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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 437 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppina Basile C.F._2
-attrici-
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe Naimo
-convenuta-
oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 27.06.2025 sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione di terreni di loro proprietà.
In merito hanno dedotto: di essere comproprietarie di un fondo, sito nel comune di AT – località Germaneto, riportato in catasto al foglio di mappa n. 81, p.lla n. 587 e foglio di mappa n. 77, p.lla n. 153, frazionata in data 1.3.2019 nelle particelle n. 944 (estesa per 1.231 mq), n. 945 (estesa per 3.860 mq)
e n. 946 (estesa per 3.486 mq); che, a seguito dell'approvazione del progetto regionale finalizzato alla realizzazione del “nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di AT, in località Germaneto
e l'attuale stazione di AT SA e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra AT SA e ”, i suddetti terreni sono CP_2 stati occupati dall'odierna convenuta, per come risulta dal decreto n. 8940 dell'1.8.2016, che ha apposto sulla particella n. 945 un vincolo di espropriazione definitiva e sulle particelle n. 944 e n.
946 un vincolo di occupazione temporanea non preordinato all'esproprio della durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di immissione in possesso dei beni, avvenuta il 5.9.2016; che, alla scadenza del termine di efficacia di tale provvedimento (5.9.2019), la Controparte_1 ha continuato ad occupare le suddette particelle, seppure in assenza di un valido titolo, così perpetrandosi un'ingiustificata compressione del loro diritto di proprietà.
Sulla scorta di tali motivazioni hanno, quindi, incardinato il presente giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale di volersi: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione del bene attoreo per non aver l'Ente provveduto alla scadenza (05/09/2019) alla emissione del decreto di proroga dell'occupazione e/o decreto di esproprio e per l'effetto condannare l'Amministrazione alle somme determinande in fase istruttoria a titolo di risarcimento dei danni, compreso quello arrecato alla residua proprietà, quantificato in relazione al valore venale del bene (5% del valore annuo) per tutto il periodo di occupazione illegittima sino al soddisfo, oltre interessi legali dalla occupazione al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) accertare e condannare la al ripristino di Controparte_1 un accesso carrabile di pari comodità a quello preesistente e/o al risarcimento del danno, sulla base del costo di realizzazione di un accesso e/o all'acquisizione della p.lla 587 del foglio 81 tutta a destinazione F3 perché interclusa;
3) condannare la al risarcimento del danno del Controparte_1 danno della p.lla 944 sulla quale è stata depositata un'enorme massa di terreno di riporto della quale si chiede la rimozione e il risarcimento del danno e/o acquisizione del reliquato della p.lla 946; 4) condannare la al risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei Controparte_1 residuati, il tutto per la complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo idonea
CTU, interessi legale e rivalutazione monetaria, In ogni caso che vengano risarciti tutti i pregiudizi sopportati dalla sfera giuridica patrimoniale delle danneggiate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione ex art 93 c.p.c.”.
2. Nel costituirsi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, rappresentando che in data 7.5.2020 ha emanato il decreto n. 5144/20 – in fase di notifica alle interessate – con il quale ha disposto il rinnovo dell'occupazione temporanea sulle particelle n. 944 e n. 946, e che stava procedendo anche all'adozione e notifica del decreto di acquisizione sanante della particella n. 945.
Quanto all'ulteriore particella contrassegnata al n. 587 - anch'essa oggetto di giudizio - ha precisato che quest'ultima non è stata interessata dalla procedura espropriativa, neanche come area di cantiere, per cui le attrici non possono rivendicare alcun tipo di pretesa nei confronti dell'
[...]
Ha, infine, chiesto la condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze CP_3 giudizio.
3. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza del 27.6.2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso, occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di carenza di interesse ad agire, sollevata dalla , in ragione dell'intervenuto decreto di acquisizione sanante Controparte_1 della particella n. 945 e del rinnovo dell'occupazione temporanea delle particelle n. 945 e n. 946.
L'assunto della parte convenuta, infatti, è che l'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e la loro mancata impugnazione hanno determinato una modificazione dell'oggetto delle pretese azionate dalle attrici, le quali ormai avrebbero diritto soltanto all'indennizzo ex art. 42- bis DPR n. 327/2001 ed alla indennità per la nuova occupazione temporanea.
La tesi non può essere condivisa, dal momento che queste ultime hanno chiesto non solo l'accertamento della loro pretesa risarcitoria, giustificata dalla asserita condotta della Pubblica
Amministrazione che ha illegittimamente occupato i loro terreni, ma hanno, altresì, rivendicato anche l'ulteriore ristoro del danno subito sulle p.lle n. 944 e 946 (utilizzate come aree di cantiere) e n. 587
(non soggetta ad espropriazione, né ad occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio, ma interclusa a seguito dell'esecuzione dei lavori del nuovo collegamento ferroviario, per come specificato nell'atto di citazione).
Il petitum della domanda impone, quindi, l'accertamento di tutti i danni patrimoniali lamentati dalle attrici, per cui è evidente il loro interesse attuale e concreto alla definizione della controversia in esame.
5. Tanto premesso, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti che seguono.
Le attrici hanno sostanzialmente lamentato che la avrebbe “abusivamente” Controparte_1 occupato delle particelle di terreno di loro proprietà, in assenza di un valido procedimento di esproprio, per realizzarvi l'opera di collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di AT in località Germaneto e l'attuale stazione di AT SA. Per tali motivi, hanno chiesto che venga accertata l'illegittima condotta della Pubblica
Amministrazione e che venga loro riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, oltre che il maggior danno patito sulle particelle occupate dalla Pubblica Amministrazione come aree di cantiere.
La non ha contestato nel merito l'occupazione illegittima, né la ricostruzione in fatto CP_1 delle attrici, ma ha ritenuto sanata tale irregolarità con l'emanazione del decreto di acquisizione sanante n. 5274 del 12.5.2020, emesso ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 in ordine alla particella n.
945, e con il decreto di rinnovo occupazione temporanea non preordinata all'esproprio n. 5144 del
7.5.2020, notificati entrambi alle parti in data 10.7.2020.
5.1. Poste le allegazioni delle parti, dagli atti di causa emerge che la , con Controparte_1 il decreto n. 8940 dell'1.8.2016, ha apposto un vincolo sui terreni di proprietà delle attrici identificato nella particella n. 153 foglio di mappa n. 77 del Comune di AT, per la durata di trentasei mesi inizianti a decorrere dalla data di immissione in possesso dei beni che, per come risulta dal relativo verbale, è avvenuta il 5.9.2016.
Le superfici interessate all'esproprio definitivo avevano un'estensione complessiva di 3.779 mq, mentre quelle interessate all'esproprio provvisorio si in estendevano per 2.375 mq (cfr. pag. 6 della c.t.u.), anche se, con decreto dirigenziale n. 1369 del 7.2.2019, la superficie complessivamente interessata è stata rettificata, per un totale oggetto di espropriazione definitiva pari a 4.671,00 mq e di occupazione temporanea di 4.717,00 mq (cfr. pag. 7 della c.t.u.)
In seguito alle operazioni di frazionamento, la particella n. 153 è stata suddivisa nelle particelle
n. 944 (in parte oggetto di occupazione temporanea), n. 945 (oggetto di occupazione definitiva -
3.860,00 mq) e n. 946 (completamente oggetto di occupazione temporanea) (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Tali porzioni di terreno risultano, quindi, inglobate nell'originario provvedimento di urgenza, emesso dalla per la particella n. 153, per cui sono state legittimamente occupate Controparte_1 dall'ente locale dalla data di immissione in possesso degli immobili (cfr. verbale di immissione in possesso del 5.9.2016) e fino allo spirare del termine di trentasei mesi ivi indicato (5.9.2019).
Tuttavia, la ha continuato ad usufruire di tali beni anche oltre la data del Controparte_1
5.9.2019, seppure in assenza di un valido titolo che la legittimasse, tanto è vero che non ha adottato alcun provvedimento di proroga dell'occupazione, né un decreto di esproprio definitivo fino al mese di maggio 2020, così configurandosi per tale periodo una situazione di illecito configurabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
5.2. Come è noto, in materia di espropriazione per motivi di pubblico interesse, occorre distinguere l'istituto dell'espropriazione ordinaria di cui all'art. 42 del DPR n. 327/2001 dalla fattispecie di acquisizione sanante, introdotta dall'art. 42-bis, da un lato, e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, disciplinata dall'art. 49 del medesimo testo normativo, dall'altro.
5.3. L'articolo 42-bis disciplina il provvedimento di "acquisizione sanante", quale strumento con cui la Pubblica Amministrazione può acquisire, a determinate condizioni, la proprietà di un bene immobile che ha occupato e modificato in assenza di un valido titolo giuridico.
In particolare, il primo comma prevede che: “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.
Tale disposizione configura un meccanismo eccezionale e derogatorio per regolarizzare situazioni di fatto illegittime, fornendo al contempo specifiche garanzie al proprietario espropriato, anche se non costituisce una semplice alternativa a una procedura espropriativa regolare, ma una extrema ratio da utilizzare solo quando la restituzione del bene non sia ragionevolmente possibile
(cfr., in tal senso, TAR Puglia – Bari, n. 1170 del 2024).
Sul punto era già intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, evidenziando che l'adozione dell'atto acquisitivo emanato dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 42-bis del DPR n. 327 del 2001 è consentita solo per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni, tra cui quella di restituzione del bene.
A differenza del tradizionale strumento del procedimento espropriativo ordinario, esso non è, quindi, finalizzato ad acquisire un bene per realizzare un'opera pubblica futura, ma interviene per sanare la situazione di un'opera già realizzata illegittimamente, sanando ex post un'occupazione illecita.
Trattasi, infatti, di un atto autoritativo e imperativo non avente efficacia ex tunc, tanto è vero che l'acquisizione della proprietà avviene al momento dell'adozione del provvedimento e non ha efficacia retroattiva, per cui non "sana" l'illegittimità pregressa, ma costituisce un nuovo titolo d'acquisto per il futuro.
Il terzo comma dell'art. 42-bis prevede, inoltre, in favore del proprietario che ha subito l'occupazione sine titulo, il riconoscimento di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1, da determinarsi “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,
l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.
Spetterà, dunque, al soggetto spogliato del proprio bene un indennizzo che sia calcolato sulla base di tre distinte voci di danno, identificate: 1) nel pregiudizio patrimoniale che corrisponde al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, determinato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione;
2) nel pregiudizio non patrimoniale, liquidato in via forfettaria nella misura del 10% del valore venale del bene;
3) nel risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, in misura pari al 5% annuo del valore venale del bene, salvo prova di un danno di entità diversa.
Qualora l'Amministrazione scelga questa via, le somme che “è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare), per pervenire alla acquisizione del bene ai sensi dell'art.
42-bis del D.P.R. n. 327/2001 al proprio patrimonio indisponibile, hanno natura indennitaria e non risarcitoria, e … tale natura deve essere affermata non solo in relazione alle somme qualificate dallo stesso legislatore come «indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale» per la perdita della proprietà del bene immobile, ma anche in relazione all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3 dell'art. 42-bis che ne prevede il pagamento «a titolo risarcitorio», giacché si tratta di una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1, il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione, sicché l'uso dell'espressione “a titolo risarcitorio” costituisce mera imprecisione lessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell'indennizzo, il quale essendo unitario non può che avere natura unitaria” (cfr. Consiglio di Stato n. 1746/2022, che richiama in parte motiva Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1087 del 2020).
5.4. L'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 del DPR 8 giugno 2001
n. 327, non è, invece, finalizzata all'esproprio, ma risponde alla diversa esigenza dell'amministrazione di utilizzare una determinata area per l'esecuzione di lavori pubblici o per altre ragioni di pubblica utilità, per cui risponde ad un'esigenza pubblica contingente e limitata nel tempo.
L'autorità espropriante può, infatti, disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, tanto è vero che, per come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in questa ipotesi si è al di fuori dalla materia dell'espropriazione e degli effetti propri della dichiarazione di pubblica utilità, per cui il limite temporale fissato nel decreto di occupazione assume un'importanza cruciale, avendo come scopo quello di definire la legittimità stessa della compressione del diritto di proprietà del privato.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che “la scadenza del termine dell'occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio rende questa inefficace, sicché l'occupazione del terreno per il periodo successivo risulta sprovvista di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1162 del 17-
1-2022).
La vicenda giuridica si articola, quindi, in due distinte fasi, ossa in un periodo di occupazione legittima per essere coperta da un valido provvedimento ai sensi dell'art. 49 ed in una fase successiva, alla scadenza del termine fissato nel provvedimento, durante il quale la detenzione del bene da parte della PA diviene sine titulo.
Durante il periodo di validità del provvedimento di occupazione temporanea, al proprietario non spetta un risarcimento del danno, bensì un'indennità che, in assenza di indicazioni normative sulle modalità di calcolo, deve essere determinata sulla base del principio generale stabilito per l'occupazione temporanea di cui all'art. 50 del DPR n. 327/2001: quindi, nella misura di un dodicesimo del valore che sarebbe dovuto in caso di esproprio, per ogni anno di occupazione.
Una volta scaduto il termine finale indicato nel provvedimento di occupazione temporanea,
l'efficacia del titolo viene meno, per cui se la Pubblica Amministrazione non restituisce il bene, la sua detenzione si trasforma in un illecito permanente e, a partire da questo momento, al proprietario non spetterà più un'indennità, ma un risarcimento del danno per l'illecito subito.
Per la quantificazione di tale danno si applicano esattamente le regole previste per tutte le altre forme di occupazione sine titulo, ovvero il criterio stabilito dall'articolo 42-bis, comma 3, del DPR n.
327/2001, che prevede un risarcimento forfettario pari ad un interesse del cinque per cento (5%) annuo sul valore venale del bene, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 03368/2018, in senso conforme: T.A.R.
Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.3.2014, n. 182).
Tale principio è stato più volte specificato dalla giustizia amministrativa, la quale ha affermato che, sebbene tale norma disciplini l'acquisizione sanante, ovvero l'atto con cui l'amministrazione acquisisce la proprietà di un bene che ha illegittimamente occupato e modificato, il criterio risarcitorio ivi previsto è ritenuto espressione di un principio generale, applicabile anche alle ipotesi di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio (cfr. in tal senso TAR Lazio – Roma, n. 18895 del 2024, ma anche TAR Campania – Napoli, n. 2495 del 2015). Pertanto, anche in caso di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio, il criterio normativo e giurisprudenziale per la liquidazione del risarcimento del danno (ferma la prova di pregiudizi ulteriori) è quello del 5% annuo sul valore venale del bene, applicabile in via analogica e con valutazione equitativa, ex artt. 2056 e 1226 c.c.
5.5. Ciò chiarito, nel caso di specie è indubbio che, nella condotta dell'ente regionale, si ravvisano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, integrati non solo nel compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione sine titulo dei terreni di proprietà delle attrici, ma anche dalla sussistenza sia dell'elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata proroga dei provvedimenti di occupazione temporanea e nella mancata emanazione del decreto di esproprio, sia del nesso causale tra l'azione appropriativa e il pregiudizio patito per effetto della sottrazione del bene, con l'ovvia conseguenza che le odierne attrici non hanno diritto a un'indennità, bensì ad un risarcimento del danno.
5.6. Accertata, dunque, la responsabilità della , occorre, a questo punto, Controparte_1 procedere alla quantificazione del danno richiesto dalle attrici, che deve essere loro risarcito.
Per come si legge nell'atto di citazione, queste ultime hanno chiesto di condannare l'Amministrazione “alle somme determinande in fase istruttoria a titolo di risarcimento dei danni, compreso quello arrecato alla residua proprietà, quantificato in relazione al valore venale del bene
(5% del valore venale annuo), per tutto il periodo di occupazione illegittima sino al soddisfo, oltre interessi legali dalla occupazione al soddisfo e rivalutazione monetaria”.
In comparsa conclusionale, hanno chiesto, inoltre, il pagamento delle somme loro spettanti a titolo di indennità da occupazione legittima dal 5.9.2016 al 4.9.2019 per le particelle n. 944, n. 945 e
n. 946.
Tale ultima domanda ampliando, però, il thema decidendum del presente giudizio ed essendo stata tardivamente proposta, non può essere esaminata nel merito e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.
Quanto, invece, alla domanda originariamente proposta, essa deve essere interpretata in “senso ampio”, considerando i danni patiti dalle due proprietarie dei terreni per tutto il periodo di tempo in cui non hanno potuto disporre dei loro beni a causa della condotta illecita posta in essere dalla
Pubblica Amministrazione.
Risulta dagli atti che l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato alla CP_1
in data 27.1.2020 e che, nelle more del giudizio (maggio 2020), sono stati emanati i decreti
[...] di rinnovo dell'occupazione temporanea delle particelle n. 944 e n. 946 ed il decreto di acquisizione sanante della particella n. 945, per cui, essendo noto il periodo di inizio e fine dell'illecita condotta illecita tenuta dalla Pubblica Amministrazione, il risarcimento del danno deve essere esteso anche all'arco temporale successivo all'instaurazione del procedimento de quo.
Ciò detto, in ordine alla particella n. 945 nulla può essere riconosciuto alle attrici a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, dal momento che, con il decreto di acquisizione sanante - che produce il trasferimento della proprietà del bene - l'Amministrazione ha riconosciuto un indennizzo totale di € 57.006,67, comprensivo anche di tale voce di danno, calcolato nella misura del 5% annuo del valore venale del bene per il periodo di occupazione senza titolo e fino alla data di adozione dell'emissione dello stesso (12.05.2020), per un importo di € 1.676,67, oltre che dell'ulteriore somma del 10% del valore del bene a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito (€ 5.030,00), sicché, alla luce dei principi normativi già richiamati, non può essere loro liquidata alcuna ulteriore somma al di fuori di quelle già contemplate dalla norma, in assenza, peraltro, di allegazione e prova di specifici pregiudizi ulteriori da ristorare.
Occorre, invero, precisare che, per tale specifica particella, le odierne attrici hanno chiesto solo il risarcimento del danno da occupazione illegittima - già riconosciuto e quantificato dall'Amministrazione - e non anche un maggior danno, per come invece, preteso per le altre particelle di loro proprietà, per cui, qualora avessero inteso specificamente contestare tale voce di danno, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento amministrativo nei termini di legge ed incardinare un giudizio autonomo di accertamento delle loro pretese nelle sedi competenti.
In ordine, invece, alla particella n. 944 (scaturita dal frazionamento dell'originaria p.lla n.
153), risulta che essa ricade nelle superfici oggetto di occupazione d'urgenza disposta dalla CP_1 con decreto n. 8940 dell'1.8.2016, avente efficacia di trentasei mesi (5.9.2016 – 5.9.2019).
Dal 5.9.2019 e fino all'adozione del decreto n. 5144 del 7.5.2020 – notificato il 10.7.2020 – che ha rinnovato l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, la ha continuato a CP_1 disporre di tale porzione di terreno senza averne alcun titolo, per cui va riconosciuto alle odierne attrici il risarcimento del danno per non aver potuto disporre liberamente del proprio bene nel suddetto arco temporale (5.9.2019 – 10.7.2020).
Per come già precedentemente illustrato, il parametro principale per la liquidazione del danno da occupazione illegittima è desunto in via analogica dall'articolo 42-bis, comma 3, del DPR n.
327/2001.
Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, il valore venale del bene al 2020 risulta essere pari ad € 38.512,74 (cfr. pag. 28 della c.t.u.). Tale valore deve essere maggiorato applicando il criterio di liquidazione del 5% annuo, per cui avremo che l'entità del risarcimento annuo dovuto per detta particella (derivante dal risultato della moltiplicazione di € 38.512,74 x 5%) è pari ad € 1.925,64.
Considerato, poi, che lo stato di illegittima detenzione si è protratto dal 5.9.2019 al 10.7.2020, per un totale di 310 giorni (di cui 118 giorni nell'anno 2019, dal 5 settembre al 31 dicembre, e 192 giorni nell'anno 2020 - anno bisestile - dal 1° gennaio al 10 luglio), e che, per calcolare l'importo esatto per il periodo specificato, è necessario determinare il risarcimento su base giornaliera e moltiplicarlo per il numero di giorni di occupazione effettiva, avremo che: per l'anno 2019,
l'indennità giornaliera dovuta è pari ad € 5,27 (1.925,64/365), mentre per l'anno 2020 ad € 5,26
(1.924,64/366).
Di conseguenza, moltiplicando detti importi per i giorni totali di occupazione illegittima, avremo che, per il 2019, l'importo dovuto è di € 621,86 (118 giorni x € 5,27), mentre per l'anno 2020 sarà di € 1.009,92 (192 giorni x € 5,26), per un importo complessivo di € 1.631,78.
Lo stesso metodo di calcolo deve essere applicato anche per la particella n. 946 (anch'essa scaturita dal frazionamento dell'originaria p.lla n. 153).
Anche in questo caso, infatti, occorre procedere al calcolo del risarcimento dovuto (dal 5.9.2019 al 10.7.2020) partendo dalla determinazione del valore venale del bene, quantificato in € 207.556,00
(cfr. pag. 28 della c.t.u.). Applicando l'interesse del 5% annuo del valore venale (€ 207.556,00 x 5%), si avrà un importo pari ad € 10.377,80.
È necessario, poi, considerare anche il risarcimento dovuto su base giornaliera che è pari, per l'anno 2019, ad € 28,43 al giorno (€ 10.377,80/365 giorni), mentre per l'anno 2020 è pari ad € 28,35
(€ 10.377,80/366).
Moltiplicando tali somme per i giorni di occupazione illegittima, avremo che il risarcimento totale del danno sarà di € 8.797,94 (per il 2019: 118 giorni x 28,432= € 3.354,74; per il 2020: 192 giorni x 28,35 = 5.443,20).
La somma totale che dovrà, dunque, essere riconosciuta alle odierne attrici a titolo di risarcimento per il ristoro del pregiudizio patrimoniale che la ha loro arrecato, per Controparte_1 averle ingiustamente private della disponibilità delle particelle n. 944 e 946, è, dunque, pari ad €
10.429,72.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito
(5/9/2019) e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito (5/9/2019) sino alla sua cessazione
(10/7/2020).
Dalla data di deposito della presente sentenza, il debito di trasforma in debito di valuta e su di esso decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
5.7. Quanto, poi, al ristoro che le attrici hanno richiesto per gli ulteriori danni patiti sulle particelle n. 944, n. 946 e n. 587, in difetto di allegazione e prova del pregiudizio sofferto, alcun risarcimento può essere loro riconosciuto.
In particolare, per quel che concerne la particella n. 944, le attrici hanno chiesto la condanna della al risarcimento del danno, poiché, su detta proprietà, sarebbe stata depositata Controparte_1 un'enorme massa di terreno di riporto, della quale hanno chiesto la rimozione.
Tale specifica circostanza, tuttavia, è risultata smentita sia dagli accertamenti che sono stati svolti in loco sia dai componenti della terna arbitrale nominata ai sensi dell'art. 21 DPR n.327/2001
(cfr. relazione in atti), che dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel presente giudizio, nei cui elaborati non vi è riferimento alcuno alla presenza di ammassi di terreno, né di danni da essi derivanti.
Lo stesso dicasi anche per la particella n. 946, rispetto alla quale le attrici hanno chiesto “il risarcimento del danno e/o acquisizione del reliquato”, domanda i cui fatti costitutivi non sono stati neanche genericamente allegati e provati dalla parte.
Quanto, infine, alla particella n. 587, è stato accertato che trattasi di un lotto di terra coltivata ad uliveto il cui accesso, in origine, avveniva direttamente dalla strada comunale “E. Molè”; successivamente, in seguito all'inizio dei lavori per la realizzazione della nuova opera pubblica, tale accesso è venuto meno, generandosi, quindi, un lotto intercluso, per cui le attrici hanno chiesto: a) la realizzazione di un nuovo accesso di pari comodità a quello esistente, anche mediante costituzione di servitù di passaggio dalle aree limitrofe e/o b) il risarcimento del danno sulla base del costo di realizzazione di un accesso e/o c) l'acquisizione della stessa.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha, effettivamente, accertato che tale lotto di terreno risulta intercluso, ma, essendo confinante con altre particelle, per poter creare una nuova via di passaggio, sarebbe necessario un preventivo accordo coi proprietari dei fondi limitrofi.
Per tali ragioni, la domanda attorea di costituzione di una servitù di passaggio non può trovare accoglimento, poiché, in assenza del contraddittorio con i proprietari dei fondi confinanti, una eventuale statuizione non sarebbe idonea a produrre effetti neanche nei confronti delle parti del presente giudizio (cfr. in tal senso Cass., Sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238). Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno, infatti, ribadito che, in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1900 del 27 gennaio
2025).
Non possono, poi, trovare accoglimento né la domanda di risarcimento dei costi necessari alla realizzazione dell'accesso, né quella di acquisizione della particella: quanto alla prima, non risultano allegati e provati i fatti costitutivi della pretesa fatta valere (trattandosi, peraltro, di pregiudizio meramente eventuale, da ristorare solo nel caso in cui le attrici non ottenessero, dai proprietari limitrofi, la costituzione di una servitù di passaggio); quanto alla seconda, è inammissibile, al di fuori dei casi previsti dall'ordinamento, il trasferimento coattivo del diritto di proprietà mediante sentenza.
5.8. Infine, alcun ulteriore risarcimento danni può essere riconosciuto alle attrici in assenza di specifiche allegazioni dei danni patrimoniali e non patrimoniali dei quali chiedono il ristoro.
5.9. Si reputa assorbita ogni ulteriore questione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, in virtù del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), di ogni singola fase del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e di un importo pari al medio tariffario.
Si pongono, infine, interamente a carico del convenuto soccombente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto di liquidazione n. cronol. 3106/2025 del
23.3.2025.
P.Q.M.
il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della per i danni patiti dalle odierne Controparte_1 attrici a causa dell'illegittima occupazione delle aree di loro proprietà, nei limiti indicati in parte motiva, condanna la al pagamento in favore delle attrici della somma complessiva Controparte_1 di € 10.429,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in parte motiva;
- rigetta nel resto;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
- pone definitivamente a carico della le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Si comunichi.
AT, lì 27/10/2025 Il Giudice
dott. Stefano Costarella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 437 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppina Basile C.F._2
-attrici-
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe Naimo
-convenuta-
oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 27.06.2025 sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione di terreni di loro proprietà.
