Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
Sentenza 7 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/04/2022, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2022
N. 00570/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2021, proposto da
AR UI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Maria Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato (asseritamente) formatosi sull’ordinanza ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, datata 28 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Civile nell’ambito del procedimento n. 614/2019 R.G. con cui è stata disposta, in parziale riforma del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente emesso dal Giudice di Pace di Lecce nell’ambito del procedimento civile n. 2554/2018 R.G., l’ammissione del ricorrente al suddetto beneficio liquidando in suo favore, per l’effetto, per l’attività espletata nel suo interesse dall’avv. Nicoletta Maria Mauro, la somma di € 500,00 e, a titolo di spese di lite, la somma di € 300,00 a carico dell’Erario, oltre ad accessori come per legge, anche attraverso l’emissione diretta di idoneo provvedimento.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale ex art. 73 comma 3 c.p.a. n. 1385/2021;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 29 aprile 2021 e depositato lo stesso giorno, chiede l’ottemperanza al giudicato (asseritamente) formatosi sull’ordinanza ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, datata 28 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Civile nell’ambito del procedimento n. 614/2019 R.G. con cui è stata disposta, in parziale riforma del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente emesso dal Giudice di Pace di Lecce nell’ambito del procedimento civile n. 2554/2018 R.G., l’ammissione del ricorrente al suddetto beneficio liquidando in suo favore, per l’effetto, per l’attività espletata nel suo interesse dall’avv. Nicoletta Maria Mauro, la somma di € 500,00 e, a titolo di spese di lite, la somma di € 300,00 a carico dell’Erario, oltre ad accessori come per legge.
Espone parte ricorrente di aver, dapprima, notificato a mezzo PEC, in data 25 novembre 2020, al Ministero della Giustizia la suddetta ordinanza e, successivamente, di aver notificato, con le stesse modalità, in data 27 marzo 2021, anche il conseguente atto di precetto.
Osserva, tuttavia, che l’Amministrazione intimata non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
2. In data 3 maggio 2021 si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero della Giustizia.
Il 24 maggio 2021 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato una nota della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia Fasc. 036.001.014-628/2019/pmc con cui si rappresenta che l'ordinanza di cui si chiede l'ottemperanza “non è stato mai ritualmente notificata” atteso che la stessa risulta “essere stata trasmessa da codesta Avvocatura, in data 02/12/2020, priva della formula esecutiva” come prescritto dagli artt. 474 e 475 c.p.c. e che si provvederà al suo adempimento “nel termine di 120 giorni dal ricevimento della notifica del titolo in forma esecutiva”.
3. Con decreto n. 37 del 10 giugno 2021 l’apposita Commissione istituita preso questo Tribunale ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29 aprile 2021 dal ricorrente.
4. Con memorie depositate il 14 settembre 2021 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato di aver notificato a mezzo PEC, in data 14 giugno 2021, l’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza corredata della formula esecutiva presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Ha, quindi, chiesto, alla luce di tale circostanza, il rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso di ottemperanza.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 21 settembre 2021 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 1385 del 23 settembre 2021, preso atto che dalla lettura degli atti di causa appariva “seriamente profilarsi l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza in esame atteso che, da un lato, l’ordinanza datata 28 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Civile di cui si chiede, in questa sede, l’ottemperanza non risulta essere mai stata notificata al Ministero della Giustizia presso la sede reale anteriormente alla proposizione del ricorso de quo (sede reale ove risulta notificato solo l’atto di precetto del 27 marzo 2021) e che, dall’altro, non vi è prova dell’attestazione del passaggio in giudicato della ordinanza stessa (dovendosi, in proposito, osservare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’ordinanza ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto provvedimento giudiziario a carattere decisorio, benché non appellabile ai sensi dell’art. 15 comma 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, è suscettibile di impugnazione mediante ricorso per cassazione)”, ha assegnato alle parti il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza per il deposito di memorie difensive relative alle questioni rilevate d’ufficio, fissando per il prosieguo della causa la Camera di Consiglio del 22 marzo 2022.
6. In data 3 marzo 2022 parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la notifica a mezzo PEC, in data 22 febbraio 2022, dell’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza completa di formula esecutiva.
7. Sempre in data 3 marzo 2022 parte ricorrente ha depositato memorie difensive rappresentando, anzitutto, che “con Nota del 30.04.2021, versata in atti, il Ministero della Giustizia ha rappresentato che l’Ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza era stata notificata, dal sottoscritto procuratore, priva della formula esecutiva” e che “Nella stessa Nota, parte resistente si impegnava, altresì, all’adempimento di cui alla stessa nel termine di 120 giorni dal ricevimento della notifica del titolo in forma esecutiva”. Parte ricorrente ha, poi, aggiunto che “in data 22.02.2022, il sottoscritto procuratore provvedeva a notificare l’Ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza corredata dalla formula esecutiva” chiedendo, per l’effetto, “dichiararsi la cessata materia del contendere”, “l’ammissione giudiziale del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la compensazione delle spese”.
8. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso di ottemperanza è inammissibile, ex art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a., per le ragioni già prospettate da questa Sezione a mezzo dell’ordinanza collegiale n. 1385 del 23 settembre 2021.
2. Anzitutto, difetta prova ex artt. 112 comma 2 lett. c) e 114 comma 2 c.p.a. dell’intervenuto passaggio in giudicato dell’ordinanza dell’A.G.O. di cui si chiede l’ottemperanza. E, infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’ordinanza ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto provvedimento giudiziario a carattere decisorio, benché non appellabile ai sensi dell’art. 15 comma 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, è comunque suscettibile di impugnazione mediante ricorso per Cassazione.
2.1 Inoltre, l’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza non risulta essere stata notificata al Ministero della Giustizia presso la sede reale anteriormente alla proposizione del ricorso di ottemperanza (sede reale ove risulta notificato solo l’atto di precetto del 27 marzo 2021).
Per contro, a nulla vale che parte ricorrente (come dichiarato nella memoria depositata il 3 marzo 2022 e comprovato dalla documentazione versata in atti) abbia provveduto a notificare il titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero di Giustizia il 22 febbraio 2022 e cioè solo dopo che risultava già pendente il ricorso di ottemperanza in esame (proposto il 29 aprile 2021). Ciò in quanto l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo ex art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii. è condizione di ammissibilità per l’intrapresa dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro).
2.2 Né, in ultimo, sussistono i presupposti ex art. 34 comma 5 c.p.a. per la declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata da parte ricorrente. Ciò in quanto, in diparte da quanto già rilevato in punto di inammissibilità del ricorso di ottemperanza (profilo invero preliminare ed assorbente), come risulta ex actis, il Ministero di Giustizia non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in ma si è solo impegnato al pagamento sicché - allo stato - non può dirsi, neppure in parte, soddisfatta la pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente.
3. Sussistono, anche in considerazione della circostanza che le questioni di inammissibilità del ricorso di ottemperanza sono state rilevate ex officio da questo Tribunale, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
3.1 In ragione della manifesta inammissibilità del ricorso di ottemperanza si conferma, altresì, la reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29 aprile 2021 dal ricorrente già disposta con decreto n. 37 del 10 giugno 2021 dell’apposita Commissione istituita preso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Conferma la reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente in data 29 aprile 2021 già disposta con decreto n. 37 del 10 giugno 2021 dell’apposita Commissione istituita preso questo Tribunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO