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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8010/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8010/2019 All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. MAJO ENRICO presente Avv. TAVANIELLO PIERBIAGIO presente Appellato/i
Controparte_1 Avv. STANISCIA NICOLA presente
***
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al numero 8010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 21, presso lo studio legale dell'avv. Enrico
JO, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ER Tavaniello, giusta procura in atti.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE E
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gina Tralicci, giusta procura in atti.
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione con ordinanza n. 25786/2019, della sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 6054/2017.
Ragioni in fatto e diritto della decisione pagina 2 di 15 § 1. – Con atto di citazione inizialmente notificato in data 10/12/2019 e successivamente in data
16/2/2021, a seguito di rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza del 9/2/2021,
[...] ha riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio in precedenza instaurato nei confronti di Pt_1 CP_1
ciò a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 25786/2019 con cui è stata
[...] annullata la sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 6054/2017.
§ 2. — I fatti di causa sono riportati nella ordinanza della Corte di Cassazione come qui di seguito viene riportato: “ ricorre per la cassazione della Corte d'Appello di Roma, n. Parte_1
6054/2017, pubblicata il 29 settembre 2017, affidandosi a quattro motivi. resiste con Controparte_1 controricorso;
con esso chiede altresì che il giudizio di appello venga dichiarato estinto per mancata riassunzione nei modi e termini di legge ovvero per mancata notificazione del ricorso riassuntivo nel termine previsto dal decreto di fissazione dell'udienza. L'odierno ricorrente, nel 2010, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Carmine per ottenerne — previo riconoscimento della CP_1 responsabilità professionale per non aver provveduto a trascrivere tempestivamente l'atto di compravendita da lui stesso rogato il 21 maggio 2002, avente ad oggetto un box auto sito in Roma, consentendo alla , creditrice dell'alienante, di trascrivere pignoramento Controparte_2 sul bene e di attivare la procedura espropriativa — la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dalla procedura espropriativa, quantificati in euro 95.000,00 o nella diversa somma di giustizia, al netto delle spese legali. Il Tribunale capitolino rigettava la domanda, con la sentenza n. 19770/2011, perché l'omessa trascrizione ed il pignoramento, posto che il bene era stato posto all'incanto, ma non era stato venduto coattivamente, avevano causato un mero pericolo di danno e non un danno attuale, in assenza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di disporre del bene o di una contrattazione venuta meno per la permanenza del vincolo. La sentenza veniva impugnata da Parte_1
il quale assumeva che il pignoramento era in corso di esecuzione e in quanto tale aveva prodotto
[...] un vincolo al potere di disposizione e reso più disagevole la vendita del bene, quindi, il danno risentito era attuale;
che la ricorrenza del pregiudizio avrebbe dovuto dedursi proprio dalla trascrizione del pignoramento e non essere subordinata alla prova della necessità di disporre del bene o di una trattativa per la vendita del bene non andata in porto per la permanenza del vincolo di indisponibilità; che l'esistenza di un danno risarcibile non avrebbe dovuto essere negata per il mancato esercizio del diritto potestativo di soddisfare i creditori iscritti;
che il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di risarcimento delle spese legali sostenute e da sostenere, una volta avvedutosi della condotta omissiva del notaio. Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 13 marzo 2017, l'appellante depositava, ex art. 345, comma 3, c.p.c., una serie di documenti allo scopo di provare il sopravvenuto trasferimento coattivo del diritto di proprietà del box oggetto di controversia. pagina 3 di 15 La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame, ritenendo che, sebbene la trascrizione dell'atto di compravendita fosse avvenuta dopo circa sei anni dal rogito per ritardo imputabile al professionista, difettassero elementi utili per stabilire se la procedura esecutiva fosse stata determinata dall'omessa trascrizione, perché riguardante un credito, nei confronti del venditore, diverso da quelli garantiti con gli atti pregiudizievoli, già esistenti al momento del rogito ed in esso riportati: numerose ipoteche, due pignoramenti immobiliari, anche se tutti in corso di cancellazione, tranne l'ipoteca per un mutuo che l'odierno ricorrente si era accollato quale modalità di pagamento del prezzo della vendita nonché la trascrizione di due domande giudiziali riguardanti giudizi in parte già definiti che l'alienante si era obbligato a cancellare nel più breve tempo possibile.
In particolare, per la Corte d'Appello, la complessa situazione debitoria del venditore avrebbe richiesto l'indicazione del titolo che legittimava la procedura esecutiva;
invece, l'appellante, sia in primo che in secondo grado, si era limitato ad allegare la trascrizione di un pignoramento immobiliare, non permettendo, facendo difetto il deposito del decreto ingiuntivo che aveva generato la procedura, di verificare il titolo esecutivo e se esso fosse autonomo rispetto a quelli indicati nell'atto di compravendita. A ciò, secondo la Corte territoriale, non aveva provveduto neppure con Parte_1
l'atto di appello, ove riferiva "tardivamente e in modo incompleto" di un'iscrizione ipotecaria avvenuta nel 2003, richiamando altra documentazione prodotta in violazione dell'art. 345 c.p.c. perché già esistente al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado.”.
§ 3. – La Suprema Corte con detta ordinanza ha così deciso: “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale si farà carico anche di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.”.
§ 4. – La decisione è motivata dalla Corte di Cassazione come di seguito riportato: “La motivazione della Corte territoriale si estrinseca in un contenuto argomentativo, per taluni versi, contraddittorio, per talaltri inidoneo a rivelare la ratio decidendi o le rationes decidendi. A p. 4 della sentenza, il giudice a quo prende, infatti, in considerazione il decreto di trasferimento giudiziale dell'immobile datato 1 aprile 2016, doc. n. 02 dell'elenco dei documenti oggetto della nota di deposito del 13 marzo 2017, per dedurne la persistenza sull'immobile dell'iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo che l'odierno ricorrente si era accollato e per comprovare la tesi secondo cui non vi sarebbero indicazioni sufficienti all'identificazione di quale credito avesse originato la procedura esecutiva, tra quelli, numerosi, oggetto di pubblicità pregiudizievoli, indicati nel rogito notarile. Successivamente, a p. 5, il provvedimento impugnato precisa che "solo in conclusionale, si riferisce in appello,
'tardivamente ed in modo incompleto', di un'iscrizione ipotecaria avvenuta nel 2003, richiamando pagina 4 di 15 peraltro documentazione prodotta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., perché già esistente, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado", per concludere che "in ogni caso, manca qualsiasi possibilità di verificare il titolo su cui si fonda l'esecuzione e se autonomo rispetto a quelli già indicati nell'atto di compravendita, non essendo stato depositato il decreto ingiuntivo che ha dato origine alla procedura", dopo aver osservato che "non può essere decisiva la circostanza che il creditore della procedura esecutiva, per cui si chiedono i danni, non è stato menzionato nelle varie iscrizioni e trascrizioni, riportate nell'atto notarile, considerata la possibilità di una cessione del credito". Il fatto che la documentazione fosse inammissibile, perché prodotta tardivamente in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e perché già esistente al momento dell'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto implicare — in disparte la osservazione che la documentazione in oggetto si era formata solo successivamente alla sentenza di primo grado e all'instaurazione del giudizio di appello
— l'irrilevanza del suo contenuto: quindi il giudice a quo non avrebbe dovuto prenderla in esame.
Sembra invece che, pur giudicandola inammissibile, il giudice l'abbia esaminata, ritenendola incompleta, perché inidonea a fornire la prova di quale credito avesse dato causa alla procedura esecutiva, in quanto non era stato depositato il decreto ingiuntivo. A meno che la Corte territoriale abbia ritenuto che, indipendentemente dall'inammissibilità, essa dovesse reputarsi incompleta, come sembra potersi dedurre dalla locuzione "in ogni caso" preposta alla conclusione che dovrebbe costituire la ratio decidendi della sentenza e salvo ritenere che la Corte d'Appello abbia giudicato inammissibile la documentazione prodotta tardivamente in appello e incompleta quella prodotta con l'atto di instaurazione del giudizio di primo grado. A tale ambiguità si aggiunge quella derivante dalla mancata spiegazione del perché abbia attribuito rilievo così decisivo ed assorbente al mancato deposito del decreto ingiuntivo, svalutando, allo stesso fine, l'iscrizione ipotecaria. Se ne conclude che, benché graficamente esistente, la motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione che reca infatti argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. un., 03/11/2016, n. 22232).”.
