Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. ..........................
R.G. n. 18660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 11 giugno 2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 18660/2024 del ruolo generale
T R A
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 procura in atti dall'avv. Domenico Carotenuto ed elettivamente domiciliato in Boscotrecase alla via Promiscua ang. Via Pastrengo 99 presso lo studio del primo difensore
ricorrente
E
, in persona del Direttore generale per la Campania, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Maria Golia ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
onde ottenere che in via giudiziale venisse riconosciuto che le patologie osteoarticolari dalle quali era affetto dalla quale era affetto erano riconducibili all'attività professionale e chiedeva pertanto la condanna dell' alla costituzione di una rendita vitalizia. CP_1
L' resisteva alla domanda. CP_1
La domanda merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla ctu in atti è emerso che il ricorrente è affetto da Lombosciatalgia recidivante con sfumati disturbi trofico-sensitivi in esiti di intervento per recidiva di ernia discale L4-
L5”. Tale patologia si trova in rapporto concausale efficiente e determinante con le mansioni lavorative svolte. Il grado percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica da cui è affetto il ricorrente alla stregua delle tabelle di cui al decreto legislativo n. 38/2000 è pari al 6
(sei)%. Il grado totale del danno biologico, tenuto conto delle pre-esistenze, è del 20
(venti)%., che determinano una invalidità del 6%.
La ctu, redatta da uno specialista in medicina legale, appare pienamente coerente con la documentazione in atti e non è stata contestata dalle parti, sicchè il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite e di ctu si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accerta che il grado percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica da cui è affetto il ricorrente alla stregua delle tabelle di cui al decreto legislativo n. 38/2000 è pari al 6 (sei)% ed il grado totale del danno biologico, tenuto conto delle pre-esistenze, è del 20 (venti)%.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre CP_1
accessori con attribuzione;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Napoli 11-6-2025
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio