Art. 4.
Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento o se questa percentuale e' superata solamente dal tasso di inflazione oppure se e' superata dalla sola variazione delle retribuzioni ma l'eccedenza e', in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttivita', ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1:
a) la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1, e' ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;
b) gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantottomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' ridotta di un importo pari al tre per cento della imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935 . La predetta riduzione non si applica sulla imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trentamilioni.
Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento o se questa percentuale e' superata solamente dal tasso di inflazione oppure se e' superata dalla sola variazione delle retribuzioni ma l'eccedenza e', in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttivita', ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1:
a) la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1, e' ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;
b) gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantottomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' ridotta di un importo pari al tre per cento della imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935 . La predetta riduzione non si applica sulla imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trentamilioni.
Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.