§ 5. - Con l'atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, quale Giudice del rinvio, anche in applicazione dei principi di diritto ovvero di quanto come sopra statuito nell'Ordinanza n. 25786/2019 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sez.
Terza Civile, il 19/09/2019 e pubblicata il 14/ 10/2019 (sul ricorso n. 8158-2018 proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n. 6054/2017 della Corte d'appello di Roma Pt_1 Controparte_1
pagina 5 di 15 depositata il 29/09/2017), in ragione di tutto quanto dedotto, richiamato ed argomentato nel presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., in accoglimento della domanda e delle conclusioni come sopra proposte in primo grado e come sopra reiterate in appello da : Parte_1
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per i danni subiti Controparte_1 dal Sig. per i fatti di cui nella premessa del presente atto;
2. per l'effetto, condannare il Parte_1 dott. al pagamento a titolo risarcitorio, in favore del Sig. di euro Controparte_1 Parte_1
95.000,00, ovvero, in subordine, dell'importo di euro 56.000,00, ovvero, in via di ulteriore subordine, dell'importo di euro 28.405,13, ovvero, in via di ulteriore subordine, del diverso, maggiore o minore, importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, ai sensi dell'art. 1284, c.
4, c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c., dal giorno del dovuto al saldo effettivo, come per legge;
3. condannare il dott. altresì al pagamento integrale delle spese e Controparte_1 dei compensi del giudizio di primo grado, del giudizio d'appello, del giudizio di Cassazione di cui in premessa nonché del presente giudizio di rinvio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, con relativa distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori e difensori, antistatari, avv.ti Enrico JO e ER Tavaniello.”.
§ 6. – All'udienza di prima comparizione del 9/2/2021, rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, è stata disposta la rinnovazione della notifica.
§ 7. – costituitosi con comparsa depositata il 20/9/2023, ha resistito al Controparte_1 gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma dichiarare estinto il presente procedimento in quanto l'atto di appello in rinnovazione è stato autorizzato con provvedimento nullo e notificato da fuori del termine di decadenza trimestrale Parte_1 contemplato dall'art. 392 cpc. La declaratoria di estinzione è rilevabile d'ufficio trattandosi di giudizio azionato dopo il 04/07/09 (cfr. notifica atto introduttivo avvenuta in data 04/02/10). Alla declaratoria di estinzione dovrà seguire la condanna alle spese dell'appellato in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale (…) (Cass. n. 4097/88, vedi anche Cass. n. 13736/05, Cass. n.
7943/10). In via subordinata, in osservanza dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, riformare la sentenza gravata in punto di più compiuta motivazione in ordine alla inammissibilità di parte della produzione documentale e confermare nel merito il rigetto del gravame in quanto la domanda è sfornita di prova ex art. 2697 c.c. con condanna alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio da distrarsi.”.
§ 8. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
pagina 6 di 15 § 9. – con l'atto di riassunzione, anche alla luce delle argomentazioni espresse Parte_1 dalla S.C. nella predetta ordinanza, ha chiesto, quindi, la riforma integrale della sentenza appellata e la conseguente condanna del notaio al risarcimento dei danni patiti, a causa della Controparte_1 tardiva trascrizione dell'atto di compravendita del box auto, rogato dallo stesso in data CP_1
21/5/2002, che aveva comportato la non opponibilità di tale suo titolo di acquisto alla procedura esecutiva immobiliare (Tribunale di Roma, R.G. n. 798/2006) avviata dalla Controparte_2 contro il venditore/debitore , con atto di pignoramento trascritto
[...] Persona_1 in data 25/7/06 e conclusasi con l'emissione del decreto di trasferimento del box auto.
Nello specifico, l'appellante in riassunzione deduce quanto segue. “Nel pervenire al rigetto di tale azione, errò, anzitutto, il Tribunale di Roma allorché ritenne che l'omissione notarile e l'iscrizione dell'ipoteca e del pignoramento che avrebbero poi condotto nel 2016 all'espropriazione del box, in mancanza della vendita, avrebbero causato un mero “pericolo di esecuzione”, quindi, un mero
'pericolo di danno' e non già un 'danno attuale' (…) posto che l'ipoteca ed il pignoramento -reso opponibile al proprio dall'omissione notarile (in sede di trascrizione del di lui acquisto) - era sì Pt_1 idoneo, se non altro, ad intaccare il potere del di disporre del bene, quindi, come tale, fonte Pt_1 senz'altro di un danno ingiusto, irrilevante essendo che il bene non fosse ancora stato, al tempo della decisione di primo grado, venduto coattivamente. (…) Né la sussistenza di detto pregiudizio (da indisponibilità giuridica del bene pignorato) avrebbe potuto ritenersi subordinata - come pure erroneamente ebbe a sostenere il Tribunale - alla dimostrazione della 'necessità di disporre del bene' o che 'la contrattazione sia mancata o sia venuta meno per la permanenza del vincolo ', giacché era ed è proprio la sussistenza della formalità pregiudizievole a rendere meno appetibile il bene e, quindi, a rendere più disagevole, se non ad impedirne del tutto, la commerciabilità e le trattative. (…) Meritava
e merita, dunque, pieno accoglimento l'azione proposta in primo grado (e reiterata in appello) da
[...]
, già da parte del Giudice di prime cure. Lo stesso, ancor più, dicasi per quanto concerne il Pt_1
Giudice dell'appello. In tal senso, giova qui ribadire: che la proprietà del box di cui è causa è stata trasferita con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma, Sezione IP Civile, Ufficio
Esecuzioni Immobiliari, G.E. Dott. Romolo Ciufolini, in data 22.03.16, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. N. 798/06 nei confronti di e di Persona_1 Controparte_3
che, in particolare, la detta procedura esecutiva immobiliare è stata introdotta, dinanzi al
[...]
