mariacolomba Giuliano).
4.2 I documenti citati non valgono neppure ai fini di una qualificazione del citato credito nell'ambito delle spese straordinarie di giustizia di cui all'art. 70 d.p.r. 115/2002, in quanto non è stato seguito l'iter attraverso cui normalmente si addiviene alla liquidazione delle spese di noleggio. «E' opportuno ricordare che la Circolare del Ministero della
Giustizia del 14 dicembre 2010, prevede, in un'ottica di monitoraggio delle spese di giustizia e di loro imputazione, che, per le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali l'iter procedurale di spesa inizia con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone l'intercettazione; i gestori telefonici ovvero le società di noleggio degli apparati emettono la relativa fattura;
l'ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spesa. Il provvedimento di liquidazione viene infine iscritto nel registro delle spese pagate dall'Erario ed è trasmesso per il pagamento al funzionario delegato insieme alla documentazione giustificativa (...) è all'atto della liquidazione che viene quantificato l'ammontare della spesa da porre a carico dell'Erario, con contestuale individuazione della persona del creditore» [Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 12111 del 22/06/2020 (Rv. 658168-01)]. pagina 8 di 11 «E' ormai principio assolutamente consolidato (v. fra le tante Cass. 208/20, 2074/19,
23135/19, 21973/19, 33765/19, 17115/19) e confermato dalla pronuncia n. 12111/20 emessa dalla S.C. espressamente in funzione nomofilattica, che la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, con decreto opponibile solo con le modalità a tale scopo espressamente predisposte dall'art. 170 DPR cit., ed il relativo credito non può dunque essere fatto valere con una azione di cognizione. » (Cfr. C. App. Bologna Sentenza n. 2547/2021 del 21.9.2021, pubbl. il 06/10/2021, Presidente Maria Cristina Salvadori, Consigliere est. Mariacolomba
Giuliano)
5. In conclusione, l'appello è infondato.
Tra gli atti invocati dalla società ricorrente, infatti, non ve ne è alcuno che possa integrare la forma imposta. Non di certo i meri preventivi, che semmai costituiscono proposta, né il provvedimento ex articolo 268 c.p.p. di autorizzazione da parte del PM, che non vale come accettazione, come detto, ma esaurisce i suoi effetti all'interno del processo penale.
L'infondatezza del motivo d'appello inerente l'an della domanda rende, quindi, superflua perché assorbita, l'analisi della doglianza relativa alla normativa applicabile in tema di interessi, essendo questione inerente al quantum.
Infatti, Una volta escluso che tra la società ricorrente ed il sia stato CP_1 validamente un contratto avente ad oggetto l'utilizzazione delle apparecchiature di intercettazione, la fonte dell'obbligazione del di remunerare comunque la società CP_1 per l'uso dei sistemi di captazione è nella legge che disciplina le spese di giustizia, ed in particolare quelle straordinarie. Alla conferma di tale principio la Suprema Corte, (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 12111 del 22/06/2020) alla cui motivazione di fa ampio rinvio, è giunta in esito ad un compiuto esame della giurisprudenza precedente anche penale, alla ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia di spese di giustizia per la parte qui in rilievo (escludendo, in particolare, che dall'introduzione nel 2018, dell'art. 168 bis nel
D.L.gs 115/02 possano trarsi elementi interpretativi di senso contrario per le fattispecie anteriori), alla valutazione della natura dell'attività cui le prestazioni di noleggio accedono,
e alla descrizione delle modalità procedimentali con le quali al noleggio si addiviene.
5.1 Quanto, infine, alla dedotta contrarietà al diritto dell'UE dell'interpretazione adottata dalla Suprema Corte, questa Corte di merito ritiene ancora convincente quanto già espresso da un proprio precedente indirizzo, che ha inteso uniformarsi in parte qua all'indirizzo tracciato dalla decisione di Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12111 del 22/06/2020 pagina 9 di 11 già più volte citata. << 4) In comparsa conclusionale l'appellante ha dedotto la contrarietà al diritto dell'UE dell'interpretazione adottata dalla S.C. Tale rilievo va disatteso. Sul punto si è peraltro già espressa la S.C. In particolare, con la menzionata sentenza n.
