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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 482/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI
DI NATI FUORI DAL;
CP_1 Per_1
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. DE VIRGILIIS CLEMENTINA, presso il cui studio, con sede in San
Salvo (CH) alla Via San Rocco n. 24/E, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso dall'avv. CAZZOLI ANNALISA, presso il cui studio, con sede in
Bologna, alla Via Nazario Sauro n. 2, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
1 Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19/06/2024, – Parte_1
assumendo di aver avuto una convivenza more uxorio, successivamente terminata nel 2022, con durante la quale sono nati Controparte_2
due figli ( e ), rispettivamente il 13/11/2012 e Per_2 Persona_3
il 11/10/2008 – ha proposto ricorso innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentir adottare i provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori per il periodo successivo alla cessazione della convivenza more uxorio, chiedendo, in particolare, che i figli fossero affidati ad entrambi i genitori, sia pure con collocazione prevalente presso la madre, con la predisposizione di un programma di incontri “secondo le modalità che il Tribunale riterrà più
opportune” e con un contributo mensile a carico di e Controparte_2
a favore della , a titolo di mantenimento per i due figli minori, Parte_1
pari a complessivi € 750,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori. La ricorrente ha, inoltre, domandato la condanna di CP_2
al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa,
[...]
nei confronti dei figli minori, in ragione di asserite gravi inadempienze rispetto ai propri doveri genitoriali che, a suo dire, comprometterebbero
“in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico” della prole.
2 2. ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito, Controparte_2
in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata produzione documentale richiesta dall'art. 473bis.12 c.p.c. e dall'art. 473bis.48 c.p.c., che, a suo dire, sarebbe necessaria e imprescindibile per
“una prospettazione completa e veritiera della situazione patrimoniale
della ricorrente”. Nel merito, ha contestato la veridicità delle circostanze allegate da parte ricorrente ed ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso dei minori, con la contestuale previsione di incontri tra padre e figli secondo la scansione indicata nell'atto di costituzione, nonché – per quanto concerne le questioni economiche – di un mantenimento diretto da parte di ciascun genitore durante i giorni di permanenza dei minori presso di sé, oltrechè di un assegno pari ad € 400,00 mensili per entrambi i figli, a compensazione del “maggiore numero di giorni in cui la
madre deve provvedere al mantenimento diretto dei figli”.
3. All'udienza del 13/11/2024, il Giudice ha formulato, ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c., una proposta conciliativa del seguente tenore: “affido
condiviso, con permanenza prevalente presso la madre;
i figli staranno con
i padre a weekend alternati, tutta la giornata del sabato e della domenica,
con facoltà di pernotto e tutte le settimane, dal giovedì' al venerdì' con
facoltà di pernottamento;
versamento della somma di € 250,00 mensili per
ciascun figlio, a decorrere dalla data di deposito della sentenza;
spese
straordinarie ed assegno unico al 50%; spese compensate”. Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del giudice.
A questo punto, il giudice relatore, preso atto dell'esito positivo della conciliazione e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha
3 rimesso la causa al collegio per la decisione.
4. In data 18/11/2024 il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice.
DIRITTO
1. La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
2. Per quanto riguarda le modalità di esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter condividere il contenuto della proposta conciliativa formulata dal giudice relatore,
non essendo la stessa in contrasto con gli interessi dei minori, né con la regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori.
Ovviamente, con l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, ogni altra domanda e/o pretesa delle parti, di contenuto non compatibile con quello della proposta, deve intendersi implicitamente rinunciata.
3. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti,
esse vanno integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda
4 proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_2
l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
PRENDE atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio;
DISPONE, per l'effetto, che i minori e , figli di Per_2 Persona_3
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_2
nato a [...] il [...], nati fuori del matrimonio
[...]
delle parti, siano affidati ad entrambi i genitori e continuino a vivere prevalentemente con la madre, stabilendo, quale programma minimo di realizzazione del rapporto tra i figli e il padre, che Controparte_2
potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni di studio degli stessi, tutte le settimane, nei giorni del giovedì e del venerdì,
con facoltà di pernottamento, nonché due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con facoltà di pernottamento, ed ancora sette giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni, una volta dal 24
al 30 dicembre ed altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis ed un anno dal
Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua;
trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, alternativamente nei mesi di luglio ed agosto, fatta salva la facoltà per i genitori di concordare, volta per volta,
più specifica regolamentazione ovvero di stabilire un generale ampliamento del programma;
DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano alla cura, all'istruzione e
5 all'educazione dei figli in maniera armonica, attraverso un costante rilascio reciproco di informazioni ed un assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in generale, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento di un equilibrato rapporto con ambedue i genitori;
DISPONE, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli,
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente, con la precisazione che -
qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate - detto comportamento potrà essere valutato anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
ASSEGNA la casa familiare, sita in Fresagrandinaria, alla Via Vittorio
Emanuele III n. 3, a , collocataria dei minori, la quale Parte_1
potrà continuare ad abitarvi fino a quando i figli, quantunque maggiorenni, non avranno raggiunto la propria indipendenza economica e continueranno a convivere con la madre;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, con Controparte_2
decorrenza dal mese di dicembre 2024, la somma mensile di € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 250,00
ciascuno); l'importo sarà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT di riferimento e dovrà essere versato a Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo bonifico
6 bancario o vaglia postale o altre modalità che la stessa avrà cura di indicare;
PONE, altresì, a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_2
nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, conformemente alle previsioni contenute nell'apposito protocollo d'intesa vigente presso l'adìto
Tribunale;
DISPONE che l'assegno unico corrisposto per i figli sia ripartito tra i genitori in parti uguali;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 02/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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