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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5362/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. SPEZIO BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario
. Dott. Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5362 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SPEZIO BENEDETTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'avv. CACIOPPO SALVATORE
- resistente - oggetto: malattia professionale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , CP_2
che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generale e oltre
CPA e IVA se dovute;
2 - pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere lavorato per la Fincantieri – dal 01 Controparte_3
aprile 1967 con la qualifica di operaio e mansione di “saldatore elettrico” nel reparto “Scali e riparazioni navali” e che, successivamente, la società datrice di lavoro disponeva la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la mansione di “addetto antincendio” nel reparto
“Servizio antincendio” fino al 30 aprile 1998, data di pensionamento;
che a causa delle mansioni svolte veniva esposto alle fibre di amianto, anche per le omissioni in materia di sicurezza della datrice di lavoro;
che per questo subiva una fibrosi pleurica con strie fibrotiche nel segmento basale antero-mediale del lobo inferiore sinistro e placche pleuriche con calcificazioni da esposizione professionale ad amianto;
che pertanto svolgeva denuncia di malattia professionale all' e, CP_2
successivamente, opposizione alla valutazione del 4% formulata dall'Istituto, rigettata per carenza di motivazione, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare e dichiarare che la malattia professionale sofferta dal sig.
ha causato un'infermità valutabile con una percentuale di Parte_1
danno biologico non inferiore all'8 % o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa;
− Condannare, per
l'effetto, l' Controparte_1
a corrispondere al sig. l'indennizzo in capitale e/o
[...] Parte_1
la costituzione in rendita da malattia professionale accertata come prevista dalla normativa vigente, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge” .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_2
non contestando l'esposizione a rischio, ma difendendo la valutazione espressa dai propri sanitari, chiedendo per questo il rigetto del ricorso.
3 Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Non essendo contesta né l'esposizione a rischio né l'a sussistenza della patologia denunciata, il thema decidendum è circoscritto alla valutazione del reliquato invalidante e alla sua indennizzabilità.
Il CTU incaricato, premettendo che “che il ricorrente è stato sicuramente esposto all'amianto; che lo stesso presenta segni radiologici di una pleuropatia benigna da amianto (lieve ispessimento a placche della pleura diaframmatica sinistra. Altre placche pleuriche sulla pleura margino costale, prevalentemente in sede antero-laterale. In alcune placche piccole calcificazioni); che non sono repertabili segni obiettivi di un coinvolgimento del parenchima polmonare (interstiziopatia da amianto); che non si dispone di alcuna valutazione funzionale respiratoria (il ricorrente afferma di non essere propenso all'esecuzione di un esame spirometrico)”, ha concluso reputando l'invalidità residuata in capo al ricorrente, pari al 4%, quindi in misura non indennizzabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Spese di lite e di CTU a carico della parte ricorrente, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c..
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5362/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. SPEZIO BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario
. Dott. Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5362 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SPEZIO BENEDETTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'avv. CACIOPPO SALVATORE
- resistente - oggetto: malattia professionale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , CP_2
che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre spese generale e oltre
CPA e IVA se dovute;
2 - pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di avere lavorato per la Fincantieri – dal 01 Controparte_3
aprile 1967 con la qualifica di operaio e mansione di “saldatore elettrico” nel reparto “Scali e riparazioni navali” e che, successivamente, la società datrice di lavoro disponeva la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la mansione di “addetto antincendio” nel reparto
“Servizio antincendio” fino al 30 aprile 1998, data di pensionamento;
che a causa delle mansioni svolte veniva esposto alle fibre di amianto, anche per le omissioni in materia di sicurezza della datrice di lavoro;
che per questo subiva una fibrosi pleurica con strie fibrotiche nel segmento basale antero-mediale del lobo inferiore sinistro e placche pleuriche con calcificazioni da esposizione professionale ad amianto;
che pertanto svolgeva denuncia di malattia professionale all' e, CP_2
successivamente, opposizione alla valutazione del 4% formulata dall'Istituto, rigettata per carenza di motivazione, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare e dichiarare che la malattia professionale sofferta dal sig.
ha causato un'infermità valutabile con una percentuale di Parte_1
danno biologico non inferiore all'8 % o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa;
− Condannare, per
l'effetto, l' Controparte_1
a corrispondere al sig. l'indennizzo in capitale e/o
[...] Parte_1
la costituzione in rendita da malattia professionale accertata come prevista dalla normativa vigente, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge” .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_2
non contestando l'esposizione a rischio, ma difendendo la valutazione espressa dai propri sanitari, chiedendo per questo il rigetto del ricorso.
3 Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Non essendo contesta né l'esposizione a rischio né l'a sussistenza della patologia denunciata, il thema decidendum è circoscritto alla valutazione del reliquato invalidante e alla sua indennizzabilità.
Il CTU incaricato, premettendo che “che il ricorrente è stato sicuramente esposto all'amianto; che lo stesso presenta segni radiologici di una pleuropatia benigna da amianto (lieve ispessimento a placche della pleura diaframmatica sinistra. Altre placche pleuriche sulla pleura margino costale, prevalentemente in sede antero-laterale. In alcune placche piccole calcificazioni); che non sono repertabili segni obiettivi di un coinvolgimento del parenchima polmonare (interstiziopatia da amianto); che non si dispone di alcuna valutazione funzionale respiratoria (il ricorrente afferma di non essere propenso all'esecuzione di un esame spirometrico)”, ha concluso reputando l'invalidità residuata in capo al ricorrente, pari al 4%, quindi in misura non indennizzabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Spese di lite e di CTU a carico della parte ricorrente, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c..
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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