12111/20 si è osservato che, essendosi in presenza di una spesa straordinaria di giustizia di rilievo pubblicistico interamente sottoposta alla procedura prevista dal DLs 115/2002, e non di una transazione commerciale con la P.A., non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alia Corte di Giustizia UE non configurandosi già astrattamente la possibilità di contrasto con la disciplina comunitaria relativa al diverso tema delle transazioni commerciali. Similmente, con la pronuncia n. 208/20 la S.C. ha condivisibilmente osservato come l'opzione interpretativa prescelta non si pone in contrasto con le Direttive 2004/18/CE ne 2011/7/UE il cui scopo (art. 1) è quello di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese.
Deve inoltre considerarsi la definizione data dall'art. 2 alle “transazioni commerciali” quali quelle tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, individuata quale pubblica amministrazione qualsiasi “amministrazione aggiudicatrice” come definita all'art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2004/17/CE e all'art. 1, par. 9, della direttiva 2004/18/CE. La disciplina dell'UE, indirizzata a favorire la competitività delle imprese e a tutelare la concorrenza nell'ambito della disciplina degli appalti, risulta quindi estranea al caso qui in esame, trattandosi di prestazioni rese al di fuori di ogni procedura ad evidenza pubblica e nell'ambito di un procedimento penale.>>. (Corte App.
Bologna Sentenza n. 2547/2021 pubbl. il 06/10/2021, Consigliere est. Mariacolomba
Giuliano, Presidente Maria Cristina Salvadori).
Questa interpretazione è stata ritenuta valida anche da numerosa giurisprudenza di merito, tra cui appunto il Tribunale oggi gravato, ed è stata condivisa anche da altre pronunce della Suprema Corte [Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 208 del 09/01/2020 (Rv.
656501 - 01); Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)] e può considerarsi vero e proprio ius receptum, secondo l'adesione nomofilattica consolidata della Corte di cassazione e non mera opinione certamente maggioritaria, e le cui opinioni dissenzienti riguardano casi affatto particolari e per lo più derivanti da decisioni di primo grado non gravate, che hanno, poi, costituito un giudicato interno tra le medesime parti non superabile. Questa autorevolissima opinione del Supremo Collegio fino ad oggi e con la sola eccezione che si dirà, non ha neppure ritenuto necessario rimettere alla Corte di
Giustizia UE la questione relativa alla compatibilità col diritto euro-unitario dell'interpretazione della normativa interna, che ha stabilito di non dover fare applicazione, ai rapporti in questione, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di transazioni pagina 10 di 11 commerciali – il che rileva soprattutto ai fini della maturazione e della esigibilità degli interessi – (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022). Come anticipato, allo stato l'unico isolato precedente, che ha ritenuto doveroso rimettere la questione interpretativa sulla compatibilità dell'orientamento interno, costituente ius receptum, perdurando l'inerzia del legislatore o una sua opera interpretativa chiarificatrice perché autentica, è costituito dall'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione civile, in data 8 febbraio 2024, n. 5134/2024 data pubblicazione 27/02/2024, dalla quale in verità non è agevole trarre argomenti idonei a superare quanto già deciso dal consolidatissimo pensiero già visto.
Conseguentemente in ragione dell'isolato precedente e della sua non persuasività questa Corte di merito ritiene corretto mantener ferma l'adesione alla sua già vista giurisprudenza, che affonda le radici in persuasive e non superate né invero superabili, argomentazioni, che inducono a respingere l'impugnazione e così confermare la decisione di prime cure.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del , disattesa e respinta ogni contraria istanza Controparte_1 ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- nulla per le spese in ragione della contumacia della parte appellata;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante nonché dell'appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 07 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 187/2022 promossa da:
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Casadei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Gaspari, sito in Sala Bolognese (BO), in Via Dondardini n. 2;
-Appellante-
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata ex lege presso i relativi Uffici, siti in Bologna, in Via G. Reni n. 22;
-Appellato contumace-
AD OGGETTO: NOLEGGIO
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 7.05.2024
