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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.298/2020 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.274/2020 resa dal Tribunale di
Caltanissetta il 24.7.2020 e depositata in data 1.8.2020, avente ad oggetto prestazione d'opera professionale
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
, difesi per procura in atti dall'avv. Angelo Pietro C.F._2
Bruccheri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Serradifalco corso
Garibaldi 106 - appellanti -
contro
avv. , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
rappresentato da se stesso per averne i requisiti ex C.F._3
art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta
viale della Regione 61 - appellato -
1 All'udienza del 27.6.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 2.3.2017, e Parte_1 Pt_2
adivano il Tribunale di Caltanissetta per ivi sentire, per quanto ancora qui
[...]
rileva:
“1) ritenere e dichiarare che la convenzione di incarico professionale stipulata
inter partes tra i sigg.ri e e l'avv. Parte_1 Parte_2 CP_1
, relativa al giudizio d'appello avverso la sentenza n.266/2008 del
[...]
Tribunale civile di Caltanissetta, integra un patto di quota lite vietato da norme
imperative e segnatamente dagli artt.2233 e 1261 c.c. nonché degli artt.45
C.D.F. e 25 nuovo C.D.F. nonché, infine, dall'art.
3.3 della Carta dei Principi
Fondamentali dell'Avvocato Europeo e Codice Deontologico degli Avvocati
Europei e, conseguentemente,
2) dichiarare la nullità della convenzione di incarico professionale in forza della
quale gli odierni attori hanno consegnato la complessiva somma di € 9.510,00
all'avv. e, di guisa, Controparte_1
3) condannare l'avv. a restituire la somma pagata in forza del Controparte_1
suddetto accordo, attesa la sua illegittimità oltre interessi legali e rivalutazione
del giorno del pagamento (8/7/2015) fino al soddisfo ……………”
Esponevano che le parti avevano convenuto che il compenso del
2 Professionista sarebbe stato determinato, solo in caso di esito vittorioso, in misura pari al 13% della somma concretamente incassata, oltre alle spese di lite poste a carico della controparte nella misura liquidata dalla Corte;
mentre,
in caso di mancato accoglimento della domanda, gli attori non sarebbero stati tenuti ad alcun pagamento ma solo al rimborso dell'importo di € 510,00 per l'iscrizione a ruolo della causa.
A seguito dell'esito positivo della causa (decisa con sentenza n.109/2015 della
Corte d'appello di Caltanissetta), gli odierni appellanti corrispondevano all'avv.
la somma di € 9.000,00 (che si somma ad €510,00 corrisposti prima) CP_1
ma, in forza del patto di quota lite, l'avv. chiedeva ed Controparte_1
otteneva il Decreto Ingiuntivo n.308/2016 del Giudice di Pace di Caltanissetta,
per il pagamento di ulteriori € 4.369,00.
In sede di giudizio d'opposizione al provvedimento monitorio (iscritto al r.g.
n.1785/2016) e contestavano la legittimità e, Parte_1 Parte_2
comunque, l'interpretazione della convenzione del patto di quota lite, altresì
impugnandola con querela di falso in via incidentale, rappresentando che la data era stata apposta unilateralmente sine pactis.
Con ordinanza resa il 9.2.2017 il Giudice di Pace di Caltanissetta sospendeva il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, rimettendo le parti avanti il
Tribunale per il giudizio relativo alla querela di falso.
Per l'effetto, e iscrivevano al r.g. n.697/2017 il Parte_1 Parte_2
prefato ricorso ex art.702 bis c.p.c., per la declaratoria di nullità della convenzione del patto di quota lite e promuovevano separato giudizio (r.g.
n.1107/2017), avente ad oggetto la “querela di falso”.
3 In entrambi i giudizi si costituiva l'avv. , chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande.
I due procedimenti venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettive,
con mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Con sentenza n.274/2020 il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica rigettava le domande rivolte, condannando gli attori alla rifusione delle spese.
I soccombenti propongono appello avverso la detta sentenza, sulla base dei motivi appresso sintetizzati:
- DIFETTO DI POTESTAS IUDICANDI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
La sentenza impugnata, avente ad oggetto nullità della convenzione intervenuta inter partes e querela di falso,
è stata pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica.
Tanto basta a rendere la sentenza de qua nulla per violazione degli artt.50 quater e 225 c.p.c., secondo cui sulla querela di falso pronuncia sempre il Collegio che, ex art. 281 novies c.p.c., ha potestas iudicandi anche per le cause connesse e riunite.
NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART.2233 C.C.
In subordine, nel merito il thema decidendum è di accertare se è valido un accordo tra Cliente e Avvocato, col quale il primo si impegni a corrispondere al secondo gli onorari per la difesa giudiziale solo in caso di accoglimento della domanda e la cui quantificazione sia ancorata ad una percentuale di quanto effettivamente ottenuto dal Cliente.
L'accordo intervenuto tra le parti prevede che l'avv. avrebbe percepito “solo in caso di vittoria” il 13% CP_1
sulla somma che sarebbe stata “concretamente incassata”, mentre in caso contrario i Committenti non sarebbero stati tenuti ad alcun pagamento.
Ciò che è stato contestato nel giudizio di primo grado non è l'astratta validità del patto di quota lite, ma il fatto
4 che detto accordo configurasse invece un contratto aleatorio con cessione dei crediti litigiosi.
L'art. 2233 c.c., nella versione successiva al D.L. 248/2006, ha legittimato il patto di quota lite in cui il compenso è correlato al risultato pratico dell'attività svolta e, comunque, stabilito in percentuale sul valore dei beni, o degli interessi litigiosi purchè redatto per iscritto.
Tanto premesso, il Giudice avrebbe dovuto valutare se sia legittima una convenzione che prevede la corresponsione dei compensi solo in caso di esito favorevole della controversia, sulla scorta di consolidati principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. II, 26/4/2012 n.6519), che ha sempre vietato l'accordo col quale la pattuizione sul compenso fosse collegata in modo totale o prevalente all'esito della lite.
- NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE
DELL'ART.1261 C.C.
Premessa la nullità della sentenza impugnata quanto al profilo della violazione degli artt. 50 quater, 225 e 281
noviesm c.p.c., siccome esplicitata in seno quale primo motivo d'appello, l'impugnata pronuncia ha altresì
violato l'art.1261 c.c., che vieta agli avvocati di rendersi cessionari dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria.
Infatti, se la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o dagli interessi litigiosi, non lo può essere ancorata al risultato.
- ERRONEA STATUIZIONE SULLA QUERELA DI FALSO
Il Tribunale non ha evidentemente compreso che ad essere impugnato non è stato il documento in possesso degli attori (quello privo di data), ma quello in possesso del convenuto al quale è stata aggiunta la data sine pactis, mentre secondo l'assunto del Giudice di prime cure, risulterebbe incontestato che l'accordo sia stato raggiunto il 17/4/2009 e, conseguentemente, la querela sarebbe inammissibilmente volta a contrastare l'apposizione formale della data e non la reale data di stipula.
L'Avv. si è costituito anche in questo grado, aderendo alla “eccezione CP_1
5 di nullità sollevata da controparte ex art.50 quater, 225 e 281 nonies c.p.c.”,
quale motivo assorbente di ogni altro rilievo.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.6.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado è effettivamente nulla.
Ai sensi dell'art.225 co.1 c.p.c. vigente all'epoca della decisione di primo grado, sulla querela di falso doveva decidere il Collegio.
L'inosservanza dell'anzidetta disposizione, visto il combinato disposto degli artt. 50quater e 161 co. 1 c.p.c., costituisce autonoma causa di nullità della decisione che, però, non determina “né la nullità degli atti che hanno
preceduto la sentenza nulla, né produce l'effetto della rimessione degli atti al
primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito,
come nel caso della corte d'appello, la quale, pertanto, previo accoglimento del
relativo motivo d'impugnazione, deve decidere sulla domanda sulla quale il
tribunale (in errata composizione) si è già pronunciato, senza rimettere la
causa innanzi al giudice di primo grado”. (Cass. 11 febbraio 2022 n. 4475; v.
anche Cass. S.U. 25 novembre 2008 n. 28040).
Come insegna la Suprema Corte, “In presenza della dichiarazione di nullità
della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare
nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado,
sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia
6 ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi
procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio
grado di merito”. (Cass. 19 agosto 2021 n.23132)
Ciò premesso, le domande presentate dai coniugi e sono Pt_1 Pt_2
inammissibili.
Quanto alla domanda concernente l'atto negoziale intercorso fra le parti, si deve rilevare ex officio, richiamando quanto qui già esposto in parte narrativa,
che è pendente avanti il Giudice di Pace di Caltanissetta (r.g. n.185/2016)
giudizio attinente alla validità della convenzione del patto di quota lite,
sollevata quale ragione dell'opposizione al D.I. n.308/2016 emesso da quello stesso Ufficio giudiziario, contro l'ingiunzione di pagamento della somma di €
4.369,00, sulla base della contestata convenzione di “patto di quota lite”.
Si rileva dunque la litispendenza della causa, con conseguente inammissibilità
della domanda in forza dell'immanente principio di “ordine pubblico processuale” diretto ad evitare la duplicazione di giudicati (ne bis in idem). Il
presente rilievo d'ufficio non comporta la violazione dell'obbligo del preventivo contraddittorio ai sensi dell'art.101 co.2 c.p.c., perché si tratta di questione di puro diritto basata su un presupposto di fatto pacifico (la pendenza di altro procedimento dinanzi ad altro giudice ed afferente alla stessa domanda) e non di fatto o mista di fatto e diritto.
In ordine alla querela di falso, gli attori la propongono per essere stata la scrittura privata regolante il rapporto contrattuale “stipulata inter partes senza
apposizione della data e senza che le parti avessero convenuto un accordo
per il riempimento della data lasciata in bianco”, reputando la necessità della
7 data di sottoscrizione per la validità del documento o che la difformità della stessa rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione.
Si rileva, però, che l'art.221 c.p.c. richiede che la querela di falso “deve
contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della
falsità”. Nella specie gli attori hanno omesso l'indicazione anzidetta,
conseguendone l'inammissibilità dell'azione proposta.
Di qui il dispositivo.
Come già sopra avvertito attraverso il richiamo a Cass. 19 agosto 2021
n.23132, la dichiarata nullità della sentenza di primo grado comporta la necessità di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio, che, data l'integrale soccombenza, vengono poste a carico degli appellanti. Liquidazione
secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 a €26.000/00, sulla base dei parametri minimi,
considerata la decisione in esclusivo rito, senza alcun esame delle questioni di merito presentate dalla controversia.
Poiché, comunque, era fondato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di cui all'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.298/2020, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, dichiara la nullità della sentenza n.274/2020 del 1° agosto 2020 del Tribunale di Caltanissetta;
8 dichiara inammissibili le domande attrici.
Condanna e al pagamento in solido in favore Parte_1 Parte_2
di delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in Controparte_1
€2.540,00 per il primo grado ed in € 2.910,00 per il secondo, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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