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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. v.g. 124/2024 promossa con ricorso depositato il 25.6.2024 da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PAOLO RUARO, presso il cui studio in Trieste, via Battisti 20, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MATTEO SANTINI, presso il cui studio in Roma, via Marianna Dionigi 57, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: “accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio” (art. 67 L.
218/1995)
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, omnibus contrariis reiectis, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti del riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata il 18.10.2019 dal Tribunale di
Plymouth (USA) passata in giudicato il 17.1.2020 ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995 ”.
Per il resistente:
“Affinché la Corte di Appello di Trieste voglia respingere la richiesta della ricorrente di ricezione della sentenza di divorzio statunitense CF/Chez nell'ordinamento italiano per i motivi suesposti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero:
“chiede che venga accolto il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 67 L. 218/1995 depositato il 25.6.2024, Parte_1
nata a [...] il [...], chiedeva di dichiarare la sussistenza dei
[...] requisiti per il riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza pronunciata il
18.10.2019 dal Tribunale di Plymouth (USA) passata in giudicato il 17.1.2020, con cui era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con nato Controparte_1
a Trieste il 24.3.1973 e ivi residente.
Deduceva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, rilevando: che la sentenza, già trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Trieste, era stata pronunciata da giudice competente, secondo principi propri dell'ordinamento italiano ed era passata in giudicato il 17.1.2020; che il relativo giudizio si era tenuto nel rispetto del contraddittorio tra le parti, e che ognuna di esse aveva avuto la possibilità di difendersi in tale processo;
che le parti si erano regolarmente costituite in giudizio ovvero ne era stata dichiarata legittimamente la contumacia;
che la sentenza in questione non era contraria ad altra sentenza pronunciata da giudice italiano passata in giudicato, né pendeva alcun processo davanti a giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti che avesse avuto inizio prima del processo straniero;
che, non avendo ottemperato il resistente alle statuizioni previste nella sentenza di divorzio, anche con riferimento all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, era necessario avviare l'esecuzione forzata.
2. Si costituiva il quale si opponeva alla domanda rilevando la pendenza, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Trieste, di un giudizio (RG 3835/2024) avente a oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cui era chiesto il riconoscimento, giudizio nel quale egli aveva lamentato l'errata valutazione, da parte del giudice straniero, delle sue condizioni economiche e reddituali, richiedendo perciò la riduzione del contributo
Per_ di mantenimento in favore del figlio . Inoltre, non sarebbe stata rispettata, nel procedimento innanzi al Tribunale di Plymouth, la giurisdizione italiana.
In secondo luogo, il resistente sosteneva che la pendenza del giudizio in Italia, avendo a oggetto “analogo oggetto” (pag. 5 della comparsa di risposta) rispetto a quello del procedimento straniero, costituisse condizione ostativa al riconoscimento.
3. La causa, soggetta a rito semplificato di cognizione e attribuita alla competenza della
Corte d'Appello di Trieste quale luogo di attuazione del provvedimento individuato in base alla residenza dell'ex coniuge obbligato (art. 30, commi 1 e 2 D.Lgs. 150/2011), discussa all'udienza del 18.2.2025, è stata riservata a sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis ult. co. c.p.c..
4. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera, l'art. 67 L. 218/1995 prevede che la parte interessata possa chiedere all'autorità giudiziaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento, indicati dall'art. 64 della stessa
L. 218/1995.
4.1 Il resistente ha contestato il solo requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 (la non pendenza di un processo davanti a giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, iniziatosi prima del processo straniero).
4.2 I rimanenti requisiti sono comunque sussistenti, in quanto: il giudice statunitense che ha pronunciato la sentenza di divorzio tra le parti (che la ricorrente ha prodotto in copia con traduzione asseverata e munita di apostille) poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (lett. a dell'art. 64), tra i quali rileva l'art. 32 L. 218/1995 che detta il criterio speciale di carattere sussidiario di giurisdizione costituito dal luogo di celebrazione del matrimonio, luogo che nella specie è individuato negli Stati Uniti d'America; il resistente ha riconosciuto nella comparsa di risposta (pag. 2) che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a sua conoscenza secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo (lett. b) e che egli si è regolarmente costituito in giudizio (lett. c), né è stata allegata alcuna violazione del suo diritto di difesa (lett. b); è documentato che la sentenza oggetto di riconoscimento è passata in giudicato (lett. d); non risulta pronunciata in Italia alcuna pronuncia passata in giudicato che sia contraria a quella statunitense (lett. e); le disposizioni della sentenza straniera non producono effetti contrari all'ordine pubblico (lett. g).
