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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 282/2023 tra le seguenti parti:
nata a [...] il [...] (c.f. ), come Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando De Giosa e Tosello Patrizia, come da procura in atti;
contro
nata a [...] il [...] (c.f. ), come Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cravero, come da procura in atti;
Convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: 1)- accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, in via preliminare, dichiarare e pronunciare - anche con sentenza non definitiva o parziale - l'annullamento, per violenza e per dolo per presupposizione e, comunque, per le ragioni e le causali di cui alla parte narrativa, nonchè la nullità, la invalidità e la inefficacia, per difetto di causa, per causa illecita e per motivo illecito, oltre che per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, dell'atto di rinuncia all'eredità di ai rogiti del notaio CP_2 del 5.5.2014, rep.13.802; 2) - per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima di nato a [...]_2
Loano il 23.4.1928 e deceduto in Pietra Ligure il 7.12.2013, e dichiarare che la massa ereditaria paterna a dividersi è composta da beni mobili, denaro e valori mobiliari, oltre ai seguenti cespiti "a) -terreno sito in Boissano, fgl.
8 - p.lla 661, consistenza 50 mq.; b)
- abitazione sita in Boissano, fgl.
8 - p.lla 200 sub. 4, vani 5,5; c) -abitazione sita in Boissano, fgl.
8 - p.lla 200 sub. 2, vani 6,0; d) -immobile sito in Boissano, fgl.
8 - p.lla 200 sub. 3, vani 5,5" , e, conseguentemente, disporre lo scioglimento della comunione esistente tra e con riguardo al citato compendio ed ordinare la formazione di due quote da assegnare Controparte_1 Parte_1 in proprietà esclusiva a ciascuno dei condividenti, cui andrà attribuita una quota dell'intero asse relitto pari ad 1/2 ciascun, ovvero, in ipotesi di eventuale impossibilità, disporre come per legge;
3) - dichiarare tenuta e condannare , che ha gestito gli Controparte_1 immobili e i beni mobili ereditari, a rendere il conto della sua amministrazione e di quanto ha percepito, incassato, trattenuto e fatto proprio, per canoni di locazione, condannandola al pagamento di quanto dovuto - pro quota - alla coerede con le Parte_1 dovute maggiorazioni per interessi e per danni da degrado monetario;
4) - in via istruttoria, con riserva di articolare e dedurre con le memorie ex art. 183, c. 6, nn. 1 - 2 - 3, cpc., si chiede sin d'ora disporsi consulenza tecnica per la descrizione e la valutazione del patrimonio comune e per la formazione delle quote da assegnare ai condividenti, nonchè per la quantificazione dei canoni locativi percepiti e percipiendi (al netto delle spese) e delle somme prelevate dai conti correnti del de cuius, nonchè ammettersi interrogatorio
1 formale della convenuta e prova testimoniale, con testi da indicare in assegnando termine, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, epurate da valutazioni e giudizi;
5) - adottare ogni altro provvedimento necessario ed opportuno;
6) - porre le spese di lite a carico della convenuta, che con il suo comportamento ha dato luogo a questo contenzioso, ovvero, in via gradata, porre le spese a carico della massa divisionale, con privilegio;
PER PARTE CONVENUTA: In via preliminare di merito Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande di impugnazione avversarie relative alla rinuncia all'eredita' del sig. da parte dell'attrice Nel merito Accertare e CP_2 dichiarare la validita' e l'efficacia della rinuncia da parte dell'odierna attrice all'eredita' morendo dismessa dal sig. CP_2
Dichiarare nuove, inammissibili e infondate e conseguentemente respingere qualsivoglia domanda e/o eccezione, richiesta istruttoria o istanza relativa alla revoca della rinuncia. Respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate. In via istruttoria Dato atto che il Giudice non si è pronunciato sulla prova contraria introdotta nella memoria ex art. 183 n.3 c.p.c., si chiede l'ammissione dei capi di prova per testi da 1 a 8 di cui alla predetta e segnatamente, coi testi gia' indicati. 1) Vero che quando la sig.a ad abitare l'appartamento sottostante a quello abitato dalla madre, l'attrice comincio' a minacciare e a porre in atto Parte_2 violenze nei confronti della madre, ad esempio brandendo un martello verso di lei e urlando vergogna. 2) Vero che dopo la rinuncia all'eredita' quando incontrava per strada la madre, la sig.a la insultava e le gettava addosso una monetina da 10 centesimi. Pt_1 3) Vero che in queste occasioni la sig.a molto impaurita chiamava la stazione dei Carabinieri di Loano 4) Vero che dopo tali
CP_1 episodi la sig.a per paura della figlia quando usciva si faceva sempre accompagnare da qualcuno 5) Vero che persistendo tali
CP_1 situazioni di insulti e violenze la sig.a è andata a vivere con il figlio 6) Vero che in questo periodo la sig.a subì anche
CP_1 CP_1 strani furti in casa 7) Vero che per i predetti comportamenti l'esponente fu costretta a sporgere più di una querela verso la figlia, come da doc. 9 che si rammostra al teste querela che venne poi successivamente ritirata. 8) Vero che a tutt'oggi la sig.a non puo'
CP_1 avere accesso al suo appartamento per manutenzione etc in quanto la figlia la minaccia Con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva questo Tribunale per Parte_1 conseguire l'annullamento della rinunzia all'eredità del de cuius deceduto il CP_2
7.12.2013 – rinunzia intervenuta in data 5.05.2014 – e precisamente di procedere all'annullamento, per violenza e per dolo, per presupposizione e, comunque, per le ragioni e le causali di cui alla parte narrativa, nonchè la nullità, l'invalidità e l 'inefficacia, per difetto di causa, per causa illecita e per motivo illecito, oltre che per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, dell'atto di rinuncia all'eredità di ai rogiti del notaio CP_2 Persona_1 del 5.5.2014, rep. 13.802 (doc. 1 prod. attorea) e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] e deceduto in Pietra Ligure il 7.12.2013, e CP_2 dichiarare che la massa ereditaria paterna a dividersi è composta da beni mobili, denaro e valori mobiliari, oltre ai seguenti cespiti "a) -terreno sito in Boissano, fgl.
8 - p.lla 661, consistenza 50 mq.; b) -abitazione sita in Boissano, fgl.
8 - p.lla 200 sub. 4, vani 5,5; c) -abitazione sita in Boissano, fgl.
8 - p.lla 200 sub. 2, vani 6,0; d) -immobile sito in Boissano, fgl.
8 - p.lla 200 sub. 3, vani 5,5",
e, conseguentemente, disporre lo scioglimento della comunione esistente tra e Controparte_1 con riguardo al citato compendio e ordinare la formazione di due quote da Parte_1 assegnare in proprietà esclusiva a ciascuno dei condividenti, cui andrà attribuita una quota dell'intero asse relitto pari ad 1/2 ciascuno, ovvero, in ipotesi di eventuale impossibilità, disporre
2 come per legge;
3) - dichiarare tenuta e condannare che ha gestito gli immobili Controparte_1
e i beni mobili ereditari, a rendere il conto della sua amministrazione e di quanto ha percepito, incassato, trattenuto e fatto proprio, per canoni di locazione, condannandola al pagamento di quanto dovuto - pro quota - alla coerede con le dovute maggiorazioni per Parte_1 interessi e per danni da degrado monetario.
1.2 In particolare, l'attrice esponeva che nel 2014 avesse rinunciato all'eredità paterna in quanto indotta e manipolata dalla violenza morale perpetrata dalla propria madre, odierna convenuta, in virtù della quale quest'ultima avrebbe minacciato di risolvere il contratto di comodato che la vedeva risiedere stabilmente presso un immobile di sua proprietà (cfr. doc. 3 prod. attore) e che la famiglia l'avrebbe abbandonata e allontanata se avesse accampato pretese sull'eredità paterna.
1.3 L'istante precisava, altresì, che la condotta tenuta dalla convenuta avrebbe trovato terreno fertile anche in considerazione del suo stato di grave incapacità psicofisica, essendo essa affetta da disturbi psichici/psicologici (come a referto doc. 4);
1.4 Secondo la tesi di parte attrice, un primo tentativo di reazione già è intervenuto a settembre del 2019 con l'introduzione del giudizio avente ad oggetto una contesa sull'eredità della zia vedova e senza figli, iniziativa che “veniva soffocata sul nascere” in quanto Persona_2 indotta - con "scrittura privata di transazione" del 3.8.2021 parimenti oggetto di impugnazione in altro separato giudizio (doc. 7) - a transigere, con l'abbandono della lite, ricevendo la somma di € 235.000,00 - di cui € 1.000,00 in contanti al momento della sottoscrizione - e un anello
" appartenuto alla de (dazione ritenuta “modica” rispetto a un patrimonio relitto Per_3 Per_4 di circa € 4.000.000).
1.5 a riprova dei sopraindicati assunti, l'istante asseriva e documentava che solo dopo la conclusione della sopraindicata causa civile, l'odierna convenuta incardinava un distinto procedimento per la liberazione dell'immobile dato in comodato, evidenziando il dolo posto in essere dalla controparte quale causa di annullamento del contratto, nonché la sussistenza di una presupposizione, ovvero di un elemento esterno condizionante noto ad entrambe le parti, causa di risoluzione dl contratto al su venir meno. In via subordinata, l'attrice tacciava la rinuncia di nullità in quanto priva di causa e /o per causa illecita e /o per motivo illecito, nonchè per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, giacché, suo tramite e per mezzo dell'istituto della "rinuncia all'eredità" ex art.
519 c.c., la ha arrecato vulnus ai diritti successori (e non solo) dell'attrice, spogliandola e privandola di CP_1
3 una ingente quota di patrimonio del padre (cfr. atto di citazione, pag. 7), senza considerare la censurabilità del comportamento della convenuta sotto il profilo umano e familiare.
2. Si costituiva tempestivamente la quale, in punto di fatto, evidenziava Controparte_1 che nel 2014 la controparte fosse esposta ad una grave situazione debitoria, motivo personale che l'aveva spinta a rinunciare all'eredità paterna a condizione che vi rinunciasse anche il fratello
, ciò allo scopo di non ritrovarsi unica esclusa ed evitare che quest'ultimo traesse Persona_5 dalla vicenda vantaggi indebiti.
2.1 in diritto, la convenuta eccepiva in via pregiudiziale la carenza di interesse ad agire della controparte in quanto ancora nella possibilità di accettare l'eredità, non essendo ancora decorso il decennio alla data della domanda.
2.2 La resistente, inoltre, in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale della domanda di annullamento per violenza e/o dolo, essendo decorsi molto più di 5 anni dalla data della impugnata rinunzia.
2.3. La eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnativa per presupposizione e CP_1
l'insussistenza di alcuna causa di nullità. Su tale ultimo aspetto la convenuta, con specifico riguardo all'incapacità naturale rivendicata dall'attrice, evidenziava la scarsa credibilità della tesi difensiva ex adverso proposta, in quanto la dedotta incapacità sarebbe stata piuttosto altalenante e sarebbe intervenuta prima e dopo il contenzioso già sorto nel 2019, “a comando” della controparte. Quanto alla causa locatizia, avente ad oggetto l'immobile dato in comodato, l'attrice si limitava ad asserire che questa non era altro che espressione del suo diritto a rientrare nel pieno godimento del proprio immobile, avendo le parti posto in essere un comodato precario, diritto che avrebbe potuto esercitare in ogni caso e a prescindere.
3. L'attrice in sede di prima memoria replicava che l'art. 525 c.c. non consentisse la revoca della rinuncia, avendo altri eredi, ovvero proprio la controparte, accettato l'eredità. L'istante eccepiva, altresì, che il dies a quo del termine prescrizionale dovesse coincidere con la data di notifica del ricorso depositato per il rilascio dell'immobile concessole in comodato. Nel merito contestava l'esistenza di una pregressa esposizione debitoria d carattere fiscale, ritenendola insussistente o comunque di entità irrilevante.
3.1 La causa era istruita documentalmente e attraverso l'audizione di testimoni. All'esito dell'istruttoria, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva introitata in decisione, previo scambio di scritti conclusivi.
4 4. Ciò posto, preliminarmente ed in rito occorre procedere all'esame della eccezione di carenza di interesse ad agire in quanto pregiudiziale di rito. Ebbene, si ritiene che, alla luce della normativa invocata dalla attrice, essa non sia fondata.
4.1 Ed infatti, alla luce del tenore letterale dell'art. 525 c.c., finché il relativo diritto non si sia prescritto i rinunzianti possono sempre accettare l'eredità “se non è stata già acquistata da altro dei chiamati”, disposizione che deve essere intesa non solo con riguardo ai chiamati successivi, ma anche a quelli che avrebbero diritto di accettarla comunque in qualità di coeredi, provocando la rinunzia l'espansione della loro quota. La ratio della previsione è quella di evitare che il possesso dei beni ereditari da parte degli altri accettanti possa determinare situazioni precarie. Nonostante
l'attrice vi abbia provveduto in data 5.07.2023, si ritiene che quest'ultima non possa essere considerata efficace. L'eccezione deve quindi essere disattesa.
