Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2120 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. parte nata a AMENDOLARA (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
01.07.32 e , C.F. , parte nata a ORIOLO (CS) in [...] Parte_2 C.F._2
11.03.43 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DURSI LA, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliati come in atti DURSI LA, C.F. parte nata a [...] in data [...], C.F._3 rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI –
E
, C.F. parte nata a ORIOLO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._4 20.12.50, rappresentata e difesa dall'avv. ANELO UGO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
E
, C.F. , P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, parte rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI RENDE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- TERZO CHIAMATO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 22.07.2016,
, , DURSI LA hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, allegando che: CP_1
- Con sentenza n. 370/01, emessa in data 05.05.2001, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 195/90 R.G. in accoglimento della domanda di negatoria servitutis proposta da contro il , contumace, è stata dichiarata Parte_3 Controparte_2
l'inesistenza della servitù di uso pubblico di un'area non esattamente individuata ed in forza di atto di proprietà mai precisato ed è stato altresì escluso il diritto di proprietà del sull'area oggetto di controversia negandone il carattere demaniale. Controparte_2
- La sentenza fa stato ad ogni effetto tra le parti e i loro eredi e non è opponibile a terzi ex art. 2901 c.c.
- Gli attori non erano parte del giudizio in cui si è formato il giudicato e, pertanto, non deriva alcuna preclusione nei loro confronti relativamente alla pretesa di accertamento e rivendica del bene e, subordinatamente, di accertamento della servitù con rimozione di illegittimi impedimenti a tale esercizio da parte dei deducenti.
- Il diritto di proprietà e di servitù sono attualmente sussistenti in capo ai deducenti, oltre ad essere preesistenti a quel giudicato, che in questa sede si eccepisce esclusivamente e solo nei limiti della statuizione pregiudiziale negativa di diritto pubblico dell'area.
- Il possesso e la titolarità dell'area antistante decorre infatti a far data dal 13.01.1914, poiché il de cuius , nonno del deducente , ha acquistato Persona_1 Parte_1 l'area antistante descritta quantitativamente a corpo in circa ha 0.02 (200 mq), al fine di poterne fare uso per la propria attività lavorativa, per come ivi spiegato in fatto e descrizione dei confini, e di cui gli attori intendono avvalersi.
- In data 5.09.2007, il geom. , incaricato da , con Controparte_3 CP_1 illegittima modifica catastale ha costituito una corte attribuendogli la proprietà dell'area al foglio 32, p.lla n. 7, 63 mq, nonché foglio 32 sub. 10, 45 mq;
foglio 32, p.lla n. 224, sub. 9, 23 mq, su cui è stato costruito, con DIA del 2009, un muro di recinzione limitativo ed impeditivo dei diritti di uso delle pertinenze degli immobili – CP_4
CP_5
- In data 5.11.2007, con rogito del Notaio rep. n. 18456, a scioglimento della Per_2 comunione dell'immobile con altra parte, con l'indicata modifica catastale, si è dichiarata la proprietà relativa alla corte antistante l'immobile alla Via CP_1
Guaragna, censita al catasto urbano del Comune di , nella parte di piano CP_2 seminterrata interessata dalla causa de qua, quale destinata a legnaia e cantina.
- Successivamente il 30.06.2009, con dichiarazione di successione n. 540, vol. 291 presso l'ufficio del registro di Amendolara veniva riportata tutta la proprietà frazionata dal geom. CP_3
- In data 14.07.2009 è stato presentato il progetto per la costruzione del muro di recinzione a DIA n. 33/09 prot. n. 3455.
- Mai, se non per mera tolleranza, è stato concesso a terzi l'uso dell'area pertinenziale per cui è causa all'odierna area frazionata al foglio 32 sub. 9, 10 e 11, né mai gli attori sono stati contestati nel possesso, che hanno di contro sempre contestato turbative nei loro confronti;
in particolare con lettere del 19.03.2003 prot. n. 1156 e del 28.06.2006 prot. n. 2796 a firma dell'avv. Laghi e inviate al , nonché verbale di incontro Controparte_2 del 22.11.2007 e diffida alla controparte come da risposta in raccomandata del
4.11.2008.
- È, inoltre, pacifica l'oggettiva destinazione dell'area medesima quale unico accesso anche ad un vicolo cieco di proprietà privata identificata al foglio 32, p.lla 255 che conduce ad una porta di servizio dell'abitazione principale del , al garage ed Parte_1 al magazzino degli attori, precedentemente adibiti ad abitazione e forgia del de cuius
e famiglia, che per decenni sarebbero altrimenti stati interclusi, stante Persona_1 anche l'uso e gli spostamenti con la propria autovettura del deducente , Parte_1 invalido non deambulante dalla nascita per esiti di poliomelite.