Tribunale di Roma, dalla nei confronti di Controparte_4 Persona_1
e con atto di pignoramento del 22.06.06 trascritto in data 25.07.06,
[...] Controparte_3 quale titolare di ipoteca iscritta in data 11.12.03, in forza di decreto ingiuntivo n. 3089/03, del
Tribunale civile di Bergamo, del 20.10.03 emesso in favore di detta Controparte_4
pagina 7 di 15 ed a carico di e . Era ed è dunque provato che il Persona_1 Controparte_3 suddetto titolo esecutivo (id est, il suddetto decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Bergamo), la detta iscrizione ipotecaria, il detto pignoramento, sulla base dei quali è stato emesso il sopra detto decreto di trasferimento, erano venuti in essere SUCCESSIVAMENTE alla stipula dell'atto pubblico di compravendita per Notaio del 21.05.02. (…) Era ed è dunque evidente che - diversamente da CP_1 quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 6054/2017 - che tale decreto di trasferimento non si fondava (e non poteva fondarsi) affatto su alcuna delle formalità pregiudizievoli indicate come esistenti nell'atto pubblico di compravendita medesimo, considerato appunto che il detto decreto ingiuntivo - sul quale si basavano sia l'ipoteca che il pignoramento sopra detti - era stato emesso (nel 2003) quindi dopo la stipula della compravendita (del 2002), con la conseguenza che non avrebbe mai potuto ritenersi che l'espropriazione in danno del si fosse fondata su di un titolo Pt_1 ricompreso tra quelli già menzionati nella detta compravendita del 21.05.02. (…) pertanto, tale pregiudizio era ed è causalmente da riconnettersi, per intero ed in via esclusiva, alla negligente condotta omissiva professionale del Notaio , consistita nell'avere, quest'ultimo, Controparte_1 omesso di trascrivere il detto atto pubblico di compravendita del 21.05.02. In effetti, era ed è evidente che, se il notaio dott. avesse eseguito la trascrizione del detto atto pubblico di compravendita CP_1 del 21/05/02 (…) il non avrebbe perduto la proprietà del box (…). E ciò, anzitutto, ove si Pt_1 consideri il giudicato formatosi in ordine alla sussistenza di tale nesso (…). In effetti - giova ribadirlo - il Tribunale aveva rigettato la domanda del non certo perché avesse ritenuto legittima Pt_1
l'omissione colposa notarile né perché avesse escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra detta omissione e la anzidetta procedura espropriativa, ma - secondo quanto rilevato dalla stasa Corte
d'appello - soltanto perché aveva ritenuto mancante la prova della "attualità" del pregiudizio per non essere, al tempo dell'emanazione della sentenza di primo grado, ancora intervenuta la vendita coattiva del box. La quaestio relativa alla sussistenza del nesso eziologico tra l'omissione colposa notarile e la procedura espropriativa era stata, dunque, in tal modo, se non esplicitamente, quanto meno implicitamente, già (positivamente) risolta dalla sentenza di primo grado, senza che, sul punto, tale sentenza fosse stata impugnata da alcuno. (…) Né potrebbe ritenersi che la produzione della documentazione allegata alla nota di deposito del 13.03.2017 fosse tardiva e/o comunque inammissibile ex art. 345 C.P.C., tenuto conto, per un verso, dell'indispensabilità di tale documentazione ai sensi della detta norma (nella formulazione ratione temporis applicabile nella specie) e, comunque, per altro verso, di quanto statuito, con l'anzidetta Ordinanza n. 25786/2019, dalla Suprema Corte, che ha affermato che "la documentazione in oggetto si era formata solo successivamente alla sentenza di primo grado e all'instaurazione del giudizio di appello.”. pagina 8 di 15 Aggiunge il “Quanto poi all'ammontare del danno da risarcirsi (…) si ribadisce: che il Pt_1 valore del box è stato stimato, dall'Arch. , nella propria veste di C. T. U. nominato dal Persona_2
Tribunale di Roma nell'ambito dell'anzidetta procedura esecutiva immobiliare, in euro 56.000,00; che, per acquistare il detto box, il ha sborsato il prezzo di euro 28.405,13; che il danno subìto dal Pt_1 deve pertanto ritenersi pari, almeno, al detto valore, di euro 56.000,00, o, in subordine, quanto Pt_1 meno, all'importo da lui pagato, a titolo di prezzo, in euro 28.405,13, ovvero, in via d'ulteriore subordine, alla diversa, maggiore o minore somma, che venisse legittimamente ritenuta di giustizia, in ogni caso, oltre interessi (ex art. 1284, c. 4, c.c., o, in subordine, ex art. 1284, c. 1, c.c.) e rivalutazione monetaria, come per legge;
che al devono, altresì, rifondersi le spese legali da lui sostenute, in Pt_1 euro 3.000, 00, a cagione ed a seguito (della scoperta) della formalità nonché le spese di trasloco, in euro 1.500,00 oltre iva, tutte tali spese rinvenendo senz'altro il loro unico ed esclusivo antecedente causale nella condotta omissiva colposa notarile di cui è causa.”.
§ 10. – nella propria comparsa di costituzione, ha preliminarmente eccepito Controparte_1 la tardività della notifica dell'atto di citazione in riassunzione e la nullità dell'ordinanza del 9/2/2021, con la quale è stata disposta la rinnovazione di detta notifica, chiedendo pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio di rinvio. Nel merito, ha contestato le richieste avversarie, ribadendo quanto statuito dal Giudice di primo grado e dal Giudice di Appello con la sentenza cassata, atteso che non era stato provato il nesso causale tra l'omissione notarile e i danni subiti dal e che gran parte della Pt_1 produzione documentale effettuata dall'appellante in data 13/3/2017 era inammissibile e quindi inutilizzabile.
§ 11. – In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c. formulata dalla difesa dell'appellato.
Invero, l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato ad ex art. 140 c.p.c., Controparte_1 in data 10/12/2019 (cfr. relata di notifica in atti), vale a dire entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, avvenuta il 14/10/2019.
Essendo però tale notificazione non certo inesistente ma nulla – dato che il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non si era perfezionato correttamente, non avendo il depositato Pt_1
l'avviso di ricevimento della c.d. C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) –, all'udienza di prima comparizione del 9/2/2021 è stata disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291, co. 1
c.p.c. (applicabile al presente giudizio di rinvio in forza degli artt. 359 e 394, co. 1, c.p.c.).
Ciò posto, atteso che l'appellante ha proceduto alla rinnovazione della notificazione (in data
16/2/2021) entro il termine perentorio fissato dal Collegio (i.e. 30/07/2021) ed essendosi perfezionato pagina 9 di 15 correttamente – in questo caso – il procedimento notificatorio, non risulta essersi verificata alcuna decadenza, come disposto dall'art. 291, co. 1, c.p.c..
Occorre sottolineare, al riguardo, che il precedente giurisprudenziale citato dall'appellato nella propria comparsa di costituzione (Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2006, n. 10671) non è pertinente al caso di specie, atteso che tale decisione analizza una fattispecie diversa da quella per cui è causa, ovvero quella in cui la parte processuale aveva notificato l'atto di riassunzione oltre il termine fissato dalla legge, essendo pertanto irrilevante (in tale ipotesi) la successiva rinnovazione della notificazione.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, deve dunque concludersi che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione sia valida e tempestiva, non potendosi dichiarare l'estinzione del giudizio di rinvio.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta anche l'eccezione di giudicato implicito – che sarebbe relativo all'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del notaio e i danni patiti dall'appellante – sollevata dalla difesa di quest'ultimo.
Si deve rammentare in diritto che “il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della
"ragione più liquida”” (v. Cass. Civ. 32650/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è vero che il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea sul presupposto che il danno lamentato dal non fosse attuale e concreto, ma facendo ciò il Giudice Pt_1 non ha implicitamente accertato l'esistenza del predetto nesso causale, bensì ha solamente motivato il rigetto della domanda alla stregua del principio della “ragione più liquida”.
§ 12. – Ciò posto e passando al merito della controversia, osserva il Collegio che il giudizio di rinvio debba essere deciso alla luce del principio di diritto indicato dalla S.C. con l'ordinanza n.
25786/2019, nella parte in cui i Giudici di legittimità hanno evidenziato che, benché graficamente esistente, la motivazione non rendeva percepibile il fondamento della decisione, così motivando: “Il fatto che la documentazione fosse inammissibile, perché prodotta tardivamente in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e perché già esistente al momento dell'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto implicare — in disparte la osservazione che la documentazione in oggetto si era formati solo successivamente alla sentenza di primo grado e all'instaurazione del giudizio di appello —
l'irrilevanza del suo contenuto: quindi il giudice a quo non avrebbe dovuto prenderla in esame. Sembra invece che, pur giudicandola inammissibile, il giudice l'abbia esaminata, ritenendola incompleta, perché inidonea a fornire la prova di quale credito avesse dato causa alla procedura esecutiva, in quanto non era stato depositato il decreto ingiuntivo. (…) A tale ambiguità si aggiunge quella pagina 10 di 15 derivante dalla mancata spiegazione del perché abbia attribuito rilievo così decisivo ed assorbente al mancato deposito del decreto ingiuntivo, svalutando, allo stesso fine, l'iscrizione ipotecaria.”.
Tali quindi le difese e conclusioni delle parti, osserva la Corte che, alla stregua del principio di diritto sopra evidenziato, si debba pertanto procedere ad una più attenta disamina del materiale probatorio prodotto nelle fasi precedenti del giudizio e a una più coerente esposizione delle ragioni della decisione, dando maggior rilevanza all'iscrizione ipotecaria della , Controparte_2 piuttosto che al titolo giudiziale in forza del quale tale iscrizione era avvenuta.
A ben vedere, diversamente da quanto stabilito nella sentenza cassata, l'appello proposto da
[...] risulta fondato. Pt_1
Per quanto concerne l'an debeatur, l'appellante ha dato prova dell'omissione colposa del notaio
– consistita nella tardiva trascrizione dell'atto di compravendita da lui rogato –, del danno CP_1 subito –ovvero della perdita della proprietà del box auto compravenduto – e del relativo nesso causale.
In particolare, è stato provato che, sebbene il rogito fosse stato stipulato in data 21/5/2002,
l'appellato aveva trascritto l'atto pubblico solo nel 2008 (fatto pacifico tra le parti), così permettendo alla di iscrivere ipoteca giudiziale in data 27/10/2003 (rettificata con Controparte_2 iscrizione del 11/12/2003) e di trascrivere il successivo atto di pignoramento in data 25/7/2006 sull'immobile già in proprietà del venditore/debitore . Persona_1
Risulta altresì dagli atti di causa che la citata Banca creditrice – alla quale pertanto non era opponibile il titolo di acquisto del – con il citato atto di pignoramento aveva avviato una Pt_1 procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Roma (R.G. 798/06), conclusasi con l'emissione del decreto di trasferimento del box auto per cui è causa.
In merito alle prove documentali che dimostrano la suesposta ricostruzione, si devono annoverare:
1) il contratto di compravendita;
2) la c.t.u. espletata nel processo esecutivo R.G. 798/06 – nella quale il consulente d'ufficio aveva riportato lo stato delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli a carico del venditore/debitore esecutato , tra cui erano indicate sia l'iscrizione ipotecaria della Per_1 [...]
sia la trascrizione dell'atto di pignoramento (v. pag. 11 e ss. della c.t.u.) –; 3) la Controparte_2 relazione al G.E. del custode giudiziario (tutti i summenzionati documenti sono acclusi al fascicolo di primo grado dell'attore); 4) il decreto di trasferimento del box auto pubblicato in data 1/4/2016 (che è stato legittimamente prodotto per la prima volta nel giudizio di appello ex art. 345 c.p.c., dato che era stato emesso dopo l'instaurazione di tale giudizio, pendente dal 2012).
In ogni caso preme evidenziare, ad abundantiam, che, in base al disposto dell'art. 345, co. 3, c.p.c.
(nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, in forza dell'art. 54, co. 2, del
D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 154/2012), si devono ritenere ammissibili e quindi utilizzabili pagina 11 di 15 - contrariamente a quanto reputato dalla Corte di Appello nella sentenza cassata - anche le visure ipotecarie prodotte dal nel giudizio di secondo grado con la nota di deposito del 13/3/2017, attesa Pt_1
l'indispensabilità delle stesse ai fini della decisione, come si evince dalla suddetta ricostruzione in fatto.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (cfr. Cass. Civ. 8551/2024).
Alla luce di quanto esposto, non si possono condividere le affermazioni dell'appellato (che ha fatto proprie le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata), secondo cui il – Pt_1 sul presupposto che l'indicazione del mero nominativo del creditore procedente non escluderebbe la possibilità di una intervenuta cessione del credito – non ha dimostrato che la procedura esecutiva non aveva avuto origine da una delle ipoteche preesistenti al rogito notarile, che erano state indicate nello stesso.
Infatti, come già sottolineato, dalla c.t.u. espletata nel processo esecutivo R.G. 798/06, dalla relazione al G.E. del custode giudiziario e dal decreto di trasferimento si desume che la procedura esecutiva de qua era stata avviata dalla e che tale Banca aveva iscritto Controparte_2 ipoteca giudiziale sull'immobile solo successivamente alla stipula dell'atto di compravendita.
Pertanto, la possibilità che la procedente avesse fatto valere nel processo esecutivo non il CP_2 credito per il quale aveva iscritto ipoteca, bensì, in qualità di cessionaria, un credito garantito da una delle ipoteche precedenti al rogito, rimane una mera congettura, del tutto inverosimile.
Invero, il decreto di trasferimento dell'immobile, nella parte in cui dispone la cancellazione dei gravami esistenti, menziona esclusivamente l'ipoteca volontaria eseguita in data 7/3/2000 a favore della
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca spa – il cui debito era stato assunto da quale modalità di pagamento del prezzo di vendita e che era stato già estinto Parte_1 dall'appellante, come risulta da quietanza in atti – e l'ipoteca giudiziale della Controparte_2
con la conseguenza che le iscrizioni pregiudizievoli preesistenti al rogito notarile erano state
[...] già cancellate e non avrebbero potuto dare origine alla procedura espropriativa.
pagina 12 di 15 Pertanto, si deve concludere che, proprio a causa della tardiva trascrizione dell'atto di compravendita imputabile ad ha perduto la proprietà del bene Controparte_1 Parte_1 oggetto di tale atto.
Passando all'esame del quantum debeatur, osserva il Collegio che l'unica voce di danno che può riconoscersi all'appellante consiste nel prezzo pagato per l'acquisto del box auto, pari a € 28.405,13
(come da quietanze in atti), non potendosi prendere in considerazione il valore dell'immobile, così come stimato dal c.t.u. nominato nella procedura esecutiva (pari a € 56.000,00), dato che il danno effettivamente patito dal a titolo di danno emergente è dato evidentemente solo dall'esborso della Pt_1 somma necessaria per l'acquisto del box auto, non avendo più la proprietà di quest'ultimo a causa del comportamento negligente del notaio . CP_1
Né possono riconoscersi all'appellante le spese per le attività stragiudiziali (pari a € 3.000, 00) e le spese di trasloco (pari a € 1.500,00), atteso che il non ha dato prova di aver effettivamente Pt_1 sostenuto tali spese, non essendo a tal fine sufficienti il preavviso di parcella del proprio legale e il preventivo per il trasloco formulato dalla Gevi Service srl, in assenza delle relative quietanze.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la responsabilità professionale del notaio dott. per la tardiva trascrizione dell'atto di Controparte_1 compravendita rogato in data 21/5/2002 e il medesimo va conseguentemente condannato a risarcire i danni subiti da che si liquidano in complessivi € 28.405,13. Parte_1
Poiché il credito di parte appellante è credito di valore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 1889 del 2013), sulla somma è dovuta la rivalutazione dall'1/4/2016 (vale a dire da quando è stato pubblicato il decreto di trasferimento del box auto, che ha reso attuale il danno subito dal e fino alla data della presente Pt_1 sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su indicato e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
§ 13. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio. Occorre inoltre procedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio sono poste a carico del soccombente e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal
DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa tenuto conto del decisum (da € 26.001,00 a pagina 13 di 15 € 52.000,00), applicando i compensi minimi per il primo e secondo grado, i compensi medi per il giudizio di legittimità e i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, per il presente giudizio di rinvio, nel seguente modo:
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Totale compenso tabellare: € 3.809,00
**
Secondo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Totale compenso tabellare: € 4.996,00
**
Giudizio di legittimità
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.336,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.969,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.208,00
Totale compenso tabellare: € 5.513,00
**
Giudizio di rinvio
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale compenso tabellare: € 8.469,00
Il tutto per un totale complessivo di € 22.787,00
Nulla può essere disposto, infine, a titolo di ripetizione delle spese di lite del giudizio di primo grado – nel giudizio di secondo grado invece le spese di lite erano state compensate – non avendo l'appellante dimostrato di averle corrisposte prima della decisione del presente giudizio di rinvio. pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da nei Parte_1 confronti di a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 25786/2019, così provvede: Controparte_1
1) In accoglimento delle domande avanzate da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1
19770/2011 emessa dal Tribunale di Roma, dichiara la responsabilità professionale del dott. per la tardiva trascrizione dell'atto di compravendita rogato in data 21/5/2002 e, Controparte_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma di € 28.405,13 oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dall'1/4/2016 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) Condanna a rifondere in favore di Enrico JO e ER Tavaniello, avvocati Controparte_1 dichiaratisi antistatari di , le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, Parte_1 in complessivi € 3.809,00 per compensi ed € 508,00 per spese, oltre accessori di legge, per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 4.996,00 per compensi ed € 998,50 per spese, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00 per compensi ed €
1.545,00 per spese, oltre accessori di legge, e per il presente giudizio di rinvio, in complessivi €
8.469,00 per compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge.
Roma, 29/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 15 di 15
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8010/2019 All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. MAJO ENRICO presente Avv. TAVANIELLO PIERBIAGIO presente Appellato/i
Controparte_1 Avv. STANISCIA NICOLA presente
***
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al numero 8010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 21, presso lo studio legale dell'avv. Enrico
JO, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ER Tavaniello, giusta procura in atti.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE E
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gina Tralicci, giusta procura in atti.
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione con ordinanza n. 25786/2019, della sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 6054/2017.
Ragioni in fatto e diritto della decisione pagina 2 di 15 § 1. – Con atto di citazione inizialmente notificato in data 10/12/2019 e successivamente in data
16/2/2021, a seguito di rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza del 9/2/2021,
[...] ha riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio in precedenza instaurato nei confronti di Pt_1 CP_1
ciò a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 25786/2019 con cui è stata
[...] annullata la sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 6054/2017.
§ 2. — I fatti di causa sono riportati nella ordinanza della Corte di Cassazione come qui di seguito viene riportato: “ ricorre per la cassazione della Corte d'Appello di Roma, n. Parte_1
6054/2017, pubblicata il 29 settembre 2017, affidandosi a quattro motivi. resiste con Controparte_1 controricorso;
con esso chiede altresì che il giudizio di appello venga dichiarato estinto per mancata riassunzione nei modi e termini di legge ovvero per mancata notificazione del ricorso riassuntivo nel termine previsto dal decreto di fissazione dell'udienza. L'odierno ricorrente, nel 2010, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Carmine per ottenerne — previo riconoscimento della CP_1 responsabilità professionale per non aver provveduto a trascrivere tempestivamente l'atto di compravendita da lui stesso rogato il 21 maggio 2002, avente ad oggetto un box auto sito in Roma, consentendo alla , creditrice dell'alienante, di trascrivere pignoramento Controparte_2 sul bene e di attivare la procedura espropriativa — la condanna al risarcimento dei danni derivatigli dalla procedura espropriativa, quantificati in euro 95.000,00 o nella diversa somma di giustizia, al netto delle spese legali. Il Tribunale capitolino rigettava la domanda, con la sentenza n. 19770/2011, perché l'omessa trascrizione ed il pignoramento, posto che il bene era stato posto all'incanto, ma non era stato venduto coattivamente, avevano causato un mero pericolo di danno e non un danno attuale, in assenza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di disporre del bene o di una contrattazione venuta meno per la permanenza del vincolo. La sentenza veniva impugnata da Parte_1
il quale assumeva che il pignoramento era in corso di esecuzione e in quanto tale aveva prodotto
[...] un vincolo al potere di disposizione e reso più disagevole la vendita del bene, quindi, il danno risentito era attuale;
che la ricorrenza del pregiudizio avrebbe dovuto dedursi proprio dalla trascrizione del pignoramento e non essere subordinata alla prova della necessità di disporre del bene o di una trattativa per la vendita del bene non andata in porto per la permanenza del vincolo di indisponibilità; che l'esistenza di un danno risarcibile non avrebbe dovuto essere negata per il mancato esercizio del diritto potestativo di soddisfare i creditori iscritti;
che il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di risarcimento delle spese legali sostenute e da sostenere, una volta avvedutosi della condotta omissiva del notaio. Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 13 marzo 2017, l'appellante depositava, ex art. 345, comma 3, c.p.c., una serie di documenti allo scopo di provare il sopravvenuto trasferimento coattivo del diritto di proprietà del box oggetto di controversia. pagina 3 di 15 La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame, ritenendo che, sebbene la trascrizione dell'atto di compravendita fosse avvenuta dopo circa sei anni dal rogito per ritardo imputabile al professionista, difettassero elementi utili per stabilire se la procedura esecutiva fosse stata determinata dall'omessa trascrizione, perché riguardante un credito, nei confronti del venditore, diverso da quelli garantiti con gli atti pregiudizievoli, già esistenti al momento del rogito ed in esso riportati: numerose ipoteche, due pignoramenti immobiliari, anche se tutti in corso di cancellazione, tranne l'ipoteca per un mutuo che l'odierno ricorrente si era accollato quale modalità di pagamento del prezzo della vendita nonché la trascrizione di due domande giudiziali riguardanti giudizi in parte già definiti che l'alienante si era obbligato a cancellare nel più breve tempo possibile.
In particolare, per la Corte d'Appello, la complessa situazione debitoria del venditore avrebbe richiesto l'indicazione del titolo che legittimava la procedura esecutiva;
invece, l'appellante, sia in primo che in secondo grado, si era limitato ad allegare la trascrizione di un pignoramento immobiliare, non permettendo, facendo difetto il deposito del decreto ingiuntivo che aveva generato la procedura, di verificare il titolo esecutivo e se esso fosse autonomo rispetto a quelli indicati nell'atto di compravendita. A ciò, secondo la Corte territoriale, non aveva provveduto neppure con Parte_1
l'atto di appello, ove riferiva "tardivamente e in modo incompleto" di un'iscrizione ipotecaria avvenuta nel 2003, richiamando altra documentazione prodotta in violazione dell'art. 345 c.p.c. perché già esistente al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado.”.
§ 3. – La Suprema Corte con detta ordinanza ha così deciso: “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale si farà carico anche di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.”.
§ 4. – La decisione è motivata dalla Corte di Cassazione come di seguito riportato: “La motivazione della Corte territoriale si estrinseca in un contenuto argomentativo, per taluni versi, contraddittorio, per talaltri inidoneo a rivelare la ratio decidendi o le rationes decidendi. A p. 4 della sentenza, il giudice a quo prende, infatti, in considerazione il decreto di trasferimento giudiziale dell'immobile datato 1 aprile 2016, doc. n. 02 dell'elenco dei documenti oggetto della nota di deposito del 13 marzo 2017, per dedurne la persistenza sull'immobile dell'iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo che l'odierno ricorrente si era accollato e per comprovare la tesi secondo cui non vi sarebbero indicazioni sufficienti all'identificazione di quale credito avesse originato la procedura esecutiva, tra quelli, numerosi, oggetto di pubblicità pregiudizievoli, indicati nel rogito notarile. Successivamente, a p. 5, il provvedimento impugnato precisa che "solo in conclusionale, si riferisce in appello,
'tardivamente ed in modo incompleto', di un'iscrizione ipotecaria avvenuta nel 2003, richiamando pagina 4 di 15 peraltro documentazione prodotta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., perché già esistente, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado", per concludere che "in ogni caso, manca qualsiasi possibilità di verificare il titolo su cui si fonda l'esecuzione e se autonomo rispetto a quelli già indicati nell'atto di compravendita, non essendo stato depositato il decreto ingiuntivo che ha dato origine alla procedura", dopo aver osservato che "non può essere decisiva la circostanza che il creditore della procedura esecutiva, per cui si chiedono i danni, non è stato menzionato nelle varie iscrizioni e trascrizioni, riportate nell'atto notarile, considerata la possibilità di una cessione del credito". Il fatto che la documentazione fosse inammissibile, perché prodotta tardivamente in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e perché già esistente al momento dell'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto implicare — in disparte la osservazione che la documentazione in oggetto si era formata solo successivamente alla sentenza di primo grado e all'instaurazione del giudizio di appello
— l'irrilevanza del suo contenuto: quindi il giudice a quo non avrebbe dovuto prenderla in esame.
Sembra invece che, pur giudicandola inammissibile, il giudice l'abbia esaminata, ritenendola incompleta, perché inidonea a fornire la prova di quale credito avesse dato causa alla procedura esecutiva, in quanto non era stato depositato il decreto ingiuntivo. A meno che la Corte territoriale abbia ritenuto che, indipendentemente dall'inammissibilità, essa dovesse reputarsi incompleta, come sembra potersi dedurre dalla locuzione "in ogni caso" preposta alla conclusione che dovrebbe costituire la ratio decidendi della sentenza e salvo ritenere che la Corte d'Appello abbia giudicato inammissibile la documentazione prodotta tardivamente in appello e incompleta quella prodotta con l'atto di instaurazione del giudizio di primo grado. A tale ambiguità si aggiunge quella derivante dalla mancata spiegazione del perché abbia attribuito rilievo così decisivo ed assorbente al mancato deposito del decreto ingiuntivo, svalutando, allo stesso fine, l'iscrizione ipotecaria. Se ne conclude che, benché graficamente esistente, la motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione che reca infatti argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. un., 03/11/2016, n. 22232).”.
§ 5. - Con l'atto di citazione in riassunzione ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, quale Giudice del rinvio, anche in applicazione dei principi di diritto ovvero di quanto come sopra statuito nell'Ordinanza n. 25786/2019 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sez.
Terza Civile, il 19/09/2019 e pubblicata il 14/ 10/2019 (sul ricorso n. 8158-2018 proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n. 6054/2017 della Corte d'appello di Roma Pt_1 Controparte_1
pagina 5 di 15 depositata il 29/09/2017), in ragione di tutto quanto dedotto, richiamato ed argomentato nel presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., in accoglimento della domanda e delle conclusioni come sopra proposte in primo grado e come sopra reiterate in appello da : Parte_1
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per i danni subiti Controparte_1 dal Sig. per i fatti di cui nella premessa del presente atto;
2. per l'effetto, condannare il Parte_1 dott. al pagamento a titolo risarcitorio, in favore del Sig. di euro Controparte_1 Parte_1
95.000,00, ovvero, in subordine, dell'importo di euro 56.000,00, ovvero, in via di ulteriore subordine, dell'importo di euro 28.405,13, ovvero, in via di ulteriore subordine, del diverso, maggiore o minore, importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, ai sensi dell'art. 1284, c.
4, c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c., dal giorno del dovuto al saldo effettivo, come per legge;
3. condannare il dott. altresì al pagamento integrale delle spese e Controparte_1 dei compensi del giudizio di primo grado, del giudizio d'appello, del giudizio di Cassazione di cui in premessa nonché del presente giudizio di rinvio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, con relativa distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori e difensori, antistatari, avv.ti Enrico JO e ER Tavaniello.”.
§ 6. – All'udienza di prima comparizione del 9/2/2021, rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, è stata disposta la rinnovazione della notifica.
§ 7. – costituitosi con comparsa depositata il 20/9/2023, ha resistito al Controparte_1 gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma dichiarare estinto il presente procedimento in quanto l'atto di appello in rinnovazione è stato autorizzato con provvedimento nullo e notificato da fuori del termine di decadenza trimestrale Parte_1 contemplato dall'art. 392 cpc. La declaratoria di estinzione è rilevabile d'ufficio trattandosi di giudizio azionato dopo il 04/07/09 (cfr. notifica atto introduttivo avvenuta in data 04/02/10). Alla declaratoria di estinzione dovrà seguire la condanna alle spese dell'appellato in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale (…) (Cass. n. 4097/88, vedi anche Cass. n. 13736/05, Cass. n.
7943/10). In via subordinata, in osservanza dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, riformare la sentenza gravata in punto di più compiuta motivazione in ordine alla inammissibilità di parte della produzione documentale e confermare nel merito il rigetto del gravame in quanto la domanda è sfornita di prova ex art. 2697 c.c. con condanna alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio da distrarsi.”.
§ 8. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
pagina 6 di 15 § 9. – con l'atto di riassunzione, anche alla luce delle argomentazioni espresse Parte_1 dalla S.C. nella predetta ordinanza, ha chiesto, quindi, la riforma integrale della sentenza appellata e la conseguente condanna del notaio al risarcimento dei danni patiti, a causa della Controparte_1 tardiva trascrizione dell'atto di compravendita del box auto, rogato dallo stesso in data CP_1
21/5/2002, che aveva comportato la non opponibilità di tale suo titolo di acquisto alla procedura esecutiva immobiliare (Tribunale di Roma, R.G. n. 798/2006) avviata dalla Controparte_2 contro il venditore/debitore , con atto di pignoramento trascritto
[...] Persona_1 in data 25/7/06 e conclusasi con l'emissione del decreto di trasferimento del box auto.
Nello specifico, l'appellante in riassunzione deduce quanto segue. “Nel pervenire al rigetto di tale azione, errò, anzitutto, il Tribunale di Roma allorché ritenne che l'omissione notarile e l'iscrizione dell'ipoteca e del pignoramento che avrebbero poi condotto nel 2016 all'espropriazione del box, in mancanza della vendita, avrebbero causato un mero “pericolo di esecuzione”, quindi, un mero
'pericolo di danno' e non già un 'danno attuale' (…) posto che l'ipoteca ed il pignoramento -reso opponibile al proprio dall'omissione notarile (in sede di trascrizione del di lui acquisto) - era sì Pt_1 idoneo, se non altro, ad intaccare il potere del di disporre del bene, quindi, come tale, fonte Pt_1 senz'altro di un danno ingiusto, irrilevante essendo che il bene non fosse ancora stato, al tempo della decisione di primo grado, venduto coattivamente. (…) Né la sussistenza di detto pregiudizio (da indisponibilità giuridica del bene pignorato) avrebbe potuto ritenersi subordinata - come pure erroneamente ebbe a sostenere il Tribunale - alla dimostrazione della 'necessità di disporre del bene' o che 'la contrattazione sia mancata o sia venuta meno per la permanenza del vincolo ', giacché era ed è proprio la sussistenza della formalità pregiudizievole a rendere meno appetibile il bene e, quindi, a rendere più disagevole, se non ad impedirne del tutto, la commerciabilità e le trattative. (…) Meritava
e merita, dunque, pieno accoglimento l'azione proposta in primo grado (e reiterata in appello) da
[...]
, già da parte del Giudice di prime cure. Lo stesso, ancor più, dicasi per quanto concerne il Pt_1
Giudice dell'appello. In tal senso, giova qui ribadire: che la proprietà del box di cui è causa è stata trasferita con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma, Sezione IP Civile, Ufficio
Esecuzioni Immobiliari, G.E. Dott. Romolo Ciufolini, in data 22.03.16, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. N. 798/06 nei confronti di e di Persona_1 Controparte_3
che, in particolare, la detta procedura esecutiva immobiliare è stata introdotta, dinanzi al
[...]
Tribunale di Roma, dalla nei confronti di Controparte_4 Persona_1
e con atto di pignoramento del 22.06.06 trascritto in data 25.07.06,
[...] Controparte_3 quale titolare di ipoteca iscritta in data 11.12.03, in forza di decreto ingiuntivo n. 3089/03, del
Tribunale civile di Bergamo, del 20.10.03 emesso in favore di detta Controparte_4
pagina 7 di 15 ed a carico di e . Era ed è dunque provato che il Persona_1 Controparte_3 suddetto titolo esecutivo (id est, il suddetto decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Bergamo), la detta iscrizione ipotecaria, il detto pignoramento, sulla base dei quali è stato emesso il sopra detto decreto di trasferimento, erano venuti in essere SUCCESSIVAMENTE alla stipula dell'atto pubblico di compravendita per Notaio del 21.05.02. (…) Era ed è dunque evidente che - diversamente da CP_1 quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 6054/2017 - che tale decreto di trasferimento non si fondava (e non poteva fondarsi) affatto su alcuna delle formalità pregiudizievoli indicate come esistenti nell'atto pubblico di compravendita medesimo, considerato appunto che il detto decreto ingiuntivo - sul quale si basavano sia l'ipoteca che il pignoramento sopra detti - era stato emesso (nel 2003) quindi dopo la stipula della compravendita (del 2002), con la conseguenza che non avrebbe mai potuto ritenersi che l'espropriazione in danno del si fosse fondata su di un titolo Pt_1 ricompreso tra quelli già menzionati nella detta compravendita del 21.05.02. (…) pertanto, tale pregiudizio era ed è causalmente da riconnettersi, per intero ed in via esclusiva, alla negligente condotta omissiva professionale del Notaio , consistita nell'avere, quest'ultimo, Controparte_1 omesso di trascrivere il detto atto pubblico di compravendita del 21.05.02. In effetti, era ed è evidente che, se il notaio dott. avesse eseguito la trascrizione del detto atto pubblico di compravendita CP_1 del 21/05/02 (…) il non avrebbe perduto la proprietà del box (…). E ciò, anzitutto, ove si Pt_1 consideri il giudicato formatosi in ordine alla sussistenza di tale nesso (…). In effetti - giova ribadirlo - il Tribunale aveva rigettato la domanda del non certo perché avesse ritenuto legittima Pt_1
l'omissione colposa notarile né perché avesse escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra detta omissione e la anzidetta procedura espropriativa, ma - secondo quanto rilevato dalla stasa Corte
d'appello - soltanto perché aveva ritenuto mancante la prova della "attualità" del pregiudizio per non essere, al tempo dell'emanazione della sentenza di primo grado, ancora intervenuta la vendita coattiva del box. La quaestio relativa alla sussistenza del nesso eziologico tra l'omissione colposa notarile e la procedura espropriativa era stata, dunque, in tal modo, se non esplicitamente, quanto meno implicitamente, già (positivamente) risolta dalla sentenza di primo grado, senza che, sul punto, tale sentenza fosse stata impugnata da alcuno. (…) Né potrebbe ritenersi che la produzione della documentazione allegata alla nota di deposito del 13.03.2017 fosse tardiva e/o comunque inammissibile ex art. 345 C.P.C., tenuto conto, per un verso, dell'indispensabilità di tale documentazione ai sensi della detta norma (nella formulazione ratione temporis applicabile nella specie) e, comunque, per altro verso, di quanto statuito, con l'anzidetta Ordinanza n. 25786/2019, dalla Suprema Corte, che ha affermato che "la documentazione in oggetto si era formata solo successivamente alla sentenza di primo grado e all'instaurazione del giudizio di appello.”. pagina 8 di 15 Aggiunge il “Quanto poi all'ammontare del danno da risarcirsi (…) si ribadisce: che il Pt_1 valore del box è stato stimato, dall'Arch. , nella propria veste di C. T. U. nominato dal Persona_2
Tribunale di Roma nell'ambito dell'anzidetta procedura esecutiva immobiliare, in euro 56.000,00; che, per acquistare il detto box, il ha sborsato il prezzo di euro 28.405,13; che il danno subìto dal Pt_1 deve pertanto ritenersi pari, almeno, al detto valore, di euro 56.000,00, o, in subordine, quanto Pt_1 meno, all'importo da lui pagato, a titolo di prezzo, in euro 28.405,13, ovvero, in via d'ulteriore subordine, alla diversa, maggiore o minore somma, che venisse legittimamente ritenuta di giustizia, in ogni caso, oltre interessi (ex art. 1284, c. 4, c.c., o, in subordine, ex art. 1284, c. 1, c.c.) e rivalutazione monetaria, come per legge;
che al devono, altresì, rifondersi le spese legali da lui sostenute, in Pt_1 euro 3.000, 00, a cagione ed a seguito (della scoperta) della formalità nonché le spese di trasloco, in euro 1.500,00 oltre iva, tutte tali spese rinvenendo senz'altro il loro unico ed esclusivo antecedente causale nella condotta omissiva colposa notarile di cui è causa.”.
§ 10. – nella propria comparsa di costituzione, ha preliminarmente eccepito Controparte_1 la tardività della notifica dell'atto di citazione in riassunzione e la nullità dell'ordinanza del 9/2/2021, con la quale è stata disposta la rinnovazione di detta notifica, chiedendo pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio di rinvio. Nel merito, ha contestato le richieste avversarie, ribadendo quanto statuito dal Giudice di primo grado e dal Giudice di Appello con la sentenza cassata, atteso che non era stato provato il nesso causale tra l'omissione notarile e i danni subiti dal e che gran parte della Pt_1 produzione documentale effettuata dall'appellante in data 13/3/2017 era inammissibile e quindi inutilizzabile.
§ 11. – In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c. formulata dalla difesa dell'appellato.
Invero, l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato ad ex art. 140 c.p.c., Controparte_1 in data 10/12/2019 (cfr. relata di notifica in atti), vale a dire entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, avvenuta il 14/10/2019.
Essendo però tale notificazione non certo inesistente ma nulla – dato che il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non si era perfezionato correttamente, non avendo il depositato Pt_1
l'avviso di ricevimento della c.d. C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) –, all'udienza di prima comparizione del 9/2/2021 è stata disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291, co. 1
c.p.c. (applicabile al presente giudizio di rinvio in forza degli artt. 359 e 394, co. 1, c.p.c.).
Ciò posto, atteso che l'appellante ha proceduto alla rinnovazione della notificazione (in data
16/2/2021) entro il termine perentorio fissato dal Collegio (i.e. 30/07/2021) ed essendosi perfezionato pagina 9 di 15 correttamente – in questo caso – il procedimento notificatorio, non risulta essersi verificata alcuna decadenza, come disposto dall'art. 291, co. 1, c.p.c..
Occorre sottolineare, al riguardo, che il precedente giurisprudenziale citato dall'appellato nella propria comparsa di costituzione (Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2006, n. 10671) non è pertinente al caso di specie, atteso che tale decisione analizza una fattispecie diversa da quella per cui è causa, ovvero quella in cui la parte processuale aveva notificato l'atto di riassunzione oltre il termine fissato dalla legge, essendo pertanto irrilevante (in tale ipotesi) la successiva rinnovazione della notificazione.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, deve dunque concludersi che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione sia valida e tempestiva, non potendosi dichiarare l'estinzione del giudizio di rinvio.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta anche l'eccezione di giudicato implicito – che sarebbe relativo all'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del notaio e i danni patiti dall'appellante – sollevata dalla difesa di quest'ultimo.
Si deve rammentare in diritto che “il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della
"ragione più liquida”” (v. Cass. Civ. 32650/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è vero che il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea sul presupposto che il danno lamentato dal non fosse attuale e concreto, ma facendo ciò il Giudice Pt_1 non ha implicitamente accertato l'esistenza del predetto nesso causale, bensì ha solamente motivato il rigetto della domanda alla stregua del principio della “ragione più liquida”.
§ 12. – Ciò posto e passando al merito della controversia, osserva il Collegio che il giudizio di rinvio debba essere deciso alla luce del principio di diritto indicato dalla S.C. con l'ordinanza n.
25786/2019, nella parte in cui i Giudici di legittimità hanno evidenziato che, benché graficamente esistente, la motivazione non rendeva percepibile il fondamento della decisione, così motivando: “Il fatto che la documentazione fosse inammissibile, perché prodotta tardivamente in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. e perché già esistente al momento dell'instaurazione del giudizio avrebbe dovuto implicare — in disparte la osservazione che la documentazione in oggetto si era formati solo successivamente alla sentenza di primo grado e all'instaurazione del giudizio di appello —
l'irrilevanza del suo contenuto: quindi il giudice a quo non avrebbe dovuto prenderla in esame. Sembra invece che, pur giudicandola inammissibile, il giudice l'abbia esaminata, ritenendola incompleta, perché inidonea a fornire la prova di quale credito avesse dato causa alla procedura esecutiva, in quanto non era stato depositato il decreto ingiuntivo. (…) A tale ambiguità si aggiunge quella pagina 10 di 15 derivante dalla mancata spiegazione del perché abbia attribuito rilievo così decisivo ed assorbente al mancato deposito del decreto ingiuntivo, svalutando, allo stesso fine, l'iscrizione ipotecaria.”.
Tali quindi le difese e conclusioni delle parti, osserva la Corte che, alla stregua del principio di diritto sopra evidenziato, si debba pertanto procedere ad una più attenta disamina del materiale probatorio prodotto nelle fasi precedenti del giudizio e a una più coerente esposizione delle ragioni della decisione, dando maggior rilevanza all'iscrizione ipotecaria della , Controparte_2 piuttosto che al titolo giudiziale in forza del quale tale iscrizione era avvenuta.
A ben vedere, diversamente da quanto stabilito nella sentenza cassata, l'appello proposto da
[...] risulta fondato. Pt_1
Per quanto concerne l'an debeatur, l'appellante ha dato prova dell'omissione colposa del notaio
– consistita nella tardiva trascrizione dell'atto di compravendita da lui rogato –, del danno CP_1 subito –ovvero della perdita della proprietà del box auto compravenduto – e del relativo nesso causale.
In particolare, è stato provato che, sebbene il rogito fosse stato stipulato in data 21/5/2002,
l'appellato aveva trascritto l'atto pubblico solo nel 2008 (fatto pacifico tra le parti), così permettendo alla di iscrivere ipoteca giudiziale in data 27/10/2003 (rettificata con Controparte_2 iscrizione del 11/12/2003) e di trascrivere il successivo atto di pignoramento in data 25/7/2006 sull'immobile già in proprietà del venditore/debitore . Persona_1
Risulta altresì dagli atti di causa che la citata Banca creditrice – alla quale pertanto non era opponibile il titolo di acquisto del – con il citato atto di pignoramento aveva avviato una Pt_1 procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Roma (R.G. 798/06), conclusasi con l'emissione del decreto di trasferimento del box auto per cui è causa.
In merito alle prove documentali che dimostrano la suesposta ricostruzione, si devono annoverare:
1) il contratto di compravendita;
2) la c.t.u. espletata nel processo esecutivo R.G. 798/06 – nella quale il consulente d'ufficio aveva riportato lo stato delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli a carico del venditore/debitore esecutato , tra cui erano indicate sia l'iscrizione ipotecaria della Per_1 [...]
sia la trascrizione dell'atto di pignoramento (v. pag. 11 e ss. della c.t.u.) –; 3) la Controparte_2 relazione al G.E. del custode giudiziario (tutti i summenzionati documenti sono acclusi al fascicolo di primo grado dell'attore); 4) il decreto di trasferimento del box auto pubblicato in data 1/4/2016 (che è stato legittimamente prodotto per la prima volta nel giudizio di appello ex art. 345 c.p.c., dato che era stato emesso dopo l'instaurazione di tale giudizio, pendente dal 2012).
In ogni caso preme evidenziare, ad abundantiam, che, in base al disposto dell'art. 345, co. 3, c.p.c.
(nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, in forza dell'art. 54, co. 2, del
D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 154/2012), si devono ritenere ammissibili e quindi utilizzabili pagina 11 di 15 - contrariamente a quanto reputato dalla Corte di Appello nella sentenza cassata - anche le visure ipotecarie prodotte dal nel giudizio di secondo grado con la nota di deposito del 13/3/2017, attesa Pt_1
l'indispensabilità delle stesse ai fini della decisione, come si evince dalla suddetta ricostruzione in fatto.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (cfr. Cass. Civ. 8551/2024).
Alla luce di quanto esposto, non si possono condividere le affermazioni dell'appellato (che ha fatto proprie le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata), secondo cui il – Pt_1 sul presupposto che l'indicazione del mero nominativo del creditore procedente non escluderebbe la possibilità di una intervenuta cessione del credito – non ha dimostrato che la procedura esecutiva non aveva avuto origine da una delle ipoteche preesistenti al rogito notarile, che erano state indicate nello stesso.
Infatti, come già sottolineato, dalla c.t.u. espletata nel processo esecutivo R.G. 798/06, dalla relazione al G.E. del custode giudiziario e dal decreto di trasferimento si desume che la procedura esecutiva de qua era stata avviata dalla e che tale Banca aveva iscritto Controparte_2 ipoteca giudiziale sull'immobile solo successivamente alla stipula dell'atto di compravendita.
Pertanto, la possibilità che la procedente avesse fatto valere nel processo esecutivo non il CP_2 credito per il quale aveva iscritto ipoteca, bensì, in qualità di cessionaria, un credito garantito da una delle ipoteche precedenti al rogito, rimane una mera congettura, del tutto inverosimile.
Invero, il decreto di trasferimento dell'immobile, nella parte in cui dispone la cancellazione dei gravami esistenti, menziona esclusivamente l'ipoteca volontaria eseguita in data 7/3/2000 a favore della
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca spa – il cui debito era stato assunto da quale modalità di pagamento del prezzo di vendita e che era stato già estinto Parte_1 dall'appellante, come risulta da quietanza in atti – e l'ipoteca giudiziale della Controparte_2
con la conseguenza che le iscrizioni pregiudizievoli preesistenti al rogito notarile erano state
[...] già cancellate e non avrebbero potuto dare origine alla procedura espropriativa.
pagina 12 di 15 Pertanto, si deve concludere che, proprio a causa della tardiva trascrizione dell'atto di compravendita imputabile ad ha perduto la proprietà del bene Controparte_1 Parte_1 oggetto di tale atto.
Passando all'esame del quantum debeatur, osserva il Collegio che l'unica voce di danno che può riconoscersi all'appellante consiste nel prezzo pagato per l'acquisto del box auto, pari a € 28.405,13
(come da quietanze in atti), non potendosi prendere in considerazione il valore dell'immobile, così come stimato dal c.t.u. nominato nella procedura esecutiva (pari a € 56.000,00), dato che il danno effettivamente patito dal a titolo di danno emergente è dato evidentemente solo dall'esborso della Pt_1 somma necessaria per l'acquisto del box auto, non avendo più la proprietà di quest'ultimo a causa del comportamento negligente del notaio . CP_1
Né possono riconoscersi all'appellante le spese per le attività stragiudiziali (pari a € 3.000, 00) e le spese di trasloco (pari a € 1.500,00), atteso che il non ha dato prova di aver effettivamente Pt_1 sostenuto tali spese, non essendo a tal fine sufficienti il preavviso di parcella del proprio legale e il preventivo per il trasloco formulato dalla Gevi Service srl, in assenza delle relative quietanze.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la responsabilità professionale del notaio dott. per la tardiva trascrizione dell'atto di Controparte_1 compravendita rogato in data 21/5/2002 e il medesimo va conseguentemente condannato a risarcire i danni subiti da che si liquidano in complessivi € 28.405,13. Parte_1
Poiché il credito di parte appellante è credito di valore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 1889 del 2013), sulla somma è dovuta la rivalutazione dall'1/4/2016 (vale a dire da quando è stato pubblicato il decreto di trasferimento del box auto, che ha reso attuale il danno subito dal e fino alla data della presente Pt_1 sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su indicato e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
§ 13. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio. Occorre inoltre procedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio sono poste a carico del soccombente e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal
DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa tenuto conto del decisum (da € 26.001,00 a pagina 13 di 15 € 52.000,00), applicando i compensi minimi per il primo e secondo grado, i compensi medi per il giudizio di legittimità e i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, per il presente giudizio di rinvio, nel seguente modo:
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Totale compenso tabellare: € 3.809,00
**
Secondo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Totale compenso tabellare: € 4.996,00
**
Giudizio di legittimità
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.336,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.969,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.208,00
Totale compenso tabellare: € 5.513,00
**
Giudizio di rinvio
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale compenso tabellare: € 8.469,00
Il tutto per un totale complessivo di € 22.787,00
Nulla può essere disposto, infine, a titolo di ripetizione delle spese di lite del giudizio di primo grado – nel giudizio di secondo grado invece le spese di lite erano state compensate – non avendo l'appellante dimostrato di averle corrisposte prima della decisione del presente giudizio di rinvio. pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da nei Parte_1 confronti di a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 25786/2019, così provvede: Controparte_1
1) In accoglimento delle domande avanzate da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1
19770/2011 emessa dal Tribunale di Roma, dichiara la responsabilità professionale del dott. per la tardiva trascrizione dell'atto di compravendita rogato in data 21/5/2002 e, Controparte_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma di € 28.405,13 oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dall'1/4/2016 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) Condanna a rifondere in favore di Enrico JO e ER Tavaniello, avvocati Controparte_1 dichiaratisi antistatari di , le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, Parte_1 in complessivi € 3.809,00 per compensi ed € 508,00 per spese, oltre accessori di legge, per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 4.996,00 per compensi ed € 998,50 per spese, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 5.513,00 per compensi ed €
1.545,00 per spese, oltre accessori di legge, e per il presente giudizio di rinvio, in complessivi €
8.469,00 per compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge.
Roma, 29/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 15 di 15