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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2023 degli Affari Contenziosi Civili, II grado in materia di: “solo danni a cose”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia Benvenuti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Fucecchio (FI), via Landini Marchiani, n. 12, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
- APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(P.I. ), in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1 negotia Dr. , in proprio e quale rappresentate processuale della società Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Susini, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, giusta delega in calce alla comparsa in appello
- APPELLATA
P.I. Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATO CONTUMACE
Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE
e
(P.I. in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pelagotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Pontedera (PI), Corso Matteotti, n. 13, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, Giudice designando, alla luce dei dispiegati motivi di appello, ed in parziale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n.
178/2022, iscritta al n. 329/2021 R.G., emessa dal Giudice di Pace di San Miniato il
01/12/2022, depositata in Cancelleria il giorno 06/12/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - IN VIA PRINCIPALE ed in accoglimento della eccezione preliminare, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Sig.
per carenza di legittimazione passiva e/o comunque per difetto di Parte_1 titolarità del rapporto dal lato passivo, avendo quest'ultimo ceduto il credito relativo al risarcimento del danno relativo al sinistro stradale del 30/07/2020 alla parte attrice
[...] come da scrittura privata in atti;
- IN VIA SUBORDINATA DI Parte_2
MERITO, dichiarare per i motivi di cui in narrativa, l'infondatezza e/o illegittimità delle domande tutte avanzate da nei confronti del Sig. Controparte_6
, il quale pertanto nulla deve alla convenuta. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari giudiziali di primo e di secondo grado”.
Appellata Controparte_7
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa In TESI: dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis c.p.c- in quanto “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto” con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite;
. IN IPOTESI Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con condanna alla refusione delle spese di lite. Rigettare altresì l'appello incidentale proposto dalla in quanto infondato con vittoria di spese di lite.” Controparte_5
Appellante Di Gianni Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, alla luce dei dispiegati motivi di appello, in parziale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 178/2022, R.G. n.
329/21, emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 01.12.2022, depositata in
Cancelleria il giorno 06.12.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- confermare l'esclusiva responsabilità del signor nelle sue qualità di Controparte_4 proprietario e conducente del veicolo Fiat Panda targato BS579AX nella causazione del sinistro stradale di cui è processo e conseguentemente, in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui omette di riconoscere la spesa di avvio della negoziazione assistita obbligatoria, condannando il convenuto in solido con la compagnia in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di garante per la RCA, ciascuno per i rispettivi titoli, al pagamento in favore della in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore Sig. in qualità di cessionaria Parte_3 del credito per danno a cose del signor , ed a titolo di risarcimento di Parte_1 tutti i danni patrimoniali, della ulteriore somma di €. 288,50=, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- accogliere il gravame proposto dal Sig. dichiarando Parte_1
l'inapplicabilità e/o inefficacia e/o nullità di clausole di rivalsa contenute nel contratto di gestionaria del sinistro quale mandataria di e Controparte_6 CP_3 dichiarare quindi quest'ultima tenuta a pagare in solido con il convenuto CP_4
, tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro
[...] stradale per cui è processo.
Il tutto sempre e comunque con espresso contenimento della domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma II
n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 25.01.2023 , quale proprietario del veicolo Parte_1
Opel Corsa tg. FA049ME danneggiato in conseguenza del sinistro stradale del
30.07.2020, ha interposto appello avverso la sentenza n. 178/2022, emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 01.12.2022, con la quale è stato condannato a rilevare indenne per l'importo di € 847,00, chiedendone la riforma. CP_6
A sostegno del gravame, ha allegato:
- con il primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure non si è pronunciato sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da
, avendo lo stesso ceduto il credito risarcitorio derivante dal Parte_1 sinistro stradale a ha sostenuto, in particolare, che in Parte_2 presenza della cessione del credito, ogni domanda ed eccezione derivante dal sinistro deve essere rivolta al cessionario, e che ha gestito la Controparte_7 vertenza non in forza del contratto, bensì in forza della legge, ex art. 149 D.Lgs.
209/2005;
- con il secondo motivo di appello, la violazione e/o falsa applicazione degli art. 144, comma 2, 149, comma 3, e art 148 comma 11 bis D.Lgs. 209/2005, in quanto in forma contraddittoria il GdP motiva da un lato assumendo, correttamente, che l'obbligazione risarcitoria gravante sull'assicurazione deriva dalla legge, e dall'altro tuttavia applica la disciplina contrattuale, richiamando il fatto di essere il danneggiato e non l'assicurato, come erroneamente indicato in sentenza;
- con terzo motivo di appello, che è comunque illegittima la rivalsa in relazione alla spesa per il noleggio della vettura sostituita non essendo, in primo grado, emersa alcuna circostanza idonea a dimostrare che abbia messo a Controparte_7 disposizione gratuitamente un veicolo sostitutivo.
Si è costituita in giudizio in proprio e quale rappresentante Controparte_7 processuale di chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_8 infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha precisato:
- che rivolgendosi ad una carrozzeria non convenzionata, alla quale Parte_1 ha ceduto il credito, ha deliberatamente violato le norme contrattuali sottoscritte con la compagnia assicuratrice;
- che la clausola della polizza R.C.A., che prevede l'obbligo di riparazione presso le sole carrozzerie convenzionate e la decurtazione del 10% in caso di violazione, è valida, efficace e non vessatoria;
- che le carrozzerie convenzionate riconoscono l'auto di Controparte_7 cortesia a titolo gratuito, circostanza mai contesta dalla controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Parte_2
quale cessionaria del credito di , ritenendo l'appello promosso
[...] Parte_1 da quest'ultimo fondato e meritevole di accoglimento.
Ha inoltre proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso della spesa di € 288,50 per la negoziazione assistita obbligatoria formulata nell'atto introduttivo, fondata in quanto trattavasi di spesa utile e necessaria.
Non si è costituito in giudizio . Controparte_4
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il secondo motivo di appello principale è trattato prioritariamente e consente di assorbire il primo e il terzo.
Censura con esso l'appellante la violazione e/o falsa applicazione degli art. 144, comma
2, 149, comma 3, e art 148 comma 11 bis D.Lgs. 209/2005, sul presupposto che la clausola contrattuale di decurtazione dell'indennizzo di cui alla polizza stipulata con la propria assicurazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non possa essergli opposta dalla siccome evocata in giudizio – dal Controparte_7 cessionario del credito risarcitorio – ai sensi del predetto coacervo normativo, e dunque ex lege, non ai sensi del vincolo negoziale.
La doglianza è fondata.
Premesso che, in tema di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ex artt.
1341 c.c. e 33, lett. t) Codice del Consumo, trattandosi di patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, al pari dello scoperto e della franchigia, delimita l'oggetto del contratto (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez III n. 33402 del 19.12.2024), la stessa non può essere applicata nell'ipotesi in esame.
Come è stato evidenziato in giurisprudenza e dottrina, l'azione diretta di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private non origina dal contratto assicurativo, ma dall'illecito, nel quale solo trova giustificazione. Conseguentemente, la posizione che il danneggiato fa valere è quella di chi ha subito un illecito civile e non invece quella del contraente-consumatore. Ed invero, l'assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non in forza delle condizioni generali della polizza contratta, bensì in quanto risarcisce il proprio assicurato dei danni che questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale, agendo quale rappresentante ex lege dell'assicurazione del civile responsabile, dispiegando quindi una funzione risarcitoria di titolo aquiliano, e non indennitaria (tra le altre, Cass.
5928/2012; Trib. Torino, Sez. III, n. 3605/2017; Trib. Ivrea n. 224/2019).
L'inopponibilità delle clausole all'odierno appellante determina l'infondatezza della richiesta di manleva, a prescindere dalla duplice qualifica che Controparte_7 chiarisce di rivestire, il risarcimento in questione essendo poi oggetto di regolazione dei rapporti tra le imprese assicuratrici.