APPELLANTE: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, contrariis rejectis, in accoglimento dei proposti motivi di appello, previa valutazione positiva dell'ammissibilità pagina 1 di 11 del gravame, in totale riforma della sentenza n. 1938/2021, emessa dal Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, il giorno 22 luglio 2021 e depositata il 6 agosto 2021, nell'ambito della causa iscritta al N. 11197/2018 R.G., respingere tutti i motivi di opposizione ex adversa parte proposti e per i motivi esposti, che si vogliono qui interamente richiamati, e, accertato quanto ivi esposto, eccepito, dedotto e richiesto, ossia accertata l'esistenza e l'ammontare di un credito di in persona del legale Parte_1 rappresentante, verso il , in persona dell'On.le in , Controparte_1 CP_2 CP_3 per le causali descritte in narrativa della predetta comparsa, negli scritti successivi, nonché nel ricorso per ingiunzione di pagamento del 18/4/2018, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo N. 2534/18 emesso il 3/5/2018 dal Tribunale di Bologna e depositato il 11/5/2018 ed opposto in primo grado ed in ogni caso, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito di in persona del legale Parte_1 rappresentante, nei confronti del , in persona dell'On.le Controparte_1 CP_4
, per le causali descritte al presente atto, in narrativa della comparsa di
[...] costituzione e risposta del 15/11/2018, nonché negli scritti successivi e nel ricorso per ingiunzione di pagamento del 18/4/2018, e, per l'effetto, condannare il medesimo
, in persona dell'On.le Ministro pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Parte_1
€ 96.646,15, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sia risultata provata in corso di causa o risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società – esercente attività di noleggio, installazione ed Parte_1 assistenza su sistemi di intercettazione ambientale – proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Bologna, assumendo di aver maturato, negli anni dal
2008 al 2015, ingenti crediti nei confronti della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, per i servizi a questa resi e descritti nelle fatture prodotte con il ricorso per ingiunzione di pagamento. In particolare, la ricorrente precisava come le fatture fossero state pagate dalla , seppure con ritardi variabili da pochi mesi ad oltre un anno, CP_5 rispetto alla scadenza convenuta, ovvero rispetto alla scadenza indicata dalla legge (art. 4
D.lgs. 231/2002), ad eccezione delle fatture n. 437/2010 del 23/12/2010, con scadenza al
21/6/2011, per € 5.508,00; n. 377/A/12 del 8/11/2012, con scadenza al 6/2/2013, per € pagina 2 di 11 14.683,35; n. 378/A/2012 del 8/11/2012, con scadenza al 6/2/2013, per € 490,05 e n. 127/A/2014 del 7/4/2014, con scadenza al 6/7/2014, per € 2.104,50, per un importo complessivo di € 22.785,90, mai saldate. Inoltre, la ricorrente affermava come, a seguito dei predetti ritardi nei pagamenti, effettuati dalla Procura di Napoli, fossero maturati sui relativi crediti, via via maturatisi e pagati in ritardo, anche gli interessi moratori di cui al
D.lgs. 231/2002.
Pertanto, la chiedeva la condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1 sia degli importi portati alle fatture non saldate, per un totale di € 22.785,90, sia dell'ulteriore importo di € 73.860,25, “quale residuo capitale calcolato sulle fatture prodotte con i nn. da 2 a 9 compresi (ossia le fatture pagate, ma con ritardo, come somma degli interessi maturati dalla scadenza dell'obbligazione al saldo, nel tasso di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2002 oltre al riconoscimento degli ulteriori interessi…..” (Cfr. Appello pag. 4
– enfasi del grassetto propria alla fonte citata). B. Con decreto ingiuntivo n. 2534/18 del 11.05.2018, il Tribunale di Bologna ingiungeva al , in persona del Ministro in carica, di pagare alla Controparte_1 ricorrente, la somma di € 96.646,15 oltre interessi e spese.
C. Con atto di citazione, il proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse dichiarato nullo, inefficace e, per l'effetto, revocato e, nel merito, chiedeva accertarsi l'infondatezza della pretesa sostanziale spiegata da nonché l'infondatezza della pretesa ad ottenere gli interessi moratori Parte_1 previsti per le transazioni commerciali, normativa non applicabile, con vittoria di spese di lite.
In primis, il deduceva di nulla dover con riferimento alle quattro fatture CP_1 mai pagate, poiché la volontà negoziale delle parti non sarebbe stata adeguatamente provata, in quanto non desumibile da fatti concludenti, ma desumibile solo da necessitata forma scritta ad substantiam, che nel caso di specie mancava.
Secondariamente, e con riferimento alla pretesa di somme per asserito residuo capitale, discendenti dall'applicazione della normativa sulle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, l'opponente eccepiva come gli interessi moratori non fossero dovuti sulle c.d. spese straordinarie di giustizia di cui all'art. 70 d.p.r. 115/2002, nel cui ambito sarebbero da ricondurre le spese per intercettazioni, ma su tali importi sarebbero dovuti al più solo gli interessi al tasso legale e dalla eventuale data di messa in mora.
D. Si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex Parte_1 adverso esposto, dedotto e richiesto, instando per la completa reiezione delle domande proposte, con conferma dell'opposto decreto e, comunque, nel merito, richiedendo l'accertamento del credito azionato in sede monitoria e condanna del Controparte_1
pagina 3 di 11 Giustizia al relativo pagamento. In via preliminare, chiedeva concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
E. Con sentenza n. 1938/2021, pronunciata in data 22/7/2021 dal Tribunale di
Bologna e pubblicata il 6/8/2021, non notificata, il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione proposta dal , per l'effetto revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo e, riportandosi all'interpretazione contenuta in alcune pronunce di legittimità, pure richiamate, sosteneva come le spese per il noleggio di strumentazioni utili all'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali dovessero collocarsi fra le c.d. spese straordinarie di giustizia, categoria aperta, collocata in chiusura del d.p.r. 115/2002, art. 70. Il Tribunale di Bologna affermava, dunque, il carattere illiquido ed inesigibile del credito della verso il , come sottoposto alla sua Parte_1 Controparte_1 cognizione, sottratte alla libera contrattazione delle parti, con liquidazione a norma degli artt. 168, 169, 170 e 171 T.U. spese di giustizia (decreto di pagamento del magistrato che ha disposto l'intercettazione), così superando anche la questione dell'applicabilità degli interessi di cui al D.lgs. 231/2002.
F. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_1 notificato a mezzo PEC in data 01.02.2022, lamentando 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2) la violazione del diritto comunitario e dei principi di correttezza e buona fede dell'agire amministrativo, nonché del legittimo affidamento del soggetto privato. G. Seppur regolarmente citato, il non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 12.07.2022. H. All'esito delle conclusioni, precisate dall'appellante con note scritte per l'udienza del 07.05.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale accoglieva l'opposizione del “con esclusione di qualsiasi statuizione, anche Controparte_1 incidentale, circa l'esistenza o meno del credito vantato dalla convenuta opposta”, affermando altresì come la questione che in diritto consentiva di giungere all'accoglimento della domanda dell'opponente muovesse “dalla corretta qualificazione e dal corretto inquadramento del titolo sotteso al credito azionato in via monitoria”. L'appellante chiede la modifica di tali statuizioni in favore di una pronuncia che accerti e dichiari, in accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado, l'esistenza e l'ammontare di un credito della verso il . Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 11 1.1 In particolare, l'appellante affida le proprie censure a due motivi, contenenti più ragioni.
1.2 Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, con il secondo, la violazione del diritto comunitario e dei principi di correttezza e buona fede dell'agire amministrativo, nonché del legittimo affidamento del soggetto privato.
Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente per l'evidente connessione logico giuridica ed anche perché l'appellante in buona e pratica sostanza, sovrappone le argomentazioni a sostegno dell'una e dell'altra ragione, per cui ne discende un'unica ragione o motivo, di censura.
1.2.1 Nello specifico, la società appellante sostiene come “i rapporti fra Pt_1
e la Procura di Napoli, trovassero sempre il loro fondamento in un contratto (scritto)
[...] di diritto privato”, tanto da essersi nel tempo “instaurata una prassi amministrativa atta a ingenerare nell'azienda privata, un legittimo affidamento meritevole di tutela”, ragion per cui ritiene applicabile la normativa di cui al d.lgs. 231/2002 – attuativo della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In particolare, l'appellante sostiene come, nel corso del giudizio di opposizione, la produzione documentale fosse stata allegata proprio al fine di dimostrare come, in quelle quattro ipotesi – le fatture oggetto del decreto ingiuntivo – e, in generale, nei cinque anni di collaborazione con la Procura di Napoli, le parti avessero sempre fatto convergere le rispettive volontà negoziali con lo stesso meccanismo: presentazione del preventivo, visto per accettazione del P.M. e/o decreto di autorizzazione, che menziona il preventivo.
Più precisamente, sostiene l'appellante, l'iter avveniva nel modo seguente: la Procura di
Napoli, preliminarmente, invitava la a presentare un proprio preventivo per un Parte_1 determinato servizio e, alla luce dello stesso, veniva emesso il decreto di intercettazione e autorizzato il noleggio delle apparecchiature per eseguirlo, presso l'offerente, richiamando, espressamente, le condizioni economiche, di cui al preventivo precedentemente fornito, che veniva sottoscritto per accettazione dal magistrato procedente. Svolta l'attività commissionata, poi, la inviava alla Procura una nota pro-forma, con il Parte_1 consuntivo dell'attività svolta, redatta ovviamente sulla base del preventivo formulato, seguiva l'emissione di fattura, che, nella maggioranza dei casi, veniva pagata dalla pubblica amministrazione, seppure con ritardo, ad eccezione delle quattro fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Ritenuto provato, dunque, il rapporto contrattuale sussistente con la P.A. convenuta, la società sostiene che debba applicarsi al caso di specie la normativa citata anche in ordine al calcolo degli interessi, in quanto rammenta come la qualificazione come spesa straordinaria di giustizia – e relativa sussunzione nell'art. 70 d.p.r. 115/2002 –
pagina 5 di 11 sarebbe possibile soltanto in mancanza di contratto scritto, ipotesi a suo dire da escludere alla luce della produzione documentale allegata.
2. Orbene, da un'attenta disamina degli atti e della documentazione allegata, questa
Corte ritiene infondato il primo motivo d'appello, risultandone assorbito tutto il resto. 2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il Tribunale, di certo non violando l'art. 112 cpc, ha correttamente escluso che la fonte del credito della Pt_1 fosse un contratto di diritto privato e, dunque, una transazione commerciale soggetta
[...] alla disciplina del D.lgs. 231/2002 e, conseguentemente, ha ritenuto il citato credito illiquido ed inesigibile, considerata, peraltro, l'impossibilità di “forzare il meccanismo di liquidazione, attribuendolo al giudice ordinario, in mancanza di previa liquidazione”
(pag. 9, sentenza appellata), che doveva avvenire attraverso il procedimento approntato dal
TU sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002) e precisamente attraverso il meccanismo approntato dall'art. 70 e dagli artt. 168, 169, 170 e 171 e, quindi, con decreto di pagamento del magistrato, che ha disposto l'intercettazione ed eventuale sua impugnazione.
2.2 A questa Corte – come già statuito con propria sentenza n. 2547/2021 pubbl. il
06/10/2021– giova rammentare come in astratto non possa escludersi che il rapporto tra la società privata, che mette a disposizione le apparecchiature, ed il , che ne CP_1 usufruisce, possa avere fonte in un contratto [Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)]. Se di certo non è precluso, dunque, al Ministero della Giustizia di stipulare con un privato un contratto, soggetto alla disciplina normativa dei contratti conclusi dalla P.A., con cui si convenga il noleggio delle apparecchiature utili alla attività investigativa, nel caso de quo, tuttavia, la conclusione di simili contratti non è mai avvenuta. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a fronte delle circostanze di fatto allegate e documentate, correttamente il
Tribunale gravato ha escluso che la fonte del credito fosse un contratto di diritto privato e dunque una transazione commerciale soggetta alla disciplina ex D.Lgs 231/02.
3. In proposito, nella giurisprudenza di legittimità vige il consolidato principio secondo il quale i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, laddove la forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale. Secondo la Suprema
Corte, infatti, «I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione pagina 6 di 11 negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso
l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.» [Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015 (Rv. 635756
- 01)]; «Il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923» [Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017 (Rv. 647056 -
02)].
«I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva
l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di una Università, della precedente proposta di convenzione formulata da un'associazione culturale)» [Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 (Rv.
657426 - 01)]; «Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui
l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto)» [Cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 (Rv.
664227 - 02)].
pagina 7 di 11 4. A tali principi questa Corte ritiene di aderire e farne corretta applicazione nel caso di specie, giungendo così alla conferma della sentenza gravata.
4.1 L'unica traccia di documentazione scritta intercorsa tra la società e la Procura di
Napoli attiene ai preventivi, ai visti per accettazione del P.M. e ai decreti di autorizzazione del singolo Pubblico Ministero (doc.ti nn. da 13 a 16 e da 20 a 25 del fascicolo monitorio).
Pertanto, in ossequio ai principi sopra espressi, tali documenti non sono sufficienti a soddisfare il requisito necessario della forma scritta ab substantiam e, dunque, a ritenere soddisfatto il requisito della esistenza del contratto.
Peraltro, come ormai costantemente affermato dalla S.C. [Cass. Sez.
3 - Sentenza
n. 12111 del 22/06/2020 (Rv. 658168-01) e Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)] l'autorizzazione del Pubblico
Ministero all'uso delle apparecchiature private non costituisce accettazione di una proposta contrattuale. Si tratta piuttosto di un atto del procedimento penale, volto a disciplinare l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate con strumenti privati, e non può considerarsi atto idoneo a configurare accettazione di proposta contrattuale, non solo, in quanto proveniente da organo (il Pubblico Ministero) che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero, ma altresì, in quanto lo scopo dell'autorizzazione è di rendere utilizzabili intercettazioni fatte con strumenti privati, che in difetto, non potrebbero essere usate nel processo. Quell'atto, ha, cioè, una funzione tipica, all'interno del processo penale, che ne esclude ogni altra. (Cfr. in termini anche C. App. Bologna Sentenza n.
2547/2021 del 21.9.2021, pubbl. il 06/10/2021, Presidente Maria Cristina Salvadori,
Consigliere est. Mariacolomba Giuliano).
4.2 I documenti citati non valgono neppure ai fini di una qualificazione del citato credito nell'ambito delle spese straordinarie di giustizia di cui all'art. 70 d.p.r. 115/2002, in quanto non è stato seguito l'iter attraverso cui normalmente si addiviene alla liquidazione delle spese di noleggio. «E' opportuno ricordare che la Circolare del Ministero della
Giustizia del 14 dicembre 2010, prevede, in un'ottica di monitoraggio delle spese di giustizia e di loro imputazione, che, per le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali l'iter procedurale di spesa inizia con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone l'intercettazione; i gestori telefonici ovvero le società di noleggio degli apparati emettono la relativa fattura;
l'ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spesa. Il provvedimento di liquidazione viene infine iscritto nel registro delle spese pagate dall'Erario ed è trasmesso per il pagamento al funzionario delegato insieme alla documentazione giustificativa (...) è all'atto della liquidazione che viene quantificato l'ammontare della spesa da porre a carico dell'Erario, con contestuale individuazione della persona del creditore» [Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 12111 del 22/06/2020 (Rv. 658168-01)]. pagina 8 di 11 «E' ormai principio assolutamente consolidato (v. fra le tante Cass. 208/20, 2074/19,
23135/19, 21973/19, 33765/19, 17115/19) e confermato dalla pronuncia n. 12111/20 emessa dalla S.C. espressamente in funzione nomofilattica, che la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, con decreto opponibile solo con le modalità a tale scopo espressamente predisposte dall'art. 170 DPR cit., ed il relativo credito non può dunque essere fatto valere con una azione di cognizione. » (Cfr. C. App. Bologna Sentenza n. 2547/2021 del 21.9.2021, pubbl. il 06/10/2021, Presidente Maria Cristina Salvadori, Consigliere est. Mariacolomba
Giuliano)
5. In conclusione, l'appello è infondato.
Tra gli atti invocati dalla società ricorrente, infatti, non ve ne è alcuno che possa integrare la forma imposta. Non di certo i meri preventivi, che semmai costituiscono proposta, né il provvedimento ex articolo 268 c.p.p. di autorizzazione da parte del PM, che non vale come accettazione, come detto, ma esaurisce i suoi effetti all'interno del processo penale.
L'infondatezza del motivo d'appello inerente l'an della domanda rende, quindi, superflua perché assorbita, l'analisi della doglianza relativa alla normativa applicabile in tema di interessi, essendo questione inerente al quantum.
Infatti, Una volta escluso che tra la società ricorrente ed il sia stato CP_1 validamente un contratto avente ad oggetto l'utilizzazione delle apparecchiature di intercettazione, la fonte dell'obbligazione del di remunerare comunque la società CP_1 per l'uso dei sistemi di captazione è nella legge che disciplina le spese di giustizia, ed in particolare quelle straordinarie. Alla conferma di tale principio la Suprema Corte, (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 12111 del 22/06/2020) alla cui motivazione di fa ampio rinvio, è giunta in esito ad un compiuto esame della giurisprudenza precedente anche penale, alla ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia di spese di giustizia per la parte qui in rilievo (escludendo, in particolare, che dall'introduzione nel 2018, dell'art. 168 bis nel
D.L.gs 115/02 possano trarsi elementi interpretativi di senso contrario per le fattispecie anteriori), alla valutazione della natura dell'attività cui le prestazioni di noleggio accedono,
e alla descrizione delle modalità procedimentali con le quali al noleggio si addiviene.
5.1 Quanto, infine, alla dedotta contrarietà al diritto dell'UE dell'interpretazione adottata dalla Suprema Corte, questa Corte di merito ritiene ancora convincente quanto già espresso da un proprio precedente indirizzo, che ha inteso uniformarsi in parte qua all'indirizzo tracciato dalla decisione di Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12111 del 22/06/2020 pagina 9 di 11 già più volte citata. << 4) In comparsa conclusionale l'appellante ha dedotto la contrarietà al diritto dell'UE dell'interpretazione adottata dalla S.C. Tale rilievo va disatteso. Sul punto si è peraltro già espressa la S.C. In particolare, con la menzionata sentenza n.
12111/20 si è osservato che, essendosi in presenza di una spesa straordinaria di giustizia di rilievo pubblicistico interamente sottoposta alla procedura prevista dal DLs 115/2002, e non di una transazione commerciale con la P.A., non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alia Corte di Giustizia UE non configurandosi già astrattamente la possibilità di contrasto con la disciplina comunitaria relativa al diverso tema delle transazioni commerciali. Similmente, con la pronuncia n. 208/20 la S.C. ha condivisibilmente osservato come l'opzione interpretativa prescelta non si pone in contrasto con le Direttive 2004/18/CE ne 2011/7/UE il cui scopo (art. 1) è quello di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese.
Deve inoltre considerarsi la definizione data dall'art. 2 alle “transazioni commerciali” quali quelle tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, individuata quale pubblica amministrazione qualsiasi “amministrazione aggiudicatrice” come definita all'art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2004/17/CE e all'art. 1, par. 9, della direttiva 2004/18/CE. La disciplina dell'UE, indirizzata a favorire la competitività delle imprese e a tutelare la concorrenza nell'ambito della disciplina degli appalti, risulta quindi estranea al caso qui in esame, trattandosi di prestazioni rese al di fuori di ogni procedura ad evidenza pubblica e nell'ambito di un procedimento penale.>>. (Corte App.
Bologna Sentenza n. 2547/2021 pubbl. il 06/10/2021, Consigliere est. Mariacolomba
Giuliano, Presidente Maria Cristina Salvadori).
Questa interpretazione è stata ritenuta valida anche da numerosa giurisprudenza di merito, tra cui appunto il Tribunale oggi gravato, ed è stata condivisa anche da altre pronunce della Suprema Corte [Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 208 del 09/01/2020 (Rv.
656501 - 01); Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)] e può considerarsi vero e proprio ius receptum, secondo l'adesione nomofilattica consolidata della Corte di cassazione e non mera opinione certamente maggioritaria, e le cui opinioni dissenzienti riguardano casi affatto particolari e per lo più derivanti da decisioni di primo grado non gravate, che hanno, poi, costituito un giudicato interno tra le medesime parti non superabile. Questa autorevolissima opinione del Supremo Collegio fino ad oggi e con la sola eccezione che si dirà, non ha neppure ritenuto necessario rimettere alla Corte di
Giustizia UE la questione relativa alla compatibilità col diritto euro-unitario dell'interpretazione della normativa interna, che ha stabilito di non dover fare applicazione, ai rapporti in questione, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di transazioni pagina 10 di 11 commerciali – il che rileva soprattutto ai fini della maturazione e della esigibilità degli interessi – (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022). Come anticipato, allo stato l'unico isolato precedente, che ha ritenuto doveroso rimettere la questione interpretativa sulla compatibilità dell'orientamento interno, costituente ius receptum, perdurando l'inerzia del legislatore o una sua opera interpretativa chiarificatrice perché autentica, è costituito dall'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione civile, in data 8 febbraio 2024, n. 5134/2024 data pubblicazione 27/02/2024, dalla quale in verità non è agevole trarre argomenti idonei a superare quanto già deciso dal consolidatissimo pensiero già visto.
Conseguentemente in ragione dell'isolato precedente e della sua non persuasività questa Corte di merito ritiene corretto mantener ferma l'adesione alla sua già vista giurisprudenza, che affonda le radici in persuasive e non superate né invero superabili, argomentazioni, che inducono a respingere l'impugnazione e così confermare la decisione di prime cure.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del , disattesa e respinta ogni contraria istanza Controparte_1 ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- nulla per le spese in ragione della contumacia della parte appellata;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante nonché dell'appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 07 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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