- In data 30.06.2016, è stato chiuso dopo due rinvii dovuti a produzione di certificati medici della controparte, in quanto ha dedotto a verbale il disconoscimento CP_1 dell'autenticità della scrittura privata dell'anno 1914 e che la proprietà dell'area antistante è loro pervenuta in virtù di atti pubblici di acquisto per notar Per_3
- In ragione della domanda spiegata in via principale per l'azione diretta di accertamento e rivendica, gli attori rilevano il possesso ultraventennale esclusivo, esercitato sull'area pertinenziale per accesso a garage e magazzini, con parcheggio e transito pacifico ed abituale con automezzi oltreché pedonale, da tutti i familiari ed antenati a far data dall'anno 1900, poiché in data 20.01.1914 detta area pertinenziale di proprietà di
[...]
deceduto il 22.01.1967, ha venduto l'area a , nonno Persona_4 Persona_1 di , con scrittura di cui gli attori intendono avvalersi, con verificazione della Parte_1 stessa per fatto e contenuto e di cui menzionano i relativi atti di riferimento a riscontro R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 3 di 18
della firma (atto di nascita di , figlio, del 15.11.1912 e atto di Persona_5 matrimonio in con dell'8.06.1911). Persona_4 Per_4 Controparte_6
- Nella vendita dell'immobile del al , quindi, non poteva essere citata Per_4 CP_1
l'area pertinenziale antistante la proprietà L'area è stata illegittimamente Pt_1 frazionata senza riscontro documentale alcuno nel settembre 2007 per un totale di 131 mq, al foglio 32, p.lla 224 sub 9 (23 mq), sub. 10 (45mq), al foglio 32, particella 7 (63 mq), come indicato nell'atto di frazionamento e dichiarazione di successione n. 540 vol. 291 del 30.06.2009, dal geom. , incaricato dal . Controparte_3 CP_2 CP_1
- Ogni area antistante l'immobile di oggetto di scioglimento di comunione e CP_1 dichiarazione di successione è stata dichiarata area di corte di proprietà . CP_1
- L'immobile , ex , era composto da piano terra con locali CP_1 Persona_4 magazzino e con una rientranza ad angolo della medesima, senza muri perimetrali (via Guaragna angolo via Luzzi), da un piano primo cui si accedeva all'ingresso principale tramite una balconata, ove innanzi vi era un pezzo di terreno a livello della strada, per un totale di circa 22 mq e sovrastante la rientranza ad angolo sopra descritta, che venne recintato con un muretto annettendolo all'immobile e facendone un terrazzo;
infine da un secondo piano. La restante parte dell'immobile costruito in aderenza al muro portante e facente parte della comunione di cui all'atto notar era precedentemente un Per_2 terreno.
- L'area antistante l'immobile Donadio ex adiacente gli immobili e pertinenze Per_4
SI di circa 200mq, invece, non è mai stata delimitata da alcuna opera muraria.
- In via subordinata, per l'accertamento della servitù e rimozione dei manufatti creati nel 2009, l'esercizio pacifico e continuativo sull'area da tempo immemorabile ha con certezza comportato l'acquisizione del diritto di servitù ai sensi dell'art. 1158 c.c. ed a tal proposito già con le diffide a firma dell'avv. Laghi del 2003 e del 2006, è stato chiesto al la vigilanza e divieto di concessione di atti per alterazione Controparte_2 dei luoghi. E ciò in totale disconoscenza di quanto il preparava in danno agli CP_1 attori.
- Il convenuto non ha mai acquistato la proprietà per usucapione, essendosi CP_1 limitato a citare in giudizio l'amministrazione comunale del Comune di , CP_2 contumace, ai fini di una servitù negatoria.
- Ai sensi dell'art. 1166 c.c. nell'usucapione non hanno luogo riguardo al terzo possessore, né l'impedimento derivante da condizione o termine, né le cause di sospensione indicate dall'art. 2942 c.c.. La legge presume ex art. 1142 c.c. che il possessore attuale, che tale sia stato in un momento anteriore, abbia posseduto ovvero il possesso deve essere continuato, attuale, precedente ed intermedio. Inoltre, quando le costruzioni vicine sorgono in una posizione per oltre vent'anni, i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter fare nulla per cambiarle, in questo caso si parla di usucapione.
- Le licenze di costruzione come quelle accordate alla convenuta, al pari delle concessioni, sono atti amministrativi che regolano esclusivamente attività edilizie, ma non attribuiscono diritti soggettivi verso terzi.
- Invece l'actio negatoria servitutis è la domanda diretta non solo all'accertamento della pretesa servitù ma anche all'eliminazione di opere lesive del diritto di proprietà altrui, che protratte nel tempo, comportano l'acquisto per usucapione. L'azione di riduzione in pristino ex art. 872 c. 2 c.c. è modellata nello schema dell'actio negatoria servitutis poiché diretta a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà.
- Sussistono, quindi, tutti i presupposti per l'esperimento di detta azione, utile in quanto diretta non solo all'accertamento della servitù ma anche perché diretta al conseguimento della situazione antigiuridica, ovvero alla rimozione delle opere limitative dei diritti degli attori. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 4 di 18
Tanto premesso, , , DURSI LA hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale di: a. Accertare e dichiarare la proprietà dell'area pertinenziale in capo agli attori Pt_1
, , DURSI LA acquisita per possesso ultraventennale ex art.
[...] Parte_2
1158 c.c. nonché per atto di acquisto con scrittura privata del 13.01.1914 per fatto e contenuto. b. In via subordinata, dichiararne l'acquisita servitù per l'eccepita azione di riduzione in pristino prevista dall'art. 872 c. 2 c.c. modellata nello schema dell'actio negatoria servitutis, per i motivi esposti in premessa, ovvero con rimozione degli illegittimi manufatti costruiti nel 2009 ad impedimento dell'esercizio dei diritti dei deducenti. c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 23.11.2016, si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto che: Controparte_1
- Le iniziative giudiziarie degli attori nei confronti del convenuto hanno avuto origine nell'anno 2006.
- La domanda è nulla per violazione dell'art. 163 c. 3 c.p.c. per omessa o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda e omessa o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Dalla lettura dell'atto introduttivo risulta incomprensibile quale concreta utilità la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia e quale sia l'oggetto della pretesa. Non è identificata né l'area rivendicata o sulla quale dovrebbe gravare la servitù di passaggio né la sua estensione. Ciò determina la nullità della domanda.
- In via preliminare, non è stato integrato il contraddittorio nei confronti del CP_2
, il quale con atto di transazione del 21.06.2007, sottoscritto dall'allora Sindaco
[...]
, ha acquistato gran parte dell'area di corte in questione. Ne consegue Controparte_7 che deve essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti anche ex art. 102 c. 2 c.p.c., con concessione alle parti del termine di legge per tale adempimento.
- Nel merito l'azione di rivendica può essere esperita dal proprietario non possessore per recuperare la cosa posseduta o detenuta da altri, provando l'acquisto del bene a titolo derivativo o originario. In quest'ultimo caso dovrà provare che il possesso uti dominus sia durato per il tempo richiesto dalla legge necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.
- La prova è stata offerta tramite “pezzo di carta” offerto dagli attori, non autentica, mancante di data certa, nonché di firme e non è di alcun utile sostegno a provare la titolarità del bene in capo agli attori.
- In ogni caso, nei termini previsti dall'art. 215 c. 2 c.p.c., ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il convenuto contesta la scrittura privata prodotta da controparte in giudizio, indicata al n.
2 della domanda, disconoscendo ad essa ogni autenticità.
- Il documento prodotto dagli attori contrasterebbe la validità degli atti pubblici di compravendita redatti dal notaio in data 14.05.1960 e 12.03.1967, ma questi Per_3 provano la legittima titolarità dei SI.ri anche relativamente all'area Controparte_8 di corte dibattuta nel presente giudizio. Proprio in virtù di quei titoli l'area della corte è stata venduta al . Controparte_2
- Con l'atto pubblico a rogito del notaio dell'anno 1967 la convenuta ha acquistato Per_3 la proprietà anche dell'area antistante il fabbricato sito in Oriolo Calabro, alla via Turillo Guaragna, senza osservazioni o contestazioni da alcuno.
- Ad abundantiam, il Tribunale di Castrovillari, pronunciandosi in due giudizi ha riconosciuto il diritto di proprietà in capo alla famiglia con la sentenza n. CP_1 370/01 e poi con provvedimento nell'ambito del giudizio ex art. 612 c.p.c. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 5 di 18
- Inconsistente è l'actio negatoria servitutis, in quanto dalla documentazione prodotta in atti e da quella che successivamente verrà fornita nei termini di legge è evidente la titolarità del bene soltanto in capo alla famiglia e, al contrario, mai i CP_1 componenti del nucleo familiare hanno esercitato alcun diritto di CP_4 passaggio, né pedonale, né carraio, sul quoziente di terreno, come detto, imprecisato.
- Ne consegue che l'azione è improponibile e non merita accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata.
- La richiesta formulata dalla parte attrice al punto 2 delle conclusioni avverse è infondata e incomprensibili per due diversi motivi:
o In primo luogo, l'art. 872 c. 2 c.c. si riferisce ad altra fattispecie e che la conseguente tutela normativa possa essere invocata in caso di presenza di una violazione in tema di distanze legali tra edifici o manufatti. Nel caso specifico anche dilatando la domanda attorea, non si intuisce la pertinenza di tale richiesta con il presente giudizio.
o In secondo luogo, gli attori chiedono al Giudice di emettere sentenza che accerti e dichiari una servitù senza specificare alcunché. La richiesta risulta all'evidenza incompleta, dal momento che volutamente gli attori omettono di specificare il tipo di servitù (continua, discontinua, apparente, non apparente, positiva, negativa), l'area e la conseguente estensione della stessa sulla quale dovrebbe gravare detta servitù. Inquadrare il tipo di servitù è indispensabile anche ai fini di un possibile calcolo del termine di prescrizione e, quindi, di verificare possibili cause di estinzione del diritto preteso dagli attori. In sostanza la convenuta non è posta in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
o In ogni caso la domanda è infondata e pretestuosa.
Ciò posto, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_1 a. In via preliminare dichiarare l'atto nullo per violazione dell'art. 163, 3 co. c.p.c. per le ragioni dedotte;
b. Sempre in via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del per quanto sopra detto;
Controparte_2
c. Nel merito in via principale rigettare integralmente la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto. d. Condannare la parte attrice ex art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà della domanda.
e. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata alla prima udienza del 27.04.2017 la chiamata in causa del terzo CP_2
e ritualmente notificato il relativo atto di citazione nei suoi confronti, all'udienza del
[...]
02.02.2018 ne è stata dichiarata la contumacia, stante la sua mancata costituzione in giudizio.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 3.03.2018 si è costituito in giudizio il allegando che: Controparte_2
- Nell'atto introduttivo non è contenuto alcun riferimento all'esistenza di Via Turillo Guaragna, stradina pubblica da sempre esistente, delimitata da un lato dalla presenza di alcuni gradini di remota costruzione che permettono l'accesso in via Angelo Luzzi.
- Tale stradina, ha sempre rappresentato – come si evince dalla mappa catastale custodita presso il Comune di stampata nel 1950 e con rilievi risalenti al 1930 - una arteria CP_2 di collegamento dell'abitato.
- La via, oltre ad essere menzionata nella piantina toponomastica e nel foglio di mappa n.
32 è espressamente indicata nella delibera di ConSIlio Comunale del 15.04.1967 con cui si è provveduto alla classificazione delle strade dell'abitato di , nonché nello CP_2 stradario comunale. Anche dall'esame del progetto piano traffico risalente al 1991 si evince chiaramente come via Turillo Guaragna venga inserita tra le strade funzionali all'uso pubblico. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 6 di 18
- Dell'esistenza di tale strada, sia in relazione all'ubicazione degli immobili che ai confini degli stessi, è contenuto esplicito riferimento anche negli atti notarili versati in atti. In particolare, nell'atto di compravendita n. 11389/6430 del 1967 stipulato da
[...] e e nell'atto n. 12598/7094 del 1968 stipulato Parte_4 Parte_3 tra , e Al contrario la stradina Controparte_9 Persona_1 CP_10 non è indicata negli scritti difensivi avversari.
- Non solo la via pubblica Turillo Guaragna è sempre esistita e anche l'area antistante le abitazioni dei SIg.ri e , ma anche la restante area situata in via Turillo Pt_1 CP_1 Guaragna, fino all'intersezione stradale, per tutta l'estensione della particella 224, è stata da sempre utilizzata dalla comunità di quale pubblico passaggio. Ciò emerge CP_2 dalla visura storica – catasto terreni che si allega, ma anche dalle visure storiche versate in atti da parte attrice, da cui si evince che l'area identificata al foglio 32, p.lla 224 identificata in un primo momento con il sub. 8, è stata da sempre un'area pubblica.
- Tanto premesso, ricostruendo i fatti per cui è causa, nell'anno 2001, in seguito alla mancata costituzione in giudizio del nel procedimento iscritto al n. Controparte_2
195/1990 R.G. avente ad oggetto un'actio negatoria servitutis proposta da Parte_3
nei confronti dell'ente, il Tribunale di Castrovillari ha negato l'esistenza della
[...] servitù di uso pubblico di parte dell'area adiacente alla via Turillo Guaragna antistante la proprietà – da sempre esistita in favore dei cittadini di – condannando CP_1 CP_2
l'ente alla rimozione delle opere su quell'area pertinenziale di corte, la cui proprietà è stata riconosciuta in via esclusiva a . CP_1
- Al fine di non restringere eccessivamente il passaggio, privando Via Turillo Guaragna dell'area della quale aveva da sempre beneficiato la collettività di , l'ente ha CP_2 concluso in data 21.06.2007 un atto di transazione con cui si è Parte_3 impegnato a cedere al l'area pertinenziale di corte di sua esclusiva Controparte_2 proprietà, riservandosi esclusivamente la titolarità di una parte di essa, pari a 22,30 mq con l'obbligo di provvedere al frazionamento dell'area, sostenendo le relative spese. Il si è impegnato a corrispondere per la cessione dell'area la somma di € CP_2
11.200,00.
- Con deliberazione del conSIlio comunale n. 2 del 28.01.2008 è stato preso atto dell'avvenuta transazione e della stipula dell'atto del 5.11.2007 rep. n. 18456, con cui e i coniugi avevano proceduto alla divisione dell'area Parte_3 Persona_6 e veniva conseguentemente autorizzato l'acquisto della superficie di proprietà di
. Parte_3
- Con determinazione n. 7 del 4.02.2008 del responsabile del servizio tecnico si è proceduto alla liquidazione della somma per l'acquisto dell'area.
- In data 7.02.2008 è stato stipulato il contratto di compravendita per la cessione della porzione di area pertinenziale di corte di cui al foglio 32, particella n. 224, sub 10 di estensione pari a 45 mq, sita in Via Turillo Guaragna, nel Comune di , CP_2 consentendo l'ampliamento della strada, trattenendo una piccola area antistante l'ingresso dell'abitazione identificata a seguito del frazionamento, con il sub 9 (particella 224). Per la vendita è stato pattuito il prezzo di € 11.200,00 corrisposto con emissione dei mandati n. 165 e 166.
- Nell'atto di compravendita si legge espressamente “la parte cedente presterà alla parte acquirente tutte le garanzie di legge e garantisce che sui terreni in oggetto ha assoluto ed esclusivo diritto di proprietà ed è libero da trascrizioni pregiudizievoli e da ipoteche, nonché diritti di prelazione in favore di terzi in forza dei titoli di proprietà e del possesso”. Viene altresì precisato “la parte venditrice presta ogni garanzia di legge ed in particolare quella di evizione, dichiarando che quanto in contratto è di sua piena ed esclusiva proprietà, libero da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi in genere e privilegi anche di natura fiscale”. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 7 di 18
- Quanto ai titoli di provenienza è specificato che “la parte venditrice dichiara che quanto in contratto è a lui pervenuto in forza dell'atto di vendita a rogito del notaio Per_7 in data 12 marzo 1967 rep. n. 11389/6430 registrato a in data 01.04.1967 al n. CP_2
100 e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 06.06.1967 ai nn. 9703/40738, nonché per atto del Notaio , datato 5.11.2007 Rep. n. Persona_8
18.456 con il quale si è proceduto alla divisione del bene. A detto atto le parti fanno pieno riferimento per una migliore identificazione dell'immobile oggetto del presente atto, quanto per i patti, clausole e servitù in esso contenuti e richiamati che si hanno per integralmente riportati”.
- Il Comune di è, pertanto, anche proprietario a partire dal febbraio del 2008 CP_2 dell'area identificata al sub 10 antistante la proprietà e attigua a Via Turillo CP_1
Guaragna, arteria stradale di collegamento da un lato con via Angelo Luzzi.
- Anche la restante area antistante la proprietà identificata a seguito della Persona_6 divisione e del frazionamento con il sub 11, sempre particella 224, attigua a Via Turillo
Guaragna, è da sempre stata utilizzata quale area pubblica per il transito della collettività, senza che alcuna rimostranza o contestazione siano state mosse al
[...]
. CP_2
- Ad oggi l'area acquistata dall'ente da , ossia la particella 224, sub 10, Parte_3 nonché la restante area – da sempre di uso pubblico – attigua alla suddetta via, antistante l'abitazione fino alla fine della particella 224, arrivando all'intersezione Persona_6 stradale, rientrano tra i beni che fanno parte del demanio pubblico, su cui non è possibile costituire diritti reali di godimento per via di un uso continuativo per oltre 20 anni.
- L'usucapione, infatti, non può mai realizzarsi sui beni asserviti ad interessi pubblici, che appartengono allo Stato, alle Province e ai Comuni e costituiscono dotazione del cosiddetto demanio pubblico. I diritti dell'ente proprietario sono imprescrittibili e non possono soccorrere gli istituti dell'accessio e della successio possessionis per venti anni.
- Peraltro, nel caso di specie non c'è mai stato un comportamento uti domini, né alcuna ingerenza ad opera di un privato nel godimento del bene da parte della comunità di
. CP_2
- In ogni caso, nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento l'azione di accertamento o di rivendica avanzata dagli odierni attori, si riserva di agire al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti nei confronti della SI.ra , avendo prestato CP_1 Parte_3 al momento della stipula della vendita dell'area attigua alla via Turillo Guaragna garanzia per evizione “dichiarando che quanto in contratto è di sua piena ed esclusiva proprietà”. Tanto premesso, il ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_2
a. Rigettare, salvaguardando i diritti del e della collettività sulla strada Controparte_2 pubblica, via Turillo Guaragna, nonché sulle aree attigue alla stessa di uso pubblico, meglio identificate in atti, la domanda attorea in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. b. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti attrici e DURSI LA Parte_1 e l'escussione di dieci testimoni. All'ultima udienza del 22.10.2024 – la prima dinanzi allo Scrivente - le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. n. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012; da ultimo
Cass. Civ. n. 5741 del 2019). R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 8 di 18
2. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della parte attrice. Tali allegazioni – con particolare riferimento a deduzioni e fatti mai prima dedotti - non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 e Cass. Civ. Sent. n. 22970 del 2004).
3. Ragione più liquida.
In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da eSIenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre
2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
Il riferimento in tal caso è opportuno al fine di ritenere assorbita ogni questione pur sollevata dalla parte convenuta (con particolare riferimento alla legittimazione passiva attuale) e di glissare in ordine alla demanialità del bene evocata dal terzo chiamato. CP_2
4. In rito. Principi generali in materia di usucapione.
La domanda di parte attrice è totalmente infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. 4.1. E' opportuno precisare che, al fine di delimitare esattamente il thema decidendum alla luce del petitum e della causa petendi evocati dalla parte attrice, la domanda degli attori è volta alla declaratoria di usucapione in proprio favore dell'area sita nel Comune di e catastalmente CP_2 identificata al Foglio 32 p.lla 224, sub. 9, sub. 10 e sub. 11, precedentemente identificate al foglio
32 p.lla 224 ex sub. 8. 4.2. Le confuse deduzioni, infatti, svolte nell'atto introduttivo, con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. nonché con la comparsa conclusionale, non mutano infatti il tenore delle conclusioni rassegnate. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 9 di 18
Ne consegue, quale primo inevitabile corollario, che non si è in presenza di un giudizio in ordine alla efficacia della sentenza n. 370 del 2001 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, avverso la quale, quindi, non residuano che le impugnazioni di carattere straordinario.
Il secondo corollario, ovviamente, prevede che è l'attore ex art. 2697 c.c. a dover dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda e non già il convenuto a giustificare il proprio possesso.
4.3. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso, in primo luogo, per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso).