4.2.1 A tale ultimo riguardo giova osservare che “la valutazione che deve compiere il giudice al quale, in caso di contestazione del riconoscimento automatico, venga richiesto
l'accertamento del predetto requisito deve, di conseguenza, rivolgere il proprio esame sugli
"effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non sulla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana” (Cass., n. 9483/2013, la quale ha censurato come “inammissibile” il “sindacato di merito” compiuto dalla Corte
d'Appello nel procedimento ex art. 64 L. 218/1995, in quanto del tutto estraneo all'oggetto di tale giudizio, evidenziando – con il conforto della consolidata giurisprudenza, espressamente richiamata - che “la valutazione di compatibilità non deve svolgersi sul rapporto giuridico dedotto ed esaminato dal giudice straniero, ma sugli effetti che la statuizione giudiziale può determinare nell'ordinamento italiano al fine di verificare se la produzione di tali effetti […] determini una violazione "del complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonchè quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici".
Risulta pertanto del tutto infondata la pretesa del sig. il quale, lamentando che “il CP_1
giudice statunitense non ha valutato adeguatamente la situazione economica e redditizia dell'odierno resistente nel territorio italiano” (pag. 3 della comparsa di risposta), ha chiesto che la Corte d'Appello sindachi nel merito la correttezza della decisione straniera, valutazione preclusa in questa sede, in quanto estranea all'ambito dell'accertamento segnato dall'art. 64 L. 218/1995.
4.3 Quanto al requisito – contestato – di cui alla lettera f), il resistente ha allegato la pendenza, innanzi al Tribunale di Trieste, del ricorso, da lui promosso nei confronti della sig. per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale Pt_1
di Stato di Plymouth.
L'art. 64, lett. f) L. 218/1995 prevede, quale requisito per il riconoscimento della sentenza straniera, che < oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero>>. La pendenza del giudizio avanti al Tribunale di Trieste non è ostativa al riconoscimento, sia per la diversità di oggetto rispetto al giudizio statunitense (rispettivamente modifica delle condizioni di divorzio e divorzio), sia in quanto il procedimento italiano si è iniziato - né potrebbe essere altrimenti, mirando alla modifica dei provvedimenti adottati nel procedimento straniero - successivamente a quest'ultimo.
4.4 Resta infine da rilevare che la deduzione del resistente circa il fatto che “il giudice straniero … nemmeno ha rispettato la giurisdizione italiana” (pag. 3 della comparsa di risposta) risulta per un verso generica, per altro verso contraddittoria rispetto all'esplicito riconoscimento, compiuto nel medesimo atto, della competenza giurisdizionale statunitense
(“il giudice straniero aveva competenza giurisdizionale”; pag. 2), e per altro ancora e in ogni caso infondata, per le ragioni sopra esposte (v. paragrafo 4.2) che inducono a ritenere che il Tribunale di Plymouth potesse conoscere della causa secondo criteri propri dell'ordinamento italiano.
5. Ricorrendo pertanto tutte le condizioni previste dall'art. 64 L. 218/1995, in accoglimento della domanda di va accertata la sussistenza dei requisiti Parte_1
del riconoscimento nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio pronunciata il
18.10.2019 dal Tribunale di Plymouth (USA), passata in giudicato il 17.1.2020.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione della nota - come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile basso, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni dibattute e del carattere semplificato del procedimento, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
124/2024 V.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza dei requisiti del riconoscimento nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 18.10.2019 dal Tribunale di Plymouth (USA), passata in giudicato il 17.1.2020;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi ed Euro 98,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali,
CPA e IVA ex lege. Trieste, 18 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. v.g. 124/2024 promossa con ricorso depositato il 25.6.2024 da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PAOLO RUARO, presso il cui studio in Trieste, via Battisti 20, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MATTEO SANTINI, presso il cui studio in Roma, via Marianna Dionigi 57, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: “accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio” (art. 67 L.
218/1995)
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, omnibus contrariis reiectis, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti del riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata il 18.10.2019 dal Tribunale di
Plymouth (USA) passata in giudicato il 17.1.2020 ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995 ”.
Per il resistente:
“Affinché la Corte di Appello di Trieste voglia respingere la richiesta della ricorrente di ricezione della sentenza di divorzio statunitense CF/Chez nell'ordinamento italiano per i motivi suesposti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero:
“chiede che venga accolto il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 67 L. 218/1995 depositato il 25.6.2024, Parte_1
nata a [...] il [...], chiedeva di dichiarare la sussistenza dei
[...] requisiti per il riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza pronunciata il
18.10.2019 dal Tribunale di Plymouth (USA) passata in giudicato il 17.1.2020, con cui era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con nato Controparte_1
a Trieste il 24.3.1973 e ivi residente.
Deduceva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, rilevando: che la sentenza, già trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Trieste, era stata pronunciata da giudice competente, secondo principi propri dell'ordinamento italiano ed era passata in giudicato il 17.1.2020; che il relativo giudizio si era tenuto nel rispetto del contraddittorio tra le parti, e che ognuna di esse aveva avuto la possibilità di difendersi in tale processo;
che le parti si erano regolarmente costituite in giudizio ovvero ne era stata dichiarata legittimamente la contumacia;
che la sentenza in questione non era contraria ad altra sentenza pronunciata da giudice italiano passata in giudicato, né pendeva alcun processo davanti a giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti che avesse avuto inizio prima del processo straniero;
che, non avendo ottemperato il resistente alle statuizioni previste nella sentenza di divorzio, anche con riferimento all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, era necessario avviare l'esecuzione forzata.
2. Si costituiva il quale si opponeva alla domanda rilevando la pendenza, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Trieste, di un giudizio (RG 3835/2024) avente a oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cui era chiesto il riconoscimento, giudizio nel quale egli aveva lamentato l'errata valutazione, da parte del giudice straniero, delle sue condizioni economiche e reddituali, richiedendo perciò la riduzione del contributo
Per_ di mantenimento in favore del figlio . Inoltre, non sarebbe stata rispettata, nel procedimento innanzi al Tribunale di Plymouth, la giurisdizione italiana.
In secondo luogo, il resistente sosteneva che la pendenza del giudizio in Italia, avendo a oggetto “analogo oggetto” (pag. 5 della comparsa di risposta) rispetto a quello del procedimento straniero, costituisse condizione ostativa al riconoscimento.
3. La causa, soggetta a rito semplificato di cognizione e attribuita alla competenza della
Corte d'Appello di Trieste quale luogo di attuazione del provvedimento individuato in base alla residenza dell'ex coniuge obbligato (art. 30, commi 1 e 2 D.Lgs. 150/2011), discussa all'udienza del 18.2.2025, è stata riservata a sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis ult. co. c.p.c..
4. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera, l'art. 67 L. 218/1995 prevede che la parte interessata possa chiedere all'autorità giudiziaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento, indicati dall'art. 64 della stessa
L. 218/1995.
4.1 Il resistente ha contestato il solo requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 (la non pendenza di un processo davanti a giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, iniziatosi prima del processo straniero).
4.2 I rimanenti requisiti sono comunque sussistenti, in quanto: il giudice statunitense che ha pronunciato la sentenza di divorzio tra le parti (che la ricorrente ha prodotto in copia con traduzione asseverata e munita di apostille) poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (lett. a dell'art. 64), tra i quali rileva l'art. 32 L. 218/1995 che detta il criterio speciale di carattere sussidiario di giurisdizione costituito dal luogo di celebrazione del matrimonio, luogo che nella specie è individuato negli Stati Uniti d'America; il resistente ha riconosciuto nella comparsa di risposta (pag. 2) che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a sua conoscenza secondo la legge del luogo ove si è svolto il processo (lett. b) e che egli si è regolarmente costituito in giudizio (lett. c), né è stata allegata alcuna violazione del suo diritto di difesa (lett. b); è documentato che la sentenza oggetto di riconoscimento è passata in giudicato (lett. d); non risulta pronunciata in Italia alcuna pronuncia passata in giudicato che sia contraria a quella statunitense (lett. e); le disposizioni della sentenza straniera non producono effetti contrari all'ordine pubblico (lett. g).
4.2.1 A tale ultimo riguardo giova osservare che “la valutazione che deve compiere il giudice al quale, in caso di contestazione del riconoscimento automatico, venga richiesto
l'accertamento del predetto requisito deve, di conseguenza, rivolgere il proprio esame sugli
"effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non sulla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana” (Cass., n. 9483/2013, la quale ha censurato come “inammissibile” il “sindacato di merito” compiuto dalla Corte
d'Appello nel procedimento ex art. 64 L. 218/1995, in quanto del tutto estraneo all'oggetto di tale giudizio, evidenziando – con il conforto della consolidata giurisprudenza, espressamente richiamata - che “la valutazione di compatibilità non deve svolgersi sul rapporto giuridico dedotto ed esaminato dal giudice straniero, ma sugli effetti che la statuizione giudiziale può determinare nell'ordinamento italiano al fine di verificare se la produzione di tali effetti […] determini una violazione "del complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonchè quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici".
Risulta pertanto del tutto infondata la pretesa del sig. il quale, lamentando che “il CP_1
giudice statunitense non ha valutato adeguatamente la situazione economica e redditizia dell'odierno resistente nel territorio italiano” (pag. 3 della comparsa di risposta), ha chiesto che la Corte d'Appello sindachi nel merito la correttezza della decisione straniera, valutazione preclusa in questa sede, in quanto estranea all'ambito dell'accertamento segnato dall'art. 64 L. 218/1995.
4.3 Quanto al requisito – contestato – di cui alla lettera f), il resistente ha allegato la pendenza, innanzi al Tribunale di Trieste, del ricorso, da lui promosso nei confronti della sig. per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale Pt_1
di Stato di Plymouth.
L'art. 64, lett. f) L. 218/1995 prevede, quale requisito per il riconoscimento della sentenza straniera, che < oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero>>. La pendenza del giudizio avanti al Tribunale di Trieste non è ostativa al riconoscimento, sia per la diversità di oggetto rispetto al giudizio statunitense (rispettivamente modifica delle condizioni di divorzio e divorzio), sia in quanto il procedimento italiano si è iniziato - né potrebbe essere altrimenti, mirando alla modifica dei provvedimenti adottati nel procedimento straniero - successivamente a quest'ultimo.
4.4 Resta infine da rilevare che la deduzione del resistente circa il fatto che “il giudice straniero … nemmeno ha rispettato la giurisdizione italiana” (pag. 3 della comparsa di risposta) risulta per un verso generica, per altro verso contraddittoria rispetto all'esplicito riconoscimento, compiuto nel medesimo atto, della competenza giurisdizionale statunitense
(“il giudice straniero aveva competenza giurisdizionale”; pag. 2), e per altro ancora e in ogni caso infondata, per le ragioni sopra esposte (v. paragrafo 4.2) che inducono a ritenere che il Tribunale di Plymouth potesse conoscere della causa secondo criteri propri dell'ordinamento italiano.
5. Ricorrendo pertanto tutte le condizioni previste dall'art. 64 L. 218/1995, in accoglimento della domanda di va accertata la sussistenza dei requisiti Parte_1
del riconoscimento nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio pronunciata il
18.10.2019 dal Tribunale di Plymouth (USA), passata in giudicato il 17.1.2020.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio – in difetto di allegazione della nota - come in dispositivo, con applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile basso, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni dibattute e del carattere semplificato del procedimento, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non essendo la stessa stata espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
124/2024 V.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza dei requisiti del riconoscimento nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 18.10.2019 dal Tribunale di Plymouth (USA), passata in giudicato il 17.1.2020;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi ed Euro 98,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali,
CPA e IVA ex lege. Trieste, 18 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto