Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 20/06/2025, n. 12216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12216 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Salerno, Pietro Paolo Miotti, Giacomo Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia A Istanbul il 05/12/2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\5\2025 :
per l’annullamento del provvedimento di diniego che conferma il precedente rigetto rilascio visto motivi di studio
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Sentite le parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.,
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino turco, agisce per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale il Consolato Generale di Istanbul gli ha negato il visto di ingresso sul territorio nazionale per studio universitario/immatricolazione.
1.1. A sostegno della sua posizione esplica in punto fatto di aver conseguito la laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Belle Arti Mimar Sinan in data 17.02.2020, di aver esercitato per alcuni anni la professione di Architetto in Turchia, di essersi determinato a proseguire i suoi studi in Italia al fine di conseguire la laurea magistrale presso la facoltà di Ingegneria Edile-Architettura dell’Università di Bologna, di essere pre-immatricolato presso la predetta Università, di aver richiesto, a tal fine, il visto d’ingresso per l’immatricolazione, dal predetto ufficio consolare, che ha respinto l’istanza.
1.2. Il ricorrente formula un unico articolato motivo di diritto prospettando: (i) la violazione di legge con particolare riferimento alla disciplina di settore (d.lgs. 286/98, dPR 294/99, D.M. 850/11) (ii) l’eccesso di potere che si manifesta negli indici sintomatici del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, nonché nel difetto di motivazione e nella ingiustizia manifesta; sostanzialmente, il ricorrente sostiene il possesso dei requisiti per il rilascio del visto.
2. Si è costituita l’amministrazione resistente depositando dettagliata relazione, sostenendo l’insussistenza dei requisiti economici e la sussistenza del c.d. rischio migratorio.
3. All’esito della camera di consiglio del 18/03/2025 con ordinanza n -OMISSIS- il collegio ha accolto l’istanza cautelare demandando alla sede consolare il riesame dell’istanza del ricorrente.
4. Con motivi aggiunti, notificati il 27/5/25 e depositati il 28/5/25, il ricorrente ha impugnato la nota prot. 965-P del 28/4/25, depositata agli atti il del giudizio il 9/5/25, con la quale la sede consolare, all’esito del riesame, ha confermato il precedente provvedimento di diniego (“ Questa Sede non può far altro che continuare a sostenere le tesi già ampiamente esplicitate coi telespressi n. 375 del 14 febbraio e n. 965 del 28 aprile 2025 e non ha più nulla da aggiungere in merito ”).
4.1. In diritto, il ricorrente formula un articolato motivo prospettando la violazione legge ed elusione di giudicato, eccesso di potere manifestatosi nel difetto di istruttoria e nella inadeguata motivazione, nel travisamento del fatto, nella ingiustizia manifesta e nella violazione del principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale è stato nuovamente negato predetto visto, il risarcimento del danno, e l’ordine di rilascio del visto.
5. All’esito della camera di consiglio del 17 giugno 2025, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ed edotte circa la possibile definizione con sentenza in forma semplificata, la causa veniva tratta in decisione.
6. Deve preliminarmente rilevarsi l’improcedibilità del ricorso principale, atteso che per consolidata giurisprudenza il nuovo provvedimento di diniego, reso all’esito di una nuova istruttoria per l’esame della documentazione integrativa, implicitamente revoca il primo provvedimento, che quindi non esiste più nel mondo giuridico.
7. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e pertanto deve essere accolto per le ragioni che seguono.
7.1. Risulta fondata la doglianza del ricorrente circa la violazione di legge e l’eccesso di potere, concretizzatosi nel travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza nell’esercizio dello spazio valutativo dell’amministrazione tanto nella valutazione dei presupposti di legge per il rilascio del visto quanto nella valutazione del fattore ostativo del c.d. rischio migratorio, nei termini di seguito specificati:
a) il c.d. rischio migratorio, nel caso dei percorsi di studio, deve essere inteso quale rischio imminente di elusione della finalità di ingresso dichiarata, e quale rischio di permanenza sul territorio nazionale in condizioni di illegalità. In virtù del principio logico-giuridico di non contraddizione dell’ordinamento, esso non va confuso con la possibilità di esercitare le facoltà, previste dall’ordinamento, allo scopo di una ulteriore legittima permanenza legittima sul territorio nazionale anche a diverso titolo;
b) sussiste il paventato eccesso di potere, sub specie di manifesta irragionevolezza, per quanto concerne la valutazione del rischio migratorio effettuata dall’amministrazione; giova ribadire, ancora una volta, che, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ex multis, Sez V Quater, sent 9969 del 23 maggio 2025, 9958 del 23/5/25, 4331 del 26/2/2025) e del Consiglio di Stato (in tal senso da ultimo, Cons Stato, Ordinanza 7 febbraio 2025 n. 535), la sussistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi - sul piano inferenziale - di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica (e soggettiva) delle intenzioni del richiedente;
c) le deduzioni dell’amministrazione circa l’ipotetico intento abusivo del richiedente risultano sconfessate dalla sussistenza di autonomo titolo legittimante il soggiorno della moglie, che ha già richiesto il rinnovo del proprio titolo di soggiorno;
d) la presenza di un familiare sul territorio nazionale non può ritenersi di per sé ostativa all’ottenimento di qualsiasi visto d’ingresso, in presenza di seri indici circa l’intenzione di perseguire in via primaria lo scopo del viaggio dichiarato, in questo caso lo studio universitario, accanto alla volontà secondaria di voler ricongiungersi con persone familiari: altrimenti, portando alle estreme conseguenze il ragionamento dell’amministrazione, dovrebbe essere precluso ogni viaggio internazionale a persone che hanno parenti in altri stati, quasi che esse si trovino per ciò solo in condizione di rischio migratorio;
e) la scelta del corso di studi, consistente in una laurea magistrale di livello superiore a quella conseguita, nelle materie tecniche dell’architettura e dell’ingegneria, tutte attinenti al campo dell’edilizia e dell’urbanistica, e la tempistica della domanda di immatricolazione alla luce della documentazione relativa ai tentativi di immatricolazione precedenti sempre relativi ad istituzioni universitarie di chiara fama nelle materie ingegneristiche e ad accesso limitato, inducono a ritenere ragionevolmente coerente il corso di studi con gli studi pregressi; il fatto che la preimmatricolazione sia andata a buon fine dopo svariati tentativi, sottolinea l’irragionevolezza della tesi dell’amministrazione circa la pretestuosità della domanda di immatricolazione, ed, al contrario, ragionevolmente rafforza il convincimento la serietà dell’intenzione di voler proseguire il corso di studi;
f) il contesto socio-culturale del richiedente rende improbabile, secondo l’id quod plerumque accidit che lo stesso, laureato in architettura, intenda vivere e lavorare sul territorio italiano in condizioni di illegalità, atteso che si tratta di professione c.d. protetta per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione all’albo;
g) sussiste la violazione di legge relativamente ai criteri di valutazione della provvista economica per gli studi, nei termini che seguono. Il requisito economico necessario alla concessione del visto di studi universitario per immatricolazione, di durata annuale, è stabilito nella Circolare MUR contenente le “ Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli Studenti Internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i Corsi della Formazione Superiore in Italia valide per l’Anno Accademico 2024-2025”, ed in particolare dal p.to 2, parte II, a norma del quale “ Al fine di ottenere un visto per motivi di Studio per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali (…);
h) sussiste il travisamento dei fatti, oltre alla violazione di legge di cui sopra, quanto alla valutazione dei mezzi di sussistenza. L’amministrazione pretermette nella valutazione della provvista la circostanza che il richiedente è beneficiario di una borsa di studio “ ER-GO” pari a euro 8.068,37; a tal riguardo, secondo la normativa vigente e secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la borsa di studio costituisce voce di reddito idonea - e come nel caso di specie sufficiente, dato l’importo - a dimostrare la provvista economica richiesta per l’ingresso ai fini di studio sul territorio nazionale;
i) sussiste ulteriore travisamento dei fatti e violazione di legge in quanto l’amministrazione non ha, inoltre, tenuto conto dei redditi fondiari, la cui attestazione apostillata è agli atti del giudizio; inoltre è pretermessa ogni valutazione sui redditi dei fratelli del ricorrente e irragionevolmente l’Amministrazione ritiene che la dichiarazione di garanzia della moglie del richiedente sia incompatibile con quella dei genitori; ancora una volta deve ribadirsi che secondo consolidata giurisprudenza di questo Tribunale “ Risulta (…) del tutto inconferente il richiamo delle amministrazioni resistenti alla circolare del MUR che restringe ai soli genitori la cerchia dei soggetti che possono validamente mettere a disposizione risorse economiche ovvero prestare una garanzia finanziaria in favore dei soggetti che richiedono il rilascio di un visto di ingresso. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare che siffatta limitazione non trova alcun riscontro nella normativa di settore, non essendo prevista né dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, né dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 13350 del 18 ottobre 2022; T.A.R. Lazio, sez. III-ter, sent. n.8388 del 14 luglio 2021, passata in giudicato, TAR Lazio, sez. III, sent. n. 3173 del 16.02.2024).
8. Nell'esercitare nuovamente il suo potere, l'amministrazione non potrà addurre nuovi profili motivazionali tali da porre in dubbio la sussistenza del requisito economico diversi da quelli già emergenti dall'istruttoria del provvedimento in virtù di quanto disposto dall’art. 10 bis della l. 241/1990 a mente del quale:” i n caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.”
9. Per quanto concerne la domanda risarcitoria, essa deve essere respinta in quanto generica nel quantum nonché sotto i profili di allegazione e di prova. Invero, secondo consolidata giurisprudenza, la domanda di risarcimento del danno nel processo amministrativo è retta dai principi processual-civilistici in materia di allegazione e di prova, e soggetta appieno al principio dispositivo di cui all’art. 115 c.p.c.; pertanto non può il giudice colmare tali lacune senza violare il principio di parità delle parti.
10. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere l’ordine di rilascio del provvedimento, essa neppure può trovare accoglimento, ai sensi dell’art. 31 c.3 c.p.a. trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale, con profili valutativi e istruttori residui (ancorché ridotti nel caso di specie).
11. Ritenuto pertanto, che l’amministrazione debba provvedere al riesame della posizione della parte ricorrente nei sensi di cui sopra, nel termine di sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza e comunque in tempo utile per l’immatricolazione.
12. Le spese, liquidate forfettariamente in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, liquidate forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.