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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11011 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19331/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso da Legalelia in persona Parte_1 Pt_2
dell'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso Studio legale EDES in Roma, Largo Toniolo n. 6 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20/05/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti CP_2
conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e riliquidare la pensione VDAI nella titolarità del ricorrente, dalla decorrenza di ottobre 2020, assumendo quale
reddito imponibile per l'anno 2020 la somma di euro 217.996,00 comprensiva
dell'intera indennità sostitutiva del preavviso, ovvero nella diversa somma,
maggiore o minore, di giustizia;
B) NEL MERITO: per le motivazioni e nei limiti di cui alla suestesa narrativa,
accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di
euro 29.708,89, anche mediante compensazione delle somme a credito del
ricorrente di cui al precedente punto di domanda;
C) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori
antistatari”.
Al proposito ha esposto: -di essere stato dipendente con Parte_1
qualifica dirigenziale e di aver cessato la propria attività lavorativa il
16.04.2020;
-che dalla cessazione del rapporto di lavoro è conseguita l'erogazione a favore dello stesso per un anno dell'indennità sostitutiva del preavviso;
-di aver conseguito, con decorrenza dall'1.10.2020, la pensione anticipata ex art. 14 decreto-legge n. 4/2019 (Pensione Quota 100) categoria VDAI n.
06123859;
-che nella comunicazione di liquidazione del predetto trattamento previdenziale del 01.03.2021 si legge: “la liquidazione è stata effettuata IN VIA
PROVVISORIA….
La pensione è calcolata sulla base dei contributi versati dal 01 novembre 1977
al 30 settembre 2020…..”;
-che, con nota del 15 gennaio 2024, l' gli comunicava quanto segue: “….. CP_2
la pensione n. … 06123859 Cat. VDAI …è stata ricalcolata dal 1 ottobre 2020. Il
ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria
2 della pensione -variazione cessazione indennizzo... Pertanto sulla pensione n.
……06123859 l' ha corrisposto un pagamento non dovuto per un importo CP_2
lordo complessivo di euro 29.708,89 …”;
-che dal dettaglio posto a pag. 5 della anzidetta nota emerge che il debito a carico di esso ricorrente discende dalla riduzione per il periodo ottobre 2020 –
gennaio 2024 del quantum del rateo pensionistico;
-che dal dettaglio della contribuzione e dai dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione, allegati alla nota, si evince che il reddito e la contribuzione collegati all'indennità sostitutiva del preavviso, contribuzione che il datore di lavoro ha regolarmente versato, sono stati collocati e spalmati in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ossia dal
17.04.2020 al 16.04.2021 e che il reddito derivante dall'indennità sostitutiva del preavviso e la relativa contribuzione sono stati considerati ai fini del calcolo della quota retributiva incidente sulla liquidazione della pensione solo sino alla data del 3.09.2020 ossia fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
-che in sostanza non è stata computata l'intera indennità sostitutiva di preavviso pari ad euro 177.741,00.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in CP_2
giudizio, talché si è proceduto nella sua contumacia.
La causa, istruita mediante l'espletamento di CTU contabile, all'udienza del
15.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
3 L'indennità sostitutiva di preavviso è uno degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, ai quali si correla l'obbligazione contributiva previdenziale del datore, che versa i contributi anche in relazione all'anzidetta indennità. Ciò nel caso di specie è
pacificamente avvenuto.
La contribuzione sull'indennità di preavviso concorre pertanto a formare la base imponibile e pensionabile, con la conseguenza che la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso erogata dal datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e dei relativi contributi (sul punto si richiama ex plurimis Cass. 17606/2021).
Venendo alla fattispecie in esame risulta per tabulas che il reddito derivante dall'indennità sostitutiva del preavviso e la relativa contribuzione siano stati considerati dall' nel calcolo della quota retributiva incidente sulla CP_2
liquidazione della pensione per cui è causa.
L'ente previdenziale tuttavia non ha computato l'intera indennità pari ad €
177.741,00. Al proposito il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato la non correttezza dei calcoli effettuati dall' , che ha determinato CP_2
il rateo mensile di pensione in misura pari ad € 8.149,53, considerando l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 131.269,26 anziché nel corretto ed intero importo di € 177.741,00.
Di conseguenza il rateo mensile di pensione spettante al ricorrente alla data di decorrenza dell'1.10.2020 ammonta ad € 8.312.04 e l'indebito di € 29.708,89
non è dovuto in quanto derivante da un erroneo calcolo, come acclarato in sede istruttoria.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva di studio,
introduttiva ed istruttoria). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto,
devono essere poste in via definitiva in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 19331/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il rateo mensile di pensione spettante a alla data di decorrenza dell'1.10.2020 ammonta Parte_1
ad € 8.312.04 e che l'indebito richiesto dall' di € 29.708,89 non è dovuto;
CP_2
-Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_2
liquida in € 2800,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato decreto di liquidazione.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma, 15.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19331/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso da Legalelia in persona Parte_1 Pt_2
dell'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso Studio legale EDES in Roma, Largo Toniolo n. 6 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20/05/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti CP_2
conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e riliquidare la pensione VDAI nella titolarità del ricorrente, dalla decorrenza di ottobre 2020, assumendo quale
reddito imponibile per l'anno 2020 la somma di euro 217.996,00 comprensiva
dell'intera indennità sostitutiva del preavviso, ovvero nella diversa somma,
maggiore o minore, di giustizia;
B) NEL MERITO: per le motivazioni e nei limiti di cui alla suestesa narrativa,
accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di
euro 29.708,89, anche mediante compensazione delle somme a credito del
ricorrente di cui al precedente punto di domanda;
C) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori
antistatari”.
Al proposito ha esposto: -di essere stato dipendente con Parte_1
qualifica dirigenziale e di aver cessato la propria attività lavorativa il
16.04.2020;
-che dalla cessazione del rapporto di lavoro è conseguita l'erogazione a favore dello stesso per un anno dell'indennità sostitutiva del preavviso;
-di aver conseguito, con decorrenza dall'1.10.2020, la pensione anticipata ex art. 14 decreto-legge n. 4/2019 (Pensione Quota 100) categoria VDAI n.
06123859;
-che nella comunicazione di liquidazione del predetto trattamento previdenziale del 01.03.2021 si legge: “la liquidazione è stata effettuata IN VIA
PROVVISORIA….
La pensione è calcolata sulla base dei contributi versati dal 01 novembre 1977
al 30 settembre 2020…..”;
-che, con nota del 15 gennaio 2024, l' gli comunicava quanto segue: “….. CP_2
la pensione n. … 06123859 Cat. VDAI …è stata ricalcolata dal 1 ottobre 2020. Il
ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria
2 della pensione -variazione cessazione indennizzo... Pertanto sulla pensione n.
……06123859 l' ha corrisposto un pagamento non dovuto per un importo CP_2
lordo complessivo di euro 29.708,89 …”;
-che dal dettaglio posto a pag. 5 della anzidetta nota emerge che il debito a carico di esso ricorrente discende dalla riduzione per il periodo ottobre 2020 –
gennaio 2024 del quantum del rateo pensionistico;
-che dal dettaglio della contribuzione e dai dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione, allegati alla nota, si evince che il reddito e la contribuzione collegati all'indennità sostitutiva del preavviso, contribuzione che il datore di lavoro ha regolarmente versato, sono stati collocati e spalmati in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ossia dal
17.04.2020 al 16.04.2021 e che il reddito derivante dall'indennità sostitutiva del preavviso e la relativa contribuzione sono stati considerati ai fini del calcolo della quota retributiva incidente sulla liquidazione della pensione solo sino alla data del 3.09.2020 ossia fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
-che in sostanza non è stata computata l'intera indennità sostitutiva di preavviso pari ad euro 177.741,00.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in CP_2
giudizio, talché si è proceduto nella sua contumacia.
La causa, istruita mediante l'espletamento di CTU contabile, all'udienza del
15.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
3 L'indennità sostitutiva di preavviso è uno degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, ai quali si correla l'obbligazione contributiva previdenziale del datore, che versa i contributi anche in relazione all'anzidetta indennità. Ciò nel caso di specie è
pacificamente avvenuto.
La contribuzione sull'indennità di preavviso concorre pertanto a formare la base imponibile e pensionabile, con la conseguenza che la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso erogata dal datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e dei relativi contributi (sul punto si richiama ex plurimis Cass. 17606/2021).
Venendo alla fattispecie in esame risulta per tabulas che il reddito derivante dall'indennità sostitutiva del preavviso e la relativa contribuzione siano stati considerati dall' nel calcolo della quota retributiva incidente sulla CP_2
liquidazione della pensione per cui è causa.
L'ente previdenziale tuttavia non ha computato l'intera indennità pari ad €
177.741,00. Al proposito il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato la non correttezza dei calcoli effettuati dall' , che ha determinato CP_2
il rateo mensile di pensione in misura pari ad € 8.149,53, considerando l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 131.269,26 anziché nel corretto ed intero importo di € 177.741,00.
Di conseguenza il rateo mensile di pensione spettante al ricorrente alla data di decorrenza dell'1.10.2020 ammonta ad € 8.312.04 e l'indebito di € 29.708,89
non è dovuto in quanto derivante da un erroneo calcolo, come acclarato in sede istruttoria.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva di studio,
introduttiva ed istruttoria). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto,
devono essere poste in via definitiva in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 19331/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il rateo mensile di pensione spettante a alla data di decorrenza dell'1.10.2020 ammonta Parte_1
ad € 8.312.04 e che l'indebito richiesto dall' di € 29.708,89 non è dovuto;
CP_2
-Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_2
liquida in € 2800,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato decreto di liquidazione.
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma, 15.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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