In merito hanno dedotto: di essere comproprietarie di un fondo, sito nel comune di AT – località Germaneto, riportato in catasto al foglio di mappa n. 81, p.lla n. 587 e foglio di mappa n. 77, p.lla n. 153, frazionata in data 1.3.2019 nelle particelle n. 944 (estesa per 1.231 mq), n. 945 (estesa per 3.860 mq)
e n. 946 (estesa per 3.486 mq); che, a seguito dell'approvazione del progetto regionale finalizzato alla realizzazione del “nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di AT, in località Germaneto
e l'attuale stazione di AT SA e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra AT SA e ”, i suddetti terreni sono CP_2 stati occupati dall'odierna convenuta, per come risulta dal decreto n. 8940 dell'1.8.2016, che ha apposto sulla particella n. 945 un vincolo di espropriazione definitiva e sulle particelle n. 944 e n.
946 un vincolo di occupazione temporanea non preordinato all'esproprio della durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di immissione in possesso dei beni, avvenuta il 5.9.2016; che, alla scadenza del termine di efficacia di tale provvedimento (5.9.2019), la Controparte_1 ha continuato ad occupare le suddette particelle, seppure in assenza di un valido titolo, così perpetrandosi un'ingiustificata compressione del loro diritto di proprietà.
Sulla scorta di tali motivazioni hanno, quindi, incardinato il presente giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale di volersi: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione del bene attoreo per non aver l'Ente provveduto alla scadenza (05/09/2019) alla emissione del decreto di proroga dell'occupazione e/o decreto di esproprio e per l'effetto condannare l'Amministrazione alle somme determinande in fase istruttoria a titolo di risarcimento dei danni, compreso quello arrecato alla residua proprietà, quantificato in relazione al valore venale del bene (5% del valore annuo) per tutto il periodo di occupazione illegittima sino al soddisfo, oltre interessi legali dalla occupazione al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) accertare e condannare la al ripristino di Controparte_1 un accesso carrabile di pari comodità a quello preesistente e/o al risarcimento del danno, sulla base del costo di realizzazione di un accesso e/o all'acquisizione della p.lla 587 del foglio 81 tutta a destinazione F3 perché interclusa;
3) condannare la al risarcimento del danno del Controparte_1 danno della p.lla 944 sulla quale è stata depositata un'enorme massa di terreno di riporto della quale si chiede la rimozione e il risarcimento del danno e/o acquisizione del reliquato della p.lla 946; 4) condannare la al risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei Controparte_1 residuati, il tutto per la complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo idonea
CTU, interessi legale e rivalutazione monetaria, In ogni caso che vengano risarciti tutti i pregiudizi sopportati dalla sfera giuridica patrimoniale delle danneggiate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione ex art 93 c.p.c.”.
2. Nel costituirsi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, rappresentando che in data 7.5.2020 ha emanato il decreto n. 5144/20 – in fase di notifica alle interessate – con il quale ha disposto il rinnovo dell'occupazione temporanea sulle particelle n. 944 e n. 946, e che stava procedendo anche all'adozione e notifica del decreto di acquisizione sanante della particella n. 945.
Quanto all'ulteriore particella contrassegnata al n. 587 - anch'essa oggetto di giudizio - ha precisato che quest'ultima non è stata interessata dalla procedura espropriativa, neanche come area di cantiere, per cui le attrici non possono rivendicare alcun tipo di pretesa nei confronti dell'
[...]
Ha, infine, chiesto la condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze CP_3 giudizio.
3. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza del 27.6.2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso, occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di carenza di interesse ad agire, sollevata dalla , in ragione dell'intervenuto decreto di acquisizione sanante Controparte_1 della particella n. 945 e del rinnovo dell'occupazione temporanea delle particelle n. 945 e n. 946.
L'assunto della parte convenuta, infatti, è che l'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e la loro mancata impugnazione hanno determinato una modificazione dell'oggetto delle pretese azionate dalle attrici, le quali ormai avrebbero diritto soltanto all'indennizzo ex art. 42- bis DPR n. 327/2001 ed alla indennità per la nuova occupazione temporanea.
La tesi non può essere condivisa, dal momento che queste ultime hanno chiesto non solo l'accertamento della loro pretesa risarcitoria, giustificata dalla asserita condotta della Pubblica
Amministrazione che ha illegittimamente occupato i loro terreni, ma hanno, altresì, rivendicato anche l'ulteriore ristoro del danno subito sulle p.lle n. 944 e 946 (utilizzate come aree di cantiere) e n. 587
(non soggetta ad espropriazione, né ad occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio, ma interclusa a seguito dell'esecuzione dei lavori del nuovo collegamento ferroviario, per come specificato nell'atto di citazione).
Il petitum della domanda impone, quindi, l'accertamento di tutti i danni patrimoniali lamentati dalle attrici, per cui è evidente il loro interesse attuale e concreto alla definizione della controversia in esame.
5. Tanto premesso, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti che seguono.
Le attrici hanno sostanzialmente lamentato che la avrebbe “abusivamente” Controparte_1 occupato delle particelle di terreno di loro proprietà, in assenza di un valido procedimento di esproprio, per realizzarvi l'opera di collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di AT in località Germaneto e l'attuale stazione di AT SA. Per tali motivi, hanno chiesto che venga accertata l'illegittima condotta della Pubblica
Amministrazione e che venga loro riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione illegittima, oltre che il maggior danno patito sulle particelle occupate dalla Pubblica Amministrazione come aree di cantiere.
La non ha contestato nel merito l'occupazione illegittima, né la ricostruzione in fatto CP_1 delle attrici, ma ha ritenuto sanata tale irregolarità con l'emanazione del decreto di acquisizione sanante n. 5274 del 12.5.2020, emesso ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 in ordine alla particella n.
945, e con il decreto di rinnovo occupazione temporanea non preordinata all'esproprio n. 5144 del
7.5.2020, notificati entrambi alle parti in data 10.7.2020.
5.1. Poste le allegazioni delle parti, dagli atti di causa emerge che la , con Controparte_1 il decreto n. 8940 dell'1.8.2016, ha apposto un vincolo sui terreni di proprietà delle attrici identificato nella particella n. 153 foglio di mappa n. 77 del Comune di AT, per la durata di trentasei mesi inizianti a decorrere dalla data di immissione in possesso dei beni che, per come risulta dal relativo verbale, è avvenuta il 5.9.2016.
Le superfici interessate all'esproprio definitivo avevano un'estensione complessiva di 3.779 mq, mentre quelle interessate all'esproprio provvisorio si in estendevano per 2.375 mq (cfr. pag. 6 della c.t.u.), anche se, con decreto dirigenziale n. 1369 del 7.2.2019, la superficie complessivamente interessata è stata rettificata, per un totale oggetto di espropriazione definitiva pari a 4.671,00 mq e di occupazione temporanea di 4.717,00 mq (cfr. pag. 7 della c.t.u.)
In seguito alle operazioni di frazionamento, la particella n. 153 è stata suddivisa nelle particelle
n. 944 (in parte oggetto di occupazione temporanea), n. 945 (oggetto di occupazione definitiva -
3.860,00 mq) e n. 946 (completamente oggetto di occupazione temporanea) (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Tali porzioni di terreno risultano, quindi, inglobate nell'originario provvedimento di urgenza, emesso dalla per la particella n. 153, per cui sono state legittimamente occupate Controparte_1 dall'ente locale dalla data di immissione in possesso degli immobili (cfr. verbale di immissione in possesso del 5.9.2016) e fino allo spirare del termine di trentasei mesi ivi indicato (5.9.2019).
Tuttavia, la ha continuato ad usufruire di tali beni anche oltre la data del Controparte_1
5.9.2019, seppure in assenza di un valido titolo che la legittimasse, tanto è vero che non ha adottato alcun provvedimento di proroga dell'occupazione, né un decreto di esproprio definitivo fino al mese di maggio 2020, così configurandosi per tale periodo una situazione di illecito configurabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
5.2. Come è noto, in materia di espropriazione per motivi di pubblico interesse, occorre distinguere l'istituto dell'espropriazione ordinaria di cui all'art. 42 del DPR n. 327/2001 dalla fattispecie di acquisizione sanante, introdotta dall'art. 42-bis, da un lato, e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, disciplinata dall'art. 49 del medesimo testo normativo, dall'altro.
5.3. L'articolo 42-bis disciplina il provvedimento di "acquisizione sanante", quale strumento con cui la Pubblica Amministrazione può acquisire, a determinate condizioni, la proprietà di un bene immobile che ha occupato e modificato in assenza di un valido titolo giuridico.
In particolare, il primo comma prevede che: “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.
Tale disposizione configura un meccanismo eccezionale e derogatorio per regolarizzare situazioni di fatto illegittime, fornendo al contempo specifiche garanzie al proprietario espropriato, anche se non costituisce una semplice alternativa a una procedura espropriativa regolare, ma una extrema ratio da utilizzare solo quando la restituzione del bene non sia ragionevolmente possibile
(cfr., in tal senso, TAR Puglia – Bari, n. 1170 del 2024).
Sul punto era già intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, evidenziando che l'adozione dell'atto acquisitivo emanato dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 42-bis del DPR n. 327 del 2001 è consentita solo per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni, tra cui quella di restituzione del bene.
A differenza del tradizionale strumento del procedimento espropriativo ordinario, esso non è, quindi, finalizzato ad acquisire un bene per realizzare un'opera pubblica futura, ma interviene per sanare la situazione di un'opera già realizzata illegittimamente, sanando ex post un'occupazione illecita.
Trattasi, infatti, di un atto autoritativo e imperativo non avente efficacia ex tunc, tanto è vero che l'acquisizione della proprietà avviene al momento dell'adozione del provvedimento e non ha efficacia retroattiva, per cui non "sana" l'illegittimità pregressa, ma costituisce un nuovo titolo d'acquisto per il futuro.
Il terzo comma dell'art. 42-bis prevede, inoltre, in favore del proprietario che ha subito l'occupazione sine titulo, il riconoscimento di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1, da determinarsi “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,
l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.
Spetterà, dunque, al soggetto spogliato del proprio bene un indennizzo che sia calcolato sulla base di tre distinte voci di danno, identificate: 1) nel pregiudizio patrimoniale che corrisponde al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, determinato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione;
2) nel pregiudizio non patrimoniale, liquidato in via forfettaria nella misura del 10% del valore venale del bene;
3) nel risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, in misura pari al 5% annuo del valore venale del bene, salvo prova di un danno di entità diversa.
Qualora l'Amministrazione scelga questa via, le somme che “è tenuta a liquidare e a pagare (o, in mancanza di accettazione, a depositare), per pervenire alla acquisizione del bene ai sensi dell'art.
42-bis del D.P.R. n. 327/2001 al proprio patrimonio indisponibile, hanno natura indennitaria e non risarcitoria, e … tale natura deve essere affermata non solo in relazione alle somme qualificate dallo stesso legislatore come «indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale» per la perdita della proprietà del bene immobile, ma anche in relazione all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3 dell'art. 42-bis che ne prevede il pagamento «a titolo risarcitorio», giacché si tratta di una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale previsto dal comma 1, il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo per il periodo di occupazione) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione, sicché l'uso dell'espressione “a titolo risarcitorio” costituisce mera imprecisione lessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell'indennizzo, il quale essendo unitario non può che avere natura unitaria” (cfr. Consiglio di Stato n. 1746/2022, che richiama in parte motiva Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1087 del 2020).
5.4. L'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 del DPR 8 giugno 2001
n. 327, non è, invece, finalizzata all'esproprio, ma risponde alla diversa esigenza dell'amministrazione di utilizzare una determinata area per l'esecuzione di lavori pubblici o per altre ragioni di pubblica utilità, per cui risponde ad un'esigenza pubblica contingente e limitata nel tempo.
L'autorità espropriante può, infatti, disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, tanto è vero che, per come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in questa ipotesi si è al di fuori dalla materia dell'espropriazione e degli effetti propri della dichiarazione di pubblica utilità, per cui il limite temporale fissato nel decreto di occupazione assume un'importanza cruciale, avendo come scopo quello di definire la legittimità stessa della compressione del diritto di proprietà del privato.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che “la scadenza del termine dell'occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio rende questa inefficace, sicché l'occupazione del terreno per il periodo successivo risulta sprovvista di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, N. 1162 del 17-
1-2022).
La vicenda giuridica si articola, quindi, in due distinte fasi, ossa in un periodo di occupazione legittima per essere coperta da un valido provvedimento ai sensi dell'art. 49 ed in una fase successiva, alla scadenza del termine fissato nel provvedimento, durante il quale la detenzione del bene da parte della PA diviene sine titulo.
Durante il periodo di validità del provvedimento di occupazione temporanea, al proprietario non spetta un risarcimento del danno, bensì un'indennità che, in assenza di indicazioni normative sulle modalità di calcolo, deve essere determinata sulla base del principio generale stabilito per l'occupazione temporanea di cui all'art. 50 del DPR n. 327/2001: quindi, nella misura di un dodicesimo del valore che sarebbe dovuto in caso di esproprio, per ogni anno di occupazione.
Una volta scaduto il termine finale indicato nel provvedimento di occupazione temporanea,
l'efficacia del titolo viene meno, per cui se la Pubblica Amministrazione non restituisce il bene, la sua detenzione si trasforma in un illecito permanente e, a partire da questo momento, al proprietario non spetterà più un'indennità, ma un risarcimento del danno per l'illecito subito.
Per la quantificazione di tale danno si applicano esattamente le regole previste per tutte le altre forme di occupazione sine titulo, ovvero il criterio stabilito dall'articolo 42-bis, comma 3, del DPR n.
327/2001, che prevede un risarcimento forfettario pari ad un interesse del cinque per cento (5%) annuo sul valore venale del bene, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 03368/2018, in senso conforme: T.A.R.
Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.3.2014, n. 182).
Tale principio è stato più volte specificato dalla giustizia amministrativa, la quale ha affermato che, sebbene tale norma disciplini l'acquisizione sanante, ovvero l'atto con cui l'amministrazione acquisisce la proprietà di un bene che ha illegittimamente occupato e modificato, il criterio risarcitorio ivi previsto è ritenuto espressione di un principio generale, applicabile anche alle ipotesi di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio (cfr. in tal senso TAR Lazio – Roma, n. 18895 del 2024, ma anche TAR Campania – Napoli, n. 2495 del 2015). Pertanto, anche in caso di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio, il criterio normativo e giurisprudenziale per la liquidazione del risarcimento del danno (ferma la prova di pregiudizi ulteriori) è quello del 5% annuo sul valore venale del bene, applicabile in via analogica e con valutazione equitativa, ex artt. 2056 e 1226 c.c.
5.5. Ciò chiarito, nel caso di specie è indubbio che, nella condotta dell'ente regionale, si ravvisano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, integrati non solo nel compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione sine titulo dei terreni di proprietà delle attrici, ma anche dalla sussistenza sia dell'elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata proroga dei provvedimenti di occupazione temporanea e nella mancata emanazione del decreto di esproprio, sia del nesso causale tra l'azione appropriativa e il pregiudizio patito per effetto della sottrazione del bene, con l'ovvia conseguenza che le odierne attrici non hanno diritto a un'indennità, bensì ad un risarcimento del danno.
5.6. Accertata, dunque, la responsabilità della , occorre, a questo punto, Controparte_1 procedere alla quantificazione del danno richiesto dalle attrici, che deve essere loro risarcito.
Per come si legge nell'atto di citazione, queste ultime hanno chiesto di condannare l'Amministrazione “alle somme determinande in fase istruttoria a titolo di risarcimento dei danni, compreso quello arrecato alla residua proprietà, quantificato in relazione al valore venale del bene
(5% del valore venale annuo), per tutto il periodo di occupazione illegittima sino al soddisfo, oltre interessi legali dalla occupazione al soddisfo e rivalutazione monetaria”.
In comparsa conclusionale, hanno chiesto, inoltre, il pagamento delle somme loro spettanti a titolo di indennità da occupazione legittima dal 5.9.2016 al 4.9.2019 per le particelle n. 944, n. 945 e
n. 946.
Tale ultima domanda ampliando, però, il thema decidendum del presente giudizio ed essendo stata tardivamente proposta, non può essere esaminata nel merito e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.
Quanto, invece, alla domanda originariamente proposta, essa deve essere interpretata in “senso ampio”, considerando i danni patiti dalle due proprietarie dei terreni per tutto il periodo di tempo in cui non hanno potuto disporre dei loro beni a causa della condotta illecita posta in essere dalla
Pubblica Amministrazione.
Risulta dagli atti che l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato alla CP_1
in data 27.1.2020 e che, nelle more del giudizio (maggio 2020), sono stati emanati i decreti
[...] di rinnovo dell'occupazione temporanea delle particelle n. 944 e n. 946 ed il decreto di acquisizione sanante della particella n. 945, per cui, essendo noto il periodo di inizio e fine dell'illecita condotta illecita tenuta dalla Pubblica Amministrazione, il risarcimento del danno deve essere esteso anche all'arco temporale successivo all'instaurazione del procedimento de quo.
Ciò detto, in ordine alla particella n. 945 nulla può essere riconosciuto alle attrici a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, dal momento che, con il decreto di acquisizione sanante - che produce il trasferimento della proprietà del bene - l'Amministrazione ha riconosciuto un indennizzo totale di € 57.006,67, comprensivo anche di tale voce di danno, calcolato nella misura del 5% annuo del valore venale del bene per il periodo di occupazione senza titolo e fino alla data di adozione dell'emissione dello stesso (12.05.2020), per un importo di € 1.676,67, oltre che dell'ulteriore somma del 10% del valore del bene a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito (€ 5.030,00), sicché, alla luce dei principi normativi già richiamati, non può essere loro liquidata alcuna ulteriore somma al di fuori di quelle già contemplate dalla norma, in assenza, peraltro, di allegazione e prova di specifici pregiudizi ulteriori da ristorare.
Occorre, invero, precisare che, per tale specifica particella, le odierne attrici hanno chiesto solo il risarcimento del danno da occupazione illegittima - già riconosciuto e quantificato dall'Amministrazione - e non anche un maggior danno, per come invece, preteso per le altre particelle di loro proprietà, per cui, qualora avessero inteso specificamente contestare tale voce di danno, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento amministrativo nei termini di legge ed incardinare un giudizio autonomo di accertamento delle loro pretese nelle sedi competenti.
In ordine, invece, alla particella n. 944 (scaturita dal frazionamento dell'originaria p.lla n.
153), risulta che essa ricade nelle superfici oggetto di occupazione d'urgenza disposta dalla CP_1 con decreto n. 8940 dell'1.8.2016, avente efficacia di trentasei mesi (5.9.2016 – 5.9.2019).
Dal 5.9.2019 e fino all'adozione del decreto n. 5144 del 7.5.2020 – notificato il 10.7.2020 – che ha rinnovato l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, la ha continuato a CP_1 disporre di tale porzione di terreno senza averne alcun titolo, per cui va riconosciuto alle odierne attrici il risarcimento del danno per non aver potuto disporre liberamente del proprio bene nel suddetto arco temporale (5.9.2019 – 10.7.2020).
Per come già precedentemente illustrato, il parametro principale per la liquidazione del danno da occupazione illegittima è desunto in via analogica dall'articolo 42-bis, comma 3, del DPR n.
327/2001.
Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, il valore venale del bene al 2020 risulta essere pari ad € 38.512,74 (cfr. pag. 28 della c.t.u.). Tale valore deve essere maggiorato applicando il criterio di liquidazione del 5% annuo, per cui avremo che l'entità del risarcimento annuo dovuto per detta particella (derivante dal risultato della moltiplicazione di € 38.512,74 x 5%) è pari ad € 1.925,64.
Considerato, poi, che lo stato di illegittima detenzione si è protratto dal 5.9.2019 al 10.7.2020, per un totale di 310 giorni (di cui 118 giorni nell'anno 2019, dal 5 settembre al 31 dicembre, e 192 giorni nell'anno 2020 - anno bisestile - dal 1° gennaio al 10 luglio), e che, per calcolare l'importo esatto per il periodo specificato, è necessario determinare il risarcimento su base giornaliera e moltiplicarlo per il numero di giorni di occupazione effettiva, avremo che: per l'anno 2019,
l'indennità giornaliera dovuta è pari ad € 5,27 (1.925,64/365), mentre per l'anno 2020 ad € 5,26
(1.924,64/366).
Di conseguenza, moltiplicando detti importi per i giorni totali di occupazione illegittima, avremo che, per il 2019, l'importo dovuto è di € 621,86 (118 giorni x € 5,27), mentre per l'anno 2020 sarà di € 1.009,92 (192 giorni x € 5,26), per un importo complessivo di € 1.631,78.
Lo stesso metodo di calcolo deve essere applicato anche per la particella n. 946 (anch'essa scaturita dal frazionamento dell'originaria p.lla n. 153).
Anche in questo caso, infatti, occorre procedere al calcolo del risarcimento dovuto (dal 5.9.2019 al 10.7.2020) partendo dalla determinazione del valore venale del bene, quantificato in € 207.556,00
(cfr. pag. 28 della c.t.u.). Applicando l'interesse del 5% annuo del valore venale (€ 207.556,00 x 5%), si avrà un importo pari ad € 10.377,80.
È necessario, poi, considerare anche il risarcimento dovuto su base giornaliera che è pari, per l'anno 2019, ad € 28,43 al giorno (€ 10.377,80/365 giorni), mentre per l'anno 2020 è pari ad € 28,35
(€ 10.377,80/366).
Moltiplicando tali somme per i giorni di occupazione illegittima, avremo che il risarcimento totale del danno sarà di € 8.797,94 (per il 2019: 118 giorni x 28,432= € 3.354,74; per il 2020: 192 giorni x 28,35 = 5.443,20).
La somma totale che dovrà, dunque, essere riconosciuta alle odierne attrici a titolo di risarcimento per il ristoro del pregiudizio patrimoniale che la ha loro arrecato, per Controparte_1 averle ingiustamente private della disponibilità delle particelle n. 944 e 946, è, dunque, pari ad €
10.429,72.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito
(5/9/2019) e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito (5/9/2019) sino alla sua cessazione
(10/7/2020).
Dalla data di deposito della presente sentenza, il debito di trasforma in debito di valuta e su di esso decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
5.7. Quanto, poi, al ristoro che le attrici hanno richiesto per gli ulteriori danni patiti sulle particelle n. 944, n. 946 e n. 587, in difetto di allegazione e prova del pregiudizio sofferto, alcun risarcimento può essere loro riconosciuto.
In particolare, per quel che concerne la particella n. 944, le attrici hanno chiesto la condanna della al risarcimento del danno, poiché, su detta proprietà, sarebbe stata depositata Controparte_1 un'enorme massa di terreno di riporto, della quale hanno chiesto la rimozione.
Tale specifica circostanza, tuttavia, è risultata smentita sia dagli accertamenti che sono stati svolti in loco sia dai componenti della terna arbitrale nominata ai sensi dell'art. 21 DPR n.327/2001
(cfr. relazione in atti), che dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel presente giudizio, nei cui elaborati non vi è riferimento alcuno alla presenza di ammassi di terreno, né di danni da essi derivanti.
Lo stesso dicasi anche per la particella n. 946, rispetto alla quale le attrici hanno chiesto “il risarcimento del danno e/o acquisizione del reliquato”, domanda i cui fatti costitutivi non sono stati neanche genericamente allegati e provati dalla parte.
Quanto, infine, alla particella n. 587, è stato accertato che trattasi di un lotto di terra coltivata ad uliveto il cui accesso, in origine, avveniva direttamente dalla strada comunale “E. Molè”; successivamente, in seguito all'inizio dei lavori per la realizzazione della nuova opera pubblica, tale accesso è venuto meno, generandosi, quindi, un lotto intercluso, per cui le attrici hanno chiesto: a) la realizzazione di un nuovo accesso di pari comodità a quello esistente, anche mediante costituzione di servitù di passaggio dalle aree limitrofe e/o b) il risarcimento del danno sulla base del costo di realizzazione di un accesso e/o c) l'acquisizione della stessa.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha, effettivamente, accertato che tale lotto di terreno risulta intercluso, ma, essendo confinante con altre particelle, per poter creare una nuova via di passaggio, sarebbe necessario un preventivo accordo coi proprietari dei fondi limitrofi.
Per tali ragioni, la domanda attorea di costituzione di una servitù di passaggio non può trovare accoglimento, poiché, in assenza del contraddittorio con i proprietari dei fondi confinanti, una eventuale statuizione non sarebbe idonea a produrre effetti neanche nei confronti delle parti del presente giudizio (cfr. in tal senso Cass., Sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238). Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno, infatti, ribadito che, in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1900 del 27 gennaio
2025).
Non possono, poi, trovare accoglimento né la domanda di risarcimento dei costi necessari alla realizzazione dell'accesso, né quella di acquisizione della particella: quanto alla prima, non risultano allegati e provati i fatti costitutivi della pretesa fatta valere (trattandosi, peraltro, di pregiudizio meramente eventuale, da ristorare solo nel caso in cui le attrici non ottenessero, dai proprietari limitrofi, la costituzione di una servitù di passaggio); quanto alla seconda, è inammissibile, al di fuori dei casi previsti dall'ordinamento, il trasferimento coattivo del diritto di proprietà mediante sentenza.
5.8. Infine, alcun ulteriore risarcimento danni può essere riconosciuto alle attrici in assenza di specifiche allegazioni dei danni patrimoniali e non patrimoniali dei quali chiedono il ristoro.
5.9. Si reputa assorbita ogni ulteriore questione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, in virtù del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), di ogni singola fase del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e di un importo pari al medio tariffario.
Si pongono, infine, interamente a carico del convenuto soccombente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto di liquidazione n. cronol. 3106/2025 del
23.3.2025.
P.Q.M.
il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della per i danni patiti dalle odierne Controparte_1 attrici a causa dell'illegittima occupazione delle aree di loro proprietà, nei limiti indicati in parte motiva, condanna la al pagamento in favore delle attrici della somma complessiva Controparte_1 di € 10.429,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in parte motiva;
- rigetta nel resto;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
- pone definitivamente a carico della le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Si comunichi.
AT, lì 27/10/2025 Il Giudice
dott. Stefano Costarella