In subordine, però, gli attori hanno concluso anche per l'accertamento del maturare di un possesso utile all'usucapione ad immagine non già del diritto di proprietà ma del diritto di servitù. Si tratta – salve le precisazioni che saranno di seguito esposte – di evidente incompatibilità logica prima che giuridica, nella misura in cui i fatti costitutivi di un possesso ad immagine del diritto di proprietà non possono essere identici a quelli di un possesso ad immagine di un diritto reale minore, in cui si riconosce, quindi, come proprietario l'altro. 4.4. Quanto al merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in
Gius, 2003, 2, 183).
È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena SInoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del
2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021).
Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 10 di 18
Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'eSIenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App.
Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza).
4.5. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione.
Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche
"ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n.
22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza
l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 11 di 18
(Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del
2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244
c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio.
4.6. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato.
Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 12 di 18
Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati.
Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253
c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
5. Nel merito. Infondatezza della domanda di usucapione.
5.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo. Sotto il profilo soggettivo, infatti, non si comprende affatto se l'usucapione dedotto sia maturato in favore di di o di SI OL, non assurgendo la comunità Parte_1 Parte_2 familiare ad autonomo soggetto di diritto.
Sotto il profilo oggettivo, la domanda non specifica, nella precisa dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto della parte attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus per l'intero corso dei venti anni.
Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale e alle modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive.
In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui.
La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione).
Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass.
Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare
l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 13 di 18
Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni assertive di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo.
Invero – accanto alle considerazioni che saranno di seguito esposte in ordine alla irrilevanza della scrittura privata prodotta e che rappresentano una integrazione della presente motivazione – nulla viene neppure dedotto in ordine né al momento né alle modalità con le quali gli odierni attori (e non già la famiglia o gli antenati genericamente evocati) abbiano instaurato un contatto con il bene di cui invocano l'acquisto a titolo originario. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva.
Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria SInoria esclusiva in modo inequivoco.
Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.). 5.2. E' agevole rilevare che la parte attrice nulla specifica in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive né con l'atto introduttivo né con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c..
Nessuna deduzione assertiva viene dedicata, quindi, al c.d. acquisto del possesso.
Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. – la parte attrice si limita ad asserire di possedere i beni “da tutti i familiari ed antenati a far data anno 1900”, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità di instaurazione del possesso.
Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; sotto il primo profilo, invece,
“Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”.
Inoltre, non può non evidenziarsi che, in primo luogo, al tempo dedotto (1900) gli attori non erano neppure in vita e che, in secondo luogo, pur ammettendo il possesso del Persona_1 (asserito antenato), nulla viene dedotto in ordine all'esercizio del possesso di quest'ultimo né in relazione alle modalità con le quali il possesso sia stato traslato in via esclusiva in capo agli odierni attori.
Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo e al tempo della compiuta usucapione (nulla, infatti, viene specificato circa il tempo in cui l'usucapione si sarebbe compiuto) inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 14 di 18
Infatti, fermo restando che il tempo utile per l'usucapione decorre dal primo giorno e matura con il compimento dell'ultimo giorno, nulla emerge neppure in ordine al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si è completato.
Del resto la presunzione di possesso ex art. 1141 c. 1 c.c. opera solo quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla
(v. Cass. civ. n.20508 del 2019).
5.3. Suffraga tale conclusione quanto emerso sotto il profilo probatorio. Alla luce delle suesposte considerazioni (punto 4 sentenza), si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte degli attori continuo ed interrotto con i beni uti dominus per un arco temporale di venti anni è sfornita di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare la decisione (cfr. sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del
2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980).
Né, ovviamente, il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti e neppure per suggerire le opportune integrazioni o modifiche. 5.4. Invero, è agevole rilevare che i testi escussi si limitano a confermare capitoli di prova genericamente articolati sia nello spazio sia nel tempo.
Inoltre, nelle loro dichiarazioni fanno riferimento ad un generico utilizzo dell'area da parte dei (senza specificare chi, dal momento che classe 1929, con la moglie era Pt_1 Persona_1 comproprietario di parte dell'area oggetto della domanda, poi oggetto di divisione), senza alcuna specifica indicazione temporale di riferimento.
In primo luogo, si tratta di attività anodine, dal momento che sono compatibili non solo con il possesso ma anche con la detenzione o con un rapporto di carattere solo occasionale con il bene in questione.
In secondo luogo, nessuna delle parti è in grado di individuare in maniera precisa il periodo di tempo in cui tali fatti, atti e comportamenti siano stati posti in essere.
In terzo luogo, nessuno riferisce in ordine al momento e alle modalità di fatto con le quali la parte attrice ha concretamente instaurato il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva, con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem.
In particolare, infatti, il teste espressamente dichiara di non sapere nulla al Testimone_1 riguardo. Il teste (nato nel 1944), da un lato, riferisce di aver vissuto ad fino all'età Tes_2 CP_2 di dieci anni e, poi, di recarsi ad per non più di 3 o 4 giorni all'anno. Ne consegue che la sua CP_2 deposizione è del tutto priva di rilievo in ordine agli atti e ai comportamenti volti ad assoggettare la res alla SInoria degli attori per un periodo di tempo ininterrotto e continuo di oltre 20 anni. Dall'altro lato, tenuto conto l'inverosimiglianza dei vividi ricordi di un bambino nella età 0- 10 anni, egli afferma candidamente di aver appreso tali circostanze de relato (“poiché di tanto si parlava in casa dei miei famigliari”). Né specifica, quando fa riferimento ai chi fossero le Pt_1 persone che in concreto esercitassero il possesso.
Le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione al teste A tacer Tes_3 d'altro, il teste è nato nel 1949 e riferisce circostanze in ordine all'uso dell'area da parte della famiglia senza specificare, però, chi fossero le persone che in concreto esercitassero il Pt_1 possesso. Inoltre, tenuto conto della impossibilità di ricordare circostanze utili al possesso in età infantile, l'arco di tempo delimitato non sarebbe in ogni caso utile a dimostrare l'usucapione, tenuto conto che il teste riferisce circostanze generiche solo fino all'anno 1967-1968. Peraltro, il teste – smentendo l'assunto di un possesso esclusivo ad excludendi alios – soggiunge che “Posso dire che è una strada di transito indi è consentito il passaggio anche ad altre persone poiché funge da scorciatoia”. R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 15 di 18
Pertanto, vagliando criticamente la prova orale espletata, è agevole rilevare che i testi escussi non descrivono – come già precisato - il momento e le modalità attraverso le quali gli odierni attori hanno instaurato la relazione con il bene in via esclusiva con tutti i requisiti utili all'usucapione, escludendo il precedente proprietario, ma dichiarano semplicemente di attività di utilizzo da parte della famiglia Pt_1
Inoltre, e in via assorbente, non sono in grado di determinare in modo preciso la collocazione temporale di una pluralità di attività astrattamente idonee a mimare le facoltà del proprietario, limitandosi a confermare solo generiche attività di utilizzo, non riferite a circostanze di luogo e di tempo individuate in maniera specifica in una prospettiva di carattere continuo e, quindi, non utili a consentire né una verifica del tempo utile all'usucapione (cioè per tutti i venti anni) né l'esercizio concreto di attività ad immagine del diritto reale rivendicato. Sotto il profilo temporale, poi, i testi riferiscono in modo generico delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, ma non chiariscono mai la precisa collocazione temporale di puntuali atti idonei ad evidenziare e far emergere un possesso tecnicamente inteso degli attori;
pertanto, sotto tale profilo, le deposizioni rese sono inidonee anche a provare la continuità e la non transitorietà dei contatti con il bene nell'ampio arco di tempo ventennale.
Infine, fermo restando che il tempo è elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1158 c.c., nulla emerge dalle deposizioni rese né in ordine al dies a quo del tempo utile all'usucapione né al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si è completato. 5.5. Non risulta, infine, prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare l'esercizio di ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Invero, nessun elemento è stato prodotto da cui desumere che la parte attrice si sia assunta – accanto agli invocati diritti e facoltà - gli obblighi ed oneri connessi alla appropriazione dei beni di cui è causa.
Di contro, anzi, è pacifico – sia in quanto emergente dalla prova testimoniale sia alla luce dei documenti in atti – che sia stato il a pavimentare l'area tra la fine del 1980 e l'inizio del CP_2
1990, senza alcuna rimostranza da parte degli odierni attori.
Le visure catastali allegate, pur avendo limitatissimo rilievo sia sotto il profilo petitorio sia sotto il profilo possessorio, non fanno mai alcun riferimento agli odierni attori, ma solo a
[...]
(nato nel 1929, non già, quindi, quello della dedotta scrittura privata del 1914) e a Per_1 [...]
proprio coloro che hanno proceduto alla divisione contrattuale con il Controparte_9 [...]
, giusta atto per notar Parrotta del 2007. Parte_3
5.6. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge.
Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno degli attori idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria SInoria escludendo il precedente proprietario, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo (20 anni). Per l'effetto nessuna idonea prova è stata fornita dalla parte attrice circa il possesso continuo, pacifico, indisturbato, dal quale emergerebbe la indiscussa SInoria sulla cosa da parte di
, e SI OL, già sotto il profilo del corpus. Parte_1 Parte_2
Quand'anche fosse stato provato l'utilizzo dell'area, si sarebbe trattato di attività pienamente compatibile anche con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 16 di 18
tolleranza del proprietario e non esprime attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (cfr. Cass. Civ. n. 1796 del 2022).
Né lo svolgimento di tali attività costituisce elemento da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui.
Infatti, il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della SInoria uti dominus sul bene.
E, sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios),
è necessario accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (v. Cass. civ. n. 18528 del 2023).
Profilo né dedotto né provato nel caso di specie. Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico e non viziato (1163 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale desumere la indiscussa SInoria sulla cosa dell'attore, sia sotto il profilo del corpus sia sotto il profilo dell'animus. 5.7. Le medesime considerazioni possono essere trasposte in relazione alla domanda di usucapione della dedotta servitù. Accanto a tutto quanto esposto in relazione al profilo probatorio, sotto il profilo assertivo non vengono neppure specificati gli elementi costitutivi del diritto reale evocato ad immagine del quale il possesso sarebbe stato esercitato, non chiarendo gli attori l'esatta estensione del diritto reale di godimento, il fondo gravato ed il fondo dominante che beneficerebbe della servitù e neppure la specifica utilitas che caratterizza la realità.
5.8. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, le domande esperite dagli attori sono totalmente infondate e devono essere rigettate. 5.9. E' opportuno precisare – anche a fini di completezza della motivazione - che anche ove, con notevole sforzo ermeneutico, si qualificasse la domanda degli attori come pura rivendica ex art. 948 c.c., la stessa sarebbe in ogni caso infondata.
La c.d. rei vindicatio è, infatti, l'azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione ed è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione. Proprio la finalità restitutoria consente di operare la distinzione dalla azione di mero accertamento della proprietà.
Tralasciando la corretta evocazione in giudizio del titolare passivo del rapporto (essendo pacifico che la non è più nel possesso dei beni de quo), sotto il profilo probatorio l'attore CP_1 in rivendicazione è tenuto ad indicare, innanzitutto, il titolo in base al quale afferma il proprio diritto di proprietà sulla cosa posseduta dal convenuto, oltre che il possesso o la detenzione del bene in capo al convenuto medesimo, qualora quest'ultimo la contesti. Con specifico riferimento al titolo di acquisto della proprietà posto da parte attrice a fondamento dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., si rileva che la prova della titolarità del diritto di proprietà, in linea generale, è molto rigorosa, essendo necessario che l'attore dimostri che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli sia pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario all'usucapione (c.d. probatio diabolica). In particolare, tale rigoroso onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 17 di 18
precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore (cfr. Cass. civ. n. 2334 del 1995). Infatti, nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario (v. in maniera precisa Cass. Civ. n. 28865 del
2021).
Il rigore della prova non è attenuato, di per sé, dalla mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto, dal momento che, nell'azione di rivendicazione, esso non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendicante (v. Cass. Civ. n. 515 del 1994). Si ammette così, in linea generale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso
(v. Cass. Civ. n. 5472 del 2001)
Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, è agevole rilevare che la parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 948 c.c. – 2697 c.c., dal momento che non ha prodotto in atti alcun titolo ovvero un contratto ad effetti reali con cui il bene è pervenuto a titolo derivativo nella propria sfera giuridica.
Né tanto meno vi è prova in atti della serie continua ed ininterrotta di acquisti a titolo derivativo dei danti causa dell'attore fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Infatti, l'unico titolo prodotto è rappresentato da una scrittura privata del 1914 stipulata, a detta degli attori, tra e (nonno di ). Dal tenore della Persona_4 Persona_1 Parte_1 scrittura, di difficile comprensione, si evince che si sarebbe in presenza della compravendita di un terreno, senza alcuna identificazione catastale e senza neppure alcuna precisa delimitazione (v. riferimento alla pianta di fico), che rende impossibile determinare esattamente l'oggetto del contratto.
In ogni caso, non è stato prodotto né l'atto di accettazione dell'eredità né la denuncia di successione, peraltro comunque inidonei a fornire la prova della proprietà di un determinato bene
(v. Cass. Civ. n. 21940 del 2018; Cass. Civ. n. 15716 del 2002) e neppure vi è deduzione di come il bene sia pervenuto da a e agli altri attori. Persona_1 Parte_1
In via assorbente, poi, non può sottacersi che si tratta di mera scrittura privata non trascritta. Dal momento che il ha ceduto l'intera particella 224 (ivi compresa, quindi, la parte Persona_4 sub. 7 e sub. 8) a , con atti trascritti presso la Conservatoria di Cosenza, Parte_3 quand'anche avesse venduto due volte il medesimo bene, prevarrebbe, comunque, il secondo acquirente primo trascrivente ex art. 2644 c.c. Di qui la totale irrilevanza della verificazione richiesta della scrittura, in relazione alla quale, peraltro, permarrebbe il libero convincimento del giudice circa il contenuto intrinseco delle dichiarazioni e la data. D'altro canto, alla luce di quanto approfondito in ordine alla domanda di usucapione, non risulta che gli attori (da cui, ancora, non si evince chi personalmente, non essendo il consorzio familiare soggetto autonomo di diritto) possano vantare un proprio acquisto a titolo derivativo.
In assenza di una domanda riconvenzionale, l'onere probatorio rimane a carico del rivendicante anche se il convenuto fallisca la prova del proprio titolo di proprietà (v. Cass. Civ. n.
515 del 1994) o non giustifichi il proprio possesso (cfr. Cass. Civ. n. 3669 del 1987).
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda è destituita di qualsiasi fondamento.
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 2120 del 2016 - Pag. 18 di 18
a) che va disposta la condanna in solido degli attori, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (Cass. civ. n. 17281 del 2011), comunanza costituita nel caso di specie dalla predisposizione di medesime difese e dalla stessa situazione giuridica soggettiva azionata;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.
Sez. Un. n. 17405 del 2012); d) del valore della presente controversia alla luce del valore dell'area evocata dai titoli in atti;
e) del numero medio delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
g) della manifesta fondatezza delle difese delle parti vittoriose che determina un aumento fino al massimo di un terzo del compenso da liquidare giudizialmente;
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. ANELO per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ET le domande proposte da e DURSI LA;
Parte_1 Parte_2
B. AN parte attrice e DURSI LA, in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 10,53 per esborsi vivi ed in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. UGO ANELO per dichiarato anticipo;
C. AN parte attrice e DURSI LA, in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore del terzo chiamato delle spese di Controparte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali forensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in data 12 aprile 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia