Articolo 171 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 170Articolo 172
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19 aprile 1942
Art. 171.

Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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