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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 482/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 256/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(P.IV ), con sede in Reggio Calabria Via Argine Parte_1 P.IVA_1
Destro Annunziata n. 97, in persona del legale rappresentante e
(P.IV , Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma Viale G. Mazzini 112, in persona del liquidatore e legale rappresentante, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Pizzi e
Francesco Muscia
Appellanti
Contro
( , rappresentato e difeso all'avv. Enzo Controparte_2 CodiceFiscale_1
Buda
Appellato -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'appello all'esame è stato proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1276/2021 Controparte_1 pubblicata in data 11/06/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro , che ha così deciso:
«Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti dell' in Controparte_1
persona del liquidatore l.r.p.t. e della in persona del l.r.p.t., ogni Parte_1
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto: a) accerta e dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 2112 c.c., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente la con Parte_3 Parte_1
decorrenza 14.11.16, con l'inquadramento posseduto in precedenza presso la
[...]
Controparte_1
condanna le resistenti, in solido tra loro ex art. 2112 c.c. e ciascuna secondo il proprio titolo, al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_2
30.991,44, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo come per legge;
condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 20.345,13, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
dalla maturazione al soddisfo come per legge;
- rigetta nel residuo;
- pone a carico delle parti resistenti soccombenti, in solido tra loro e ciascuna secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2015 in complessivi € 6.888,00 oltre spese documentate, IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge: il tutto, con distrazione in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente;
- pone a carico delle parti resistenti soccombenti, in solido tra loro e ciascuna secondo il proprio titolo, le spese di c.t.u., che liquida in favore del dott. CP_3 in complessivi € 620,00, oltre IVA e CP e detratto quanto eventualmente già
[...]
percepito a titolo di acconto >>.
Ha resistito l'appellato.
Va dato atto che sono stati concessi numerosi rinvii richiesti per bonaria composizione della lite;
con ordinanza depositata il 12.12.2024 questa Corte, premesso il deposito di nota di trattazione scritta a firma congiunta dei procuratori delle parti con cui, premesso che “le parti stanno perfezionando l'accordo transattivo la cui esecuzione dovrebbe concludersi entro il febbraio del 2025” e che hanno “concordato di provocare l'estinzione del giudizio (per inattività delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c.) solo al buon esito del bonario componimento pendente” hanno chiesto il rinvio del giudizio “ a dopo febbraio 2025”, rinviava in istruttoria all'udienza del 27.3.2025.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 27.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c, si dava atto del mancato deposito di note di trattazione scritta, rinviando all' udienza del 12.6.2025 , con l'avviso che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel termine fissato, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
Avendo le parti omesso nuovamente di depositare le note di trattazione scritta, voi pur avendo ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria dell'ordinanza di rinvio, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.,
Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
contro e avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 1276/2021 resa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11.6.2021 , così decide:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti )