Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di La Spezia Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Diana Brusaca' Presidente
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 93/2024 P.U.
PROMOSSO DA
LU LA CA (P.IVA 049223640652) e D'AMATO LUCIANO (C.F.[...]) con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. D'AMATO LUCIANO, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
TECHNO SERVICE SRLS (01541930119), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Sarzana, Via Aurelia Lato Pisa n. 38.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di TECHNO SERVICE SRLS;
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti;
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Premesso che:
con ricorso depositato il 9.10.2024 il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TECHNO SERVICE SRLS;
fissata udienza di comparizione al 28.11.2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione;
la parte resistente non si è costituita né è comparsa in udienza;
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Sarzana (SP), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) CCII;
La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali;
Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, CCII, in quanto creditori in forza decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di La Spezia in data 26.7.2023;
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, CCII, dal momento che parte ricorrente vanta crediti per Euro 6.011,94 (importo precettato) e risultano debiti nei confronti dell'INPS per Euro 52.921,10;
Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 CCII grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata;
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla TECHNO SERVICE SRLS, mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del CCII, il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643) e non risultano depositati bilanci, nonostante la società risulti attiva e risultino impiegati in media quattro dipendenti al I semestre 2024;
Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) CCII e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui
“l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre
è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
2) dall'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 11393/2004; Cass. n.19611/2004);
3) da una evidente esposizione debitoria nei confronti dell'INPS;
4) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n. 4455/2001);
Pagina n. 2 Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
Evidenziato che, in relazione alle spese di lite, il difensore di parte ricorrente potrà provvedere a depositare apposita domanda di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 ss. CCII;
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della TECHNO SERVICE SRLS con sede legale in Sarzana, Via Aurelia Lato Pisa n. 38;
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;
NOMINA Curatore il dott. Andrea Mingiardi;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno
6.5.2025 ore 10:45 innanzi al Giudice Delegato (Tribunale di La Spezia- III piano); ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Visto l'art. 45 CCII,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
Pagina n.
3 - notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 5.2.2025.
Giudice Relatore ed Estensore Presidente Dott. ssa Diana Brusaca' Dott. ssa Maria Grazia Barbuto
Pagina n. 4