Articolo 642 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 627Articolo 629
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9 ottobre 2010
Art. 642. Revoca e sospensione dei concorsi 1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di:
a) revocare il bando di concorso; b) sospendere o rinviare le prove concorsuali; c) modificare il numero dei posti messi a concorso; d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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