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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente LI MAURIZIA, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 958/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10179/2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7342/2020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4977/2021 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 903/2022 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 573/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: in via principale e nel merito annullare gli avvisi di accertamento Imu in epigrafe indicati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e s.m.i., nonché dell'art. 53 Costituzione;
in via subordinata, annullare le sanzioni per mancanza dei presupposti di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Resistente: respingere il ricorso e confermare la legittimità degli atti impugnati;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il dott. impugna gli avvisi di accertamento esecutivi n. 10179/2019, N. 07342/2020, N. 04977/2021 e N. 00903/2022, emessi dal COMUNE DI BOLOGNA, a titolo di IMU per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto l'immobile, di cui il ricorrente è unico titolare del diritto di proprietà, contenenti la liquidazione di una maggiore imposta per € 4.695,00 per ciascuna annualità, oltre a sanzioni ed interessi, per totali € 25.796,00. Secondo il ricorrente, dalla motivazione “molto stringata”, emerge che la pretesa impositiva potrebbe Ricorrente_1 Nominativo_2essere correlata al fatto che il dott. , coniugato con la sig.ra , dimora alla Indirizzo_1, al 5° piano, mentre la moglie risiede al medesimo civico, ma al 4° piano. Si tratterebbe di due unità costituenti, nella loro unicità, l'abitazione principale dei due coniugi e dei tre figli conviventi, come tali meritevoli di esenzione, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022. Gli avvisi sarebbero viziati e pertanto dovrebbero essere annullati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., nonché dell'art. 53 Costituzione. Il ricorrente ha fornito la prova di dimorare abitualmente nell'immobile sito al 5° piano, come testimoniato dai consumi di cui alle bollette delle utenze. Quello che risulta carente è il requisito formale della residenza anagrafica nell'unità situata al 5° piano, avendo il contribuente preservato negli anni la residenza nell'unità ubicata al 4° piano. Tale discrasia trova ragione nella circostanza che la residenza risulta pur sempre alla Indirizzo_1 , ingenerando nel ricorrente la convinzione di non doverla ulteriormente aggiornare. In subordine, chiede l'annullamento delle sanzioni amministrative, in virtù della buona fede oggettiva. Con controdeduzioni del 2 dicembre 2024, si costituiva il Comune di Bologna che insiste per il rigetto del ricorso. Gli atti impugnati sono legittimi in quanto non è possibile riconoscere l'esenzione IMU sull'abitazione principale in mancanza dei presupposti normativi: residenza anagrafica e dimora abituale (articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come confermata dalla Legge n. 160/2019). Il ricorrente è stato residente dal 1997 presso l'immobile di proprietà della moglie, sito al quarto piano, fino al 25.09.2024, poi ha spostato la residenza anagrafica, nel subalterno 20, posto al 5° piano. Secondo l'Ente resistente è priva di fondamento l'interpretazione relativa al concetto di unicità immobiliare, così come immotivata appare la richiesta di annullamento delle sanzioni. Con memoria del 12 settembre 2025, il ricorrente, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, per dimostrare che: “costituisce assolutamente diritto tuttora vivente la possibilità per il contribuente di dare prova contraria alla residenza anagrafica onde dimostrare la sua dimora abituale presso un diverso immobile, e ciò proprio in aderenza al principio di corretta commisurazione del carico fiscale in rapporto all'effettiva e sostanziale capacità contributiva”. Tale possibilità non è da considerarsi quindi reclusa ai casi connessi alla vecchia ICI, ma altresì estesa all'IMU. Insiste nel sostenere che i due appartamenti costituiscono un'unica abitazione in cui vive la famiglia numerosa (5 Ricorrente_1persone) del dott. . Il metodo di pagamento delle utenze sul conto corrente cointestato conferma l'animus di condivisione e unione dei due fabbricati. Al contempo, i consumi indicati dalle due distinte forniture confermano tale utilizzo e quindi il concreto uso di entrambi gli appartamenti. La famiglia del contribuente vive quindi concretamente in due immobili contigui, potenzialmente iscrivibili al catasto come unica abitazione previo intervento interno agli appartamenti. Con memoria del 29 settembre 2025, il Comune ribadisce la sua tesi, esponendo che In materia di esenzione per abitazione principale in materia di ICI, la residenza anagrafica ha valore presuntivo, vinto con la prova contraria della abitualità della dimora non dei suoi familiari ma, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 112/ 2025, del solo contribuente. In materia di IMU, invece, occorre la contestuale sussistenza di residenza anagrafica- che non ha valore presuntivo- e di dimora abituale. E, se manca la prima, inutile è la dimostrazione della seconda. Così anche per quanto riguarda l'unicità dell'abitazione, il Comune richiama la chiarezza della normativa. Infatti, l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”. Le sanzioni sono legittime, in quanto non sussistono le obiettive condizioni di incertezza ex art. 10 dello Statuto del Contribuente, considerato che è noto a tutti gli operatori del diritto che per godere dell'esenzione per abitazione principale in materia di IMU, occorre che il Contribuente dimostri la sussistenza contemporanea di entrambi i presupposti, residenza anagrafica e dimora abituale. All'odierna udienza le parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dalle parti e non contestato, il ricorrente, pur risiedendo anagraficamente con la moglie nell'appartamento al “quarto piano”, in realtà ha sempre dimorato in quello del “quinto piano”. Ad avviso della difesa del dott. Ricorrente_1, tale circostanza, determinata da un mero disallineamento formale, peraltro all'interno del medesimo edificio, ha comportato l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati, in violazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale, in merito alla sua possibilità di provare la spettanza dell'esenzione prevista dall'articolo 13, co. 2, D.L. 201/2011. Il Collegio non condivide questa tesi difensiva in quanto, in materia di IMU, l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”. Quindi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011 e s.m., gli atti impugnati sono legittimi, in quanto non è possibile riconoscere l'esenzione IMU sull'abitazione principale in mancanza dei presupposti normativi: residenza anagrafica e dimora abituale. Così come due appartamenti distinti non possono costituire un'unica abitazione principale, anche se potenzialmente iscrivibili in catasto unitariamente. Per quanto riguarda le sanzioni, anche queste sono state legittimamente irrogate, in quanto la normativa in materia di IMU non è ambigua sul punto e di conseguenza il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possano sussistere le condizioni di incertezza di cui all'art. 10 della L. 212/2000.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e viene confermata la legittimità degli avvisi impugnati. Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in complessivi euro 2500,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente LI MAURIZIA, Relatore PICCININI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 958/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10179/2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7342/2020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4977/2021 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 903/2022 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 573/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: in via principale e nel merito annullare gli avvisi di accertamento Imu in epigrafe indicati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e s.m.i., nonché dell'art. 53 Costituzione;
in via subordinata, annullare le sanzioni per mancanza dei presupposti di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Resistente: respingere il ricorso e confermare la legittimità degli atti impugnati;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il dott. impugna gli avvisi di accertamento esecutivi n. 10179/2019, N. 07342/2020, N. 04977/2021 e N. 00903/2022, emessi dal COMUNE DI BOLOGNA, a titolo di IMU per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto l'immobile, di cui il ricorrente è unico titolare del diritto di proprietà, contenenti la liquidazione di una maggiore imposta per € 4.695,00 per ciascuna annualità, oltre a sanzioni ed interessi, per totali € 25.796,00. Secondo il ricorrente, dalla motivazione “molto stringata”, emerge che la pretesa impositiva potrebbe Ricorrente_1 Nominativo_2essere correlata al fatto che il dott. , coniugato con la sig.ra , dimora alla Indirizzo_1, al 5° piano, mentre la moglie risiede al medesimo civico, ma al 4° piano. Si tratterebbe di due unità costituenti, nella loro unicità, l'abitazione principale dei due coniugi e dei tre figli conviventi, come tali meritevoli di esenzione, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022. Gli avvisi sarebbero viziati e pertanto dovrebbero essere annullati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., nonché dell'art. 53 Costituzione. Il ricorrente ha fornito la prova di dimorare abitualmente nell'immobile sito al 5° piano, come testimoniato dai consumi di cui alle bollette delle utenze. Quello che risulta carente è il requisito formale della residenza anagrafica nell'unità situata al 5° piano, avendo il contribuente preservato negli anni la residenza nell'unità ubicata al 4° piano. Tale discrasia trova ragione nella circostanza che la residenza risulta pur sempre alla Indirizzo_1 , ingenerando nel ricorrente la convinzione di non doverla ulteriormente aggiornare. In subordine, chiede l'annullamento delle sanzioni amministrative, in virtù della buona fede oggettiva. Con controdeduzioni del 2 dicembre 2024, si costituiva il Comune di Bologna che insiste per il rigetto del ricorso. Gli atti impugnati sono legittimi in quanto non è possibile riconoscere l'esenzione IMU sull'abitazione principale in mancanza dei presupposti normativi: residenza anagrafica e dimora abituale (articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come confermata dalla Legge n. 160/2019). Il ricorrente è stato residente dal 1997 presso l'immobile di proprietà della moglie, sito al quarto piano, fino al 25.09.2024, poi ha spostato la residenza anagrafica, nel subalterno 20, posto al 5° piano. Secondo l'Ente resistente è priva di fondamento l'interpretazione relativa al concetto di unicità immobiliare, così come immotivata appare la richiesta di annullamento delle sanzioni. Con memoria del 12 settembre 2025, il ricorrente, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, per dimostrare che: “costituisce assolutamente diritto tuttora vivente la possibilità per il contribuente di dare prova contraria alla residenza anagrafica onde dimostrare la sua dimora abituale presso un diverso immobile, e ciò proprio in aderenza al principio di corretta commisurazione del carico fiscale in rapporto all'effettiva e sostanziale capacità contributiva”. Tale possibilità non è da considerarsi quindi reclusa ai casi connessi alla vecchia ICI, ma altresì estesa all'IMU. Insiste nel sostenere che i due appartamenti costituiscono un'unica abitazione in cui vive la famiglia numerosa (5 Ricorrente_1persone) del dott. . Il metodo di pagamento delle utenze sul conto corrente cointestato conferma l'animus di condivisione e unione dei due fabbricati. Al contempo, i consumi indicati dalle due distinte forniture confermano tale utilizzo e quindi il concreto uso di entrambi gli appartamenti. La famiglia del contribuente vive quindi concretamente in due immobili contigui, potenzialmente iscrivibili al catasto come unica abitazione previo intervento interno agli appartamenti. Con memoria del 29 settembre 2025, il Comune ribadisce la sua tesi, esponendo che In materia di esenzione per abitazione principale in materia di ICI, la residenza anagrafica ha valore presuntivo, vinto con la prova contraria della abitualità della dimora non dei suoi familiari ma, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 112/ 2025, del solo contribuente. In materia di IMU, invece, occorre la contestuale sussistenza di residenza anagrafica- che non ha valore presuntivo- e di dimora abituale. E, se manca la prima, inutile è la dimostrazione della seconda. Così anche per quanto riguarda l'unicità dell'abitazione, il Comune richiama la chiarezza della normativa. Infatti, l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”. Le sanzioni sono legittime, in quanto non sussistono le obiettive condizioni di incertezza ex art. 10 dello Statuto del Contribuente, considerato che è noto a tutti gli operatori del diritto che per godere dell'esenzione per abitazione principale in materia di IMU, occorre che il Contribuente dimostri la sussistenza contemporanea di entrambi i presupposti, residenza anagrafica e dimora abituale. All'odierna udienza le parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dalle parti e non contestato, il ricorrente, pur risiedendo anagraficamente con la moglie nell'appartamento al “quarto piano”, in realtà ha sempre dimorato in quello del “quinto piano”. Ad avviso della difesa del dott. Ricorrente_1, tale circostanza, determinata da un mero disallineamento formale, peraltro all'interno del medesimo edificio, ha comportato l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati, in violazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale, in merito alla sua possibilità di provare la spettanza dell'esenzione prevista dall'articolo 13, co. 2, D.L. 201/2011. Il Collegio non condivide questa tesi difensiva in quanto, in materia di IMU, l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”. Quindi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011 e s.m., gli atti impugnati sono legittimi, in quanto non è possibile riconoscere l'esenzione IMU sull'abitazione principale in mancanza dei presupposti normativi: residenza anagrafica e dimora abituale. Così come due appartamenti distinti non possono costituire un'unica abitazione principale, anche se potenzialmente iscrivibili in catasto unitariamente. Per quanto riguarda le sanzioni, anche queste sono state legittimamente irrogate, in quanto la normativa in materia di IMU non è ambigua sul punto e di conseguenza il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possano sussistere le condizioni di incertezza di cui all'art. 10 della L. 212/2000.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e viene confermata la legittimità degli avvisi impugnati. Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sezione II, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in complessivi euro 2500,00.