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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6637/2024, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. ZANELLA EUGENIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. CAPPELLUTI MARTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 8.11.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“i) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, in Mazzano (BS), autorizzando fin da ora espressamente lo spostamento di residenza del minore nel comune di Giudizzolo (MN) a decorrere dal termine dell'anno scolastico 2024/2025 e conseguente iscrizione alla scuola secondaria di primo grado presso l'istituto “Fortunati”.
ii) il padre possa tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà e comunque nelle seguenti modalità:
a) nell'anno scolastico 2024/2025,
- un pomeriggio infrasettimanale (martedì) dall'uscita di scuola ivi riaccompagnandolo la mattina successiva nelle settimane in cui trascorre il week-end con il figlio;
due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola ivi riaccompagnandolo la mattina successiva nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il figlio;
e comunque lo potrà prelevare dall'uscita di scuola tutte le volte in cui la madre è impossibilitata.
- fine-settimana alternati dal venerdi all'uscita di scuola riaccompagnandolo presso la madre la domenica entro le ore 21,00;
b) dall'anno scolastico 2025/2026
- tre fine settimana al mese dal venerdi all'uscita di scuola fino alla domenica entro le ore 21,00; la sig.ra s'impegna a prelevare il figlio presso il padre due domeniche al mese;
Parte_1
c) metà delle vacanze pasquali alternando negli anni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre;
d) una settimana nelle vacanze natalizie alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno, con la madre;
e) per almeno due settimane – anche non consecutive e comunque non tutte nel periodo di agosto- durante le vacanze estive (da giugno a settembre), da concordarsi entro il 30 aprile d'ogni anno.
iii) contributo mensile nel mantenimento del minore stabilito in €. 300,00, oltre Istat, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
iv) concorso nella misura del 50% nelle spese straordinarie siccome previste nel Protocollo dell'intestato Tribunale.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2024, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 28.1.2012 a Mazzano (BS) con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2012, e che dall'unione era nato, il 16.6.2014, il figlio . Per_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 13.5.2021, e chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della tenera età del figlio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6637/2024, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. ZANELLA EUGENIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. CAPPELLUTI MARTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 8.11.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“i) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, in Mazzano (BS), autorizzando fin da ora espressamente lo spostamento di residenza del minore nel comune di Giudizzolo (MN) a decorrere dal termine dell'anno scolastico 2024/2025 e conseguente iscrizione alla scuola secondaria di primo grado presso l'istituto “Fortunati”.
ii) il padre possa tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà e comunque nelle seguenti modalità:
a) nell'anno scolastico 2024/2025,
- un pomeriggio infrasettimanale (martedì) dall'uscita di scuola ivi riaccompagnandolo la mattina successiva nelle settimane in cui trascorre il week-end con il figlio;
due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola ivi riaccompagnandolo la mattina successiva nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il figlio;
e comunque lo potrà prelevare dall'uscita di scuola tutte le volte in cui la madre è impossibilitata.
- fine-settimana alternati dal venerdi all'uscita di scuola riaccompagnandolo presso la madre la domenica entro le ore 21,00;
b) dall'anno scolastico 2025/2026
- tre fine settimana al mese dal venerdi all'uscita di scuola fino alla domenica entro le ore 21,00; la sig.ra s'impegna a prelevare il figlio presso il padre due domeniche al mese;
Parte_1
c) metà delle vacanze pasquali alternando negli anni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre;
d) una settimana nelle vacanze natalizie alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno, con la madre;
e) per almeno due settimane – anche non consecutive e comunque non tutte nel periodo di agosto- durante le vacanze estive (da giugno a settembre), da concordarsi entro il 30 aprile d'ogni anno.
iii) contributo mensile nel mantenimento del minore stabilito in €. 300,00, oltre Istat, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
iv) concorso nella misura del 50% nelle spese straordinarie siccome previste nel Protocollo dell'intestato Tribunale.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2024, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio civile il 28.1.2012 a Mazzano (BS) con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2012, e che dall'unione era nato, il 16.6.2014, il figlio . Per_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 13.5.2021, e chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della tenera età del figlio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209