Ordinanza collegiale 21 novembre 2022
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 21/11/2022, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 01825/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2022, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza congiunta, presentata dalla Società ricorrente e da Wind Tre S.p.A., avente ad oggetto l'autorizzazione ex art. 87 D .Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. per la realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà CELLNEX ITALIA S.p.A., da ubicare nel Comune di Oria, via Strada Provinciale 51, identificato al N.C.T. della provincia di Brindisi, Comune censuario di Oria, al Foglio di mappa n° 42 particella n° 832 inoltrata in data 04/05/2021 (pratica S.U.A.P. n.1530 del 04/05/2021 - Codice Pratica: 13264231005-04052021-1530), nonché sull’istanza del 12/11/2021, contenente richiesta all’Amministrazione Comunale intimata di considerare l’ipotesi di concedere in locazione parte della particella, proposta dall’Amministrazione Comunale, identificata catastalmente al Fg. 42 particella 692, al fine di delocalizzare l’impianto così come progettato;
nonché per l'accertamento:
- dell'obbligo del Comune di Oria di provvedere in relazione alle medesime istanze;
- della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. della pretesa della Società ricorrente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.,
e per la condanna del Comune di Oria all'adozione di un provvedimento espresso, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente - che il 04/05/2021, con Wind Tre S.p.A., ha presentato al Comune di Oria istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 D Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. per la realizzazione di una di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà CELLNEX ITALIA S.p.A., tipologia Raw Land, da ubicare nel Comune di Oria, Via Strada Provinciale, 51, identificato al N.C.T. al Foglio di mappa n° 42 particella n° 832, riscontrata con nota comunale del 1 luglio 2021, recante comunicazione della disponibilità di un’area comunale idonea ad accogliere l’impianto S.R.B. in alternativa al sito privato proposto dalle società istanti, e da queste ultime accettata con nota del 12/11/2021, contenente richiesta all’Amministrazione Comunale intimata di considerare l’ipotesi di concedere in locazione parte della particella, proposta dalla stessa Amministrazione Comunale, identificata catastalmente al Fg. 42 particella 692, al fine di delocalizzare l’impianto così come progettato - chiede, con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. notificato il 01/07/2022 e depositato in giudizio il 21/07/2022, la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulle predette istanze del 04/05/2021 e del 12/11/2021, nonché l'accertamento dell'obbligo del Comune di Oria di provvedere in relazione alle medesime istanze, della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. della pretesa della Società ricorrente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 e la condanna del Comune di Oria all'adozione di un provvedimento espresso, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..
A sostengo del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 2 della L. 241 del 1990. Violazione e/ falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: Irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Violazione del principio di leale collaborazione.
Il 04/11/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Oria.
Nella Camera di Consiglio dell’8/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il Collegio ritiene di indicare alle parti, con ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a., una possibile causa di irricevibilità del ricorso, ex art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a., - rilevata d’ufficio - per la tardività del deposito del ricorso, in quanto effettuato il 21 luglio 2022 oltre il termine di 15 giorni dalla notifica (perfezionatasi il 1° luglio 2022).
Osserva, infatti, il Tribunale che, nella fattispecie in esame, non risulta osservato il dimezzamento dei termini processuali per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., in base al quale “ Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”, in quanto, nella specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 31 e 117 c.p.a. in materia di silenzio rifiuto (che è elencato tra i giudizi da trattarsi in Camera di Consiglio alla lettera b dell’art. 87 c.p.a.) è stato notificato alle altre parti il 01/07/2022 e depositato in giudizio il 21/07/2022 anziché entro il termine di decadenza di quindici giorni applicabile in base al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, c.p.a. (secondo il quale “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”) e 87, comma 3, c.p.a..
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle parti in causa il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie difensive vertenti su quest'unica questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza indica la predetta questione rilevata d’ufficio ed assegna, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., alle parti in causa il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di memorie difensive vertenti sulla questione innanzi prospettata.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’01/03/2023.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO