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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1743 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FODALE Parte_2 C.F._2
RI SA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, VIA FONTANA N. 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gambolò, in data 03/12/1977, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 38, dell'anno 1977; separati a seguito di accordo raggiunto mediante negoziazione assistita autorizzato dal procuratore della repubblica presso il tribunale di pavia in data 9/07/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ La figlia , maggiorenne, sarà ospitata temporaneamente a casa della madre fino a Per_1 diversa decisione della sig.ra ; Pt_2
b) La sig.ra , in qualsiasi momento, potrà risolvere il contratto stipulato per la locazione Pt_2
dell'abitazione sita in Gambolò in Piazza Sabbione n. 18 senza obbligo di alcun genere verso la figlia;
Per_1
2) Il sig. orrisponderà alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Pt_1 Pt_2
€ 350,00; 3)Relativamente alla figlia il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie Per_1
(mediche) non previste dal SSN che si rendessero necessarie per la figlia;
4) Le parti danno atto di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
Le spese del presente procedimento resteranno integralmente a carico del sig. ” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
13/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto mediante negoziazione assistita autorizzato dal procuratore della repubblica presso il tribunale di pavia in data 9/07/2020; certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da Gambolò il giorno 03/12/1977 (atto n.38, parte II, serie A, Parte_3
anno 1977);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1743 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FODALE Parte_2 C.F._2
RI SA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, VIA FONTANA N. 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gambolò, in data 03/12/1977, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 38, dell'anno 1977; separati a seguito di accordo raggiunto mediante negoziazione assistita autorizzato dal procuratore della repubblica presso il tribunale di pavia in data 9/07/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ La figlia , maggiorenne, sarà ospitata temporaneamente a casa della madre fino a Per_1 diversa decisione della sig.ra ; Pt_2
b) La sig.ra , in qualsiasi momento, potrà risolvere il contratto stipulato per la locazione Pt_2
dell'abitazione sita in Gambolò in Piazza Sabbione n. 18 senza obbligo di alcun genere verso la figlia;
Per_1
2) Il sig. orrisponderà alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Pt_1 Pt_2
€ 350,00; 3)Relativamente alla figlia il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie Per_1
(mediche) non previste dal SSN che si rendessero necessarie per la figlia;
4) Le parti danno atto di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
Le spese del presente procedimento resteranno integralmente a carico del sig. ” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
13/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto mediante negoziazione assistita autorizzato dal procuratore della repubblica presso il tribunale di pavia in data 9/07/2020; certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da Gambolò il giorno 03/12/1977 (atto n.38, parte II, serie A, Parte_3
anno 1977);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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