5. Deve ora essere esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione, da riferirsi come sollevata con riguardo alla impugnazione per violenza e dolo.
5.1 A tal riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza e la dottrina unanime convengono sul raccordo fra l'art. 526 c.c. e la disciplina contrattualistica (ad eccezione dell'annullamento per errore) trattandosi di un negozio unilaterale. Con riguardo ai presupposti,
è necessario che vi sia un nesso di causalità fra la minaccia/inganno e l'atto negoziale viziato, circostanza che si desume dalla contestualità cronologica della violenza o dell'inganno rispetto all'atto negoziale viziato, o comunque da una anteriorità della costrizione tale da far emergere che l'atto dispositivo, in assenza del comportamento di colui che avrebbe beneficiato della rinuncia, non sarebbe mai stato posto in essere.
5.2 Sul punto, chiarissima è la giurisprudenza che ritiene che “In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata a estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo, e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che, in assenza della minaccia, non avrebbe concluso il negozio” (ex plurimis, Cass. civile sez. III, 12/03/2010, n. 6044); quale che sia la forma concretamente assunta, per rilevare ai fini dell'art. 1434 c.c. la violenza deve essere “specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa” (Cass. civile sez.
I, 16/09/2022, n.27323).
5 5.3 anche con riguardo al dolo, è stato più volte chiarito che “il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione” (Cassazione civile , sez. II , 18/01/2023, n. 1458)
6. Ebbene, sul punto non può essere ritenuta valida la tesi di parte attrice secondo la quale il dies a quo della prescrizione sarebbe da individuarsi nella data del 22.12.2022 di notifica dell'atto giudiziario relativo alla causa locatizia – ovvero di risoluzione del contratto di comodato (cfr. doc.
11 prod. parte attrice) – in quanto, sulla base di quanto esposto e chiarito dalla citata giurisprudenza, tenuto conto delle stesse asserzioni di parte attrice, si deve ritenere che i dedotti comportamenti minacciosi o ingannevoli, per aver condizionato la rinuncia, non possono che esser stati posti in essere prima del compimento dell'atto negoziale oggetto di causa, ovvero prima del 5.05.2014.
6.1 Siffatta ultima circostanza appare confermata anche all'esito dell'istruttoria orale. In particolare, la testimone ha dichiarato “si, ricordo che era il mese di gennaio del Testimone_1
2014, lo ricordo perché di lì a poco avrei dovuto partorire, e ricordo che ero a casa di ricordo che discutevano Pt_1
e la mamma di vicende legate all'eredità paterna, perché da poco era morto il padre;
in particolare, ricordo Pt_1 che la mamma suggeriva a di rinunciare all'eredità perché la signora aveva paura che Equitalia, nei Pt_1 confronti della quale era fortemente indebitata, potesse portar loro via la casa”. (cfr. verbale di udienza Pt_1 del 18.06.2024).
6.2 Le conclusioni di cui sopra appaiono confortate anche dalla testimonianza del teste
, ex coniuge dell'attrice, il quale dichiarava: “io ricordo che già dal 2003 Testimone_2 quando andammo a convivere, ho potuto constatare che non ci fosse un buon rapporto fra madre e figlia, spesso quando la figlia chiedeva aiuto per farsi sostituire al negozio la madre trovava sempre una scusa per non andare”;
ADR: “ho potuto vedere spesso discussioni e atteggiamenti scostanti, reciprocamente, un po' come si vede in quelle famiglie dove ci sono tensioni” […] “sì all'epoca c'eravamo messi d'accordo che pagavo io l'affitto ma non avremmo pagato alcun canone di locazione, e la cosa mi andava bene, mi sembrò un buon compromesso, anche se le spese erano ingenti”; […] “successivamente arrivò il figlio, che era tornato dall'Australia (viveva lì), che andò a vivere in affitto a Loano, e a quel punto la madre venne da noi a disse che avremmo dovuto pagarle un canone di
6 locazione, ci chiese 500 euro;
ADR: parliamo più o meno del 2007; ADR: io non accettai la cosa e quell'episodio sicuramente contribuì alla rottura del nostro equilibrio familiare” (cfr. verbale di udienza del 2.07.2024).
6.3 Siffatta circostanza, fra l'altro, rende insussistente anche l'inganno, trattandosi di circostanze e intenzioni ampiamente note alla odierna attrice già all'epoca dei primi dissidi intrafamiliari.
7. Né è possibile ritenere che ci sia stata una incapacità naturale della istante – che avrebbe reso la stessa impossibilitata ad esercitare i propri diritti – e che questa si sia protratta fino al mese di dicembre del 2022. Siffatta tesi non è sostenibile sia sotto il profilo documentale che all'esito dell'istruttoria orale. Sul piano documentale, infatti, l'attrice produce una scarna documentazione medica (certificato psicologo del 12 ottobre 2022, cfr. doc. 4 prod. attorea) dalla quale emergono ansia, disturbi di insonnia, difficoltà nella concentrazione e nella memoria, unite a cefalea e disturbi gastroenterici, sintomi dai quali è possibile desumere solo una complessiva situazione di forte stress generata proprio dagli accesi conflitti intrafamiliari che l'istante aveva evidentemente narrato allo stesso psicologo, che ne dava atto nel certificato.
7.1 Anche i dissidi e le leti appaiono episodi cronologicamente collocati più avanti nel tempo e tutti caratterizzati da una evidente e anche piuttosto ferma capacità di intendere e di volere, più volte manifestata dall'attrice, la quale si collocava in una posizione di accesa e lucida parità nelle discussioni (si veda, a riguardo, la dichiarazione della medesima teste con Tes_1 riguardo all'episodio del 2021: “[…] sentii uno degli avvocati (una donna) dire alla madre di che
Pt_1 avrebbero dato lo sfratto alla figlia;
a quel punto si è avvicinata a loro sentendo quel che era stato detto
Pt_1 ha esclamato all'avvocatessa: “sono io , avete qualcosa da dirmi?” e l'avvocato, a quel punto, è Parte_1 rimasta in silenzio come in imbarazzo perché non si aspettava di trovarsi la lì e che in quel momento lei
Pt_1 avesse sentito […]si, ricordo che parlava di molte cause con la mamma perché ve erano state varie denunce
Pt_1 della madre e se ne lamentò” (cfr. verbale di udienza del 18.06.2024).
Pt_1
7.2 Del resto, la procedura di amministrazione di sostegno promossa di ufficio nel 2023
– alla quale aveva posto in essere viva opposizione, reclamando il decreto di Parte_1 nomina (cfr. doc. 2 parte convenuta) – veniva chiusa previo parere favorevole del medico, che riteneva l'odierna attrice in grado di gestire il proprio patrimonio (cfr. doc. prod. attorea del
20.11.2023).
8. Alla luce dei risultati complessivi dell'istruttoria documentale e testimoniale, oltre che delle asserzioni formulate dalla stessa parte attrice, si ritiene che sia l'intenzione manifestata dalla
7 convenuta di riavere l'immobile concesso in comodato alla figlia, unitamente agli screzi e ai dissidi aventi ad oggetto l'eredità paterna – che a dire dell'attrice avrebbero determinato e viziato la sua volontà – siano particolarmente risalenti nel tempo e siano tali da far ritenere l'azione, prima ancora che infondata nel merito, abbondantemente prescritta in quanto incardinata ben oltre il quinquennio.
9. Parimenti devono essere rigettate le subordinate domande di risoluzione per il mancato verificarsi di una “presupposizione” – trattandosi di un negozio unilaterale al quale non possono essere esteso siffatto concetto – così come quelle di accertamento della nullità per difetto di causa e per illiceità della stessa, oltre che per violazione di norme imperative e/o contrarietà all'ordine pubblico, potendosi discutere, al più, di meri motivi interni del disponente che non appaiono illeciti, né tantomeno contrari a norme imperative o all'ordine pubblico, come genericamente elencato dalla attrice.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tabella 2 (tutte le fasi ai valori medi) in € 7.616,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e
CPA se dovuti, come per legge, nonché rimborso forfettario al 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RIGETTA la domanda complessivamente spiegata da Parte_1
2. CONDANNA quest'ultima alla refusione integrale delle spese di lite sopportate dalla resistente, che qui si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e al rimborso forfettario pari al 15% per spese generali.
Così è deciso. Si comunichi.
Savona, 28.05.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
8