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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3560 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3560/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. PIEGGI MARCO CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. PIEGGI MARCO CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina il 25 giugno
2022, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina Anno 2022 Parte I Serie
* n. 22. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33,
d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Cascina il 25 giugno 2022, e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina Anno 2022, Parte 1, Serie * n. 22. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dichiarandosi autosufficienti economicamente e rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) A tale scopo le parti, nel darsi reciproco atto di essere autonome economicamente e di non prevedere alcun mantenimento reciproco, dichiarano espressamente che -al momento della sottoscrizione del ricorso- l'una non ha da pretendere alcunché dall'altra ad alcun titolo.
Nello specifico il sig. conferma di avere ricevuto da parte della sig.ra in CP_2 CP_1 costanza di matrimonio l'importo complessivo di €. 20.000,00 (ventimila/00) -mediante la quale il sig. ha fatto fronte a proprie necessità strettamente personali- da valutarsi CP_2
quindi alla stregua di un esborso c.d. una tantum, a completa tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura e definitiva regolamentazione economico/finanziaria fra le parti.
Il sig. pertanto, in ragione di quanto sopra dichiara di non aver più nulla da CP_2
pretendere o domandare per nessun motivo nascente e derivante dal matrimonio dalla sig.ra e quest'ultima del pari dichiara dal canto suo di non aver nulla da CP_1
pretendere o domandare nei confronti del sig. CP_2
pagina 2 di 3 3) Per quanto concerne i beni mobili registrati di proprietà dei coniugi si prevede che l'autovettura Renault Clio tg. EH564DC ed la moto Guzzi DA tg. BH47718, di proprietà del sig. rimarranno nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo; CP_2
spese di lite compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25.02.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3560/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. PIEGGI MARCO CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. PIEGGI MARCO CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina il 25 giugno
2022, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina Anno 2022 Parte I Serie
* n. 22. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33,
d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Cascina il 25 giugno 2022, e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina Anno 2022, Parte 1, Serie * n. 22. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dichiarandosi autosufficienti economicamente e rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) A tale scopo le parti, nel darsi reciproco atto di essere autonome economicamente e di non prevedere alcun mantenimento reciproco, dichiarano espressamente che -al momento della sottoscrizione del ricorso- l'una non ha da pretendere alcunché dall'altra ad alcun titolo.
Nello specifico il sig. conferma di avere ricevuto da parte della sig.ra in CP_2 CP_1 costanza di matrimonio l'importo complessivo di €. 20.000,00 (ventimila/00) -mediante la quale il sig. ha fatto fronte a proprie necessità strettamente personali- da valutarsi CP_2
quindi alla stregua di un esborso c.d. una tantum, a completa tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura e definitiva regolamentazione economico/finanziaria fra le parti.
Il sig. pertanto, in ragione di quanto sopra dichiara di non aver più nulla da CP_2
pretendere o domandare per nessun motivo nascente e derivante dal matrimonio dalla sig.ra e quest'ultima del pari dichiara dal canto suo di non aver nulla da CP_1
pretendere o domandare nei confronti del sig. CP_2
pagina 2 di 3 3) Per quanto concerne i beni mobili registrati di proprietà dei coniugi si prevede che l'autovettura Renault Clio tg. EH564DC ed la moto Guzzi DA tg. BH47718, di proprietà del sig. rimarranno nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo; CP_2
spese di lite compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25.02.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3