Merita altresì l'accoglimento l'appello incidentale interposto da
[...]
La censura di omessa motivazione sul punto è corretta dal punto di Parte_2 vista formale, non evincendosi neppure implicitamente dal contenuto della sentenza le ragioni per le quali la posta di danno non è stata riconosciuta, e anche dal punto di vista sostanziale. Al riguardo, per comune indirizzo di giurisprudenza, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali, nonché all'ulteriore valutazione di utilità ex ante, avuto riguardo
a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. tra le altre, Cass. n.
16612/21 e Cass. n. 6422/17). È stato altresì sostenuto che la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. n. 4718/16). In applicazione dei riportati, condivisi, assetti di diritto vivente, nel caso in esame le spese richieste per la fase di negoziazione assistita spettano, tenuto conto che le stesse sono senz'altro utili – trattandosi di condizione di procedibilità ratione materiae – e documentate. In applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014 come modificato e integrato, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, è riconosciuto l'importo di € 170,00 compresi accessori, la notula proposta risultando eccessiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dei 2/3 tra e Parte_1 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto Controparte_7 della non comune fattispecie, mentre con riguardo a sono Parte_2 liquidate, limitatamente all'appello, secondo soccombenza ai sensi del D.M. 55/2014 avuto riguardo ai parametri minimi, visti il valore residuo e la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
178/2022 emessa dal Giudice di Pace di San Miniato, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
Controparte_7 Parte_1
b) condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese Controparte_7 Parte_1 di lite, liquidate, per l'intero, in € 340,00 per compensi, oltre spese generali 15%
c.p.a. e iva se dovuta per il giudizio di primo grado, e in € 480,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta per l'appello, oltre al rimborso per intero delle anticipazioni;
c) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
di ulteriori € 170,00 a titolo di risarcimento del danno;
Parte_2
d) condanna a rimborsare a le spese Controparte_7 Parte_2 di lite del giudizio di appello, liquidate, in € 250,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta.
Pisa, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott. Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 624/2023 degli Affari Contenziosi Civili, II grado in materia di: “solo danni a cose”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia Benvenuti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Fucecchio (FI), via Landini Marchiani, n. 12, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
- APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(P.I. ), in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1 negotia Dr. , in proprio e quale rappresentate processuale della società Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Susini, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, giusta delega in calce alla comparsa in appello
- APPELLATA
P.I. Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATO CONTUMACE
Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE
e
(P.I. in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pelagotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Pontedera (PI), Corso Matteotti, n. 13, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, Giudice designando, alla luce dei dispiegati motivi di appello, ed in parziale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n.
178/2022, iscritta al n. 329/2021 R.G., emessa dal Giudice di Pace di San Miniato il
01/12/2022, depositata in Cancelleria il giorno 06/12/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - IN VIA PRINCIPALE ed in accoglimento della eccezione preliminare, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Sig.
per carenza di legittimazione passiva e/o comunque per difetto di Parte_1 titolarità del rapporto dal lato passivo, avendo quest'ultimo ceduto il credito relativo al risarcimento del danno relativo al sinistro stradale del 30/07/2020 alla parte attrice
[...] come da scrittura privata in atti;
- IN VIA SUBORDINATA DI Parte_2
MERITO, dichiarare per i motivi di cui in narrativa, l'infondatezza e/o illegittimità delle domande tutte avanzate da nei confronti del Sig. Controparte_6
, il quale pertanto nulla deve alla convenuta. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari giudiziali di primo e di secondo grado”.
Appellata Controparte_7
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa In TESI: dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis c.p.c- in quanto “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto” con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite;
. IN IPOTESI Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con condanna alla refusione delle spese di lite. Rigettare altresì l'appello incidentale proposto dalla in quanto infondato con vittoria di spese di lite.” Controparte_5
Appellante Di Gianni Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, alla luce dei dispiegati motivi di appello, in parziale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 178/2022, R.G. n.
329/21, emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 01.12.2022, depositata in
Cancelleria il giorno 06.12.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- confermare l'esclusiva responsabilità del signor nelle sue qualità di Controparte_4 proprietario e conducente del veicolo Fiat Panda targato BS579AX nella causazione del sinistro stradale di cui è processo e conseguentemente, in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui omette di riconoscere la spesa di avvio della negoziazione assistita obbligatoria, condannando il convenuto in solido con la compagnia in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di garante per la RCA, ciascuno per i rispettivi titoli, al pagamento in favore della in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore Sig. in qualità di cessionaria Parte_3 del credito per danno a cose del signor , ed a titolo di risarcimento di Parte_1 tutti i danni patrimoniali, della ulteriore somma di €. 288,50=, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- accogliere il gravame proposto dal Sig. dichiarando Parte_1
l'inapplicabilità e/o inefficacia e/o nullità di clausole di rivalsa contenute nel contratto di gestionaria del sinistro quale mandataria di e Controparte_6 CP_3 dichiarare quindi quest'ultima tenuta a pagare in solido con il convenuto CP_4
, tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro
[...] stradale per cui è processo.
Il tutto sempre e comunque con espresso contenimento della domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma II
n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 25.01.2023 , quale proprietario del veicolo Parte_1
Opel Corsa tg. FA049ME danneggiato in conseguenza del sinistro stradale del
30.07.2020, ha interposto appello avverso la sentenza n. 178/2022, emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 01.12.2022, con la quale è stato condannato a rilevare indenne per l'importo di € 847,00, chiedendone la riforma. CP_6
A sostegno del gravame, ha allegato:
- con il primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure non si è pronunciato sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da
, avendo lo stesso ceduto il credito risarcitorio derivante dal Parte_1 sinistro stradale a ha sostenuto, in particolare, che in Parte_2 presenza della cessione del credito, ogni domanda ed eccezione derivante dal sinistro deve essere rivolta al cessionario, e che ha gestito la Controparte_7 vertenza non in forza del contratto, bensì in forza della legge, ex art. 149 D.Lgs.
209/2005;
- con il secondo motivo di appello, la violazione e/o falsa applicazione degli art. 144, comma 2, 149, comma 3, e art 148 comma 11 bis D.Lgs. 209/2005, in quanto in forma contraddittoria il GdP motiva da un lato assumendo, correttamente, che l'obbligazione risarcitoria gravante sull'assicurazione deriva dalla legge, e dall'altro tuttavia applica la disciplina contrattuale, richiamando il fatto di essere il danneggiato e non l'assicurato, come erroneamente indicato in sentenza;
- con terzo motivo di appello, che è comunque illegittima la rivalsa in relazione alla spesa per il noleggio della vettura sostituita non essendo, in primo grado, emersa alcuna circostanza idonea a dimostrare che abbia messo a Controparte_7 disposizione gratuitamente un veicolo sostitutivo.
Si è costituita in giudizio in proprio e quale rappresentante Controparte_7 processuale di chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_8 infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha precisato:
- che rivolgendosi ad una carrozzeria non convenzionata, alla quale Parte_1 ha ceduto il credito, ha deliberatamente violato le norme contrattuali sottoscritte con la compagnia assicuratrice;
- che la clausola della polizza R.C.A., che prevede l'obbligo di riparazione presso le sole carrozzerie convenzionate e la decurtazione del 10% in caso di violazione, è valida, efficace e non vessatoria;
- che le carrozzerie convenzionate riconoscono l'auto di Controparte_7 cortesia a titolo gratuito, circostanza mai contesta dalla controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Parte_2
quale cessionaria del credito di , ritenendo l'appello promosso
[...] Parte_1 da quest'ultimo fondato e meritevole di accoglimento.
Ha inoltre proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso della spesa di € 288,50 per la negoziazione assistita obbligatoria formulata nell'atto introduttivo, fondata in quanto trattavasi di spesa utile e necessaria.
Non si è costituito in giudizio . Controparte_4
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il secondo motivo di appello principale è trattato prioritariamente e consente di assorbire il primo e il terzo.
Censura con esso l'appellante la violazione e/o falsa applicazione degli art. 144, comma
2, 149, comma 3, e art 148 comma 11 bis D.Lgs. 209/2005, sul presupposto che la clausola contrattuale di decurtazione dell'indennizzo di cui alla polizza stipulata con la propria assicurazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non possa essergli opposta dalla siccome evocata in giudizio – dal Controparte_7 cessionario del credito risarcitorio – ai sensi del predetto coacervo normativo, e dunque ex lege, non ai sensi del vincolo negoziale.
La doglianza è fondata.
Premesso che, in tema di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ex artt.
1341 c.c. e 33, lett. t) Codice del Consumo, trattandosi di patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, al pari dello scoperto e della franchigia, delimita l'oggetto del contratto (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez III n. 33402 del 19.12.2024), la stessa non può essere applicata nell'ipotesi in esame.
Come è stato evidenziato in giurisprudenza e dottrina, l'azione diretta di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private non origina dal contratto assicurativo, ma dall'illecito, nel quale solo trova giustificazione. Conseguentemente, la posizione che il danneggiato fa valere è quella di chi ha subito un illecito civile e non invece quella del contraente-consumatore. Ed invero, l'assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non in forza delle condizioni generali della polizza contratta, bensì in quanto risarcisce il proprio assicurato dei danni che questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale, agendo quale rappresentante ex lege dell'assicurazione del civile responsabile, dispiegando quindi una funzione risarcitoria di titolo aquiliano, e non indennitaria (tra le altre, Cass.
5928/2012; Trib. Torino, Sez. III, n. 3605/2017; Trib. Ivrea n. 224/2019).
L'inopponibilità delle clausole all'odierno appellante determina l'infondatezza della richiesta di manleva, a prescindere dalla duplice qualifica che Controparte_7 chiarisce di rivestire, il risarcimento in questione essendo poi oggetto di regolazione dei rapporti tra le imprese assicuratrici.
Merita altresì l'accoglimento l'appello incidentale interposto da
[...]
La censura di omessa motivazione sul punto è corretta dal punto di Parte_2 vista formale, non evincendosi neppure implicitamente dal contenuto della sentenza le ragioni per le quali la posta di danno non è stata riconosciuta, e anche dal punto di vista sostanziale. Al riguardo, per comune indirizzo di giurisprudenza, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali, nonché all'ulteriore valutazione di utilità ex ante, avuto riguardo
a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. tra le altre, Cass. n.
16612/21 e Cass. n. 6422/17). È stato altresì sostenuto che la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. n. 4718/16). In applicazione dei riportati, condivisi, assetti di diritto vivente, nel caso in esame le spese richieste per la fase di negoziazione assistita spettano, tenuto conto che le stesse sono senz'altro utili – trattandosi di condizione di procedibilità ratione materiae – e documentate. In applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014 come modificato e integrato, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, è riconosciuto l'importo di € 170,00 compresi accessori, la notula proposta risultando eccessiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura dei 2/3 tra e Parte_1 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto Controparte_7 della non comune fattispecie, mentre con riguardo a sono Parte_2 liquidate, limitatamente all'appello, secondo soccombenza ai sensi del D.M. 55/2014 avuto riguardo ai parametri minimi, visti il valore residuo e la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
178/2022 emessa dal Giudice di Pace di San Miniato, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
Controparte_7 Parte_1
b) condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese Controparte_7 Parte_1 di lite, liquidate, per l'intero, in € 340,00 per compensi, oltre spese generali 15%
c.p.a. e iva se dovuta per il giudizio di primo grado, e in € 480,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta per l'appello, oltre al rimborso per intero delle anticipazioni;
c) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
di ulteriori € 170,00 a titolo di risarcimento del danno;
Parte_2
d) condanna a rimborsare a le spese Controparte_7 Parte_2 di lite del giudizio di appello, liquidate, in € 250,00 per compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. e iva se dovuta.
Pisa, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott. Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.