Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. Parte_1
, nata a [...], il [...], residente in C.F._1
VIA E.LUCARNO 61/29 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RAZETO FEDERICA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
C.F. Parte_2
, nato a [...], il [...], residente C.F._3
in VIA TERIASCA 19 16036 PIEVE LIGURE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RAZETO FEDERICA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01-18.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SORI il 21/06/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“A) I coniugi già vivono separati da anni con reciproco consenso;
B) A definizione e tacitazione di ogni pretesa economica della signora Parte_1
nascente dal matrimonio e segnatamente della richiesta di contributo al
[...]
proprio mantenimento, il signor si obbliga a trasferire la piena Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Genova Via Pisa n.45 r. (valore stimato
€.110.000) alla Signora entro 30 giorni dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza di separazione.
C) Il Signor continuerà l'attività commerciale fino alla sua Parte_2
chiusura trattenendo per sé le merci a magazzino il cui valore è stimato in
€.110.000;
Con D) Le parti hanno regolato già separatamente le questioni inerenti il negozio in fino alla sua liquidazione.
E) A far data dalla cessione dell'immobile, laddove il sig. dovesse Pt_2 continuare ad occupare l'immobile con la propria attività commerciale sarà tenuto a pagare una indennità di occupazione pari ad €.800 mensili da versare sul conto corrente della signora Iban [...] Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese fino al rilascio dei locali;
F) Con il puntuale adempimento delle sopra indicate condizioni le parti dichiarano di nulla più avere reciprocamente a pretendere in dipendenza e conseguenza del rapporto di coniugio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989, Numero 4, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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